TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto dell’imposta
Art. 2
Atti soggetti a registrazione
Art.. 3
Contratti verbali
Art. 4
Operazioni di società ed enti esteri
Art. 5
Registrazione in termine fisso e registrazione in caso d’uso
Art. 6
Caso d’uso
Art. 7
Atti non soggetti a registrazione.
Art. 8
Registrazione volontaria
TITOLO II
Registrazione degli atti
Art. 9
Ufficio competente
Art. 10
Soggetti obbligati a richiedere la registrazione.
Art. 11
Richiesta di registrazione degli atti scritti.
Art. 12
Richiesta di registrazione dei contratti verbali e delle operazioni di società
ed enti esteri.
Art. 13
Termini per la richiesta di registrazione.
Art. 14
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione
od omologazione.
Art. 15
Registrazione d’ufficio
Art. 16
Esecuzione della registrazione.
Art. 17
Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione e di
affitto di beni immobili.
Art. 18
Effetti della registrazione
Tariffa
Parte I
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Articolo 1
1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo | 8% |
Se l’atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze | 7% |
Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 . . . . . . . | 15% |
Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l’acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione . . | 3% |
Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) . . . . . . . . . | 3% |
Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato e esente dall’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell’atto l’acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni :. . | 1% |
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane . . . . . . . . . . . . | L. 250.000 |
Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all’estero o diritti reali di godimento sugli stessi . | L. 250.000 |
Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater) . . . . . | L. 250.000 |
Note:
I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale
o da associazioni o società cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della legge
9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dell’8 per cento
l’acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della
sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall’art. 12 della legge
9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che
dichiarino nell’atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti
e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del
triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l’ufficio del registro
competente provvede al recupero della differenza d’imposta. Si decade dal beneficio
nel caso di destinazione dei terreni, e delle relative pertinenze, diversa dall’uso
agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
deve essere comunicato entro un anno all’ufficio del registro competente. In caso
di omessa denuncia si applica una soprattassa pari alla metà della maggior imposta
dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede
al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui
al comma 4 dell’art. 55 del testo unico, con decorrenza dal momento del pagamento
della imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo
momento.
II) Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento la parte acquirente:
a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per
i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell’atto di acquisto gli estremi del
vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente
all’atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall’amministrazione per
i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione
dei beni al vincolo. L’agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine
di due anni decorrente dalla data di registrazione dell’atto, non venga documentata
l’avvenuta sottoposizione del bene al vincolo. Le attestazioni relative ai beni
situati nel territorio della regione siciliana e delle province autonome di Trento
e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della regione siciliana e delle
province autonome di Trento e Bolzano. L’acquirente decade altresì dal beneficio
della riduzione d’imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima
che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero
nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell’amministrazione
per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge
per consentire l’esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili
stessi. L’amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione
all’ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso,
oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa pari al trenta per cento dell’imposta
stessa, oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell’art. 55 del testo unico.
Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui
all’art. 76, comma 2, del testo unico.
II-bis) 1. Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 3 per cento agli atti traslativi
a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti
traslativi o constitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione
relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:
a) che l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o
stabilisca entro un anno dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello
in cui l’acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all’estero
per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l’attività il soggetto
da cui dipende ovvero, nel caso in cui l’acquirente sia cittadino italiano emigrato
all’estero, che l’immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l’immobile
acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente nell’atto di acquisto;
b) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo
o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione
di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile
da acquistare;
c) che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure
per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale
dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa
di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni
di cui al presente articolo ovvero di cui all’art. 1 della
L. 22 aprile 1982,
n. 168, all’art. 2 del D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,
dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, all’art. 3, comma 2, della L. 31 dicembre 1991,
n. 415, all’art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo
1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all’art. 2, commi 2 e 3, del D.L. 24 luglio
1992, n. 348, all’art. 1, commi 2 e 3, del D.L. 24 settembre 1992, n. 388, all’art.
1, commi 2 e 3, del D.L. 24 novembre 1992, n. 455, all’art. 1, comma 2, del D.L.
23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n.
75 e all’art. 16 del D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 243.
2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui
si realizza l’effetto traslativo possono essere effettuate, oltre che nell’atto
di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.
3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere
a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l’acquisto, anche se con atto separato,
delle pertinenze dell’immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze,
limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o
classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio
della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.
4. In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso
o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo
prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché
una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni
soggette all’imposta sul valore aggiunto, l’ufficio del registro presso cui sono
stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti
una penalità pari alla differenza fra l’imposta calcolata in base all’aliquota applicabile
in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione dell’aliquota agevolata,
aumentata del 30 per cento. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
dell’articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano
nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato
con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile
da adibire a propria abitazione principale.
II-ter). Ove non si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l’applicazione
dell’aliquota dell’1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte
di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende
applicabile una soprattassa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui
al comma 4 dell’articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio
decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell’amministrazione
finanziaria.
II-quater). A condizione che la ONLUS dichiari nell’atto che intende utilizzare
direttamente beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo
utilizzo diretto entro 2 anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o
mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta
l’imposta ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della
stessa imposta.
Articolo 2
1. Atti di cui al comma 1 dell’art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7 |
3% |
Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane . . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell’articolo 1 e nel successivo articolo 7 |
L. 250.000 |
Articolo 3
1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7 . . . . . . | 1% |
Articolo 4
1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti
diversi dalle società, compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre organizzazioni
di persone o di beni, con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali o agricole: |
le stesse aliquote di cui all’articolo 1 |
2) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all’esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche. . . . . . . . |
4% |
3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa . . . |
L.250.000 |
4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto |
le stesse aliquote di cui all’articolo 7 |
5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all’art. 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti . . . . |
L. 250.000 |
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria |
L. 250.000 |
b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell’impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società . . . . . . . . |
L. 250.000 |
c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
1) se soggette all’imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro . . |
L. 250.000 |
2) in ogni altro caso . . . . . . . |
le stesse aliquote di cui alla lett.a) |
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l’esercizio dell’impresa . |
L. 250.000 |
f) operazioni di società ed enti esteri di cui all’art. 4 del testo unico . . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico . . . . . . |
L. 250.000 |
Note:
I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono
conferiti alla data dell’atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) L’imposta di cui alla lettera e) si applica se l’atto di regolarizzazione è
registrato entro un anno dall’apertura della successione. In ogni altro caso di
regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie,
l’imposta si applica a norma dell’articolo 22 del testo unico.
III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente
articolo si applica l’articolo 9 della tabella.
IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all’imposta nella misura fissa
di lire 250.000 se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o
amministrativa in altro Stato membro dell’Unione europea.
V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla
lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.
Articolo 5
1. Locazioni e affitti di beni immobili: a) quando hanno per oggetto fondi rustici . . . . . . . . . . . . . . |
0,50% |
b) in ogni altro caso. . . . . . . . . |
2% |
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative . . . |
2% |
3. Concessioni di diritti d’acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative . . . . . . . . . . . . . . . |
0,50% |
4. Contratti di comodato di beni immobili | L. 250.000 |
Note:
I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,
l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si riduce di una percentuale
pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità;
la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all’imposta
nella misura fissa di lire 100.000.
II) In ogni caso l’ammontare dell’imposta, per le locazioni e gli affitti di beni
immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.
II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all’articolo 17, comma
3-bis, l’aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli
contratti. In ogni caso l’ammontare dell’imposta dovuta per la denuncia non può
essere inferiore alla misura fissa di lire 100.000.
Articolo 6
1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge |
0,50% |
Nota:
Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all’applicazione
di una sola imposta, salva l’applicazione dell’imposta fissa per quelle non contestuali.
Articolo 7
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto: a) motocicli di qualsiasi tipo, motocarrozzette e trattrici agricole . . . . . . . . . . |
L. 150.000 |
b) veicoli a motore destinati al trasporto di persone o al trasporto
promiscuo di persone o cose: 1) autovetture e autoveicoli fino a 53 KW ovvero autobus e trattori stradali fino a 110 KW . . . . . |
L. 150.000 |
2) autovetture e autoveicoli oltre 53 KW, per ogni KW . . . . . . . |
L. 3.500 |
3) autobus e trattori stradali oltre 110 KW, per ogni KW |
L. 1.750 |
c) veicoli a motore destinati al trasporto di cose di portata: 1) fino a 7 quintali . . . . . . |
L. 198.000 |
2) da oltre 7 fino a 15 q. . . . . |
L. 288.000 |
3) da oltre 15 fino a 30 q. . . . |
L. 324.000 |
4) da oltre 30 fino a 45 q. . . . . |
L. 378.000 |
5) da oltre 45 fino a 60 q. . . . |
L. 450.000 |
6) da oltre 60 fino a 80 q. . . . . |
L. 516.000 |
7) oltre 80 quintali] . . . . . |
L. 642.000 |
d) [rimorchi di portata: 1) fino a 20 quintali . . . . . . . |
L. 264.000 |
2) da oltre 20 fino a 50 q. . . . . |
L. 354.000 |
3) oltre 50 quintali] . . . . |
L. 450.000 |
e) [rimorchi per trasporto di persone: 1) fino a 15 posti . . . . . . . . |
L. 228.000 |
2) da 16 a 25 posti . . . . . . . . |
L. 252.000 |
3) da 26 a 40 posti . . . . . . . |
L. 300.000 |
4) oltre i 40 posti] . . . . |
L. 360.000 |
f) unità da diporto: 1) natanti: a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 105.000 |
b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto . . . . . . . . |
L. 210.000 |
2) imbarcazioni: a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 600.000 |
b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto . . . . |
L. 900.000 |
c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . | L. 1.200.000 |
d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto . . . . | L. 1.500.000 |
3) navi . . . . . . . . . . . . . | L. 7.500.000 |
Note:
I) [Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i
rimorchi destinati a servire detti veicoli - sempreché non siano adatti al trasporto
di cose - l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull’imposta
indicata nella lettera d), si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio
e simili].
II) [Non sono soggette a registrazione le scritture private, con sottoscrizione
autenticata o accertata giudizialmente, da prodursi al Pubblico Registro Automobilistico
per formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione, qualora contengano esclusivamente
convenzioni soggette a tali formalità].
Articolo 8
a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti |
le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti |
b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura . . . . . . . . |
3% |
c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. . . . . . |
1% |
d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale . . . . |
L. 250.000 |
e) che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi: modifica di tali condanne o attribuzioni . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
g) di omologazione . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Note:
I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci
ai sensi dell’art. 644 del codice di procedura civile sono soggetti all’imposta
in misura fissa.
II) Gli atti di cui alla lettera b) non sono soggetti all’imposta proporzionale
per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti
all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 40 del testo unico.
II-bis) I provvedimenti che accertano l’acquisto, per usucapione della proprietà
di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti
all’imposta secondo le disposizioni dell’art. 1 della tariffa.
Articolo 9
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale | 3% |
Articolo 10
1. Contratti preliminari di ogni specie . . . . . . . . . . . . . | L. 250.000 |
Nota:
Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria
si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non
soggetti alla imposta sul valore aggiunto ai sensi degli articoli 5, comma 2, e
40 del testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l’imposta
pagata è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto
definitivo.
Articolo 11
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all’art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all’art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli articoli 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista la applicazione dell’imposta in misura fissa |
L. 250.000 |
Articolo 11-bis
1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale | L. 250.000 |
Parte II
Atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso
Articolo 1
1. Atti indicati: |
le stesse imposte previste per i corrispondenti atti nella parte prima |
b) nell’art. 5, comma 2, del testo unico quando riguardano cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette all’imposta sul valore aggiunto . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Nota:
I contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari e al credito
al consumo, per i quali il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, prescrive a pena di nullità la forma scritta, sono assoggettati a registrazione
solo in caso d’uso.
Articolo 2
1. Scritture private non autenticate ad eccezione dei contratti di cui all’articolo 5 della tariffa, parte I, quando l’ammontare dell’imposta risulti inferiore a lire 250.000 o quando abbiano per oggetto la negoziazione di quote partecipazione in società o enti di cui all’articolo 4, parte prima, o di titoli indicati nell’articolo 8 della tabella :. . |
L. 250.000 |
2. Lodi arbitrali non dichiarati esecutivi. . . . . . . . . . . . . . . |
le stesse imposte previste nell’art. 8 della parte prima |
Articolo 2-bis
Articolo 3
1. Scritture private non autenticate aventi per oggetto comodato di beni mobili . . . . . . . . . . | L. 250.000 |
Articolo 4
1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili . . . . . . . . . . . . . . |
L. 250.000 |
Articolo 5
1. Quietanze rilasciate mediante scritture private non autenticate. . . | 0,50% |
Articolo 6
1. Procure, deleghe e simili rilasciate per il compimento di un solo atto e per l’intervento in assemblea . . | L. 250.000 |
Articolo 7
1. Atti riguardanti l’espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell’art. 1 della parte prima | L. 250.000 |
Articolo 8
1. Mandati e ordini di pagamento sulle casse di pubbliche amministrazioni, girate e quietanze apposte sui medesimi . . . . . . . . . . . . . | L. 250.000 |
Articolo 9
1. Libretti di conto corrente e di risparmio e relative lettere di addebitamento e accreditamento | L. 250.000 |
Articolo 10
1. Contratti relativi a prestazioni di lavoro autonomo, compresi i contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed i contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, non soggette all’imposta sul valore aggiunto |
L. 250.000 |
Articolo 11
1. Atti formati all’estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell’art.
2 del testo unico: |
L. 250.000 |
b) in ogni altro caso . . . . . . . . |
le stesse imposte stabilite per i corrispondenti attiformati nello Stato |
Tabella
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 11-bis
1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico.
Articolo 11-ter
1. Verbali di gara o d’incontro, dichiarazioni di nomina di cui all’articolo 583 del codice di procedura civile e relativi depositi, redatti o ricevuti dai notai delegati.
Articolo 11-quater
1. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l’adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari.
Prospetto dei coefficienti
Coefficienti per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 2,5 per cento
Età del beneficiario (anni compiuti) |
Coefficiente |
---|---|
da 0 a 20 | 38 |
da 21 a 30 | 36 |
da 31 a 40 | 34 |
da 41 a 45 | 32 |
da 46 a 50 | 30 |
da 51 a 53 | 28 |
da 54 a 56 | 26 |
da 57 a 60 | 24 |
da 61 a 63 | 22 |
da 64 a 66 | 20 |
da 67 a 69 | 18 |
da 70 a 72 | 16 |
da 73 a 75 | 14 |
da 76 a 78 | 12 |
da 79 a 82 | 10 |
da 83 a 86 | 8 |
da 87 a 92 | 6 |
da 93 a 99 | 4 |