Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario
n. 77/L
(Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento
dell'attività' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 6 febbraio 1998;
Acquisita, in relazione all'individuazione dei compiti di rilievo nazionale di cui
all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, l'intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del
decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione
della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997,
n, 59;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
omissis
TITOLO III
TERRITORIO AMBIENTE E INFRASTRUTTURE
Capo II
Territorio e urbanistica
Sezione III
Edilizia residenziale pubblica
Art. 59
Funzioni mantenute allo Stato
- 1. Sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi:
- alla determinazione dei principi e delle finalità di carattere generale
e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro
degli obiettivi generali delle politiche sociali;
- alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché degli
standard di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- al concorso, unitamente alle regioni ed agli altri enti locali interessati,
all'elaborazione di programmi di edilizia residenziale pubblica aventi interesse
a livello nazionale;
- alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei
dati sulla condizione abitativa; a tali fini è istituito l'Osservatorio della
condizione abitativa;
- alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni
dei nuclei familiari meno abbienti e agli interventi concernenti il sostegno
finanziario al reddito.
Art. 60
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
- Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative
non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell'articolo
59 e, in particolare, quelle relative:
- alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
- alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
- alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione
delle modalità di incentivazione;
- alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi
integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
- alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione
dei relativi canoni.
Art. 61
Disposizioni finanziarie
- Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle
annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale
della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:
- dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
- dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e
dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21 quinquies del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1982, n. 94;
- dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
- dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
- dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.
- A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione
effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:
- dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;
- dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo
2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;
- dall'articolo 3, comma settimo, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n.
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
- dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
- L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963,
n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo
22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge
8 agosto 1995, n. 355, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta
delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.
- Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui
al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui
al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti
disposizioni:
- articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano
ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto
1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179.
- Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto
legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento,
con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato
interessati.
- Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono
determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.
Art. 62.
Riordino e soppressione di strutture
- Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9, è ricompresa, in particolare,
la sezione autonoma per l'edilizia residenziale pubblica della Cassa depositi
e prestiti.
- Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono soppressi, contestualmente all'avvenuto trasferimento delle competenze,
secondo le modalità di cui all'articolo 63 del presente decreto legislativo:
- il Comitato per l'edilizia residenziale pubblica (CER) presso il Ministero
dei lavori pubblici e il relativo comitato esecutivo;
- il Segretariato generale del CER e il centro permanente di documentazione.
Art. 63
Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni
- La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Statoregioni,
di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità
ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa,
sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato
e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto
della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.
- In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
omissis
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