Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2001)
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000 - Supplemento
Ordinario n. 219
omissis
Art. 2
Disposizioni in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione
delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e delle deduzioni
Detrazioni per canoni di locazione
- 1.
- Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite
ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli
2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una
detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
nei seguenti importi:
- lire 960.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;
- lire 480.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire
60.000.000.
- 1. bis
- A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la
propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei 3 anni
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque
tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale
degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 km. di
distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una
detrazione, per i primi 3 anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale
sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
- L. 1.920.000, se il reddito complessivo non supera L. 30.000.000;
- L. 960.000, se il reddito complessivo supera L.
30.000.000 ma non L. 60.000.000.
omissis
Capo IX
Disposizione in materia di vendite di immobili e di alloggi
Art. 43
Dismissione di beni e diritti immobiliari
- Al comma 6 dell'articolo 2 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, le parole: "Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica", sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale".
- Al comma 99-bis dell'articolo, 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall'articolo 4, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,
le parole: suscettibili di utilizzazione agricola" sono sostituite dalle seguenti:
"soggetti ad utilizzazione agricola", e sono soppresse le parole: "che ne cura
l'attuazione"; al secondo periodo, le parole: "destinati alla coltivazione" sono
sostituite dalle seguenti: "utilizzati per la coltivazione alla data di entrata
in vigore della presente disposizione"; il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Ai conduttori degli immobili destinati alla coltivazione e' concesso il diritto
di prelazione, le cui modalità di esercizio sono definite con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali".
- Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce
e cura l'attuazione di un programma di alienazione degli immobili appartenenti
al patrimonio degli enti di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, singolarmente
o in uno o più lotti anche avvalendosi delle modalità di vendita di cui all'articolo
3, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo
4, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Gli enti venditori sono esonerati dalla consegna di documenti relativi alla
proprietà o al diritto sul bene, producendo apposita dichiarazione di titolarità
del diritto. La disposizione non ha effetto per tutti gli immobili per i quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in atto controversie
con privati od altro ente pubblico, in sede amministrativa, stragiudiziale o giudiziale,
sulla proprietà dei beni stessi.
- Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "Se viene richiesta, da parte dell'acquirente, la
rettifica della rendita catastale in diminuzione, a causa della comprovata difformità
di tale rendita tra l'immobile richiesto in cessione ed altro di superficie e
caratteristiche analoghe, ubicato nello stesso stabile o in altro ad esso adiacente,
l'Ufficio del territorio dovrà provvedere all'eventuale rettifica entro novanta
giorni dalla data di ricezione della richiesta".
- Gli enti pubblici trasformati in società per azioni nelle quali lo Stato,
le regioni e gli enti locali hanno una partecipazione di controllo, negli atti
di trasferimento o conferimento e in ogni atto avente ad oggetto immobili o diritti
reali su immobili di loro proprietà, sono esonerati dall'obbligo di comprovare
la regolarità urbanistico-edilizia prevista dagli articoli 17, 18, 40 e 41 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Tali atti possono essere compiuti validamente senza
l'osservanza delle norme previste nella citata legge n. 47 del 1985, con il rilascio
di una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestante, per i fabbricati, la regolarità urbanistico-edilizia
con riferimento alla data delle costruzioni e, per i terreni, la destinazione
urbanistica, senza obbligo di allegare qualsiasi documento probatorio. La dichiarazione
deve essere resa nell'atto, di alienazione, conferimento o costituzione del diritto
reale dal soggetto che, nell'atto stesso, rappresenta la società alienante o conferente.
- Per le alienazioni, permute, valorizzazione e gestioni dei beni immobili del
Ministero della difesa trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo
3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e nell'articolo 44 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
- Dopo il comma 1 dell'articolo, 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
inserito il seguente:
"1-bis. Le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili valutati
non più utili dal Ministero della difesa anche se non individuati dal decreto
di cui al comma 1, possono essere disposte, ferme restando le disposizioni del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000,
n. 283, tramite conferenze di servizi tra i rappresentanti del Ministero della
difesa, nonché delle altre amministrazioni pubbliche interessate, ed i rappresentanti
delle amministrazioni territoriali interessate. In sede di conferenze di servizi,
in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, è altresì determinato il valore dei beni da dismettere
tenendo conto delle finalità pubbliche, culturali e sociali dei progetti di utilizzo
dei beni stessi".
- Il Ministero della difesa può altresì effettuare alienazioni e permute di
beni valutati non più necessari per le proprie esigenze, anche se non ricompresi
nei programmi di dismissione previsti dall'articolo 3, comma 112, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, a trattativa privata qualora il valore del bene, determinato
sulla base del parere della commissione di congruità di cui alla stessa legge,
sia inferiore a 200.000 euro. Le risorse derivanti da tali alienazioni sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato ed immediatamente riassegnate al Ministero
della difesa secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
- A valere sulle risorse derivanti dalle alienazioni effettuate ai sensi delle
norme di cui ai commi 8 e 9 e riassegnate al Ministero della difesa secondo le
modalità di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
la somma di lire 50 miliardi e' destinata all'ammodernamento e alla ristrutturazione
degli arsenali della Marina militare di Taranto e La Spezia.
- Alla lettera c) del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, dopo le parole: "alla determinazione del valore dei beni" sono inserite
le seguenti: "da alienare nonché da ricevere in permuta".
- Al fine di favorire l'attuazione dei piani di dismissione dei rispettivi patrimoni
immobiliari e la realizzazione dei nuovi modelli gestionali di cui al
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, gli
enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto
legislativo promuovono la definizione del contenzioso in materia immobiliare privilegiando
soluzioni transattive o di bonario componimento che comportino l'immediato conseguimento
di un apprezzabile risultato economico in relazione al rischio implicito del giudizio,
allo stato ed al presumibile costo di esso, nonché alla possibilità di effettiva
riscossione del credito.
- Gli enti di cui al comma 12, al fine di accelerare la realizzazione dei piani
di dismissione, sono autorizzati a definire bonariamente la posizione debitoria
dei conduttori di immobili ad uso abitativo maturata alla data del 30 settembre
2000 purché questi, previa formale rinuncia a qualsiasi azione, eccezione o pretesa,
versino in unica soluzione e senza interessi l'80 per cento delle somme risultanti
a loro debito dalle scritture contabili a titolo di morosità locativa per canone
ed oneri accessori, oltre alle eventuali spese legali.
- Per le attività tecnico-operative di supporto alle dismissioni di cui ai commi
precedenti, il Ministero della difesa può avvalersi di una idonea società a totale
partecipazione diretta o indiretta dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità
generale dello Stato.
- Al comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come sostituito
dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al primo periodo,
dopo le parole: "che ne cura l'attuazione" sono aggiunte le seguenti: "fatto comunque
salvo il diritto di prelazione attribuito, relativamente ai beni immobili non
destinati ad uso abitativo, in favore dei concessionari e dei conduttori, nonché
in favore di tutti i soggetti che, già concessionari, siano comunque ancora nel
godimento dell'immobile oggetto di alienazione e che abbiano soddisfatto tutti
i crediti richiesti dall'amministrazione competente, limitatamente alle nuove
iniziative di vendita avviate a decorrere dal 1° gennaio 2001 che prevedranno
la vendita frazionata".
- In relazione al processo di ristrutturazione delle Forze armate, anche allo
scopo di assicurare la mobilità del personale militare, il Ministro della difesa
e' autorizzato a procedere all'alienazione degli alloggi di cui alla legge 18
agosto 1978, n. 497, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento,
nel quale è, altresì, previsto il riconoscimento del diritto di prelazione a favore
degli utenti. Con lo stesso regolamento il Ministro può procedere alla riclassificazione
degli alloggi di cui alla citata legge n. 497 del 1978. Le risorse derivanti dalle
alienazioni sono utilizzate per la realizzazione di programmi di acquisizione
e di ristrutturazione del patrimonio abitativo della Difesa. Il Ministro della
difesa, con proprio decreto, individua annualmente gli alloggi, non ubicati nelle
infrastrutture militari, ritenuti non piu' utili nel quadro delle esigenze della
Difesa, per i quali occorre procedere alla alienazione. La quota parte delle risorse
complessivamente derivanti all'amministrazione della difesa ai sensi dell'articolo
14 della medesima legge n. 497 del 1978, dell'articolo 9, comma 4, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e dell'articolo 43, comma 4, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e' destinata, nella misura dell'85 per cento, alla manutenzione
degli alloggi di servizio e, nella misura del 15 per cento, al fondo casa previsto
dall'articolo 43, comma 4, della citata legge n. 724 del 1994.
- Dopo il comma 10 dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e' aggiunto
il seguente:
"10-bis. Con le stesse modalità stabilite al comma 10 possono essere alienati
gli immobili del patrimonio e del demanio dello Stato concessi in qualità di alloggi
individuali ai dipendenti della Polizia di Stato e ubicati al di fuori o prospicienti
le strutture di servizio".
- Al comma 109 dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all'alinea, le parole: "le società a prevalente partecipazione pubblica"
sono sostituite dalle seguenti: "le società derivanti da processi di privatizzazione
nelle quali, direttamente o indirettamente, la partecipazione pubblica è uguale
o superiore al 30 per cento del capitale espresso in azioni ordinarie";
- la lettera c) è abrogata.
- I lavoratori, già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio
di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dismessi, di
proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell'ente medesimo.
- Agli immobili di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica del 27 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 14 aprile 2000, e fino all'esaurimento delle relative procedure di dimissione,
non si applica il comma 9 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- Agli immobili dello Stato oggetto di programmi di dismissione, di cui all'articolo
3, commi 99 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
già individuati, non si applica l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Ministro
dell'interno del 10 settembre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215
del 16 settembre 1986.
- All'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1986, n. 390, dopo la lettera
c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) alle cooperative sociali, alle associazioni
di volontariato ed alle associazioni di promozione sociale che perseguono rilevanti
finalità culturali o umanitarie".
Art. 44
Norme in materia di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca
- Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, e' inserito il seguente:
"1-bis. Qualora l'amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, sia autorizzato dal giudice competente
ad alienare taluno di detti beni, il medesimo giudice, sentito il pubblico ministero,
può altresì autorizzarlo a riattivare il procedimento di sanatoria sospeso ai
sensi del quinto periodo del comma 1. In tal caso, non opera nei confronti dell'amministratore
o del terzo acquirente il divieto di concessione in sanatoria di cui al sesto
periodo del medesimo comma".
Art. 45
Cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà
statale nella regione Friuli Venezia Giulia
- I contratti preliminari e definitivi già stipulati, relativi al trasferimento
in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà statale,
gestiti dalle aziende territoriali per l'edilizia residenziale pubblica della
regione Friuli-Venezia Giulia, sono validi ed efficaci e costituiscono titolo
che autorizza gli uffici tavolari a provvedere agli adempimenti di propria competenza
in ordine alle operazioni di trascrizione.
- Le disposizioni del presente articolo non comportano alcun aggravio di spesa
per il bilancio dello Stato e per i bilanci delle aziende territoriali per l'edilizia
residenziale pubblica della regione Friuli Venezia Giulia.
- Il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli
1, 17 e 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, nonché
di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e' prorogato
sino al 30 dicembre 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge
23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649. si applicano a tutti gli immobili destinati ai profughi di cui alla
predetta legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni; tra i predetti
immobili sono ricompresi anche quelli realizzati nelle regioni a statuto speciale,
o di proprietà dell'ex Opera Profughi, dell'ex EGAS e dell'ex Ente Nazionale Tre
Venezie. Gli immobili citati nel presente comma sono esclusi dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
Art. 46
Trasferimento in proprietà di alloggi
- I comuni nei cui territori sono ubicati, gli alloggi di cui all'articolo 2
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, procedono alla richiesta di trasferimento
in proprietà di tali alloggi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
- Gli alloggi di cui al comma 1 sono trasferiti ai comuni nello stato di fatto
e di diritto in cui gli stessi si trovano al momento del passaggio. Lo Stato è
esonerato, relativamente ai beni consegnati ai comuni ai sensi della citata
legge
n. 449 del 1997, dalle dichiarazioni di cui al secondo comma dell'articolo 40
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. I comuni hanno 120 giorni di tempo dalla
data dell'avvenuta volturazione per provvedere all'accertamento di eventuali difformità
urbanistico-edilizie.
- Qualora dopo la scadenza del termine di cui al comma 1 i comuni non abbiano
esercitato il diritto di cui al medesimo comma, l'Istituto autonomo case popolari
comunque denominato competente per territorio può presentare, nei successivi sei
mesi, richiesta di trasferimento della proprietà alle medesime condizioni previste
dal comma 1 del citato articolo 2 della legge 27 dicembre 1997. n. 449.
- Gli alloggi costruiti a cura del Dipartimento della protezione civile, di
cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, possono essere acquisiti
al patrimonio disponibile dei comuni ove sono ubicati.
Art. 47
Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici
- Al fine di favorire il completamento dei processi di dismissione dei patrimoni
immobiliari degli enti previdenziali pubblici, il termine di durata dell'operatività
dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici,
istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,
n. 104, e' differito di ventiquattro mesi. L'osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali pubblici svolge attività di consulenza e di supporto
tecnico da rendere al Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed i compiti
sono di volta in volta ad esso conferiti dallo stesso Ministro.
omissis
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche sociali
omissis
- I Comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono
destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul fondo di cui
all’articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini
assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrassessantacinquenni,
o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi
possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori
risorse proprie a integrazione del fondo anzidetto.
- Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie
degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma
20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure
esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni
di cui al comma 20.
- Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n.
114, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate
dall’articolo 23 del decreto-legge 23 giugno1995, n. 244 convertito con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore del 30 %, oltre che per l’acquisto di alloggi
a incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche
per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari
sfrattati o interessati dalla mobilità abitativa per i piani di recupero. Ai fini
dell’assegnazione dei contributi il comune procede, ai sensi dell’articolo 5,
comma1, lettera b, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
- Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere maggiorato fino
al 50 % del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce
di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo
per l’acquisto di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni di
lire.
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