Fino al 31 dicembre 1983, sono soggette all’aliquota del due per cento della
imposta sul valore aggiunto stabilita dall’articolo 8, primo comma, n. 1), del decreto-legge
31 ottobre 1980, n. 693, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre
1980, n. 891, nonché alle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa, le
cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di fabbricati o porzioni
di fabbricato, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate da
enti pubblici, previdenziali, da imprese di assicurazione o da imprese che hanno
per oggetto esclusivo o principale lo acquisto, la gestione o l’alienazione di immobili.
Per le cessioni che comportano il trasferimento della proprietà di immobili destinati
ad uso di abitazione le agevolazioni si applicano a condizione che gli acquirenti
siano persone fisiche che non acquistano nell’esercizio di impresa, arte o professione,
ovvero cooperative aventi requisiti indicati all’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite
da persone fisiche per la costruzione o l’acquisto di immobili da destinare ad uso
di abitazione. Per le cessioni che comportano nei confronti di qualsiasi soggetto
il trasferimento della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello
di abitazione, le agevolazioni si applicano a condizione che gli immobili stessi
siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie non superiore al
venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra.
Fino alla stessa data del 31 dicembre 1983, sono soggetti all’imposta di registro
nella misura ridotta del due per cento e alle imposte ipotecarie e catastali in
misura fissa i trasferimenti della proprietà di fabbricati o porzioni di fabbricato
di cui al comma precedente posti in essere nei termini e alle condizioni ivi previsti
da enti non aventi per oggetto esclusivo o principale lo esercizio di attività commerciali
o agricole nei confronti di persone fisiche o di cooperative aventi i requisiti
indicati nello stesso comma qualora venga trasferita la proprietà di immobili destinati
ad abitazione, nonché nei confronti di qualsiasi soggetto nel caso di trasferimento
della proprietà di immobili destinati ad uso diverso da quello di abitazione sempreché
gli immobili stessi siano ubicati in fabbricati di cui costituiscano una superficie
non superiore al venticinque per cento di quella totale dei piani fuori terra. La
disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati
o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per
la registrazione dopo tale data.
Qualora gli enti e le imprese indicati nei precedenti commi intendano trasferire
alle condizioni, nei termini e con i benefici ivi indicati, immobili locati devono
comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare
il diritto di prelazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
Qualora l’acquirente di uno degli immobili di civile abitazione che risulti occupato
per effetto di contratto di locazione, oggetto delle cessioni e dei trasferimenti
previsti nel primo e nel secondo comma del presente articolo e nell’articolo 2,
receda dal contratto stesso al locatario è concesso in locazione prioritariamente,
da parte dei soggetti già proprietari dell’alloggio ceduto, un altro alloggio, realizzato
mediante il reinvestimento effettuato a norma dell’articolo 2, nello stesso comune
dove è sito l’immobile oggetto del contratto per il quale è stato esercitato il
diritto di recesso o in un comune confinante.
Qualora gli immobili acquistati ai sensi dei precedenti commi vengano successivamente
ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni
dal loro acquisto, il competente ufficio del registro presso cui è stato registrato
l’atto di trasferimento che ha usufruito delle agevolazioni deve recuperare nei
confronti del soggetto che ha rivenduto l’immobile una penalità pari alla differenza
tra l’aliquota ordinaria dell’imposta sul valore aggiunto e quella agevolata nel
caso che il primo trasferimento sia stato assoggettato a tale tributo con l’aliquota
ridotta del due per cento, ovvero le ordinarie imposte di registro, ipotecarie e
catastali nel caso che per il trasferimento precedente tali imposte siano state
applicate in misura ridotta. Si applicano altresì gli interessi di mora di cui alla
legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni.
Le disposizioni agevolative previste dai precedenti commi primo e secondo si applicano
altresì ai trasferimenti di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione
non di lusso secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni, effettuati da persone fisiche che non agiscono
nell’esercizio di impresa, arte o professione nei confronti di persone fisiche a
condizione che l’acquisto avvenga entro il 31 dicembre 1983 e che nell’atto di trasferimento
il compratore dichiari, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o
porzione di fabbricato destinato ad abitazione nel comune di residenza o in quello,
se diverso, ove svolge la propria attività prevalente, di adibirla a propria abitazione
e di non aver usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma; in caso
di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una
soprattassa nella misura del trenta per cento delle imposte stesse. Si applica la
disposizione dell’ultimo periodo del secondo comma del presente articolo.
L’ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti
effettuati alle condizioni e nei termini previsti dai commi primo e secondo del
presente articolo deve essere accantonato e reinvestito nei modi indicati nelle
lettere d) ed e) del secondo comma del successivo articolo 2.
Art. 2
Ferma restando la facoltà di cui al quinto e al sesto comma dell’articolo 54
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, non concorrono alla formazione del reddito ai fini della imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
e dell’imposta locale sui redditi, le plusvalenze di cui allo stesso articolo 54
realizzate mediante cessione che comporti il trasferimento della proprietà di fabbricati
o porzioni di fabbricato.
L’agevolazione è concessa alle seguenti condizioni:
a) la cessione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 1983;
b) la cessione deve avere per oggetto immobili posseduti dal cedente al 31 dicembre
1981 che alla stessa data non costituiscano beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività dell’impresa;
c) la cessione deve essere effettuata nei confronti di persone fisiche o di cooperative
aventi i requisiti indicati nell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche
per la costruzione o l’acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione;
d) relativamente al periodo di imposta in cui sono state realizzate le plusvalenze
debbono essere accantonate in apposito fondo del passivo o, per le imprese minori,
separatamente annotate ai sensi del sesto comma del precitato articolo 54, con riferimento
alla presente legge;
e) le plusvalenze debbono essere reinvestite, entro il terzo periodo di imposta
successivo a quello del realizzo, in immobili di civile abitazione di nuova costruzione
non di lusso secondo i criteri di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949,
n. 408, e successive modificazioni e comunque non aventi le caratteristiche previste
per le abitazioni classificate nelle Categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati
nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati
dall’ISTAT per l’anno 1980 o in quelli confinanti, o distanti non oltre venti chilometri
dal confine del comune capoluogo, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate
con le modalità previste dall’articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n.
94, destinati alla locazione alle condizioni previste dal
titolo I, capo I, della legge 27 luglio 1978,
n. 392, con vincolo, anche per gli aventi causa, di tale destinazione per dieci
anni a partire da quello in cui il reinvestimento viene effettuato. Il vincolo è
assunto con sottoscrizione di atto unilaterale di obbligo, depositato presso il
comune e trascritto nei registri delle conservatorie dei registri immobiliari.
Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati ultimati dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
Il reinvestimento da effettuarsi a norma dei commi precedenti deve avere ad oggetto
le plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel primo comma. Il reinvestimento
non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell’intero corrispettivo
delle cessioni.
L’ammontare delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni e i trasferimenti
effettuati alle condizioni e nei termini indicati nell’articolo 1, nonché quello
delle plusvalenze realizzate mediante le cessioni indicate nel presente articolo,
e non accantonate o non annotate ovvero accantonate o annotate, che non risultano
reinvestite ai sensi della precedente lettera e), concorrono alla formazione del
reddito nel periodo di imposta in cui si verifica la inosservanza con applicazione
della pena pecuniaria nella misura del 75 per cento della intera somma che avrebbe
dovuto essere reinvestita.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle plusvalenze di cui
all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni, realizzate da enti non commerciali. Per tali plusvalenze
le annotazioni di cui alla lettera d) del secondo comma devono essere effettuate
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le plusvalenze
stesse sono state realizzate, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero
delle finanze.
Art. 3
Gli incrementi di valore degli immobili trasferiti ai sensi del precedente articolo
1 sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, qualora il trasferimento
avvenga in favore del locatario che detenga l’immobile da data antecedente al 31
dicembre 1981 in virtù di contratto di locazione risultante da atto di data certa
o da atto o certificato rilasciato da pubbliche amministrazioni. L’imposta è ridotta
del 25 per cento se gli immobili sono trasferiti dagli enti e dalle imprese indicati
nel primo e nel secondo comma dell’articolo 1 a soggetti diversi dal locatario.
Sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, gli incrementi di
valore conseguenti alla alienazione a titolo oneroso, effettuata dalla data di entrata
in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1983, di fabbricati o porzioni
di fabbricato destinati ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui all’articolo
13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e comunque non
aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate nelle categorie
catastali A1, A7, A8 e A9, trasferiti da persone fisiche che non agiscono nell’esercizio
di impresa, arte o professione, a condizione che l’alienante dichiari nell’atto
che il corrispettivo è destinato interamente all’acquisto, da effettuare entro un
anno dalla data del trasferimento e comunque entro il 31 dicembre 1983, di altro
fabbricato o porzione di fabbricato da destinare a propria abitazione. Il soggetto
interessato deve produrre, entro sessanta giorni dalla data dell’acquisto, all’ufficio
che ha proceduto alla registrazione dell’atto, copia del contratto di acquisto.
L’ufficio accerta l’avvenuto verificarsi della condizione e, in difetto, procede
al recupero dell’imposta dovuta ed applica la sopratassa nella misura del trenta
per cento della stessa imposta. Si applica la disposizione dell’ultimo periodo del
secondo comma dell’articolo 1.
Art. 4
Fino al 31 dicembre 1983 l’aliquota del due per cento dell’imposta sul valore
aggiunto si applica alle cessioni che comportano il trasferimento della proprietà
di immobili nei confronti di enti pubblici territoriali e loro consorzi, di società
a prevalente partecipazione di tali enti che hanno per oggetto esclusivo o principale
lo sviluppo e la gestione del patrimonio abitativo nonché nei confronti degli istituti
autonomi delle case popolari, delle opere delle università e degli istituti superiori.
Per i trasferimenti di cui al precedente comma non soggetti all’imposta sul valore
aggiunto, se posti in essere nei termini e nei confronti dei soggetti ivi indicati,
le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
Gli incrementi di valore derivanti dalle cessioni e dai trasferimenti di cui ai
precedenti commi sono esenti dall’imposta comunale sull’incremento di valore degli
immobili.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli
atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture autenticate dopo la data
di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione dopo tale data.
Salvo quanto disposto dall’ultimo comma, le plusvalenze realizzate dalle cessioni
degli immobili indicati nel presente articolo devono essere reinvestite ai sensi,
con le modalità e nei termini indicati nel precedente articolo 2. Il reinvestimento
non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell’intero corrispettivo
delle cessioni.
L’inosservanza delle disposizioni recate dal comma precedente comporta l’applicazione
della sanzione prevista dal quinto comma del precedente articolo 2.
In alternativa a quanto disposto dai precedenti commi quinto e sesto, è in facoltà
dei soggetti, che siano persone fisiche, di avvalersi della disposizione di cui
all’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni.
Art. 5
Nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata
purché convenzionati, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 5 agosto 1978,
n. 457, ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero,
si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa.
Nello stesso ambito le permute sono esenti dall’imposta sull’incremento del valore
sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria
in misura fissa.
Art. 6
Ai fini delle imposte sui redditi, non concorre alla formazione del reddito imponibile lo ammontare degli interessi percepiti in relazione alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni di cui al primo e secondo comma dell’articolo 1 concessa ai locatari di cui al primo comma dell’articolo 3, a condizione che il saggio d’interesse pattuito non sia superiore al settanta per cento del tasso di riferimento per i mutui fondiari. La stessa disposizione si applica agli interessi relativi alla dilazione di pagamento del corrispettivo delle cessioni e dei trasferimenti indicati nel primo e nel secondo comma dell’articolo 4. Nell’atto di cessione o di trasferimento deve risultare la pattuizione concernente i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo nonché quella concernente gli interessi.
Art. 7
Nei confronti degli acquirenti di immobili adibiti a propria abitazione ovvero
di immobili di nuova costruzione ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri
di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni,
e comunque non aventi le caratteristiche previste per le abitazioni classificate
nelle categorie catastali A1, A7, A8, A9, ubicati nei comuni con popolazione superiore
ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall’ISTAT per l’anno 1980 e nei comuni
confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste
dall’articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e concessi in locazione
alle condizioni di cui al titolo I, capo 1, della legge 27 luglio 1978, n. 392,
il limite di lire 4 milioni di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni, è elevato a lire 7 milioni a condizione che la parte eccedente detto
limite sia costituita da interessi passivi e relativi oneri accessori nonché da
quote di rivalutazione per effetto di clausole di indicizzazione per i mutui indicizzati
di cui all’articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 457, pagati per l’acquisto
degli immobili medesimi.
[Il reddito relativo ad immobili di nuova costruzione destinati ad abitazione, aventi
le caratteristiche ed ubicati nei comuni indicati nel comma precedente, concessi
in locazione ai sensi ed alle condizioni previste dal titolo I, capo I, della legge
27 luglio 1978, n. 392, concorre, nel periodo 1982-1997, alla formazione del reddito
complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone
giuridiche nella misura del 50 per cento ed è esente nel periodo stesso dall’imposta
locale sui redditi].
Per gli immobili di nuova costruzione si intendono i fabbricati la cui costruzione
è ultimata dopo l’entrata in vigore della presente legge e non oltre il 31 dicembre
1985.
Le disposizioni del primo comma si applicano agli interessi, oneri accessori e quote
di rivalutazione relativi a mutui contratti successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 8
In deroga all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, e successive modificazioni, per le unità immobiliari destinate ad
abitazione, ubicate nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo
i dati pubblicati dall’ISTAT per l’anno 1980 e nei comuni confinanti nonché nei
comuni compresi nelle aree individuate con le modalità previste dall’articolo 13
del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, diverse da quelle adibite ad abitazione principale
e da quelle utilizzate come residenze secondarie o comunque direttamente utilizzate,
possedute e non locate per almeno sei mesi nel periodo di imposta, il reddito, determinato
ai sensi del primo comma dell’articolo 88 dello stesso decreto, è aumentato del
200 per cento.
Lo stesso aumento si applica anche se le suddette unità immobiliari sono possedute
da soggetti diversi dalle persone fisiche purché non costituiscano beni strumentali
per l’esercizio di impresa o delle attività istituzionali da parte del loro possessore.
Oltre ai casi di esclusione di cui al primo comma, la maggiorazione non si applica:
a) alla prima unità immobiliare posseduta non locata diversa da quella adibita ad
abitazione principale del contribuente;
b) alle unità immobiliari adibite ad uso professionale e a quelle per le quali sono
state rilasciate licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento
conservativo o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti
provvedimenti, nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data
di rilascio del certificato di abitabilità ovvero, in mancanza, da quando l’immobile
si è reso abitabile.
Alle unità immobiliari il cui reddito è determinato ai sensi del primo comma non
si applicano le disposizioni del primo e secondo comma dell’articolo 4 della legge
24 aprile 1980, n. 146.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto dal periodo di imposta
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge; le stesse disposizioni
hanno effetto dal periodo di imposta immediatamente successivo per i soggetti il
cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare qualora il periodo in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge si chiuda entro sei mesi da
tale data.
Con effetto dal 1û gennaio 1982, la misura del 20 per cento prevista dal primo comma
dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597, e successive modificazioni, è elevata all’80 per cento. Rimane ferma la
misura del 20 per cento per le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate
licenze edilizie, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo
o ristrutturazione edilizia, per il periodo di validità dei suddetti provvedimenti,
nonché per le nuove abitazioni, per i primi diciotto mesi dalla data di rilascio
del certificato di abitabilità, ovvero, in mancanza, da quando l’immobile si è reso
abitabile.
Art. 9
Gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni recate dagli articoli 18, 19, 20 e 21 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, restano validi e conservano efficacia i rapporti giuridici sorti sulla base delle stesse disposizioni. Si applicano le disposizioni previste dai commi terzo, quinto e settimo dell’articolo 1, dai commi quarto, quinto e sesto dell’articolo 2, e dai commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 4 della presente legge.
Art. 10
All’onere di lire 50 miliardi derivante dall’applicazione della presente legge
per l’anno finanziario 1982 si provvede con parte delle disponibilità recate dall’articolo
22 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 11
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.