Legge 26 luglio 2005, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 
86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori 
di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti 
esecutivi di rilascio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge 
di conversione
Legge di conversione
Art. 1
  - Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti 
  di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni 
  di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, 
  è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente 
  legge.
 
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello 
  della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005 
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi
Art. 1 
Finalità
  - Le risorse autorizzate dall’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, 
  n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel 
  limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 
  2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, 
  nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati 
  a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, 
  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
    - non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere 
    alla locazione di una nuova unità immobiliare;
 
    - siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione 
    disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura 
    esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, 
    n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti 
    di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra 
    il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
    del presente decreto;
 
    - siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero 
    dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi 
    differimenti e proroghe. 
 
  
   
  - Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 
  1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, 
  Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari 
  e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
  
 
  - Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del 
  31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati 
  alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare 
  la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al 
  comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti 
  in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita 
  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
  1997, n. 281, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 
  trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta 
  l’intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli 
  interventi. 
 
  - 3-bis.
 
  - Entro dodici mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo 
  trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell’assegnazione e dell’impiego 
  delle risorse assegnate ai comuni. 
 
 
  Art. 2
  Contributi
  - Ai fini di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun 
  conduttore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, in unica 
  soluzione, un contributo determinato ai sensi dell’articolo 3.
 
  - Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso 
  dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve 
  trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    - avere stipulato, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura 
    esecutiva, un nuovo contratto di locazione, a termine dell’articolo 1571 
    e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente 
    registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario 
    o l’usufruttuario dell’alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto 
    a rilasciare, attestante l’avvenuta riconsegna e l’effet-tivo rientro nella 
    disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere 
    sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non 
    deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, 
    n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
 
    - avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi 
    rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto 
    mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario 
    o l’usufruttuario dell’alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto 
    a rilasciare, attestante l’avvenuta riconsegna e l’effettivo rientro nella 
    disponibilità 
    dello stesso alloggio; l’elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente 
    alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data 
    di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.
    
 
  
   
  - Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni
  dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
  28 dicembre 2000, n. 445.
 
  - Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi 
  entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede 
  alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui all’articolo 
  1, comma 1, tra i comuni di cui all’articolo 1, comma 2. 
 
  - I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture 
  e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l’ammontare complessivo 
  dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza 
  delle condizioni ivi previste. 
 
 
  Art. 3
  Misura del contributo
  - Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all’articolo 2, comma 
  2, lettera a), il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, è riconosciuto, 
  nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell’articolo 2, 
  comma 4, nella misura massima di 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto.
  
 
  - Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all’articolo 2, comma 
  2, lettera b), il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, è riconosciuto, 
  nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell’articolo 2, 
  comma 4, nella misura massima di 5.000 euro. 
 
 
  Art. 4
  Rilascio degli immobili
  - I contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera 
  a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, con 
  i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, 
  sospesa ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 
  388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l’esecutività 
  del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che 
  rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso 
  il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria 
  per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
 
  - Con 
  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 
  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, 
  sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture - uffici 
  territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all’articolo 1, 
  comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di 
  immobili, relative a conduttori di cui all’articolo 1, comma 1, superiore a 400.
  
 
  - Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione 
  irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di 
  cui all’articolo 2, comma 2, il termine per l’esecuzione del provvedimento di 
  rilascio, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 
  147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito 
  per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni 
  e comunque non oltre il 30 settembre 2005. 
 
  - La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria 
  del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita 
  all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso 
  ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale. 
 
  - La cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudiziario, danno 
  immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente 
  differimento degli atti della procedura. 
 
 
  Art. 5
  Disposizioni di bilancio
  - Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti 
  variazioni di bilancio.
 
  - I contributi erogati dai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ai sensi delle 
  disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto 
  del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
 
  - La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui all’articolo 1, 
  comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
  entro il 15 novembre 2005, è immediatamente versata all’entrata del bilancio 
  dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e 
  delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle 
  infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3, per le finalità di 
  cui all’articolo 1, comma 3. 
 
 
  Art. 5-bis.
  Disposizioni relative al patrimonio abitativo
  - L’attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica, 
  o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
  può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza 
  del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano 
  adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all’acquisizione 
  delle aree o all’attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti 
  o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione 
  del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data. 
 
  - Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al 
  decreto 
  del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere 
  dal 1° luglio 2006. 
 
  - All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, 
  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il 
  seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche 
  agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche 
  di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare 
  un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
  
 
  - Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione 
  principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite 
  minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale 
  sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del 
  proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta 
  comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree 
  edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione 
  vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree 
  edificabili si impegna all’inalienabilità delle stesse nei termini e con le 
  modalità stabiliti con 
  regolamento comunale. 
 
 
  Art. 6
  Entrata in vigore
  - Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato 
  alle Camere per la conversione in legge. 
 
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