LA LEGGE DI RIFORMA DELLE LOCAZIONI
Legge 9 dicembre
1998, n. 431
Supplemento Ordinario n. 203/L alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre
1998
(La presente norma è stata coordinata con:
Legge n. 2 del 2002, G.U. 14 gennaio 2002, n. 11
Legge n. 269 del 2004, G.U. 12 novembre 2004, n.
266)
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Capo I
Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 1
Ambito di applicazione
- I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito
denominati contratti di locazione, sono stipulati o rinnovati, successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi 1 e
3 dell'articolo 2.
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente
legge non si applicano:
- ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi
della legge 1° giugno 1939, n. 1089, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente
alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora
non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo
2 della presente legge;
- agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica
la relativa normativa vigente, statale e regionale;
- agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (1).
- Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente
legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati dagli enti locali
in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio,
ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del
codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo
56 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (2).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
stipula di validi contratti di locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione
- Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore
a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di
quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile
agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3.
Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare
la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata
deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data
di ricezione della raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta
o di accordo il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della
locazione. In mancanza della comunicazione di cui al secondo periodo il contratto
è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
- Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti
possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia
e dei conduttori.
- In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare
contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto
comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni
contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni
dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni
firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata (3).
- Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni
possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono
in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite
dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla
normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni,
per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo
stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente
agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti
di locazione da almeno due anni.
- I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere
durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5.
Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del
medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà
di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile
alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza
del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare
la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da
inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della
comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
- I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore
della presente legge che si rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma
1 del presente articolo.
Art. 3
Disdetta del contratto da parte del locatore
- Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo
2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del
contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi,
per i seguenti motivi:
- quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli
o dei parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile
idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
- quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero
ed idoneo nello stesso comune;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato
che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità
e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni
a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche
lo sgombero dell'immobile stesso;
- quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel
contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
- quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la
proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente
adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il
diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli
articoli 38 e 39 della legge 27 luglio
1978, n. 392.
- Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di
cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi
indicati, della concessione o dell'autorizzazione edilizia è condizione di procedibilità
dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o dell'autorizzazione
decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile.
Il conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui
all'articolo 40 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena
di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale
la disdetta è fondata.
- Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a
seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente
articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore
da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell'ultimo canone
di locazione percepito.
- Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo
30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
- Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria,
la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi
dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha
esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore
ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni
di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al
comma 3.
- Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi
momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei
mesi.
Capo II
Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale
Art. 4
Convenzione nazionale
- Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo
2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente,
ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione,
di seguito denominata convenzione nazionale, che individui i criteri generali
per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti,
alla rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché
delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza
di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto
di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti
espresso dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi
del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto,unitamente all'utilizzazione
dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per
l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 (4).
- I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale
ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della
mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione.
Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici
di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma
3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente
articolo.
- Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma
2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze,
fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati
i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5 (4-bis),
nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi
di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
- Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle regioni dei
canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali
criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da
parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 4-bis (5)
Tipi di contratto
- La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi
di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma
3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo
5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui all'articolo
5, commi 2 e 3.
- I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli
accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare
riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
- In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti
con il decreto di cui all'articolo 4, comma 2.
Art. 5
Contratti di locazione di natura transitoria
- Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le
modalità per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche
di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari
esigenze delle parti.
- In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti
di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla
base dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis (6).
- È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati,
eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali
per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo
4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari.
Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo
2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore (7).
Capo III
Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 6
Rilascio degli immobili
- Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti
ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per un periodo di centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i
quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano
entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,
trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle procedure
definite all'articolo 2 della presente legge.
- Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le
parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati possono chiedere,
entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dal comma
1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo
comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11
del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto
del pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di
cui all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore
fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
- Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, il conduttore può chiedere
una sola volta, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo
26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato
il giorno dell'esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore
il locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo
al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice
di procedura civile.
- Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere
fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i
65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico, sia iscritto nelle liste
di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione salariale,
sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero
di ente previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo
in corso di costruzione, sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario
di alloggio per il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento
del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore
o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno
sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
- Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del
presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto legge
n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di
cui all'articolo 3 del citato decreto legge n. 551 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente prorogati, e
comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere,
ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare
del canone dovuto alla cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente
ogni anno aggiornamenti in misura pari al settantacinque per cento della variazione,
accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;
l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior
danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi
di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo
9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso
di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della
sospensione dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 55 della citata legge
n. 392 del 1978 (8).
- Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 del
citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo
17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio
con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7 (9)
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile
- Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
locato è la dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato,
che l'immobile è stato denunciato ai fini dell'applicazione dell'ICI e che il
reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai fini dell'applicazione
delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto
di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati
gli estremi di registrazione del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima
denuncia dell'unità immobiliare alla quale il contratto si riferisce ai fini
dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi
nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli
estremi delle ricevute di versamento dell'ICI relative all'anno precedente a
quello di competenza.
Capo IV
Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art. 8
Agevolazioni fiscali
- Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n.
551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive
modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti
stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo
definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui
al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal
decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo
34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente
ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai
fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
- Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare
nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di
locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione
dell'ICI.
- Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti
di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti
di cui al comma 3 dell'articolo 1.
- Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno
e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento
dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri
previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro
dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora
le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari
dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione
della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto
del Ministro delle finanze.
- (omissis).
- Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi
per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi
per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi
per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
- Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi
per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9 (10)
Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare
[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, che detengono direttamente beni immobili possono optare
per la libera determinazione dei canoni di locazione oppure per l'applicazione dei
contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso,
tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti
all'IRPEG.]
Art. 10
Ulteriori agevolazioni fiscali
- Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002
è istituito, a decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori
entrate derivanti dalla concessione, secondo modalità determinate dal medesimo
provvedimento collegato, di una detrazione ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate categorie
di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire
anche nell'ambito di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili.
Per gli esercizi successivi al triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo
si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti
dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11
Fondo nazionale
- Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per
il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua
è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
- Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare
sotto la propria responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
- Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione,
ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al
comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata,
nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti
per la locazione o attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative
edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere che i contributi
integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al
locatore interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione
della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta
l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore
(10-bis).
- Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi necessari per beneficiare
dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza
sul reddito medesimo del canone di locazione.
- Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il
31 marzo di ogni anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione è effettuata dal Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, previa medesima intesa ed in rapporto alla quota
di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome, ai
sensi del comma 6 (11).
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere
al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
nei rispettivi bilanci.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad
esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di parametri che premino anche
la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione
degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione
delle stesse alle regioni e alle province autonome, il Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa diffida alla
regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un commissario ad acta;
gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono
posti a carico dell'ente inadempiente (12).
- I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi
di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei
conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti
minimi di cui al comma 4.
- Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi
integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di cui alla
legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e 1998. Tali
disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate,
con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici. Le predette risorse, accantonate dalla deliberazione del
CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione
autonoma della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
- Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del
Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio
dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per la copertura delle ulteriori
minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione dell'articolo
8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai
sensi del comma 1 del presente articolo.
- Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo
75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 12
Osservatorio della condizione abitativa
- L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo
59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è costituito presso il
Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio
permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio,
anche ai fini del collegamento con gli osservatori istituiti dalle regioni con
propri provvedimenti.
Art. 13
Patti contrari alla legge
(sostituito con la legge 28 dicembre 2015 n 208)
1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un
importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto
scritto e registrato. E' fatto carico al locatore di provvedere alla
registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata
comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed
all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi
di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del
codice civile.
2. Nei casi di nullita' di cui al comma 1 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura
superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti
di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 e'
nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a
quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili
aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, e' nulla, ove in
contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione
diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
5. Per i conduttori che, per gli effetti della
disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo n. 23 del 2011 al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di
locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di
locazione dovuto ovvero dell'indennita' di occupazione maturata, su base annua,
e' pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo
considerato.
6. Nei casi di nullita' di cui al comma 4 il conduttore,
con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, puo' richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei
medesimi casi il conduttore puo' altresi' richiedere, con azione proponibile
dinanzi all'autorita' giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a
condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal
comma 3 dell'articolo 2. Tale azione e', altresi', consentita nei casi in cui il
locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel
termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta
l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto,
che non puo' eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2
ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di
conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorita'
giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi
applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore
della presente legge.
8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui
alla presente legge non producono effetti se non vi e' obbligo di
registrazione del contratto stesso».
È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione
superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato.
Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere
la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante
dal contratto scritto e registrato.
È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto
stabiliti dalla presente legge.
Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione
volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito,
per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime
tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti stipulati
in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni
della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola
o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile
nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere
la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore
può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al pretore, che la locazione
venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi
in cui il locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di
fatto, in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio
che accerta l'esistenza del contratto di locazione il pretore determina il canone
dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo
2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di
conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi
di cui al presente periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme
eventualmente eccedenti.
I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge
non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14
Disposizioni transitorie e abrogazione di norme
- In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non
trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo
articolo 4.
- Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo
6 e nell'articolo 13, comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito
il tribunale in composizione monocratica e al tribunale il tribunale in composizione
collegiale.
- Sono abrogati l'articolo 11 del decreto
legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1 bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61.
- Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78,
79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
- Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto
le disposizioni normative in materia di locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8,
valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere
dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando,
quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire 299 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto
a Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento
relativo al Ministero di grazia e giustizia.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- Note:
- (1)
- Comma così modificato dall'art. 2, comma
1, lettera a), della L. 8 gennaio 2002, n. 2
- (2)
- Comma così modificato dall'art. 2, comma
1, lettera a), della L. 8 gennaio 2002, n. 2
- (3)
- Comma così modificato dall'art. 2, comma
1, lettera b), della L. 8 gennaio 2002, n. 2
- (4)
- Comma così modificato dall'art. 2, comma
1, lettera c), della L. 8 gennaio 2002, n. 2
- (4-bis)
- Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 13 settembre 2004,
n. 240, così come convertito dalla L. 12 novembre
2004, n. 269
- (5)
- Articolo inserito dall'art. 1 della L. 8 gennaio
2002, n. 2
- (6)
- Comma così modificato dall'art. 2, comma
1, lettera d), punto 1), della L. 8 gennaio 2002, n. 2
- (7)
- Comma così modificato dall'art. 2, comma
1, lettera d), punto 2), della L. 8 gennaio 2002, n. 2
- (8)
- La Corte costituzionale con
sentenza n. 482 del 9 novembre
2000 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma
- (9)
- La Corte costituzionale, con
sentenza n. 333 del 5 ottobre
2001, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo
- (10)
- Articolo abrogato dall'art.
7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47
- (10-bis)
- Comma così modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 settembre 2004,
n. 240, così come convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 269
- (11)
- Comma prima sostituito dall'art. 1 della
L. 8 febbraio 2001, n. 21 e poi sostituito dall'art. 7 comma 2, del D.L.
13 settembre 2004, n. 240, così come convertito dalla
L. 12 novembre 2004, n. 269
- (12)
- L'ultimo periodo è stato inserito dall'art.
2 della L. 8 febbraio 2001, n. 21
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