Legge 8 febbraio 2007, n. 9
Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie 
sociali. 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2007
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio)
	- Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il 
passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure 
esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni 
e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con 
popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa 
di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata 
in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti 
di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei 
confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore 
a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, 
malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, 
	purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella 
regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai 
conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
 
	- La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura 
esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata 
dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 
21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 
27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla 
	legge 26 luglio 2005, 
n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle 
forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
 
	- Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in 
locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 
16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, 
da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per 
conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi 
patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente 
articolo e' fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente legge. 
 
	- Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi 
dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione 
prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431
 
	- Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione 
se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della 
legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima 
legge. 
 
	- La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, 
nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni 
richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità 
sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione 
attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della 
	legge 9 dicembre 1998, 
n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente 
articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.
 
 
Art. 2
Benefici fiscali
	- Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati 
nell'articolo 1, commi 1 e 3, della presente legge, si applicano, per il periodo 
di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 
2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei medesimi proprietari i comuni possono 
prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.
 
 
Art. 3
Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione 
degli sfratti
	- Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, su 
proposta dei comuni individuati nell'articolo 1, sulla base del fabbisogno di edilizia 
residenziale pubblica, con particolare riferimento a quello espresso dalle categorie 
di cui al medesimo articolo 1 già presenti nelle graduatorie per l'assegnazione 
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e indicate dagli stessi comuni, 
un piano straordinario articolato in tre annualità da inviare ai Ministeri delle 
infrastrutture e della solidarietà sociale e al Ministro delle politiche per la 
famiglia. 
 
	- A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, nei comuni individuati nell'articolo 1, comma 1, possono essere istituite 
apposite commissioni, con durata di diciotto mesi, per l'eventuale graduazione, 
fatte salve le competenze dell'autorità' giudiziaria ordinaria, delle azioni di 
rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui 
al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie 
comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 
	- Le prefetture - uffici territoriali del Governo convocano 
le commissioni di cui al comma 2 e ne definiscono il funzionamento e la composizione, 
garantendo la presenza, oltre che del sindaco del comune interessato all'esecuzione 
di rilascio e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della 
	proprietà 
edilizia maggiormente rappresentative, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e della convenzione 
nazionale, sottoscritta ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, in data 8 febbraio 
1999, e successive modificazioni, nonché di un rappresentante dell'Istituto autonomo 
case popolari, comunque denominato, competente per territorio.
 
 
Art. 4
Concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale 
pubblica
	- Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione generale 
sulle politiche abitative, che conclude i lavori entro un mese, a cui partecipano 
rappresentanti dei Ministeri della solidarietà sociale e dell'economia e delle 
finanze, dei Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive e delle 
politiche per la famiglia, delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni 
italiani (ANCI), della FEDERCASA-Federazione italiana per la casa, delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà 
edilizia e delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative di abitazione. 
	
 
	- In relazione alle indicazioni emerse dal tavolo di concertazione 
di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri 
della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, per le politiche giovanili 
e le attività sportive e delle politiche per la famiglia, d'intesa con la Conferenza 
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, 
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, predispone, 
entro due mesi dalla conclusione dei lavori del medesimo tavolo di concertazione, 
un programma nazionale contenente:
		- gli obiettivi e gli indirizzi di carattere generale per la programmazione regionale 
di edilizia residenziale pubblica riferita alla realizzazione, anche mediante l'acquisizione 
e il recupero di edifici esistenti, di alloggi in locazione a canone sociale sulla 
base dei criteri stabiliti dalle leggi regionali e a canone definito sulla base 
dei criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 
431, e successive modificazioni, nonché alla riqualificazione di quartieri degradati;
 
		- proposte normative in materia fiscale e per la normalizzazione del mercato immobiliare, 
con particolare riferimento alla riforma della disciplina della vendita e della 
locazione di immobili di proprietà dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
 
		- l'individuazione delle possibili misure, anche di natura organizzativa, dirette 
a favorire la continuità nella cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali prioritariamente 
per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali;
 
		- la stima delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma 
nell'ambito degli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente e senza nuovi 
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
	
	 
	- E programma nazionale di cui al comma 2 e' trasmesso alle Camere per l'espressione 
del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro 
un mese dalla data di assegnazione.
 
 
Art. 5
Definizione di alloggio sociale
	- Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti 
di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione 
europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio 
decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche 
per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con 
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, 
le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica 
degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della 
	Comunità europea.
 
 
Art. 6
Proroga dei termini di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale 
in locazione
	- Il termine di inizio dei lavori degli alloggi di edilizia residenziale 
in locazione finanziati ai sensi dell'articolo 145, comma 33, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388, e ricompresi nei Piani operativi regionali, predisposti in attuazione 
del programma "20.000 alloggi in affitto", di cui all'articolo 7 del decreto del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2002, e' prorogato al 31 
maggio 2007.
 
 
Art. 7
Modifiche agli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392
	- Alla legge 27 luglio 1978, n. 392, sono apportate le seguenti 
modificazioni:
		- al terzo comma dell'articolo 27, dopo la parola: "alberghiere" sono aggiunte 
le seguenti: "o all'esercizio di attività teatrali";
 
		- al primo comma dell'articolo 28, dopo la parola: "alberghiere" sono inserite 
le seguenti: "o all'esercizio di attività teatrali". 
 
	
	 
	- Le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 27 e al 
primo comma dell'articolo 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, come modificati 
dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche agli immobili adibiti all'esercizio 
di attività teatrali per i quali, alla data di entrata in vigore della presente 
legge, siano stati stipulati contratti di locazione aventi scadenza successiva a 
tale data, salvo che, per gli stessi, non sia stata pronunciata convalida di sfratto 
per morosità. I predetti contratti, alla prima scadenza successiva alla data di 
entrata in vigore della presente legge, sono rinnovati di diritto per un periodo 
di nove anni, salva la facoltà delle parti di pattuire una durata maggiore. E' 
	facoltà del locatore di richiedere, nel corso del predetto periodo, la maggiorazione 
prevista all'articolo 1, comma 4, della presente legge, ferma la rivalutazione del 
canone che già risulti contrattualmente prevista. Alla scadenza del periodo medesimo 
si applicano al contratto le disposizioni dell'articolo 28 della citata legge 27 
luglio 1978, n. 392.
 
 
Art. 8
Clausola di salvaguardia
	- Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle 
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente 
con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
 
 
Art. 9
Copertura finanziaria
	- All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, valutato 
in 63 milioni di euro nell'anno 2008, si provvede ai sensi del comma 2 del presente 
articolo. 
 
	- A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 
2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, l'importo di 63 milioni di euro relativo all'anno 
2006 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilità speciale 
di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 
2008. 
 
	- Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio 
degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti 
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, 
e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi 
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali 
decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 
5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o 
delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, 
corredati da apposite relazioni illustrative. 
 
	- Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
Art. 10
Entrata in vigore
	- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita 
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto 
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ferrero, Ministro della solidarieta' sociale
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Visto, il Guardasigilli: Mastella
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 1955):
Presentato dal Ministro della solidarieta' sociale (Ferrero) e dal Ministro delle 
infrastrutture (Di Pietro) il 16 novembre 2006.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 27 novembre 2006 
con pareri delle commissioni I, II, V, VI, XII e Questioni Regionali.
Esaminato dalla VIII commissione il 29, 30 novembre 2006; 5, 6, 12 e 13 dicembre 
2006.
Esaminato in aula il 5 e 13 dicembre 2006 e approvato il 19 dicembre 2006.
Senato della Repubblica (atto n. 1231):
Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 13ª (Territorio), in sede referente, 
il 29 dicembre 2006, con pareri delle commissioni 1ª 5ª, 6ª, 7ª, 11ª, 14ª e Questioni 
Regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 10, 16, 17, 23 e 24 gennaio 2007.
Esaminato in aula il 30, 31 gennaio 2007; 6 febbraio 2007 e approvato il 7 febbraio 
2007.
 
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