Decreto 2 agosto 1969, n. 1072*
Ai sensi e per gli effetti della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 sono considerate abitazioni di lusso.
Tabella delle caratteristiche
Caratteristiche | Specificazione delle caratteristiche |
---|---|
|
Superficie utile complessiva superiore a mq 160, esclusi dal computo terrazze e balconi, cantine, soffitte, scale e posto macchine. |
|
Quando la loro superficie utile complessiva supera mq 65 a servizio di una singola unità immobiliare urbana |
|
Quando vi sia più di un ascensore per ogni scala, ogni ascensore in più conta per una caratteristica se la scala serve meno di 7 piani sopraelevati. |
|
Quando non sia prescritta da leggi, regolamenti o imposta da necessità di prevenzione di infortuni od incendi |
|
Quando sono a servizio di meno di 4 piani. |
|
|
|
Superiore a m 3,30 salvo che regolamenti edilizi prevedano altezze minime superiori. |
|
|
|
Come alle lettere a), b), c) della caratteristica h) anche se tamburati qualora la loro superficie complessiva superi il 50% (cinquanta per cento) della superficie totale. |
|
Eseguiti per una superficie complessiva superiore al 50% (cinquanta per
cento) della superficie utile totale dell’appartamento:
|
|
Quando per oltre il 30% (trenta per cento) della loro superficie complessiva
siano:
|
|
Se a cassettoni decorati oppure decorati con stucchi tirati sul posto o dipinti a mano, escluse le piccole sagome di distacco fra pareti e soffitti. |
|
Coperta o scoperta, in muratura, quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
|
Quando sia a servizio di un edificio o di un complesso di edifici comprendenti meno di 15 unità immobiliari. |
N.B. - Il computo delle caratteristiche agli effetti delle agevolazioni fiscali va riferito ad ogni singola unità immobiliari (appartamento).