Legge 22 ottobre 1971, n. 865*
Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità - Modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; - Autorizzazione di spesa per gli interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.
Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 1971, n. 276
Titolo I
PROGRAMMI E COORDINAMENTO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (1)
Art. 1
1. Per la realizzazione di programmi
di interventi di edilizia abitativa e degli altri fini indicati nella presente legge,
tutti i fondi stanziati a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle aziende statali e
dagli enti pubblici edilizi a carattere nazionale, destinati agli stessi scopi,
anche se derivanti dalla stipulazione di mutui, dall'emissione di obbligazioni e
dal versamento di contributi da parte di enti e di privati, sono impiegati unitariamente
dallo Stato secondo le norme della presente legge.
2. Sono esclusi dalla previsione di cui al precedente comma i fondi destinati alla
costruzione degli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla
prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni
nonché di quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici,
comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. (2)
Art. 2 (3)
1. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato
per l'edilizia residenziale (CER).
2. Esso è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici o da un Sottosegretario
all'uopo delegato ed è composto:
1) da un rappresentante del Ministro per i lavori pubblici;
2) da un rappresentante del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
3) da un rappresentante del Ministro per il tesoro;
4) da un rappresentante del Ministro per il bilancio e la programmazione economica;
5) da due esperti nominati dal Ministro per i lavori pubblici anche fra persone
estranee all'Amministrazione.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici e dura
in carica tre anni. (4)
4. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva
della amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici.
(5)
Art. 3 (6)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni dello Stato, le aziende statali e gli enti pubblici previsti
dal precedente art. 1 danno comunicazione al CER dell'ammontare dei fondi disponibili
per interventi di edilizia economica e popolare, comprendendovi quelli previsti
dall'art. 67 lettera a) della presente legge, con l'indicazione dei programmi già
deliberati e del loro stato di attuazione, nonché delle proposte di ripartizione
dei fondi disponibili.
2. In sede di ulteriore applicazione della presente legge, la comunicazione prevista
dal precedente comma viene data entro il 30 settembre di ogni, anno.
3. Entro gli stessi termini previsti dai precedenti commi, le Regioni trasmettono
al CER le indicazioni delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica
e popolare.
4. Entro venti giorni dalla scadenza dei termini previsti dai precedenti commi,
il CER formula il progetto del piano di attribuzione alle Regioni dei fondi indicati
nel precedente art. 1, recependo, in sede di prima applicazione, i programmi già
deliberati dalle amministrazioni dello Stato, dalle aziende statali e dagli enti
pubblici prima dell'11 marzo 1971, ed escludendo i fondi che risultino già impegnati
per l'acquisto di aree, per l'esecuzione di appalti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge e per l'esecuzione di programmi dei
quali si prevede l'appalto entro il 31 dicembre 1972; il predetto progetto, riservata
comunque a disposizione del Ministero dei lavori pubblici una quota non superiore
al 5 per cento per interventi straordinari per pubbliche calamità ed una quota non
superiore allo 0,5 per cento per attività di ricerca, studio e sperimentazione
(7), è sottoposto dal Ministro per i lavori pubblici
al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).
5. Il CIPE, previo esame in seduta comune con la commissione consultiva interregionale
prevista dall'art. 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 e sentite le confederazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale, approva
il piano con eventuali modificazioni e lo comunica alle Regioni entro trenta giorni
dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma. (8)
6. Le Regioni, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento del piano di attribuzione
regionale previsto dal precedente comma, approvano i programmi di localizzazione,
acquisendo quelli deliberati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici
di cui all'art. 1 della presente legge prima dell'11 marzo 1971 e ne danno comunicazione
al CER. (9)
7. Le Regioni, nel predisporre i programmi di cui al precedente comma, si conformano
alle finalità stabilite dalle leggi vigenti per l'utilizzazione dei fondi ad esse
attribuiti.
8. Il CER, entro i limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione,
quale risulta dal piano approvato dal CIPE, tenendo conto dei prevedibili tempi
di esecuzione dei programmi formulati dalle regioni stesse e del decreto del Ministro
per il tesoro previsto dall'ultimo comma del successivo art. 5, predispone il programma
triennale di utilizzazione dei fondi disponibili; verifica ogni anno lo stato di
attuazione dei programmi già deliberati al fine del coordinamento con quelli da
adottare successivamente.
Art. 4
1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto delegato previsto dal successivo
art. 8, le Regioni sono delegate all'attuazione dei programmi da esse approvati
a norma del precedente art. 3. (10)
2. A tal fine, esse si avvalgono degli Istituti autonomi per le case popolari e
loro consorzi regionali e di cooperative edilizie e loro consorzi.
3. Per l'impiego dei fondi eventualmente eccedenti la capacità di spesa degli enti
di cui al precedente comma, le Regioni possono avvalersi di imprese a partecipazione
statale attraverso apposite convenzioni. (11)
4. Il CIPE, su proposta del CER che accerta l'eventuale mancata attuazione dei programmi
deliberati, autorizza l'esercizio da parte del Ministro per i lavori pubblici del
potere di cui ai precedenti secondo e terzo comma. (12)
Art. 5 (13)
1. A partire dal mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge sono depositati su appositi conti correnti presso la Cassa depositi
e prestiti:
a) i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori e le somme dovute dallo Stato,
ai sensi delle vigenti disposizioni, alla Gestione case per lavoratori (Gescal),
nonché i fondi che gli IACP devono versare alla Gescal in relazione agli alloggi
ex INA-Casa e Gescal assegnati in locazione o a riscatto e le somme di cui al successivo
art. 67; (14-15)
b) le somme dovute dallo Stato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Comitato
di attuazione del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti,
di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960 n. 1676, e successive integrazioni;
(16)
c) i fondi di pertinenza di altri enti di cui all'art. 1 della presente legge destinati
alla attuazione di programmi di edilizia abitativa ed eccedenti gli impegni relativi
a realizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Con
decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro,
si provvede, entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, alla individuazione degli enti tenuti al deposito. (17)
2. Il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, stabilisce i tempi e gli importi dei trasferimenti ai conti di
cui al precedente comma dei fondi di pertinenza della GESCAL, del Comitato di attuazione
del piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti e degli
altri enti, in modo da garantire che tali trasferimenti siano completati non oltre
il 31 dicembre 1972. (8)
3. Il Ministro per il tesoro fissa con proprio decreto il tasso di interesse da
corrispondere sulle somme depositate sui conti di cui al primo comma.
(19)
4. Nei limiti dell'attribuzione dei fondi assegnati a ciascuna Regione, il Ministro
per i lavori pubblici, sentito il CER, con proprio decreto, autorizza periodicamente
i prelevamenti dai conti di cui al primo comma, in relazione allo svolgimento dei
programmi costruttivi deliberati. (20)
5. Ai fini della predisposizione del programma triennale di cui all'ultimo comma
dell'art. 3, il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio, indica entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e, successivamente, entro il 30 settembre di ciascun anno,
con proprio decreto, gli istituti di credito e gli enti dai quali i beneficiari
possono ottenere mutui per la realizzazione dei programmi di edilizia abitativa
previsti dalla presente legge e comunica al Ministro per i lavori pubblici, quale
presidente del Comitato per l'edilizia residenziale, l'ammontare delle disponibilità
finanziarie che gli istituti e gli enti di cui sopra prevedono di destinare alla
stipulazione dei mutui ammessi a contributo statale, in base alle vigenti disposizioni,
tenendo anche conto dell'articolazione regionale dei programmi.
(21)
Art. 6 (22)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
gli istituti autonomi per le case popolari procederanno alla modifica del consiglio
di amministrazione e del collegio sindacale secondo le disposizioni del presente
articolo.
2. Il presidente e, ove previsti dai vigenti statuti, i vicepresidenti degli IACP
sono nominati dalla giunta regionale e sono scelti fra i membri eletti dagli enti
locali.
3. Il consiglio di amministrazione degli IACP è composto da:
1) tre membri eletti dal consiglio provinciale, uno dei quali in rappresentanza
delle minoranze;
2) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale scelto
fra gli impiegati della carriera direttiva degli uffici periferici competenti per
territorio;
4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
nominati dalla giunta provinciale su terne proposte dalle organizzazioni medesime;
5) un rappresentante degli assegnatari di alloggi economici e popolari, eletto dal
consiglio provinciale e scelto in una terna proposta dalle associazioni degli assegnatari;
6) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente
rappresentative, nominato dalla giunta provinciale su una terna proposta dalle organizzazioni
medesime.
4. Il consiglio di amministrazione degli IACP operanti su un territorio con popolazione
superiore ad un milione di abitanti è composto dai membri indicati nel precedente
comma, nonché da tre membri eletti dal consiglio regionale, uno dei quali in rappresentanza
delle minoranze.
5. Le funzioni di presidente, di vice presidente e di consigliere degli IACP sono
incompatibili con quelle di consigliere regionale, provinciale e comunale.
6. Il consiglio dei sindaci è composto:
a) da un sindaco, con funzione di presidente, nominato dalla giunta regionale e
da un sindaco nominato dal consiglio provinciale, scelti tra gli iscritti all'albo
dei revisori dei conti;
b) da un rappresentante del Ministero del tesoro scelto fra gli impiegati della
carriera direttiva degli uffici periferici competenti per territorio.
(23)
7. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
8. I membri eletti secondo le disposizioni di cui al numero 1) del terzo comma ed
i membri nominati a norma del sesto comma, lettera a) del presente articolo restano
in carica per lo stesso periodo degli organi che li hanno eletti.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli IACP di Trento e
Bolzano, per i quali si provvederà con legge provinciale, prevedendo che nei rispettivi
organi direttivi siano rappresentati democraticamente enti locali, lavoratori, assegnatari.
(24)
Art. 7 (25)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora non
siano stati emanati, in materia urbanistica, i decreti delegati previsti dall'art.
17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario
le attribuzioni dell'Amministrazione dei lavori pubblici relative ai regolamenti
edilizi, ai programmi di fabbricazione, ai piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni, ai piani particolareggiati di esecuzione
del piano regolatore generale ed ai piani di lottizzazione.
2. Sono, altresì, trasferiti alle Regioni i poteri di cui agli artt. 6 e 7 della
legge 6 agosto 1967, n. 765, quando si tratti di opere eseguite od autorizzate in
violazione delle prescrizioni del programma di fabbricazione o delle norme del regolamento
edilizio, nonché i poteri di nulla osta di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre
1955, n. 1357, quando si tratti di deroghe alle norme del regolamento edilizio e
del programma di fabbricazione.
3. Per le procedure di annullamento in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge il termine stabilito dall'art. 7, terzo comma, della legge 6 agosto
1967, n. 765, decorre dalla data suddetta.
4. Nell'esercizio delle attribuzioni indicate ai precedenti commi, le Regioni si
avvalgono dei provveditorati regionali alle opere pubbliche e delle sezioni urbanistiche
regionali.
Art. 8
1. Il Governo della Repubblica è delegato
ad emanare entro il 31 dicembre 1972, sentita una commissione composta da dieci
senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee, norme
aventi valore di legge (26) sulla riorganizzazione
delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore edilizio, sul riordinamento
dei criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, dei
canoni e delle quote di riscatto con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) provvedere al riordinamento ed alla ristrutturazione degli IACP operanti nel
territorio di ogni singola Regione, anche mediante la creazione di strutture unitarie
a livello regionale nei cui organi direttivi siano rappresentati democraticamente
lavoratori, utenti ed enti locali, secondo i criteri di cui al precedente articolo
6;
b) provvedere, per la realizzazione unitaria, affidata al Ministro per i lavori
pubblici, degli obiettivi indicati negli artt. 1 e 3 della presente legge, al trasferimento,
nell'ambito delle relative competenze funzionali operative e territoriali, al CER
e alle Regioni dei compiti attualmente affidati alla Gestione case per lavoratori
(GESCAL), compresi quelli relativi all'attuazione del servizio sociale di cui all'art
14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60;
c) provvedere al riordinamento del sistema di riscossione dei contributi attualmente
versati per la costruzione di case per lavoratori che preveda la partecipazione
di rappresentanti dei contribuenti alla amministrazione delle somme riscosse, anche
allo scopo di garantirne la effettiva destinazione ai fini indicati dalla legge
istitutiva dei contributi stessi; (27)
d) provvedere allo scioglimento degli enti pubblici edilizi sia a carattere nazionale
che locale, fatta eccezione per quelli indicati nella precedente lettera a);
e) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo
il patrimonio degli enti pubblici edilizi a carattere nazionale o locale;
f) trasferire agli IACP ristrutturati a termini della lettera a) del presente articolo
e alle Regioni il personale, ancorché non di ruolo, degli enti soppressi, compreso
quello dell'ente cui è affidata l'attuazione del servizio sociale, salvaguardandone
i diritti acquisiti ed utilizzando quello in servizio alla data dell'11 marzo 1971;
g) riordinare e unificare i criteri di assegnazione degli alloggi di edilizia economica
e popolare, semplificandone la procedura e disciplinando le assegnazioni medesime
e la loro revoca, in relazione alle situazioni territoriali ed alle condizioni economiche
familiari degli assegnatari;
h) riordinare e unificare i criteri per la determinazione dei canoni di locazione
e delle quote di riscatto degli alloggi di edilizia sovvenzionata anche con riferimento
alle situazioni territoriali, alla capacità economica media e alle condizioni abitative
degli assegnatari, determinando la incidenza sui canoni delle quote delle spese
generali, di amministrazione e di manutenzione;
i) promuovere la gestione democratica degli alloggi da parte degli assegnatari con
particolare riferimento alla gestione dei servizi comuni e all'impiego delle quote
per la manutenzione degli immobili.
2. Il CER, avvalendosi delle Regioni, predispone e realizza ogni due anni un censimento
dei fabbisogni abitativi del Paese, accertando nel contempo la composizione dei
nuclei familiari, i redditi e la reale situazione abitativa nonché la dislocazione
territoriale delle abitazioni. (28)
Titolo II
NORME SULL'ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ
Art. 9
1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano all'espropriazione degli immobili, disposta per la realizzazione degli interventi previsti nel precedente titolo, per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria compresi i parchi pubblici e di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani, per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali, per l'acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, a termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nonché per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali. (29)
Art. 10
1. Le amministrazioni, gli enti ed i soggetti legittimati a promuovere
il procedimento di espropriazione per pubblica utilità depositano nella segreteria
del comune, nel cui territorio sono compresi gli immobili da espropriare, una relazione
esplicativa dell'opera o dell'intervento da realizzare, corredata dalle mappe catastali,
sulle quali siano individuate le aree da espropriare, dall'elenco dei proprietari
iscritti negli atti catastali, nonché dalle planimetrie dei piani urbanistica vigenti.
2. Il sindaco notifica agli espropriandi e da notizia al pubblico dell'avvenuto
deposito entro dieci giorni mediante avviso da affiggere nell'albo del comune e
da inserire nel Foglio degli annunzi legali della provincia.
(30)
3. Decorso il termine di quindici giorni dalla data della inserzione dell'avviso
nel foglio degli annunzi legali, durante il quale gli interessati possono presentare
osservazioni scritte, depositandole nella segreteria del comune, il sindaco entro
i successivi quindici giorni trasmette tutti gli atti, con le deduzioni dell'espropriante
e con le eventuali osservazioni del comune, al presidente della giunta regionale.
Art. 11
1. Entro trenta giorni dal ricevimento, il presidente
della giunta regionale, con decreto costituente provvedimento definitivo, dichiara,
ove occorra, la pubblica utilità nonché la indifferibilità e l'urgenza delle opere
e degli interventi previsti nella relazione, ed indica la misura dell'indennità
di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto, determinata
in base ai criteri di cui al successivo art 16. Con lo stesso decreto si pronuncia
anche sulle osservazioni degli interessati.
2. Ove il presidente della giunta regionale non adempia entro il termine previsto
dal precedente comma, il decreto è emesso dal Ministro per i lavori pubblici.
3. Il decreto è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e
nel Foglio degli annunzi legali della provincia. (30)
4. L'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi
a cura del presidente della giunta regionale nelle forme previste per la notificazione
degli atti processuali civili.
Art. 12
1. Il proprietario espropriando, entro trenta giorni dalla notificazione
dell'avviso di cui al quarto comma dell'articolo 11, ha diritto di convenire con
l'espropriante la cessione volontaria degli immobili per un prezzo non superiore
del 50% dell'indennità provvisoria, determinata ai sensi dei successivi art. 16
e 17. (31)
2. Nello stesso termine di cui al precedente comma, i proprietari comunicano al
presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità
provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata.
3. Decorso il termine di cui al precedente comma, il presidente della giunta regionale
ordina all'espropriante, in favore degli espropriandi, il pagamento delle indennità
che siano state accettate, ed il deposito delle altre indennità presso la Cassa
depositi e prestiti.
4. La Cassa depositi e prestiti provvede, in deroga alle vigenti disposizioni, al
pagamento (32) delle somme ricevute in deposito
a titolo di indennità di esproprio o di occupazione in base al solo nulla osta del
prefetto, al quale compete l'accertamento della libertà e proprietà dell'immobile
espropriato.
5. L'espropriante dispone il pagamento dell'indennità accettata entro sessanta
giorni dal provvedimento di cui al terzo comma. (33)
6. Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l'amministrazione
competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni
a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di
cui alla legge 3 aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni.
(33)
7. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti
gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto.
(33)
Art. 13
1. Il prefetto - su richiesta dell'espropriante, il quale
deve fornire la prova di avere adempiuto a quanto prescritto dal terzo comma dell'art.
12 - pronuncia, entro 15 giorni dalla richiesta, l'espropriazione sulla base dei
dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10. (34)
2. Il decreto del prefetto deve essere notificato ai proprietari nelle forme degli
atti processuali civili, inserito per estratto nel Foglio degli annunzi legali della
provincia e trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari in
termini di urgenza.
3. Il decreto prefettizio costituisce provvedimento definitivo.
4. In caso di ricorso giurisdizionale, da presentarsi nei termini di legge, l'esecuzione
dei provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione temporanea
e d'urgenza e di espropriazione impugnati può essere sospesa, ai sensi dell'art.
36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nei soli casi di errore grave ed evidente
nell'individuazione degli immobili ovvero nell'individuazione delle persone dei
proprietari. (35)
Art. 14
1. Pronunciata l'espropriazione, e trascritto il relativo provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente sull'indennità, anche nel caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 13.
Art. 15 (36)
1. Qualora l'indennità non sia accettata nel termine di
cui al primo comma dell'art. 12, il presidente della giunta regionale richiede la
determinazione della indennità alla commissione competente per territorio di cui
all'art. 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente
della giunta regionale, determina l'indennità sulla base del valore agricolo con
riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in
relazione all'esercizio della azienda agricola e la comunica all'espropriante.
2. L'espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le
stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali
civili;
deposita la relazione della commissione nella segreteria del comune e rende noto
al pubblico l'eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 10.
Art. 16 (36bis)
1. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni
provincia, una commissione composta dal presidente dell'amministrazione provinciale
o da un suo delegato, che la presiede, dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile o da un suo
delegato, dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia
o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica
ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla
regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative. (37-38)
2. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione
di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione
di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
(38)
3. La commissione di cui al primo comma ha sede presso l'ufficio tecnico erariale.
L'intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione
ed all'assegnazione ad essa del personale necessario. (38)
4. La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito delle
singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto
centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei
terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrori secondo i tipi di coltura
effettivamente praticati. (38)
Commi 5, 6 e 7: Abrogati. (39)
8. Per la determinazione dell'indennità relativa alle aree comprese nel centri
edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un
suo delegato. (38-36bis)
9. Per l'espropriazione delle aree che risultino edificate o urbanizzate ai sensi
dell'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, l'indennità è determinata in base
alla somma del valore dell'area, definito a norma dei precedenti commi, e del valore
delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato
di conservazione. Se la costruzione è stata eseguita senza licenza o in contrasto
con essa o in base ad una licenza annullata e non è stata ancora applicata la sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 41, secondo comma, della legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni, ne deve essere disposta ed eseguita la demolizione
ai sensi dell'art. 26 della stessa legge e l'indennità è determinata in base al
valore della sola area. (36bis)
10. Nella determinazione dell'indennità non deve tenersi alcun conto dell'utilizzabilità
dell'area ai fini dell'edificazione nonché dell'incremento del valore derivante
dalla esistenza nella stessa zona di opere di urbanizzazione primaria e secondaria
e di qualunque altra opera o impianto pubblico. (36bis)
11. L'indennità determinata a norma dei commi precedenti è aumentata della somma
eventualmente corrisposta dai soggetti espropriati, fino alla data dell'espropriazione,
a titolo di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili ai sensi
della legge 5 marzo 1963, n. 246, nonché delle somme pagate dagli stessi per qualsiasi
imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile precedente l'espropriazione.
(36bis)
Art. 17
1. Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata
dal proprietario diretto coltivatore, nell'ipotesi di cessione volontaria ai sensi
dell'art. 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla
rispetto all'indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto
articolo. (40)
2. Nel caso invece che l'espropriazione attenga a terreno coltivato dal fittavolo,
mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno stesso,
ferma restando l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 16 in
favore del proprietario, uguale importo dovrà essere corrisposto al fittavolo, al
mezzadro, al colono o al compartecipante che coltivi il terreno espropriando almeno
da un anno prima della data del deposito della relazione di cui all'art. 10.
(40bis)
3. L'indennità aggiuntiva prevista dai precedenti commi è determinata in ogni caso
in misura uguale al valore agricolo medio di cui al primo comma dell'art. 16, corrispondente
al tipo di coltura effettivamente praticato, ancorché si tratti di aree comprese
nei centri edificati o delimitate come centri storici.
4. Le maggiorazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo vengono
direttamente corrisposte ai su indicati soggetti nei termini previsti per il pagamento
delle indennità di espropriazione.
Art. 18
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente
art. 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata
dal consiglio comunale. In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune
dichiara con delibera consiliare, agli effetti del procedimento espropriativo in
corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.
2. Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro
continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.
Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti
sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.
3. Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo,
alla delimitazione dei centri edificati provvede la Regione.
Art. 19
1. Entro trenta giorni dall'inserzione dell'avviso del
deposito della relazione della Commissione di cui all'articolo 16
(41) nel foglio degli annunci legali della provincia,
i proprietari e gli altri interessati al pagamento dell'indennità possono proporre
opposizione alla stima dell'ufficio tecnico erariale davanti alla corte d'appello
competente per territorio, con atto di citazione notificato all'espropriante.
(41bis)
2. L'opposizione può essere proposta anche dall'espropriante.
Art. 20
1. L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare
è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione
non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione. (42)
2. L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione
nel possesso. (43)
3. comma: Abrogato. (44)
4. Contro la determinazione dell'indennità gli interessati possono proporre opposizione
davanti alla corte di appello competente per territorio, con atto di citazione notificato
all'occupante entro trenta giorni dalla comunicazione dell'indennità a cura del
sindaco nelle forme prescritte per la notificazione degli atti processuali civili.
(44bis)
5. Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile
anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dall'art 4 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 2 giugno 1974, n. 247. (45)
Art. 21
1. Qualora venga a cessare la destinazione alla realizzazione
di un interesse pubblico delle aree espropriate in base alle disposizioni contenute
nel presente titolo, i comuni, entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione della
succitata destinazione, hanno diritto alla prelazione sulle aree comprese nel loro
territorio dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 16
e seguenti. In caso di disaccordo il corrispettivo è determinato dall'ufficio tecnico
erariale ad istanza anche di uno solo degli interessati. Avverso la stima può essere
proposta opposizione, entro trenta giorni dalla relativa comunicazione, davanti
la corte di appello competente per territorio.
2. Le aree acquisite al comune fanno parte del suo patrimonio indisponibile.
3. Il comune utilizza direttamente le aree occorrenti per l'esecuzione delle opere
di sua competenza e da in concessione le aree occorrenti per la realizzazione di
opere o di interventi di pubblica utilità.
Art. 22
1. Per l'acquisizione di aree occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive integrazioni e modificazioni, i comuni, oltre ad utilizzare i fondi di cui dispongono per tali fini in base alle leggi vigenti nonché, ove non siano deficitari, propri fondi di bilancio, possono richiedere le anticipazioni di cui al successivo art. 23.
Art. 23 (46)
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni
assistite dalla garanzia dello Stato:
a) ai comuni, su mutui richiesti per l'acquisizione e urbanizzazione delle aree
ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, o localizzate
ai sensi dell'art. 51 della presente legge, e per i quali sia già intervenuto l'affidamento
di massima;
b) agli enti pubblici, su mutui originati o suppletivi in corso di concessione per
opere di edilizia fruenti di contributo statale;
c) agli enti pubblici su mutui originati o suppletivi in corso di concessione per
opere di edilizia fruenti di contributo statale relative a programmi realizzati
per cooperative edilizie, nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, ovvero ai sensi dell'art. 51 della presente legge.
2. Le anticipazioni non possono superare l'importo complessivo di L. 150 miliardi,
di cui 15 miliardi per le anticipazioni di cui alla lettera c), con carattere di
fondo di rotazione e sono rimborsate dai mutuatari in un'unica soluzione all'atto
della riscossione del mutuo corrispondente contratto con la Cassa depositi e prestiti
o con gli altri istituti autorizzati.
3. A tal fine la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad avvalersi anche delle
giacenze relative alle somme da somministrare sui mutui concessi.
Art. 24 (47)
1. L'anticipazione di cui al precedente articolo è concessa su domanda
da presentarsi dal sindaco o dal rappresentante legale dell'ente pubblico corredata
dal solo affidamento di massima dell'istituto mutuante.
2. Le anticipazioni sono concesse, nel limite del 50% dell'importo degli
affidamenti, su criteri di priorità indicati dal Ministro per i lavori pubblici,
con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
(48)
3. I provvedimenti così adottati sono comunicati al consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti alla prima adunanza successiva, nonché alle regioni
interessate per gli adempimenti di cui all'art. 45 della presente legge.
4. Il sindaco ed il rappresentante dell'ente sono responsabili della destinazione
delle somme riscosse allo scopo per il quale l'anticipazione è stata concessa.
5. Il saggio di interesse è fissato in misura pari a quello vigente per i mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed il relativo onere è posto a totale carico
dello Stato.
6. Qualora il mutuo correlativo non venga perfezionato entro il termine di diciotto
mesi dalla data di erogazione della anticipazione, la stessa viene revocata ed il
beneficiario è tenuto a rimborsare, in unica soluzione, l'anticipazione ricevuta
aumentata dei relativi interessi.
7. All'onere per il pagamento alla Cassa depositi e prestiti degli interessi
sulle anticipazioni concesse, valutate in lire 9 miliardi in ragione d'anno, si
fa fronte per l'anno 1974, con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25
1. La delega al presidente della giunta regionale degli
adempimenti previsti dal presente titolo ha efficacia fino alla data di entrata
in vigore dei decreti delegati da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281.(49)
2. A tal fine il presidente della giunta regionale si avvale del competente provveditorato
alle opere pubbliche.
Titolo III
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI
17
agosto 1942, n. 1150, 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847
Art. 27
1. I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione
approvati possono formare, previa autorizzazione della Regione, un piano delle aree
da destinare a insediamenti produttivi.
2. Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle zone destinate
a insediamenti produttivi dai piani regolatori generali o dai programmi di fabbricazione
vigenti, con deliberazione del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione,
insieme agli elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per
la durata di venti giorni, è approvata con decreto del presidente della giunta regionale.
3. Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia per dieci anni
dalla data del decreto di approvazione ed ha valore di piano particolareggiato d'esecuzione
ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.
4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, alla deliberazione
del consiglio comunale e al decreto del presidente della giunta regionale si applicano,
in quanto compatibili, le norme della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni.
5. Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente articolo sono espropriate
dai comuni o loro consorzi secondo quanto previsto dalla presente legge in materia
di espropriazione per pubblica utilità.
6. Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi
di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico, in misura non superiore
al 50 per cento mediante la cessione in proprietà e per la rimanente parte mediante
la concessione del diritto di superficie. (51)
7. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di programmi già approvati
dal CIPE.
8. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione
di impianti e servizi pubblici, occorrenti nella zona delimitata dal piano, è a
tempo indeterminato; in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore a sessanta
anni e non superiore a novantanove anni.
9. Contestualmente all'atto di concessione, o all'atto di cessione della proprietà
dell'area, tra il comune da una parte e il concessionario o l'acquirente dall'altra,
viene stipulata una convenzione per atto pubblico con la quale vengono disciplinati
gli oneri posti a carico del concessionario o dell'acquirente e le sanzioni per
la loro inosservanza.
Art. 28
1. L'ultimo comma dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è
sostituito dai seguenti:
"Più comuni limitrofi possono costituirsi in consorzio per la formazione di un piano
di zona consortile ai sensi della presente legge. La Regione può disporre, a richiesta
di una delle amministrazioni comunali interessate, la costituzione di consorzi obbligatori
tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili".
Art. 29 (52)
1. Il primo comma dell'art. 3 della legge
18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall'art. 29 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, è sostituito dal seguente:
"L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle
esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore
al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il
fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato".
Art. 30
1. Sono fatte salve le previsioni dei piani di zona approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, dimensionati in misura superiore a quanto previsti dal precedente art. 29 della presente legge.
Art. 31
1. La percentuale del fabbisogno complessivo di edilizia abitativa di cui all'art. 29 della presente legge si applica anche nei casi in cui i comuni o loro consorzi procedano all'aggiornamento dei piani di zona già approvati.
Art. 32
1. Il terzo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal seguente: "Possono essere comprese nei piani anche le aree sulle quali insistono immobili la cui demolizione o trasformazione sia richiesta da ragioni igienico-sanitarie (53) ovvero sia ritenuta necessaria per la realizzazione del piano".
Art. 33
1. L'ultimo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dai seguenti: "Qualora non esista piano regolatore approvato, le zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dei precedenti commi sono comprese in un programma di fabbricazione il quale è compilato a norma dell'articolo 34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed è approvato a norma dell'art. 8 della presente legge. I comuni possono comprendere tali zone anche in un piano regolatore soltanto adottato e trasmesso ai competenti organi per l'approvazione. In tale ipotesi il piano delle zone suddette, approvato con le modalità di cui al comma precedente, è vincolante in sede di approvazione del piano regolatore".
Art. 34
1. All'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è aggiunto il seguente
comma:
"Le varianti che non incidono sul dimensionamento globale del piano e non comportano
modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità ed alle dotazioni di spazi
pubblici o di uso pubblico, o costituiscono adeguamento delle previsioni del piano
ai limiti ed ai rapporti di cui all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, sono
approvate con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione diviene esecutiva
ai sensi dell'art. 3 della legge 9 giugno 1947, n. 530".
Art. 35
1. Le disposizioni dell'art. 10 della legge 18 aprile 1962,
n. 167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo.
2. Le aree comprese nei piani approvati, a norma della legge 18 aprile 1962, n.
167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. (54)
3. Le aree di cui al precedente comma, salvo quelle cedute in proprietà ai sensi
dell'undicesimo comma del presente articolo, vanno a far parte del patrimonio indisponibile
del comune o del consorzio.
4. Su tali aree il comune o il consorzio concede il diritto di superficie per la
costruzione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e
sociali.(54bis)
5. La concessione del diritto di superficie ad enti pubblici per la realizzazione
di impianti e servizi pubblici è a tempo indeterminato; in tutti gli altri casi
ha una durata non inferiore ad anni 60 e non superiore ad anni 99.
6. L'istanza per ottenere la concessione è diretta al sindaco o al presidente del
consorzio. Tra più istanze concorrenti è data la preferenza a quelle presentate
da enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica
e popolare e da cooperative edilizie a proprietà indivisa.
7. La concessione è deliberata dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio.
(55) Con la stessa delibera viene determinato il
contenuto della convenzione da stipularsi, per atto pubblico, da trascriversi presso
il competente ufficio dei registri immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente.
(56)
8. La convenzione deve prevedere:
a) il corrispettivo della concessione in misura pari al costo di acquisizione delle
aree nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione se già realizzate;
(56bis)
b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione (57)
da realizzare a cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere vengano
eseguite a cura e spese del concessionario, le relative garanzie finanziarie, gli
elementi progettuali delle opere da eseguire e le modalità del controllo sulla loro
esecuzione, nonché i criteri e le modalità per il loro trasferimento ai comuni od
ai consorzi;
c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare;
d) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
e) i criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione
(57bis) nonché per la determinazione del prezzo
di cessione degli alloggi, ove questa sia consentita;
f) le sanzioni a carico del concessionario per l'inosservanza degli obblighi stabiliti
nella convenzione ed i casi di maggior gravita in cui tale inosservanza comporti
la decadenza dalla concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie;
g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo della concessione,
la cui durata non può essere superiore a quella prevista nell'atto originario.
9. Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'oggetto della
concessione sia costituito dalla realizzazione di impianti e servizi pubblici ai
sensi del quinto comma del presente articolo.
10. I comuni ed i consorzi possono, nella convenzione, stabilire, a favore degli
enti che costruiscono alloggi da dare in locazione, condizioni particolari per quanto
riguarda gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione.
11. Le aree di cui al secondo comma del presente articolo, destinate alla costruzione
di case economiche e popolari, nei limiti di una quota non inferiore al 20 e non
superiore al 40 per cento, in termini volumetrici, di quelle comprese nei piani,
sono cedute in proprietà a cooperative edilizie ed ai singoli, con preferenza per
i proprietari espropriati ai sensi della presente legge, sempre che questi ed i
soci delle cooperative, abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni
per l'assegnazione di alloggi economici e popolari. (58)
12. Il prezzo di cessione delle aree è determinato in misura pari al costo di acquisizione
delle aree stesse, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione
al volume edificabile. (57)
13. Contestualmente all'atto della cessione della proprietà dell'area, tra il comune,
o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata una convenzione per atto pubblico
la quale deve prevedere:
a) gli elementi progettuali degli edifici da costruire e le modalità del controllo
sulla loro costruzione;
b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da costruire;
c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici;
d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti dalla convenzione comporta
la risoluzione dell'atto di cessione.
14. I criteri di cui alle lettere e) e g) e le sanzioni di cui alla lettera f) dell'ottavo
comma, nonché i casi di cui alla lettera d) del precedente comma dovranno essere
preventivamente deliberati dal consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio
e dovranno essere gli stessi per tutte le convenzioni.
Commi 15, 16, 17, 18, 19: Abrogati (59)
20. Chiunque in virtù del possesso dei requisiti richiesti per l'assegnazione di
alloggio economico o popolare abbia ottenuto la proprietà dell'area e dell'alloggio
su di essa costruito, non può ottenere altro alloggio in proprietà dalle amministrazioni
o dagli enti indicati nella presente legge o comunque costruiti con il contributo
o con il concorso dello Stato a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959 n. 2.
21. Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in
qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato
o delle regioni, può essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto
se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano già esauriti. (59bis)
Art. 36
1. Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non si applicano alle aree che alla data di entrata in vigore della presente legge siano state acquisite, previa assegnazione, da enti pubblici o da cooperative o siano state cedute, anche in superficie, dal comune a privati, o per le quali, alla medesima data, sia intervenuta l'assegnazione e sia in corso il procedimento di espropriazione da parte di detti enti o cooperative. Gli atti del procedimento di espropriazione non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge sono assoggettati alle norme contenute nel precedente titolo secondo. (60)
Art. 37
Comma 1: Abrogato (61)
2. In tutti i casi in cui si verifichi la decadenza dalla concessione e la conseguente
estinzione del diritto di superficie di cui all'ottavo comma, lettera f) dell'art.
35, ovvero la risoluzione dell'atto di cessione in proprietà di cui al tredicesimo
comma, lettera d) dell'articolo medesimo, l'ente che ha concesso il diritto di superficie
o che ha ceduto la proprietà subentrerà nei rapporti obbligatori derivanti da mutui
ipotecari concessi dagli istituti di credito per il finanziamento delle costruzioni
sulle aree comprese nei piani approvati a norma della presente legge, con l'obbligo
di soddisfare sino all'estinzione le ragioni di credito dei detti istituti.
3. I pagamenti da effettuare in adempimento di quanto previsto al comma precedente
saranno considerati come spese obbligatorie da iscrivere in bilancio da parte degli
enti obbligati i quali sono tenuti a vincolare agli stessi pagamenti le rendite
derivanti dalla costruzione acquisite per devoluzione o risoluzione della cessione
in proprietà.
Art. 38 (62)
1. Le disposizioni dell'art. 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167,
sono sostituite dalle norme del presente articolo.
2. I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente art. 31 hanno efficacia
per diciotto (63) anni alla data del decreto di
approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 9 della legge 18 aprile
1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa
urbanizzazione; (64)
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere
in superficie, entro i limiti stabiliti dall'art. 35 della presente legge, qualora
alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria
e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte
alla spesa di cui alla precedente lettera c).
3. I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuali sono approvati
con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni
immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.
4. In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del
precedente secondo comma l'utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente
in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione
dei programmi pluriennali di attuazione.
Art 39
1. Gli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, sono abrogati.
Art. 40
1. All'art. 19 della legge 18 aprile 1962, n. 167, le parole: ".... utilizzate in proprio dagli enti di cui al terzo comma dell'art. 10" sono sostituite con le parole: ".... utilizzate dagli enti pubblici istituzionalmente operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e da cooperative edilizie".
Art. 41
1. L'art. 1 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal
seguente:
"I comuni ed i consorzi dei comuni sono autorizzati a contrarre, in deroga agli
artt. 300 e 333 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, mutui con la Cassa depositi e prestiti, con
istituti di credito fondiario ed edilizio, con le sezioni autonome per il finanziamento
di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, nonché con gli istituti di assicurazione
e di previdenza, per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167 (65), e precisamente:
a) per l'acquisizione delle aree comprese nei piani suddetti;
b) per le opere di urbanizzazione primaria indicate al successivo art. 4;
c) per le opere di urbanizzazione secondaria indicate al successivo art. 4;
d) per le opere di carattere generale necessarie per allacciare ai pubblici servizi
le zone del piano".
Art. 42
1. L'art. 2 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è sostituito dal
seguente:
"I mutui di cui alla lettera a) del precedente articolo, sono ammortizzabili in
un periodo non superiore a 15 anni. Quelli relativi alle opere di cui alle lettere
b), c) e d) potranno avere durata trentacinquennale ed essere assistiti da contributi
o concorsi statali ai sensi delle vigenti disposizioni. La concessione dei contributi
e concorsi da parte del Ministero dei lavori pubblici, nell'ambito degli stanziamenti
di bilancio, ha carattere prioritario. I mutui sono concessi al tasso di interesse
che verrà stabilito con decreto del Ministro per il tesoro e sono garantiti con
i cespiti di cui all'art. 15 della legge 22 dicembre 1969, n. 964. In pendenza dell'istruttoria
per la costituzione della garanzia da parte degli enti mutuatari, i mutui sono garantiti
dallo Stato e possono essere somministrati fino all'importo massimo dei due terzi.
Con decreto del Ministro per il tesoro la garanzia è dichiarata decaduta per la
parte del mutuo che può essere garantita direttamente dall'ente mutuatario con cespiti
delegabili. L'ammortamento dei mutui può avere inizio, su richiesta del comune o
del consorzio, tre anni dopo la concessione del mutuo stesso: in tal caso i relativi
interessi sono capitalizzati".
Art. 43
Abrogato (66)
Art. 44
1. All'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, è aggiunto il
seguente comma:
"Le opere di cui all'art. 1, lettera c), sono le seguenti:
a) |
asili nido e scuole materne; |
b) |
scuole dell'obbligo; |
c) |
mercati di quartiere; |
d) |
delegazioni comunali; |
e) |
chiese ed altri edifici per servizi religiosi; |
f) |
impianti sportivi di quartiere; |
g) |
centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; |
h) |
aree verdi di quartiere". |
Art. 45
1. È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale
(67) con gestione autonoma di L. 300 miliardi
(68) per la concessione di mutui
(69) per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria
delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessario ad allacciare
le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
2. Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite
con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per
il credito ed il risparmio. (70)
3. Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti,
per le finalità di cui al primo comma, la somma di L. 300 miliardi.
4. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in ragione di L. 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
5. Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle Regioni,
le quali provvedono a raccoglierle dai comuni interessati ed a coordinarle avendo
anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente art. 3.
(71)
6. Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo
ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando
l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui,
anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 23.
(71)
Art. 46
1. All'onere di cui al precedente articolo
si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro
per il tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione
di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni
poliennali del tesoro e di speciali certificati di credito.
2. I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in
un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni
e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi
tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche
e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.
3. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.
4. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa
del Ministero medesimo e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito
per le opere pubbliche.
5. Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove
anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.
6. Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità
di cui all'art. 20 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.
7. All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per
l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali,
di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio per gli esercizi 1971, 1972 e 1973.
Art. 47
1. In sede di prima applicazione i comuni o consorzi, sulla base dei
programmi pluriennali di attuazione dei piani di zona, presentano le richieste di
finanziamento alla Regione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. La Regione indica l'ordine di priorità ed invia entro i venti giorni successivi
le proprie proposte al Ministro per i lavori pubblici.
3. Il Ministro per i lavori pubblici trasmette le richieste alla Cassa depositi
e prestiti indicando l'ordine di precedenza sulla base del quale verranno concessi
i mutui nei limiti degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1971 e 1972,
a norma del precedente art. 45. (72)
Titolo IV (73)
PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE
Art. 48
1. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale
di cui al presente titolo prevedono:
la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che
occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire
(74); la costruzione di alloggi destinati a soddisfare
i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali
(75), la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori
immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi,
anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori
indipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative
edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative
agli interventi di edilizia abitativa (76); l'esecuzione
di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico
e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello
ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n.
2 (77); l'integrazione dei contributi concessi
agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.
(78)
2. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel titolo I della
presente legge.
3. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo dei programmi
suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.
(79)
4. Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45 per cento degli
importi complessivi è riservata ai tenitori di cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1967, n. 1523.
5. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori
dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei
contributi di cui alla stessa legge. (80)
6. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno
attribuiti i seguenti punteggi:
a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'art. 70 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471: il punteggio di punti 3, intendendosi
parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera
c) del citato art. 70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;
b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli
alloggi: i punteggi previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica
11 ottobre 1963, n. 1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza
della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero,
oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si
è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano
prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi lavori
(anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;
c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art. 72
del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, computandosi
come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero,
da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia
prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente
per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana
accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si
intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato
almeno tre anni.
Art. 49
1. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di
abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale
trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni
legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi,
sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza
dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo
parziale.
2. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare
utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli
dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data
dell'evento della calamità naturale.
3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente
le somme occorrenti per la attuazione del presente articolo.
Art. 50
1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.
Art. 51
1. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla
legge 18 aprile 1962, n. 167, i programmi costruttivi (81)
sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale
(82) nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori
e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati
e trasmessi per le approvazioni di legge. (83)
2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante
ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità,
di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati
agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art.
17 della legge 6 agosto 1967, n. 765. (84)
3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla
richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva
dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni
dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio
stabiliti dall'art. 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765.
4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente,
la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.
5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta
comunale comporta l'applicazione delle norme in vigore per la attuazione dei piani
di zona. (85-54bis)
Art. 52
1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili. (86)
Art. 53
1. I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati
dalle Regioni ai sensi del precedente art. 3, concedono i contributi di cui alla
lettera a) dell'art. 67 agli enti costruttori (87),
i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi
di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente
comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
2. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti
con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
3. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati
di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo
approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.
(88)
Art. 54
1. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono
a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani,
già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati
consegnati.
2. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà
privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare,
entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione autorizzando
l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora
questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
3. Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo
per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione
dei lavori.
4. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore,
che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle
forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte
dirette.
5. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata
Tesoro.
Art. 55
1. I fondi di cui alle lettere c) e d) (88bis)
del successivo art. 67 sono destinati per:
a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti
nella misura non inferiore al 60 per cento e di case-albergo per studenti, lavoratori,
lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5 per cento
dei fondi stessi;
b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese,
ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'art. 56, nella misura
non superiore al 10 per cento dei fondi stessi; (89)
c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono
alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore
al 15 per cento dei fondi stessi; (89)
d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento
o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione
in misura non superiore al 10 per cento; (89-90)
e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi
complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale
dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.
Art. 56
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b)
del precedente art. 55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei
limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
2. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo
per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da
costruire non sia inferiore a 100.
3. Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo,
i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura
del 70 per cento.
4. Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
- i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi
di cui alla citata lettera b) del precedente art. 55 e per il parziale rimborso
degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione
degli alloggi costruiti dalle aziende stesse;
- i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
- i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente
concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione;
saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi
case popolari competenti per territorio.
Art. 57
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente
art. 55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi
e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì
affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni
all'uopo stipulate dalle Regioni. (91)
2. Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione
dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti
tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento
destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché
le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.
3. Sono attribuiti:
- agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati
alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente;
- ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato
e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali,
sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente
competenti;
- all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività
religiose.
Art. 58
1. Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione
dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva
competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi
professionisti.
2. La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate
a liberi professionisti.
3. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed
assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente
responsabilità di ordine tecnico e amministrativo. (92)
Art. 59
1. Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, è formata un'unica graduatoria mediante
sorteggio tra i lavoratori concorrenti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del
prestito. (93)
3. Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate
siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative
emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi,
ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione
di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici.
4. Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.
Art. 60
1. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisto delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi. (94)
Art. 61
1. Le abitazioni costruite in base ai
programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative
sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto,
nei limiti del 15% dei programmi finanziati ai sensi del successivo art. 67, lettere
c) e d). (95)
2. Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma -
tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono
di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere
per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare
annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione
e di manutenzione. (96)
3. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli
Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza
interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo
di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.
4. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la
consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.
(97)
Art. 62
1. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente
titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per
le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo art. 63.
(98)
2. I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati,
sentita la commissione di cui all'art. 63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle
opere;
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case
popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per
le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui al precedente
art. 59.
3. E' soppresso l'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre
1963, n. 1471.
Art. 63
1. Presso ciascun Istituto autonomo per
le case popolari è costituita una commissione tecnica (99)
così composta:
- dal presidente dell'Istituto, che la presiede;
- dall'ingegnere capo del genio civile;
- dall'assessore all'edilizia o all'urbanistica del comune interessato;
- da un rappresentante tecnico della Gestione case per lavoratori, per i programmi
di sua competenza;
- dal capo dell'ufficio tecnico dell'istituto;
- da due tecnici nominati dalla Regione, scelti tra gli iscritti agli albi dei tecnici
del ramo;
- da un rappresentante delle cooperative, nominato dalla Regione su proposta delle
associazioni nazionali delle cooperative giuridicamente riconosciute.
2. I suddetti componenti possono designare un sostituto nei casi di assenza o di
impedimento.
3. Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista
progettista.
Art. 64
1. Le opere di urbanizzazione e di edilizia
sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti
ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti
amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi
indicati nell'art. 57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo
da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione. (100)
2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del
programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore
degli enti indicati all'art. 68 contributi costanti trentacinquennali nella misura
occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.
(101)
3. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, relative ai programmi di cui all'art. 55, possono far carico, anche
in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'art. 48, ai fondi previsti alle
lettere c) e d) del successivo art. 67, mediante apposita convenzione, che il comune
stipula con la Gescal o con la Regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
4. Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi
di competenza della Gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei
fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art. 67 alla anticipazione parziale
o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che
i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GESCAL o con la regione a seconda
dei programmi di rispettiva pertinenza.
5. I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
6. Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e
delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della
Gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.
Art. 65
1. Fino all'entrata in vigore delle norme
delegate previste dal precedente art. 8, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale,
sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da 10 senatori e da
10 deputati nominati dai Presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione,
la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli
alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14 febbraio
1963, n. 60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere
g) ed h) del citato art. 8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa
ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.
(102)
2. Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i
quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore
del decreto.
3. Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli
alloggi e dei prestiti della Gestione case per lavoratori sono definitive a seguito
della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.
Art. 66
1. Le disposizioni del presente titolo
si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della Gestione case per
lavoratori in corso di attuazione.
2. Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art. 33 della legge 14 febbraio
1963, n. 60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati
e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici
previsti da vigenti disposizioni legislative. (103)
Art. 67
1. Alla realizzazione dei programmi di
cui al precedente art. 48 si provvede:
a) attraverso l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici del limite di impegno di lire 16 miliardi per l'anno finanziario
1971, di lire 18 miliardi per l'anno finanziario 1972, di lire 20 miliardi per l'anno
finanziario 1973;
b) attraverso l'utilizzazione delle somme ricavate da operazioni di mutuo, da emissioni
di obbligazioni ed in genere da operazioni finanziarie rivolte allo sviluppo dei
programmi di edilizia popolare; al pagamento degli interessi e dei ratei di ammortamento
si provvede con i
fondi di cui al primo comma, lettera a) dell'articolo 5; (104)
c) attraverso l'utilizzazione dei fondi residui di cui all'articolo 10 della legge
14 febbraio 1963, n. 60, e delle disponibilità derivanti dal decreto legge 1 maggio
1970, n. 210, convertito nella legge 3 luglio 1970, n. 419 (105),
nonché dei ricavi dello sconto dei proventi comunque spettanti alla Gestione case
per lavoratori secondo le modalità di cui all'art. 23, lettera a), della legge 14
febbraio 1963, n. 60;
d) attraverso anticipazioni su pagamento dei debiti dello Stato nei conti della
Gestione, derivanti dal residuo del venticinquennio dopo la scadenza del programma
decennale, per i quali è autorizzata dopo il 1° aprile 1976 la spesa di 78 miliardi
da ripartire in ragione di lire 15 miliardi nell'anno finanziario 1976, 26 miliardi
in ciascuno degli anni 1977 e 1978 e 11 miliardi nell'anno 1979;
e) attraverso l'utilizzazione di ogni altro fondo di cui all'art. 1 della presente
legge.
Art. 68
1. I limiti d'impegno indicati nella lettera
a) dell'art. 67 sono destinati alla concessione di contributi ai sensi della legge
2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni:
a) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari per una aliquota non inferiore
al 50 per cento, nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui compresi
gli oneri per spese ed interessi, per la costruzione di alloggi a totale carico
dello Stato destinati a famiglie allocate in grotte, baracche, cantinati, soffitte,
edifici pubblici, locali malsani e simili, per la esecuzione dei lavori di cui all'art.
54, nonché per l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio
di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato di cui al precedente art.
48; (106)
b) in favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di cooperative edilizie,
(107) per la costruzione di alloggi di tipo economico
e popolare nonché per la esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del
patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare degli enti di edilizia economica
e popolare di cui al precedente art. 48.(106)
2. Almeno un quarto dei contributi di cui al primo comma, lettera a) del presente
articolo è riservato ad interventi da effettuare nel territorio dei comuni di Roma,
di Messina e di Reggio Calabria e dei comuni dichiarati sismici di prima categoria
delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Foggia, L'Aquila (Marsica) e Frosinone
(Sora).
3. Una aliquota, non superiore ad un sesto dei finanziamenti di cui al primo comma
lettera b) del presente articolo, viene destinata alla integrazione dei contributi
già concessi agli Istituti autonomi per le case popolari relativamente a programmi
ancora in corso di esecuzione nonché a programmi di alloggi ultimati successivamente
al 4 novembre 1963, ai fini del conseguimento delle finalità indicate al precedente
art. 65. I provveditori alle opere pubbliche concedono i contributi agli Istituti
autonomi per le case popolari sulla base delle integrazioni disposte dal Ministro
per i lavori pubblici.(108)
Art. 69
1. All'onere derivante dall'applicazione
della disposizione contenuta nella lettera a) del precedente art. 67, per l'anno
finanziario 1971, si provvede con una corrispondente riduzione del capitolo 5381
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
2. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 70
1. Per le Regioni a statuto speciale aventi
competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento
e di Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del Ministro per i lavori pubblici,
di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla
presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
2. Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.
3. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese
alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito
della loro competenza in materia di edilizia popolare.
Art. 71
1. Le cooperative edilizie che beneficiano
dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate
dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere
costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere
assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti
in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un
reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.
(109)
2. Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1963,
n. 60.
Titolo V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA AGEVOLAZIONI FISCALI
Art. 72
1. Il Ministero dei lavori pubblici
(110) è autorizzato a concedere un contributo nel
pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli
enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni in superficie
delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
2. Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non
vengano gravati degli interessi, diritti e commissioni, anche per la eventuale perdita
relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese
accessorie in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale oltre al rimborso
del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto
prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento
degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della
cooperativa (110bis); e nella misura del
4 per cento, pari al 2 per cento semestrale, oltre al rimborso del capitale, se
cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente
comma o se privati. (111)
3. Gli anzidetti mutui a tassi agevolati, ammortizzabili entro il termine massimo
di 25 anni, possono essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio
e dalle Casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie,
fino all'importo massimo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area
e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative
a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui al comma precedente,
e fino al 75% negli altri casi. (111)
4. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della
garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli
interessi.
5. La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione
dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'Istituto
mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'Istituto stesso
abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
(112)
6. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito
capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'esercizio 1971 e successivi.
7. La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione
del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'Istituto
mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.
8. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in
quanto compatibili, le norme del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito
nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni.
(113)
9. Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno
di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli
stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art. 67 della presente legge.
10. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato,
sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione
del presente articolo.
Art. 73
1. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'art. 35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo. (114)
Art. 74
1. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria. (115)
Art. 75
1. Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria. (115)
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 76
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
NOTE
* Entrata in vigore il 31/10/1971.
(1) Per una definizione del contenuto della dizione "interventi di edilizia residenziale
pubblica", vedi la circolare Min.ro LL.PP. n. 3641, paragrafo 1.1. (Not. ERP n.
17/1974). Vedi inoltre art. 8, comma 1, L. 247/1974.
(2) Sono state emanate diverse leggi speciali, di cui si ricorda la n. 76/1974 per
gli alloggi delle guardie di finanza (in Not. ERP n. 7/1974), la L. 52/1976 per
gli alloggi al personale delle Forze di Polizia (in Not. ERP n. 6/1976), la L. 497/1978
per il Personale militare (in Not. ERP n. 17/1978). V. questi due ultimi provvedimenti
nel presente testo.
(3) I commi 2, 3 e 4 sono stati implicitamente sostituiti da L. 457/1978 che, all'art.
5 ha determinato la nuova composizione del CER, prevedendo al successivo art. 6
la istituzione nell'ambito dello stesso CER del Comitato Esecutivo e all'art. 7
ha istituito il Segretariato generale del quale ha determinato nel contempo l'organico.
Per quanto riguarda le competenze del CER cfr. art. 3 L. 457/1978.
(4) Vedi D.M. LL.PP. 12/01/1972 e successivo D.M. LL.PP. 12/06/1972 in Not. ERP
n. 7/1972; D.M. LL.PP. 12/08/1972 in Not. ERP n. 11/1972;
D.M. LL.PP. 05/06/1973 in Not. ERP n. 12/1973; D.M. LL.PP. 07/03/1974 in Not. ERP
n. 8/1974; D.M. LL.PP. 08/07/1975 in Not. ERP n. 17/1975. Per quanto riguarda la
nuova composizione vedi D.M. LL.PP. 18/10/1978, n. 684 e 27/10/1978 n. 705 in Not.
ERP n. 20/1978 e Not. ERP n. 3/1982, D.M. LL.PP. 31/03/1983 n. 131 in Not. ERP n.
8/1983, D.M. LL.PP. 10/07/1987 in Not. ERP n. 15-16/1987 e con D.M. LL.PP. 04/02/1992
n. 4 è stato ricostituito per il quadriennio 1992-96 (Not. ERP n. 23/1992).
(5) Per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio di Segreteria del Comitato,
vedi: DPR 1036/72, art. 4; L. 9, art. 4; L. 247/74, art. 23. Inoltre cfr. Not. ERP
n. 9/1973, che riporta la determinazione CER 02/05/1973 relativa all'articolazione
della struttura dell'Ufficio di Segreteria. Vedi ora art. 7 L. 457/1978 e annessa
tabella che determina l'organico del Segretariato Generale.
(6) Articolo implicitamente abrogato dalla L. 457/1978 che al titolo 1° ha definito
le competenze del CIPE, CER e Regioni ed ha disciplinato le procedure di formazione
del piano decennale, dei programmi quadriennali e dei progetti biennali di intervento
di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata-convenzionata nonché
di recupero del patrimonio edilizio esistente.
(7) La percentuale dello 0,5 è stata elevata al 3 con l'art. 2/f, L. 457/1978, ridotta
all'l per i fondi di edilizia sovvenzionata da art. 4, comma 8, D.L. 9/1982 - L.
94/1982.
(8) Il primo piano è stato approvato dal CIPE con delibera 16/03/1972 (cfr. Not.
ERP n. 1/1972). Cfr., inoltre, delibera CIPE 09/11/1973 (in Not. ERP n. 1/1974)
per deroga al piano CER per cooperative edilizie.
(9) Per gli effetti della comunicazione al Cer, vedi la circolare Min.ro LL.PP.
n. 300, paragrafo 1; per la forma della comunicazione, vedi la stessa circolare,
paragrafo 1/b (Not. ERP n. 17/1974).
(10) La delega è stata confermata dal DPR 1036/72, artt. 1 e 5. Per le competenze
delle Regioni nella attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica,
vedi presente L. 865/71, artt. 51, 56,57,64; DPR 1035/72, artt. 2, 3,6, 10, 14,
19; DPR 1036/72, artt. 1,2, 5, 8, 12; L. 247/74, art. 8; L. 166/75, artt. 2, 11,
12, 13. Per il riconoscimento alle Regioni della competenza legislativa in materia
di edilizia residenziale pubblica, vedi la sentenza n. 221 dell'08/07/1975 della
Corte Costituzionale (G.U. n. 195 del 23/07/1975 e Not. ERP n. 17/1975). Con l'entrata
in vigore del DPR 616/1977 alle Regioni è stata riconosciuta competenza propria
e non più delegata. Per una compiuta definizione delle competenze regionali vedi
art. 4 legge n. 457/1978.
(11) Vedi anche successivo art. 57 e DPR 1036/72, artt. 5, 8. Tuttavia dopo la L.
457/1978 è dubbio che si possa ricorrere a tali imprese. Per la disciplina dei rapporti
fra la regione e l'organismo incaricato della esecuzione degli interventi, vedi
la circolare LL.PP. n. 300, paragrafo 1/A (Not. ERP n. 17/1974).
(12) L'esercizio del potere di surroga da parte del Ministro per i lavori pubblici
è stato esteso, temporaneamente, ad altri provvedimenti regionali dall'art. 4 della
L. 166/75. È dubbio che dopo l'entrata in vigore del DPR 616/1977 e della L. 457/1978
permanga ancora tale potere al Ministro dei LL.PP. V. tuttavia art. 9 n. 7, per
la mancata localizzazione dei fondi della stessa L. 457/1978.
(13) La L. 457/1978 ha istituito al titolo II la sezione autonoma della Cassa DD.PP.
alla quale sono devoluti i conti correnti previsti dalla presente L. 865/71 e dalle
leggi successive. V. D.M. 15/03/1979, n. 4039 in Not. ERP n. 10/1979.
(14) La elencazione dei fondi da depositare sul conto corrente acceso presso la
Cassa depositi e prestiti è stata completata dall'art. 10, commi 1 e 2, DPR 1036/72.
V. anche art. 13 L. 457/1978.
(15) Per il finanziamento degli interventi realizzati ai sensi della legge 14/02/1963,
n. 60 sono state impartite specifiche istruzioni dal CER con le circolari n. 418
del 15/01/1975 (Not. ERP n. 2/1975), n. 3113 del 18/04/1975 (Not. ERP n. 10/1975)
e n. 7776 del 04/08/1975 (Not. ERP n. 18/1975).
(16) Per il finanziamento degli interventi realizzati ai sensi della legge 30/12/1960,
n. 1676, vedi le circolari CER n. 533 (Not. ERP n. 7/1974) e n. 3640 (Not. ERP n.
15-16/1974). V. anche Not. ERP n. 4/1977.
(17) I decreti non sono stati emessi.
(18) Il trasferimento disposto al secondo comma non si è verificato. Vedi, tuttavia,
art. 7 L. 513/1977.
(19) Il tasso di interesse è stato fissato nel 2% annuo con D.M. n. 108840 del 23/09/1972.
V. art. 10 L. n. 457/1978.
(20) Vedi anche: DPR 1036/72, art. 10; L. 247/74 art. 24-bis. Vedi ora L. 457/1978,
art. 10, comma 4, lettera a).
(21) Vedi D.M. 25/03/1972 in Not. ERP n. 3/1972; non risulta, invece, che il Ministro
del Tesoro abbia comunicato a quello dei LL.PP. l'entità delle disponibilità dei
singoli Istituti di credito. Vedi altresì D.M. 30/09/1972 in Not. ERP n. 16/1972.
(22) Il trasferimento alle Regioni di tutte le competenze ministeriali sugli IACP
è stato disposto con il DPR 616/1977; in particolare vedi art. 93 per quanto riguarda
il potere regionale in ordine alla riorganizzazione degli IACP. Alcune Regioni hanno
emanato leggi sulla vigilanza (v. ad es. Toscana L.R. 24/05/1980 n. 67 in Not. ERP
n. 12/1980; Abruzzo L.R. 03/04/1980 n. 24 in Not. ERP n. 17/1980; Emilia R. L.R.
01/02/1982 n. 8 in Not. ERP n. 5/1982; Liguria L.R. 28/02/1983 n. 6 in Not. ERP
n. 7/1983; Umbria L.R. 02/05/1983 n. 12 in Not. ERP n. 10/1983). V, inoltre Statuto
tipo approvato con DPR 14/02/1975 n. 226 in G.U. n. 161/1975 e Not. ERP n. 14/1975.
V. nota 18 a DPR 616/1977 in II-De.
(23) Vedi circolare Ministero Tesoro 16/09/1974 in Not. ERP n. 18/1974.
(24) Per IACP Bolzano v. legge provinciale 24/01/1972 in Not. ERP n. 2/1972; per
IACP Trento v. legge provinciale 30/12/1972 n. 31 in Not. ERP 3/1973.
(25) Tale articolo è ormai superato a seguito dell'entrata in vigore del DPR n.
8/1972 che ha operato il primo trasferimento delle funzioni amministrative dello
Stato alle Regioni in materia di urbanistica, al quale ha fatto seguito, completandolo,
l'ulteriore trasferimento operato dal DPR 616/1977.
(26) Le norme delegate sono state emanate con il DPR 30/12/1972, n. 1035, e con
il DPR 30/12/1972, n. 1036, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 del 03/03/1973
e riportati nella presente pubblicazione.
(27) I Decreti delegati non hanno provveduto al riordinamento del sistema di riscossione
dei contributi, al quale continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella
legge 14/02/1963, n. 60.
(28) Il primo censimento biennale non è stato effettuato. Comunque, vedi ora artt.
2, 3 e 4 L. 457/1978 che riguardano la determinazione dei fabbisogni abitativi e
degli obiettivi della politica della casa.
(29) L'art. 1-ter della legge 25/02/1972, n. 13 (conversione in legge del D.L. 28/12/1971,
n. 1119) ha provveduto alla interpretazione autentica dell'art. 9, come dal seguente
testo quale risulta dopo l'errata-corrige pubblicata sulla G.U. n. 62/1972: "L'art.
9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi nel senso che le disposizioni
in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per
la realizzazione degli interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971,
n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole
opere pubbliche; per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani;
per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici
o da calamità naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione
ai termini dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150; per l'acquisizione
degli immobili necessari per la costruzione di parchi nazionali". L'art. 4 della
legge 27/6/1974, n. 247, ha ulteriormente precisato l'ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nel titolo II della presente L. 865/71, relative alla determinazione
dell'indennità di espropriazione, estendendole a tutte le espropriazioni comunque
preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle
Regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico
anche non territoriali (vedi testo art. 4 L. 247/1974). Vedi anche art. 27, quinto
comma, della presente L. 865/71.
(30) L'art. 5 della legge 27/6/1974, n. 247, ha attribuito alla pubblicazione della
deliberazione del programma pluriennale di cui all'art. 38 della L. 865/71 da parte
del Consiglio Comunale ed alla notifica della stessa ai proprietari nel luogo risultante
dagli atti catastali gli effetti della notifica e della notizia al pubblico di cui
all'art. 10, secondo comma (vedi art. 5, L. 247/1974 riportata in questo testo).
(31) Così sostituito da art. 6 L. 247/1974; il testo originario era il seguente:
"I proprietari, entro 30 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al quarto
comma dell'art. 11, possono convenire con l'espropriante la cessione volontaria
degli immobili, per un prezzo non superiore al 10% all'indennità provvisoria". La
percentuale del 50% è stata stabilita dall'art. 14, comma 1, L. 10/1977; la precedente
percentuale del 30 era stata determinata dal suddetto art. 6 L. 247/1974. V. Sent.
C. C. 26/10 e 09/11/1988 n. 1022 che dichiara non applicabile la maggiorazione del
50% per l'esproprio dei terreni con destinazione edificatoria. V. ora art. 5-bis
D.L. 333 - L. 359/1992.
(32) Per le modalità di pagamento vedi art. 23 L. 1/1978, come sostituito da art.
7 L. 385/1980.
(33) Comma aggiunto dall'art. 14 L. 10/1977. Con sentenza n. 173 del 22/04/1991
la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il comma 5 dell'art. 12 così come
modificato dalla L. 10/1977, nella parte in cui non prevede che l'espropriante,
in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire,
entro sessanta giorni, opposizione ai sensi dell'art. 19 della stessa legge.
(34) La competenza alla emanazione del decreto di espropriazione è stata riconosciuta
alla Regione territorialmente competente da art. 6 DPR 1036, che costituisce interpretazione
autentica dell'art. 3 DPR 8/1972 e confermata dall'art. 106 DPR 616/1977. La pronuncia
del decreto, in carenza di apposite norme regionali, è attribuita al Presidente
della Giunta regionale dall'art. 4, secondo comma, della L. 247/1974.
(35) L'art. 7 L. 247/1974 che escludeva la possibilità di sospendere l'esecuzione
dei provvedimenti di cui al comma 4 dell'art. 13 quando il procedimento fosse disposto
nei confronti di proprietari risultanti dagli atti catastali, è stato dichiarato
illegittimo con sentenza n. 227 dell'08/07/1975 della Corte Costituzionale, pubblicata
sulla G.U. n. 135 del 23/07/1975 (Not. ERP n. 18/1975). L'ultimo comma dell'art.
13 è stato dichiarato illegittimo con sentenza n. 284 del 19/12/1974 della Corte
Costituzionale, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 03/01/1975 (Not. ERP
n. 2/1975). Vedi anche art. 8 L. 166/75, che integra le disposizioni di cui alla
legge 06/12/1971, n. 1034, in materia di sospensione dei provvedimenti di occupazione
o di espropriazione e art. 5, commi 4 e 5, L. 1/1978.
(36) Articolo sostituito da art. 14 L. 10/1977. Il testo precedente era il seguente:
"Qualora l'indennità non sia accertata nel termine di cui al primo comma dell'art.
12, il presidente della giunta regionale richiede la determinazione dell'indennità
al competente ufficio tecnico erariale. L'Ufficio tecnico erariale, entro trenta
giorni dalla richiesta del presidente della giunta regionale, comunica l'indennità
da esso determinata anche all'espropriante. L'espropriante comunica le indennità
ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi
notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione dell'ufficio
tecnico erariale nella segreteria del comune e rende noto al pubblico l'eseguito
deposito nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 10".
(36bis) V. ora art. 5-bis D.L. 333 - L. 359/92 che stabilisce nuovi criteri di indennità
per le aree edificabili, ferme restando le disposizioni della L. 865/1971 per le
aree agricole e quelle non edificabili nonché art. 16 D.L.vo 30/12/1992 n. 504,
appresso riportato.
(37) Fino a quando non verranno insediate le nuove commissioni, le competenze continueranno
ad essere svolte dagli Uffici Tecnici erariali (cfr. art. 19, comma 3, L. 10/1977).
(38) Le parti in corsivo sono state introdotte dall'art. 14 della L. 10/1977 che
hanno sostituito i primi quattro commi il cui testo originario era il seguente:
"L'ufficio tecnico erariale determina ogni anno entro il 31 gennaio, nell'ambito
delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale
dell'Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno
solare, dei terreni, considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo
i tipi di coltura effettivamente praticati. In sede di prima applicazione, tale
determinazione viene effettuata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della
presente legge, con riferimento al precedente anno solare. L'indennità di espropriazione,
per le aree esterne ai centri edificati di cui al successivo art. 18, è commisurata
al valore agricolo medio di cui al primo comma, corrispondente al tipo di coltura
in atto nell'area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati e nelle
aree delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici, l'indennità è commisurata
al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione
agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al
5% su quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato:
a) nelle aree delimitate come centri storici, per un coefficiente da 4 a 5 se l'area
ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per
coefficiente da 2 a 4 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni; tali aree
debbono essere destinate ad uso pubblico o comunque alla costruzione di edifici
per pubblici servizi; b) nelle aree delimitate come centri edificati, per un coefficiente
da 1,1 a 2 se l'area ricade nel territorio degli altri comuni".
(39) Tali commi sono stati dichiarati incostituzionali con sentenza n. 5/1980 (in
G.U. 06/02/1980 n. 36) il cui testo integrale è stato riportato nel Not. ERP n.
3/1980. Le disposizioni dichiarate incostituzionali sono state sostanzialmente confermate
dall'art. 1 L. 385/1980 (nel presente volume) che peraltro è stata a sua volta dichiarata
incostituzionale negli artt. 1-2-3 con sentenza n. 223/1983. I commi dichiarati
incostituzionali così recitavano:
5° comma: L'indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati
di cui all'art. 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente
corrisponde al tipo di coltura in atto nell'area di espropriare.
6° comma: Nelle aree comprese nei centri edificati l'indennità è commisurata al
valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione
agraria in cui ricade l'area da espropriare, coprono una superficie superiore al
5 per cento di quella coltivata della regione agraria stessa.
7° comma: Tale valore è moltiplicato per un coefficiente:
da 2 a 5 se l'area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti;
da 4 a 10 se l'area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a
100 mila abitanti.
(40) Così sostituito dall'art. 14 della L. 10/1977. Il testo precedente era il seguente:
"Nel caso che l'area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore,
l'indennità di espropriazione determinata ai sensi dell'art. 16 è raddoppiata".
(40bis) V. precedente nota 31, 2° periodo.
(41) Cosi modificato da art 14 L. 10/1977. Precedentemente era "Ufficio Tecnico
Erariale".
(41bis) V. Sent. Corte Costituzionale n. 67/1990 (in G.U. n. 9/1990 serie speciale
- Not. ERP n. 13/1990) che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 19
nella parte in cui pur dopo l'avvenuta espropriazione non consente agli aventi diritto
di agire in giudizio per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione
di stima prevista dagli artt. 15 e 16 L. 865/1971.
(42) La competenza alla emanazione del decreto di occupazione è stata riconosciuta
alla Regione territorialmente competente da art. 6 DPR 1036/1972 che costituisce
interpretazione autentica dell'art. 3 DPR 15/01/1972, n. 8. La pronuncia del decreto,
in carenza di apposite norme regionali, è attribuita al Presidente della Giunta
regionale dall'art. 4, comma 2, L. 247/74. Vedi anche art. 106 DPR 616/1977 che
ha, tra l'altro, attribuito, all'ultimo comma, ai comuni le "funzioni amministrative
concernenti le occupazioni temporanee e d'urgenza ed i relativi atti preparatori
attinenti ad opere pubbliche o di pubblica utilità la cui esecuzione è di loro spettanza".
(43) V. art. 5 L. 385/1980 che ha prorogato di un anno i termini in corso alla data
di entrata in vigore della stessa L. 385; art. 1 comma 5-bis D.L. 901/1984 - L.
42/1985 che ha prorogato di un anno i termini in corso alla data di entrata in vigore
della stessa L. 42/85; art. 14, comma 2, D.L. 534/1987 - L. 47/1988 che ha prorogato
di altri 2 anni i termini in corso; art. 22 L. 158/91 che ha prorogato di altri
due anni.
(44) Tale comma è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 5/1980 citata
alla precedente nota n. 39. La sospensione è stata tuttavia integralmente riconfermata
in via transitoria da art. 2 L. 385/1980 che così recita: "L'indennità da corrispondere
in caso di occupazione di urgenza è pari ad un dodicesimo, per ciascun anno di occupazione,
dell'indennità determinata ai sensi del primo comma dell'articolo 1 ovvero, per
ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità.
Può essere rideterminata a richiesta dell'interessato sulla base delle norme in
materia di determinazione dell'indennità definitiva da emanare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Sulla eventuale differenza il proprietario
ha diritto agli interessi legali per il periodo intercorrente tra la corresponsione
dell'indennità di cui al primo comma e quella dell'indennità rideterminata". Il
comma dichiarato incostituzionale, come modificato dall'art. 14 L. 10/1977, così
recitava: "La commissione di cui all'art. 16 provvede, su richiesta del prefetto,
alla determinazione dell'indennità di occupazione in una somma pari, per ciascun
anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione
dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art 16 ovvero, per ciascun mese o
frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua".
(44bis) V. Sent. Corte Costituzionale n. 470/1990 (in Not. ERP n. 21/1990 - G.U.
n. 43/1990 serie spec.) che dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 4
dell'art. 20 nella parte in cui, in mancanza di determinazione dell'indennità di
occupazione o della sua comunicazione, non consente agli interessati di agire in
giudizio per ottenerne la liquidazione a decorrere dall'occupazione del bene. V.
poi Sent. Corte Cost. n. 365/1992 (in Not. ERP n. 21/92 - G.U. n. 33/92 serie spec.)
che dichiara l'illegittimità costituzionale nella parte in cui non prevede che anche
l'espropriante (ivi compreso il Comune) possa proporre opposizione davanti la Corte
d'Appello contro la determinazione dell'indennità di occupazione.
(45) Quest'ultimo comma è stato aggiunto con l'art. 14 L. 10/1977.
(46) Così sostituito da art. 20 L. 247/1974. Il testo originario era il seguente:
"La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere anticipazioni ai comuni,
ai sensi del precedente art. 22. Le anticipazioni non possono superare l'importo
complessivo di lire 150 miliardi, con carattere di fondo di rotazione. Le anticipazioni
sono dai comuni rimborsate in unica soluzione con relativi interessi annualmente
capitalizzati, all'atto della riscossione del mutuo corrispondente, contratto con
la stessa Cassa depositi e prestiti o con gli altri istituti autorizzati". Dopo
l'entrata in vigore della L. 457/1978 le anticipazioni sono concesse dalla sezione
autonoma della Cassa DD.PP. ai sensi dell'art. 10 lettera d).
(47) Così sostituito da art. 21 L. 247/1974. Il testo originario era il seguente:
"Il Ministro per il tesoro con propri decreti, su deliberazione del consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti e sentito il Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio, stabilisce le condizioni e modalità per la concessione
ed erogazione della anticipazioni". (V. D.M. Tesoro 5 aprile 1972 in Not. ERP n.
3/1972). In sede di prima applicazione della presente legge i decreti di cui al
precedente comma sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge medesima. Il saggio di interesse per le anticipazioni è fissato in misura
pari a quello vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni
sono concesse con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti,
che può disporre anche la contemporanea erogazione. I provvedimenti, così adottati,
sono comunicati al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti,
alla prima adunanza successiva".
(48) Le istruzioni per la concessione delle anticipazioni disciplinate dagli artt.
23 e 24 sono state impartite dal CER con circolare n. 3641 del 13/08/1974, paragrafo
1.12 (vedi Not. ERP n. 17/1974).
(49) Il decreto delegato è stato emanato con DPR 15/01/1972 n. 8. Vedi inoltre successivo
decreto delegato ex lege n. 382/1975, emanato con DPR 24/07/1977, n. 616.
(50) Abrogato da art. 2, comma 4, L. 10/1977, che ha peraltro fatte salve le eventuali
applicazioni, stabilendo che "Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono
assoggettate al regime previsto dall'art 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865,
salvo quanto previsto nell'undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello
stesso art. 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi". Il testo dell'art.
26 L. 865/71 era il seguente:
"I comuni hanno facoltà di espropriare, entro le zone di espansione dell'aggregato
urbano, le aree inedificate e quelle su cui esistono costruzioni che siano in contrasto
con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio, secondo quanto
previsto dall'art. 18, primo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, fatta eccezione
per le aree comprese nei piani di lottizzazione convenzionati autorizzati dal comune
dopo l'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765. Ai fini di un'organica
utilizzazione delle zone di espansione il comune entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, se fornito di piano regolatore generale, o dalla
data di approvazione del medesimo, delibera un programma per gli scopi di cui al
presente comma e nei limiti previsti dal comma seguente; tale programma può essere
aggiornato ogni cinque anni. La deliberazione consiliare, con la quale i comuni
decidono di avvalersi della suddetta facoltà, indica la delimitazione dei comprensori
di aree da espropriare, la cui estensione non può essere superiore al 20 per cento
delle zone di espansione previste dal piano regolatore, al di fuori di quelle già
comprese nei piani di zona ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167. Tale deliberazione
comporta il vincolo delle aree da espropriare per un periodo non superiore
ad un quinquennio. Entro tale periodo è formato il piano particolareggiato, alla
cui approvazione - ai sensi delle disposizioni vigenti - è subordinata la esecuzione
delle espropriazioni a norma del precedente titolo II. Sono abrogati i commi secondo,
terzo e quarto dell'art. 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e l'art. 19 della
stessa legge. L'utilizzazione delle aree espropriate è disciplinata dalle norme
contenute nel successivo art. 35 salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
1) per le aree aventi prevalente destinazione residenziale: le caratteristiche costruttive
e tipologiche degli edifici da realizzare sono quelle indicate dal piano particolareggiato.
Le percentuali stabilite in termini volumetrici nell'undicesimo comma dell'art.
35 vanno riferite alla estensione delle aree suddette. Per gli alloggi costruiti
su aree cedute in proprietà non sono richiesti i requisiti soggettivi indicati nell'undicesimo,
nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dell'art. 35;
2) per le aree aventi prevalenti destinazioni non residenziali: la quota da cedere
in proprietà non può essere superiore al 50 per cento, in termini volumetrici, delle
aree comprese nel piano particolareggiato ed aventi le destinazioni innanzi indicate;
la cessione in proprietà di tali aree e la concessione del diritto di superficie
per le altre aree sono effettuate previo esperimento di asta pubblica e la convenzione
è stipulata con l'aggiudicatario della gara. La base d'asta è pari al costo di acquisizione
delle aree, nonché al costo delle relative opere di urbanizzazione in proporzione
al volume edificabile. La somma eccedente la base d'asta è destinata dal comune
alla esecuzione di opere di urbanizzazione".
(51) Tale regime è stato confermato dall'art. 2 della L. 10/1977.
(52) Così sostituito da art. 2 L. 10/1977. Il testo precedente era il seguente:
"Il primo comma dell'art. 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, è sostituito dal
seguente: 'L'estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione
alle esigenze dell'edilizia economica e popolare per un decennio e non può eccedere
quella necessaria a soddisfare il 60 per cento del fabbisogno complessivo di edilizia
abitativa nel periodo considerato.".
(53) V. ora titolo IV L. 457/1978 per la formazione dei piani di recupero e in particolare
art. 34.
(54) Tale regime giuridico è stato confermato da art. 2 L. 10/1977. V. art. 45-ter
L. 47/1981 che consente ai Comuni di acquisire, anche in permuta, aree ed immobili
del Ministero della Difesa.
(54bis) V. però art. 3, commi 75 e segg. L. 549/1995, nella presente pubblicazione,
per la cessione in proprietà di aree già concesse in diritto di superficie.
(55) L'art. 8 L. 247/1974 prevede che, con delibera del Consiglio comunale o dell'Assemblea
del Consorzio, vengano indicate, ai soggetti incaricati dell'attuazione di interventi
di edilizia residenziale pubblica, le aree comprese nei piani di zona sulle quali
localizzare i predetti interventi; al provvedimento dovrà, poi, fare seguito la
delibera di concessione di cui al settimo comma dell'art. 35. Per gli interventi
di ERP i provvedimenti comunali devono essere adottati entro il termine indicato
dall'art. 9, n. 6 L. 457/1978. Per la validità temporale dei provvedimenti di assegnazione
vedi art. 6 L.513/1977.
(56) La delibera di concessione abilita l'ente pubblico concessionario che s'impegni
ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree e ad iniziare i
lavori (v. art. 10 L. 247/74). Per la istanza di concessione ed il contenuto della
delibera comunale, vedi la circolare n. 300, paragrafi 2/A e 2/C (Not. ERP n. 17/1974).
Per la revoca delle assegnazioni e della concessioni delle aree vedi art. 6 L. 513/1977
e circolare Ministero LL.PP. 31/08/1977 n. 11191 punto 1.6, riportata nel Not. ERP
n. 17/1977. La stipulazione della convenzione unitamente al decreto di occupazione
di urgenza ed all'inizio delle procedure di esproprio consente, in applicazione
dell'art. 10-ter della L. 492/75 confermato dall'art. 17, ultimo comma, L. 457/1978,
la concessione dei mutui agevolati (L. 1179, art. 72 L. 865/71, L. 166/75 e L. 492/75)
anche quando le aree concesse ai Comuni non siano di proprietà dei Comuni stessi.
La disposizione conferma, pertanto, anche la possibilità di stipulare la convenzione
per aree non ancora acquisite.
(56bis) V. ora art. 16 D. L. 786/1981 - L. 51 /1982 e art. 14 D.L. 55/1982 - L.
131 /1983 riportati nella presente pubblicazione.
(57) Per la determinazione del corrispettivo per le opere di urbanizzazione vedi
anche art. 7 L. 10/1977 e conseguenti provvedimenti regionali. Alcune Regioni hanno
poi previsto apposite riduzioni. V. anche art. 9 D.L. 9/1982 per la prima casa.
(57bis) V. nota 8 ad art. 26 lett. c) L. 392/1978 sui canoni dell'edilizia convenzionata.
(58) Inoltre, tali aree possono essere cedute anche ad imprese di costruzione e
loro consorzi ai sensi dell'art. 46 L. 457/1978.
(59) Commi abrogati da art. 23, comma 2, L. 179/92; i suddetti commi originariamente
recitavano: "15. L'alloggio costituito su area ceduta in proprietà non può essere
alienato a nessun titolo, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento
per un periodo di tempo di 10 anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità.
16. Decorso tale periodo di tempo, l'alienazione o la costituzione di diritti reali
di godimento può avvenire esclusivamente a favore di soggetti aventi i requisiti
per la assegnazione di alloggi economici e popolari, al prezzo fissato dall'ufficio
tecnico erariale, tenendo conto dello stato di conservazione della costruzione,
del valore dell'area su cui essa insiste, determinati ai sensi del precedente art.
16 e prescindendo dalla loro localizzazione, nonché del costo delle opere di urbanizzazione
posto a carico del proprietario. 17. Dopo 20 anni dal rilascio della licenza di
abitabilità, il proprietario dell'alloggio può trasferirne la proprietà a chiunque
o costituire su di essa diritto reale di godimento, con l'obbligo di pagamento a
favore del comune o consorzio di comuni, che a suo tempo ha ceduto l'area, della
somma corrispondente alla differenza tra il valore di mercato dell'area al momento
dell'alienazione ed il prezzo di acquisizione a suo tempo corrisposto, rivalutato
sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi all'ingrosso calcolato dall'istituto
centrale di statistica. Detta differenza è valutata dall'ufficio tecnico erariale
ed è riscossa all'atto della registrazione del contratto dal competente ufficio
del registro, che provvede a versarla al comune o consorzio di comuni. La somma
è destinata all'acquisto di aree per la costruzione di case economiche e popolari.
18. L'alloggio costruito su area ceduta in proprietà può essere dato in locazione,
sino a che non sia stata pagata a favore del comune o consorzio di comuni la somma
di cui al comma precedente, esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione
di alloggi economici e popolari, al canone fissato dall'ufficio tecnico erariale
secondo i criteri di cui al sedicesimo comma del presente articolo. Il versamento
della somma può essere effettuato, decorso il termine di 20 anni, direttamente dal
proprietario, al comune o consorzio di comuni, indipendentemente dal trasferimento
della proprietà dell'alloggio. 19. Gli atti compiuti in violazione delle disposizioni
contenute nei quattro precedenti commi sono nulli. Detta nullità può essere fatta
valere dal comune o da chiunque altro vi abbia interesse e può essere rilevata d'ufficio
dal giudice".
(59bis) Comma aggiunto da art. 23, comma 3, L. 179/92.
(60) Per le aree assegnate dal comune o dal Consorzio di comuni a cooperative edilizie
prima della entrata in vigore della L. 865/71, v. art. 8-bis L. 247/1974.
(61) Comma abrogato dall'art. 44, comma 2, L. 457/1978. Il comma recitava: "Nel
caso di procedimento esecutivo sull'immobile costruito su area in concessione superficiaria
o in proprietà, l'immobile potrà essere aggiudicato, in concessione superficiaria
o in proprietà, a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di case economiche
e popolari".
(62) Così sostituito da art. 1 L. 247/1974. Il testo originario era il seguente:
"Le disposizioni dell'art 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite
dalle norme del presente articolo. I piani hanno validità decennale e sono attuati
a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la quota delle aree da cedere in proprietà entro i limiti stabiliti dall'art.
35 della presente legge; c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale; d) i mezzi
finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa
di cui alla precedente lettera c). I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento
annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale". Per gli effetti
della pubblicazione e della notifica agli interessati della delibera di approvazione
del programma pluriennale, v. art. 5 L. 247/1974.
(63) Tale termine è stato così elevato da art. 51 L. 457/1978. Il termine stabilito
dalla L. 247/1974 era di 15 anni.
(64) Ai fini dell'estensione delle aree da includere nei programmi pluriennali dei
piani di zona, v. art. 13, comma 2, L. 10/1977.
(65) Vedi anche art. 3, comma 2, L. 247/1974, che estende ai provvedimenti comunali
adottati ai sensi dell'art. 51 L. 865/71 l'applicazione delle norme in vigore per
la concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Per le anticipazioni, vedi art. 23 L. 865/71, sostituito da art. 20 L. 247/1974.
(66) Abrogato da art. 23, comma 1, L. 179/92. V. nota 3, II-Rs.
(67) A tale fondo confluiscono anche i rientri dei mutui che la Cassa DD.PP. concede
ai sensi dell'art. 30 L. 9/1982 - L. 94/1982.
(68) La dotazione del fondo è stata elevata a 450 miliardi da art. 7 L. 166/75.
Lo stesso articolo dispone che il mutuo richiesto possa essere concesso direttamente
all'Istituto autonomo per le case popolari nel caso lo stesso sia stato delegato
dal Comune alla esecuzione delle opere di urbanizzazione finanziate con il mutuo.
La dotazione del fondo è stata ulteriormente elevata a 520 miliardi da art. 13 L.
513/1977 ed a 700 miliardi da art. 40 L. 457/1978. V. anche art. 3, comma 7, D.L.
9/1982 - L. 94/1982.
(69) Con l'art. 13 della legge 21/12/1978, n. 843 recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (G.U. 29/12/1978, n. 361 Suppl.)
- riportato anche in questo testo - è stata modificata la disciplina del funzionamento
del fondo speciale prevedendo, in luogo dei mutui, la concessione di contributi
in capitale.
(70) Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono state
stabilite con D.M. Tesoro 12/04/1972 modificato con D.M. Tesoro 18/10/1974 (V. Not.
ERP n. 3/1972 e n. 21/1974).
(71) Con L. 457/1978 la procedura è stata modificata: spetta al CIPE e al CER la
ripartizione regionale dei fondi disponibili (artt. 2 e 3) ed alle Regioni la programmazione
e la localizzazione (art. 4/c) nonché la trasmissione alla Cassa DD.PP. delle domande
dei Comuni (art. 40); è stato ribadito il coordinamento a cura delle regioni tra
l'utilizzazione di questi fondi e quella dei fondi per interventi edilizi. Peraltro,
la procedura dell'art. 45 era stata già modificata dalle L. 492/1975 e dalla successiva
L. 513/1977 che, rispettivamente, all'art. 9, primo comma e all'art. 13, terzo comma,
avevano disposto che le domande dovevano essere trasmesse direttamente alla Cassa
DD.PP. a cura delle Regioni, che nel contempo ne davano notizia al CER. Giova poi
ricordare che le disposizioni dell'art. 45 sono state integrate da art. 9 L. 492/1975,
da art. 8 L. 513/1977 e da art. 13, ultimo comma L. 843/1978.
(72) Tale procedura è stata di fatto capovolta: il CER e il Ministro dei LL.PP.
hanno preliminarmente ripartito ed assegnato alle Regioni il fondo di 200 miliardi:
cfr. Not. ERP n. 4/1972, che riporta altresì un documento propositivo CER.
(73) Per la estensione delle disposizione contenute nel Titolo IV della L. 865/71
anche i programmi finanziati dalla L. 166/75, vedi circolare Min.ro LL.PP.-CER n.
5828/1975, paragrafo 1.1 (Not. ERP n. 13/1975).
(74) Vedi successivo art. 68, lettera a).
(75) Vedi precedente art. 3, comma 4, che prevede la costituzione di un fondo per
interventi straordinari per pubbliche calamità.
(76) Vedi successivo art. 64.
(77) Vedi successivo art. 68, lettere a) e b).
(78) Vedi successivo art. 68, ultimo comma.
(79) Per l'ammissione a contributo ed a mutuo, vedi art. 14 L. 247/1974.
(80) Apposite istruzioni in attesa delle norme delegate ex art. 8 della presente
legge (ora DPR 30/12/1972, n. 1035) sono state emanate dal Ministro del Lavoro e
P.S. in data 07/03/1972, riportate in Not. ERP n. 3/1972.
(81) L'art. 13, comma 1, L. 247/1974 e l'art. 12, u.c., L. 166/1975 confermano l'applicabilità
dell'art. 51 anche agli interventi di edilizia agevolata di cui alla legge 01/11/1965,
n. 1179.VedianchecircolareMinisteroLL.PP. 18/03/1976 n. 4536 punto 1 in Not. ERP
n. 6/1976 e circolare Ministero LL.PP. 29/05/1976 n. 902, in Not. ERP n. 13/1976
che ribadisce l'applicazione dell'art. 51 solo in presenza di programmi fluenti
di finanziamento pubblico. V. anche art. 8, terzultimo comma D.L. 629/1979 - L.
25/1980 e art. 3, comma 12, D. L. 9/1982 - L. 94/1982.
(82) V. ora art. 22, comma 1, L. 179/92 che da una parte estende a tutti i comuni
l'art. 51 ma nel contempo ne limita l'applicazione fino al 31/12/1995 per i comuni
con oltre 20.000 abitanti, di cui all'u.c. dell'art. 2 della L. 10/77, al quale
si rinvia.
(83) Nei comuni che dispongano del piano di zona adottato e non ancora approvato
la localizzazione degli interventi può essere effettuata, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, L. 247/74, nell'ambito di tale piano, con il provvedimento di cui all'art.
51; in tale caso le aree indicate sono concesse con il diritto di superficie.
(84) L'art. 3, comma 3, L. 247/74 integra le indicazioni sul contenuto della deliberazione
del Comune o del Consorzio.
(85) L'art. 3, comma 2, L. 247/74 integra la formulazione dell'ultimo comma dell'art.
51 precisando che i provvedimenti comunali o consortili comportano l'applicazione
delle norme in vigore per i piani di zona e per la loro attuazione, anche per quanto
attiene alla concessione dei mutui e contributi per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione. Vedi anche art. 8, u. c., L. 247/74 e circolare n. 3641, paragrafo
1.3 (Not. ERP n. 17/1974). Il regime giuridico delle aree comprese nelle delimitazioni
adottate ai sensi dell'art. 51 è stato confermato dall'art. 2 L. 10/1977.
(86) La dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere
riconosciute dall'art 9 L. 167/1962 a quelle da realizzare nell'ambito dei piani
di zona è estesa dall'art. 3 ultimo comma, L. 247/74 anche alle opere da realizzare
nelle aree indicate ai sensi dell'art. 51 L. 865/71.
(87) Vedi anche art. 18 L. 247/74, modificato ed integrato dall'art. 3 L. 7. Per
la misura del contributo da destinare a ciascun intervento, vedi la circolare Min.ro
LL.PP. n. 300/1973 paragrafi 1/C e 4/C; per la emissione del decreto provveditoriale,
vedi la stessa circolare, paragrafi 3/B, 3/C e 4/C (Not. ERP n. 17/1974). Vedi anche
art. 7 L. 492/1975.
(88) Per i mutui della Cassa depositi e prestiti l'art. 5, comma 2, L. 166/75 ha
disposto che sugli atti relativi alla concessione ed erogazione il riscontro di
legittimità della Corte dei Conti sia successivo. Per la concessione dei mutui,
vedi la circolare Min.ro LL.PP. n. 300/1973, paragrafi 3/A e 3/B;
per la disciplina del collaudo, vedi paragrafo 6; per la erogazione dei mutui, vedi
paragrafo 7/A. (Not. ERP n. 17/74).
(88bis) Con circolare CER 17/04/1982 n. 57/c sono stati revocati i fondi dei programmi
non avviati alla data della circolare, intendendo per tali quelli relativi a programmi
esecutivi non ancora approvati dagli IACP e quelli con fondi non accreditati agli
IACP per mancato affidamento dei lavori (Not. ERP n. 9/1982).
(89) Per la realizzazione degli interventi, v. art. 5, lettera f), DPR 1036/72.
V. altresì art. 20 L. 513/1977.
(90) Per la disciplina dei prestiti individuali, vedi la circolare Min.ro LL.PP.
n. 300/1973, paragrafo 3/D (Not. ERP n. 17/1974), nonché la circolare Min.ro LL.PP.-CER
04/08/1975 n. 7776 in Not. ERP n. 18/1975. Con circolare Min.ro LL.PP.-CER 23/01/1976
n. 19338/2, in Not. ERP n. 4/1976, è stata disciplinata l'attuazione dei programmi
ammessi dalle Regioni a prestiti individuali. V. altresì art. 20 L. 513/1977.
(91) V. anche: presente L. 865/71, art. 4, commi 2 e 3; DPR 1036/72, art. 5, lettera
d), ed 8 (che prescrive il preventivo esame della convenzione da parte del CER).
(92) Vedi anche: presente L. 865/71, art. 62; DPR n. 1036, artt. 2, lettere a),
b), c); 3; 5, lettere a), b), e); 8, secondo comma; 9, lettere a), c), d), e), f);
11. Per l'appalto dei lavori, vedi la circolare Min.ro LL.PP. n. 300/1973, paragrafo
3/e, per la disciplina della esecuzione degli interventi, vedi paragrafo 5 (Not.
ERP n. 17/1974).
(93) Norme transitorie di prima applicazione sono state impartite con circolare
GESCAL n. 229 del 17/04/1972 in Not. ERP n. 3/1972.
(94) Vedi anche: L. 247/74, art. 8, comma 3, che legittima i soggetti incaricati
dell'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, ai quali il Comune
abbia indicato le aree comprese nei piani di zona, a richiedere il decreto di accesso;
art. 9, che consente agli IACP di procedere all'esproprio delle aree ai sensi dell'art.
60 nel caso il Comune non risponda con un motivato rifiuto alla richiesta; art.
10, che consente all'ente pubblico, concessionario del diritto di superficie, che
si impegna ad accettare il contenuto della convenzione ad occupare le aree e ad
iniziare i lavori;
L. 166/75, art. 13, che estende l'applicazione dell'art. 9 della L. 247/74 ai soggetti
destinatari dei mutui agevolati previsti dalla stessa legge ai quali il Comune abbia
indicato l'area occorrente per la attuazione del programma. V. anche art. 3, comma
4, D.L. 9/1982 per l'utilizzazione del programma straordinario di 600 miliardi di
urbanizzazioni.
(95) Vedi DPR 1035/72, art. 23. V. anche art. 29 L. 513/1977.
(96) Vedi presente L. 865/71, art. 5, lettera a); art. 19 DPR 1035/1972 e art. 25
L. 513/1977.
(97) Vedi però art. 20 L. 513/1977 che prevede l'applicazione di un tasso di interesse
nella misura determinata con decreto del Ministro dei LL.PP. di concerto con il
Ministro del Tesoro sentite le Regioni. Vedi anche circolare Min.ro LL.PP.-CER 31/08/1977
n. 11191 punto 2.6 riportata in Not. ERP n. 17/1977.
(98) Vedi anche DPR 1036/72, artt. 9, lettera a) e 11, comma 2. Per le competenze
attribuite al Consiglio di Amministrazione degli IACP ed alla Commissione di cui
all'art. 63, vedi la circolare Min.ro LL.PP. n. 300/1973, paragrafi 3 e 5 (Not.
ERP n. 17/1974). Per la fissazione di termini agli adempimenti degli IACP e per
gli eventuali provvedimenti di surroga vedi artt. 5 e 35 L. 1/1978.
(99) Per le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione degli IACP ed
alla Commissione di cui all'art. 63, vedi circolare Min.ro LL.PP. n. 300/1973, paragrafi
3 e 5 (Not. ERP n. 17/1974) e l'art. 19, comma 5, L. 513/77.
(100) Vedi anche art. 7, ultimo comma, L. 166/1975 e art. 28, ultimo comma, L. 457/1978.
(101) L'art. 14 L. 247/74 ha esteso la destinazione dei contributi di cui al successivo
art. 68 anche agli interventi di urbanizzazione (primaria e secondaria) e di edilizia
sociale previsti dall'art. 48 della presente L. 865/71.
(102) Le norme delegate previste dall'art. 65 non sono state emanate; in attuazione
della delega contenuta nell'art. 8, lettere g), h), i) è stato, invece, emanato
il DPR 1035/1972.
(103) L'art. 32, comma 2, DPR 29/09/1973, n. 601, ha riconosciuto per gli atti e
contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale
di cui al Tìtolo IV della L. 865/71 l'applicazione dell'imposta di registro in misura
fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali.
(104) V. anche art. 4, lettera h), DPR 1036/1972.
(105) L'art. 1 del D.L. 210/1970 ha prorogato il termine per il versamento dei contributi
di cui alla legge 14/02/1963, n. 60, fino al 31/03/1973; quest'ultimo termine è
stato successivamente prorogato al 31/07/1973 con D.L. 09/04/1973, n. 71, convenite
in legge 05/06/1973, n. 265; al 31/12/1973 con D.L. 24/7/1973, n. 424, convertito
in legge 04/08/1973, n. 493; al 30/04/1974 dall'art. 5 della L. 9/1974; al 31/10/1974
dall'art. 24 della L. 247/74; al 31/12/1975 dall'art. 1 della L. 7; al 31/12/1977
dall'art. 6, lettera a), della L. 166/75; al 31/12/1978 dall'art. 17, lettera a)
della L. 513/1977; al 31/12/1987, dall'art. 35, lettera a) della L. 457/1978.
(106) L'art. 14 L. 247/74 ha esplicitamente esteso la destinazione dei contributi
anche agli interventi di urbanizzazione e di edilizia sociale previsti dall'art.
48 della presente L. 865/71. Per le opere di manutenzione e risanamento e per le
opere di urbanizzazione primaria e di edilizia sociale con circolare Ministero LL.PP.
26/05/1976 n. 9870 (Not. ERP n. 11/1976) è stata autorizzata la concessione dei
contributi statali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui anche
se realizzate ai sensi della lettera b) art. 68.
(107) Per gli interventi a favore di cooperative edilizie, v. art. 5, lettera O,
DPR 1036, art. 7 L. 492/1975 e art. 4 L. 513/1977.
(108) V. anche art. 21, comma 1, DPR 1035/72. Tali integrazioni non sono state mai
concesse.
(109) V. art. 2 DPR 1035/72. V. anche art. 14, comma 2, stesso Decreto. Il limite
di reddito è stato modificato dall'art. 10 della L. 492/75, che lo ha fissato in
lire 6 milioni, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e loro Consorzi,
ed in lire 8 milioni, per le cooperative edilizie a proprietà individuale. I predetti
limiti devono essere determinati ai sensi dell'art. 8 del DPR 29/09/1973, n. 597,
compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nei commi 1, 2 e 3 dell'art.
34 del DPR 29/09/1973, n. 601 (le disposizioni richiamate sono riportate in nota
all'art. 10 della L. 492/75). Vedi ora artt. 20 e 21 L. 457/1978 e per abitazioni
realizzate con leggi anteriori alla L. 457, art. 24 e successive modifiche.
(110) Per la programmazione dell'edilizia convenzionata v. circolare Ministero LL.PP.
27/02/1974 n. 1664 (Not. ERP n. 17/1974).
(110bis) V. art. 19 L. 179/92.
(111) Il secondo e terzo comma sono stati sostituiti da art. 10 L. 166/75, il cui
secondo comma dispone che le nuove disposizioni si applicano a "tutte le operazioni
di mutuo agevolato di cui all'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865", successivamente
modificato dall'art. 6-bis della L. 492/75, che ha sostituito, per le due ipotesi
disciplinate dal secondo comma dell'art. 72, le aliquote del 4% e del 5%, rispettivamente,
con le aliquote del 3% e del 4%. Le nuove aliquote si applicano, ai sensi dell'art.
6-ter della L. 492/75, a tutte le operazioni in corso alla data di entrata in vigore
della legge stessa. Il testo originario dei due commi era il seguente: "Tale contributo
è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per
interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento
delle cartelle, oneri fiscali e vari, nonché spese accessorie, in misura superiore
al 3% annuo, pari all' 1,50 semestrale, oltre il rimborso del capitale. Gli anzidetti
mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono
essere concessi dagli Istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle Casse di
risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, fino all'importo
massimo del 75% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione
della costruzione". La L. 457/1978 al titolo III ha innovato questi aspetti della
contribuzione statale e dei mutui agevolati ed è stata stabilita una disciplina
unitaria sia per l'edilizia convenzionata che per quella agevolata (v. art. 21 lettera
b)).
(112) La disciplina della garanzia dello Stato è stata modificata dall'art. 15,
comma 2, L. 166/75, come sostituito da art. 3, L. 513/77. Vedi anche art. 4, L.
513/77 e art. 17, L. 457/78.
(113) Vedi anche art. 8, L. 492/75, che modifica art. 6, L. 1179/65.
(114) Esenzione confermata dall'art. 32, comma 1, DPR 29/09/1973, n. 601.
(115) Esenzione confermata dall'art. 32, comma 2, DPR 29/09/1973, n. 601, che ha
altresì riconosciuto, per gli atti indicati nell'articolo, anche l'esenzione delle
imposte catastali.