Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 
province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Visto in particolare l’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce 
al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione 
e l’ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, 
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e 
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista l’intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti 
delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso 
delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione 
europea;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti 
delle comunità montane;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 
agosto 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro 
dell’interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Ambito della disciplina
  - In attuazione dell’articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando 
  le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni 
  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
  autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, 
  e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la 
  Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla 
  definitiva individuazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della 
  legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra 
  i livelli di governo.
 
Capo II
Conferenza Stato-regioni
Art. 2
Compiti
  - Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome 
  di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, 
  interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:
    - promuove e sancisce intese, ai sensi dell’articolo 3;
- promuove e sancisce accordi di cui all’articolo 4;
- nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione 
    economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale 
    ed il raccordo di quest’ultima con l’attività degli enti o soggetti, anche privati, 
    che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell’ambito 
    territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province 
    autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;
- assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e 
    le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all’articolo 
    6;
- fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, 
    determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse 
    finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento 
    e di Bolzano, anche a fini di perequazione;
- adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;
- formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di 
    enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi 
    di pubblico interesse;
- nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi 
    che svolgono attività o prestano servizi strumentali all’esercizio di funzioni 
    concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
- approva gli schemi di convenzione tipo per l’utilizzo da parte 
    dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.
 
- Ferma la necessità dell’assenso del Governo, l’assenso delle regioni e delle 
  province autonome di Trento e di Bolzano per l’adozione degli atti di cui alle 
  lettere f), g) ed i) del comma 1 è espresso, quando non è raggiunta l’unanimità, 
  dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento 
  e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati 
  a rappresentarli nella singola seduta.
- La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi 
  di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle 
  materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano 
  che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti 
  attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. 
  Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme 
  di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province 
  autonome di Trento e di Bolzano.
- La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente 
  del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su 
  richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome 
  di Trento e di Bolzano.
- Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza 
  non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata 
  successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:
    - in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione 
    dei decreti-legge;
- in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti 
    al parere delle commissioni parlamentari.
 
- Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la 
  Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell’eventuale 
  revoca o riforma dei provvedimenti stessi.
- La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati 
  raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in 
  ordine ai quali si è pronunciata.
- Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:
    - gli indirizzi per l’uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici 
    in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli 
    relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal 
    percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell’articolo 1, comma 
    28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, 
    ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, 
    e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni 
    soppressi ai sensi dell’articolo 7.
 
- La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell’articolo 
  5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della 
  sanità di nomina del direttore dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali.
 
Art. 3
Intese
  - Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i procedimenti 
  in cui la legislazione vigente prevede un’intesa nella Conferenza Stato-regioni.
- Le intese si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei 
  presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro 
  trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto 
  è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione 
  motivata.
- In caso di motivata urgenza il Consiglio dei Ministri può provvedere senza 
  l’osservanza delle disposizioni del presente articolo. I provvedimenti adottati 
  sono sottoposti all’esame della Conferenza Stato-regioni nei successivi quindici 
  giorni. Il Consiglio dei Ministri è tenuto ad esaminare le osservazioni della 
  Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni successive. 
 
Art. 4
Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano
  - Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione 
  del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, 
  economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono concludere in sede 
  di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive 
  competenze e svolgere attività di interesse comune.
- Gli accordi si perfezionano con l’espressione dell’assenso del Governo e dei 
  Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 5
Rapporti tra regioni e Unione europea
  - La Conferenza Stato-regioni, anche su richiesta delle regioni e delle province 
  autonome di Trento e di Bolzano, si riunisce in apposita sessione almeno due volte 
  all’anno al fine di:
    - raccordare le linee della politica nazionale relativa all’elaborazione degli 
    atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle regioni e dalle province 
    autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di competenza di queste ultime;
- esprimere parere sullo schema dell’annuale disegno di legge che reca: “Disposizioni 
    per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione 
    europea”. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta del parere, il 
    disegno di legge è presentato al Parlamento anche in mancanza di tale parere.
 
- La Conferenza Stato-regioni designa i componenti regionali in seno alla rappresentanza 
  permanente italiana presso l’Unione europea. Su richiesta dei Presidenti delle 
  regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e col consenso del Governo, 
  la Conferenza Stato-regioni esprime parere sugli schemi di atti amministrativi 
  dello Stato che, nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome 
  di Trento e di Bolzano, danno attuazione alle direttive comunitarie ed alle sentenze 
  della Corte di giustizia delle comunità europee.
- La Conferenza Stato-regioni favorisce e promuove la cooperazione tra la Cabina 
  di regia nazionale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
  al fine della piena e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie destinate 
  all’Italia. 
 
Art. 6
Scambio di dati e informazioni
  - La Conferenza Stato-regioni favorisce l’interscambio di dati ed informazioni 
  sull’attività posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle 
  province autonome di Trento e di Bolzano.
- La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni 
  e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di 
  banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni 
  e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l’accesso 
  ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l’Autorità per l’informatica 
  nella pubblica amministrazione.
- I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con 
  le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle 
  pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi 
  a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell’articolo 
  15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 
Art. 7
Organismi a composizione mista
  - Ferma restando ogni altra competenza dell’amministrazione centrale dello Stato, 
  gli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui all’allegato A sono soppressi 
  e le relative funzioni sono esercitate dalla Conferenza Stato-regioni.
- La Conferenza Stato-regioni può istituire gruppi di lavoro o comitati, con 
  la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome di 
  Trento e di Bolzano e delle amministrazioni interessate, con funzioni istruttorie, 
  di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza stessa.
  
 
Capo III
Conferenza unificata
Art. 8
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata
  - La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed 
  i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle 
  comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente 
  del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal 
  Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro 
  e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il 
  Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell’Associazione 
  nazionale dei comuni d’Italia - ANCI, il presidente dell’Unione province d’Italia 
  - UPI ed il presidente dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani 
  - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall’ANCI e sei 
  presidenti di provincia designati dall’UPI. Dei quattordici sindaci designati 
  dall’ANCI cinque rappresentano le città individuate dall’articolo 17 della legge 
  8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del 
  Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre 
  mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora 
  ne faccia richiesta il presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM.
- La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio 
  dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri 
  o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non 
  è conferito, dal Ministro dell’interno (2/cost). 
_______________ 
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 
1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato 
non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale 
dell’art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli 
artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
8, commi 2 e 3, e dell’art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all’art. 
76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 
dell’art. 8, commi 1 e 4, e dell’art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli 
artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento 
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli 
artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
(7) Riportata alla voce Comuni e province.
(2/cost) La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. 
Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi 
di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 
1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 
15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 
e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
8, commi 2 e 3, e dell’art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all’art. 
76 della Costituzione;
ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, 
dell’art. 8, commi 1 e 4, e dell’art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento 
agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 
115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli 
artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento 
agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli 
artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.
 
Art. 9
Funzioni
  - La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed 
  accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai 
  compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunità 
  montane.
- La Conferenza unificata è comunque competente in tutti i casi in cui regioni, 
  province, comuni e comunità montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza 
  Stato-città ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In 
  particolare la Conferenza unificata:
    - esprime parere:
      - sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati;
- sul documento di programmazione economica e finanziaria;
- sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all’articolo 1 della 
      legge 15 marzo 1997, n. 59 (6);
 
- promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunità 
    montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni 
    di cui all’articolo 3, commi 3 e 4;
- promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunità 
    montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere 
    in collaborazione attività di interesse comune;
- acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, 
    rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento 
    e di Bolzano, dall’ANCI, dall’UPI e dall’UNCEM nei casi previsti dalla legge;
- assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, 
    comuni e comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l’approvazione 
    di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le 
    modalità di cui all’articolo 6;
- è consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico 
    e sui processi di riorganizzazione e mobilità del personale connessi al conferimento 
    di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
- esprime gli indirizzi per l’attività dell’Agenzia per i servizi sanitari 
    regionali.
 
- Il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, 
  anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente 
  interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane.
- Ferma restando la necessità dell’assenso del Governo per l’adozione delle 
  deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l’assenso delle regioni, 
  delle province, dei comuni e delle comunità montane è assunto con il consenso 
  distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, 
  la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. L’assenso 
  è espresso di regola all’unanimità dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa 
  non sia raggiunta l’assenso è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di 
  ciascuno dei due gruppi.
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di:
    - coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali;
- studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi 
    di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate 
    di province e comuni e comunità montane (2/cost).
 
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, è sede di discussione 
  ed esame:
    - dei problemi relativi all’ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, 
    compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle 
    risorse umane e strumentali, nonché delle iniziative legislative e degli atti 
    generali di governo a ciò attinenti;
- dei problemi relativi alle attività di gestione ed erogazione dei servizi 
    pubblici; 
- di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che 
    venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, 
    al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente 
    delegato.
 
- La Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire:
  
    - l’informazione e le iniziative per il miglioramento dell’efficienza dei 
    servizi pubblici locali;
- la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell’articolo 
    12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
- le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono 
    pi comuni o province da celebrare in ambito nazionale.
 
 
Art. 10
Segreteria
  - L’attività istruttoria e di supporto al funzionamento della Conferenza unificata 
  sono svolte congiuntamente dalla segreteria della Conferenza Stato-regioni e dalla 
  segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
- La segreteria della Conferenza Stato-regioni opera alle dirette dipendenze 
  e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza stessa. Ad essa è assegnato 
  personale dello Stato e, fino alla metà dei posti in organico, da personale delle 
  regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il cui trattamento economico 
  rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza.
- Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro 
  per gli affari regionali, sono disciplinati l’organizzazione ed il funzionamento 
  della segreteria della Conferenza Stato-regioni ed individuati gli uffici di livello 
  dirigenziale.
- Per lo svolgimento dei propri compiti, la Conferenza Stato-città ed autonomie 
  locali si avvale di una segreteria collocata presso la Presidenza del Consiglio 
  dei Ministri.
- La composizione della segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie 
  locali è stabilita con successivo provvedimento di organizzazione. Con il medesimo 
  provvedimento potrà essere previsto che fino alla metà dei posti in organico possa 
  essere coperto da personale delle province, dei comuni e delle comunità montane, 
  il cui trattamento economico rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza. 
  I restanti posti in organico sono coperti con personale della Presidenza del Consiglio 
  dei Ministri. Può essere altresì assegnato alla segreteria anche personale del 
  Ministero dell’interno.
 
Allegato A
(previsto dall’articolo 7, comma 1)
  - Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di lavoro per la carta della 
  natura: articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Comitato nazionale difesa del suolo: articolo 6 della legge 18 maggio 1989, 
  n. 183;
- Commissione permanente interministeriale per il conto nazionale dei trasporti: 
  decreto del Ministro dei trasporti n. 70 T in data 15 maggio 1991.
 
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