IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, comma quarto, della Costituzione;
Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, concernente programmi e coordinamento dell’edilizia
residenziale pubblica, che all’art. 8 conferisce delega al Governo per l’emanazione
di norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni degli enti pubblici operanti
nel settore edilizio, sul riordinamento dei criteri di assegnazione degli alloggi
di edilizia economica e popolare, dei canoni e delle quote di riscatto;
Udito il parere della Commissione parlamentare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per
il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art. 1
La realizzazione unitaria degli obiettivi stabiliti nei programmi di interventi di edilizia abitativa pubblica e di edilizia sociale di cui all’art. 1 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è affidata al Ministro per i lavori pubblici e alle Regioni in conformità con gli indirizzi del C.I.P.E. e con le modalità stabilite nel presente decreto.
Art. 2
Art. 3
Fino a quando il Ministero dei lavori pubblici non provvederà all’emanazione dei criteri tecnici generali di cui alla lettera b) dell’art. 2, e le Regioni non avranno fissato le norme tecniche di cui ai successivi articoli, per tutti gli interventi compresi nei programmi di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, il cui progetto di massima, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato presentato per l’approvazione ai sensi dell’art. 62 della stessa legge, si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in vigore.
Art. 4
Art. 6
I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza, emanati nell’ambito delle disposizioni degli articoli 13 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono di competenza, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, della Regione nel cui territorio sono ubicati i beni oggetto dei provvedimenti.
Art. 7
Nell’ambito di ciascuna Regione è istituito un consorzio obbligatorio fra gli
istituti autonomi per le case popolari. Lo statuto del consorzio è approvato dal
Presidente della giunta regionale sentito il Ministro per i lavori pubblici.
Del consiglio di amministrazione del consorzio fanno parte i presidenti degli istituti
autonomi per le case popolari o loro delegati, e altrettanti rappresentanti della
Regione designati dal Consiglio regionale, assicurandosi la rappresentanza delle
minoranze, nonché un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici ed uno del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante degli assegnatari
di alloggi economici e popolari, tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti designati
dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed un rappresentante
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative.
Del collegio dei sindaci del consorzio fa parte un rappresentante del Ministero
del tesoro.
Il presidente del consorzio e, ove previsti dagli statuti, i vice presidenti, nonché
i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci sono nominati
dal Presidente della giunta regionale.
Art. 8
L’esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica nelle singole province
è affidata, salvo che ricorrano le circostanze di cui all’art. 5, lettera d), agli
istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi regionali con l’assunzione
di ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico ed amministrativo.
Nell’esecuzione dei programmi di cui al comma precedente gli istituti autonomi per
le case popolari e loro consorzi si atterranno, oltreché alle disposizioni in vigore,
alle direttive impartite, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero
dei lavori pubblici e dalla Regione.
Art. 9
10. Presso gli istituti autonomi provinciali per le case popolari è istituita
una gestione speciale per la gestione dei fondi e la contabilizzazione delle spese
inerenti allo svolgimento dei piani realizzati con i fondi depositati presso la
Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 5, della legge 22 ottobre 1971, n.
865, nonché per la gestione e la contabilizzazione delle entrate conseguenti ai
rimborsi da chiunque dovuti in relazione a prestiti, finanziamenti ed interventi
realizzati ai sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, 20 novembre 1955, n. 1148,
14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della
legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Le somme riscosse ai sensi del comma precedente e quelle direttamente dovute per
il patrimonio acquisito ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e del presente
decreto, nonché quelle dovute ai sensi dell’art. 61 della legge 22 ottobre 1971,
n. 865, saranno versate nei conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti
ai sensi dell’art. 5 della stessa legge con le modalità che verranno stabilite dal
comitato per l’edilizia residenziale.
I fondi necessari per la realizzazione degli interventi compresi nei piani di cui
al primo comma del presente articolo verranno messi a disposizione del competente
Istituto autonomo per le case popolari presso la Cassa depositi e prestiti con decreto
del Ministro per i lavori pubblici emanato, su richiesta del comitato per l’edilizia
residenziale, a seguito della presentazione del programma di intervento debitamente
approvato.
[La Cassa depositi e prestiti accrediterà all’Istituto autonomo per le case popolari,
secondo le istruzioni del comitato per l’edilizia residenziale, l’importo necessario
all’acquisto dell’area e presentazione dell’ordine di pagamento o deposito di cui
all’art. 12, terzo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero della delibera
di concessione di cui all’articolo 35, settimo comma, della stessa legge; il 50
per cento dell’importo complessivamente previsto per l’intervento, escluso il corrispettivo
per l’area, a presentazione del verbale di aggiudicazione dei lavori; un ulteriore
40 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento
del 60 per cento dei lavori; ed il residuo 10 per cento, o il minor importo necessario,
a presentazione del certificato di collaudo, debitamente approvato, relativo alle
opere comprese nell’intervento].
L’Istituto autonomo per le case popolari dispone i pagamenti sui fondi come sopra
accreditati.
Alla data del 1û gennaio 1974 i fondi destinati alla realizzazione dei programmi
deliberati dalla GESCAL ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60 ed impegnati
ai sensi dell’art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, verranno messi a disposizione
ed accreditati agli istituti autonomi per le case popolari, con le stesse modalità
di cui ai commi precedenti.
Art. 11
Gli enti ed organismi incaricati dell’appalto e della gestione degli interventi
di edilizia residenziale pubblica sono direttamente responsabili, sia per gli aspetti
tecnici che per quelli amministrativi, dell’esecuzione degli interventi stessi,
secondo quanto disposto dall’articolo 55 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
dal presente decreto.
Agli atti di gestione si applicano le norme per le opere di conto dello Stato, intendendosi
sostituito agli organi preposti all’approvazione dei singoli atti il consiglio di
amministrazione dell’Istituto autonomo per le case popolari, che provvede sentita
la commissione di cui all’articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 12
Alla data del 31 dicembre 1973 cessano da ogni attività il comitato centrale
ed i comitati provinciali di cui agli articoli 13 e 24 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i
lavoratori agricoli dipendenti ed i relativi Comitati provinciali, di cui agli articoli
1 e 7 della legge 30 dicembre 1960, numero 1676, il comitato di coordinamento del
programma decennale di costruzione case per i lavoratori di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1963, la commissione per l’impiego del fondo per l’incremento
edilizio di cui all’art. 12 della legge 10 agosto 1950, n. 715, ed ogni altro organismo
con compiti di programmazione, coordinamento, attuazione, vigilanza od esecuzione
operante nel settore dell’edilizia residenziale pubblica non previsto dalla legge
20 ottobre 1971, n. 865, e dal presente decreto.
Le funzioni degli organismi di cui al comma precedente saranno esercitate a partire
dalla stessa data, dal Ministero dei lavori pubblici, dal comitato per l’edilizia
residenziale o dalle Regioni, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti
dal presente decreto e dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1973,
gli organismi di cui al primo comma continueranno ad esercitare i poteri loro attribuiti
dalle leggi istitutive per l’attuazione dei programmi deliberati anteriormente al
31 dicembre 1972, nonché per l’attuazione del servizio sociale di cui all’art. 14
della legge 14 febbraio 1963, n. 60.
Art. 13
Art. 14
I beni immobili di proprietà degli enti soppressi, ad eccezione di quelli in
cui essi hanno le loro sedi, sono devoluti, alla data del 31 dicembre 1973, all’Istituto
autonomo provinciale per le case popolari della provincia nel cui territorio si
trovano.
Dal momento della devoluzione gli Istituti autonomi provinciali per le case popolari
subentrano nella titolarità di tutte le situazioni attive o passive e nei rapporti
processuali inerenti agli immobili di cui hanno acquistato la proprietà.
I termini non ancora scaduti per l’esercizio, da parte degli Istituti autonomi per
le case popolari, di diritti o facoltà, di natura sostanziale o processuale, relativi
agli stessi immobili sono prorogati di centottanta giorni dalla data del 31 dicembre
1973.
Entro centoventi giorni dalla stessa data, il Ministero vigilante sui singoli enti
soppressi trasmette a ciascun Istituto autonomo provinciale per le case popolari
l’inventario del patrimonio immobiliare devoluto con i documenti e le posizioni
di archivio relativi ad ogni singola unità immobiliare esistenti presso l’ente di
provenienza.
Nello stesso termine il Ministero vigilante trasmette gli elenchi degli immobili
trasferiti a ciascun Istituto autonomo per le case popolari, ai Conservatori dei
registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per
territorio, i quali provvedono immediatamente all’esecuzione delle trascrizioni
e delle variazioni necessarie. Per tali operazioni non è dovuto alcun diritto, rimborso
o emolumento a qualsiasi titolo.
Art. 15
Gli istituti autonomi per le case popolari subentrano, dalla data del 31 dicembre
1973, in tutti i rapporti di natura sostanziale o processuale concernenti le costruzioni
in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi nell’ambito delle rispettive
circoscrizioni e le portano a compimento in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed al presente decreto.
I fondi necessari al completamento delle costruzioni eventualmente trasferiti nei
conti correnti accesi presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell’art. 5,
primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono messi a disposizione ed erogati
agli Istituti autonomi per le case popolari con le modalità previste dall’art. 10
del presente decreto.
Entro centoventi giorni dalla data del 31 dicembre 1973 il Ministero vigilante trasmette
agli istituti autonomi per le case popolari tutti gli atti, contratti, registri
ed ogni altra documentazione concernenti le costruzioni.
Art. 16
Alla liquidazione degli enti soppressi si applicano le disposizioni di cui alla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive integrazioni, e quelle del presente
decreto.
Sono esclusi dalla liquidazione gli immobili trasferiti agli istituti autonomi provinciali
per le case popolari, nonché le situazioni attive e passive di qualsiasi natura
inerenti alle costruzioni in corso di realizzazione da parte degli enti soppressi.
L’avanzo finale della liquidazione degli enti soppressi è versato nei conti correnti
accesi presso la Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell’art. 5 della legge 22
ottobre 1971, n. 865.
Art. 17
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta o di intesa con la Regione competente per territorio, può disporre l’incorporazione degli istituti autonomi per le case popolari non a carattere provinciale negli istituti autonomi provinciali.
Art. 18
Agli enti di cui il presente decreto dispone la soppressione è fatto divieto
di assumere personale salvo che si tratti di vincitori di concorsi indetti entro
il 31 dicembre 1972.
Il personale di ruolo e non di ruolo comunque in servizio presso gli enti soppressi
è trasferito agli istituti autonomi provinciali per le case popolari, ai loro consorzi
ed alle Regioni; può essere inoltre utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici,
per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 4 del presente decreto, per essere
destinato all’attuazione dei compiti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865
, con le modalità indicate nei commi seguenti.
Il personale in servizio alla data del 31 dicembre 1973 presso enti o uffici periferici
operanti nell’ambito del territorio di una singola provincia è trasferito all’Istituto
autonomo provinciale per le case popolari della provincia con decorrenza dal sesto
mese successivo alla predetta data.
Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1973, presso enti ed uffici
operanti nel territorio di una singola regione è trasferito alla Regione, al consorzio
regionale ed all’Istituto autonomo provinciale per le case popolari del capoluogo
regionale, con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro
che esercita la vigilanza sull’ente interessato, da emanarsi, sentiti gli enti medesimi,
entro centottanta giorni dalla predetta data.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, da emanarsi di concerto con il Ministro
che esercita la vigilanza sull’ente interessato, il personale in servizio alla data
del 31 dicembre 1973 presso le sedi o gli uffici centrali degli enti a carattere
nazionale è trasferito, sentiti gli enti interessati, entro centottanta giorni dalla
predetta data, alla regione Lazio, all’Istituto autonomo provinciale per le case
popolari della provincia di Roma, al consorzio regionale per il Lazio o ad enti
pubblici aventi finalità analoghe e, nei limiti fissati d’intesa con il Ministro
per il tesoro, è utilizzato presso il Ministero dei lavori pubblici.
I decreti relativi ai trasferimenti del personale degli enti soppressi saranno emanati
sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
Entro novanta giorni dalla data del 31 dicembre 1973, il personale di cui ai commi
precedenti può comunicare per iscritto al Ministero dei lavori pubblici le proprie
preferenze di destinazione. Entro lo stesso termine il predetto personale può optare
per l’assegnazione ad enti aventi finalità analoghe.
Fino alla data dell’effettivo trasferimento, l’onere del pagamento degli stipendi
e di tutte le altre competenze spettanti al personale è a carico dei bilanci di
liquidazione degli enti soppressi.
Fino alla stessa data, tutti i provvedimenti riguardanti lo stato giuridico, economico,
di previdenza e di quiescenza del personale da trasferire saranno adottati in base
alle norme in vigore negli enti, anche se contenute in deliberazioni da approvare,
purché l’approvazione intervenga entro sessanta giorni dalla data del trasferimento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dell’ente
che attua il servizio sociale di cui all’art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n.
60.
Art. 19
Al personale trasferito deve essere assicurato un trattamento economico globale
e di quiescenza non inferiore a quello goduto all’atto del trasferimento, nonché
la destinazione a funzioni corrispondenti a quelle già esercitate.
In relazione ai trasferimenti del personale l’ufficio liquidazione deve provvedere
a versare, in favore delle regioni, degli istituti autonomi per le case popolari
e dei consorzi regionali, l’importo maturato alla data del trasferimento, per l’indennità
di anzianità o altra equivalente e per trattamento integrativo di previdenza, ove
esistente.
é a carico del personale trasferito il versamento dell’importo eventualmente occorrente
per equiparare la propria posizione, ai fini del trattamento di quiescenza, a quella
prevista dall’ordinamento dell’ente presso il quale è destinato, tenuto conto dell’anzianità
contributiva già maturata. A tal fine, i contributi pagati alla data del trasferimento
saranno versati in favore delle gestioni pensionistiche per i dipendenti delle regioni,
degli istituti autonomi per le case popolari e dei consorzi regionali a condizione
che i contributi medesimi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.
I trattamenti pensionistici a carico di gestioni o fondi sostitutivi dell’assicurazione
generale obbligatoria istituiti in seno agli enti disciolti sono assunti a carico
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale al quale saranno versati i corrispettivi
capitali di copertura.
Art. 20