Art. 1
Disposizioni in materia di tipi di contratto di locazione di immobili
“Art. 4-bis. (Tipi di contratto).
- La convenzione nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, approva i tipi
di contratto per la stipula dei contratti agevolati di cui all’articolo 2,
comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo
5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui
all’articolo 5, commi 2 e 3.
- I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli
accordi locali, in relazione a specifici aspetti contrattuali, con particolare
riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici degli immobili.
- In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti
con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2
”.
Art. 2
Modifiche alla legge 9 dicembre 1998, n. 431
4-bis,
”, unitamente all’utilizzazione dei tipi di contratto di cui all’articolo
4-bis,
”;dei tipi di contratto di
cui all’articolo 4-bis
”; dei canoni di
”.