Legge 8 agosto 1992 n. 359
Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica.
Convertito con modifiche (Patti in deroga)
omissis
Art. 11
Decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (in Gazz. Uff., 11 luglio, n. 162)
- Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani,
le disposizioni di cui agli articoli 12
e seguenti della legge 27 luglio 1978, n. 392,
concernenti l’equo canone degli immobili adibiti ad uso di abitazione, non si
applicano ai contratti di locazione stipulati successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, aventi ad oggetto immobili per i quali, alla predetta
data, non sia stata presentata la dichiarazione di ultimazione dei lavori e sempreché,
alla data del contratto, sia stata richiesta la certificazione di abitabilità
e sia stata presentata domanda per l’accatastamento.
- Nei contratti di locazione relativi ad immobili non compresi fra quelli di
cui al comma 1, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le parti, con l’assistenza
delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative
a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, possono stipulare
accordi in deroga alle norme della citata legge n.
392 del 1978. La disposizione si applica per i contratti ad uso abitativo
limitatamente ai casi in cui il locatore rinunzi alla facoltà di disdettare i
contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l’immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui, rispettivamente, agli articoli
29 e 59
della citata legge n. 392 del 1978. Resta ferma l’applicazione, per i contratti
indicati nel presente comma, degli articoli
24 e 30 della citata legge n. 392 del
1978.
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