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Art. 7
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
“Art. 14-ter
(Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili).
- Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo
6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993,
sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento
del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita
contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti
dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio
riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia
optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al
periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.
- I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento
sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante
dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi
da 1 a 2.
- Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7
”.
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