La presente Legge è stata modificata ed integrata dalle leggi 21 luglio 1965, n. 904 e
22 ottobre 1971, n. 865
Legge 18 aprile 1962, n. 167
Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree per l’edilizia economica e
popolare
Art. 1
- I Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o che siano capoluoghi
di Provincia sono tenuti a formare un piano delle zone da destinare alla costruzione
di alloggi a carattere economico o popolare, nonché alle opere e servizi complementari,
urbani e sociali, ivi comprese le aree a verde pubblico.
- Tutti gli altri Comuni possono procedere, con deliberazione del Consiglio
comunale, alla formazione del piano.
- Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può, con un suo decreto, disporre la formazione del piano
nei Comuni che non si siano avvalsi della facoltà di cui al comma precedente,
nonostante invito motivato da parte del Ministro stesso, quando se ne ravvisi
la necessità e, in particolare, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- che siano limitrofi ai Comuni di cui al primo comma;
- che abbiano una popolazione di almeno 20.000 abitanti;
- che siano riconosciuti stazioni di cura, soggiorno o turismo;
- che abbiano un indice di affollamento secondo i dati ufficiali dell’Istituto
centrale di statistica, superiore a 1,5;
- nei quali sia in atto un incremento demografico straordinario;
- nei quali vi sia una percentuale di abitazioni malsane superiore all’8 per
cento.
- Più Comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di
un piano di zona consortile ai sensi della presente legge.
- La Regione può disporre, a richiesta di una delle amministrazioni comunali
interessate, la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per
la formazione di piani di zona consortili.
Art. 2
- Qualora nel termine di 180 giorni decorrente dalla data di entrata in vigore
della presente legge o, nei casi di cui all’art. 1, terzo comma, dalla comunicazione
del provvedimento del Ministro per i lavori pubblici, il Comune non abbia deliberato
il piano, il Prefetto, salvo il caso di proroga concessa dal Ministro su richiesta
del comune, provvede alla nomina di un commissario per la formazione del piano.
- Il commissario è tenuto a compilare il piano entro i 180 giorni dalla data
del decreto di nomina e a portarlo entro i successivi 30 giorni a conoscenza del
Consiglio comunale.
Art. 3
- L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione
alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere
inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento del fabbisogno complessivo
di edilizia abitativa nel periodo considerato.
- Le aree da comprendere nei piani sono, di norma, scelte nelle zone destinate
ad edilizia residenziale nei piani regolatori vigenti, con preferenza in quelle
di espansione dell’aggregato urbano.
Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili
la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico sanitarie
ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano.
- Ove si manifesti l’esigenza di reperire in parte le aree per la formazione
dei piani in zone non destinate all’edilizia residenziale nei piani regolatori
vigenti, o si renda comunque necessario apportare modifiche a questi ultimi, si
può procedere con varianti agli stessi In tal caso il piano approvato a norma
della presente legge costituisce variante al piano regolatore.
- Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all’edilizia
economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma
di fabbricazione il quale è compilato a norma dell’articolo
34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato
a norma dell’art. 8 della presente legge.
- I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto
adottato e trasmesso ai competenti organi per l’approvazione. In tale ipotesi
il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente,
è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore.
Art. 4
- Il piano deve contenere i seguenti elementi:
- la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti
di interesse pubblico, nonché ad edifici pubblici o di culto;
- la suddivisione in lotti delle aree, con l’indicazione della tipologia edilizia
e, ove del caso, l’ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione
serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili
esigenze future.
Art. 5
- Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:
- planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni
del piano regolatore, ovvero, quando questo non esista, le indicazioni del programma
di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all’edilizia
popolare;
- planimetria in scala non inferiore ad 1:2.000, disegnata sulla mappa catastale
e contenente gli elementi di cui all’art. 4;
- gli elenchi catastali delle proprietà comprese nel piano;
- il compendio delle norme urbanistiche edilizie per la buona esecuzione del
piano;
- relazione illustrativa e relazione sulle previsioni della spesa occorrente
per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.
Art. 6
- Entro cinque giorni dalla deliberazione di adozione da parte del Consiglio
comunale, il piano deve essere depositato nella segreteria comunale e rimanervi
nei dieci giorni successivi.
- Dell’eseguito deposito è data immediata notizia al pubblico mediante avviso
da affiggere all’albo del Comune e da inserire nel Foglio annunzi legali della
Provincia (ora nel B.U.R.), nonché mediante
manifesti.
- Entro venti giorni dalla data di inserzione nel Foglio annunzi legali
(ora nel B.U.R.), gli interessati possono
presentare al Comune le proprie opposizioni.
- Nello stesso termine stabilito per il deposito nella segreteria comunale,
il sindaco comunica il piano anche alle competenti Amministrazioni centrali dello
Stato, ove esso riguardi terreni sui quali esistano vincoli paesistici, artistici
o militari o che siano in uso di dette Amministrazioni.
- Le Amministrazioni predette devono trasmettere al Comune le loro osservazioni
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
Art. 7
Decorso il periodo per le opposizioni e osservazioni, nonché il termine di trenta
giorni di cui all’ultimo comma del precedente art. 6, il sindaco, nei successivi
trenta giorni, trasmette tutti gli atti, con le deduzioni del Consiglio comunale
sulle osservazioni ed opposizioni presentate, al provveditore regionale alle opere
pubbliche (ora al Presidente della Giunta regionale, al
Presidente della Provincia se delegato, o allo stesso Sindaco se la legge regionale
ne attribuisce la competenza al Comune).
Art. 8
- I piani sono approvati dal provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la sezione urbanistica regionale, se non comportano varianti ai piani regolatori
vigenti e se non vi sono opposizioni od osservazioni da parte delle Amministrazioni
centrali dello Stato.
- Qualora il piano comporti varianti al piano regolatore ovvero vi siano opposizioni
od osservazioni da parte dei Ministeri di cui al comma che precede, il provveditore
regionale alle opere pubbliche, riscontrata la regolarità degli atti, li trasmette,
entro trenta giorni dal ricevimento, al Ministero dei lavori pubblici con una
relazione della sezione urbanistica regionale. In tale caso i piani sono approvati
dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici.
- Con gli stessi provvedimenti di approvazione dei piani di cui ai due commi
precedenti sono decise anche le opposizioni.
- Il decreto di approvazione di ciascun piano va inserito per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed è depositato, con gli atti allegati, nella
segrete ria comunale a libera visione del pubblico.
- Dell’eseguito deposito è data notizia, a cura del sindaco, con atto notificato
nella forma delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel
piano stesso, entro venti giorni dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale.
- Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano
modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano
ai limiti ed ai rapporti di cui all’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765,
sono approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene
esecutiva ai sensi dell’art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
Art. 9
- I piani approvati ai sensi del precedente articolo 8 hanno efficacia per dieci
anni (diciotto anni) dalla data del decreto
di approvazione ed hanno valore di piani particolareggiati di esecuzione ai sensi
della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Per giustificati motivi l’efficacia dei piani
può, su richiesta del Comune interessato, essere prorogata, con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, per non oltre due anni.
(il termine è di diciotto anni in quanto prolungato a
quindici dall’art. 38 della legge n. 865 del
1971 e poi di altri tre anni dall’art. 51 della legge n. 457 del 1978)
- L’approvazione dei piani equivale anche a dichiarazione di indifferibilità
ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti.
- La indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici
scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta
dall’art. 8 della legge 9 agosto 1954, n. 645.
- 4. Le aree comprese nel piano rimangono soggette, durante il periodo di efficacia
del piano stesso, ad espropriazione a norma degli articoli seguenti, per i fini
di cui al primo comma dell’art. 1.
Art. 10
(sostituito dall’art.
35 della legge n. 865 del 1971)
I Comuni ed i Consorzi, di cui all’art. 1, ultimo comma, possono riservarsi l’acquisizione,
anche mediante esproprio, fino ad un massimo del 50 per cento delle aree comprese
nel piano, e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle,
previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari, a norma del successivo
art. 16, ad enti o privati che si impegnino a realizzare la costruzione di case
economiche o popolari.
Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto
o dell’indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per la realizzazione
degli impianti urbanistici, tenendo conto, inoltre, della destinazione e dei volumi
edificabili.
Le rimanenti aree edificabili possono essere richieste per la costruzione di case
popolari:
- dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni;
- dall’Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato e dagli Istituti
autonomi per le case popolari;
- dall’I.N.A.-Casa;
- dalle Società cooperative per la costruzione di case popolari a favore dei
propri soci;
- dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
- dagli enti morali, dagli enti e dagli istituti che costruiscono case popolari
da assegnare in locazione o con patto di futura vendita, non aventi scopo di
lucro.
Gli enti indicano al sindaco o al presidente del Consorzio le aree che intendono
scegliere e l’entità delle costruzioni che sulle stesse intendono eseguire, entro
il mese di novembre di ogni anno.
Art. 11
(sostituito dall’art.
38 della legge n. 865 del 1971)
Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione al fabbisogno di aree per le
costruzioni da parte degli enti indicati nel precedente articolo 10 e per i servizi
di carattere generale di cui al successivo art. 19, tenendo conto delle aree già
prescelte dal Comune o dal Consorzio per l’esecuzione del proprio programma e
per l’utilizzazione, ai fini del primo comma dell’articolo 10, delle aree di cui
all’art. 16, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio
case popolari, viene compilato, tenendo conto dell’esigenza del coordinato utilizzo
delle aree, l’elenco delle aree che si intendono acquistare o espropriare da parte
degli enti stessi.
Nel caso di piano comunale, l’elenco è compilato da una Commissione presieduta
dal Sindaco e composta:
- di due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
- del capo dell’Ufficio tecnico comunale;
- dell’ingegnere capo dell’Ufficio del genio civile o di un suo delegato;
- del presidente dell’Istituto autonomo provinciale per le case popolari o
di un suo delegato;
- di un rappresentante dell’I.N.A.-Casa.
Nel caso di piano consorziale, la composizione della Commissione rimane invariata,
per quanto riguarda le lettere c) d) ed e). I membri di cui alle lettere a) e
b) si ripetono per ciascun Comune, aderente al Consorzio. Il presidente di questo
presiede la Commissione.
Potranno essere sentiti gli enti indicati nell’art. 10.
Artt. da 12 a 18
(abrogati dall’art. 39 della legge n. 865 del 1971)
12. [L’indennità di espropriazione
delle aree è determinata dall’Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall’articolo
13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L’Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco l’indennità fissata.
In aggiunta all’indennità, è contemporaneamente corrisposta al proprietario espropriato,
per ogni anno e frazione di anno calcolata ad anno intero compresi tra la data di
approvazione del piano e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per
cento dell’importo medio degli indennizzi o, mancanza, dei prezzi di acquisto, rispettivamente
liquidati o pagati, per metro quadrato, per le espropriazioni o gli acquisti effettuati
nella zona, ai sensi della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di
anno].
13. [Il Prefetto comunica
la richiesta di espropriazione e la indennità determinata ai proprietari interessati
i quali entro il perentorio termine di trenta giorni possono dichiarare di essere
disposti ad un accordo bonario sull’indennità stessa. Tale dichiarazione è dal Prefetto
comunicata all’ente al quale l’area è stata destinata].
14. [Qualora nel termine indicato
nell’art. 13, non sia intervenuta dichiarazione di accordo bonario o questo non
sia stato seguito dall’atto di cessione, il Prefetto, ricevuta la prova dell’avvenuto
deposito dell’indennità di espropriazione in misura pari a quella indicata nell’art.
12, emette immediatamente il decreto di espropriazione.
Qualsiasi contestazione concernente l’indennità di espropriazione non interrompe
il corso della espropriazione stessa e non ne impedisce gli effetti. L’azione giudiziaria
deve essere proposta, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di notificazione
del decreto di espropriazione].
15. [Le azioni di rivendicazione,
di usufrutto, di ipoteca, di diretto dominio e, in genere, ogni altra azione esperibile
sulle aree soggette ad espropriazione non possono interrompere il corso di questa
né impedirne gli effetti.
Pronunciata l’espropriazione, tutti i diritti dei terzi, compresi quelli di uso
civico si trasferiscono, ad ogni effetto, sulla indennità di espropriazione].
16. [I proprietari delle aree
comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani
stessi agli usi previsti dall’articolo, 4, lettere a) e c), possono, entro il mese
di novembre di ogni anno, presentare domanda al sindaco di costruire direttamente,
sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico
o popolare.
Il sindaco concede la licenza di costruzione su parere conforme della Commissione
di cui all’art. 11, richiesto ai fini del coordinato utilizzo delle aree comprese
nei piani, e sempre che non sussistano prevalenti esigenze degli enti indicati nell’art.
10.
I progetti debbono essere preventivamente approvati dall’Ufficio del genio civile,
al quale spetta di accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare.
Le spese per le opere di urbanizzazione primaria, di cui all’articolo 4 della legge
29 settembre 1964, n. 847, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume
edificabile consentito, e devono essere rimborsate al Comune all’atto della concessione
della licenza edilizia.
Il Comune ha la facoltà di affidare l’esecuzione delle opere stesse ai proprietari,
con le modalità e per l’importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione
della convenzione prevista all’articolo 18, quarto comma.
Nella convenzione sopracitata è, inoltre, determinata la quota delle spese relative
alle opere di urbanizzazione secondaria, posta a carico dei proprietari, in proporzione
al volume edificabile consentito].
17. [I proprietari che si
avvalgono delle disposizioni dell’art. 16 devono iniziare le costruzioni entro centoventi
giorni dalla data di comunicazione dell’ottenuta licenza e ultimarle entro il biennio
dall’inizio della costruzione.
L’accertamento dell’inizio e della ultimazione delle costruzioni è effettuato dagli
Uffici del genio civile.
Qualora le costruzioni non siano iniziate nel predetto termine di centoventi giorni,
le aree relative sono destinate ad acquisti od espropriazioni secondo le norme della
presente legge, ma il prezzo di acquisto o l’indennità sono corrisposte al proprietario
con una riduzione del 10 per cento a titolo di penale.
L’ammontare della penale è versato al Comune direttamente dall’acquirente o espropriante
ed è impiegato dal Comune per l’acquisto o l’esproprio delle aree a norma della
presente legge e per l’esecuzione delle aree di cui al successivo art. 19.
Qualora i lavori siano stati iniziati ma non ultimati nei termini di cui al primo
comma del presente articolo, il Ministro per i lavori pubblici promuove l’espropriazione
della costruzione per completarla e destinarla alle categorie di cui alla legge
9 agosto 1954, n. 640.
Il prezzo di espropriazione della parte costruita non può superare l’ammontare dell’indennizzo
calcolato, per l’espropriazione dell’area, ai sensi dell’articolo 12, oltre, per
le eventuali addizioni, la minor somma tra lo speso ed il migliorato.
I termini di cui al primo comma del presente articolo possono essere congruamente
prorogati dalla Commissione di cui all’art. 11, qualora si tratti di costruzione
destinata ad alloggi del proprietario dell’area e per la quale il proprietario stesso
abbia fatto richiesta di fruire dei benefici di cui alle leggi vigenti sull’edilizia
economica o popolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le costruzioni effettuate
sulle aree cedute dai comuni a norma del primo comma dell’art. 10].
18. [L’Ufficio del genio civile
esercita la vigilanza sulle costruzioni di cui agli artt. 16 e 17 per assicurarne
la rispondenza alle norme della presente legge: qualora ne constati l’inosservanza
ordina l’immediata sospensione dei lavori, con riserva dei provvedimenti necessari
per la modifica delle costruzioni.
In caso di contravvenzione all’ordine di sospensione si applicano le sanzioni prevedute
dall’art. 41, lettera b), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
La dichiarazione di abitabilità dei fabbricati di cui al presente articolo è rilasciata
previa presentazione al Comune di un certificato dell’Ufficio del genio civile attestante
che la costruzione eseguita è conforme al progetto vistato ai sensi del primo comma.
Per i primi dieci anni dalla data del rilascio della dichiarazione di abitabilità,
gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell’articolo 16 possono essere
dati in locazione per un canone annuo stabilito in apposita convenzione con il Comune
e rapportato al costo di costruzione dell’alloggio più le corrispondenti quote del
valore dell’area, nella misura determinata dall’Ufficio tecnico erariale ai sensi
dell’articolo 12, e dell’importo delle spese per le opere di urbanizzazione primaria,
a carico del proprietario ai sensi dell’articolo 16, ultimo comma. Il costo di costruzione
dell’alloggio e l’importo delle opere di urbanizzazione primaria sono stabiliti
nella stessa convenzione, la quale deve essere stipulata con il Comune prima della
concessione della licenza edilizia. La convenzione deve essere trascritta a cura
del proprietario ed è ammessa ai benefici dell’articolo 20, primo e secondo comma].
Art. 19
I Comuni sono obbligati a provvedere, con priorità rispetto ad altre zone, alla
sistemazione della rete viabile, alla dotazione dei necessari servizi igienici e
all’allacciamento alla rete dei pubblici servizi delle zone incluse nei piani, utilizzate
in proprio dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell’edilizia
economica e popolare e da cooperative edilizie.
Art. 20
- Salve le agevolazioni tributarie consentite dalle vigenti disposizioni, gli
atti di acquisto o di espropriazione di cui agli articoli 13 e 14 della presente
legge sono sottoposti a registrazione a tassa fissa e le imposte ipotecarie sono
ridotte al quarto.
- Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.
- Qualora le aree acquistate o espropriate non possano, per qualsiasi ragione,
essere utilizzate dagli enti per i fini della presente legge o siano lasciate
senza uso per un periodo di cinque anni dall’acquisto, si incorre nella decadenza
dai benefici fiscali previsti dal presente articolo.
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