Decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza 
degli impianti
Il Presidente della Repubblica
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 15 della 
legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 27 giugno 
1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 
novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
  - Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell’art. 
  1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata “legge”, si intendono 
  le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale 
  o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
- Sono soggetti all’applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti 
  elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici 
  adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque 
  di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché 
  gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi 
  o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, 
  istituzionali o economici.
- Per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti 
  di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione 
  degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi 
  elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli 
  posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici 
  posti all’interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello 
  stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all’interno.
- Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente 
  tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali 
  e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte 
  le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro 
  le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Per gli 
  impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi 
  il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni , 
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento 
  all’autorizzazione, all’installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
- Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l’insieme delle 
  tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all’apparecchio 
  utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni 
  edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato 
  l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno 
  dei prodotti della combustione.
- Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti 
  di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento 
  di gas, fumo e incendio. 
 
Art. 2
Requisiti tecnico-professionali
  - Con la dizione “alle dirette dipendenze di un’impresa del settore” di cui 
  all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il 
  rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica 
  continuativa nell’ambito dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci 
  o dei familiari.
 
Art. 3
Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
[1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato 
alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l’artigianato che ha provveduto 
all’accertamento dei requisiti a norma dell’art. 4 della legge o al riconoscimento 
degli stessi a norma dell’art. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 
2 dell’art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera 
di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all’art. 
5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l’accertamento 
di cui all’art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della 
medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che fisserà altresì le modalità 
per l’effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese 
dei requisiti tecnico-professionali].
 
Art. 4
Progettazione degli impianti
  - Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli 
  impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria 
  per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
    - per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della 
    legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata 
    superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie 
    superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo 
    freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto 
    e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese 
    dagli alimentatori;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili 
    adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando 
    le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in 
    bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora 
    la superficie superi i 200 mq;
- il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza 
    impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista, 
    anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato 
    elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per 
    i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per 
    gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici 
    con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche 
    atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici 
    soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc 
    e con un’altezza superiore a 5 metri;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per 
    le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione 
    per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore 
    a 40.000 frigorie/ora;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per 
    il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore 
    a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
    
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora 
    siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione 
    incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o 
    gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
 
- I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici, 
  nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, 
  della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare 
  riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure 
  di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona 
  tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle 
  guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
- Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato 
  deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali 
  varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve 
  fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
 
Art. 5
Installazione degli impianti
  - I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia 
  della sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica 
  vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte.
- Si intendono altresì costruiti a regola d’arte i materiali ed i componenti 
  elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate 
  previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (4), o dotati altresì di marchi di 
  cui all’allegato IV del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e 
  dell’artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
  Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
- Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell’UNI e del CEI, 
  nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d’arte.
- Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state 
  seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI, 
  l’installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona 
  tecnica adottata.
- In tale ipotesi si considerano a regola d’arte i materiali, componenti ed 
  impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative 
  emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva 
  n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi 
  corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono 
  essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più 
  idoneo ai fini della sicurezza nell’ambiente da proteggere e tale da consentire 
  un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente 
  ai fini del comma 2 dell’art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione 
  previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
- Con riferimento alle attività produttive, si applica l’elenco delle norme 
  generali di sicurezza riportate nell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio 
  dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta 
  Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
- Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore 
  della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché 
  l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, 
  vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla 
  globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di 
  conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano 
  comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti 
  requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine 
  dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti 
  indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale 
  nominale non superiore a 30 mA.
 
Art. 6
Attività di normazione tecnica
  - L’UNI ed il CEI svolgono l’attività di elaborazione di specifiche tecniche 
  per la salvaguardia della sicurezza di cui all’art. 7 della legge, anche sulla 
  base di indicazioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 
  - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione 
  permanente di cui all’art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente 
  alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, 
  per l’attribuzione delle somme, di cui all’art. 8 della legge, che verranno erogate 
  secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell’industria, del 
  commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro. 
 
Art. 7
Dichiarazione di conformità
  - La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti 
  con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti 
  l’UNI e il CEI.
- La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati 
  dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici 
  tecnici interni le strutture aziendali preposte all’impiantistica.
- [Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale 
  per l’artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio]. 
 
Art. 8
Manutenzione degli impianti
  - Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio 
  privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 
  5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
- Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti 
  quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad 
  eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque 
  non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
  
 
Art. 9
Verifiche
  - Per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 14 della legge, gli enti 
  interessati operano la scelta del libero professionista nell’ambito di appositi 
  elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo 
  le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata 
  domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell’industria, del commercio e 
  dell’artigianato.
- Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, 
  sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di 
  elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti 
  dalle camere di commercio.
- I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge 
  devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla 
  all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché 
  devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
- All’atto della costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli 
  impianti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario 
  affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione 
  edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell’installatore 
  dell’impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del 
  progettista dell’impianto o degli impianti. 
 
Art. 10
Sanzioni
  - Le sanzioni amministrative, di cui all’art. 16, comma 1, della legge, vengono 
  determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento 
  alla entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre 
  circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento 
  del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sulla base dell’evoluzione 
  tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
- Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro 
  modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di 
  cui all’art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all’iscrizione 
  nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui 
  l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza 
  degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare 
  gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal 
  registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta 
  dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla 
  tenuta dei registri e degli albi.
- Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, 
  i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari 
  a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli 
  uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
 
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