TITOLO I 
Disposizioni generali
Art. 1
Operazioni imponibili
L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
Art. 2
Cessioni di beni
Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento 
della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento 
su beni di ogni genere. 
Costituiscono inoltre cessioni di beni:
Art. 3
Prestazioni di servizi
Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti 
da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, 
deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale 
ne sia la fonte. [Costituiscono prestazioni di servizi a titolo oneroso quelle effettuate 
per l’uso personale o familiare dell’imprenditore o di coloro i quali esercitano 
un'arte o una professione o per altre finalità estranee all’impresa o all’esercizio 
dell’arte o della professione]. 
Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l’imposta afferente 
agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono 
per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi 
anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a 
titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione 
delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, 
educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale 
dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio 
delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono 
finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà 
sociale, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e 
delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico 
interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni 
indicate al n. 6) dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno 
per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai numeri 1), 2) e 5) del comma 
precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza 
sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il 
mandatario. 
Non sono considerate prestazioni di servizi: 
Non costituiscono inoltre prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella tabella C allegata al presente decreto, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze:
Art. 4
Esercizio di imprese
Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché 
non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 
2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio 
di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi 
che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile. 
Si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di imprese: 
Si considerano effettuate in ogni caso nell’esercizio di imprese, a norma del precedente 
comma, anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società 
e dagli enti ivi indicati ai propri soci, associati o partecipanti. 
Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma, che non abbiano per oggetto esclusivo 
o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate 
nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi 
fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio 
di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai 
soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di 
contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni 
alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle 
finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, 
assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di 
formazione extra-scolastica della persona anche se rese nei confronti di associazioni 
che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte 
di una unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati 
o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. [Per le 
cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate da associazioni culturali 
o sportive costituite ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, la disposizione 
si applica nei confronti degli associati o partecipanti minori d'età e, per i maggiorenni, 
a condizione che questi abbiano il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni 
dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione 
ed abbiano diritto a ricevere, nei casi di scioglimento della medesima, una quota 
del patrimonio sociale, se questo non è destinato a finalità di utilità generale].
Agli effetti delle disposizioni di questo articolo sono considerate in ogni caso 
commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, le seguenti attività:
Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni relative all’oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, di cui siano parti la Banca d'Italia, l’Ufficio italiano dei cambi o le banche agenti; la gestione, da parte delle amministrazioni militari o dei corpi di polizia, di mense e spacci riservati al proprio personale ed a quello dei Ministeri da cui dipendono, ammesso ad usufruirne per particolari motivi inerenti al servizio; la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l’applicazione di marchi di qualità; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali; le cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali; le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. Non sono considerate, inoltre, attività commerciali, anche in deroga al secondo comma:
Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all’articolo 
3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali 
siano riconosciute dal Ministero dell’interno, non si considera commerciale, anche 
se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di 
alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale, 
da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare 
a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata 
nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma.
Le disposizioni di cui ai commi quarto, secondo periodo, e sesto si applicano a 
condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, 
da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell’atto 
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: 
Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del settimo comma non si applicano 
alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato 
ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali 
e di categoria. 
Le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale di cui all’articolo 
111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano anche ai fini dell’imposta 
sul valore aggiunto. 
Art. 5
Esercizio di arti e professioni
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, 
ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone 
fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità 
giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle 
attività stesse. 
Non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni 
di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui 
all’art. 49, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, rese da soggetti che non esercitano 
per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì 
effettuate nell’esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti 
dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi 
della L. 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese 
da guardie giurate di cui al R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952. 
Art. 6
Effettuazione delle operazioni
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione 
se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano 
beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono 
posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1) e 2) dell’art. 2, si considerano 
effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano 
beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione. 
In deroga al precedente comma l’operazione si considera effettuata: 
Art. 10
Operazioni esenti dall’imposta
Sono esenti dall’imposta: 
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, 
la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; 
l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di 
altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le 
dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi 
di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti 
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di 
investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute 
estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni 
di copertura dei rischi di cambio; 
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi 
di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli; 
le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, 
relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano 
in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i 
contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, 
comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; 
i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di 
tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; 
le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative 
ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche 
disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 
6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché 
quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto 
ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 
novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi 
comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; 
7) le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, 
giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero 
precedente, nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco 
autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate; 
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e 
proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio 
di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione 
edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni 
mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi 
quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa 
utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile 
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita; 
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, 
effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese 
che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui 
all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 
457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività 
esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; 
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni 
di cui ai numeri da 1 a 7, nonché quelle relative all’oro e alle valute estere, 
compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti 
di cui siano parti la Banca d'Italia e l’Ufficio italiano cambi o le banche agenti 
ai sensi dell’art. 4, ultimo comma, del presente decreto; 
10) [le cessioni agli editori della carta destinata alla stampa di giornali quotidiani 
e le prestazioni agli stessi dei servizi relativi alla composizione e stampa di 
tali giornali]; 
11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;12) le cessioni 
di cui al n. 4) dell’art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o 
fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, 
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; 
13) le cessioni di cui al n. 4) dell’art. 2 a favore delle popolazioni colpite da 
calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, 
n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza 
o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, 
lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio 
di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri; 
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all’uopo equipaggiati, 
effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS; 
16) le prestazioni relative ai servizi postali; 
17) [le prestazioni di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani];
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona 
nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi 
dell’articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 
27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto 
del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze; 
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case 
di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica 
e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presìdi sanitari e vitto, 
nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 
20) le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche 
di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e 
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche 
amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto 
e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, 
collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni 
relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo 
personale; 
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per 
anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli 
per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, comprese le somministrazioni 
di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni 
accessorie; 
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti 
alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, 
giardini botanici e zoologici e simili; 
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, 
o private per l’affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, 
comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione 
dei rifiuti urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi; 
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, 
in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti 
e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti 
in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, 
da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste 
all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità 
di assistenza sociale e da ONLUS; 
27-quater) le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all’articolo 3 della 
legge 2 agosto 1897, n. 382; 
27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza 
il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 
19, 19-bis1 e 19-bis2. 
Art. 11
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di 
altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, 
sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali 
sono effettuate. 
La disposizione del comma precedente non si applica per la cessione al prestatore 
del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal 
committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a 
norma dell’art. 14, non supera il cinque per cento del corrispettivo in denaro.
Art. 12
Cessioni e prestazioni accessorie
Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura 
di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una 
cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente 
o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente 
all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. 
Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi 
delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base 
imponibile. 
Art. 13
Base imponibile
La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita 
dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo 
le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione 
e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, 
aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da 
altri soggetti. 
Agli effetti del comma precedente i corrispettivi sono costituiti: 
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della 
pubblica autorità, dall’indennizzo comunque denominato; 
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario 
al committente, di cui al n. 3) dell’art. 2, rispettivamente dal prezzo di vendita 
pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto 
pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di 
servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo comma 
dell’articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal 
mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto 
dal mandatario, aumentato della provvigione; 
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 
2, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere 
precedenti obbligazioni e per quelle di cui all’articolo 3, terzo comma, primo periodo, 
dal valore normale dei beni e delle prestazioni; per le assegnazioni di cui all’articolo 
3, terzo comma, secondo periodo, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per 
la prestazione dei servizi; 
d) per le operazioni permutative di cui all’art. 11, dal valore normale dei beni 
e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse; 
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal 
corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall’ufficio doganale 
all’atto della temporanea importazione. 
Per le cessioni di beni indicati alla lettera e-bis) del secondo comma dell’articolo 
19 la base imponibile è ridotta alla metà qualora la detrazione dell’imposta relativa 
al loro acquisto o importazione da parte del cedente sia stata operata con la riduzione 
prevista nella disposizione stessa. 
Art. 14
Determinazione della base imponibile
Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le 
spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del 
giorno in cui è stata effettuata l’operazione e, in mancanza, secondo il cambio 
del giorno antecedente più prossimo. 
I residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente 
sono computati secondo il loro valore normale. 
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il prezzo o corrispettivo mediamente 
praticato per beni o servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera 
concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in 
cui è stata effettuata la operazione o nel tempo e nel luogo più prossimi. 
Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, 
ai listini o alle tariffe dell’impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, 
alle mercuriali e ai listini della camera di commercio più vicina, alle tariffe 
professionali e ai listini di borsa. 
Art. 15
Esclusioni dal computo della base imponibile
Non concorrono a formare la base imponibile: 
1) le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre 
irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente;
2) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità 
alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta 
ad aliquota più elevata; 
3) le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per 
conto della controparte, purché regolarmente documentate; 
4) l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente 
pattuito il rimborso alla resa; 
5) le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto. 
Non si tiene conto, in diminuzione dell’ammontare imponibile, delle somme addebitate 
al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’esecuzione 
del contratto. 
Art. 16
Aliquote dell’imposta
L'aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del 20% della base imponibile 
dell’operazione. 
L'aliquota è ridotta al 4 e al 10 per cento per le operazioni che hanno per oggetto 
i beni e i servizi elencati nell’allegata tabella A, salvo il disposto dell’art. 
34, ed è elevata al 38 per cento (ora venti per cento) per quelle che hanno per 
oggetto i beni elencati nell’allegata tabella B. 
Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili 
che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti 
di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l’imposta si applica con la stessa 
aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con 
contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. 
[In caso di mutamento di aliquota le fatture emesse, ai sensi dell’art. 21 con riferimento 
ai momenti di effettuazione di cui all’art. 6, commi primo, secondo e quarto, nei 
confronti dei soggetti indicati nell’ultimo comma dello stesso art. 6, non sono 
soggette a rettifica in relazione all’aliquota applicabile al momento del pagamento 
del corrispettivo dell’operazione]. 
Art. 17
Soggetti passivi
L'imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni 
di servizi imponibili, i quali devono versarla all’erario, cumulativamente per tutte 
le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei 
modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. 
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto relativamente 
ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti 
non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti 
o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello 
Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell’art. 53, il quale risponde 
in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente 
decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all’altro contraente 
anteriormente all’effettuazione dell’operazione. La disposizione si applica anche 
relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell’articolo 7, quarto comma, 
lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni 
operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso 
art. 7. 
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi 
relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio 
dello Stato da soggetti residenti all’estero, nonché gli obblighi relativi alle 
prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell’art. 3, rese da soggetti residenti all’estero 
a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti 
che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. 
La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi 
dell’art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti 
o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, 
lettera a), dello stesso articolo. 
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni 
effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti 
all’estero. 
Art. 18
Rivalsa
Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile 
deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.
Per le operazioni per le quali non è prescritta l’emissione della fattura il prezzo 
o il corrispettivo si intende comprensivo dell’imposta. Se la fattura è emessa su 
richiesta del cliente il prezzo o il corrispettivo deve essere diminuito della percentuale 
indicata nel quarto comma dell’art. 27. 
La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) del secondo 
comma dell’articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo 
periodo, dell’articolo 3. 
é nullo ogni patto contrario alle disposizioni dei commi precedenti. 
Il credito di rivalsa ha privilegio speciale sui beni immobili oggetto della cessione 
o ai quali si riferisce il servizio ai sensi degli artt. 2758 e 2772 del codice 
civile e, se relativo alla cessione di beni mobili, ha privilegio sulla generalità 
dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito nell’articolo 
2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto. 
Art. 19
Detrazione
1. Per la determinazione dell’imposta dovuta a norma del primo comma dell’articolo 
17 o dell’eccedenza di cui al secondo comma dell’articolo 30, è detraibile dall’ammontare 
dell’imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell’imposta assolta o 
dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione 
ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell’esercizio dell’impresa, arte o 
professione. Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi 
acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile e può 
essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo 
a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti 
al momento della nascita del diritto medesimo. 
2. Non è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni e 
servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il 
disposto dell’articolo 19-bis2. In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto 
o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni 
a premio. 
3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate 
sono costituite da: 
a) operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 o a queste assimilate dalla legge, 
ivi comprese quelle di cui agli articoli 40 e 41 del decreto-legge 31 agosto 1993, 
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; 
b) operazioni effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate 
nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell’imposta; 
c) operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), b), d) ed f); 
d) cessioni di cui all’articolo 10, numero 11); 
e) operazioni non soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 
74, commi primo, settimo e ottavo. 
4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all’imposta 
la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l’ammontare 
indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei 
beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota 
di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini 
privati o comunque estranei all’esercizio dell’impresa, arte e professione. 
5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che 
conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni 
esenti ai sensi dell’articolo 10, il diritto alla detrazione dell’imposta spetta 
in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare 
è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19-bis. 
Nel corso dell’anno la detrazione è provvisoriamente operata con l’applicazione 
della percentuale di detrazione dell’anno precedente, salvo conguaglio alla fine 
dell’anno. I soggetti che iniziano l’attività operano la detrazione in base ad una 
percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine 
dell’anno. 
Art. 19-bis
Percentuale di detrazione
1. La percentuale di detrazione di cui all’articolo 19, comma 5, è determinata 
in base al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, 
effettuate nell’anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate 
nell’anno medesimo. La percentuale di detrazione è arrotondata all’unità superiore 
o inferiore a seconda che la parte decimale superi o meno i cinque decimi. 
2. Per il calcolo della percentuale di detrazione di cui al comma 1 non si tiene 
conto delle cessioni di beni ammortizzabili, dei passaggi di cui all’articolo 36, 
ultimo comma, e delle operazioni di cui all’articolo 2, terzo comma, lettere a), 
b), d) e f), delle operazioni esenti di cui all’articolo 10, primo comma, numero 
27-quinquies), e, quando non formano oggetto dell’attività propria del soggetto 
passivo o siano accessorie alle operazioni imponibili, delle altre operazioni esenti 
indicate ai numeri da 1) a 9) del predetto articolo 10, ferma restando la indetraibilità 
dell’imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare 
queste ultime operazioni. 
Art. 19-bis1
Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi
1. In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 19: 
a) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli 
di cui alla lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei 
relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo 
comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione 
relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività 
propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali 
nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti 
e professioni; 
b) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione degli altri beni elencati 
nell’allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti 
e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni 
stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività 
propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli 
e di autovetture ed autoveicoli indicati nell’articolo 54, lettere a) e c), del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell’allegata tabella B 
e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, 
e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al 
terzo comma dell’articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione 
relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione salvo che per gli agenti o 
rappresentanti di commercio; 
d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti 
destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è 
ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto, 
all’importazione o all’acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, 
di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti; 
e) salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in 
detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere, a somministrazioni di alimenti 
e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori 
di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale 
o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi 
sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito 
stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 54, lettere a) e c), 
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
f) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione 
di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell’attività propria 
dell’impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali 
o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa; 
g) l’imposta relativa all’acquisto, all’importazione, alle prestazioni di servizi 
di cui al terzo comma dell’art. 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature 
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette 
alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa allegata 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita 
dal decreto 28 dicembre 1995 del Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 
50 per cento; 
h) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza, 
come definite ai fini delle imposte sul reddito; 
i) non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o 
di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione 
o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese 
che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione 
o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione 
non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni 
esenti di cui al numero 8) dell’articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale 
di detrazione a norma dell’articolo 19, comma 5, e dell’articolo 19-bis. 
omissis
Art. 90
Abolizione dell’imposta generale sull’entrata e di altri tributi
Con decorrenza dal 1° gennaio 1973 cessano di avere applicazione: 
1) l’imposta generale sull’entrata, la corrispondente imposta prevista nel primo 
comma dell’art. 17 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella 
legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni e l’imposta di conguaglio 
dovuta per il fatto dell’importazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, 
e successive modificazioni; 
2) le tasse di bollo sui documenti di trasporto, di cui al decreto legislativo 7 
maggio 1948, n. 1173, ratificato dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, e successive 
modificazioni, e le tasse erariali sui trasporti, di cui al testo unico approvato 
con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni; 
3) la tassa di bollo sulle carte da giuoco, di cui al regio decreto 30 dicembre 
1923, n. 3277, e successive modificazioni; 
4) la tassa di radiodiffusione sugli apparecchi telericeventi e radioriceventi di 
cui alla legge 15 dicembre 1960, n. 1560; 
5) l’imposta sui dischi fonografici ed altri supporti atti alla riproduzione del 
suono, di cui alla legge 1° luglio 1961, n. 569; 
6) l’imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali, 
sintetiche e di vetro, di cui al decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1 e successive 
modificazioni; 
7) l’imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione 
non superiore a trenta gradi centigradi, di cui al decreto-legge 20 novembre 1953, 
n. 843, convertito nella legge 27 dicembre 1953, n. 949, e successive modificazioni;
8) l’imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione 
non superiore a dodici gradi centigradi comunque ottenuti dalla lavorazione di oli 
e grassi vegetali concreti, di cui al decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, convertito 
nella legge 20 dicembre 1954, n. 1219, e successive modificazioni; 
9) l’imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con 
punto di solidificazione inferiore a quarantotto gradi centigradi nonché sulle materie 
grasse classificabili ai termini della tariffa doganale come acidi grassi, di cui 
al decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, convertito nella legge 20 dicembre 1956, 
n. 1386, e successive modificazioni; 
10) l’imposta di fabbricazione sugli organi di illuminazione elettrica, di cui al 
regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 954, convertito nella legge 19 gennaio 1939, 
n. 214, e successive modificazioni; 
11) l’imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè, di cui al testo unico approvato 
con decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
12) le sovrimposte di confine corrispondenti alle imposte di fabbricazione di cui 
ai numeri precedenti; 
13) l’imposta erariale sul consumo del gas, di cui al testo unico approvato con 
decreto del Ministro per le finanze 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
14) l’imposta di consumo sul sale e l’imposta sul consumo di cartine e tubetti per 
sigarette, di cui alla legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;
15) le imposte comunali di consumo, di cui al testo unico per la finanza locale 
approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e al regolamento approvato 
con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, e successive modificazioni, nonché il 
diritto speciale sulle acque da tavola di cui alla legge 2 luglio 1952, n. 703, 
e successive modificazioni; 
16) l’imposta erariale sulla pubblicità, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1954, n. 342; 
17) la tassa sulle anticipazioni o sovvenzioni contro deposito o contro pegno, di 
cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3280, e successive modificazioni; 
18) il diritto speciale sull’ammontare lordo dei pedaggi autostradali, di cui al 
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, 
n. 1034; 
19) l’imposta sulle utenze telefoniche, di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1379, 
e successive modificazioni; 
20) le addizionali ai tributi di cui ai numeri precedenti. 
Restano fermi gli obblighi, anche formali, derivanti da rapporti sorti anteriormente 
al 1° gennaio 1973 relativamente ai tributi indicati nel presente articolo. 
Art. 91
Norme transitorie in materia di imposta generale sull’entrata
La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dalla legge 31 luglio 
1954, n. 570, e successive modificazioni, compete per i prodotti indicati nella 
tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1954, n. 676, 
e successive modificazioni, che vengano esportati, senza avere subito trasformazioni, 
fino al 30 giugno 1973, limitatamente alle quantità corrispondenti a quelle che 
risultano possedute alla data del 31 dicembre 1972, giusta inventario redatto e 
vidimato a norma dell’art. 2217 del codice civile. 
La restituzione dell’imposta generale sull’entrata prevista dall’art. 2 della legge 
21 luglio 1965, n. 939 compete per i lavori navali ivi contemplati che da apposito 
certificato dell’ufficio del registro navale risultino ultimati entro il 31 dicembre 
1972. Per i lavori navali non ancora ultimati a tale data, la restituzione compete 
nei limiti dei corrispettivi riferibili alla parte dei lavori che in base al certificato 
risulti già eseguita alla data stessa. La restituzione deve essere richiesta all’intendenza 
di finanza entro il termine del 31 dicembre 1973, prorogabile per giustificati motivi.
Le fatture e le bollette doganali relative alle quantità di materie prime, semilavorati 
e componenti corrispondenti a quelle che dai certificati di cui al comma precedente 
risultino impiegati nei lavori ivi contemplati non possono essere comprese nella 
detrazione prevista dall’art. 83. Alla dichiarazione di detrazione eventualmente 
presentata deve essere allegata copia conforme della domanda di restituzione presentata. 
L'inosservanza di questa disposizione determina la decadenza dal diritto alla detrazione 
e l’obbligo di versare in unica soluzione le imposte già detratte. 
Art. 92
Norme transitorie in materia di imposte di fabbricazione
La soppressione delle imposte di fabbricazione sugli organi di illuminazione 
elettrica e sui surrogati del caffè, di cui ai nn. 10) e 11) dell’art. 90, ha effetto 
anche per i prodotti giacenti nei magazzini fiduciari alla data del 1° gennaio 1973.
Con modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze si procederà al rimborso 
del prezzo dei contrassegni di Stato sui surrogati del caffè, istituiti con decreto 
del Ministro per le finanze 10 ottobre 1950, non ancora applicati dai fabbricanti 
ovvero già applicati sulle giacenze di cui al precedente comma. Il rimborso deve 
essere richiesto al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro 
il termine del 10 gennaio 1973, prorogabile per giustificati motivi. 
Art. 93
Norme transitorie in materia di imposte di consumo
Per le opere edilizie in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 gli 
uffici delle imposte comunali di consumo procedono alla liquidazione e riscossione 
dell’imposta dovuta sui materiali impiegati nella parte di costruzione effettivamente 
eseguita. 
La liquidazione dell’imposta si effettua: 
per le parti dell’opera già ultimate, con la applicazione di un'aliquota fissa per 
ogni metro cubo di fabbrica, computando il vuoto per pieno, ovvero di un'aliquota 
fissa per ogni metro quadrato di area coperta e per piano, secondo i criteri di 
misurazione e con le esclusioni di cui all’art. 35, lettera a), secondo e terzo 
comma, del regolamento approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138; 
per le parti non ultimate, applicando a ciascuna specie di materiali impiegati le 
rispettive aliquote. 
Per le autostrade costruite con il sistema della concessione l’imposta relativa 
ai tratti in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1973 è determinata applicando 
le misure d'imposta stabilite nella legge 16 settembre 1960, n. 1013, in proporzione 
al rapporto tra il valore dei materiali già impiegati e il valore complessivo dei 
materiali necessari per l’intero tratto. 
Art. 94
Entrata in vigore
Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1973.
Tabella A [*]
PARTE I [**]
Prodotti agricoli e ittici 
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v. d. 01.01); 
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, 
ovina e caprina (v. d. 01.02 - 01.03 - 01.04); 
3) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti, commestibili, freschi e 
refrigerati (v. d. 01.05 - ex 02.02); 
4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi 
destinati all’alimentazione umana, api e bachi da seta (v. d. ex 01.06); 
5) carni, frattaglie e parti di animali di cui ai numeri 3 e 4, fresche, refrigerate, 
salate o in salamoia, secche o affumicate (v. d. ex 02.02 - ex 02.03 - ex 02.04 
- ex 02.06); 
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, 
secco o affumicato (v. d. ex 02.05); 
7) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, semplicemente salati o in salamoia, 
secchi o affumicati, esclusi il salmone e lo storione affumicati (v. d. ex 03.01 
- ex 03.02), derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura; 
8) crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o 
dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, crostacei 
non sgusciati semplicemente cotti in acqua (v. d. ex 03.03), derivanti dalla pesca 
in acque dolci e da allevamento; 
9) latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati (v. d. 04.01);
10) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04); 
11) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v. d. ex 04.05); 
12) miele naturale (v. d. 04.06); 
13) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, 
in vegetazione o fioriti; altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze 
(v. d. 06.01 - 06.02); 
14) fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi; fogliami, 
foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, 
freschi (v. d. ex 06.03 - ex 06.04); 
15) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati 
immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato 
(v.d. ex 07.01 - ex 07.03); 
16) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (v.d. 07.05);
17) radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre 
simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o d'inulina, anche secchi o tagliati 
in pezzi; midollo della palma a sago (v. d. 07.06); 
18) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate (v. d. da 
08.01 a 08.09 - 08.11 - 08.12); 
19) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate 
immerse nell’acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne 
temporaneamente la conservazione, oppure secche (v. d. ex 08.13); 
20) spezie (v. d. da 09.04 a 09.10); 
21) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato) (v. d. da 10.01 
a 10.05 - ex 10.06 - 10.07); 
22) semi e frutti oleosi, esclusi quelli frantumati (v. d. ex 12.01); 
23) semi, spore e frutti da sementa (v. d. 12.03); 
24) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v. 
d. ex 12.04); 
25) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte (v. 
d. ex 12.08); 
26) coni di luppolo (v. d. ex 12.06); 
27) piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente 
in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari 
e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v. d. 12.07);
28) carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente 
nell’alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v. d. ex 12.08); 
29) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v. d. 12.09); 
30) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, 
lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti 
da foraggio (v. d. 12.10); 
31) vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi greggi, non pelati, né spaccati, 
né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v. d. ex 14.01 - ex 14.03); 
32) alghe (v. d. ex 14.05); 
33) olio d'oliva, morchie e fecce d'olio d'oliva (v. d. ex 15.07 - ex 15.17);
34) cera d'api greggia (v. d. ex 15.15); 
35) mosti di uve parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla 
aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. ex 20.07 
- 22.04 - ex 22.05); 
36) vini di uve fresche con esclusione di quelli liquorosi ed alcoolizzati e di 
quelli contenenti più del ventidue per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05);
37) sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07); 
38) aceto di vino (v. d. ex 22.10); 
39) panelli, sansa di olive ed altri residui dell’estrazione dell’olio di oliva, 
escluse le morchie (v. d. ex 23.04); 
40) fecce di vino; tartaro greggio (v. d. 23.05); 
41) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione 
degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06); 
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01); 
43) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa 
la segatura (v. d. 44.01); 
44) legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03); 
45) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04);
46) sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato 
o polverizzato (v. d. 45.01); 
47) bozzoli di bachi da seta atti alla trattura (v. d. 50.01); 
48) lane in massa sudice o semplicemente lavate; cascami di lana e di peli (v. d. 
ex 53.01 - 53.03); 
49) peli fini o grossolani, in massa, greggi (v. d. ex 53.02); 
50) lino greggio, macerato, stigliato; stoppe e cascami di lino (v. d. ex 54.01);
51) ramiè greggio (v. d. ex 54.02); 
52) cotone in massa; cascami di cotone, non pettinati né cardati (v. d. 55.01 - 
55.03); 
53) canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata; stoppa e cascami di canapa 
(v. d. ex 57.01); 
54) abaca greggia; stoppa e cascami di abaca (v. d. ex 57.02); 
55) sisal greggia (v. d. ex 57.04); 
56) olio essenziale non deterpenato di mentha piperita (v. d. ex 33.01). 
PARTE II
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4%
1) [Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all’alimentazione, semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v. d. 03.01 - 03.02)];
2) [crostacei e molluschi, compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua (v. d. 03.03)];
3) latte fresco, non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie;
4) burro, formaggi e latticini (v. d. 04.03 - 04.04);
5) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato; disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette, ma non altrimenti preparati (v. d. ex 07.01 - ex 07.03 - ex 07.04);
6) ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati (v. d. 07.02);
7) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decortificati o spezzati (v. d. 07.05);
8) frutta commestibili, fresche o secche o temporaneamente conservate; frutta, anche cotte, congelate o surgelate senza aggiunta di zuccheri (v. d. da 08.01 a 08.03 - ex 08.04 - da 08.05 a 08.12);
9) frumento, compreso quello segalato, segala; granturco; riso; risone; orzo, escluso quello destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad uso zootecnico (v. d. 10.01 - 10.02 ex 10.03 - ex 10.04 - 10.05 - ex 10.06 - ex 10.07, ex 21.07.02);
10) farine e semole di frumento, granturco e segala; farine di orzo; farine di avena, farine di riso e di altri cereali minori destinate ad uso zootecnico (v. d. ex 11.01 - ex 11.02);
11) frumento, granturco, segala e orzo, spezzati o schiacciati; riso, avena ed altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad uso zootecnico (v. d. ex 10.06 e ex 11.02);
12) germi di mais destinati alla disoleazione (ex 11.02 G II); semi e frutti oleosi destinati alla disoleazione, esclusi quelli di lino e di ricino e quelli frantumati (v. d. ex 12.01);
12-bis) basilico, rosmarino e salvia, freschi, destinati all’alimentazione (v. d. ex 12.07);
13) olio d'oliva; oli vegetali destinati all’alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare (v. d. ex 15.07);
14) margarina animale o vegetale (v. d. ex 15.13);
15) paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;
16) pomidoro pelati e conserve di pomidoro; olive in salamoia (v. d. ex 20.02);
17) crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi (v. d. 23.02);
18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
19) fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura;
20) mangimi semplici di origine vegetale; mangimi integrati contenenti cereali e/o relative farine e/o zucchero; mangimi composti semplici contenenti, in misura superiore al 50%, cereali compresi nella presente parte della tabella;
21) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, in presenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota;21-bis) costruzioni rurali destinate ad uso abitativo del proprietario del terreno o di altri addetti alle coltivazioni dello stesso o all’allevamento del bestiame e alle attività connesse, cedute da imprese costruttrici, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, sempre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 9, comma 3, lettere c) ed e), del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133;
22) [opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4, L. 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44, L. 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia ceduti da imprese costruttrici];
24) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis) e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984;
25) [fabbricati o porzioni di essi sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi];
26) assegnazioni, anche in godimento, di case di abitazione di cui al numero 21), fatte a soci da cooperative edilizie e loro consorzi;
27) [beni destinati alla ricostruzione pubblica e privata finalizzata a realizzare gli obiettivi della L. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché beni e servizi destinati alla ricostruzione ed al recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile e 7 e 11 maggio 1984, dalla deflagrazione provocata dall’incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al D.L. 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise] [1];
28) [case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969, cedute da imprese non costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle condizioni indicati nell’art. 2, primo comma, del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella L. 5 aprile 1985, n. 118] [2];
29) [case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969, edificate prima del 18 luglio 1949, cedute da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche nei termini e alle condizioni indicati nell’art. 2, primo comma, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1985, n. 118] [2];
30) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti ed apparecchi per fratture (docce, stecche e simili); oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità (v. d. 90.19);
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie nonché le prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, di proprietà di titolari di patenti speciali, relativi accessori e strumenti montati sul veicolo medesimo; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacità motorie;
32) gas per uso terapeutico; reni artificiali;
33) parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni indicati ai precedenti numeri 30, 31 e 32;
34) [bevande vinose destinate al consumo familiare dei produttori e ad essere somministrate ai collaboratori delle aziende agricole];35) prestazioni relative alla composizione, legatoria e stampa dei giornali e notiziari quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa, carte geografiche, atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
36) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata [3]; prestazioni di servizi delle radiodiffusioni con esclusione di quelle trasmesse in forma codificata aventi carattere prevalentemente politico, sindacale, culturale, religioso, sportivo, didattico o ricreativo effettuate ai sensi dell’art. 19, lettere b) e c), L. 14 aprile 1975, n. 103;
37) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni;
38) somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività;
39) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati di cui all’art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, effettuate nei confronti di soggetti che svolgono l’attività di costruzione di immobili per la successiva vendita, ivi comprese le cooperative edilizie e loro consorzi, anche se a proprietà indivisa, o di soggetti per i quali ricorrono le condizioni richiamate nel numero 21), nonché alla realizzazione delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis);
40) [prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla ricostruzione pubblica e privata finalizzati a realizzare gli obiettivi della L. 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni, nonché del D.L. 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 1984, n. 363, e successive integrazioni e modificazioni] [4];
41) [gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; gas di petrolio liquefatti contenuti in bombole da 10 e 15 kg];
41-bis) prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale;
41-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche.
41-quater) protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale permanenti.
Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10%
101) [sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v. d. 45.01)];
102) [materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché gli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni];
103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) [carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v. d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v. d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v. d. 27.04-A e B); coke di petrolio (v. d. 27.14-B)];
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;
107) [materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico];
108) [materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione];
109) [apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche];
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;
112) princìpi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;
114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, ad eccezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale;
115) [beni mobili ed immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni];
116) [materie prime e semilavorate per l’edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi, e bitumati, quali conglomerati bituminosi];117) [dischi, nastri e cassette registrati];
118) [noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all’art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni];
119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle aziende alberghiere e nei parchi di campeggio, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande, escluse quelle effettuate in pubblici esercizi di categoria lusso; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande;
122) prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico;
123) Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
123-bis) servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico;
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
124) [servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali];
125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;
126) [cessioni dei contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all’art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91];
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;
127-ter) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all’articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall’articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell’articolo 10, numero 14), del presente decreto;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l’originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l’originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall’articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all’articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all’articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari.
Tabella B
Prodotti soggetti all’aliquota del 20 per cento
a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;
b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra sealskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;
c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;
d) [autovetture e autoveicoli di cui all’articolo 26, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adibiti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera e)];
e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;
f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;
h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall’Oriente, dall’Estremo Oriente e dal Nord Africa.
Tabella C
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA'