Legge 11 febbraio 1994, n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994 - Supplemento Ordinario
 
Art. 1
Principi generali
	- In attuazione dell’art. 97 della Costituzione l’attività amministrativa 
	in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e 
	uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure 
	improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del 
	diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
- Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle 
	regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di 
	Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi 
	desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme 
	fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione 
	dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e 
	dell’art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi 
	internazionali dello Stato.
- Il Governo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera d), della legge 
	23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento 
	dell’attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della 
	presente legge.
- Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o 
	abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a 
	singole disposizioni.
 
Art. 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
	- Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di 
	cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati 
	dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di 
	costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e 
	manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e 
	di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e 
	servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori 
	accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori 
	assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. 
- Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma 
	2, si applicano:
		- alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, 
		agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle 
		amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli 
		altri organismi di diritto pubblico;
- ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19, 
		comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al 
		pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli 
		articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive 
		modificazioni, alle società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 
		1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all’articolo 12 della legge 
		23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con 
		capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad 
		oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non 
		destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera 
		concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di 
		cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in 
		virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività 
		che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il 
		decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, 
		comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i 
		lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non 
		si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente 
		e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali 
		alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto 
		legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
- ai soggetti privati, relativamente ai lavori di cui all’allegato A 
		del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad 
		ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici 
		scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche 
		amministrative(*), di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione 
		sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un 
		contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale 
		che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori. 
 
- Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i 
	concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si 
	applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 
	7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici 
	ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni 
	della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 
	2-bis, 27, (…) 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti 
	nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si 
	applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3, 
	comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e 
	al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni 
	legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica. 
- I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), 
	sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o 
	licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite 
	imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di 
	candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori 
	da eseguire; l’elenco delle imprese controllate viene successivamente 
	aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le 
	imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli 
	esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei 
	limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le 
	amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il 
	concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento 
	dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire 
	i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini 
	del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese 
	collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano 
	secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. 
	- 4-bis.
- Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di 
	lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico 
	servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori 
	previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore 
	della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa 
	vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori sono tenuti a 
	presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la 
	situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
- 5.
- I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 
	marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 
	5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente 
	del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto 
	legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera 
	b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, 
	ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 
	2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono 
	sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
- 5-bis.
- I soggetti di cui al comma 2 provvedono all’esecuzione dei lavori di cui 
	alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di 
	concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui 
	all’articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di 
	cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di 
	lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi 
	dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli 
	di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo. 
	- Ai sensi della presente legge si intendono:
	
		- per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con 
		personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni 
		di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e 
		la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle 
		regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti 
		locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, 
		ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti 
		ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza 
		siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti 
		designati dai medesimi soggetti;
- per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori 
		il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, 
		lettera a);
- per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al 
		comma 2, lettere b) e c).
 
Note:- (*)
-  modificato dall’art. 65 comma 4 della legge 23.12.2000 n. 388.
La disposizione di cui alla citata 
lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori 
eseguiti nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di 
attuazione.
 
Art. 3
Delegificazione
	- È demandata alla potestà regolamentare del Governo, al sensi dell’art. 
	17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al 
	presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia 
	del lavori pubblici con riferimento:
		- alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, 
		al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le 
		annesse normative tecniche;
- alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di 
		lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
- alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti 
		procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione 
		telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
- ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla 
		realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
 
- Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, 
	entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento di seguito così 
	denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento 
	generale in materia di lavori pubblici recando altresì norme di esecuzione 
	ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, 
	nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria 
	vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di 
	stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, 
	nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le 
	disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente 
	nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del 
	Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per 
	i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere 
	del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti 
	Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla 
	trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato 
	esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, 
	decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di cui al 
	presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e 
	integrazioni del regolamento.
- Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento, 
	attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella 
	materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni 
	della presente legge.
- Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del 
	regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui 
	al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il 
	regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito 
	supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla 
	ripubblicazione della presente legge,
	coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di 
	pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla 
	presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in 
	materia di lavori pubblici.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio 
	superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3, 
	della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto "che 
	trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, 
	comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in 
	vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori 
	pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e 
	ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e 
	ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali
	per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della
	legge 1° giugno 1939, n. 1089.
- Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge 
	oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in 
	particolare:
		- le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
- le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la 
		ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il 
		responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui 
		all’art. 7;
- i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei 
		costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonché le modalità 
		per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per 
		l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e 
		l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli 
		effetti dell’art. 13, comma 7;
- i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di 
		aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
- le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli 
		elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
- gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui 
		all’art. 17, comma 7;
- abrogato
- specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei 
		lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi 
		della
		legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 
		successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 
		della presente legge;
- le modalità di espletamento della attività delle commissioni 
		giudicatrici di cui all’art. 21;
- abrogato;
- le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
- l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo 
		l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità 
		applicative;
- le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del 
		collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri 
		soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
- i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di 
		apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le 
		relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del 
		collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo 
		stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è 
		obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di 
		incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli 
		incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le 
		caratteristiche dei lavori;
- le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell’art. 
		29;
- le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui 
		all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i 
		massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie 
		fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione 
		della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
- la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
- la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o 
		alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19 
		marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente 
		legge;
- le norme riguardanti la consegna dei lavori e le 
		sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare 
		l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità 
		di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in 
		relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
 
- Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro 
	dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti 
	universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione 
	professionale. Per il funzionamento della commissione e per la 
	corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei 
	lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento 
	all’attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi 
	sul capitolo 1030 dello stato di previsione del ministero dei lavori 
	pubblici.
	- 7-bis.
- Entro il 1° gennaio 1996, con DPR ai sensi dell’art. 17, comma 2, della 
	legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, 
	di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, 
	in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle 
	attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze 
	della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto 
	regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
- 7-ter.
- Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle 
	procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio 
	dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26 
	febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il 
	capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto 
	della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e 
	delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e 
	dalla Unione europea.
- 7-quater.
- soppresso.
 
Art. 4
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
	- Al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art.1, comma 
	1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è 
	istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori 
	pubblici, di seguito denominata "Autorità".
- L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di 
	valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con 
	determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e 
	del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità al fine di garantire la 
	pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità 
	che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta 
	professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e 
	stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere 
	confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna 
	attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o 
	dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di 
	qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei 
	partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se 
	professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con 
	decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
	dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato 
	il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite 
	complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
- L’autorità:
		- vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei 
		lavori pubblici;
- vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare 
		in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità 
		delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio 
		per il pubblico erario;
- segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, 
		fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione 
		distorta della normativa sui lavori pubblici;
- formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione 
		del regolamento;
- predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale 
		nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli 
		appalti e delle cessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
			- alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
- allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, 
			lettera b);
- alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti 
			in corso d’opera;
- al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti 
			dei concessionari e degli appaltatori;
- allo sviluppo anomalo del contenzioso;
 
- sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di 
		cui al comma 10, lettera c);
- esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
- vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.
 
- Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale 
	dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle 
	unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del DL 13 maggio 1991, n. 
	152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, 
	nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del 
	Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni 
	culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad 
	oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della 
	legge 1 giugno 1939, n. 
	1089.
- Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle 
	amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o 
	realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, 
	anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso documenti, 
	informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da 
	iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti 
	dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia 
	interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di 
	cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può 
	disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione 
	di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini 
	dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le 
	imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino 
	alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei 
	riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità, 
	nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono 
	vincolati dal segreto d’ufficio.
- Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di 
	fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione 
	amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se 
	rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni 
	o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento 
	di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni o esibiscono 
	documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo 
	contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve 
	le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
	I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento 
	della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo 
	in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla 
	data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione 
	avviene mediante ruoli.
- Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui 
	al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le 
	sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello 
	Stato.
- Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli 
	atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità 
	hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora 
	l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi 
	pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi 
	anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
- Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
		- 
		la Segreteria tecnica; 
- 
		il Servizio ispettivo; 
- 
		l’Osservatorio dei lavori pubblici. 
 
	- 10-bis.
- Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle 
	materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi 
	amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a 
	carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e 
	di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può 
	avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo 
	spettanti all’Amministrazione.
- 10-ter.
- Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C 
	ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità 
	amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella 
	dirigenziale. 
	
- 10-quater. 
- Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e 
	verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del 
	decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
- 10-quinquies.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è 
	autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
	bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di 
	responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero 
	dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato di 
	previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri".
	- abrogato;
- abrogato;
- abrogato.
- L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione 
	centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province 
	autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti 
	dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
	Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure 
	informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso 
	collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, 
	dei ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), 
	dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell’Istituto 
	nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), delle 
	regioni, dell’Unione province d’Italia (Upi), dell’Associazione nazionale 
	comuni italiani (Anci), delle camere di commercio, industria, artigianato e 
	agricoltura e delle casse edili.
- La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i 
	seguenti compiti:
	
		- provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi 
		concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in 
		particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le 
		aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego 
		della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli 
		scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le 
		modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in 
		relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una 
		specifica pubblicazione;
- pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici 
		predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei 
		lavori pubblici affidati;
- promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le 
		amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o 
		realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni 
		in tempo reale sui lavori pubblici;
- garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai 
		dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti 
		dall’Autorità;
- favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in 
		materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere 
		a disposizione delle amministrazioni interessate.
 
	- 16-bis. 
- In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari 
	dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della 
	legge 1 
	giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 
	sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su 
	comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici 
	avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della 
	sezione regionale dell’Osservatorio.
	- Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o 
	realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici, 
	per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro 
	quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della 
	trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il 
	contenuto dei bandi e verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di 
	aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del 
	progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed 
	effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei 
	lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Il 
	soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti 
	è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa 
	del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata 
	fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
- I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, 
	provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali 
	dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione 
	centrale.
 
Art. 5
Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio ispettivo e 
norme finanziarie 
	- Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 
	3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a), è 
	composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello 
	dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
- (abrogato)
- L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera 
	c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 
	59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
- Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del DPCM è 
	istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità; alla 
	copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso 
	alle procedure di mobilità di cui al capo III del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 
	29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure 
	di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorità è fatto 
	divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché, di esercitare 
	attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla 
	stipula dei contratti collettivi di cui al D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e 
	successive modificazioni, al personale dell’Autorità è attribuito lo stesso 
	trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza 
	del Consiglio dei ministri.
	
	- 5-bis.
- In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla 
	copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, 
	mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui 
	all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, 
	convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in 
	subordine, mediante il personale assunto nell’ambito del sistema di 
	programmazione delle assunzioni previsto dall’articolo 39 della legge 27 
	dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via 
	prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del 
	decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con 
	il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
- 6.
- L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio 
	funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della 
	spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta 
	dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il 
	ministro del Tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di 
	gestione e le modalità di rendicontazione.
- 7.
- All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in 
	lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996 
	e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante 
	corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
	triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
	Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando 
	l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del 
	tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
	variazioni di bilancio.
- 7-bis.
- L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le 
	sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità 
	di bilancio.
 
Art. 6
Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici
	- È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché 
	l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei 
	lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
- L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal 
	seguente: "Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori 
	pubblici è nominato con DPR, previa deliberazione del consiglio dei 
	Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di 
	riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o 
	esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione 
	sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta 
	del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
- Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo 
	comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
		- l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dalla Autorità;
- l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;
- la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate 
		dalle pubbliche amministrazioni.
 
- Con DPR, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa 
	deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio 
	1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
	su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio 
	medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di 
	entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi 
	istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento 
	autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza 
	delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio 
	superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la 
	composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le 
	competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio 
	sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque 
	finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 
	25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche 
	amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano 
	richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, 
	le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici 
	amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la 
	cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma 
	4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, 
	presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore 
	sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del 
	Consiglio superiore.
	- 5-bis.
- Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio 
	superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei 
	componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto 
	favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
 
Art. 7
Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
	- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai 
	sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un 
	responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento 
	previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della 
	progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione. 
- Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori 
	per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il 
	progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in 
	vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di 
	qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in 
	considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in 
	luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile 
	del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo 
	attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. 
- Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e 
	informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei 
	lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna 
	fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di 
	prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura 
	finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto 
	e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali 
	disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e 
	accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, 
	fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle 
	principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
- Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del 
	procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le 
	responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di 
	salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei 
	lavori, previsti dal
	decreto legislativo 
	14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino 
	alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità 
	dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa 
	vigente. 
	
- Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora 
	l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non 
	consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione 
	alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente 
	competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di 
	supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere 
	affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 
	marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui 
	alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle 
	società di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le 
	necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, 
	economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano 
	stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei 
	rischi di natura professionale.
	
- Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di 
	diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione 
	aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può 
	promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo 
	27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. 
- Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, 
	licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione 
	di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del 
	responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai 
	sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 
	modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a 
	cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 
	del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione 
	della conferenza o dell’accordo di programma.
	In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui 
	all’articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal 
	concedente anche nell’interesse del concessionario. 
- In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul 
	progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte 
	dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto 
	ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di 
	novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire 
	l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza 
	per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente 
	comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di 
	conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul 
	progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per 
	ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i 
	pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli 
	assensi di cui alle vigenti norme. 
- Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità 
	dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano 
	le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata. 
- In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai 
	progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione. 
- Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di 
	servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro 
	volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta 
	dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera 
	dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del 
	procedimento. 
- Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di 
	un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di 
	adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola 
	volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e 
	decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni 
	invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti 
	intervenuti. 
- Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere 
	motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni 
	delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 
- Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la 
	conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente 
	articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale. 
- Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle 
	Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere 
	interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la 
	richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui 
	al comma 6 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 
	aprile 1994, n. 367.
 
Art. 8
Qualificazione
	- Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui 
	all’articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori 
	pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai 
	princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo 
	stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità 
	aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, 
	ai sensi della normativa vigente. 
- Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 
	2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori 
	pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e 
	dell’artigianato (…) e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, 
	sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere 
	delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della 
	normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti 
	gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’articolo 2, 
	comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle 
	tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
	
- Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto 
	privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di cui 
	all’articolo 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso 
	l’Autorità medesima.
	Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a 
	carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. 
	Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare 
	l’esistenza nei soggetti qualificati di:
		- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee 
		della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, 
		rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della 
		serie UNI CEI EN 45000;
- dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
		correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla 
		lettera a); 
- requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed 
		economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia 
		di qualificazione.
 
- Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare: 
	
		- il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione 
		consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti 
		delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento 
		autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province 
		autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti 
		collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di 
		rappresentanza dei lavoratori interessati;
		
- le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca 
		nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti 
		soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi 
		devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena 
		indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici 
		destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla 
		sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle 
		costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e 
		delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei 
		sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità, 
		nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo 
		svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo 
		restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti 
		della certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla 
		medesima impresa;
- le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti 
		qualificati della certificazione del sistema di qualità o della 
		dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui 
		al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera 
		c), nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti 
		requisiti relativamente ai dati di bilancio; 
- i requisiti di ordine generale ed i requisiti 
		tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera 
		c), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei 
		lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’articolo 9, 
		commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli 
		relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i 
		versamenti alle casse edili; 
- la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, 
		graduati in un periodo non superiore a cinque anni (…) ed in rapporto 
		alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di 
		richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o 
		della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di 
		cui al comma 3, lettere a) e b) (…). La facoltà ed il successivo obbligo 
		per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità 
		non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 
		500.000 ECU;
- i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili 
		all’attività di qualificazione;
- la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a 
		due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di 
		verifica; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti 
		che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi 
		sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la 
		pubblicità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui 
		all’articolo 4.
 
- 
	(abrogato) 
- Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’esercizio, 
	da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e 
	per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio 
	1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non 
	soppresse ai sensi del presente articolo.
- Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei 
	costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione 
	alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art. 
	24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. 
	Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia 
	di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di 
	cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla 
	sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio 
	1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla 
	normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, alla esclusione dalla 
	partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono 
	direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
- A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere 
	eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del 
	presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. 
	Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata, 
	per l’affidamento di lavori pubblici l’utilizzazione degli albi speciali o 
	di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2 (*)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al 
	comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla 
	lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione 
	all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le 
	imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla 
	certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
	del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese 
	italiane alle gare.
- A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962, 
	n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, 
	e successive modificazioni.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 
	3 dell’art. 9 e sino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle 
	procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla 
	presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai 
	sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e 
	integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei 
	requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 
	dell’art. 9.
	- 11-bis.
- Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle 
	procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla 
	documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, 
	del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle 
	imprese italiane alle gare.11-ter. 
- Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli 
	specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono 
	possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non 
	intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino 
	alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le 
	relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici. 
- 11-quater.
- Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai 
	sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di 
	sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, 
	ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
	correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
-  
		- la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, 
		dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono 
		ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
- nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in 
		considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la 
		dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
		correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al 
		comma 2 dell’articolo 21 della presente legge.
 
- 11-quinquies.
- Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine 
	generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere 
	affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
- 11-sexies.
- Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle 
	superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali 
	e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire 
	i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori .
(*) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000 
n. 388, l’articolo 8, comma 8, della legge 109/94 e successive modificazioni, si 
applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore 
agricolo-forestale.
 
Art. 9
Norme in materia di partecipazione alle gare
	- 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31 
	dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori 
	pubblici è altresì
	ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, 
	e successive modificazioni e integrazioni, e al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, 
	come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Le disposizioni di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, sono 
	integrate con DPCM ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo 
	1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla 
	determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo 
	dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e 
	tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la 
	partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
- 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da 
	emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
	legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori, 
	articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere 
	specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il 
	predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto 
	riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità 
	tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, 
	dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità 
	finanziaria ed imprenditoriale.
- 4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita 
	categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei 
	beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° 
	giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
	- 4-bis.
- Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo 
	nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato 
	regionale.
- 4-ter.
- soppresso
 
Art. 10
Soggetti ammessi alle gare
	- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori 
	pubblici i seguenti soggetti:
		- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le 
		società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti 
		a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e successive modificazioni, e 
		i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 
		443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della 
		presente legge;
- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili 
		ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile tra imprese 
		individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative 
		di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della 
		presente legge;
- e associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di 
		cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 
		dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
		rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime 
		l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al 
		riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;
- i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, 
		costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e 
		c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’art. 
		2615-ter 
		del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui 
		all’art. 13 della presente legge;
 
		- e-bis.
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di 
		interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 23 luglio 1991, n. 240; si 
		applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13.
 
	- 1-bis.
- Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra 
	di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 
	codice civile.
- 1-ter.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere nel 
	bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per 
	grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo 
	classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento 
	dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di 
	offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di fallimento 
	del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in 
	tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte 
	dal secondo classificato.
- 1-quater.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere 
	all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero 
	di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, 
	arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di 
	comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il 
	possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e 
	tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, 
	presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di 
	invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le 
	dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i 
	soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara, 
	alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del 
	fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7, 
	nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8, 
	comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni 
	dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al 
	concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi 
	fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la 
	prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette 
	sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia 
	dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
 
Art. 11
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
	- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle 
	procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1, 
	lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi 
	secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei 
	ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo 8, 
	comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla 
	disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico 
	medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 
	ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
 
Art. 12
Consorzi stabili
	- Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art. 
	11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre 
	consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, 
	abbiano stabilito di operare (…) in modo congiunto nel settore dei 
	lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
	istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999 
	dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo 
	regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del 
	consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati, 
	fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del 
	soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di 
	attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e 
	tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di 
	scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data 
	di costituzione.
- Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per 
	l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai 
	consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
- Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili le disposizioni 
	di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché 
	l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall’art. 34 
	della presente legge.
- È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei 
	lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di 
	inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È 
	vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o 
	con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1 
	lettere b), d) e), ed e-bis) nonché più di un consorzio stabile.
- Tutti gli atti, relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti 
	all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle 
	disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 
	1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di 
	registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa 
	sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi 
	dell’art. 3, commi 18 e 19, del DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con 
	modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive 
	modificazioni.
- Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti 
	di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
- I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
 
Art. 13
Riunione di concorrenti
	- La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni 
	temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma l, lettere d) ed e), è 
	ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri 
	partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione, 
	accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale 
	indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di 
	essi in conformità a quanto stabilito dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55.
- L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1 
	determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione 
	nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli 
	assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione 
	dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità 
	solidale del mandatario o del capogruppo.
- Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli 
	articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal 
	mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il 
	relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i 
	requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende 
	assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una 
	associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10, comma 1, 
	lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma 
	individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o 
	consorzio. I consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), 
	sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
	consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
	qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
- È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 
	all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. 
	In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che 
	costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in 
	caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato 
	collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede 
	di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in 
	nome e per conto proprio e delle mandanti.
	
	- 5-bis.
- È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi 
	modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi 
	di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella 
	risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
	- L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento 
	dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei 
	concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1 
	concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi 
	lavori.
- Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre 
	ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti 
	di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
	strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere 
	superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori, 
	esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite 
	esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non 
	siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a 
	costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo 
	verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle 
	opere di cui al presente comma.
- Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di 
	concorrenti di cui all’art. 10 comma 1, lettera d), nell’ambito della quale 
	uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori 
	scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie 
	prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei 
	mandanti.
 
Art. 14
Programmazione dei lavori pubblici
	- L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si 
	svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali 
	che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed 
	approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla 
	normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei 
	lavori da realizzare nell’anno stesso. 
- Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di 
	fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i 
	soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome 
	competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri 
	soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi 
	individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, 
	indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 
	economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di 
	fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, 
	architettoniche, paesaggistiche, (…) e nelle sue componenti di sostenibilità 
	ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le 
	amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che 
	possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili 
	con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo 
	schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi 
	pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei 
	soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta 
	giorni consecutivi. 
- Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le 
	categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di 
	ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di 
	manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei 
	lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la 
	possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario. 
- Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili 
	pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5-ter, 
	possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di 
	superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e 
	valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza 
	storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene 
	acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
	
- I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti 
	dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono 
	fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, 
	nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o 
	regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale 
	o regionale. 
- L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è 
	subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, 
	redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, 
	per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla 
	stima sommaria dei costi. 
- Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito 
	nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con 
	riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno 
	preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie 
	necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso 
	l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un 
	soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di 
	ciascun lotto. 
- I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco 
	annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o 
	adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti 
	urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla 
	normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli 
	enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato 
	in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si 
	applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della 
	legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell’articolo 27, 
	comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici 
	deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce 
	parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari 
	stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero 
	disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a 
	statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi 
	stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3 
	del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, 
	dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro 
	non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un 
	autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi 
	finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco, 
	fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi 
	d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le 
	disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e 
	successive modificazioni ed integrazioni.
- I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle 
	ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna 
	forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. 
- I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma 
	triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che 
	sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e 
	gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà 
	pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I 
	programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli 
	predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e 
	consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro 
	compatibilità con i documenti programmatori vigenti. 
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal 
	primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui 
	al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo 
	semestre dell’anno. 
- L’approvazione del progetto definitivo da parte di una 
	amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, 
	indifferibilità ed urgenza dei lavori. 
 
Art. 15
Competenze dei consigli comunali e provinciali
1. All’art. 32, comma 2, della legge 
8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i 
programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i 
programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e 
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e 
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le 
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
 
Art. 16
Attività di progettazione
	- La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, 
	preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre 
	livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed 
	esecutiva, in modo da assicurare:
		- a qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro 
		normativo nazionale e comunitario.
 
- Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute 
	nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti 
	adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di 
	progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla 
	dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 
	3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a 
	modificarle.
- Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e 
	funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle 
	specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa 
	delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla 
	valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai 
	profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle 
	attività di riuso e riciclaggio; della sua fattibilità amministrativa e 
	tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima 
	approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici 
	previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle 
	caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e 
	tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà 
	inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
- Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, 
	nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e 
	delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli 
	elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed 
	approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri 
	utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei 
	materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello 
	studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle 
	opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, 
	delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per 
	l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari 
	occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei 
	calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare 
	descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in 
	progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini 
	occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, 
	agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino 
	ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e 
	degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
- Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, 
	determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo 
	previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da 
	consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, 
	qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito 
	dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli 
	impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli 
	eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, 
	prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco 
	dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini 
	compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed 
	indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che 
	risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni 
	e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il 
	progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di 
	manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi
	nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità 
	stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
- In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il 
	regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e 
	alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di 
	manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari 
	livelli di progettazione.
- Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla 
	vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli 
	oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento 
	e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
	decreto legislativo 
	14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni 
	professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a 
	fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i 
	rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di 
	strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli 
	stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di 
	previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, 
	nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
- I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della 
	esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con 
	particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della 
	accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
- L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie 
	all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i 
	lavoro sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
 
Art. 17
Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e 
accessorie
	- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed 
	esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto 
	tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento 
	e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui 
	all’articolo 14, sono espletate:
	
	
		- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti; 
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei 
		lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità 
		montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di 
		industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le 
		modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 
		142, e successive modificazioni;
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le 
		singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui 
		alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
- dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
- dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle 
		lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui 
		all’articolo 13 in quanto compatibili.
 
- 
	I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e 
	c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio 
	della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione, 
	possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti 
	professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione 
	aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra 
	amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati 
	in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad 
	attività di progettazione (…). 
- Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, 
	a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per 
	la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti 
	incaricati della progettazione (…). Nel caso di affidamento della 
	progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti 
	stessi. 
- La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, 
	nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla 
	progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle 
	stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della 
	programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in 
	caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o 
	ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così 
	come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di 
	competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile 
	del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, 
	lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole 
	ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere 
	affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i 
	corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo 
	i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica 
	organizzazione. 
	
- Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui 
	all’articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei 
	progetti. 
	
- Si intendono per: 
	
		- (…) società di professionisti le società costituite 
		esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
		dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 
		persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del 
		codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I 
		del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di 
		fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, 
		valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto 
		ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono 
		assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata 
		ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai 
		corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo 
		previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza; 
- (…) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi 
		V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che 
		eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o 
		direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi 
		di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività 
		professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto 
		dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun 
		professionista firmatario del progetto.
		
 
- Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che 
	devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo (…) . 
	Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto 
	comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi 
	titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una 
	disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, 
	iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di 
	collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di 
	collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati 
	della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati. 
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario 
	dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da 
	professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti 
	professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in 
	sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive 
	qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre 
	nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie 
	prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per 
	promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi 
	concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione. 
- Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare 
	agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali 
	subappalti o cottimi; per i quali abbiano svolto la suddetta attività di 
	progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, 
	subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, 
	controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le 
	situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a 
	quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
	I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti 
	dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello 
	svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di 
	attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato 
	sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla 
	direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e al D.Lgs 17 marzo 
	1995, n. 157.
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
	stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le 
	modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare 
	contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con 
	l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il 
	corrispettivo dell’incarico. 
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo 
	stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono 
	procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla 
	data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di 
	progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti. 
	Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 
	40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai 
	soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i 
	casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità 
	professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione 
	al progetto da affidare. 
	- 12-bis.
- Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei 
	compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività 
	tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento 
	dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e 
	progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il 
	pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 
	9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini 
	dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere 
	tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda 
	affidarla allo stesso progettista esterno.
- 13. 
- Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di 
	particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, 
	storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti 
	valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del 
	concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si 
	applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 
	12. 
- 14.
- Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del 
	comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità 
	rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal 
	caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini 
	dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo 
	della direzione dei lavori. 
	
- 14-bis.
- I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai 
	fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento, 
	applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto 
	con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, 
	ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente 
	fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i 
	medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei 
	corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche 
	in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il 
	pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo 
	7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività 
	dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
	decreto legislativo 
	14 agosto 1996, n. 494. 
- 14-ter.
- Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad 
	applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione 
	preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per 
	il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica 
	l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva 
	si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i 
	particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti. 
- 14-quater.
- I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché 
	ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto 
	dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, 
	convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono 
	minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della 
	legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5 
	maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo. 
- 14-quinquies.
-  In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario 
	non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative 
	alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a 
	misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati 
	specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, 
	nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta 
	comunque impregiudicata la responsabilità del progettista. 
- 14-sexies.
- Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al 
	medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario 
	sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. 
	In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista, 
	dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può 
	ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla 
	determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. 
- 14-septies.
-  I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei 
	settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono 
	affidare le progettazioni, nonché le connesse attività 
	tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento 
	e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di 
	ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi 
	controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media 
	realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni 
	derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono 
	controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi 
	dell’articolo 2359 del codice civile.
 
Art. 18
Incentivi e spese per la progettazione
	- "1.
- Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a 
	base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli 
	stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola 
	opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di 
	contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato 
	dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli 
	incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della 
	direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La 
	percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita 
	dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da 
	realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali 
	connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della 
	predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti 
	dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico 
	dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e 
	quinto dell’articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23 
	ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’articolo 2, 
	comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi 
	criteri. (*)
- 2.
- Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla 
	redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con 
	le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i 
	dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto". (*)
- 2-bis.
- A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI 
	del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota 
	complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti 
	stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché 
	dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e 
	geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla 
	stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di 
	sicurezza quando previsti ai sensi del 
	decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per 
	il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla 
	normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia 
	riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione 
	dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le 
	province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e 
	le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province 
	e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto 
	mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui 
	al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
- 2-ter.
- I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo 
	parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di 
	appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni 
	di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
	29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
- 2-quater.
- È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione 
	lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a 
	tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla 
	presente legge.
--------------
(*) Commi modificati dall’articolo 13, comma 4°, della legge n. 144 del 14 
maggio 1999.
 
Art. 19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
	- 01.
- I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere 
	realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di 
	lavori pubblici, salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 6.
- 1.
-  I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge 
	sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un 
	imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
		- la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
- la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5 e 
		l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
			- riguardino lavori la cui componente impiantistica o 
			tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell’opera;
- riguardino lavori di manutenzione restauro e scavi archeologici.
 
 
- 1-bis.
- 
	Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara 
	è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’articolo 16, comma 
	4. 
- 2.
- Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma 
	scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad 
	oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e 
	l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi 
	strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale 
	ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste 
	unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 
	economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano 
	previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il 
	soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento 
	dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa 
	gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante 
	un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 
	per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a 
	collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o 
	variabili.
- 2-bis.
- La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I 
	presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio 
	economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da 
	richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. 
	Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti 
	presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari 
	che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per 
	l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino 
	una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria 
	revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di 
	equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle 
	concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può 
	recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le 
	nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la 
	revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel 
	caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni 
	dell’articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto 
	deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli 
	investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto 
	degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo 
	dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
- 3.
- Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo 
	2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di 
	diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione 
	appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le 
	amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di 
	stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle 
	amministrazioni provinciali.
- 4.
- I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo 
	ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, 
	ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248 
	del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera 
	b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
- 5.
- È in facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, 
	stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20 
	marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a 
	manutenzione, restauro e scavi archeologici.
- 5-bis.
- L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo 
	che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione 
	dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del 
	progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi 
	archeologici.
- 5-ter.
- In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti 
	il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il 
	trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti 
	all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui 
	all’articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse 
	pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena 
	approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può 
	prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso 
	dell’immobile.
	
- 5-quater.
- La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola 
	acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente 
	l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene 
	in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei 
	lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori 
	offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed 
	alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più 
	conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta 
	migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano 
	presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui 
	all’articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per 
	l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le 
	modalità di aggiudicazione.
 
Art. 20
Procedure di scelta del contraente
	- Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o 
	licitazione privata.
- Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione 
	privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, 
	comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali 
	indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad 
	oggetto gli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le 
	eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori 
	potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da 
	parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o 
	trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste 
	dalla presente legge.
- L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai 
	soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere (…) 
	del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la 
	realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui 
	progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra 
	soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato 
	sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 16, 
	nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle 
	prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. 
	L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
 
Art. 21
Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
	- L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o 
	licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, 
	inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
		- per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso 
		sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi 
		unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, 
		ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto 
		compatibile;
- per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso 
		sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta 
		offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la 
		predetta offerta a prezzi unitari.
 
	- 1-bis.
- Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 
	milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, 
	l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui 
	all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, 
	relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore 
	alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, 
	con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, 
	rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 
	ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 
	che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione 
	prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di 
	presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate 
	sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche 
	adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode 
	l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a 
	tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni 
	legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono 
	rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla 
	loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più 
	significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che 
	concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello 
	posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di 
	importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata 
	procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino 
	una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del 
	primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non 
	è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a 
	cinque (…).
	- L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il 
	criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in 
	considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da 
	realizzare:
		- nei casi di appalto-concorso:
			- il prezzo;
- il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da 
			realizzare;
 
- in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
			- il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
- il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- il rendimento;
- la durata della concessione;
- le modalità di gestione, il livello e i criteri di 
			aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
- ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da 
			realizzare.
 
 
- 
	Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di 
	gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma 
	medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da 
	consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta 
	più vantaggiosa. 
- Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del 
	comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo 
	le norme stabilite dal regolamento.
- La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad 
	effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto 
	della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore 
	a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La 
	commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice 
	o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono 
	svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo 
	relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di 
	organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai 
	lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito 
	cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari 
	relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni 
	presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati 
	commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente 
	ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è 
	affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non 
	decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da 
	successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni 
	aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede 
	giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente 
	illegittimi.
- I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle 
	seguenti categorie:
		- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi 
		albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte 
		dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di 
		candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
- funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti scelti 
		nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni 
		medesime.
 
- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
	avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la 
	presentazione delle offerte.
- Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico 
	del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
 
Art. 22
Accesso alle informazioni
	- Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle 
	concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto 
	all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o 
	realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento 
	amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo 
	noto:
		- l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di 
		pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione 
		delle medesime;
- l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 
		hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di 
		appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata, 
		prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o 
		concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per 
		l’affidamento a trattativa privata.
 
- 
	L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i 
	pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione 
	dell’art. 326 del codice penale. 
 
Art. 23
Licitazione privata e licitazione privata semplificata
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di 
qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta 
e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA 
esclusa, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la 
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a 
rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono 
in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto 
dell’appalto. 
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere 
a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 
1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui 
all’articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di 
trenta domande; i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) 
ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri 
consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un 
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13. 
Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate 
le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albo 
nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 
gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in 
nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato 
domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente 
comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno 
successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha 
validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In 
caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8, 
comma 7.
 
Art. 24
Trattativa privata
	- L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di 
	lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
		- lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, 
		nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in 
		particolare, dell’art. 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827;
- lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel 
		caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e 
		rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, 
		qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal 
		funzionario responsabile del procedimento 
		rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di 
		affidamento degli appalti;
- appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per 
		lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici 
		architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e 
		successive modificazioni.
 
- Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e 
	comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi 
	atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
- I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata 
	devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale 
	importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
- Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine 
	dell’applicazione del presente articolo.
- L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1 
	lettera b), avviene mediante gara informale alla quale devono essere 
	invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti 
	qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
- I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU, 
	fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in 
	economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati 
	dal regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3, 
	comma 7-bis.
- Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato 
	a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro 
	lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
- ( abrogato)
 
Art. 25
Varianti in corso d’opera
	- Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il 
	progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno 
	dei seguenti motivi:
		- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 
		regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti 
		dal regolamento di cui all’art.3, o per l’intervenuta possibilità di 
		utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento 
		della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, 
		significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e 
		sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
 
		- b-bis.
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei 
		beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di 
		rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- c.
- nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- d.
- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo 
		che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera 
		ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del 
		procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al 
		progettista.
 
- I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni 
	subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della 
	progettazione di cui al comma 1, lettera d).
- Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi 
	disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che 
	siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i 
	lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per 
	cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto 
	e che non comportino un aumento della dell’importo del contratto 
	stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse, 
	nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in 
	diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua 
	funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano 
	motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
	imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento 
	relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo 
	originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 
	l’esecuzione dell’opera.
- Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto 
	dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede 
	alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato 
	l’aggiudicatario iniziale.
- La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo 
	al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei 
	lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
	- 5-bis.
- Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di 
	progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od 
	erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la 
	progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici 
	prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di 
	diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. 
 
Art. 26
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
	- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei 
	titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini 
	stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli 
	fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli 
	interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata 
	annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
	Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma 
	restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 
	l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato 
	tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 
	quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460 
	del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione 
	e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di 
	promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del 
	contratto. 
	
- L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
- Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e 
	dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla 
	revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del 
	codice civile.
- Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente 
	nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una 
	percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di 
	inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente 
	sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per 
	ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale 
	percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da 
	emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta 
	percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente 
	legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in 
	vigore della legge stessa.
- Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese 
	ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di 
	appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti 
	di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
- I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali 
	per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle 
	penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento. 
 
Art. 27
Direzione dei lavori
	- Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge 
	affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad 
	istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei 
	lavori ed eventualmente da assistenti.
- Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei 
	casi di cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività di direzione dei 
	lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
		- altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o 
		convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4;
- altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa 
		nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
 
 
Art. 28
Collaudi e vigilanza
	- Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale 
	deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non 
	oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento 
	definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le 
	caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché 
	le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato 
	di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare 
	esecuzione.
- Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a 
	magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
- Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato 
	di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di 
	collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due 
	anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si 
	intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non 
	sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
 Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di 
	collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di 
	importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del 
	soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di 
	regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso 
	non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici 
	nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con 
	riferimento al tipo di lavori alla loro complessità e all’importo degli 
	stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito 
	delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico 
	accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
- Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono 
	aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di 
	progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 
	sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio 
	rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. 
	Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono 
	inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di 
	controllo o giurisdizionali.
- Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità 
	tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base 
	di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.
- 7. è obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei 
	seguenti casi:
		- quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’art. 27, 
		comma 2, lettere b) e c);
- in caso di opere di particolare complessità;
- in caso di affidamento di lavori in concessione;
- in altri casi individuati nel regolamento.
 
- Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del 
	procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di 
	realizzazione dei lavori verificando il rispetto della convenzione.
- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
	fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno 
	dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del 
	certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di 
	accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del 
	codice civile. 
- Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore 
	risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, 
	purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di 
	collaudo assuma carattere definitivo.
 
Art. 29
Pubblicità
	- Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle 
	concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
		- per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, 
		prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché 
		degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni 
		ufficiali delle Comunità europee;
- per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, Iva esclusa, 
		prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
- per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, Iva esclusa, 
		prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e 
		provinciale;
- prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di 
		gara del responsabile del procedimento;
- disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo 
		uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure comprese quelle 
		accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e 
		delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni 
		aggiudicatrici;
- prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti 
		aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della 
		concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta mediante 
		trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), 
		b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli 
		invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del 
		sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei 
		lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del 
		direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro 
		compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori, 
		dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro.
 
		- f-bis.
- nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del 20 
		per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione 
		dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al 
		tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o 
		dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità 
		di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico 
		dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le 
		ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei 
		lavori; 
- f-ter.
- nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e 
		3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle 
		sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sentenze 
		o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di 
		aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di 
		pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di 
		cui alle lettere b) e c) del presente
		comma.
 
- Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro 
	economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
 
Art. 30
Garanzie e coperture assicurative
	- L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori 
	pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei 
	lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e 
	dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, 
	qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata 
	sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata 
	automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai 
	non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni 
	dall’aggiudicazione.
- L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire 
	una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In 
	caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la 
	garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
	quelli eccedenti il 20 per cento.. La mancata costituzione della 
	garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della 
	cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica 
	l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La 
	garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di 
	avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo 
	provvisorio.
	- 2-bis.
- La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 
	e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
	escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici 
	giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La 
	fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione 
	provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di 
	presentazione dell’offerta. 
	
	- L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza 
	assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri 
	enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da 
	qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 
	progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
	maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
	danni a terzi nell’esecuzione di lavori sino alla data di emissione del 
	certificato di collaudo provvisorio.
- Per i lavori il cui importo superi gli ammontari 
	stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è 
	inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del 
	certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, 
	nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima 
	durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, 
	ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
- Il progettista o i progettisti incaricati della 
	progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione 
	del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i 
	rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per 
	tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di 
	collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve 
	coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che 
	l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma 
	1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è 
	prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei 
	lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo 
	inferiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, e per un massimale non inferiore 
	al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2 
	milioni e 500mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, 
	Iva esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza 
	di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della 
	parcella professionale.
- Prima di iniziare le procedure per 
	l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei 
	termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli 
	elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la 
	loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata 
	da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della 
	serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni 
	appaltanti. 
- Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla 
	normativa vigente.
	- 7-bis.
- Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 
	2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori 
	pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e 
	dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, 
	che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo 
	schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, 
	un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i 
	soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b). 
 
Art. 31
Piani di sicurezza
	- 1.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il 
	Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, 
	della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e 
	imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in 
	materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle 
	direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del 
	Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di 
	recepimento.
- 1-bis.
- Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della 
	consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai 
	soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:
		- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di 
		coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi 
		siano previsti ai sensi del 
		decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di 
		coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi 
		non siano previsti ai sensi del 
		decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie 
		scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del 
		cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano 
		complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e 
		dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano 
		previsti ai sensi del
		decreto 
		legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza 
		sostitutivo di cui alla lettera b).
 
- 2.
- Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di 
	sicurezza, quando previsti ai sensi del
	decreto legislativo 
	14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui 
	alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di 
	cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto 
	di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di 
	gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute 
	violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario, 
	previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di 
	risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali 
	violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte 
	del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza 
	in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, 
	vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza. 
- 2-bis.
- Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso 
	d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di 
	cui al
	decreto legislativo 
	14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al 
	piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione 
	appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie 
	dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione 
	degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente 
	disattese nel piano stesso (…). 
	
- 3.
- I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di 
	entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di 
	sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla 
	medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera 
	c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani 
	medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del 
	regolamento di cui al comma 1.
- 4.
- Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 
	maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione 
	delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori 
	pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente 
	occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese 
	concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime 
	nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti 
	dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni 
	generali sulle rappresentanze sindacali.
- 4-bis.
- Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori 
	con la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore.
 
Art. 31 bis
Norme acceleratorie in materia di contenzioso
	- Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art.2, comma 2, 
	lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito 
	dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico 
	dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore 
	al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento 
	acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, 
	ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula 
	all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima 
	delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. 
	L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra, 
	delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario 
	è sottoscritto dall’affidatario.
- I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori 
	pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai 
	sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 
	devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data 
	dell’ordinanza di sospensione.
- Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di 
	lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di 
	provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente 
	possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il 
	presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere 
	luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia 
	proposta all’udienza già fissata per la discussione del provvedimento 
	d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una 
	nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti 
	al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza 
	stessa.
- Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori 
	pubblici sono equiparate agli appalti..
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle 
	controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data 
	di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 32
Definizione delle controversiee
	- Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, 
	comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario 
	previsto dal comma 1 dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad 
	arbitri.
- Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad 
	un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori 
	pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente 
	legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il 
	Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di 
	entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del 
	giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile, 
	e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto 
	dalle parti per la decisione della controversia.
	
- Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui 
	all’articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di 
	funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i 
	criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti 
	soggettivi e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché 
	la durata dell’incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza, 
	imparzialità e correttezza.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere 
	efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del 
	capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della 
	Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai 
	collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto 
	nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi 
	riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le 
	modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono 
	secondo la disciplina da essi fissata..
 
Art. 33
Segretezza
	- Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia 
	per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui 
	sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a 
	disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando 
	lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello 
	Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in 
	deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di 
	affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei 
	quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri 
	di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori 
	di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
- I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo 
	successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla 
	regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività 
	di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in 
	una relazione al Parlamento.
 
Art. 34
Subappalto
	- Il comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito 
	dall’art. 34 del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente: 
	"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di 
	gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché 
	le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in 
	progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a 
	qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in 
	cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per 
	particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto 
	riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai 
	sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita 
	la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a 
	seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per 
	cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti 
	condizioni:
		- "che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel 
		caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano 
		indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o 
		concedere in cottimo;".
- "che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di 
		subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della 
		data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la 
		stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione 
		attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui 
		al numero 4) del presente comma;".
- che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se 
		italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità 
		europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche 
		di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in 
		cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti 
		dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, 
		salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per 
		eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla camera di commercio, 
		industria, artigianato e agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o 
		del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 
		maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
 
- Dopo il comma 3-bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 
	introdotto dall’art. 34 del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il 
	seguente:
	
	- "3-ter."
- - abrogato - 
	- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano 
	alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge 
	non sia stato ancora pubblicato il bando.
- (abrogato)
 
Art. 35
Fusioni e conferimenti
	- Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione 
	relativi ad imprese che eseguano opere pubbliche non hanno singolarmente 
	effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che 
	il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, 
	fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle 
	comunicazioni previste dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non 
	abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 
	della presente legge.
- Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione può opporsi al subentro 
	del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi 
	sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui 
	al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art.10-sexies 
	della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di 
	prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 
	manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al 
	comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 
	producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli 
	effetti loro attribuiti dalla legge.
- Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le 
	disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 
	agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 
	agosto 1985.
- Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di 
	beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che 
	eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da 
	conferimento.
 
Art. 36
Trasferimento e affitto di aziendaa
	- Le disposizioni di cui all’art. 35 si applicano anche nei casi di 
	trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura 
	concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi 
	secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive 
	modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di 
	soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della 
	procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in 
	regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’art. 
	6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
 
Art. 37
Gestione delle casse edili
	- Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della 
	previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa 
	tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle 
	casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei 
	lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data 
	di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici 
	istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi 
	reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le 
	prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono 
	stati iscritti.
 
Art. 37-bis
 - (Promotore). - 
	- Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di 
	seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni 
	aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di 
	lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui 
	all’articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione 
	formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della 
	normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 19, 
	comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori 
	stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento 
	territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto 
	preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario 
	asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle 
	caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli 
	elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie 
	offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono 
	inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione 
	comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’articolo 2578 
	del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della 
	amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore 
	dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario. 
	
- Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di 
	idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, 
	specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, 
	comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti 
	finanziatori e con gestori di servizi. 
	
 
Art. 37-ter
Valutazione della proposta 
	- Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici 
	valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo 
	costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, 
	della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al 
	pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della 
	durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della 
	concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento 
	delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto 
	della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla 
	loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, 
	sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare 
	quelle che ritengono di pubblico interesse. 
 
Art. 37-quater
Indizione della gara
	- Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, 
	qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico 
	interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo 
	14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura 
	negoziata la relativa concessione di cui all’articolo 19, comma 2, 
	procedono, per ogni proposta individuata:
		- ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta 
		economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 21, comma 2, lettera 
		b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal 
		promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni 
		delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari 
		per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle 
		misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal 
		promotore; 
- ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da 
		svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori 
		offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara 
		abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra 
		il promotore e questo unico soggetto. 
 
- 
	La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo 
	stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla 
	cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari 
	all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, 
	su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del 
	bando di gara. 
- I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 30, 
	comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, 
	un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui 
	all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
- Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera 
	b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato 
	dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta 
	ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui 
	all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato 
	dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione 
	versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3. 
- Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera 
	b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare 
	all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato 
	alla procedura, una somma pari all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 
	1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due 
	soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per 
	cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo 
	offerente. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice 
	prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi 
	del comma 3. 
- I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente 
	articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 2, 
	comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 
	30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le 
	ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’articolo 2. 
 
Art. 37
quinquies. - Società di progetto
	- 1. 
- Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la 
	realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di 
	pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo 
	l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società 
	per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara 
	indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di 
	concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di 
	partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette 
	disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 37-quater. La 
	società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto 
	di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o 
	autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il 
	bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia 
	un obbligo dell’aggiudicatario.
	
- "1-bis. 
- I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle 
	società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in 
	proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai 
	propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle 
	vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni 
	legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di 
	affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".(*) 
	
	
--------------
(*) Comma aggiunto dall’articolo 6 della legge n. 144 del 14 maggio 1999.
 
Art. 37-sexies
Società di progetto: emissione di obbligazionii
	- Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola 
	infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, 
	previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in 
	deroga ai limiti di cui all’articolo 2410 del codice civile, purché 
	garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o 
	al portatore. 
- I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare 
	chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado 
	di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro 
	delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
 
Art. 37-septies
Risoluzione
	- Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del 
	soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di 
	pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario: 
	
		- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al 
		netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia 
		ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti 
		dal concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in 
		conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, 
		pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero 
		della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano 
		economico-finanziario.
 
- 
	Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al 
	soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono 
	indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei 
	predetti crediti. 
- L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla 
	condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste 
	dai commi precedenti.
 
Art. 37-octies
Subentro
	- In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi 
	attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto 
	potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal 
	ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente 
	dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella 
	concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente 
	a condizione che:
		- la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche 
		tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute 
		dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
- l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la 
		risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del 
		termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine più 
		ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i 
		finanziatori.
 
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri 
	e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
 
Art. 37-nonies
Privilegio sui crediti
	- I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori 
	pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi 
	hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli 
	articoli 2745 e seguenti del codice civile.
- Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. 
	Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei 
	crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o 
	della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il 
	finanziamento.
- L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla 
	trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del 
	codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione 
	del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi 
	legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta 
	trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate 
	presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata. 
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile, 
	il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che 
	abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la 
	trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far 
	valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si 
	trasferisce sul corrispettivo".
 
Art. 38
Applicazione della legge
	- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per 
	i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, 
	restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della 
	legge 1 giugno 
	1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, 
	comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonché 
	all’articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del 
	medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per 
	cento e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano un 
	incremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura 
	nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
 
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