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Art. 7
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli immobili
		“Art. 14-ter
		(Regime tributario dei fondi pensione che detengono immobili).
			- Fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 
			6, i fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, 
			sia direttamente investito in beni immobili, sono soggetti ad imposta 
			sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dello 0,50 per cento 
			del patrimonio riferibile agli immobili, determinato, in base ad apposita 
			contabilità separata, secondo i criteri di valutazione previsti dal 
			decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento 
			immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei valori risultanti 
			dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul patrimonio 
			riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione abbia 
			optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi 
			della legge 9 dicembre 1998, n. 43, l'imposta sostitutiva di cui al 
			periodo precedente è aumentata all'1,50 per cento.
 
			- I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti ad imposta 
			sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento 
			sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante 
			dal restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 
			da 1 a 2.
 
			- Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7
 
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