IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuto che permangono i requisiti della necessità e dell'urgenza di provvedere
alla graduazione temporale della esecuzione degli sfratti per fronteggiare la eccezionale
carenza di disponibilità abitative nonché di avviare il rilancio del settore produttivo
dell'edilizia residenziale pubblica e privata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22
gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle
finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente decreto:
1. L'apporto finanziario dello Stato previsto dall'articolo 35, lettera c), della
legge 5 agosto 1978, n. 457 , modificato dall'articolo 24 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 629 ,convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25,
è aumentato di lire 600 miliardi.
Al maggiore onere di cui al precedente comma si provvede, a decorrere dall'anno
1983, mediante appositi stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del
tesoro. Per il 1983 lo stanziamento viene determinato in lire 200 miliardi.
I fondi di cui al primo comma del presente articolo sono destinati, unitamente agli
eventuali maggiori introiti indicati dall'articolo 35, secondo comma, della legge
5 agosto 1978, n. 457 , a far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione
del programma per il quadriennio 1978-81, e, per la parte eccedente, ai nuovi programmi
costruttivi.
Per la copertura dei maggiori oneri derivanti da aumento del limite massimo di mutuo
e del costo del denaro per gli interventi di edilizia agevolata deliberati dalle
regioni per i programmi del quadriennio 1978-81 di cui alla legge 5 agosto 1978,
n. 457 , è autorizzato nell'anno 1982 il limite di impegno di lire 150 miliardi
La messa a disposizione e l'erogazione dei fondi integrativi di cui ai commi precedenti
è disposta dal Comitato per l'edilizia residenziale (CER) secondo le procedure già
fissate dal Comitato medesimo ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457
Per gli interventi di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma, lettere a) e
c), dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , è autorizzata per il quadriennio
1982-85 l'assegnazione agli istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi,
nonchè ai comuni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente,
della somma di lire 7.000 miliardi, alla cui copertura si provvede mediante:
a) i proventi, i rientri e le altre entrate previsti dall'articolo 13, lettere b)
e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 , relativi allo stesso quadriennio 1982-85;
b) l'apporto dello Stato di lire 2.000 miliardi a decorrere dall'anno 1983. Per
il 1983 lo stanziamento è determinato in lire 500 miliardi .
Le regioni sono autorizzate a programmare con un unico provvedimento l'impegno dell'intera
somma loro attribuita per il quadriennio 1982-1985 .
Gli eventuali maggiori introiti rispetto al programma finanziario ai sensi del sesto
comma del presente articolo, di cui all'articolo 13, lettera b), della legge 5 agosto
1978, n. 457 , sono comunque destinati al finanziamento dei programmi di edilizia
residenziale pubblica ed agli eventuali maggiori oneri connessi alla realizzazione
dei medesimi od a nuovi programmi costruttivi .
Per il 1982 il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui ai commi
precedenti le disponibilità dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ,
sino al limite di 600 miliardi.
Il Ministro del tesoro provvederà, a decorrere dall'anno 1983, a reintegrare le
somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti.
Per gli interventi di edilizia agevolata di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo
1 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , è autorizzato il limite di impegno di 45 miliardi
per il 1982, di 120 miliardi per il 1983, di 120 miliardi per il 1984 e di 115 miliardi
per il 1985 .
Per i programmi successivi al primo quadriennio 1978-1981 il CER provvede, in sede
di deliberazione di riparto dei fondi tra le regioni a determinare gli obiettivi
quantitativi e tipologici dei programmi di edilizia abitativa quantificando gli
obiettivi fisici in relazione alle assegnazioni finanziarie ed alle rilevazioni
dei costi .
Eventuali fabbisogni finanziari richiesti per l'ampliamento o per la integrale realizzazione
dei programmi devono essere imputati alle disponibilità previste per i bienni successivi
.
2. Il CER ripartisce nel biennio 1982-1983 tra i comuni ed i consorzi
di comuni, appositamente costituiti nell'ambito di aree metropolitane individuate
dallo stesso Comitato, la somma di lire 1.400 miliardi per la realizzazione, anche
a mezzo di concessioni, di programmi straordinari di edilizia abitativa, con le
tipologie previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 , anche fuori dai piani di
zona purchè in aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 . I comuni ed i consorzi di comuni di cui al presente comma possono
utilizzare non oltre il venti per cento della somma loro assegnata per l'acquisto
di alloggi, anche degradati da recuperare .
Gli alloggi di cui al comma precedente sono assegnati in locazione ai sensi della
legge 27 luglio 1978, n. 392 , da parte dei comuni o consorzi interessati .
Nell'ambito dei beneficiari una quota non superiore al trenta per cento può essere
riservata ai soggetti per i quali ricorrono le condizioni previste dall'articolo
2 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modificazioni e integrazioni,
nei cui confronti si applica il canone di locazione ai sensi dell'art. 22 della
L. 8 agosto 1977, n. 513 .
All'onere di cui al primo comma si provvede, quanto a lire 500 miliardi, a valere
sui mutui della Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 9 del decreto-legge
28 febbraio 1981, n. 38 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 1981, n. 153, dei quali 200 miliardi per il 1982 e, quanto a lire 900 miliardi,
mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro a decorrere dall'anno 1982. Per il 1982 lo stanziamento
è determinato in lire 50 miliardi .
Il CER è autorizzato ad utilizzare per le necessità di cui al comma precedente,
per la quota di 900 miliardi a carico del bilancio dello Stato, le disponibilità
di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sino al limite di 400
miliardi. In tal caso il Ministro del tesoro provvede con le disponibilità del 1983
a reintegrare le somme così anticipate dalla Cassa depositi e prestiti .
La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita dall'articolo 10 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 , provvede, sulla base delle indicazioni del CER di
cui al primo comma, alla concessione dei relativi mutui ai comuni beneficiari. La
medesima sezione, in sede di somministrazione dei mutui, provvede all'erogazione
anche dell'ulteriore quota a valere sugli stanziamenti di cui al quarto ed al quinto
comma che sono versati in apposito conto infruttifero intestato alla sezione stessa
.
Un'aliquota pari al 30 per cento del programma da realizzare è riservata a coppie
di nuova formazione e ad anziani che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano già superato il sessantesimo anno di età. Sono parificate ai coniugi le
coppie che contraggono matrimonio entro la data di formale assegnazione dell'alloggio.
Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'intero importo di lire 1.400 miliardi previsto per il biennio 1982-83.
Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge
finanziaria .
Il 40 per cento del finanziamento di cui al presente articolo è riservato ai territori
indicati dall'articolo 1 del testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218
.
In alternativa ai mutui agevolati individuali di cui all'articolo 9 del decreto-legge
15 dicembre 1979, n. 629 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio
1980, n. 25, le regioni possono concedere ai soggetti da individuare con le modalitàpreviste
da tale disposizione contributi in conto capitale di ammontare pari rispettivamente
al 40 per cento, al 35 per cento ed al 30 per cento del limite massimo di mutuo
agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito dell'articolo 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, rispettivamente, per alloggi
di nuova costruzione e per gli interventi di recupero. Il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, determina le modalità di erogazione del
contributo ai beneficiari .
All'onere derivante dalla concessione dei contributi in conto capitale di cui al
precedente comma si fa fronte, per il biennio 1982-83 con lo stanziamento di lire
440 miliardi. Per il 1982 lo stanziamento viene determinato in lire 70 miliardi.
Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui
di cui al decimo comma del presente articolo è autorizzato il limite di impegno
di lire 30 miliardi per l'anno 1982.
Per gli anni successivi al 1983 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge
finanziaria.
Per la realizzazione dei programmi di cui al primo comma si applicano le disposizioni
previste dal nono comma dell'art. 8 del D.L. 15 dicembre 1979, n. 629 , convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25.
3.Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria
di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata
a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi
di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali
senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito
decreto del Ministro del tesoro.
I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità
del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo
45 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono
realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'articolo 35 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e degli articoli 7 ed 8 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 .
Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare
in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante
apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.
Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente,
con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del
mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici
su proposta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma
precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio,
incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata
indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457
. In questa ipotesi la titolarità dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono
a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per l'impiego delle
disponibilità di cui all'articolo 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino
inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso
ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici
il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione
dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto
in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84.
Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.
Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni
ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al
precedente comma.
I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni
o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con
esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo
speciale di cui all'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con
la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con
mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai
comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi,
i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale,
le aree da acquisire.
Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'articolo 8 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge
15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla
individuazione, cessano gli effetti previsti dall'articolo 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni.
Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco
dispone la occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la
esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna
al soggetto che deve eseguire l'intervento.
I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti
del giorno e dell'ora iniziale delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo
del messo comunale, nonchè con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.
Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo
di legittimità di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 .
4. Il CER provvede a determinare, nell'ambito delle aree individuate ai
sensi degli articoli 2 e 13 del presente decreto, i criteri per la realizzazione
di programmi organici di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, stabilendo
la dimensione minima degli interventi di edilizia sovvenzionata e le modalità per
assicurare la preferenza ai progetti che prevedono industrializzazione, prefabbricazione
e tipizzazione edilizia.
Il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER determina, secondo gli indirizzi
fissati dal CIPE, le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi
di sperimentazione edilizia sovvenzionata ed agevolata da affidarsi, anche a mezzo
di concessioni, a soggetti ritenuti idonei.
A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 600 miliardi da iscrivere per il biennio
1982-83 nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per il 1982 lo stanziamento
è determinato in lire 50 miliardi.
Per gli anni successivi al 1982 agli ulteriori stanziamenti si provvede con la legge
finanziaria.
Il CER è autorizzato ad impegnare sin dalla data di entrata in vigore del presente
decreto l'intero importo di lire 600 miliardi previsti per il biennio 1982-83.
Per la realizzazione dei programmi di sperimentazione di edilizia agevolata possono
essere utilizzati finanziamento quale contributo in conto capitale fino alla metà
dell'importo annuale complessivo previsto ai sensi dei commi precedenti.
A ciascun programma costruttivo di sperimentazione di edilizia agevolata può essere
assegnato solo un finanziamento non superiore al quaranta per cento della spesa
necessaria per la realizzazione del programma medesimo. Il termine iniziale
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 è
differito al 1° gennaio 1984.
Ai fini della predisposizione dei programmi quadriennali di cui all'articolo
3, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457, le regioni comunicano al CER,
almeno quattro mesi prima della scadenza del biennio precedente, le località nella
quali esista documentata disponibilità di aree edificabili e la relativa superficie
con la specificazione delle previsioni urbanistiche.
[Il CER determina periodicamente la misura degli oneri iniziali a carico dei mutuatari
di cui all'art. 18, L. 5 agosto 1978, n. 457].
[Qualora le regioni nel termine fissato dal comitato esecutivo del CER non abbiano
trasferito i fondi agli istituti autonomi per le case popolari, il relativo accredito
diviene inefficace e l'istituto di credito che funge da tesoriere regionale è tenuto
a restituire il relativo importo alla Cassa depositi e prestiti unitamente agli
interessi maturati dandone comunicazione al CER] .
[In tal caso, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 4, lettera h), e
10 lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , il CER può provvedere a mettere
a disposizione e ad erogare direttamente agli istituti autonomi per le case popolari
i fondi necessari per l'attuazione dei programmi previsti dalla legge medesima].
Gli interessi maturati durante il periodo di giacenza degli accrediti di cui ai
commi precedenti sono versati a cura delle tesorerie regionali alla Cassa depositi
e prestiti.
Di tale versamento è data comunicazione al CER per gli effetti dell'articolo 13,
lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457 .
Tutti i limiti d'impegno residui al 31 dicembre 1981 sui capitoli 8226, 8236 e 8237
per la concessione di contributi venticinquennali a favore degli istituti mutuanti
per la copertura della differenza tra il costo delle operazioni di mutuo effettuate
per la costruzione e l'acquisto di abitazioni o per la costruzione di abitazioni
in regime di concessione in superficie delle aree comprese nei piani di zona per
l'edilizia economica e popolare e l'onere assunto dai mutuatari sono conservati
nel conto residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, ed
in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1984 e vengono iscritti in unico nuovo istituendo
capitolo. Detti fondi sono destinati esclusivamente al finanziamento dei maggiori
oneri di cui all'art. 10, L. 8 agosto 1977, n. 513 ,nonchè al finanziamento dei
conguagli conseguenti all'aumento del costo del denaro in sede di approvazione dei
contratti definitivi di mutuo per tutte le iniziative che siano state ammesse ad
agevolazione entro il 31 dicembre 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio .
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, con i fondi di cui al comma precedente è possibile ammettere
a finanziamento anche le iniziative che, ammesse a mutuo fondiario o edilizio dai
competenti organi degli istituti mutuanti entro il 31 dicembre 1980, non hanno ottenuto
il provvedimento di concessione dell'agevolazione per la scadenza del termine previsto
dal secondo comma dell'art. 25 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito
in legge, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1980, n. 25. A tali iniziative
è applicabile l'art. 10, L. 8 agosto 1977, n. 513. Per la definizione dei relativi
mutui definitivi, sono, del pari, utilizzabili i fondi di cui al comma precedente
.
Nel caso di mutui ai quali si applica la garanzia dello Stato alle condizioni e
nei modi previsti dall'articolo 10-ter del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376
, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, le ipoteche
concesse a fronte dei finanziamenti sono validamente iscritte, in deroga al primo
comma dell'articolo 2822 del codice civile, dopo la trascrizione della convenzione
prevista dall'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , ed avranno efficacia
senza alcuna ulteriore formalità dal momento dell'acquisizione a favore del comune
delle aree oggetto della convenzione.
I termini di attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica già prorogati,
con legge 22 dicembre 1980, n. 874 , sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre
1982 per le regioni Basilicata e Campania .
5-bis. Gli enti soggetti alle norme di cui allo articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153, sono tenuti, sino al 1985, a destinare ad investimenti immobiliari
i fondi disponibili annualmente di cui al predetto articolo nella misura massima
prevista del quaranta per cento.
Le disponibilità di cui al precedente comma sono destinate in misura non inferiore
al cinquanta per cento all'acquisto o alla costruzione di immobili con destinazione
prevalentemente abitativa e comunque non inferiore al settanta per cento.
5-ter. Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei accennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.
5-quater. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi
integrativi alle cooperative edilizie fruenti del contributo statale di cui alla
legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui lavori
non siano stati ultimati alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto.
La misura del contributo integrativo di cui al primo comma è determinata dal Ministero
dei lavori pubblici tenendo conto del costo effettivo delle operazioni di mutuo
determinato ai sensi dell'art. 8 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376 , convertito in
legge, con modificazioni, dalla L. 16 ottobre 1975, n. 492. In ogni caso sugli assegnatari
degli alloggi non puù gravare un onere minore di quello previsto per i mutui agevolati
di cui al D.L. 6 settembre 1965, n. 1022 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla L. 1° novembre 1965, n. 1179.
Detti contributi sono concessi nella stessa misura ed ai medesimi destinatari di
cui ai commi precedenti sugli interessi di preammortamento.
Alle predette cooperative sono estesi tutti i benefici fiscali e le esenzioni previste
per gli altri tipi di edilizia agevolata e convenzionata.
All'onere derivante dai maggiori contributi da concedere in virtù del presente articolo,
si fa fronte con i limiti di impegno autorizzati nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
19 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115 , convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 27 giugno 1974, n. 247 .
6. I comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti sono esonerati dall'obbligo
di dotarsi di programmi pluriennali di attuazione. Le regioni indicano quali comuni
con popolazione al di sotto dei 10.000 abitati sono tenuti a dotarsi di programmi
pluriennali di attuazione. Il provvedimento regionale deve essere motivato indicando
le ragioni di carattere ambientale, turistico ed industriale che rendano necessaria
la formazione di tale strumento .
Per la formazione dei programmi pluriennali di attuazione, ai sensi dell'articolo
13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , non è richiesta l'approvazione regionale
nè alcun parere preventivo di altre amministrazioni statali o subregionali. Detti
programmi pluriennali devono tuttavia essere inviati in copia alle regioni .
Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni
e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:
a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 31, primo
comma, lettere b), c), e d), L. 5 agosto 1978, n. 457 ;
b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione
primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;
c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona .
[Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984]
.
7. Fatte salve le norme di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alle opere di recupero abitativo di edifici preesistenti
di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
si applicano le disposizioni dell'articolo 48 della legge medesima.
Sono altresì soggette ad autorizzazione gratuita, purchè conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle
leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497 :
a) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici
già esistenti;
b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci
a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione
di cave o torbiere.
Per gli interventi di cui al comma precedente, la istanza per l'autorizzazione del
sindaco ad eseguire i lavori si intende accolta qualora il sindaco non si pronunci
nel termine di sessanta giorni. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori
dando comunicazione al sindaco del loro inizio.
Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione del sindaco le opere temporanee
per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
Alle istanze previste dal presente articolo si applicano le disposizioni del secondo,
terzo e quarto comma dell'articolo 8 del presente decreto.
8. Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi
di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del
patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il
provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio .
In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione al sindaco
del loro inizio, previa corresponsione al comune degli oneri dovuti ai sensi della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 , calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo
e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
Le autorizzazioni, i nulla osta, i visti ed ogni altro atto previsto da norme dello
Stato, regionali o comunali, nel procedimento per il rilascio della concessione
di edificare, qualora non intervengano entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla presentazione della domanda, si intendono assentiti.
La domanda di concessione o quella di autorizzazione di cui all'articolo 7 del presente
decreto deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi anche se i lavori o
le opere da eseguire siano stati assentiti con le modalità di cui al precedente
comma.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per gli interventi da attuare
su aree dotate di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente
all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 76 , nonché quando la concessione
o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti urbanistici vigenti e approvati
non anteriormente alla predetta data .
Le sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10,
si applicano anche ai soggetti che abbiano presentato le istanze di cui al primo
comma del presente articolo e di cui al precedente articolo 7, qualora le opere
assentite ai sensi delle disposizioni richiamate siano state eseguite e risultino
in contrasto con norme di legge, di regolamenti edilizi, di strumenti urbanistici
generali ovvero con i vincoli posti a tutela dei beni ambientali ed architettonici.
Restano ferme le disposizioni degli articoli 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10 .
Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo che
abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati progettuali, nell'ipotesi
contemplata dal presente articolo, primo comma, tiene luogo della concessione una
copia dell'istanza presentata al comune per ottenere l'esplicito atto di assenso
da cui risulti la data di presentazione della istanza medesima.
I comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti sono tenuti a rilasciare,
a domanda di chi abbia titolo alla concessione edilizia, un certificato in cui siano
indicate tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie riguardanti l'area o gli
immobili interessati. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del
rilascio, se non intervengono modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.
La domanda di concessione che il progettista attesti, anche ai sensi dell'articolo
373 del Codice penale, conforme al certificato previsto dal presente comma, si intende
assentita qualora entro novanta giorni non venga comunicato il provvedimento motivato
con cui viene negato il rilascio. In tal caso si applicano le disposizioni di cui
al secondo, terzo quarto e quinto comma del presente articolo .
Sino al 31 dicembre 1982 il certificato deve essere rilasciato entro novanta giorni
dalla presentazione della domanda e dopo la stessa data entro sessanta giorni .
In caso di mancato rilascio alle domande di concessione si applicano le disposizioni
di cui al primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo.
Prima di procedere all'annullamento delle concessioni assentite ai sensi del presente
articolo, l'autorità competente deve indicare agli interessati gli eventuali vizi
delle procedure amministrative e gli elementi progettuali o esecutivi che risultino
in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, assegnando un termine non inferiore
a trenta e non superiore a novanta giorni per provvedere alle modifiche richieste
.
9. Per le opere da realizzarsi da soggetti che costruiscono per realizzare la
propria prima abitazione, il contributo di cui all'art. 3, L. 28 gennaio 1977, n.
10, è dovuto nella misura pari a quella stabilita per l'edilizia residenziale pubblica
Le caratteristiche delle abitazioni di cui al comma precedente devono rispondere
ai requisiti dell'art. 16, ultimo comma, L. 5 agosto 1978, n. 457.
L'accertamento della sussistenza delle esigenze familiari del richiedente la concessione
è affidato al comune sulla base dello stato di famiglia.
La riduzione del contributo prevista dal primo comma del presente articolo è subordinata
alla stipulazione con il comune di una convenzione mediante la quale il privato
si obbliga a non cedere la proprietà dell'immobile per un periodo di almeno sette
anni dalla data di ultimazione dei lavori. Qualora non vi adempia, decade dal beneficio
ed il comune è tenuto a recuperare la differenza maggiorata della rivalutazione
monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale dello sconto.
La convenzione deve essere trascritta, a norma e per gli effetti degli articoli
2643 e seguenti del codice civile, a cura del comune ed a spese del concessionario.
10. Il conduttore di un immobile destinato ad uso di abitazione, nei cui confronti
sia stato emesso u n provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile alla data
di entrata in vigore del presente decreto, può chiedere, con istanza rivolta al
pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che può essere stabilito
per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta giorni
da quella di entrata in vigore del presente decreto.
Il conduttore nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per
la esecuzione del quale alla data di entrata in vigore del presente decreto non
sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice, può chiedere con istanza rivolta
al pretore competente, ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno della esecuzione, che potrà essere
stabilito per una data non anteriore a sessanta giorni né posteriore a centottanta
giorni dalla scadenza di tale termine.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai conduttori nei
cui confronti sia emesso un provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto
avente scadenza non successiva al 30 giugno 1984 .
Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore,
è condizione di procedibilità dell'istanza di cui al primo e secondo comma del presente
articolo che la mora sia stata sanata entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; l'istanza di cui al Precedente comma è proponibile
da parte del conduttore, nei cui confronti sia stato emesso provvedimento di rilascio
per morosità, solo se questa risulti sanata.
L'istanza del conduttore non è ammessa ove il provvedimento sia stato emesso in
una delle ipotesi previste dall'art. 59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8), della
L. 27 luglio 1978, n. 392 , e dell'art. 3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del
D.L. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella L. 15 febbraio
1980, n. 25, nonchè nelle ipotesi di cui alle lettere b) e d) del quinto comma del
successivo articolo 14. Il conduttore, nella istanza di nuova fissazione della esecuzione,
deve attestare sotto la propria responsabilità l'ammontare complessivo del reddito
imponibile dei componenti il nucleo familiare.
Qualora i familiari con lui conviventi abbiano presentato distinte dichiarazioni
dei redditi, all'istanza di nuora fissazione dell'esecuzione deve essere allegata
analoga attestazione sottoscritta da ciascun componente il nucleo familiare.
La mancanza delle attestazioni di cui sopra è causa di inammissibilità della istanza.
In caso di dichiarazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai conduttori nei cui
confronti sia già stato emesso un provvedimento ai sensi degli artt. 10 e 12, D.L.
20 novembre 1981, n. 663 .
Nelle regioni Basilicata e Campania l'esecuzione degli sfratti, anche se fondati
su un verbale di conciliazione, è sospesa fino al 31 dicembre 1982 .
11. Nella ipotesi di cui al primo comma dell'articolo 10 la istanza deve essere
presentata dal conduttore, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto; nelle ipotesi di cui al secondo e terzo
comma, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza
del termine fissato e se questo cade entro i venti giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, non oltre venti giorni da tale data.
Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonché le attestazioni
relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed
ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta
specifica menzione nell'istanza.
Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti
gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell'istanza al
locatore ed all'eventuale beneficio del provvedimento di rilascio. Questi, entro
dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre
ogni documento ritenuto necessario.
Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del
decreto del pretore la esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa.
Il provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore
non provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica della istanza.
Il pretore, acquisita la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e
produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo
reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore,
al locatore ed all'eventuale beneficiario.
Il pretore, nelle ipotesi di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 10,
determina il giorno dell'esecuzione sulla base delle particolari circostanze di
fatto anche relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima
comparativamente in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio,
delle ragioni della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento
di rilascio è divenuto esecutivo.
12. Qualora il giorno dell'esecuzione del provvedimento non sia stato comunque
fissato dal giudice, anche ai sensi dell'articolo 1, terzo comma, ultimo periodo,
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge
31 marzo 1979, n. 93, e degli articoli 5, quarto comma, ultimo periodo, e 6 del
decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 ,convertito con modificazioni, nella legge
15 febbraio 1980, n. 25, il locatore può chiederne la fissazione, con istanza rivolta
al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura
civile.
Il pretore fissa l'esecuzione per una data non anteriore a sessanta giorni e non
posteriore a centottanta giorni da quella di presentazione dell'istanza.
L'istanza di cui al primo comma del presente articolo deve essere previamente notificata
al conduttore; ad essa debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo e
i documenti ritenuti necessari. Di tali documenti deve essere fatta specifica menzione
nell'istanza.
Il conduttore, entro dieci giorni dal ricevimento dell'atto, può presentare deduzioni
scritte e produrre documenti.
Il pretore, acquisite le eventuali deduzioni e produzioni del conduttore e sentite
le parti, ove lo reputi indispensabile, fissa con decreto la data dell'esecuzione,
osservando i criteri stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 11. Il provvedimento
è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore ed al locatore.
13. Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati
dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonchè nei comuni compresi
nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni
di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di venti
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di convocazione del presente decreto,
quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15
.
Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica,
da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione
di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive
e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonchè dell'indice di
accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti
esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici
giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento
agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti
di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni.
Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi
precedenti è istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla
graduazione degli sfratti in detta area.
Tale commissione è presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed è composta dai
sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati.
Ove l'area comprenda comuni appartenenti a più province, della commissione fanno
parte oltreché i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti
degli IACP di dette province. Essa è presieduta dal prefetto della provincia in
cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area.
Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione
abitativa dei comuni compresi nell'area affinchè egli abbia concreti elementi di
giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate .
Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi
nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione
del provvedimento adottato dal CIPE.
14. Nei comuni di cui al primo comma dell'articolo 13 il conduttore di un immobile
destinato ad uso di abitazione nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento
di rilascio immediatamente eseguibile alla data di entrata in vigore del presente
decreto, può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo
26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
della esecuzione che può essere stabilito per una data non anteriore a centoventi
giorni né posteriore a trecentosessanta giorni da quella di entrata in vigore del
presente decreto.
Nei comuni individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 13 il conduttore
nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio immediatamente eseguibile
alla data di pubblicazione del provvedimento del CIPE può chiedere con istanza rivolta
al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione che può essere stabilito
per una data non anteriore a centoventi giorni né posteriore a trecentosessanta
giorni da quella di pubblicazione del provvedimento del CIPE. Nella determinazione
della proroga, salvo il termine minimo di centoventi giorni dalla data di pubblicazione
del provvedimento del CIPE, dovrà computarsi il periodo di proroga eventualmente
concesso ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 663 .
Nei comuni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 13 il conduttore nei cui
confronti sia stato emesso un provvedimento di rilascio per l esecuzione del quale
alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero alla data di pubblicazione
del provvedimento del CIPE, non sia ancora scaduto il termine fissato dal giudice,
può chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26,
primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno
dell'esecuzione il quale potrà essere stabilito per una data non anteriore a centoventi
giorni né posteriore a trecentosessanta giorni dalla scadenza di tale termine. Nella
determinazione della proroga, salvo il termine minimo predetto, dovrà computarsi
il periodo di proroga eventualmente concesso ai sensi dell'art. 10 del D.L. 20 novembre
1981, n. 663.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano, anche oltre il termine
di cui al primo comma dell'art. 13, ai conduttori nei cui confronti sia emesso un
provvedimento esecutivo di rilascio relativo ad un contratto avente scadenza non
successiva al 30 giugno 1984 .
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
a) ove il provvedimento sia stato o venga emesso in una delle ipotesi previste dall'articolo
59, primo comma, numeri 2), 6), 7) e 8) della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e dall'articolo
3, primo comma, numeri 1), 3), 4) e 5) del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629
, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25;
b) ove il reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare del conduttore,
in base all'ultima dichiarazione dei redditi, risulti superiore a lire 18 milioni.
Non si tiene conto del predetto limite qualora il conduttore dimostri di non poter
ottenere la disponibilità di un alloggio di sua proprietà per effetto di un provvedimento
di graduazione dello sfratto emesso nei confronti del conduttore dello stesso ;
d) ove il locatore offra al conduttore altro immobile idoneo per il quale sia dovuto
un canone non superiore a quello determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392 .
Nel caso in cui il provvedimento di rilascio sia stato emesso per morosità del conduttore,
le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo si applicano ove la mora
sia stata o venga sanata entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento del CIPE.
Quelle di cui al terzo comma si applicano solo se la mora risulti sanata.
Nel caso previsto dalla lettera d) del quinto comma, ove il canone dovuto per l'immobile
offerto dal locatore incida in misura superiore al venti per cento sul reddito complessivo
del conduttore e dei componenti il suo nucleo familiare, il conduttore può chiedere
al comune nel cui territorio si trova l'immobile l'integrazione del canone da corrispondersi
direttamente al locatore. A tal fine il comune può utilizzare le somme di cui agli
articoli 75 e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392 , ed i proventi di cui
all'articolo 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
L'integrazione è corrisposta fin tanto che sussista la incidenza nella misura sopra
indicata .
Il pretore, nelle ipotesi di cui ai precedenti primo, secondo e terzo comma, sentita,
quando sia stata costituita, la commissione di cui all'articolo 13 determina il
giorno della esecuzione sulla base delle particolari circostanze di fatto anche
relative alla situazione economica delle parti, esaminata quest'ultima comparativamente
in relazione a circostanze sopravvenute al provvedimento di rilascio, delle ragioni
della decisione, del tempo trascorso dalla data in cui il provvedimento di rilascio
è divenuto esecutivo.
15. Nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 14 l'istanza
deve essere presentata dal conduttore, a pena di decadenza entro trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione
del provvedimento del CIPE. Nelle ipotesi di cui al terzo e quarto comma del medesimo
articolo 14, l'istanza deve essere presentata almeno venti giorni prima della scadenza
del termine fissato e, se questo cade entro i trenta giorni dall'entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla pubblicazione del provvedimento
anzidetto, non oltre trenta giorni da tale data .
Alla istanza debbono essere allegati una copia del titolo esecutivo nonchè le attestazioni
relative all'entità del reddito proprio e dei componenti il nucleo familiare ed
ogni altro documento ritenuto necessario; di tali allegazioni deve essere fatta
specifica menzione nell'istanza.
Il conduttore, entro cinque giorni dalla presentazione, deve provvedere a tutti
gli adempimenti previsti dalla legge a suo carico per la notifica dell istanza al
locatore e all'eventuale beneficiario del provvedimento di rilascio. Questi, entro
dieci giorni dall'avvenuta notifica, possono presentare deduzioni scritte e produrre
ogni documento ritenuto necessario.
Il locatore e l'eventuale beneficiario che intendano opporsi alla fissazione di
un nuovo termine per l'esecuzione debbono assolvere con le modalità di cui al secondo
comma all'onere della attestazione dei redditi propri e dei familiari con essi conviventi.
In caso di attestazione mendace si applica l'articolo 495 del codice penale.
Dalla data di presentazione della istanza di graduazione sino all'emissione del
decreto del pretore l'esecuzione del provvedimento di rilascio rimane sospesa. Il
provvedimento di rilascio può peraltro essere eseguito qualora il conduttore non
provveda tempestivamente agli adempimenti per la notifica dell istanza.
Il pretore, acquisite la prova dell'avvenuta notificazione nonchè le deduzioni e
produzioni del locatore e dell'eventuale beneficiario e sentite le parti, ove lo
reputi indispensabile, decide con decreto sull'istanza.
Il provvedimento è immediatamente comunicato a cura della cancelleria al conduttore,
al locatore e all'eventuale beneficiario.
Le istanze proposte ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto-legge 20 novembre
1981, n. 663 , e i provvedimenti che su di esse eventualmente siano stati emessi
conservano la loro efficacia.
15-bis. Le scadenze dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma
dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono ulteriormente prorogate
di due anni.
Per il periodo di proroga il canone di locazione corrisposto alle scadenze di cui
alle lettere a),b) e c) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, può essere aumentato, a decorrere dalle predette scadenze, nelle seguenti
misure:
a) non superiore al 100 per cento per i contratti stipulati anteriormente al 31
dicembre 1964;
b) non superiore al 75 per cento per i contratti stipulati fra il gennaio 1965 ed
il 31 dicembre 1973;
c) non superiore al 50 per cento per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.
Il canone di locazione, determinato ai sensi del comma precedente, può essere aggiornato
annualmente a partire dal secondo anno di proroga del contratto, a richiesta del
locatore, in misura non superiore al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi
nell'anno precedente.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti di cui all'articolo
42 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
17. Gli enti e le società indicati dall'articolo 23 del decreto-legge 15 dicembre
1979, n. 629 , convertito, con modificazioni nella legge 25 febbraio 1980, n. 25,
tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare
investimenti immobiliari, nonchè ogni altro ente pubblico non economico, ad eccezione
dell'Istituto di emissione e della Cassa nazionale del notariato, indipendentemente
dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale, devono mensilmente
comunicare al comune nel cui territorio è sito ciascuno degli immobili, l'elenco
delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano o divengano
disponibili in un momento successivo, con l'indicazione della data di effettiva
disponibilità.
Gli enti e le società di cui al primo comma devono, nella locazione delle unità
immobiliari incluse negli elenchi mensili, limitatamente ad una quota del trenta
per cento della disponibilità annuale complessiva, dare priorità a coloro che dimostrino
che nei loro confronti sono stati emessi i provvedimenti di rilascio indicati dell'articolo
2, n. 2), del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21 , convertito, con modificazioni,
nella legge 31 marzo 1979, n. 93, nell'articolo 59, numeri 1), 3), 4) e 5) della
legge 27 luglio 1978, n. 392 , ovvero emessi per finita locazione, nonché a coloro
che abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione .
Decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma senza
che i soggetti indicati nel comma precedente abbiano richiesto all'ente o alla società
la locazione degli immobili compresi nell'elenco, gli enti e le società possono
liberamente disporre degli immobili medesimi.
Il legale rappresentante degli enti e delle società di cui al primo comma, il quale
indebitamente ometta o ritardi la comunicazione mensile ivi prevista, ovvero renda
una dichiarazione non veritiera è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire cinque milioni.
Chiunque in qualità di legale rappresentante ovvero di mandatario di uno degli enti
o società indicati nel primo comma stipuli un contratto di locazione relativamente
ad un immobile la cui disponibilità non sia stata tempestivamente resa nota ai sensi
del primo comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila
a lire un milione.
Competente ad accertare l'infrazione e ad ingiungere il pagamento della sanzione
è il prefetto della provincia nella quale si trova l'immobile la cui disponibilità
non è stata tempestivamente resa nota.
Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 .
Nel primo comma dell'articolo 21 del decreto-legge 25 dicembre 1979, n. 629, convertito
con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, dopo le parole sulla necessità
del locatore sono inserite le parole o sulla finita locazione.
Nel secondo e nel terzo comma del medesimo articolo le parole Ç20 per cento e Ç10
per cento sono rispettivamente sostituite con le parole Ç40 per cento e Ç20 per
cento.
Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma del medesimo articolo, come sopra
modificato, si applicano fino al 31 dicembre 1984 .
21-bis. Il CER è autorizzato, nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo
4 del presente decreto, ad attribuire al comune di Roma un finanziamento straordinario
non superiore a lire quindici miliardi, da destinarsi al completamento degli edifici
sociali della Auspicio società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, fissandone
i criteri per l'erogazione.
Il comune di Roma provvede al recupero delle somme erogate nell'ambito delle procedure
concorsuali aperte a carico della società di cui al primo comma.
Gli stabili costruiti e in corso di costruzione, di proprietà della società di cui
al primo comma, in amministrazione straordinaria, sono ceduti dal commissario entro
sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
a trattativa diretta, a due cooperative composte dai soci della società medesima,
una relativa agli edifici in fase di avanzata costruzione e già abitati e l'altra
relativa agli edifici comunque in costruzione e non abitati.
Il prezzo della cessione è determinato, tenuto anche conto dei versamenti effettuati
dai soci della società di cui al primo comma e delle date di tali versamenti, e
comunque con criteri equitativi, da tre esperti nominati rispettivamente dal commissario,
dalla cooperativa acquirente e dal presidente del Consiglio di Stato. Il prezzo
della cessione è in parte regolato mediante accollo da parte delle cooperative concessionarie
dei mutui attualmente in essere e assistiti di garanzia ipotecaria sugli immobili
ceduti.
Ai fini delle imposte e tasse dirette e indirette e di ogni agevolazione fiscale,
la società di cui al primo comma del presente articolo è considerata, sin dalla
sua costituzione, come ente cooperativo.
Alla cessione di cui al terzo comma del presente articolo si applicano le disposizioni
previste dagli articoli 5-bis e 6, comma terzo, del decreto-legge 30 gennaio 1979,
n. 26 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95
.
21-ter. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Roma,
al tasso corrente di interesse, mutui fino all'importo complessivo di duecentoquaranta
miliardi di lire, di cui cento miliardi nell'anno 1982, avvalendosi anche dei fondi
dei conti correnti postali, per l'acquisizione, anche mediante la procedura di espropriazione,
e per completamento di fabbricati a prevalente destinazione residenziale, che non
risultino ultimati e i cui lavori siano stati sospesi da oltre un anno.
I mutui di cui al comma precedente possono essere assunti in deroga all'articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421 , e sono garantiti
dallo Stato.
Gli interessi passivi dei mutui anzidetti, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo
1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946 , convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, sono calcolati al netto
dei canoni di locazione effettivamente corrisposti al comune di Roma. Tali canoni
devono essere versati in apposito conto vincolato di tesoreria da destinare al pagamento
delle quote di ammortamento dei mutui relativi.
All'atto della concessione dei mutui il comune è tenuto a comunicare al tesoriere
l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.
Ricevuta la comunicazione, il tesoriere versa alla Cassa depositi e prestiti alle
prescritte scadenze, insieme con le indennità di mora in caso di ritardato versamento,
l'importo della rata utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul
conto vincolato di cui al terzo comma.
Ai fini degli adempimenti previsti dal comma precedente, il tesoriere è tenuto a
comunicare altresì all'ente mutuatario l'importo differenziale della rata versata
avvalendosi dei fondi ordinari di bilancio.
La concessione dei mutui è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e
prestiti da parte del comune di Roma, entro sei mesi dalla entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, della deliberazione che approva il programma
di acquisizione e di completamento degli edifici di cui al primo comma.
Il costo di acquisizione e di completamento è determinato in base alla somma della
indennità di espropriazione degli immobili allo stato attuale e dei costi dei lavori
di completamento comprensivi delle relative spese generali, delle spese tecniche
e della revisione prezzi. Il costo dei lavori di completamento è commisurato alle
tariffe adottate dal comune di Roma per la esecuzione di opere pubbliche e alle
vigenti tariffe professionali.
Il procedimento per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza è regolato dalle
disposizioni delle leggi 22 ottobre 1971, n. 865 , e 3 gennaio 1978, n. 1.
L'indennità di espropriazione è fissata dall'ufficio tecnico del comune di Roma
in rapporto al valore venale dei fabbricati e delle loro pertinenze con esclusione
di qualsiasi ulteriore maggiorazione. Qualora si tratti di immobili offerti in vendita
ai pubblici incanti, l'indennità di espropriazione è equivalente al prezzo dell'ultima
gara andata deserta, se inferiore a quello determinato ai sensi del comma precedente.
Il comune di Roma è autorizzato a stipulare, con enti o con privati, convenzioni
idonee a consentire l'acquisizione di fabbricati da ultimare.
In considerazione della eccezionale urgenza nonchè della peculiarità e complessità
tecnica degli interventi, il comune stesso è autorizzato altresì ad affidare mediante
concessione la progettazione e l'esecuzione dei lavori di completamento.
Gli atti di compravendita e le convenzioni posti in essere in applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale per
ogni contraente.
I fabbricati ultimati sono ceduti in locazione ai sensi della legge 27 luglio 1978,
n. 392 , e del terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto .
21-quater. A valere sui fondi disponibili ai sensi dell'articolo 3, primo comma lettera q), della legge 5 agosto 1978, n. 457 , per il quadriennio 1982-85, il CER è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo case popolari di Agrigento la somma di lire dieci miliardi per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sulla base del programma di trasferimento del rione Addolorata del comune di Agrigento, da cedere in proprietà nei limiti di una sola unità immobiliare ai sinistrati della frana di Agrigento del 19 luglio 1966, proprietari di immobili distrutti o dichiarati inagibili che hanno optato per le provvidenze previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 6 della legge 5 giugno 1974, n. 283.
21-quinquies. Per le finalità previste dall'articolo 26 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nel rispetto delle modalità ivi previste sono stanziati venti miliardi di lire a valere sui fondi di cui al terzo comma dell'articolo 4 del presente decreto per il biennio 1982-83. Per il 1982 lo stanziamento è determinato in lire dieci miliardi .
22. All'onere di lire 495 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto
nell'anno finanziario 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo
9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro relativo al medesimo anno
finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
23. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.