Legge 11 febbraio 1994, n. 109
Legge quadro in materia di lavori pubblici
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1994 - Supplemento Ordinario
Art. 1
Principi generali
- In attuazione dell’art. 97 della Costituzione l’attività amministrativa
in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e
uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure
improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del
diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
- Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di
Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i princìpi
desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione
dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dell’art. 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato.
- Il Governo, ai sensi dell’art. 2, comma 3 lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento
dell’attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della
presente legge.
- Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o
abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a
singole disposizioni.
Art. 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
- Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di
cui all’articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di
costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e
di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e
servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori
accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori
assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
- Le norme della presente legge e del regolamento di cui all’art. 3, comma
2, si applicano:
- alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle
amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli
altri organismi di diritto pubblico;
- ai concessionari di lavori pubblici, di cui all’articolo 19,
comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli
articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, alle società di cui all’articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all’articolo 12 della legge
23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con
capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività
che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8,
comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non
si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente
e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali
alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
- ai soggetti privati, relativamente ai lavori di cui all’allegato A
del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative(*), di importo superiore a 1 milione di ECU, per la cui realizzazione
sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dell’importo dei lavori.
- Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i
concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si
applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici
ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, (…) 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si
applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 3,
comma 2, relative all’esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e
al collaudo dei lavori. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni
legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
- I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b),
sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o
licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite
imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di
candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori
da eseguire; l’elenco delle imprese controllate viene successivamente
aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le
imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli
esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei
limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le
amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l’obbligo per il
concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento
dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire
i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini
del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile.
- 4-bis.
- Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di
lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori
previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa
vigente. I soggetti concessionari prima dell’inizio dei lavori sono tenuti a
presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la
situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
- 5.
- I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a
5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera
b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo,
ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma
2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono
sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
- 5-bis.
- I soggetti di cui al comma 2 provvedono all’esecuzione dei lavori di cui
alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all’articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l’esecuzione di
lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi
dell’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli
di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
- Ai sensi della presente legge si intendono:
- per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni
di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e
la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle
regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti
locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico,
ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti
designati dai medesimi soggetti;
- per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2,
lettera a);
- per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al
comma 2, lettere b) e c).
Note:- (*)
- modificato dall’art. 65 comma 4 della legge 23.12.2000 n. 388.
La disposizione di cui alla citata
lettera c), come modificata dal primo periodo, si applica anche ai lavori
eseguiti nell’ambito degli strumenti di programmazione negoziata in corso di
attuazione.
Art. 3
Delegificazione
- È demandata alla potestà regolamentare del Governo, al sensi dell’art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al
presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia
del lavori pubblici con riferimento:
- alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le
annesse normative tecniche;
- alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
- alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
- ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
- Nell’esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo,
entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento di seguito così
denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l’ordinamento
generale in materia di lavori pubblici recando altresì norme di esecuzione
ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici,
nell’ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria
vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge,
nonché, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le
disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente
nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell’ambiente e per
i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione,
decorsi i quali il regolamento è emanato. Con la procedura di cui al
presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e
integrazioni del regolamento.
- Il Governo, nell’ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella
materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
- Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del
regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui
al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il
regolamento entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito
supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della presente legge,
coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla
presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in
materia di lavori pubblici.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d’appalto "che
trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in
vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e
ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali
per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1° giugno 1939, n. 1089.
- Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge
oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, definisce in
particolare:
- le modalità di esercizio della vigilanza di cui all’art. 4;
- le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell’ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all’art. 7;
- i requisiti e le modalità per l’iscrizione, all’Albo nazionale dei
costruttori, dei consorzi stabili di cui all’art. 12, nonché le modalità
per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per
l’aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
- la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e
l’individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 13, comma 7;
- i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all’art. 14;
- le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli
elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
- gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all’art. 17, comma 7;
- abrogato
- specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi
della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge;
- le modalità di espletamento della attività delle commissioni
giudicatrici di cui all’art. 21;
- abrogato;
- le procedure di esame delle proposte di variante di cui all’art. 25;
- l’ammontare delle penali di cui all’art. 26, comma 6, secondo
l’importo dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
- le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del
collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell’appaltatore;
- i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali e le
relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del
collaudo di cui all’art. 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è
obbligatorio effettuare il collaudo in corso d’opera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
- le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell’art.
29;
- le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui
all’art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i
massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione delle garanzie
fidejussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione
della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all’art. 13;
- la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all’art. 33;
- la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o
alle categorie prevalenti ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall’art. 34, comma 1, della presente
legge;
- le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare
l’effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità
di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in
relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
- la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
- Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministro
dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la
corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all’attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi
sul capitolo 1030 dello stato di previsione del ministero dei lavori
pubblici.
- 7-bis.
- Entro il 1° gennaio 1996, con DPR ai sensi dell’art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento,
in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle
attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi alle esigenze
della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto
regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
- 7-ter.
- Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle
procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul territorio
dei rispettivi Stati esteri, nell’ambito di attuazione della legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento ed il
capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono conto
della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e
delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e
dalla Unione europea.
- 7-quater.
- soppresso.
Art. 4
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- Al fine di garantire l’osservanza dei principi di cui all’art.1, comma
1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale, è
istituita, con sede in Roma, l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, di seguito denominata "Autorità".
- L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica. I membri dell’Autorità al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità
che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L’Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- I membri dell’Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei
partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l’intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato
il trattamento economico spettante ai membri dell’Autorità, nel limite
complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
- L’autorità:
- vigila affinché sia assicurata l’economicità di esecuzione dei
lavori pubblici;
- vigila sull’osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
- accerta che dall’esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
- segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione
distorta della normativa sui lavori pubblici;
- formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione
del regolamento;
- predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli
appalti e delle cessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
- alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
- alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
- allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16,
lettera b);
- alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti
in corso d’opera;
- al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti
dei concessionari e degli appaltatori;
- allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- sovrintende all’attività dell’Osservatorio dei lavori pubblici di
cui al comma 10, lettera c);
- esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
- vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8.
- Per l’espletamento dei propri compiti, l’Autorità si avvale
dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all’art. 14, comma 1, del DL 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad
oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1 giugno 1939, n.
1089.
- Nell’ambito della propria attività l’Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente,
anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso documenti,
informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da
iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti
dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia
interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di
cui al comma 10, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può
disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la consultazione
di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell’istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell’Autorità sono tutelati, sino
alla conclusione dell’istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei
riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell’Autorità,
nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d’ufficio.
- Con provvedimento dell’Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di
fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni
o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni o esibiscono
documenti non veritieri. L’entità delle sanzioni è proporzionata all’importo
contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve
le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I provvedimenti dell’Autorità devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo
in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla
data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli.
- Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui
al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le
sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento per gli impiegati dello
Stato.
- Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli
atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità
hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora
l’Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi
anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
- Alle dipendenze dell’Autorità sono costituiti ed operano:
-
la Segreteria tecnica;
-
il Servizio ispettivo;
-
l’Osservatorio dei lavori pubblici.
- 10-bis.
- Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle
materie di competenza dell’Autorità; informa, altresì, gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a
carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e
di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d’intesa con l’Autorità, può
avvalersi del Servizio ispettivo per l’attivazione dei compiti di controllo
spettanti all’Amministrazione.
- 10-ter.
- Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C
ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità
amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale.
- 10-quater.
- Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici di cui all’articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
- 10-quinquies.
- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici all’apposito centro di responsabilità dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri".
- abrogato;
- abrogato;
- abrogato.
- L’Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall’Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
- L’Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure
informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato,
dei ministeri interessati, dell’Istituto nazionale di statistica (Istat),
dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), delle
regioni, dell’Unione province d’Italia (Upi), dell’Associazione nazionale
comuni italiani (Anci), delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili.
- La sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
- provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l’impiego
della mano d’opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli
scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le
modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
- determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una
specifica pubblicazione;
- pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l’elenco dei
lavori pubblici affidati;
- promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui lavori pubblici;
- garantisce l’accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall’Autorità;
- favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere
a disposizione delle amministrazioni interessate.
- 16-bis.
- In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari
dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1
giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16
sono svolti dalla sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici, su
comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici
avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della
sezione regionale dell’Osservatorio.
- Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all’Osservatorio dei lavori pubblici,
per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro
quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della
trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il
contenuto dei bandi e verbali di gara, i soggetti invitati, l’importo di
aggiudicazione, il nominativo dell’aggiudicatario o dell’affidatario e del
progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed
effettuazione, l’inizio, gli stati di avanzamento e l’ultimazione dei
lavori, l’effettuazione del collaudo, l’importo finale del lavoro. Il
soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti
è sottoposto, con provvedimento dell’Autorità, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata
fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
- I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell’Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione
centrale.
Art. 5
Disposizioni in materia di personale dell’Autorità e del Servizio ispettivo e
norme finanziarie
- Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- La Segreteria tecnica di cui all’art. 4, comma 10, lettera a), è
composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello
dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
- (abrogato)
- L’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 10, lettera
c), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da
59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
- Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del DPCM è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall’Autorità; alla
copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso
alle procedure di mobilità di cui al capo III del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure
di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell’Autorità è fatto
divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché, di esercitare
attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla
stipula dei contratti collettivi di cui al D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, al personale dell’Autorità è attribuito lo stesso
trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
- 5-bis.
- In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla
copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria,
mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui
all’articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in
subordine, mediante il personale assunto nell’ambito del sistema di
programmazione delle assunzioni previsto dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via
prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con
il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
- 6.
- L’Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio
funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della
spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta
dell’Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
ministro del Tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di
gestione e le modalità di rendicontazione.
- 7.
- All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in
lire 14.040 milioni per l’anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l’anno 1996
e in lire 13.320 milioni a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l’anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
- 7-bis.
- L’Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le
sezioni regionali dell’Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio.
Art. 6
Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei
lavori pubblici
- È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l’indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
- L’art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal
seguente: "Art. 8. - 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici è nominato con DPR, previa deliberazione del consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di
riconosciuta competenza tecnica in materia di lavori pubblici, interne o
esterne alle pubbliche amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione
sono attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta
del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
- Nell’esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell’art. 1, terzo
comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
- l’assolvimento dell’attività consultiva richiesta dalla Autorità;
- l’assolvimento dell’attività di consulenza tecnica;
- la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate
dalle pubbliche amministrazioni.
- Con DPR, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro il 1° gennaio
1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici,
su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio
medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi
istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell’ambito del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, nonché ad integrare analogamente la
composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le
competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
- Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU,
le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici
amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la
cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto al comma
4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU,
presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore
sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del
Consiglio superiore.
- 5-bis.
- Le adunanze delle sezioni e dell’assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei
componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all’adunanza.
Art. 7
Misure per l’adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione.
- Il regolamento determina l’importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il
progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di
qualsiasi importo o tipologia. L’Amministrazione della difesa, in
considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in
luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile
del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo
attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
- Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell’attuazione degli interventi e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all’amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l’attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
- Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le
responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di
salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l’esecuzione dei
lavori, previsti dal
decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino
alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità
dell’ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa
vigente.
- Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora
l’organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non
consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione
alle caratteristiche dell’intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all’attività del responsabile del procedimento possono essere
affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle
società di cui all’articolo 17, comma 1, lettere e) ed f), aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi di natura professionale.
- Qualora si renda necessaria l’azione integrata e coordinata di
diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l’amministrazione
aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può
promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
- Per l’acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell’esecuzione
di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai
sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a
cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8
del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione
della conferenza o dell’accordo di programma.
In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui
all’articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal
concedente anche nell’interesse del concessionario.
- In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul
progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte
dell’amministrazione competente in ordine alla valutazione d’impatto
ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di
novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire
l’utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza
per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente
comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di
conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul
progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per
ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli
assensi di cui alle vigenti norme.
- Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità
dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano
le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
- In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai
progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.
- Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di
servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro
volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta
dall’organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell’amministrazione rappresentata in relazione all’oggetto del
procedimento.
- Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di
un’amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di
adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e
decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni
invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti
intervenuti.
- Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere
motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni
delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
- Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la
conferenza di servizi, in armonia con i princìpi di cui al presente
articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
- Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle
Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere
interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la
richiesta di chiarimenti all’amministrazione. Resta fermo il disposto di cui
al comma 6 dell’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile 1994, n. 367.
Art. 8
Qualificazione
- Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai
princìpi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione,
ai sensi della normativa vigente.
- Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato (…) e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della
normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti
gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all’articolo 2,
comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle
tipologie ed all’importo dei lavori stessi.
- Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall’Autorità di cui
all’articolo 4, sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso
l’Autorità medesima.
Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a
carico del bilancio dell’Autorità, nei limiti delle risorse disponibili.
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare
l’esistenza nei soggetti qualificati di:
- certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000;
- dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla
lettera a);
- requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
- Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
- il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori interessati;
- le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena
indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici
destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla
sorveglianza dell’Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle
costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e
delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei
sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall’Autorità,
nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo
restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti
della certificazione che quelli dell’attestazione relativamente alla
medesima impresa;
- le modalità di attestazione dell’esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui
al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
c), nonché le modalità per l’eventuale verifica annuale dei predetti
requisiti relativamente ai dati di bilancio;
- i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera
c), con le relative misure in rapporto all’entità e alla tipologia dei
lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell’articolo 9,
commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
- la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni (…) ed in rapporto
alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di
richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o
della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di
cui al comma 3, lettere a) e b) (…). La facoltà ed il successivo obbligo
per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a
500.000 ECU;
- i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
all’attività di qualificazione;
- la durata dell’efficacia della qualificazione, non inferiore a
due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di
verifica; h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti
che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi
sono redatti e conservati presso l’Autorità, che ne assicura la
pubblicità per il tramite dell’Osservatorio dei lavori pubblici di cui
all’articolo 4.
-
(abrogato)
- Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell’esercizio,
da parte dell’Ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e
per i contratti di cui al sesto comma dell’art. 6 della legge 10 febbraio
1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto ufficio e non
soppresse ai sensi del presente articolo.
- Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell’Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall’art.
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia
di misure di prevenzione. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di
cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla
sospensione e alla cancellazione dall’Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla
normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, alla esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono
direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
- A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata,
per l’affidamento di lavori pubblici l’utilizzazione degli albi speciali o
di fiducia predisposti dai soggetti di cui all’art. 2 (*)
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l’esistenza dei requisiti di cui alla
lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione
all’Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le
imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla
certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese
italiane alle gare.
- A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio 1962,
n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni.
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
3 dell’art. 9 e sino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori avviene ai
sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3
dell’art. 9.
- 11-bis.
- Le imprese dei Paesi appartenenti all’Unione europea partecipano alle
procedure per l’affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle
imprese italiane alle gare.
11-ter.
- Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non
intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino
alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le
relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
- 11-quater.
- Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
-
- la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell’articolo 30 della presente legge, sono
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
- nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al
comma 2 dell’articolo 21 della presente legge.
- 11-quinquies.
- Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine
generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere
affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
- 11-sexies.
- Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori .
(*) A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 2000
n. 388, l’articolo 8, comma 8, della legge 109/94 e successive modificazioni, si
applica anche alle regioni, eccetto che per gli albi istituiti nel settore
agricolo-forestale.
Art. 9
Norme in materia di partecipazione alle gare
- 1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57,
e successive modificazioni e integrazioni, e al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55,
come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. Le disposizioni di cui al DPCM 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con DPCM ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 19 marzo
1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla
determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo
dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
- 3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il comitato centrale per l’Albo nazionale dei costruttori,
articola l’attuale sistema di categorie in opere generali e in opere
specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il
predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto
riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell’attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
- 4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1°
giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
- 4-bis.
- Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell’Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato
regionale.
- 4-ter.
- soppresso
Art. 10
Soggetti ammessi alle gare
- Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori
pubblici i seguenti soggetti:
- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le
società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422, e successive modificazioni, e
i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della
presente legge;
- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell’art. 2615-ter del codice civile tra imprese
individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 della
presente legge;
- e associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione
dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all’art. 13;
- i consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell’art.
2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all’art. 13 della presente legge;
- e-bis.
- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di
interesse economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art. 13.
- 1-bis.
- Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile.
- 1-ter.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in caso di fallimento
del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in
tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte
dal secondo classificato.
- 1-quater.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, prima di procedere
all’apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di
invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all’esclusione del concorrente dalla gara,
alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 4, comma 7,
nonché per l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 8,
comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni
dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al
concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi
fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la
prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette
sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia
dell’offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.
Art. 11
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
- I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle
procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all’art. 10, comma 1,
lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all’articolo 8,
comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 12
Consorzi stabili
- Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell’art.
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9, formati da non meno di tre
consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare (…) in modo congiunto nel settore dei
lavori pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- Il regolamento detta le norme per l’iscrizione fino al 31 dicembre 1999
dei consorzi stabili all’Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà del
consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del
soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di
attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di
scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data
di costituzione.
- Il regolamento di cui all’art. 8, comma 2, detta le norme per
l’applicazione del sistema di qualificazione di cui al medesimo art. 8 ai
consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
- Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall’art. 34
della presente legge.
- È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento dei
lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. È
vietato ai singoli partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o
con terzi consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell’art. 10, comma 1
lettere b), d) e), ed e-bis) nonché più di un consorzio stabile.
- Tutti gli atti, relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti
all’art. 4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile
1986, n. 131, e successive modificazioni, sono soggetti alle imposte di
registro, ipotecarie e catastali in misura fissa. Non è dovuta la tassa
sulle concessioni governative posta a carico delle società ai sensi
dell’art. 3, commi 18 e 19, del DL 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, e successive
modificazioni.
- Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti
di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
- I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
Art. 13
Riunione di concorrenti
- La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all’art. 10, comma l, lettere d) ed e), è
ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo, nonché gli altri
partecipanti, siano già in possesso dei requisiti di qualificazione,
accertati e attestati ai sensi dell’art. 8, per la quota percentuale
indicata nel regolamento di cui al medesimo art. 8, comma 2, per ciascuno di
essi in conformità a quanto stabilito dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55.
- L’offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1
determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli
assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione
dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità
solidale del mandatario o del capogruppo.
- Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui agli
articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal
mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i
requisiti previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende
assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea o consorzio di cui all’articolo 10, comma 1,
lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o
consorzio. I consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il
consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
- È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui
all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti.
In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che
costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in
caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede
di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e delle mandanti.
- 5-bis.
- È vietata l’associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi
modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi
di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella
risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
- L’inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l’annullamento
dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei
concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi
lavori.
- Qualora nell’oggetto dell’appalto o della concessione rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali
strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere
superi altresì in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori,
esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non
siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a
costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee di tipo
verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì l’elenco delle
opere di cui al presente comma.
- Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione di
concorrenti di cui all’art. 10 comma 1, lettera d), nell’ambito della quale
uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle categorie
prevalenti e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei
mandanti.
Art. 14
Programmazione dei lavori pubblici
- L’attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali
che i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno stesso.
- Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di
fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i
soggetti di cui al comma 1 predispongono nell’esercizio delle loro autonome
competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi
individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni,
indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l’analisi dello stato di
fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche,
architettoniche, paesaggistiche, (…) e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le
amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che
possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo
schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta
giorni consecutivi.
- Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le
categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all’interno di
ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di
manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
- Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all’articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene
acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
- I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono
fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale
o regionale.
- L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare,
redatta ai sensi dell’articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione,
per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi.
- Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito
nell’elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con
riferimento all’intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno
preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione dell’intero lavoro. In ogni caso
l’amministrazione nomina, nell’ambito del personale ad essa addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
- I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell’elenco
annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o
adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti
urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla
normativa vigente per la loro adozione, e fino all’adozione medesima, gli
enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato
in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si
applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi quarto e quinto, della
legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell’articolo 27,
comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- L’elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici
deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l’indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero
disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi
stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell’elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un
autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi
finanziari dell’amministrazione al momento della formazione dell’elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi
d’asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni ed integrazioni.
- I lavori non ricompresi nell’elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
- I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che
sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e
gli elenchi sono trasmessi all’Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà
pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I
programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli
predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro
compatibilità con i documenti programmatori vigenti.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal
primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui
al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo
semestre dell’anno.
- L’approvazione del progetto definitivo da parte di una
amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza dei lavori.
Art. 15
Competenze dei consigli comunali e provinciali
1. All’art. 32, comma 2, della legge
8 giugno 1990, n. 142, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) i
programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i
programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e
urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le
eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
Art. 16
Attività di progettazione
- La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre
livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed
esecutiva, in modo da assicurare:
- a qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative;
- la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro
normativo nazionale e comunitario.
- Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti
adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento nella fase di
progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla
dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi
3, 4 e 5 insufficienti o eccessive, provvede ad integrarle ovvero a
modificarle.
- Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla
valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai
profili ambientali e all’utilizzo dei materiali provenienti dalle
attività di riuso e riciclaggio; della sua fattibilità amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima
approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici
previsti, nonché in schemi grafici per l’individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l’avvio della procedura espropriativa.
- Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e
delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei
materiali prescelti e dell’inserimento delle opere sul territorio; nello
studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per
l’individuazione del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari
occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell’opera; nei
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare
descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in
progetto, nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini
occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico,
agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino
ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e
degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo.
- Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia,
qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito
dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli
impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli
eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto,
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco
dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed
indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che
risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni
e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il
progetto esecutivo deve essere altresì corredato da apposito piano di
manutenzione dell’opera e delle sue parti da redigersi
nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità
stabiliti dal regolamento di cui all’art. 3.
- In relazione alle caratteristiche e all’importanza dell’opera, il
regolamento di cui all’art. 3, con riferimento alle categorie di lavori e
alle tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica dei vari
livelli di progettazione.
- Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli
oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a
fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i
rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli
stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di
previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici,
nonché degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
- I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con
particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della
accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
- L’accesso per l’espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all’attività di progettazione è autorizzato dal sindaco del comune in cui i
lavoro sono localizzati ovvero dal prefetto in caso di opere statali.
Art. 17
Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e
accessorie
- Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento
e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui
all’articolo 14, sono espletate:
- dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei
lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni;
- dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le
singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
- da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;
- dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);
- dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
- da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 13 in quanto compatibili.
-
I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all’esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell’abilitazione,
possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati
in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad
attività di progettazione (…).
- Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione,
a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per
la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione (…). Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti
stessi.
- La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,
nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in
caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o
ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così
come definiti dal regolamento, che richiedono l’apporto di una pluralità di
competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile
del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1,
lettere d), e), f) e g). Le società di cui al comma 1, lettera f), singole
ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera g), possono essere
affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i
corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo
i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica
organizzazione.
- Il regolamento dei lavori per l’attività del Genio militare di cui
all’articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma dei
progetti.
- Si intendono per:
- (…) società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di
persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del
codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I
del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto
ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l’attività in forma associata
ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai
corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo
previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
- (…) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi
V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività
professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto
dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun
professionista firmatario del progetto.
- Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo (…) .
Fino all’entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto
comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi
titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una
disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società,
iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di
collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di
collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.
- Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell’incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre
nell’offerta, la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per
promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi
concorrenti ai bandi per l’aggiudicazione.
- Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali
subappalti o cottimi; per i quali abbiano svolto la suddetta attività di
progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato,
controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le
situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a
quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile.
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti
dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell’incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia pari o superiore a 200.000 ECU, si applicano le disposizioni di cui alla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e al D.Lgs 17 marzo
1995, n. 157.
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le
modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare
contemperando i princìpi generali della trasparenza e del buon andamento con
l’esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il
corrispettivo dell’incarico.
- Per l’affidamento di incarichi di progettazione il cui importo
stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono
procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento l’affidamento degli incarichi di
progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti.
Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a
40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento ai
soggetti di cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro fiducia. In entrambi i
casi le stazioni appaltanti devono verificare l’esperienza e la capacità
professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione
al progetto da affidare.
- 12-bis.
- Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei
compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento
dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e
progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il
pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli
9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini
dell’individuazione dell’importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno.
- 13.
- Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di
particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti
valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si
applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e
12.
- 14.
- Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del
comma 4, l’attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità
rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal
caso il conteggio effettuato per stabilire l’importo stimato, ai fini
dell’affidamento dell’incarico di progettazione, deve comprendere l’importo
della direzione dei lavori.
- 14-bis.
- I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai
fini della determinazione dell’importo da porre a base dell’affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto,
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente
fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i
medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei
corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il
pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all’articolo
7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività
dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal
decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494.
- 14-ter.
- Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano ad
applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione
preliminare si applica l’aliquota fissata per il progetto di massima e per
il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica
l’aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva
si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i
particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
- 14-quater.
- I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis nonché
ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo quanto previsto
dal comma 12-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono
minimi inderogabili ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo unico della
legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall’articolo unico della legge 5
maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
- 14-quinquies.
- In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta
comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
- 14-sexies.
- Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al
medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
In tal caso occorre l’accettazione, da parte del nuovo progettista,
dell’attività progettuale precedentemente svolta. L’affidamento può
ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla
determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
- 14-septies.
- I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei
settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono
affidare le progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l’affidamento
e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di
ingegneria di cui al comma 1, lettera f), che siano da essi stessi
controllate, purché almeno l’ottanta per cento della cifra d’affari media
realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono
controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile.
Art. 18
Incentivi e spese per la progettazione
- "1.
- Una somma non superiore all’1,5 per cento dell’importo posto a
base di gara di un’opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli
stanziamenti di cui all’articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato
dall’amministrazione, tra il responsabile unico del procedimento e gli
incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori. La
percentuale effettiva, nel limite massimo dell’1,5 per cento, è stabilita
dal regolamento in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da
realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico
dell’amministrazione medesima, costituiscono economie. I commi quarto e
quinto dell’articolo 62 del regolamento approvato con regio decreto 23
ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui all’articolo 2,
comma 2, lettera b), possono adottare con proprio provvedimento analoghi
criteri. (*)
- 2.
- Il 30 per cento della tariffa professionale relativa alla
redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con
le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 1, tra i
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto". (*)
- 2-bis.
- A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie X e XI
del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano una quota
complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e
geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla
stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli studi per
il finanziamento dei progetti, nonché all’aggiornamento ed adeguamento alla
normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti d’intervento di cui sia
riscontrato il perdurare dell’interesse pubblico alla realizzazione
dell’opera. Analoghi criteri adottano per i propri bilanci le regioni e le
province autonome, qualora non vi abbiano già provveduto, nonché i comuni e
le province e i loro consorzi. Per le opere finanziate dai comuni, province
e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l’istituto
mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui
al presente articolo, sia pure anticipate dall’ente mutuatario.
- 2-ter.
- I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell’ambito territoriale dell’ufficio di
appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d’impiego.
- 2-quater.
- È vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione
lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a
tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla
presente legge.
--------------
(*) Commi modificati dall’articolo 13, comma 4°, della legge n. 144 del 14
maggio 1999.
Art. 19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
- 01.
- I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere
realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di
lavori pubblici, salvo quanto previsto all’articolo 24, comma 6.
- 1.
- I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge
sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un
imprenditore e un soggetto di cui all’art. 2, comma 2, aventi per oggetto:
- la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1;
- la progettazione esecutiva di cui all’articolo 16, comma 5 e
l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’art. 2, comma 1, qualora:
- riguardino lavori la cui componente impiantistica o
tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell’opera;
- riguardino lavori di manutenzione restauro e scavi archeologici.
- 1-bis.
-
Per l’affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b), la gara
è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all’articolo 16, comma
4.
- 2.
- Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad
oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l’esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale
ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste
unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano
previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il
soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento
dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante
un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50
per cento dell’importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a
collaudo effettuato in un’unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili.
- 2-bis.
- La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I
presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da
richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante.
Le variazioni apportate dall’amministrazione aggiudicatrice a detti
presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per
l’esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino
una modifica dell’equilibrio del piano, comportano la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di
equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle
concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può
recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le
nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel
caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell’articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto
deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché l’eventuale valore residuo
dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione.
- 3.
- Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all’articolo
2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di
diritto privato l’espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di
stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle
amministrazioni provinciali.
- 4.
- I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a corpo
ai sensi dell’art. 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F,
ovvero a corpo e a misura ai sensi dell’art. 329 della citata legge n. 2248
del 1865, allegato F; in ogni caso i contratti di cui al comma 1, lettera
b), numero 1), del presente articolo, sono stipulati a corpo.
- 5.
- È in facoltà dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 2,
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell’art. 326 della legge 20
marzo 1865, n. 2248, allegato F, i contratti di appalto relativi a
manutenzione, restauro e scavi archeologici.
- 5-bis.
- L’esecuzione da parte dell’impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L’esecuzione
dei lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del
progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di scavi
archeologici.
- 5-ter.
- In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell’appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti
all’amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui
all’articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse
pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena
approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può
prevedere un momento antecedente per l’immissione nel possesso
dell’immobile.
- 5-quater.
- La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione dei beni. L’aggiudicazione avviene
in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori
offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed
alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l’acquisizione del bene. Il regolamento di cui
all’articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l’effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le
modalità di aggiudicazione.
Art. 20
Procedure di scelta del contraente
- Gli appalti di cui all’art. 19 sono affidati mediante pubblico incanto o
licitazione privata.
- Le concessioni di cui all’art. 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato,
comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l’offerta ha ad
oggetto gli elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), nonché le
eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori
potranno avere inizio soltanto dopo l’approvazione del progetto esecutivo da
parte dell’amministrazione aggiudicatrice.
- Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso o
trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità previste
dalla presente legge.
- L’affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito ai
soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere (…)
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la
realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra
soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 16,
nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle
prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L’offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
Art. 21
Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
- L’aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
- per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi
unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici,
ai sensi dell’articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto
compatibile;
- per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta
offerta a prezzi unitari;
- per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la
predetta offerta a prezzi unitari.
- 1-bis.
- Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5
milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1,
l’amministrazione interessata deve valutare l’anomalia delle offerte di cui
all’articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore
alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse,
con esclusione del dieci per cento, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali
che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione
prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate
sull’economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche
adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
l’offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a
tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono
rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla
loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d’invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello
posto a base d’asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia comunitaria, l’amministrazione interessata
procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del
primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non
è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a
cinque (…).
- L’aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l’affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’opera da
realizzare:
- nei casi di appalto-concorso:
- il prezzo;
- il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- il costo di utilizzazione e di manutenzione;
- ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare;
- in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
- il prezzo di cui all’articolo 19, comma 2;
- il valore tecnico ed estetico dell’opera progettata;
- il tempo di esecuzione dei lavori;
- il rendimento;
- la durata della concessione;
- le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all’utenza;
- ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da
realizzare.
-
Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d’appalto o il bando di
gara devono indicare l’ordine di importanza degli elementi di cui al comma
medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da
consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta
più vantaggiosa.
- Qualora l’aggiudicazione o l’affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo
le norme stabilite dal regolamento.
- La commissione giudicatrice, nominata dall’organo competente ad
effettuare la scelta dell’aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto
della procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore
a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La
commissione è presieduta da un dirigente dell’amministrazione aggiudicatrice
o dell’ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver svolto né possono
svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico od amministrativo
relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non possono far parte di
organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai
lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno rivestito
cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari
relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati
commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente
ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è
affidato l’appalto o la concessione cui l’incarico fa riferimento, se non
decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono esclusi da
successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle commissioni
aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all’approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
- I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
- professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, scelti nell’ambito di rose di candidati proposte
dagli ordini professionali;
- professori universitari di ruolo, scelti nell’ambito di rose di
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
- funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti scelti
nell’ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni
medesime.
- La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la
presentazione delle offerte.
- Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
Art. 22
Accesso alle informazioni
- Nell’ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle
concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto
all’amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o
realizzatore, in deroga alla normativa vigente in materia di procedimento
amministrativo, di comunicare a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo
noto:
- l’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di
pubblici incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione
delle medesime;
- l’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che
hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di
appalto-concorso o di gara informale che precede la trattativa privata,
prima della comunicazione ufficiale da parte del soggetto appaltante o
concedente dei candidati da invitare ovvero del soggetto individuato per
l’affidamento a trattativa privata.
-
L’inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i
pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l’applicazione
dell’art. 326 del codice penale.
Art. 23
Licitazione privata e licitazione privata semplificata
1. Alle licitazioni private per l’affidamento di lavori pubblici di
qualsiasi importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta
e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA
esclusa, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a
rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono
in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto
dell’appalto.
1-ter. I soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere
a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma
1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di
trenta domande; i soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c), d)
ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri
consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un
massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 13.
Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate
le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all’Albo
nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4
gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in
nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato
domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente
comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l’anno
successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha
validità per l’anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In
caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all’articolo 8,
comma 7.
Art. 24
Trattativa privata
- L’affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di
lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
- lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU,
nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in
particolare, dell’art. 41 del RD 23 maggio 1924, n. 827;
- lavori di importo complessivo superiore a 300.000 ECU, nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e
rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,
qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal
funzionario responsabile del procedimento
rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
- appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici
architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
- Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all’Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi
atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
- I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l’aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
- Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine
dell’applicazione del presente articolo.
- L’affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1
lettera b), avviene mediante gara informale alla quale devono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell’appalto.
- I lavori in economia sono ammessi fino all’importo di 200 mila ECU,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati
dal regolamento per l’attività del Genio militare di cui all’articolo 3,
comma 7-bis.
- Qualora un lotto funzionale appartenente ad un’opera sia stato affidato
a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro
lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
- ( abrogato)
Art. 25
Varianti in corso d’opera
- Le varianti in corso d’opera possono essere ammesse, sentito il
progettista ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno
dei seguenti motivi:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti
dal regolamento di cui all’art.3, o per l’intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e
sempre che non alterino l’impostazione progettuale;
- b-bis.
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei
beni sui quali si interviene verificatisi in corso d’opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- c.
- nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma, del codice civile;
- d.
- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del
procedimento ne dà immediatamente comunicazione all’Osservatorio e al
progettista.
- I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni
subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
- Non sono considerate varianti ai sensi del comma 1 gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per
cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto
e che non comportino un aumento della dell’importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell’opera. Sono inoltre ammesse,
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua
funzionalità, semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento
relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell’importo
originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera.
- Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto
dell’importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede
alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato
l’aggiudicatario iniziale.
- La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo
al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei
lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.
- 5-bis.
- Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 26
Disciplina economica dell’esecuzione dei lavori pubblici
- In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei
titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini
stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli
fissati dal capitolato generale, spettano all’esecutore dei lavori gli
interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata
annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma
restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui
l’ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo 1460
del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell’Amministrazione
e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del
contratto.
- L’art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
- Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e
dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla
revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del
codice civile.
- Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una
percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmata nell’anno precedente
sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da
emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta
percentuale del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente
legge, il decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
- Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese
ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di
appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell’ambito della realizzazione di lavori pubblici.
- I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali
per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L’entità delle
penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Art. 27
Direzione dei lavori
- Per l’esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge
affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad
istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente da assistenti.
- Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei
casi di cui al comma 4 dell’articolo 17, l’attività di direzione dei
lavori, essa è affidata nell’ordine ai seguenti soggetti:
- altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all’art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- il progettista incaricato ai sensi dell’art. 17, comma 4;
- altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa
nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
Art. 28
Collaudi e vigilanza
- Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale
deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo non
oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento
definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché
le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato
di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare
esecuzione.
- Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a
magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
- Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato
di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di
collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due
anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si
intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di
collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di
importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del
soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di
regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso
non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici
nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento al tipo di lavori alla loro complessità e all’importo degli
stessi. I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell’ambito
delle proprie strutture, salvo che nell’ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
- Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono
aver svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di
progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell’ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di
controllo o giurisdizionali.
- Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base
di apposite certificazioni di qualità dell’opera e dei materiali.
- 7. è obbligatorio il collaudo in corso d’opera nei
seguenti casi:
- quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell’art. 27,
comma 2, lettere b) e c);
- in caso di opere di particolare complessità;
- in caso di affidamento di lavori in concessione;
- in altri casi individuati nel regolamento.
- Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori verificando il rispetto della convenzione.
- Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia
fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
- Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 29
Pubblicità
- Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti e delle
concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
- per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa,
prevedere l’obbligo dell’invio dei bandi e degli avvisi di gara, nonché
degli avvisi di aggiudicazione, all’ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee;
- per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, Iva esclusa,
prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
- per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, Iva esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e
provinciale;
- prevedere l’indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di
gara del responsabile del procedimento;
- disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo
uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure comprese quelle
accelerate, i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e
delle altre informazioni cui sono tenute le amministrazioni
aggiudicatrici;
- prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della
concessione, anche nei casi in cui l’aggiudicazione è avvenuta mediante
trattativa privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, alla pubblicazione dell’elenco degli
invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del
sistema di aggiudicazione adottato, dell’importo di aggiudicazione dei
lavori, dei tempi di realizzazione dell’opera, del nominativo del
direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell’ultimazione dei lavori,
dell’effettuazione del collaudo, dell’importo finale del lavoro.
- f-bis.
- nei casi in cui l’importo finale dei lavori superi di più del 20
per cento l’importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l’ultimazione
dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al
tempo di realizzazione dell’opera fissato all’atto dell’aggiudicazione o
dell’affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità
di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico
dell’aggiudicatario o dell’affidatario, diretta a rendere note le
ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell’effettuazione dei
lavori;
- f-ter.
- nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-bis, commi 2 e
3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle
sentenze e delle pronunce emesse all’Osservatorio e, qualora le sentenze
o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di
pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di
cui alle lettere b) e c) del presente
comma.
- Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell’amministrazione.
Art. 30
Garanzie e coperture assicurative
- L’offerta da presentare per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori
pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei
lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa e
dall’impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2,
qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai
non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall’aggiudicazione.
- L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire
una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 20 per cento.. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica
l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La
garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di
avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.
- 2-bis.
- La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1
e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici
giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La
fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.
- L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi nell’esecuzione di lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
- Per i lavori il cui importo superi gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l’esecutore è
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
- Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall’approvazione
del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che
l’amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all’art. 25, comma
1, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è
prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell’importo dei
lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, Iva esclusa, e per un massimale non inferiore
al 20 per cento dell’importo dei lavori progettati, con il limite di 2
milioni e 500mila ECU, per lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU,
Iva esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza
di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della
parcella professionale.
- Prima di iniziare le procedure per
l’affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli
elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 16, commi 1 e 2, e la
loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata
da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni
appaltanti.
- Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
- 7-bis.
- Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo
schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU,
un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Art. 31
Piani di sicurezza
- 1.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e
imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del
Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
- 1-bis.
- Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario redige e consegna ai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2:
- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi
siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi
non siano previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del
cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell’eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano
previsti ai sensi del
decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
- 2.
- Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di
sicurezza, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui
alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di
cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto
di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di
gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali
violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte
del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze,
vigilano sull’osservanza dei piani di sicurezza.
- 2-bis.
- Le imprese esecutrici, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso
d’opera, possono presentare al coordinatore per l’esecuzione dei lavori di
cui al
decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al
piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione
appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso (…).
- 3.
- I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di
sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla
medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera
c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani
medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1.
- 4.
- Ai fini dell’applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20
maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime
nell’ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni
generali sulle rappresentanze sindacali.
- 4-bis.
- Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa è equiparato all’appaltatore.
Art. 31 bis
Norme acceleratorie in materia di contenzioso
- Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’art.2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico
dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore
al 10 per cento dell’importo contrattuale, il responsabile del procedimento
acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e,
ove costituito, dell’organo di collaudo e, sentito l’affidatario, formula
all’amministrazione, entro novanta giorni dalla apposizione dell’ultima
delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.
L’amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta di cui sopra,
delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario
è sottoscritto dall’affidatario.
- I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai
sensi dell’art. 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034
devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla data
dell’ordinanza di sospensione.
- Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di
lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di
provvedimento d’urgenza, i controinteressati e l’amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il
presidente fissa l’udienza per la discussione della causa che deve avere
luogo entro novanta giorni dal deposito dell’istanza. Qualora l’istanza sia
proposta all’udienza già fissata per la discussione del provvedimento
d’urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito una
nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza le parti
al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima dell’udienza
stessa.
- Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti..
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
controversie relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 32
Definizione delle controversiee
- Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario
previsto dal comma 1 dell’articolo 31-bis, possono essere deferite ad
arbitri.
- Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad
un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori
pubblici, istituita presso l’Autorità di cui all’articolo 4 della presente
legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del
giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi del codice di procedura civile,
e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto
dalle parti per la decisione della controversia.
- Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui
all’articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di
funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i
criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l’incarico di arbitro, nonché
la durata dell’incarico stesso, secondo princìpi di trasparenza,
imparzialità e correttezza.
- Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del
capitolato generale d’appalto approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi
riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono
secondo la disciplina da essi fissata..
Art. 33
Segretezza
- Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia
per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui
sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando
lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello
Stato, dichiarate indifferibili ed urgenti, possono essere eseguite in
deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
- Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei
quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri
di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all’esecuzione dei lavori
di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
- I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla
regolarità, sulla correttezza e sull’efficacia della gestione. Dell’attività
di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in
una relazione al Parlamento.
Art. 34
Subappalto
- Il comma 3 dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito
dall’art. 34 del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di
gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché
le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in
progetto, anch’esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a
qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in
cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per
particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai
sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita
la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per
cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti
condizioni:
- "che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’affidatario, nel
caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano
indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo;".
- "che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della
data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui
al numero 4) del presente comma;".
- che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se
italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all’Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti
dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per
eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
- che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o
del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
- Dopo il comma 3-bis dell’art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dall’art. 34 del D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il
seguente:
- "3-ter."
- - abrogato -
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sia stato ancora pubblicato il bando.
- (abrogato)
Art. 35
Fusioni e conferimenti
- Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguano opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che
il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187, e non
abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9
della presente legge.
- Nei sessanta giorni successivi l’amministrazione può opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi
sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui
al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all’art.10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
- Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di
manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al
comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1
producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
- Ai fini dell’ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le
disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2
agosto 1985, n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13
agosto 1985.
- Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di
beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che
eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte sui redditi da
conferimento.
Art. 36
Trasferimento e affitto di aziendaa
- Le disposizioni di cui all’art. 35 si applicano anche nei casi di
trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in
regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all’art.
6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37
Gestione delle casse edili
- Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d’intesa
tra le parti sociali interessate per l’adeguamento della gestione delle
casse edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei
lavoratori. Qualora l’intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici
istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi
reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le
prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso gli enti nei quali sono
stati iscritti.
Art. 37-bis
- (Promotore). -
- Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di
seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni
aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all’articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all’articolo 19,
comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione nonché l’indicazione degli
elementi di cui all’articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie
offerte dal promotore all’amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono
inoltre indicare l’importo delle spese sostenute per la loro predisposizione
comprensivo anche dei diritti sulle opere d’ingegno di cui all’articolo 2578
del codice civile. Tale importo, soggetto all’accettazione da parte della
amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell’investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.
- Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di
idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,
specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17,
comma 1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti
finanziatori e con gestori di servizi.
Art. 37-ter
Valutazione della proposta
- Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici
valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo
costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale,
della funzionalità, della fruibilità dell’opera, dell’accessibilità al
pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della
durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento
delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l’assenza di elementi ostativi alla
loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente,
sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare
quelle che ritengono di pubblico interesse.
Art. 37-quater
Indizione della gara
- Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico
interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all’articolo
14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all’articolo 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
- ad indire una gara da svolgere con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 21, comma 2, lettera
b), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal
promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni
delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari
per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nelle
misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal
promotore;
- ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da
svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori
offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara
abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra
il promotore e questo unico soggetto.
-
La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo
stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla
cauzione di cui all’articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari
all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare,
su richiesta dell’amministrazione aggiudicatrice, prima dell’indizione del
bando di gara.
- I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all’articolo 30,
comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa,
un’ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all’importo di cui
all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
- Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall’amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta
ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo di cui
all’articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall’amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.
- Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all’altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato
alla procedura, una somma pari all’importo di cui all’articolo 37-bis, comma
1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due
soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per
cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo
offerente. Il pagamento è effettuato dall’amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dall’aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
- I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente
articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all’articolo 2,
comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del
30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le
ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell’articolo 2.
Art. 37
quinquies. - Società di progetto
- 1.
- Il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di
pubblica utilità deve prevedere che l’aggiudicatario ha la facoltà, dopo
l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società
per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara
indica l’ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di
concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta è indicata la quota di
partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all’articolo 37-quater. La
società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto
di concessione all’aggiudicatario senza necessità di approvazione o
autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il
bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia
un obbligo dell’aggiudicatario.
- "1-bis.
- I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle
società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in
proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai
propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle
vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni
legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di
affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi".(*)
--------------
(*) Comma aggiunto dall’articolo 6 della legge n. 144 del 14 maggio 1999.
Art. 37-sexies
Società di progetto: emissione di obbligazionii
- Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere,
previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in
deroga ai limiti di cui all’articolo 2410 del codice civile, purché
garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o
al portatore.
- I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare
chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell’elevato grado
di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies
Risoluzione
- Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest’ultimo revochi la concessione per motivi di
pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
- il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l’opera non abbia
ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti
dal concessionario;
- le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno,
pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero
della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano
economico-finanziario.
-
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al
soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono
indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei
predetti crediti.
- L’efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste
dai commi precedenti.
Art. 37-octies
Subentro
- In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente
dell’intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente
a condizione che:
- la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all’epoca dell’affidamento della concessione;
- l’inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del
termine di cui all’alinea del presente comma ovvero in un termine più
ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i
finanziatori.
- Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
Art. 37-nonies
Privilegio sui crediti
- I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi
hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli
articoli 2745 e seguenti del codice civile.
- Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell’atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei
crediti, il debitore, l’ammontare in linea capitale del finanziamento o
della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il
finanziamento.
- L’opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla
trascrizione, nel registro indicato dall’articolo 1524, secondo comma, del
codice civile, dell’atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi
legali; dall’avviso devono risultare gli estremi della avvenuta
trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l’impresa finanziata.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che
abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la
trascrizione prevista dal comma 3. Nell’ipotesi in cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo".
Art. 38
Applicazione della legge
- Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per
i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della
legge 1 giugno
1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23,
comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all’importo dei lavori, nonché
all’articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del
medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per
cento e che l’importo in aumento relativo alle varianti che determinano un
incremento dell’importo originario del contratto deve trovare copertura
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
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