Legge 8 agosto 1977, n. 513
Testo unico e disposizioni generali sull’edilizia popolare ed economica.
Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso, finanziamento
di un programma straordinario e canone minimo dell’edilizia residenziale pubblica
Titolo I
Provvedimenti urgenti per l’accelerazione dei programmi in corso di edilizia residenziale
pubblica
- I fondi stanziati con le leggi 21 aprile 1962, n. 195, 4 novembre 1963, n.
1460, 29 marzo 1965, n. 218, 1° novembre 1965, n. 1179, 28 marzo 1968, n. 422,
1° giugno 1971, n. 291, 22 ottobre 1971, n. 865, 25 febbraio 1972, n. 13, iscritti
in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1972, sono conservati nel conto dei
residui passivi anche oltre il termine stabilito dal secondo comma dell’articolo
36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e in
ogni caso non oltre il 31 dicembre 1978.
I fondi destinati ai finanziamenti già disposti, non impegnati entro il termine
perentorio del 30 aprile 1978 e per i quali non siano iniziati i lavori entro
la stessa data, sono destinati alla concessione di contributi integrativi per
maggiori oneri dei programmi costruttivi in corso di esecuzione alla stessa data
e beneficiari del contributo originario previsto dalle stesse leggi.
I contributi previsti dall’art. 18 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, sono concessi anche per
i maggiori oneri derivanti dall’aggiornamento del finanziamento già disposto ai
sensi di leggi precedenti, in misura in ogni caso non superiore ai costi unitari
determinati ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022,
così come convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179.
- Resta confermato che i contributi concessi dal Ministro per i lavori pubblici
- Presidente del Comitato per l’edilizia residenziale - ai sensi dell’articolo
16 della legge 27 maggio 1975, n. 166, sulla base delle delibere di concessione
del mutuo da parte degli istituti di credito convenzionati e della dichiarazione
comunale di avvenuto inizio lavori e corrisposti, ai sensi dello stesso articolo
16, a decorrere dalla data di stipulazione del contratto di mutuo, sono utilizzati
in modo che anche nella fase di preammortamento l’onere a carico del mutuatario
non superi il tasso agevolato di interesse stabilito dalla legge per il periodo
di ammortamento.
Nel periodo finale dell’ammortamento del mutuo è a carico del mutuatario e degli
eventuali aventi causa l’intera rata di rimborso anche per la parte non più coperta
dal contributo statale per effetto dell’anticipato utilizzo di cui al precedente
comma.
- I mutui da concedersi per interventi di edilizia residenziale fruenti
di concorso o contributo dello Stato ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408,
modificazioni e integrazioni, da realizzare nei piani di zona della
legge 18 aprile 1962,
n. 167, sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale ed il pagamento
degli interessi ai sensi e con le modalità previste dall’articolo 15 della legge
27 maggio 1975, n. 166, così come sostituito dall’articolo 3 della presente legge.
- I redditi di cui al secondo comma dell’articolo 10 del D.L. 13 agosto 1975,
n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, per
l’assegnazione degli alloggi realizzati da parte di cooporative edilizie in forza
del predetto decreto-legge o di leggi precedenti, sono quelli dichiarati nell’anno
antecedente a quello dell’assegnazione dell’alloggio.
Per gli acquirenti degli alloggi realizzati dalle imprese di costruzione e loro
consorzi i redditi sono quelli dichiarati nell’anno antecedente a quello della
richiesta all’ufficio del genio civile del riconoscimento del possesso dei requisiti
a norma delle vigenti disposizioni di legge.
- Le assegnazioni o concessioni di aree comprese nei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962,
n. 167, comunque e in qualsiasi tempo effettuate in favore di soggetti privi
di finanziamento assistito da contributo pubblico, sono revocate quando, essendo
trascorso un anno dall’assegnazione o concessione o dal diverso termine stabilito
in convenzione, non risultino inizizti i lavori di costruzione e non sia assunto
l’impegno di ultimarli entro i successivi tre anni.
Per le assegnazioni o concessioni disposte anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, il termine per l’inizio dei lavori di cui al comma
precedente decorre dalla data stessa.
- In deroga a quanto previsto dalle vigenti disposizioni i fondi residui della
gestione degli enti ed organismi edilizi soppressi ai sensi della legge 22 ottobre
1971, n. 865, sono versati nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi
e prestiti ai sensi dell’articolo 5 della predetta legge.
Al fabbisogno occorrente all’ufficio liquidazione di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, si provvede con prelevamenti a favore dello stesso ufficio di liquidazione
da disporsi dal Ministro per i lavori pubblici - Presidente del Comitato per l’edilizia
residenziale - sentito il Ministro per il tesoro.
- La revoca prevista dall’articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, si applica
anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell’articolo 45 della legge 22 ottobre
1971, n. 865 (18/b), per l’urbanizzazione primaria delle aree nonché per la realizzazione
delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi,
in attuazione dei piani di zona.
Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla
concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell’articolo 9 del D.L. 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492,
gli atti istruttori già presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la
loro validità ai fini della nuova concessione di mutuo.
In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo,
il termine previsto dal secondo comma dell’articolo 9 del D.L. 13 agosto 1975,
n. 376, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, è fissato
al 31 gennaio 1978.
- Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei programmi
costruttivi previsti dall’articolo 1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dall’articolo
4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito, con modificazioni, nella
legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l’aggiudicazione dell’appalto delle opere con
offerte in aumento, per revisione di prezzi e per lavori che si rendano necessari
in corso d’opera, è autorizzata l’utilizzazione dei fondi disponibili sul conto
corrente istituito dall’articolo 6 della legge 27 maggio 1975 n. 166, che risultino
eccedenti rispetto alle necessità di finanziamento assicurate dalle lettere a)
e c) del predetto articolo 6.
- Per far fronte alle necessità del programmi di edilizia agevolata e convenzionata
fruenti dei contributi di cui al titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965,
n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179
ed all’articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, derivanti dall’aumento del costo del danaro,
dall’aggiornamento dei costi di costruzione entro il limite massimo del 15 per
cento degli stessi costi determinati dai decreti ministeriali 27 febbraio 1975
e 3 ottobre 1975, è autorizzato l’ulteriore limite di impegno, rispettivamente,
di lire 5 miliardi e di lire 5 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli anni finanziari
1977 e 1978.
- I fondi stanziati in bilancio ai sensi del primo comma dell’articolo 9 del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge
16 marzo 1972, n. 88, quale risulta sostituito dall’articolo 5 del decreto-legge
6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre
1972, n. 734, a sua volta sostituito dall’articolo 5 della legge 10 maggio 1976,
n. 261, destinati, alla realizzazione di un programma di edilizia abitativa nelle
zone della regione Marche colpite dal terremoto, possono essere utilizzati, previa
unica delibera del Comitato per l’edilizia residenziale, su parere della regione
Marche, anche per interventi sul patrimonio edilizio esistente mediante la concessione
di contributi nella spesa effettiva occorrente per la riparazione o la ricostruzione
di alloggi già di proprietà dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare,
comunque ceduti al sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando quanto
disposto dagli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché per la
riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque
gestiti dagli IACP.
I fondi destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente previsti al
comma precedente sono trasferiti sui capitoli della spesa del Ministero dei lavori
pubblici afferenti la concessione dei contributi previsti dall’articolo 7 del
decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge
16 marzo 1972, n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché per la
riparazione a totale carico dello Stato di edifici di proprietà pubblica o comunque
gestiti dagli IACP.
I fondi destinati alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi sono utilizzati
con le procedure previste dall’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036,
previo versamento nel conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell’articolo 5, lettera a), della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
A valere sui fondi attribuiti alla regione Marche in base al successivo articolo
16 è autorizzata la concessione di una ulteriore sovvenzione straordinaria di
lire 300 milioni all’Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e
di lire 100 milioni all’Istituto autonomo per le case popolari di Macerata per
il completamento del programma costruttivo di alloggi finanziato con la sovvenzione
concessa ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 1973, n. 31, convertito,
con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205.
- Le assegnazioni di cui al primo comma dell’articolo 5-bis del decreto-legge
22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973,
n. 36, già parzialmente corrisposte negli anni dal 1973 al 1977 alle regioni Calabria
e Sicilia, possono essere saldate in unica soluzione mediante versamento delle
residue somme di lire 32.000 milioni e di lire 8.000 milioni, rispettivamente,
alle regioni Calabria e Sicilia.
Conseguentemente le residue annualità del corrispondente limite d’impegno di cui
al secondo comma dello stesso articolo 5-bis sono versate, a decorrere dall’anno
finanziario 1978, sul conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi della lettera a) dell’articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
- Il fondo di dotazione istituito dall’articolo 45 del legge 22 ottobre 1971,
n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, è ulteriormente elevato a lire
520 miliardi.
La somma di lire 70 miliardi, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo
45 e seguenti della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, è ripartita tra le
varie regioni dal Comitato per l’edilizia residenziale entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, tenendo anche conto del volume
dei programmi di edilizia residenziale già finanziati e dello stato di utilizzazione
dei fondi già assegnati.
Le regioni trasmettono alla Cassa depositi e prestiti, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione della quota loro assegnata, le domande dei comuni destinatari
dei mutui, dandone comunicazione al Comitato per l’edilizia residenziale.
Non potranno essere effettuate nuove assegnazioni di fondi ai comuni che non abbiano
utilizzato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno il 50
per cento dei mutui già concessi dalla Cassa depositi e prestiti a valere sul
fondo di cui all’articolo 45 della legge 12 ottobre 1971, n. 865, e successive
modificazioni e integrazioni.
Per la contrazione dei mutui a valere sul fondo istituito dall’articolo 45 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, non
si applicano le limitazioni previste dal terzo comma dell’articolo 2 del decreto-legge
17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977,
n. 62.
Le limitazioni di cui al precedente comma non si applicano per la contrazione
di mutui destinati alla realizzazione di programmi comunali di edilizia abitativa
che siano stati deliberati prima dell’entrata in vigore del predetto decreto-legge
17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977,
n. 62.
- All’onere di lire 80 miliardi derivante dall’applicazione degli articoli 10
e 13 della presente legge nell’anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente
aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n.
691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente
modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano
per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- Le categorie non di ruolo previste nel quadro speciale ad esaurimento istituito
in applicazione dell’articolo 23 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito,
con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, per il personale degli
enti edilizi disciolti trasferito presso il Ministero dei lavori pubblici, sono
soppresse con effetto dal 1° gennaio 1975. I relativi posti sono portati in aumento
alle dotazioni delle varie carriere.
Nell’ambito della dotazione organica della carriera direttiva del quadro speciale
sono istituite, con effetto dal 1° gennaio 175, le qualifiche ad esaurimento di
ispettore generale e di direttore di divisione per un numero di posti di dieci
unità da ripartire in parti uguali.
L’inquadramento è riservato al personale in possesso, alla data di trasferimento,
della qualifica di ispettore generale e di direttore di divisione con anzianità,
nell’ente di provenienza, di anni dieci di carriera alla data del 31 dicembre
1970.
L’ordine di ruolo è determinato dalla maggiore anzianità di qualifica e di carriera.
La promozione a direttore di divisione, inoltre, può essere conferita, mediante
scrutinio per merito comparativo, agli impiegati con quattro anni di anzianità
nella qualifica di direttore di sezione e dieci anni nella carriera alla data
del 31 dicembre 1970.
La promozione ad ispettore generale si consegue a norma dell’articolo 168 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui al terzo comma del presente
articolo può conseguire, sino al 31 dicembre 1980, la nomina alla qualifica iniziale
dei ruoli dirigenziali del Ministero dei lavori pubblici di cui alla tabella X
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei
limiti della riserva prevista dal terzo comma dell’articolo 62 del citato decreto.
Per la determinazione dei quadri della tabella X ai quali il personale medesimo
può accedere si provvede con decreto del Ministro per i lavori pubblici, su parere
conforme del consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza delle
funzioni.
Al restante personale della carriera direttiva del quadro speciale ad esaurimento
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Titolo II
Finanziamento di un programma straordinario di intervento nel settore dell’edilizia
residenziale pubblica
- é autorizzata l’assegnazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a
valere sulle disponibilità previste nel provvedimento concernente il finanziamento
di un programma di edilizia residenziale, agli istituti autonomi per le case popolari
o loro consorzi, in aggiunta agli importi di cui all’articolo 1 della legge 27
maggio 1975, n. 166, ed all’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376,
convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, dell’ulteriore
somma di lire 1.078 miliardi 400 milioni ai fini della realizzazione di programmi
d’intervento di edilizia sovvenzionata, ai sensi del citato articolo 1 e della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, di
ammontare unitario non inferiore a lire un miliardo, da realizzare prioritariamente
nelle aree metropolitane in cui si rilevino più intensamente fenomeni di immigrazione
o di concentrazione demografica.
Le regioni possono utilizzare una quota non superiore al 10 per cento della somma
a ciascuna di esse attribuita per assegnazioni dirette ai comuni interessati ai
fini della realizzazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, dei programmi
costruttivi occorrenti alle temporanee esigenze di alloggio dei nuclei familiari
soggetti a sgombero per consentire il recupero o il risanamento del patrimonio
edilizio esistente. Alla assegnazione degli alloggi realizzati, ai sensi del presente
comma, provvede il comune anche in deroga alle disposizioni previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Le regioni formulano, entro il 30 settembre 1977, i programmi di localizzazione
degli interventi, dandone comunicazione al Comitato per l’edilizia residenziale,
agli istituti autonomi delle case popolari ed ai comuni interessati, sulla base
dell’importo loro attribuito secondo le percentuali stabilite dalla delibera del
Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1972,
integrate per le province autonome di Trento e Bolzano secondo i parametri indicati
dall’articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, di cui alla tabella allegata alla presente legge.
La percentuale per il rimborso spese, determinata dalle regioni ai sensi della
lettera c) dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1036, non può gravare sui finanziamenti disposti dalla presente legge
e su quelli disposti dalle leggi precedenti, i cui progetti non siano stati approvati
dai consigli di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari alla
data di entrata in vigore della presente legge, in misura superiore al 7 per cento.
Sul finanziamento disposto per ogni singola localizzazione, ai sensi del presente
titolo non possono gravare, pena la revoca del finanziamento stesso, spese per
opere di urbanizzazione e di edilizia sociale in misura superiore a quella stabilita
nelle deliberazioni adottate dai comuni ai sensi dell’articolo 5 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, o, in mancanza delle predette deliberazioni, in misura superiore
al 10 per cento, ivi comprese le spese per l’attrezzatura dell’area.
L’assegnazione dei fondi destinati ad interventi che non risultino appaltati entro
il 30 giugno 1978 è revocata e la disponibilità conseguente è utilizzata in sede
di finanziamento del programma decennale di edilizia residenziale.
- Al finanziamento dei programmi di edilizia sovvenzionata disposto dal precedente
articolo si provvede mediante:
- i proventi relativi ai contributi di cui al primo comma, lettere b) e c)
dell’articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dell’anno 1978 che a tal
fine sono prorogati al 31 dicembre 1978;
- i rientri, gli interessi, le rate di ammortamento, nonché le altre attività
derivanti dall’impiego dei fondi di cui all’articolo 10 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, all’articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all’articolo
1 della legge 27 maggio 1975, n. 166, ed all’articolo 4 del decreto-legge 13
agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975,
n. 492, relativi all’anno 1978;
- all’apporto dello Stato di lire 700 miliardi. Detta somma sarà iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 300 miliardi
nell’anno 1977, di lire 400 miliardi nell’anno 1978.
I finanziamenti di cui al presente articolo affluiranno al conto corrente istituito
presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, dal terzo comma dell’articolo 6 della legge 27 maggio
1975, n. 166.
- Per gli interventi realizzati con i fondi assegnati direttamente ai comuni
ai sensi delle leggi 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975,
n. 376, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, e del
presente titolo, si applicano, ai fini della gestione dei fondi e della contabilizzazione
delle spese nonché delle entrate conseguenti, le disposizioni di cui all’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Il periodo ed il tasso di interesse per il recupero a favore dello Stato mediante
versamento nei conti correnti istituiti presso la Cassa depositi e prestiti ai
sensi dell’articolo 5 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, delle spese complessivamente
sostenute nonché le modalità per la determinazione del rimborso ed i canoni di
locazione e quanto altro necessario per la definizione di ogni rapporto conseguente
all’intervento, sono stabiliti dal Comitato per l’edilizia residenziale, sentite
le regioni interessate, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Le abitazioni realizzate, ristrutturate o risanate nei centri storici di proprietà
di enti pubblici sono assegnate, anche in deroga a quanto stabilito dal decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, prioritariamente ai
precedenti occupanti o, in mancanza, a cittadini aventi già la residemza del centro
storico previo apposito bando.
- Con i fondi previsti dal presente titolo esclusi quelli eventualmente destinati
al risanamento ed alla ristrutturazione del patrimonio esistente, possono realizzarsi
soltanto edifici residenziali ed alloggi nei quali siano adottate le soluzioni
tecniche stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge 27 maggio 1975, n. 166,
e che abbiano le seguenti caratteristiche:
- altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto fra
i metri cubi totali vuoto per pieno dell’edificio e la somma delle superfici
utili abitabili degli alloggi, così come definite a norma dell’articolo 7 del
decreto ministeriale 3 ottobre 1975;
- superficie utile minima degli alloggi consentita non inferiore a metri quadrati
45 e massima non superiore a metri quadrati 95;
- altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori degli alloggi,
misurato tra pavimento e soffitto, fatte salve eventuali interiori altezze di
vigenti regolamenti edilizi, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi
ed in non meno di metri 2,40 per i vani accessori.
L’applicazione delle norme del presente articolo non deve comportare aumenti nelle
densità abitative consentite dagli strumenti urbanistici vigenti, né nelle superfici
coperte derivanti dagli indici volumetrici di utilizzazione delle aree dagli stessi
strumenti urbanistici.
Le norme di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi
vigenti.
Non meno del 30 per cento delle abitazioni realizzate dai singoli programmi di
intervento di cui al primo comma dell’articolo 16 della presente legge, debbono
essere di superficie utile di metri quadrati 45 ed assegnate, in via prioritaria,
a famiglie di nuova formazione o ad anziani.
L’osservanza delle norme precedenti è accertata dalla commissione prevista dall’articolo
63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e deve risultare esplicitamente nel parere
rilasciato dalla commissione stessa.
Il Comitato per l’edilizia residenziale determina, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi di costo a metro cubo
vuoto per pieno e a metro quadrato anche differenziati per regione e le quote
da accantonare per far fronte agli oneri derivanti dalle eventuali maggiori spese
che dovessero verificarsi nel corso della realizzazione dei programmi costruttivi.
- Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro
per il tesoro, sentite le regioni, è stabilito, in deroga a quanto previsto dall’articolo
61 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 novembre 1964, n. 1614, il tasso di interesse da applicare
ai finanziamenti disposti ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e dell’articolo
55 dell’anzidetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, in deroga a quanto stabilito
dall’articolo 11 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il tasso da applicare
ai finanziamenti destinati agli interventi previsti dalla stessa legge n. 1676
per i quali non siano stati emanati, alla data di entrata in vigore della presente
legge, i relativi bandi.
- All’onere di lire 300 miliardi derivante dall’applicazione del presente titolo
nell’anno finanziario 1977 si provvede con una corrispondente aliquota delle maggiori
entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale
di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Titolo III
Canone minimo dell’Edilizia Residenziale pubblica
- Il canone minimo di locazione per vano convenzionale degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge
è elevato, se inferiore, con decorrenza dal secondo mese successivo a quello dell’entrata
in vigore della presente legge:
a L. 5.000 mensili per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto,
Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
a L. 3.500 mensili per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia e Sardegna.
Il canone minimo di locazione è determinato, per gli alloggi ultimati dopo l’entrata
in vigore della presente legge, in L. 7.000 e in L. 5.000 mensili a vano convenzionale,
rispettivamente per il primo e il secondo gruppo di regioni di cui al comma precedente.
Restano fermi i canoni stabiliti in via provvisoria dagli IACP qualora il loro
ammontare sia superiore a quello derivante dell’applicazione del presente articolo,
salvo ogni diversa determinazione dei predetti istituti.
Il canone di locazione di cui ai primi due commi del presente articolo corrisponde
all’importo complessivo delle quote di cui alle lettere a), b), e c) dell’articolo
19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Il canone di locazione di cui al primo comma, per gli alloggi la cui data di ultimazione
sia anteriore di oltre 10 anni a quella di entrata in vigore della presente legge,
è ridotto dell’1 per cento per ciascuno dei precedenti anni fino ad un massimo
del 40 per cento.
Qualora siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione o di risanamento degli
alloggi, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali interventi.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti può essere ridotto:
- fino ad un massimo del 15 per cento per gli alloggi sprovvisti di servizi
igienici essenziali interni;
- fino ad un massimo del 5 per cento per gli alloggi privi dell’impianto di
riscaldamento.
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti è, a richiesta
dell’assegnatario, ridotto del 25 per cento qualora:
- il reddito annuo complessivo relativo all’anno precedente quello della richiesta
dell’assegnatario derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione,
determinato ai sensi dell’articolo 10, primo comma, del decreto-legge 13 agosto
1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n.
492, non sia superiore all’importo di due pensioni minime INPS per la generalità
dei lavoratori per nuclei familiari costituiti da 1 a 2 componenti;
- il reddito annuo, come sopra determinato, non superi il limite di cui alla
precedente lettera a) aumentato di un quarto per ogni componente oltre i primi
due fini ad un massimo di 4 componenti.
Su richiesta dell’assegnatario il canone di locazione non può essere superiore
a L. 5.000 mensili per alloggio qualora il reddito annuo familiare complessivo,
di cui alla lettera a) dell’ottavo comma, non superi la pensione minima dell’INPS
per la generalità dei lavoratori.
Ai fini dell’applicazione dei due commi precedenti si considerano appartenenti
al nucleo familiare dell’assegnatario, oltre alle persone indicate nell’articolo
2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, del 30 dicembre 1972,
n. 1035, i conviventi in forma continuativa a qualunque titolo.
Al canone di locazione determinato ai sensi del presente articolo si aggiunge
la quota di cui alla lettera d) dell’articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
Le disposizioni dei commi precedenti rimangono in vigore in ciascuna regione,
ivi comprese quelle a statuto speciale qualora non abbiano adottato un proprio
provvedimento legislativo sui canoni di locazione per l’edilizia residenziale
pubblica, fino al momento dell’effettiva applicazione dell’articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
L’assegnatario per il quale ricorra la condizione della revoca di cui alla lettera
d) dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035, può richiedere al presidente dell’istituto autonomo case popolari competente
di occupare l’abitazione a titolo di locazione.
Il presidente dell’istituto autonomo case popolari accoglie la richiesta e la
locazione è regolata dalle norme sulla disciplina della locazione degli immobili
urbani a partire dalla data della ioro entrata in vigore. In via transitoria,
si applica un canone pari al doppio di quello determinato ai sensi del presente
articolo.
- Gli istituti autonomi case popolari accertano periodicamente, anche ai fini
della applicazione dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
30 dicembre 1972, n. 1035, la non sussistenza, per l’assegnatario e per ciascun
componente il nucleo familiare, delle condizioni di revoca di cui all’articolo
17, lettera d), dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1035.
A tal fine gli istituti autonomi case popolari richiedono agli assegnatari, che
sono tenuti a fornirla, idonea documentazione e si avvalgono inoltre degli organi
dell’amministrazione dello Stato e degli enti locali; essi sono altresì considerati
enti autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.
Qualora previa diffida, l’assegnatario non produca la documentazione richiesta,
si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma del precedente articolo 22.
Per gli IACP e per gli altri enti pubblici che non hanno trasformato la superficie
utile abitabile degli alloggi in vani convenzionali pari a 14 metri quadrati,
da computarsi ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Ministro dei lavori pubblici
3 ottobre 1975, n. 9816, i vani convenzionali, ai fini dell’applicazione della
presente legge, sono determinati per ciascun alloggio aumentando il numero delle
stanze, escluse la cucina ed i servizi, di due unità.
- I canoni minimi di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici
non possono essere comunque inferiori a quelli fissati in base all’articolo 22
della presente legge.
Le eventuali differenze tra il canone preesistente e quello derivante dall’applicazione
della presente legge saranno destinate prioritariamente, dagli enti percettori
diversi dagli IACP, ad interventi di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione
o di risanamento di immobili di loro proprietà destinati all’edilizia residenzale.
- I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui
al precedente articolo 22, al netto delle spese generali e di amministrazione
e delle spese di manutenzione di cui all’art. 19, lettere b) e c), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate
dall’alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati
dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione,
su proposta degli IACP, definisce, entro i massimali determinati dal Ministro
per i lavori pubblici su Proposta del CER, l’ammontare delle quote di cui alle
lettere b) e c) del citato articolo 19, da aggiornare annualmente.
Le somme di cui al primo comma sono destinate:
- al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto
dei contributi statali;
- all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del
patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;
- al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui
all’articolo 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l’incremento del patrimonio
di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;
- al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente
conseguenti all’applicazione della presente legge;
- alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili
di edilizia pubblici carenti di tali opere.
L’utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b),
c), d), ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con
decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l’edilizia
residenziale.
- L’assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte,
a qualsiasi titolo, l’alloggio medesimo, decade dall’assegnazione ed è punito
con la sanzione amministrativa di L. 50.000 a lire 500.000.
Chi fruisce dell’alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo
entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l’applicazione
della sanzione di cui al precedente comma.
I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di
edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o
di enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un
alloggio di edilizia residenziale pubblica senza autorizzazioni previste dalle
disposizioni in vigore.
Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullità può
essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed è rilevabile d’ufficio dal
giudice.
- Sono abrogate, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, e nella legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni
e integrazioni, nonché in altre leggi che comunque disciplinino il trasferimento
in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica già
assegnati in locazione semplice.
Le domande per le quali non sia stato stipulato il relativo contratto di cessione
in proprietà, devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere
l’interessato da ogni diritto. Alle domande confermate si applicano le norme stabilite
dal successivo articolo 28. Si considera stipulato e concluso il contratto di
compravendita qualora l’Ente proprietario o gestore abbia accettato la domanda
di riscatto e comunicato all’assegnatario il relativo prezzo di cessione qualora
non previsto per legge.
La cessione in proprietà degli alloggi realizzati in base alla legge 17 maggio
1952, n. 619, relativa il risanamento dei rioni dei "Sassi" nell’abitato del comune
di Matera, continua ad essere regolata dalle norme in detta legge contenute, essendo
la disciplina ivi prevista assimilabile alla locazione con patto di futura vendita.
- Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al precedente articolo 27 è dato
dal valore venale degli alloggi stessi al momento dell’entrata in vigore della
presente legge, determinato dall’ufficio tecnico erariale, tenendo anche conto
dello stato di conservazione dell’immobile e della sua ubicazione con la riduzione
dell’1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente
dell’alloggio da cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con l’ulteriore
riduzione del 10 per cento da applicarsi nel caso in cui il richiedente fruisca
di un reddito non superiore a quello determinato ai sensi del precedente articolo
22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.
In sede di stipula del contratto di cessione in proprietà, gli istituti autonomi
per le case popolari sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali
migliorie apportate dall’assegnatario.
Qualora l’assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell’ultima dichiarazione
dei redditi o dell’ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali,
alla data della presentazione della domanda di conferma, di un reddito inferiore
a quello di cui all’articolo 17, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento
in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul prezzo come sopra determinato;
nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 15 anni, è dovuta una quota in
contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto
un interesse annuo del 5,50 per cento.
Qualora l’assegnatario fruisca secondo le risultanze dell’ultima dichiarazione
dei redditi o dell’ultimo accertamento da parte dei competenti uffici fiscali,
di un reddito superiore a quello stabilito dall’articolo 17, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, alla data della presentazione
della domanda di conferma, la cessione in proprietà, nel caso di pagamento in
contanti, avviene con lo sconto del 20 per cento sul prezzo come sopra determinato;
nel caso di pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, è dovuta una quota in
contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e sul residuo debito è corrisposto
un interesse annuo del 6 per cento.
Il trasferimento della proprietà ha luogo all’atto della stipulazione del contratto;
a garanzia del pagamento delle rate del prezzo di cessione l’ente cedente iscrive
ipoteca sull’alloggio ceduto.
In pendenza della valutazione definitiva dell’ufficio tecnico erariale per i singoli
alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari sono autorizzati a stipulare
un contratto preliminare di vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito
mediante valutazioni per campione.
Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e
comunque fino a quando non ne sia stato pagato l’intero prezzo, l’alloggio acquistato
non può essere alienato a nessun titolo né su di esso può costituirsi alcun diritto
reale di godimento.
Gli assegnatari hanno tuttavia facoltà di locare l’alloggio in caso di trasferimento
della residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi,
previa autorizzazione del presidente dell’istituto autonomo per le case popolari.
L’assegnatario può alienare l’alloggio qualora ricorrano, le condizioni di cui
al precedente quinto comma. In tal caso deve darne comunicazione al competente
istituto autonomo per le case popolari, il quale potrà esercitare, entro 60 giorni
dal ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione all’acquisto per
un prezzo pari a quello di cessione rivalutato sulla base della variazione accertata
dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente articolo sono riscosse
dal competente istituto autonomo provinciale per le case popolari e contabilizzate
nella gestione speciale prevista dall’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi è nulla. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse
ed è rilevabile d’ufficio dal giudice.
- Su proposta motivata del competente istituto autonomo per le case popolari,
la regione può autorizzare il trasferimento in proprietà agli assegnatari degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica compresi in edifici nei quali i trasferimenti
già perfezionati non siano inferiori ai sette decimi della loro consistenza complessiva
o la cui cessione sia utile per una migliore gestione del patrimonio amministrato,
a condizione che gli alloggi, per la loro consistenza ed ubicazione, abbiano scarsa
rilevanza sociale e nei limiti comunque del 15 per cento, al netto degli alloggi
in corso di cessione in proprietà del patrimonio gestito dall’istituto.
La cessione avviene alle condizioni e con le modalità previste dal precedente
articolo 28. Il valore venale dell’alloggio è determinato al momento della cessione
stessa .
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato A
Ripartizione delle spese autorizzate dall’art. 16
Regioni |
Importo
(valori in milioni) |
Piemonte |
63.255 |
Valle d’Aosta |
1.582 |
Lombardia |
125.093 |
Veneto |
55.891 |
Friuli-Venezia Giulia |
26.581 |
Liguria |
30.640 |
Emilia-Romagna |
47.965 |
Toscana |
50.765 |
Umbria |
8.538 |
Marche |
15.795 |
Lazio |
133.779 |
Abruzzo |
24.157 |
Molise |
4.991 |
Campania |
113.165 |
Puglia |
86.888 |
Basilicata |
16.001 |
Calabria |
77.462 |
Sicilia |
127.010 |
Sardegna |
36.087 |
TOTALE |
1.045.645 |
Province autonome di: |
|
Trento |
15.380 |
Bolzano . . . |
17.375 |
TOTALE |
32.755 |
TOTALE GENERALE |
1.078.400 |
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