Legge 17 agosto 1942, n. 1150
Legge urbanistica e disposizioni generali
Titolo I
Ordinamento statale dei servizi urbanistici
Art. 1
Disciplina dell’attività urbanistica e suoi scopi
- L’assetto e l’incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico
in genere nel territorio del Regno sono disciplinati dalla presente legge.
- Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull’attività urbanistica anche allo
scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento edilizio delle città, il
rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare
la tendenza all’urbanesimo.
Art. 2
Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l’organo di consulenza tecnica
del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.
Art. 3
Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali
- Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli Uffici
decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche
rette da funzionari del ruolo architetti, ingegneri, urbanistici del Genio civile.
- Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano
l’attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione.
Titolo II
Disciplina urbanistica
Capo I
Modi di attuazione
Art. 4
Piani regolatori e norme sull’attività costruttiva
- La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali,
dei piani regolatori comunali e delle norme sull’attività costruttiva edilizia,
sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.
Capo II
Piani territoriali di coordinamento
Art. 5
Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento
- Allo scopo di orientare o coordinare l’attività urbanistica da svolgere in
determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha
facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,
alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro
di ogni singolo piano.
- Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire
nel territorio considerato, in rapporto principalmente:
- alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali
vincoli o limitazioni di legge;
- alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti
di particolare natura ed importanza;
- alla rete delle principali linee di comunicazioni stradali, ferroviarie,
elettriche, navigabili esistenti e in programma.
- I piani, elaborati d’intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto
Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro
per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per
le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio
nazionale.
- Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno,
ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all’attività privata, un esemplare
del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso
ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell’ambito del
piano medesimo.
Art. 6
Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento.
- Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può
essere variato con decreto Reale previa la osservanza della procedura che sarà
stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge.
- I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell’ambito di
un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il
rispettivo piano regolatore comunale.
Capo III
Piani regolatori comunali
Sezione I
Piani regolatori generali
Art. 7
Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale
- Esso deve indicare essenzialmente:
- la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili
e dei relativi impianti;
- la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone
destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli
e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;
- le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali
servitù;
- le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere
ed impianti di interesse collettivo o sociale;
- i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;
- le norme per l’attuazione del piano.
Art. 8
Formazione del piano regolatore generale
- I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio
territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere
alla formazione del piano non è soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva
in conformità dell’art. 3 della L. 9 giugno 1947, n. 530; la spesa conseguente
è obbligatoria.
- La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi
elenchi da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto
con i Ministri per l’interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
- Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dall’entrata in vigore della
presente legge.
- I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla
nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre
mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo
elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi
dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l’approvazione
entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale.
- Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il caso di
proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per i lavori pubblici su
richiesta motivata del Comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti
relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni.
- Decorso quest’ultimo termine il prefetto, d’intesa con il provveditore regionale
alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti,
ovvero per l’adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti
necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici.
- Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni
al Comune, quest’ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine
di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni
dei commi precedenti.
- Nel caso di compilazione o di rielaborazione d’ufficio del piano, il prefetto
promuove d’intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche l’iscrizione
d’ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale.
- Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al
Ministero dei lavori pubblici.
Art. 9
Pubblicazione del progetto di piano generale
Osservazioni
- Il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato
nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali
chiunque ha facoltà di prendere visione. L’effettuato deposito è reso noto al
pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente
legge.
- Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare
osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni
interessate.
Art. 10
Approvazione del piano regolatore
- Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il Comune, le modifiche
che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche
essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti
all’accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione
del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per
assicurare:
- il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma
dell’articolo 6, secondo comma;
- la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse
dello Stato;
- la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali
ed archeologici;
- l’osservanza dei limiti di cui agli articoli 41-quinquies, sesto e ottavo
comma e 41-sexies della presente legge.
- Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentito il Ministro per
la pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli
immobili di interesse storico-artistico.
- Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti
le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro
novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio
comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero
dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
- Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di
cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie.
- Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione
del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
- Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia
intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che
potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista
di sopravvenute ragioni che determinino la totale o parziale inattualità del piano
medesimo o la convenienza di migliorarlo.
- Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali,
intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti
previsti dall’ultimo comma dell’articolo 41-quinquies e dall’articolo 41-septies
della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti
parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso.
- La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per
l’approvazione del piano originario.
Art. 11
Durata ed effetti del piano generale
- Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
- I proprietari degli immobili hanno l’obbligo di osservare nelle costruzioni
e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel
piano.
Art. 12
Piani regolatori generali intercomunali.
- Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o
più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive
riguardanti l’assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori
pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria
iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale.
- In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, determina:
- l’estensione del piano intercomunale da formare;
- quale dei Comuni interessati debba provvedere alla redazione del piano stesso
e come debba essere ripartita la relativa spesa.
- Il piano intercomunale deve, a cura del Comune incaricato di redigerlo, essere
pubblicato nei modi e per gli effetti di cui all’art. 9 in tutti i Comuni compresi
nel territorio da esso considerato.
- Deve inoltre essere comunicato ai podestà degli stessi Comuni perché deliberino
circa la sua adozione.
- Compiuta l’ulteriore istruttoria a norma del regolamento di esecuzione della
presente legge, il piano intercomunale è approvato negli stessi modi stabiliti
dall’art. 10 per l’approvazione del piano generale comunale.
Sezione II
Piani regolatori particolareggiati
Art. 13
Contenuto dei piani particolareggiati
- Il piano regolatore generale è attuato a mezzo di piani particolareggiati
di esecuzione nei quali devono essere indicate le reti stradali e i principali
dati altimetrici di ciascuna zona e debbono inoltre essere determinati:
- le masse e le altezze delle costruzioni lungo le principali strade e piazze;
- gli spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
- gli edifici destinati a demolizione o ricostruzione ovvero soggetti a restauro
o a bonifica edilizia;
- le suddivisioni degli isolati in lotti fabbricabili secondo la tipologia
indicata nel piano;
- gli elenchi catastali delle proprietà da espropriare o da vincolare;
- la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione
serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili
esigenze future.
- Ciascun piano particolareggiato di esecuzione deve essere corredato dalla
relazione illustrativa e dal piano finanziario di cui al successivo articolo 30.
Art. 14
Compilazione dei piani particolareggiati
- I piani particolareggiati di esecuzione sono compilati a cura del Comune e
debbono essere adottati dal podestà con apposita deliberazione.
- È però in facoltà del prefetto di prefiggere un termine per la compilazione
dei piani particolareggiati riguardanti determinate zone.
- Contro il decreto del prefetto il podestà può ricorrere, entro 30 giorni,
al Ministro per i lavori pubblici.
Art. 15
Pubblicazione dei piani particolareggiati
Opposizioni
- I piani particolareggiati devono essere depositati nella Segreteria del Comune
per la durata di 30 giorni consecutivi.
- L’effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti
nel regolamento di esecuzione della presente legge.
- Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito potranno essere
presentate opposizioni dai proprietari di immobili compresi nei piani ed osservazioni
da parte delle Associazioni sindacali interessate.
Art. 16
Approvazione dei piani particolareggiati
- I piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale sono
approvati con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche, sentita
la Sezione urbanistica regionale, entro 180 giorni dalla presentazione da parte
dei Comuni.
- Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri
per l’interno e per la pubblica istruzione può essere disposto che l’approvazione
dei piani particolareggiati di determinati Comuni avvenga con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Le
determinazioni in tal caso sono assunte entro 80 giorni dalla presentazione del
piano da parte dei Comuni.
- I piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette
alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico
o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze
naturali, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero
al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del Ministro
per i lavori pubblici.
- Le eventuali osservazioni del Ministero della pubblica istruzione o delle
Soprintendenze sono presentate entro novanta giorni dall’avvenuta comunicazione
del piano particolareggiato di esecuzione.
- Col decreto di approvazione sono decise le opposizioni e sono fissati il tempo,
non maggiore di anni 10, entro il quale il piano particolareggiato dovrà essere
attuato ed i termini entro cui dovranno essere compiute le relative espropriazioni.
- Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel piano le modifiche
che siano conseguenti all’accoglimento di osservazioni o di opposizioni ovvero
siano riconosciute indispensabili per assicurare:
- la osservanza del piano regolatore generale;
- il conseguimento delle finalità di cui al secondo comma lettera b), c),
d) del precedente articolo 10;
- una dotazione dei servizi e degli spazi pubblici adeguati alle necessità
della zona.
- Le modifiche di cui al punto 2), lettera c), del precedente comma, sono adottate
sentita la competente Soprintendenza o il Ministro per la pubblica istruzione
a seconda che l’approvazione avvenga con decreto del provveditore regionale alle
opere pubbliche oppure del Ministro per i lavori pubblici.
- Le modifiche di cui ai precedenti commi sono comunicate per la pubblicazione
ai sensi dell’articolo 15 al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie
controdeduzioni con deliberazione del Consiglio comunale che, previa pubblicazione
del primo giorno festivo, è trasmessa nei successivi quindici giorni al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche od al Ministero dei lavori pubblici che adottano
le relative determinazioni entro 90 giorni.
- L’approvazione dei piani particolareggiati equivale a dichiarazione di pubblica
utilità delle opere in essi previste.
- Il decreto di approvazione di un piano particolareggiato deve essere depositato
nella segreteria comunale e notificato nelle forme delle citazioni a ciascun proprietario
degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dall’annuncio dell’avvenuto
deposito.
- Le varianti ai piani particolareggiati devono essere approvate con la stessa
procedura.
Art. 17
Validità dei piani particolareggiati
- Decorso il termine stabilito per la esecuzione del piano particolareggiato
questo diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione, rimanendo
soltanto fermo a tempo indeterminato l’obbligo di osservare nella costruzione
di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e
le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
- Ove il Comune non provveda a presentare un nuovo piano per il necessario assesto
della parte di piano particolareggiato che sia rimasta inattuata per decorso di
termine, la compilazione potrà essere disposta dal prefetto a norma del secondo
comma dell’art. 14.
Sezione III
Norme per l’attuazione dei piani regolatori comunali
Art. 18
Espropriabilità delle aree urbane
- In conseguenza dell’approvazione del piano regolatore generale i Comuni, allo
scopo di predisporre l’ordinata attuazione del piano medesimo, hanno facoltà di
espropriare entro le zone di espansione dell’aggregato urbano di cui al n. 2 dell’art.
7 le aree inedificate e quelle su cui insistano costruzioni che siano in contrasto
con la destinazione di zona ovvero abbiano carattere provvisorio.
- [Quelle fra le dette aree che in seguito all’approvazione del piano particolareggiato
in cui sono comprese, risultino destinate alla edificazione privata, e vengano
richieste dai primitivi proprietari ai sensi del seguente art. 19, saranno dal
Comune ricedute ai richiedenti, sempreché essi stessi si impegnino a costruirvi
in proprio secondo le destinazioni del piano regolatore, ad un prezzo che, tenuto
per base quello di esproprio, sia maggiorato solo di una quota commisurata alle
spese incontrate dal Comune per le opere ed impianti di piano regolatore e all’importanza
della destinazione].
- [Le aree espropriate ai sensi del primo comma del presente articolo dovranno
dal Comune, verso pagamento di un congruo fitto, essere lasciate in uso ai proprietari
espropriati che ne facciano richiesta fino all’approvazione del piano particolareggiato
in cui sono compresi].
- [Se entro dieci anni dall’avvenuta espropriazione di un’area il Comune non
provveda alla pubblicazione del piano particolareggiato in cui l’area medesima
è compresa, l’espropriato o i suoi eredi avranno il diritto di chiederne la retrocessione].
Art. 19
Diritto di prelazione degli ex proprietari sulle aree urbane espropriate
- [Coloro che hanno subito l’espropriazione di aree a termini dell’articolo
precedente ed i loro eredi possono esercitare un diritto di prelazione sulle aree
stesse quando queste, in seguito alla approvazione del piano particolareggiato
in cui sono comprese, divengono disponibili per l’edificazione privata.
- Il diritto di cui al comma precedente deve essere esercitato dagli interessati
secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente
legge, nel termine di tre mesi dalla data dell’annunzio dell’avvenuto deposito
nella Segreteria comunale, a norma dell’art. 16, del decreto di approvazione del
piano particolareggiato].
Art. 20
Sistemazioni edilizie a carico dei privati. Procedura coattiva
- Per l’esecuzione delle sistemazioni previste dal piano particolareggiato che
consistano in costruzioni, ricostruzioni o modificazioni d’immobili appartenenti
a privati, il podestà ingiunge ai proprietari eseguire i lavori entro un congruo
termine.
- Decorso tale termine il podestà diffiderà i proprietari rimasti inadempienti,
assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i lavori non risultino
ancora eseguiti, il Comune potrà procedere all’espropriazione.
- Tanto l’ingiunzione quanto l’atto di diffida di cui al primo ed al secondo
comma devono essere trascritti all’Ufficio dei registri immobiliari.
Art. 21
Attribuzione ai privati di aree già pubbliche
- Le aree che per effetto della esecuzione di un piano particolareggiato cessino
di far parte del suolo pubblico, e che non si prestino da sole ad utilizzazione
edilizia, accedono alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti
con i detti relitti, previo versamento del prezzo che sarà determinato nei modi
da stabilirsi dal regolamento di esecuzione della presente legge, in rapporto
al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
- Il Comune ha facoltà di espropriare in tutto o in parte l’immobile al quale
debbono essere incorporate le aree di cui al precedente comma, quando il proprietario
di esso si rifiuti di acquistarle o lasci inutilmente decorrere, per manifestare
la propria volontà il termine che gli sarà prefisso con ordinanza podestarile
nei modi che saranno stabiliti nel regolamento.
Art. 22
- Il potestà ha facoltà di notificare ai proprietari delle aree fabbricabili
esistenti in un determinato comprensorio, l’invito a mettersi d’accordo per una
modificazione dei confini fra le diverse proprietà, quando ciò sia necessario
per l’attuazione del piano regolatore.
- Decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica per dare la
prova del raggiunto accordo, il Comune può procedere alle espropriazioni indispensabili
per attuare la nuova delimitazione delle aree.
Art. 23
Comparti edificatori
- Indipendentemente dalla facoltà prevista dall’articolo precedente il Comune
può procedere, in sede di approvazione del piano regolatore particolareggiato
o successivamente nei modi che saranno stabiliti nel regolamento ma sempre entro
il termine di durata del piano stesso, alla formazione di comparti costituenti
unità fabbricabili, comprendendo aree inedificate e costruzioni da trasformare
secondo speciali prescrizioni.
- Formato il comparto, il podestà deve invitare i proprietari a dichiarare entro
un termine fissato nell’atto di notifica se intendano procedere da soli, se proprietari
dell’intero comparto, o riuniti in consorzio alla edificazione dell’area e alle
trasformazioni degli immobili in esso compresi secondo le dette prescrizioni.
- A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti,
in base all’imponibile catastale, i tre quarti del valore dell’intero comparto.
I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante
la espropriazione delle aree e costruzioni dei proprietari non aderenti.
- Quando sia decorso inutilmente il termine stabilito nell’atto di notifica
il Comune procederà all’espropriazione del comparto.
- Per l’assegnazione di esso, con l’obbligo di provvedere ai lavori di edificazione
o di trasformazione a norma del piano particolareggiato, il Comune indirà una
gara fra i proprietari espropriati sulla base di un prezzo corrispondente alla
indennità di espropriazione aumentata da una somma corrispondente all’aumento
di valore derivante dall’approvazione del piano regolatore.
- In caso di diserzione della gara, il Comune potrà procedere all’assegnazione
mediante gara aperta a tutti od anche, previa la prescritta autorizzazione, mediante
vendita a trattativa privata, a prezzo non inferiore a quello posto a base della
gara fra i proprietari espropriati.
Art. 24
Aree private destinate alla formazione di vie e piazze
- Per la formazione delle vie e piazze previste nel piano regolatore può essere
fatto obbligo ai proprietari delle aree latistanti di cedere, a scomputo del contributo
di miglioria da essi dovuto, il suolo corrispondente a metà della larghezza della
via o piazza da formare fino a una profondità massima di metri 15.
- Quando il detto suolo non gli appartenga, il proprietario dell’area latistante
sarà invece tenuto a rimborsare il Comune della relativa indennità di espropriazione,
fino alla concorrenza del contributo di miglioria determinato in via provvisoria.
- Qualora alla liquidazione del contributo di miglioria, questo risulti inferiore
al valore delle aree cedute o dell’indennità di esproprio rimborsata, il Comune
dovrà restituire la differenza.
Art. 25
Vincolo su aree sistemate a giardini privati
- Le aree libere sistemate a giardini privati adiacenti a fabbricati possono
essere sottoposte al vincolo dell’inedificabilità anche per una superficie superiore
a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, e sempre
che non si tratti di aree sottoposte ad analogo vincolo in forza di leggi speciali,
il Comune è tenuto al pagamento di un’indennità per il vincolo imposto oltre il
limite delle prescrizioni di zona.
Art. 26
Sospensione o demolizione di opere difformi dal piano regolatore
- Quando siano eseguite, senza la licenza di costruzione o in contrasto con
questa, opere non rispondenti alle prescrizioni del piano regolatore, del programma
di fabbricazione od alle norme del regolamento edilizio, il Ministro per i lavori
pubblici per i Comuni capoluoghi di Provincia, o il provveditore regionale alle
opere pubbliche, per gli altri Comuni, possono disporre la sospensione o la demolizione
delle opere, ove il Comune non provveda nel termine all’uopo fissato. I provvedimenti
di demolizione sono emessi, previo parere rispettivamente del Consiglio superiore
dei lavori pubblici e del Comitato tecnico amministrativo, entro cinque anni dalla
dichiarazione di abitabilità o di agibilità e per le opere eseguite prima dell’entrata
in vigore della presente legge entro cinque anni da quest’ultima data.
- I provvedimenti di sospensione o di demolizione sono notificati a mezzo dell’ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di procedura civile,
al titolare della licenza o in mancanza di questa al proprietario della costruzione,
nonché al direttore dei lavori ed al titolare dell’impresa che li ha eseguiti
o li sta eseguendo e comunicati all’Amministrazione comunale.
- La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica. Entro tale periodo di tempo il Ministro per i lavori pubblici, o il
provveditore regionale alle opere pubbliche, nel caso di cui al primo comma del
presente articolo, adotta i provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni
o per la rimessa in pristino, in mancanza dei quali la sospensione cessa di avere
efficacia.
- I provvedimenti di sospensione e di demolizione vengono resi noti al pubblico
mediante affissione nell’albo pretorio del Comune.
- Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la rimessa
in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale
il trasgressore deve procedere, a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine,
il Ministro per i lavori pubblici, o il provveditore regionale alle opere pubbliche
nel caso di cui al primo comma del presente articolo, dispone la esecuzione in
danno dei lavori.
- Le spese relative all’esecuzione in danno sono riscosse con le norme stabilite
dal testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Al pagamento delle spese sono solidalmente
obbligati il committente, il titolare dell’impresa che ha eseguito i lavori e
il direttore dei lavori qualora non abbia contestato ai detti soggetti e comunicato
al Comune la non conformità delle opere rispetto alla licenza edilizia.
Art. 27
Annullamento di autorizzazione comunali
- Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali
che autorizzano opere non conformi a prescrizioni del piano regolatore o del programma
di fabbricazione od a norme del regolamento edilizio, ovvero in qualsiasi modo
costituiscano violazione delle prescrizioni o delle norme stesse possono essere
annullati, ai sensi dell’articolo 6 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello
per l’interno.
- Per le deliberazioni ed i provvedimenti comunali anteriori alla entrata in
vigore della presente legge, il termine di dieci anni decorre dalla data della
stessa.
- Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall’accertamento
delle violazioni di cui al primo comma, ed è preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare della licenza, al proprietario della costruzione
e al progettista, nonché alla Amministrazione comunale con l’invito a presentare
controdeduzioni entro un termine all’uopo prefissato.
- In pendenza delle procedure di annullamento il Ministro per i lavori pubblici
può ordinare la sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo
di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal Codice di
procedura civile, ai soggetti di cui al precedente comma e da comunicare all’Amministrazione
comunale. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi
dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui
al primo comma.
- Intervenuto il decreto di annullamento si applicano le disposizioni dell’articolo
26.
- Il termine per il provvedimento di demolizione è stabilito in sei mesi dalla
data del decreto medesimo.
- Al pagamento delle spese previste dal penultimo comma dell’articolo 26 sono
solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.
- I provvedimenti di sospensione dei lavori e il decreto di annullamento vengono
resi noti al pubblico mediante l’affissione nell’albo pretorio del Comune.
Art. 28
Lottizzazione di aree
- Prima dell’approvazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione
di cui all’articolo 34 della presente legge è vietato procedere alla lottizzazione
dei terreni a scopo edilizio.
- Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano
regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano particolareggiato
di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio può essere autorizzata
dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale alle opere pubbliche,
sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la competente Soprintendenza.
- L’autorizzazione di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai
Comuni che hanno adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore
generale, se entro dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici
la competente autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti
di piani di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma
di fabbricazione adottato.
- Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri
per l’interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta all’autorizzazione
di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati Comuni con decreto
del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- L’autorizzazione comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da
trascriversi a cura del proprietario, che preveda:
- la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per
le opere di urbanizzazione primaria, precisate dall’articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per
le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
- l’assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere
di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione
all’entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle lottizzazioni;
- i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata
la esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
- congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti
dalla convenzione.
- La convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi
e forme di legge.
- Il rilascio delle licenze edilizie nell’ambito dei singoli lotti è subordinato
all’impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
relative ai lotti stessi.
- Sono fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate
sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme
di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
- Il termine per l’esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del
proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
- Le autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell’entrata
in vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano
stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati
al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di dette
convenzioni.
- Nei Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano
regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano particolareggiato
di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili
esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di
lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, provvede alla compilazione
d’ufficio.
- Il progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l’Autorità
comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale
ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni
dalla notifica, se l’accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà ha facoltà
di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati
o di procedere alla espropriazione delle aree.
Art. 29
Conformità delle costruzioni statali alle prescrizioni del piano regolatore comunale
- Compete al Ministero dei lavori pubblici accertare che le opere da eseguirsi
da Amministrazioni statali non siano in contrasto con le prescrizioni del piano
regolatore e del regolamento edilizio vigenti nel territorio comunale in cui esse
ricadono.
- A tale scopo le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente
i progetti al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 30
Approvazione del piano finanziario
- Il piano regolatore generale, agli effetti del primo comma dell’articolo 18,
ed i piani particolareggiati previsti dall’articolo 13 sono corredati da una relazione
di previsione di massima delle spese occorrenti per la acquisizione delle aree
e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano.
Capo IV
Norme regolatrici dell’attività costruttiva edilizia
Art. 31
Licenza di costruzione. Responsabilità comune del committente e dell’assuntore
dei lavori
- Chiunque intenda nell’ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni,
ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all’esecuzione
di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita licenza al sindaco.
- Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo,
ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione
dei lavori pubblici, d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il
Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni
del piano regolatore generale o del regolamento edilizio vigente nel territorio
comunale in cui esse ricadono.
- Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere richiesta
sempre la licenza del sindaco.
- [Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale
sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza
di una lottizzazione autorizzata].
- La concessione della licenza è comunque e in ogni caso subordinata alla esistenza
delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte dei Comuni dell’attuazione
delle stesse nel successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere all’attuazione
delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.
- Le determinazioni del sindaco sulle domande di licenza di costruzione devono
essere notificate all’interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento
delle domande stesse o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti
dal sindaco.
- Scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato, l’interessato
ha il diritto di ricorrere contro il silenzio-rifiuto.
- Dell’avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico
mediante affissione nell’albo pretorio, con la specificazione del titolare e della
località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L’affissione non fa
decorrere i termini per l’impugnativa.
- Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali, della licenza edilizia
e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia
in quanto in contrasto con le disposizioni di leggi o dei regolamenti o con le
prescrizioni di piano regolatore generale e dei piani particolareggiati di esecuzione.
- La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno; qualora entro
tale termine i lavori non siano stati iniziati l’interessato dovrà presentare
istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza.
- L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza
delle licenze in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori
siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data
d’inizio.
- Il committente titolare della licenza, il direttore dei lavori e l’assuntore
dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme generali di
legge e di regolamento come delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza
edilizia.
Art. 32
Attribuzione del podestà per la vigilanza sulle costruzioni
- Il podestà esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio
del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei
regolamenti, alle prescrizioni, del piano regolatore comunale ed alle modalità
esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza
dei funzionari ed agenti comunali e d’ogni altro modo di controllo che ritenga
opportuno adottare.
- Qualora sia constatata l’inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità
esecutive, il podestà ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei
provvedimenti che risultano necessari per la modifica delle costruzioni o per
la rimessa in pristino. L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se
entro un mese dalla notificazione di esso il podestà non abbia adottato e notificato
i provvedimenti definitivi.
- Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l’ordinanza di
sospensione il podestà può, previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica
compartimentale ordinarne le demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio
delle sanzioni penali.
- Quando l’inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da amministrazioni
statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti,
il podestà ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente
articolo 29.
Art. 33
Contenuto dei regolamenti edilizi comunali
- I Comuni debbono con regolamento edilizio provvedere, in armonia, con le disposizioni
contenute nella presente legge e nel testo unico delle leggi sanitarie approvato
con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, a dettare norme precipuamente sulle seguenti
materie, tenendo, se ne sia il caso, distinte quelle riguardanti nucleo edilizio
esistente da quelle riguardanti la zona di ampliamento e il restante territorio
comunale:
- la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia
comunale;
- la presentazione delle domande di licenza di costruzione o trasformazione
di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello
per le nuove costruzioni;
- la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori
di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
- l’altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone;
- gli eventuali distacchi da fabbricati vicini e dal filo stradale;
- l’ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
- le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
- l’aspetto dei fabbricati e il decorso dei servizi ed impianti che interessano
l’estetica dell’edilizia urbana, tabelle stradali, mostre e affissi pubblicitari,
impianti igienici di uso pubblico, ecc.;
- le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
- le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri
cittadini o lungo determinate vie o piazze;
- la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati
e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche e da
queste visibili;
- l’apposizione e la conservazione dei numeri civici;
- le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per l’esecuzione
delle opere edilizie, per l’occupazione del suolo pubblico, per i lavori nel
pubblico sottosuolo, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio,
ecc.;
- la vigilanza sull’esecuzione dei lavori per assicurare l’osservanza delle
disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
- Nei Comuni provvisti del piano regolatore edilizio deve altresì disciplinare:
- la lottizzazione delle aree fabbricabili e le caratteristiche dei vari tipi
di costruzione previsti dal piano regolatore;
- l’osservanza di determinati caratteri architettonici, e la formazione di
complessi edilizi di carattere unitario, nei casi in cui ciò sia necessario
per dare conveniente attuazione al piano regolatore;
- la costruzione e la manutenzione di strade private non previste nel piano
regolatore.
Art. 34
Programma di fabbricazione per i Comuni sprovvisti di piano regolatore.
- I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio regolamento
edilizio un programma di fabbricazione, con l’indicazione dei limiti di ciascuna
zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché con la precisazione
dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali
direttrici di espansione.
Art. 35
Termine per uniformare i regolamenti edilizi comunali alle norme della presente
legge
- I Comuni che hanno un regolamento edilizio sono tenuti ad uniformarlo alle
disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- Qualora entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, non sia
stato adempiuto a quanto stabilito dagli articoli 33 e 34 e dal precedente comma
del presente articolo, il prefetto, salvo il caso di proroga non superiore a sei
mesi concessa dal Ministro per i lavori pubblici su richiesta del Comune, convoca
il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine
di 30 giorni.
- Decorso questo ultimo termine il prefetto nomina un commissario per la designazione
dei progettisti, di intesa con il provveditore regionale alle opere pubbliche,
ovvero per la adozione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione
o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del regolamento
stesso al Ministero dei lavori pubblici.
- Nel caso in cui il regolamento edilizio e l’annesso programma di fabbricazione
redatti dal Comune, ovvero d’ufficio, vengano restituiti per modifiche o rielaborazioni
al Comune stesso, questo provvede, nel termine di 90 giorni dalla restituzione,
ad adottare le proprie determinazioni. Trascorso tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi precedenti.
- Nel caso di compilazione d’ufficio, il prefetto promuove d’intesa con il provveditore
regionale alle opere pubbliche la iscrizione d’ufficio, nel bilancio comunale,
della spesa occorrente per la redazione o rielaborazione del regolamento edilizio
e del programma di fabbricazione.
Art. 36
Approvazione dei regolamenti edilizi comunali
- I regolamenti edilizi dei Comuni sono approvati con decreto del provveditore
regionale alle opere pubbliche sentita la Sezione urbanistica regionale e la competente
Soprintendenza entro il termine di 180 giorni dalla presentazione.
- Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l’interno
e per la pubblica istruzione può disporre l’approvazione del regolamento edilizio
di determinati Comuni con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici e il Ministero della pubblica istruzione.
- Con il decreto di approvazione possono essere introdotte nel regolamento edilizio
e nel programma di fabbricazione le modifiche che siano ritenute indispensabili
ai fini di cui al secondo comma, lettere b), c), d), dell’articolo 10.
- Le modifiche di cui alla lettera c) sono approvate sentita la competente Soprintendenza
o il Ministro per la pubblica istruzione a seconda che l’approvazione avvenga
con decreto del provveditore regionale alle opere pubbliche oppure del Ministro
per i lavori pubblici.
- Le modifiche di cui al precedente comma sono comunicate al Comune interessato,
il quale entro 60 giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del
Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa
al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni.
- Il Ministro per i lavori pubblici o il provveditore regionale alle opere pubbliche
adottano i provvedimenti di loro competenza entro 90 giorni dalla presentazione
del progetto del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione.
Titolo III
Determinazione dell’indennità di espropriazione
Art. 37
Rinvio alla legge generale sulle espropriazioni per pubblica utilità
- Per le espropriazioni dipendenti dall’attuazione dei piani regolatori approvati
in base alla presente legge la relativa indennità sarà determinata a norma della
legge 25 giugno 1965, n. 2359, salvo il disposto degli articoli seguenti.
Art. 38
Valutazione dell’indennità per le aree urbane espropriabili
- Per la determinazione dell’indennità di espropriazione delle aree di cui all’art.
18, non si terrà conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente
che indirettamente all’approvazione del piano regolatore generale ed alla sua
attuazione.
Art. 39
Lavori di miglioramento eseguiti dopo l’approvazione del piano particolareggiato
- Agli effetti della determinazione della indennità di espropriazione non si
tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell’immobile
dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi
non siano stati, con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della
presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell’immobile e per
accertare esigenze dell’igiene e della incolumità pubblica.
Art. 40
Oneri e vincoli non indennizzabili
- Nessun indennizzo è dovuto per le limitazioni ed i vincoli previsti dal piano
regolatore generale nonché per le limitazioni e per gli oneri relativi all’allineamento
edilizio delle nuove costruzioni.
- Non è dovuta indennità neppure per la servitù di pubblico passaggio che il
Comune creda di imporre sulle aree di portici delle nuove costruzioni e di quelle
esistenti. Rimangono a carico del Comune la costruzione e manutenzione del pavimento
e la illuminazione dei portici soggetti alla predetta servitù.
Titolo IV
Disposizioni generali e transitorie
Art. 41
Sanzioni penali
- Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le contravvenzioni alle
norme dei regolamenti locali di igiene, si applica:
- l’ammenda fino a lire 1.000.000 per l’inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste nell’art. 32 primo comma;
- l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire 2.000.000 nei casi di
inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l’ordine
di sospensione o di inosservanza del disposto dell’art. 28.
- Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla
demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto
con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’Ufficio tecnico
erariale.
- La disposizione di cui al precedente comma trova applicazione anche nel caso
di annullamento della licenza.
- I proventi delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono riscossi
dal Comune e destinati al finanziamento delle opere di urbanizzazione, ovvero
dallo Stato, rispettivamente nelle ipotesi di cui al secondo e terzo comma.
Art. 41-bis
- I professionisti incaricati della redazione di un piano regolatore generale
o di un programma di fabbricazione possono, fino alla approvazione del piano regolatore
generale o del programma di fabbricazione, assumere nell’ambito del territorio
del Comune interessato soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti
pubblici.
- Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell’ordine per i
provvedimenti amministrativi del caso.
Art. 41-ter
- Fatte salve le sanzioni di cui agli articoli 32 e 41, le opere iniziate dopo
l’entrata in vigore della presente legge, senza la licenza o in contrasto con
la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano
delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti né di contributi o altre
provvidenze dello Stato o di Enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni
di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola
unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione,
nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
- È fatto obbligo al Comune di segnalare all’Intendenza di finanza, entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori o dalla richiesta della licenza di abitabilità
o di agibilità, ovvero dall’annullamento della licenza, ogni inosservanza alla
presente legge comportante la decadenza di cui al comma precedente.
- Il diritto dell’Amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute
in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo
si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione, da parte della Intendenza
di finanza, della segnalazione del Comune.
- In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 41-quater
- I poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento
edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’art. 3 della legge
21 dicembre 1955, n. 1357.
- L’autorizzazione è accordata dal sindaco previa deliberazione del Consiglio
comunale.
Art. 41-quinquies
- Nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni:
- il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la
misura di un metro cubo e mezzo per ogni metro quadrato di area edificabile,
se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con deliberazione
del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche
e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro
quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti
del territorio;
- gli edifici non possono comprendere più di tre piani;
- l’altezza di ogni edificio non può essere superiore alla larghezza degli
spazi pubblici o privati su cui esso prospetta e la distanza dagli edifici vicini
non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire.
- Per le costruzioni di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, il Ministro
per i lavori pubblici può disporre con proprio decreto, sentito il Comitato di
attuazione del piano di costruzione di abitazione per i lavoratori agricoli dipendenti,
limitazioni diverse da quelle previste dal precedente comma.
- Le superfici coperte degli edifici e dei complessi produttivi non possono
superare un terzo dell’area di proprietà.
- Le limitazioni previste ai commi precedenti si applicano nei Comuni che hanno
adottato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione fino ad
un anno dalla data di presentazione al Ministero dei lavori pubblici. Qualora
il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione sia restituito al
Comune, le limitazioni medesime si applicano fino ad un anno dalla data di nuova
trasmissione al Ministero dei lavori pubblici.
- Qualora l’agglomerato urbano rivesta carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale sono consentite esclusivamente opere di consolidamento o restauro,
senza alterazioni di volumi. Le aree libere sono inedificabili fino all’approvazione
del piano regolatore generale.
- Nei Comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione,
nelle zone in cui siano consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri
cubi per metro quadrato di area edificabile, ovvero siano consentite altezze superiori
a metri 25, non possono essere realizzati edifici con volumi ed altezze superiori
a detti limiti, se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato
o lottizzazione convenzionata estesi alla intera zona e contenenti la disposizione
planivolumetrica degli edifici previsti nella zona stessa.
- Le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo, quarto e sesto hanno
applicazione dopo un anno dalla entrata in vigore della presente legge. Le licenze
edilizie rilasciate nel medesimo periodo non sono prorogabili e le costruzioni
devono essere ultimate entro due anni dalla data di inizio dei lavori.
- In tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici
o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili
di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti
massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi
pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.
- I limiti e i rapporti previsti dal precedente comma sono definiti per zone
territoriali omogenee, con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto
con quello per l’interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
In sede di prima applicazione della presente legge, tale decreto viene emanato
entro sei mesi dall’entrata in vigore della medesima.
Art. 41-sexies
- Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni
stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore
ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione.
Art. 41-septies
- Fuori del perimetro dei centri abitati debbono osservarsi nell’edificazione
distanze minime a protezione del nastro stradale, misurate a partire dal ciglio
della strada.
- Dette distanze vengono stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici
di concerto con i Ministri per i trasporti e per l’interno, entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, il rapporto alla natura delle strade ed alla classificazione
delle strade stesse, escluse le strade vicinali e di bonifica.
- Fino alla emanazione del decreto di cui al precedente comma, si applicano
a tutte le autostrade le disposizioni di cui all’art. 9 della legge 24 luglio
1961, n. 729. Lungo le rimanenti strade, fuori del perimetro dei centri abitati
è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie
a distanza inferiore alla metà della larghezza stradale misurata dal ciglio della
strada con un minimo di metri cinque.
Art. 41-octies
- Il controllo della Giunta provinciale amministrativa sulle deliberazioni dei
Consigli comunali, assunte ai sensi della presente legge, viene esercitato entro
il termine di 90 giorni dalla data di trasmissione della deliberazione. In mancanza
di provvedimenti entro detto termine la deliberazione si intende approvata.
Art. 42
Validità dei piani regolatori precedentemente approvati
- Il termine assegnato per l’attuazione dei piani regolatori, approvati prima
della data di entrata in vigore della presente legge, resta limitata a dieci anni
dalla data stessa nel caso in cui esso venga a scadere oltre detto periodo.
- Trascorso tale termine, i Comuni interessati devono procedere alla revisione
del piano regolatore esistente od alla formazione di un nuovo piano regolatore
secondo le norme della presente legge.
Art. 43
Servizi tecnici comunali o consorziali
- Entro un decennio dall’entrata in vigore della presente legge per i Comuni
sprovvisti di personale tecnico, qualora se ne riconosca la necessità, verrà provveduto
ad assicurare il disimpegno delle mansioni di carattere tecnico nei modi e nelle
forme che saranno stabiliti con separate disposizioni.
Art. 44
Norme integrative e di esecuzione della legge.
- Con decreti Reali, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto
coi Ministri interessati, saranno emanati, a termini degli articoli 1 e 3 della
legge 31 gennaio 1926, n. 100, il regolamento di esecuzione della presente legge,
nonché le norme complementari ed integrative della legge stessa, che si rendessero
necessarie.
Art. 45
Disposizioni finali
- [Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche
di altri Ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali
ed ai regolamenti edilizi, nonché quelle relative ai poteri del Ministero delle
corporazioni in materia di impianti industriali].
- Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella
presente legge o con essa incompatibili.
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