Legge 26 luglio 2005, n. 148
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 maggio 2005, n.
86, recante misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori
di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti
esecutivi di rilascio
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge
di conversione
Legge di conversione
Art. 1
- Il decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, recante misure urgenti
di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni
di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio,
è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi
Art. 1
Finalità
- Le risorse autorizzate dall’articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel
limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile
2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione,
nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati
a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare,
ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:
- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere
alla locazione di una nuova unità immobiliare;
- siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione
disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura
esecutiva di rilascio ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti
di cui alla lettera a) che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra
il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto;
- siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero
dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi
differimenti e proroghe.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma
1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia,
Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari
e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti.
- Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del
31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati
alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare
la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al
comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta
l’intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli
interventi.
- 3-bis.
- Entro dodici mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 3, il Governo
trasmette al Parlamento una relazione sullo stato dell’assegnazione e dell’impiego
delle risorse assegnate ai comuni.
Art. 2
Contributi
- Ai fini di quanto previsto all’articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun
conduttore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, in unica
soluzione, un contributo determinato ai sensi dell’articolo 3.
- Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve
trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- avere stipulato, anche per il medesimo alloggio assoggettato a procedura
esecutiva, un nuovo contratto di locazione, a termine dell’articolo 1571
e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente
registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario
o l’usufruttuario dell’alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto
a rilasciare, attestante l’avvenuta riconsegna e l’effet-tivo rientro nella
disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere
sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non
deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004,
n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;
- avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi
rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto
mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario
o l’usufruttuario dell’alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto
a rilasciare, attestante l’avvenuta riconsegna e l’effettivo rientro nella
disponibilità
dello stesso alloggio; l’elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente
alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data
di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.
- Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere a) e b), si applicano le disposizioni
dell’articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede
alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui all’articolo
1, comma 1, tra i comuni di cui all’articolo 1, comma 2.
- I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l’ammontare complessivo
dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza
delle condizioni ivi previste.
Art. 3
Misura del contributo
- Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all’articolo 2, comma
2, lettera a), il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, è riconosciuto,
nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, nella misura massima di 6.000 euro per ogni anno di durata del contratto.
- Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all’articolo 2, comma
2, lettera b), il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, è riconosciuto,
nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, nella misura massima di 5.000 euro.
Art. 4
Rilascio degli immobili
- I contratti di locazione stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera
a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 1, con
i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio,
sospesa ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l’esecutività
del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che
rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso
il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria
per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
- Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati,
sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture - uffici
territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all’articolo 1,
comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di
immobili, relative a conduttori di cui all’articolo 1, comma 1, superiore a 400.
- Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione
irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 2, il termine per l’esecuzione del provvedimento di
rilascio, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n.
147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito
per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni
e comunque non oltre il 30 settembre 2005.
- La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria
del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita
all’ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso
ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.
- La cancelleria del giudice procedente, ovvero l’ufficiale giudiziario, danno
immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente
differimento degli atti della procedura.
Art. 5
Disposizioni di bilancio
- Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono apportate le occorrenti
variazioni di bilancio.
- I contributi erogati dai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto
del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.
- La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
entro il 15 novembre 2005, è immediatamente versata all’entrata del bilancio
dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3, per le finalità di
cui all’articolo 1, comma 3.
Art. 5-bis.
Disposizioni relative al patrimonio abitativo
- L’attuazione dei piani e dei programmi di edilizia residenziale pubblica,
o di altri strumenti assimilati comunque denominati, ai sensi delle vigenti disposizioni,
può essere portata a compimento qualora, entro sei mesi dalla data di scadenza
del piano ovvero entro la data prevista per la realizzazione del programma, siano
adottati gli atti o siano iniziati i procedimenti comunque preordinati all’acquisizione
delle aree o all’attuazione degli interventi. Per i piani e i programmi scaduti
o non completati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il termine di sei mesi decorre da tale data.
- Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico di cui al
decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere
dal 1° luglio 2006.
- All’articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche
agli alloggi prefabbricati che siano stati realizzati con parziale ricorso a tecniche
di edilizia tradizionale, fatta salva la facoltà del comune cedente di determinare
un prezzo di cessione commisurato agli eventuali oneri di manutenzione sostenuti».
- Al fine di incrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione
principale, i comuni possono deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite
minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell’imposta comunale
sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del
proprietario, a condizione che resti invariato il gettito totale dell’imposta
comunale e previo contestuale incremento delle aliquote da applicare alle aree
edificabili, anche in deroga al limite massimo previsto dalla legislazione
vigente e con esclusione dei casi in cui il proprietario delle aree
edificabili si impegna all’inalienabilità delle stesse nei termini e con le
modalità stabiliti con
regolamento comunale.
Art. 6
Entrata in vigore
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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