Legge 8 febbraio 2007, n. 9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie
sociali.
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
- Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il
passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure
esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni
e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con
popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa
di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti
di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore
a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni,
malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento,
purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai
conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
- La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata
dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo
21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 luglio 2005,
n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle
forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
- Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in
locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione,
da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per
conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi
patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente
articolo e' fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
- Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi
dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione
prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
- Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione
se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima
legge.
- La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri,
nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni
richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione
attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della
legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.
Art. 2
Benefici fiscali
- Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati
nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo
di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo
2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono
prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
Art. 3
Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione
degli sfratti
- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su
proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia
residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie
di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni,
un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle
infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la
famiglia.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite
apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione,
fatte salve le competenze dell'autorità' giudiziaria ordinaria, delle azioni di
rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui
al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie
comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano
le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione,
garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione
di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni
sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della
proprietà
edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione
nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio
1999, e successive modificazioni, nonché di un rappresentante dell'Istituto autonomo
case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
Art. 4
Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale
pubblica
- Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale
sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano
rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle
finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle
politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà
edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione.
- In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri
della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili
e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone,
entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione,
un programma nazionale contenente:
- gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale
di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione
e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla
base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base
dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.
431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;
- proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare,
con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della
locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
- l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette
a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente
per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
- la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma
nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- E programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro
un mese dalla data di assegnazione.
Art. 5
Definizione di alloggio sociale
- Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti
di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione
europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio
decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche
per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica
degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della
Comunità europea.
Art. 6
Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale
in locazione
- Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale
in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione
del programma "20.000 alloggi in affitto", di cui all'articolo 7 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, e' prorogato al 31
maggio 2007.
Art. 7
Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392
- Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti
modificazioni:
- al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere" sono aggiunte
le seguenti: "o all'esercizio di attività teatrali";
- al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere" sono inserite
le seguenti: "o all'esercizio di attività teatrali".
- Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al
primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio
di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a
tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto
per morosità. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo
di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore. E'
facoltà del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione
prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del
canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo
si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27
luglio 1978, n. 392.
Art. 8
Clausola di salvaguardia
- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 9
Copertura finanziaria
- All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato
in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
- A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno
2006 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale
di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2008.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o
delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere,
corredati da apposite relazioni illustrative.
- Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta' sociale (Ferrero) e dal Ministro delle
infrastrutture (Di Pietro) il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 novembre 2006
con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre 2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre
2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede referente,
il 29 dicembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e Questioni
Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e 24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e approvato il 7 febbraio
2007.
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