Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza 
e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996 - Supplemento 
Ordinario n. 156
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l’articolo 6, comma 3;
Vista la direttiva 92/57/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992, concernente le prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava 
direttiva particolare, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto 
legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati 
e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’8 
agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia 
e giustizia, del tesoro, della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
dell’interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
 
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione
	- Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute 
	e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti 
	all’articolo 2, comma 1, lettera a).
- Le disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come 
	modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato 
	decreto legislativo n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di 
	prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui 
	al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto 
	legislativo.
- Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
		- ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti 
		entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
- ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera 
		ai sensi dell’articolo 23 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche 
		se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
- ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei 
		prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai 
		piazzali;
- alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli 
		idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale 
		e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque 
		soggette ai poteri dello Stato.
 
 
Art. 2
Definizioni
	- Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono 
	per:
		- cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato cantiere: qualunque 
		luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco 
		è riportato all’allegato I;
- committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, 
		indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione;
- responsabile dei lavori: soggetto incaricato dal committente per la 
		progettazione o per l’esecuzione o per il controllo dell’esecuzione dell’opera;
- lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre 
		alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
		dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto 
		incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione 
		dei compiti di cui all’articolo 4;
- coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione 
		dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: 
		soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione 
		dei compiti di cui all’articolo 5.
 
 
Art. 3
Obblighi del committente o del responsabile dei lavori
	- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione 
	esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione 
	del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene 
	ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto 
	legislativo n. 626/1994; determina altresì, al fine di permettere la pianificazione 
	dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei lavori o delle fasi di lavoro 
	che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la durata 
	di tali lavori o fasi di lavoro.
- Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione 
	esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti necessario, 
	i documenti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b).
- Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento 
	dell’incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, 
	che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, in ognuno 
	dei seguenti casi:
	
		- nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non 
		contemporanea se l’entità presunta del cantiere è pari ad almeno 100 uomini/giorni;
- nei cantieri di cui all’articolo 11, comma 1, lettera a);
- nei cantieri di cui all’articolo 11, comma 1, lettera b);
- nei cantieri di cui all’articolo 11, comma 1, lettera c), se l’entità 
		presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini-giorni;
- nei cantieri di cui all’articolo 13.
 
- Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, 
	prima di affidare i lavori, designa il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, 
	che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10.
- Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti 
	di cui all’articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la 
	progettazione sia di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
- il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici 
	e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione 
	e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; tali nominativi devono 
	essere indicati nel cartello di cantiere.
- Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi 
	momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all’articolo 
	10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
- Il committente o il responsabile dei lavori, nelle ipotesi di cui all’articolo 
	11, comma 1:
		- chiede alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio, 
		industria e artigianato;
- chiede alle imprese esecutrici, anche tramite il coordinatore per l’esecuzione 
		e ferme restando la responsabilità delle singole imprese esecutrici, l’indicazione 
		dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione 
		in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 
		dalle leggi e dai contratti.
 
 
Art. 4
Obblighi del coordinatore per la progettazione
	- Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta 
	di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
		- redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui 
		all’articolo 12 e il piano generale di sicurezza di cui all’articolo 13;
- predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della 
		prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo 
		conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento 
		U.E. 260/5/93.
 
- Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all’atto 
	di eventuali lavori successivi sull’opera.
- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
	con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità 
	e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione 
	degli infortuni e per l’igiene del lavoro di cui all’articolo 393 del decreto 
	del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato 
	dal decreto legislativo n. 626/1994, in seguito denominata commissione prevenzione 
	infortuni, possono essere definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 
	1, lettera b).
 
Art. 5
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
	- Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei 
	lavori provvede a:
		- assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione 
		delle disposizioni contenute nei piani di cui agli articoli 12 e 13 e delle 
		relative procedure di lavoro;
- adeguare i piani di cui agli articoli 12 e 13 e il fascicolo di cui 
		all’articolo 4, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori 
		e alle eventuali modifiche intervenute;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, 
		la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 
		informazione;
- verificare l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15;
- proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del 
		presente decreto, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese 
		o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;
- sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni 
		fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle 
		imprese interessate.
 
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
	con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
	con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità 
	e dei lavori pubblici, sentita la commissione prevenzione infortuni è emanato 
	l’elenco delle inosservanze da ritenersi gravi agli effetti dell’applicazione 
	di quanto previsto al comma 1, lettera e).
- Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 2, la proposta di cui al 
	comma 1, lettera e), è comunque obbligatoria in caso di reiterata inosservanza 
	di norme la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto fino a sei 
	mesi.
 
Art. 6
Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori
	- La designazione del responsabile dei lavori non esonera il committente dalle 
	responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 3.
- La designazione di coordinatori per la progettazione e di coordinatori per 
	l’esecuzione dei lavori non esonera il committente e il responsabile dei lavori 
	dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi 
	di cui agli articoli 4 e 5.
 
Art. 7
Obblighi dei lavoratori autonomi
	- I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei 
	cantieri:
		- utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni 
		del titolo III del decreto legislativo n. 626/1994;
- utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto 
		previsto dal titolo IV del decreto legislativo n. 626/1994;
- si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione 
		dei lavori, ai fini della sicurezza.
 
 
Art. 8
Misure generali di tutela
	- I datori di lavoro, durante l’esecuzione dell’opera, osservano le misure 
	generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, 
	e curano, in particolare:
		- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente 
		salubrità;
- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni 
		di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo 
		periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti 
		che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito 
		dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze 
		pericolose;
- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata 
		effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno 
		o in prossimità del cantiere.
 
 
Art. 9
Obblighi dei datori di lavoro
	- I datori di lavoro:
		- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato IV;
- curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, 
		se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie 
		avvengano correttamente.
 
- La redazione ovvero l’accettazione e la gestione da parte dei singoli datori 
	di lavoro dei piani di sicurezza e coordinamento secondo quanto definito dall’articolo 
	12, costituisce adempimento delle norme previste dall’articolo 4, commi 1, 2 
	e 7, e dall’articolo 7, commi 1, lettera b), e 2 del decreto legislativo n. 
	626/94.
 
Art. 10
Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore 
per l’esecuzione dei lavori
	- Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione 
	dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
		- diploma di laurea in ingegneria o architettura nonché attestazione da 
		parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività 
		lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione 
		da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di 
		attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale, nonché attestazione da parte 
		di datori di lavoro o committenti comprovante l’espletamento di attività 
		lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.
 
- I soggetti di cui al comma 1 devono essere altresì in possesso di attestato 
	di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, 
	mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della 
	formazione professionale, o, in via alternativa, dall’ISPESL, dagli ordini professionali 
	degli ingegneri o degli architetti, o dai collegi dei geometri o dal Consiglio 
	nazionale dei periti industriali, dalle Università, dalle associazioni sindacali 
	dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti 
	nel settore dell’edilizia.
- Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno 
	le prescrizioni di cui all’allegato V.
- L’attestato di cui comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio 
	presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell’ambito delle stesse amministrazioni 
	le funzioni di coordinatore.
- L’attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in 
	servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, 
	per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di 
	pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante 
	il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti 
	ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all’allegato V o l’attestato 
	di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime 
	caratteristiche di equipollenza.
- Le spese connesse con l’espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a 
	totale carico dei partecipanti.
- Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi 
	di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.
 
Art. 11
Notifica preliminare
	- Il committente o il responsabile dei lavori trasmette all’organo di vigilanza 
	territorialmente competente, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare 
	elaborata conformemente all’allegato III, e, successivamente, gli eventuali 
	aggiornamenti, nei seguenti casi:
		- cantieri in cui la durata presunta dei lavori è superiore a 30 giorni 
		lavorativi e in cui sono occupati contemporaneamente più di 20 lavoratori;
- cantieri la cui entità presunta è superiore a 500 uomini/giorni;
- cantieri i cui lavori comportino rischi particolari il cui elenco è 
		contenuto nell’allegato II.
 
- Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere 
	e custodita a disposizione dell’organo di vigilanza territorialmente competente.
- Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione 
	dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi 
	alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
 
Art. 12
Piano di sicurezza e di coordinamento 
	- Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, 
	e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti 
	a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la 
	prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la 
	stima dei relativi costi. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione 
	dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle 
	varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, 
	quando ciò risulti necessario, l’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, 
	mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione 
	tecnica e prescrizioni operative correlate alla complessità dell’opera da realizzare 
	ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, 
	con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto 
	con i Ministri della sanità, dei lavori pubblici e dell’industria, del commercio 
	e dell’artigianato, sentita la commissione prevenzione infortuni, possono essere 
	definiti i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento; per il 
	settore pubblico, tale decreto si applica fino all’emanazione del regolamento 
	di cui all’articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
- I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono 
	tenuti ad attuare quanto previsto nei piani di cui al comma 1 e all’articolo 
	13.
- Copie del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano di cui all’articolo 
	13 sono messe a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza almeno dieci 
	giorni prima dell’inizio dei lavori.
- L’impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l’esecuzione 
	dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, 
	ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della 
	propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare 
	modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- 6. Le disposizioni del presente articolo e quelle dell’articolo 13 non si 
	applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti 
	imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
 
Art. 13
Piano generale di sicurezza
	- 1. Nei lavori la cui entità complessiva presunta sia superiore a 30.000 
	uomini/giorni, fermo restando l’obbligo di redazione del piano di cui all’articolo 
	12, comma 1, il coordinatore per la progettazione redige o fa redigere, all’atto 
	della progettazione e comunque prima della fase di richiesta di presentazione 
	delle offerte per l’esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, 
	anche un piano generale di sicurezza nel quale sono definiti, in relazione al 
	cantiere interessato, almeno i seguenti elementi:
		- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le 
		segnalazioni;
- protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti 
		dall’ambiente esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del 
		cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- viabilità principale di cantiere;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas 
		ed energia di qualsiasi tipo;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da 
		adottare negli scavi;
- misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- misure generali di protezione da adottare contro il rischio 
		di caduta dall’alto;
- misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in galleria;
- misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori 
		in galleria;
- misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni 
		o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in 
		fase di progetto;
- misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione 
		connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 14;
- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 5, 
		comma 1, lettera c);
- valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili 
		per l’attuazione dei singoli elementi del piano;
- misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi 
		di temperatura.
 
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione 
	prevenzione infortuni, può, con proprio decreto, modificare e integrare l’elenco 
	degli elementi di cui al comma 1; per il settore pubblico, tale decreto si applica 
	fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 31 della legge 11 febbraio 
	1994, n. 109.
- Il piano generale di sicurezza è trasmesso a cura del committente a tutte 
	le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.
 
Art. 14
Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
	- Nei casi di cui agli articoli 12 e 13 ciascun datore di lavoro consulta 
	preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui piani ivi previsti; tali 
	rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti 
	dei piani di cui agli articoli 12 e 13 e di formulare proposte al riguardo.
- I rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle 
	modifiche significative da apportarsi ai piani di cui agli articoli 12 e 13.
 
Art. 15
Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori
	- Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all’articolo 13, comma 1, in 
	cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
	verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali 
	al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza 
	finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
 
Art. 16
Modalità di attuazione della valutazione del rumore
	- L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere 
	calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai 
	livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità 
	è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.
- Sul rapporto di valutazione va riportata la fonte documentale a cui si è 
	fatto riferimento.
- Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una 
	variazione notevole dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa 
	all’altra può essere fatto riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente 
	normativa, al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di 
	presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità 
	a quanto previsto dall’articolo 39 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 
	277.
 
Art. 17
Modalità attuative di particolari obblighi
	- Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore all’anno, l’adempimento 
	di quanto previsto dall’articolo 14 costituisce assolvimento dell’obbligo di 
	riunione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo n. 626/1994, salvo motivata 
	richiesta del rappresentante per la sicurezza.
- Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a 6 mesi, e ove 
	sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del decreto 
	legislativo n. 626/1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, 
	in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso 
	medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, 
	a giudizio del medico competente, con l’esame dei piani di sicurezza relativi 
	ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua 
	sorveglianza.
- Fermo restando l’articolo 22 del decreto legislativo n. 626/1994, i criteri 
	e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono 
	essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
- I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori 
	che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio 
	di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati 
	da quanto previsto dall’articolo 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 
	n. 626/1994.
 
Art. 18
Aggiornamento degli allegati
	- Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto 
	con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la Commissione prevenzione 
	infortuni, si provvede ad adeguare gli allegati I, II, III e IV in conformità 
	a modifiche adottate in sede comunitaria.
 
Art. 19
Norme transitorie
	- In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all’articolo 
	10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata 
	in vigore del presente decreto:
		- sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento 
		in qualifiche che consentono di sovraintendere altri lavoratori e l’effettivo 
		svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle 
		costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici 
		o privati; l’attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante 
		il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento 
		dell’attività;
- dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore 
		tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici 
		o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la 
		concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
 
- I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata 
	in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all’articolo 10, 
	comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
- Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa 
	all’organo di vigilanza territorialmente competente.
 
Art. 20
Contravvenzioni commesse dai committenti e dai responsabili dei lavori
	- Il committente e il responsabile dei lavori sono puniti:
		- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni 
		a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo 
		periodo, 3 e 4; 4, comma 1; 5, comma 1, lettere a), b) e c);
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione 
		a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 3, comma 8; 5, comma 
		1, lettera d); 11, comma 1; 13, comma 3.
 
 
Art. 21
Contravvenzioni commesse dai coordinatori
	- Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei 
	mesi o con l’ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione 
	dell’articolo 4, comma 1.
- Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
		- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni 
		a lire otto milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettere 
		a), b) c) ed e);
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione 
		a lire cinque milioni per la violazione dell’articolo 5, comma 1, lettera 
		d).
 
 
Art. 22
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
	- I datori di lavoro sono puniti:
		- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da lire tre milioni 
		a lire otto milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera 
		a), e 12, comma 3;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire un milione 
		a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4, e 14, 
		commi 1 e 2.
 
 
Art. 23
Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi 
	- I lavoratori autonomi sono puniti con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda 
	da lire quattrocentomila a lire un milione e duecentomila per la violazione 
	degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.
 
Art. 24
Oneri
	- Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni 
	si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.
 
Art. 25
Entrata in vigore
	- Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la 
	data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Si omette il testo degli Allegati
 
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