La presente Legge è stata modificata dalla
Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000)
e dalla successiva Legge 23 dicembre 2000, n.
388 (Finanziaria 2001)
La norma 388/00 (pubblicata sulla G.U. del 29.12.2000,
Suppl. 219/L) all’art. 2.2 prevede la proroga della detrazione - ex lege 449/97
e successiva modifica con la 488/2000 - sino al 31 dicembre 2001.
Tale slittamento di data è previsto anche per la riduzione dell’IVA al 10% (art.
30.3, L. 388/2000).
Legge 27 Dicembre 1997, n. 449
Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997 - Supplemento
Ordinario n. 255
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Capo I
Incentivi allo sviluppo e sostegno alle categorie svantaggiate
Art. 1
Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio
- Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta
lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento
delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni
ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui
alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del
codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle
singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche
rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze.
Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma
degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.
46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di
cui alle legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano.
La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per
gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla
realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili
di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle
parti strutturali.
Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali
degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi
edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base
di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili
con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della
legge 1! giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura
del 50 per cento.
- La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno
in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodo d’imposta successivi.
È consentito, alternativamente, di partire la predetta detrazione in dieci quote
annuali costanti e di pari importo.
- Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori
pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento
di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva,
ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione
dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre
1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.
Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’
ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti
pagata l’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 1997, se dovuta.
- In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare
l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4
per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali
oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente
alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni
dall’inizio dei lavori.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano alle spese sostenute nel
periodo d’imposta in corso alla data del 1! gennaio 1998 ed in quello successivo.
- In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati
gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi
di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
- I fondi di cui all’articolo 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera
b) del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità
di cui alla medesima lettera b).
- I commi 40, 41 e 42 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono sostituiti dai seguenti:
- Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione
o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento
del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine
previsto dall’articolo 39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, o il mancato pagamento dell’oblazione nei termini previsti
dall’articolo 39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e successive
modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse legale annuo sulle somme
dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica da parte
dei comuni dell’obbligo di pagamento.
- È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo
di cinque rate trimestrali di pari importo.
In tal caso, gli interessati fanno pervenire al comune, entro trenta giorni
dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, il prospetto delle rate
in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal pagamento della prima
rata, allegando l’attestazione del versamento della prima rata medesima.
- Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione
in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli
oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
- L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni,
deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo,
ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente
alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi
per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze
dell’amministrazione stessa.
- Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per
cento), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, dopo il numero 127 - undecies) è inserito il
seguente:
- 127-duodecies)
- prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale
pubblica.
omissis
Art. 21
Disposizioni per il recupero d’imponibile
omissis
- Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
“Art. 17. - (Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti
di locazione e di affitto di beni immobili).
- L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto
di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,
risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti
contraenti ed assolta entro venti giorni mediante versamento del relativo
importo presso uno dei soggetti incaricati della riscossione, ai sensi dell’articolo
4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
- L’attestato di versamento relativo alle cessioni, alle risoluzioni e
alle proroghe deve essere presentato all’ufficio del registro presso cui
è stato registrato il contratto entro venti giorni dal pagamento.
- Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per
l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone
relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto
il contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito
per l’intera durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo
alle annualità successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità
successive alla prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque
disposte, deve essere versata con le modalità di cui al comma 1.
”;
nell’articolo 31, al comma 1, dopo la parola: “ceduto” sono aggiunte le
seguenti: “, con esclusione della cessione prevista dall’articolo 5 della
parte I della tariffa.
”;
nell’articolo 35, al comma 2, sono aggiunte le seguenti parole: “Qualora
l’imposta sia stata corrisposta per l’intera durata del contratto di locazione
gli aggiornamenti o gli adeguamenti del canone hanno effetto ai soli fini della
determinazione della base imponibile in caso di proroga del contratto.”;
nell’articolo 5 della tariffa, parte I, sono aggiunte le seguenti note:
“NOTE:
- Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata
pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto,
si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale
moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo
degli stessi contratti è assoggettata all’imposta nella misura fissa di
lire 100.000.
- In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti
di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000
”;
nella tariffa, parte II:
- nell’articolo 2, comma 1, dopo le parole: “non autenticate” sono inserite
le seguenti: “
ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della
tariffa, parte I
”;
- l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
“Art. 2-bis. - Locazioni ed affitti di immobili, non formati
per atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore
a trenta giorni complessivi nell’anno
”.
Le disposizioni del comma 18 si applicano agli atti pubblici formati, alle
scritture private autenticate nonchè alle scritture private non autenticate e
alle denunce presentate per la registrazione a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge nonchè alle proroghe anche tacite intervenute alla
predetta data. Per i contratti di locazione non registrati con corrispettivo annuo
non superiore a lire 2.500.000, la registrazione deve essere richiesta entro venti
giorni dall’inizio dell’annualità successiva a quella in corso. Per i contratti
già registrati l’imposta relativa alle annualità successive alla prima deve essere
versata con le modalità di cui all’articolo 17 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come sostituito dal comma 18, lettera a).
Con decreto dirigenziale possono essere previste apposite procedure che consentano
l’acquisizione telematica dei dati concernenti i contratti di locazione da sottoporre
a registrazione nonchè l’esecuzione delle relative formalità.
All’articolo 1 della tariffa, parte II, del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta la seguente nota:
“NOTA:
I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al
credito al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati
a registrazione solo in caso d’uso
”.
omissis
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