Art. 1
I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale 
scopo non oltre quattro camere ammobiliate ed arredate con numero massimo complessivo 
di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un’azienda alberghiera, sono qualificati 
affittacamere.
Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti 
ammobiliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza 
limitazione nel numero delle camere e degli ospiti. 
Art. 2
Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa però la somministrazione di bevande superalcoliche.
Art. 3
Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette 
giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri 
partecipanti allo spettacolo.
Deroghe eventuali, giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno 
essere consentite in ogni singola provincia dal prefetto, il quale ne darà comunicazione 
all’Ente provinciale per il turismo.
Art. 4
Il pagamento dell’alloggio e quello eventuale dei pasti è effettuato, salvo patto 
contrario, in via anticipata quindicinale o per l’intero periodo, nel caso l’affitto 
sia concordato per meno di quindici giorni.
La risoluzione dell’impegno di alloggio deve essere comunicata all’altra parte almeno 
sette giorni prima della sua scadenza, ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni 
e deroghe di cui al precedente art. 3.
In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato 
per l’alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, 
qualora questo non sia consumato per l’intera giornata e ne sia stato dato avviso 
almeno il giorno precedente. 
Classifica
Art. 5
Ferme le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del testo unico delle leggi 
di pubblica sicurezza, approvato dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative norme 
regolamentari, gli affittacamere sono classificati in tre categorie.
L’assegnazione ad una categoria è obbligatoria e dovrà risultare da annotazione 
scritta sulla autorizzazione di polizia di cui all’art. 108 del testo unico delle 
leggi di pubblica sicurezza. 
Art. 6
Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere 
ammobiliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a 
termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, servite da bagno 
e gabinetto completo, con pareti maiolicate.
Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere 
ammobiliate ed arredate decorosamente, dotate ove necessario di mezzo di riscaldamento, 
servite da bagno e da gabinetto completo, con pareti rivestite di materiale lavabile.
Sono assegnati alla terza categoria gli alti affittacamere i quali affittino camere 
ammobiliate e arredate decorosamente.
Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere 
alle esigenze delle singole categorie. 
Art. 7
Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere 
delle rispettive province, in base alle denunce fatte dagli interessati su moduli 
forniti dall’Ente provinciale.
La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando, per mutate circostanze di 
fatto, a richiesta dell’interessato o d’ufficio, l’Ente provinciale per il turismo 
non ritenga di modificarla.
È in facoltà dell’Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della 
classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.
Art. 8
Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati 
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli 
Enti provinciali, è ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare, entro trenta 
giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.
Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l’Ente provinciale interessato, 
con provvedimento definitivo. 
Art. 9
Trascorso il termine di cui all’articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della provincia, i quali hanno accettato la classifica, e li trasmettono alla competente autorità di pubblica sicurezza perché provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.
Denuncia dei prezzi
Art. 10
Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare 
all’Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti 
nonché quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare 
per l’anno successivo.
I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati 
per nessun motivo.
È in facoltà dell’Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato 
provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, 
subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, 
dei prezzi ridotti. 
Vigilanza e sanzioni
Art. 11
La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitata 
dai prefetti, a mezzo della autorità di pubblica sicurezza, e dai funzionari degli 
Enti provinciali per il turismo. 
Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti 
della forza pubblica, nonché dai funzionari indicati nel comma precedente nell’esercizio 
della vigilanza ad essi affidata ed a ciò espressamente delegati. 
Art. 12
Le inosservanze alle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione 
amministrativa da lire 10.000 a lire 200.000. 
Il contravventore è ammesso a far domanda di oblazione entro venti giorni dalla 
notificazione del verbale della contravvenzione, che gli verrà fatta a cura dell’ufficio 
da cui dipende il pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.
La domanda è presentata all’ufficio di cui al comma precedente ed è diretta al prefetto, 
il quale determina discrezionalmente, con suo decreto, la somma da pagarsi a titolo 
di oblazione, entro i limiti del minimo e massimo della pena stabilita dalla legge, 
fissando il termine entro il quale il pagamento deve essere effettuato. Il decreto 
è notificato al contravventore.
Qualora il contravventore non faccia domanda di oblazione nel termine prescritto, 
ovvero non esegua il pagamento della somma determinata dal prefetto entro il termine 
dal medesimo stabilito, il verbale di contravvenzione è trasmesso all’autorità giudiziaria 
per il procedimento penale.
La presentazione della domanda di oblazione sospende il corso della prescrizione 
del reato.
Transitorie e finali
Art. 13
Gli affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvederanno alle denunce, di cui ai precedenti artt. 7 e 10, entro il mese di settembre del 1939.
Art. 14
Sono abrogate le disposizioni in contrasto con quelle della presente legge.