Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 1 aprile 2004
Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 2004
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che prevede l'istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, così come modificata dalla legge 23 marzo
2001, n. 93;
Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente
il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
Vista la legge 16 gennaio 2004, n. 5, di conversione in legge del decreto-legge
14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle
commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori
per le infrastrutture di comunicazione elettronica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 dicembre 2003, registrato
dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 2004, registro n. 1, foglio n. 49, di istituzione
della commissione speciale di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed in particolare l'art. 12;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, registrato
alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri
il 19 febbraio 2004, registro n. 2, foglio n. 104, di istituzione della commissione
per la valutazione d'impatto ambientale ed in particolare l'art. 12;
Considerata la necessità di individuare e pertanto di diffondere le linee guida
per l'utilizzo dei sistemi innovativi di cui sia scientificamente verificata la
validità e l'efficacia, per l'abbattimento e la mitigazione dell'inquinamento ambientale;
Decreta:
Art. 1
Individuazione delle linee guida
1. Sono individuate le linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento
e la mitigazione dell'inquinamento ambientale, così come riportate nell'allegato
1.
2. Le linee guida di cui al presente decreto potranno essere modificate annualmente
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Nella redazione dei progetti il proponente deve attenersi al contenuto delle
linee guida per l'utilizzo di sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione
dell'inquinamento ambientale, ciò al fine di garantire una migliore qualità ambientale
dei progetti stessi.
Art. 2
Istituzione della commissione di valutazione
1. Ai fini della revisione delle linee guida e' istituita un'apposita commissione,
presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con il compito
di valutare la validità scientifica e l'efficacia dei sistemi innovativi proposti,
e di fornire il necessario supporto tecnico e scientifico al Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio.
2. La commissione di cui al precedente comma e' composta dai due responsabili di
sezione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale e dai quattro
membri del comitato di coordinamento della commissione ordinaria di valutazione
di impatto ambientale, ed e' presieduta dal direttore generale della Direzione generale
per la salvaguardia ambientale.
3. La commissione, di cui al comma 1 del presente decreto, può avvalersi del supporto
dell'APAT al fine di verificare la validità dei sistemi innovativi per l'abbattimento
e la mitigazione dell'inquinamento ambientale proposti.
4. La commissione, di cui al precedente comma 1, presta la propria attività a titolo
gratuito.
Art. 3
Presentazione, deposito e diffusione delle istanze dei sistemi innovativi
1. Le proposte di nuovi sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione
dell'inquinamento ambientale sono presentate complete della necessaria documentazione
tecnico-scientifica di supporto, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. La documentazione scientifica relativa alle linee guida di cui all'art. 1,
nonché
quella di cui al precedente comma 1 viene custodita in un apposito archivio presso
la Direzione generale per la salvaguardia ambientale.
3. Il Ministero, in collaborazione con l'APAT, provvederà all'aggiornamento della
documentazione tecnico-scientifica e si adopererà per la diffusione e la pubblicizzazione
dei sistemi innovativi individuati dalle linea guida. L'APAT provvede alla creazione
di uno specifico sito internet dei sistemi innovativi per l'abbattimento e la mitigazione
dell'inquinamento ambientale, di cui al presente decreto, e ne cura il costante
aggiornamento. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.
Roma, 1 aprile 2004
Il Ministro: Matteoli
Allegato 1
dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale n. 84 del 9 aprile 2004:
pag. 29 Linee guida VIA
pag. 30 Inquinamento acustico di
infrastrutture di trasporto
pag. 31 Inquinamento acustico
prodotto da Centrali Termoelettriche nel territorio circostante
pag. 32 Applicazione ed efficacia
della direttiva VIA
pag. 33 Inquinamento atmosferico
(pag. 1 di 2)
pag. 34 (pag. 2 di 2)
pag. 35 Inquinamento delle acque
e dei suoli (pag. 1 di 2)
pag. 36 (pag. 2 di 2)
pag. 37 Inquinamento acustico
(pag. 1 di 2)
pag. 38 (pag. 2 di 2)
pag. 39 Inquinamento acustico e
atmosferico (pag. 1 di 2)
pag. 40 (pag. 2 di 2)
pag. 41 Inquinamento acustico ed
energia fotovoltaica (pag. 1 di 2)
pag. 42 (pag. 2 di 2)