La presente Legge è stata modificata dalla
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000) 
e dalla successiva Legge 23 dicembre 2000, n. 
388 (Finanziaria 2001)
La norma 388/00 (pubblicata sulla G.U. del 29.12.2000, 
Suppl. 219/L) all’art. 2.2 prevede la proroga della detrazione - ex lege 449/97 
e successiva modifica con la 488/2000 - sino al 31 dicembre 2001.
Tale slittamento di data è previsto anche per la riduzione dell’IVA al 10% (art. 
30.3, L. 388/2000).
Legge 27 Dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento 
Ordinario n. 255
 
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate
Art. 1
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio
  - Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta 
  lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento 
  delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni 
  ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui 
  alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, 
  sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del 
  codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere 
  b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle 
  singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche 
  rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
 Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni 
  professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma 
  degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 
  46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di 
  cui alle legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano.
 La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per 
  gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali 
  anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla 
  realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento 
  dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare 
  riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
  di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo 
  all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle 
  parti strutturali.
 Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di 
  opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali 
  degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi 
  edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base 
  di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
 Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili 
  con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della 
  legge 1! giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura 
  del 50 per cento.
- La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno 
  in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodo d’imposta successivi.
 È consentito, alternativamente, di partire la predetta detrazione in dieci quote 
  annuali costanti e di pari importo.
- Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori 
  pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, 
  n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai 
  commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento 
  di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, 
  ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione 
  dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 
  sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 
  1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, 
  prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
 Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ 
  ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti 
  pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997, se dovuta.
- In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare 
  l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 
  per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di 
  unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero 
  di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, 
  ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 
  oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente 
  alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni 
  dall’inizio dei lavori.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel 
  periodo d’imposta in corso alla data del 1! gennaio 1998 ed in quello successivo.
- In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati 
  gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non 
  utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi 
  di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
- I fondi di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 
  1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera 
  b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità 
  di cui alla medesima lettera b).
- I commi 40, 41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 
  sono sostituiti dai seguenti:
  
    
    
      - Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione 
      o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 
      28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della 
      legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento 
      del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine 
      previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive 
      modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti 
      dall’articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive 
      modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme 
      dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte 
      dei comuni dell’obbligo di pagamento.
- È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo 
      di cinque rate trimestrali di pari importo.
 In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni 
      dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate 
      in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima 
      rata, allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.
- Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione 
      in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli 
      oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto 
      dall’articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
 
 
- L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, 
  deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, 
  ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente 
  alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi 
  per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze 
  dell’amministrazione stessa.
- Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per 
  cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 
  633, e successive modificazioni, dopo il numero 127 - undecies) è inserito il 
  seguente:
  
    
    
      - 127-duodecies)
- prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi 
      di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera 
      b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale 
      pubblica.
 
 
omissis
Art. 21
Disposizioni per il recupero d’imponibile
omissis
  - Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato 
  con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive 
  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
  
     l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
      “Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti 
      di locazione e di affitto di beni immobili).
        - L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto 
        di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni, 
        risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti 
        contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo 
        importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo 
        4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
- L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e 
        alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui 
        è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
- Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata 
        pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per 
        l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone 
        relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto 
        il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito 
        per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo 
        alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità 
        successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque 
        disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
 
”;
 
nell’articolo 31, al comma 1, dopo la parola: “ceduto” sono aggiunte le 
    seguenti: “, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della 
    parte I della tariffa.”; 
    nell’articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: “Qualora 
    l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione 
    gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della 
    determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.”;
    nell’articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
    
      “NOTE:
      
        - Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata 
        pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, 
        si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale 
        moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo 
        degli stessi contratti è assoggettata all’imposta nella misura fissa di 
        lire 100.000.
- In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti 
        di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000
”;
      
    
    
    nella tariffa, parte II:
    
      - nell’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “non autenticate” sono inserite 
      le seguenti: “ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della 
      tariffa, parte I”;
- l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
      
        “Art. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili, non formati 
        per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore 
        a trenta giorni complessivi nell’anno”.
 
    
    
  
  
  Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle 
  scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e 
  alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata 
  in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla 
  predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo 
  non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti 
  giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso. Per i contratti 
  già registrati l’imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere 
  versata con le modalità di cui all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni 
  concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della 
  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).
  Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano 
  l’acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre 
  a registrazione nonchè l’esecuzione delle relative formalità.
  All’articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni 
  concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della 
  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:
    “NOTA:
    I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al 
    credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 
    1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati 
    a registrazione solo in caso d’uso”.
  
omissis
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