Decreto del Presidente della Repubblica
6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza
degli impianti
Il Presidente della Repubblica
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’art. 15 della
legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Visto l’art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 27 giugno
1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
- Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell’art.
1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata “legge”, si intendono
le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale
o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
- Sono soggetti all’applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti
elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici
adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque
di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché
gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi
o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali,
istituzionali o economici.
- Per impianti di utilizzazione dell’energia elettrica si intendono i circuiti
di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione
degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi
elettrici in genere. Nell’ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli
posti all’esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici
posti all’interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello
stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all’interno.
- Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente
tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali
e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte
le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro
le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto elettrico. Per gli
impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi
il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento
all’autorizzazione, all’installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
- Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l’insieme delle
tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all’apparecchio
utilizzatore, l’installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni
edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato
l’apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all’esterno
dei prodotti della combustione.
- Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti
di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento
di gas, fumo e incendio.
Art. 2
Requisiti tecnico-professionali
- Con la dizione “alle dirette dipendenze di un’impresa del settore” di cui
all’art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non solo il
rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica
continuativa nell’ambito dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci
o dei familiari.
Art. 3
Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
[1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato
alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per l’artigianato che ha provveduto
all’accertamento dei requisiti a norma dell’art. 4 della legge o al riconoscimento
degli stessi a norma dell’art. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma
2 dell’art. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera
di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui all’art.
5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente l’accertamento
di cui all’art. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della
medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che fisserà altresì le modalità
per l’effettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese
dei requisiti tecnico-professionali].
Art. 4
Progettazione degli impianti
- Fatta salva l’applicazione di norme che impongono una progettazione degli
impianti, la redazione del progetto di cui all’art. 6 della legge è obbligatoria
per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
- per gli impianti elettrici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), della
legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie
superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo
freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto
e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese
dagli alimentatori;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando
le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in
bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora
la superficie superi i 200 mq;
- il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza
impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l’unità immobiliare provvista,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato
elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per
i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), della legge, per
gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici
con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici
soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc
e con un’altezza superiore a 5 metri;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c), della legge, per
le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore
a 40.000 frigorie/ora;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera e), della legge, per
il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore
a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
- per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora
siano inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione
incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o
gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
- I progetti debbono contenere gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici,
nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione,
della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare
riguardo all’individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure
di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona
tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle
guide dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
- Qualora l’impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato
deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali
varianti in corso d’opera, alle quali, oltre che al progetto, l’installatore deve
fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
Art. 5
Installazione degli impianti
- I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia
della sicurezza dell’UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica
vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d’arte.
- Si intendono altresì costruiti a regola d’arte i materiali ed i componenti
elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate
previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (4), o dotati altresì di marchi di
cui all’allegato IV del decreto del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
- Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell’UNI e del CEI,
nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d’arte.
- Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state
seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell’UNI e del CEI,
l’installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona
tecnica adottata.
- In tale ipotesi si considerano a regola d’arte i materiali, componenti ed
impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative
emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva
n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi
corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono
essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più
idoneo ai fini della sicurezza nell’ambiente da proteggere e tale da consentire
un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente
ai fini del comma 2 dell’art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione
previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
- Con riferimento alle attività produttive, si applica l’elenco delle norme
generali di sicurezza riportate nell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
- Per l’adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore
della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché
l’adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge,
vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla
globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di
conformità che ne attesti l’autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano
comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti
requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all’origine
dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale
nominale non superiore a 30 mA.
Art. 6
Attività di normazione tecnica
- L’UNI ed il CEI svolgono l’attività di elaborazione di specifiche tecniche
per la salvaguardia della sicurezza di cui all’art. 7 della legge, anche sulla
base di indicazioni del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
- Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione
permanente di cui all’art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente
alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore,
per l’attribuzione delle somme, di cui all’art. 8 della legge, che verranno erogate
secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 7
Dichiarazione di conformità
- La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti
con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti
l’UNI e il CEI.
- La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati
dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici
tecnici interni le strutture aziendali preposte all’impiantistica.
- [Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale
per l’artigianato o a quella insediata presso la camera di commercio].
Art. 8
Manutenzione degli impianti
- Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio
privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art.
5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
- Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti
quelli finalizzati a contenere il degrado normale d’uso nonché a far fronte ad
eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque
non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
Art. 9
Verifiche
- Per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 14 della legge, gli enti
interessati operano la scelta del libero professionista nell’ambito di appositi
elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo
le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata
domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
- Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di
elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti
dalle camere di commercio.
- I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge
devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla
all’avente causa in caso di trasferimento dell’immobile a qualsiasi titolo, nonché
devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
- All’atto della costruzione o ristrutturazione dell’edificio contenente gli
impianti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario
affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione
edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell’installatore
dell’impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del
progettista dell’impianto o degli impianti.
Art. 10
Sanzioni
- Le sanzioni amministrative, di cui all’art. 16, comma 1, della legge, vengono
determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento
alla entità e complessità dell’impianto, al grado di pericolosità ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
- Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sulla base dell’evoluzione
tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
- Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro
modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di
cui all’art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all’iscrizione
nell’albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui
l’impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
- La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza
degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare
gravità, la sospensione temporanea dell’iscrizione delle medesime imprese dal
registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta
dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
- Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi,
i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari
a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
- All’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli
uffici provinciali dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
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