Legge 5 marzo 1990, n. 46
Sicurezza impianti
Art. 1
Ambito di applicazione
  - Sono soggetti all’applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi 
  agli edifici adibiti ad uso civile:
    - gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione 
    dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna 
    dell’energia fornita dall’ente distributore;
- gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli 
    impianti di protezione da scariche atmosferiche;
- gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, 
    aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
- gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di 
    uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal 
    punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;
- gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido 
    o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile 
    gassoso fornito dall’ente distributore;
- gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, 
    di montacarichi, di scale mobili e simili;
- gli impianti di protezione antincendio.
 
- Sono altresì soggetti all’applicazione della presente legge gli impianti di 
  cui al comma 1, lett. a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, 
  al commercio, al terziario e ad altri usi.
 
Art. 2
Soggetti Abilitati
  - Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla 
  manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 tutte le imprese, singole o associate, 
  regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, 
  n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle 
  imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443.
- L’esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei 
  requisiti tecnico-professionali, di cui all’art. 3, da parte dell’imprenditore, 
  il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all’esercizio delle attività 
  di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
 
Art. 3
Requisiti tecnico professionali
  - I requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 2, comma 2, sono i seguenti:
    - laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale 
    o legalmente riconosciuta;
- oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione 
    relativa al settore delle attività di cui all’art. 2, comma 1, presso un istituto 
    statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno 
    un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente 
    in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di 
    almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
- oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa 
    del settore, nel medesimo ramo di attività dell’impresa stessa, per un periodo 
    non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato, 
    in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività 
    di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli 
    impianti di cui all’art. 1.
 
 
Art. 4
Accertamento dei requisiti tecnico professionali
  - L’accertamento dei requisiti tecnico-professionali è espletato per le imprese 
  artigiane dalle commissioni provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre 
  imprese è espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, 
  industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo 
  di nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, 
  un membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza 
  degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati 
  dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello nazionale degli 
  esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la commissione è presieduta 
  da un docente universitario di ruolo di materia tecnica o da un docente di istituto 
  tecnico industriale di ruolo di materia tecnica.
- Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, 
  hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i criteri stabiliti 
  dal regolamento di attuazione di cui all’art. 15].
 
Art. 5
Riconoscimento dei requisiti tecnico professionali
  - Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, 
  previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, alla commissione provinciale per l’artigianato, coloro che dimostrino 
  di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell’albo provinciale 
  delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici 
  o di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.
- Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, 
  previa domanda da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 
  coloro che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno 
  nel registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive 
  modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione degli 
  impianti di cui all’art. 1.
 
Art. 6
Progettazione degli impianti
  - Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui 
  ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell’art. 1 è obbligatoria la redazione 
  del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito 
  delle rispettive competenze.
- La redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento 
  degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali 
  indicati nel regolamento di attuazione di cui all’art. 15.
- Il progetto di cui al comma 1 è depositato: a) presso gli organi competenti 
  al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando 
  previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli 
  uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui 
  progetto non sia soggetto per legge ad approvazione.
 
Art. 7
Installazione degli impianti
  - Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte 
  utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali 
  ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano 
  di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel 
  rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si 
  considerano costruiti a regola d’arte.
- In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di 
  messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi 
  di protezione equivalenti.
- Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente 
  legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data (2), a quanto previsto 
  dal presente articolo.
 
Art. 8
Finanziamento dell’attività di normazione tecnica
  - Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per 
  l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per l’attività di ricerca 
  di cui all’art. 3, terzo comma, del D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con 
  modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all’attività di normazione 
  tecnica, di cui all’art. 7 della presente legge, svolta dall’UNI e dal CEI.
- La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del contributo versato 
  dall’Inail nel corso dell’anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 
  dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’industria, del commercio 
  e dell’artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente 
  capitolo per gli anni seguenti.
Note:
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento recante criteri di erogazione 
di contributi all’Ente nazionale italiano di unificazione e al Comitato elettrotecnico 
italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui all’art. 8 della L. 5 marzo 1990, 
n. 46). 
 
Art. 9
Dichiarazione di conformità
  - Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente 
  la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme 
  di cui all’art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa 
  installatrice e recante i numeri di partita Iva e di iscrizione alla camera di 
  commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione 
  contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto 
  di cui all’art. 6.
Note:
(1) La Corte costituzionale, con sentenza n. 483 del 27 dicembre 1991, ha dichiarato 
costituzionalmente illegittimo questo articolo nella parte in cui, includendo le 
province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione 
di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di finanziamento 
secondo le norme statutarie.
(2) Si vedano l’art. 7 del D.P.R. 
6 dicembre 1991, n. 447, il D.M. 20 febbraio 1992 (Approvazione del modello 
di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte di cui all’art. 
7 del regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per 
la sicurezza degli impianti) e l’art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392. 
 
Art. 10
Responsabilità del Committente o del proprietario
  - Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, 
  di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 
  1 ad imprese abilitate ai sensi dell’art. 2.
 
Art. 11
Certificato di abitabilità e di agibilità
  - Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver 
  acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli 
  impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
 
Art. 12
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
  - Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del 
  certificato di collaudo, nonché dall’obbligo di cui all’art. 10, i lavori concernenti 
  l’ordinaria manutenzione degli impianti di cui all’art. 1.
- Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio 
  del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici 
  e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e 
  similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità 
  di cui all’art. 9.
 
Art. 13
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del 
certificato di collaudo
  - Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett. a, b, c, e e g, 
  e 2 dell’art. 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato 
  il certificato di abitabilità, l’impresa installatrice deposita presso il comune, 
  entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto 
  e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, 
  ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all’art. 15.
- In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione 
  di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla 
  sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento. Nella relazione di 
  cui all’art. 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti 
  preesistenti.
 
Art. 14
Verifiche
  - Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli 
  impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, 
  le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto 
  superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà 
  di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle 
  rispettive competenze, di cui all’art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite 
  dal regolamento di attuazione di cui all’art. 15. 
- Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione 
  della relativa richiesta.
 
Art. 15
Regolamento di attuazione
  - Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, 
  con le procedure di cui all’art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento 
  di attuazione (2). Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i 
  quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’art. 6 e sono 
  definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione 
  al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto 
  dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
- Presso il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è istituita 
  una commissione permanente, presieduta dal direttore generale della competente 
  Direzione generale del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  o da un suo delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni 
  sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e artigiane 
  interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati pariteticamente 
  dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli enti erogatori 
  di energia elettrica e di gas.
- La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e studi 
  sull’evoluzione tecnologica del comparto 
 
Art. 16
Sanzioni
  - Alla violazione di quanto previsto dall’art. 10 consegue, a carico del committente 
  o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione 
  di cui all’art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. 
  Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità 
  previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 
  lire un milione a lire dieci milioni. 
- Il regolamento di attuazione di cui all’art. 15 determina le modalità della 
  sospensione delle imprese dal registro o dall’albo di cui all’art. 2, comma 1, 
  e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi 
  albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, 
  nonché gli aggiornamenti dell’entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 
  1. 
 
Art. 17
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
  - I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora 
  siano in contrasto con la presente legge. 
 
Art. 18
Disposizioni transitorie
  - Fino all’emanazione del regolamento di attuazione di cui all’art. 15 sono 
  autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento 
  e di manutenzione degli impianti di cui all’art. 1 le imprese di cui all’art. 
  2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto 
  dall’art. 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione 
  di conformità recante i numeri di partita Iva e gli estremi dell’iscrizione alla 
  camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
- La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione 
  di conformità di cui all’art. 9. 
 
Art. 19
Entrata in vigore
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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