Preambolo
Omissis
Art. 1
Legge-quadro
Fermo restando quanto previsto dal capo IV, le regioni emanano norme in materia
di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia e di sanzioni amministrative
in conformità ai principi definiti dai capp. I, II e III della presente legge.
Fino all’emanazione delle norme regionali si applicano le norme della presente legge.
Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2
Sostituzione di norme
Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all’art. 32, L. 17 agosto 1942, n. 1150, ed agli articoli 15 e 17, L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 3
Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione
Art. 4
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
[Il sindaco esercita la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio
comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella
concessione o nell’autorizzazione.
Il sindaco, quando accerti l’inizio di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate,
da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a
vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi
di edilizia residenziale pubblica di cui alla
L. 18 aprile 1962, n.
167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione e
al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla
tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui alle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni,
il sindaco provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa
comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire,
ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
Ferma restando l’ipotesi prevista dal precedente comma, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
di cui al primo comma, il sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori, che
ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli,
da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione
dei lavori.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate
le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia stato apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia,
ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al presidente della giunta
regionale ed al sindaco, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.](1)
Art. 5
Opere di amministrazioni statali
[Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui al precedente articolo 4, il sindaco, ai sensi dell’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, informa immediatamente il presidente della giunta regionale e il Ministro dei lavori pubblici, al quale compete, d’intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal suddetto articolo 4.](1)
Art. 6
Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore
e del direttore dei lavori
[Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili,
ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché - unitamente
al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità
esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso
di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili dell’abuso(1).
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti
la violazione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle
varianti in corso d’opera di cui all’articolo 15, fornendo al sindaco contemporanea
e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità
o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il direttore dei lavori deve
inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al sindaco.
In caso contrario il sindaco segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza
la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione
dall’albo professionale da tre mesi a due anni.](2)
(1) Comma così sostituito dall’art. 5-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv.
in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 7
Opere eseguite in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni
essenziali
[Sono opere eseguite in totale difformità dalla concessione quelle che comportano
la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche
tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto della concessione
stessa, ovvero l’esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto
e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza
ed autonomamente utilizzabile.
Il sindaco, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale
difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
del successivo articolo 8, ingiunge la demolizione.
Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area
di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune. L’area acquisita non può comunque essere
superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
L’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui
al precedente comma, previa notifica all’interessato, costituisce titolo per l’immissione
nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente.
L’opera acquisita deve essere demolita con ordinanza del sindaco a spese dei responsabili
dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l’esistenza di
prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali.
Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali
o regionali, a vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle
amministrazioni cui compete la vigilanza sull’osservanza del vincolo. Tali amministrazioni
provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei
luoghi a spese dei responsabili dell’abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli,
l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell’albo
comunale, l’elenco dei rapporti comunicati dagli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni realizzate abusivamente e delle relative
ordinanze di sospensione e lo trasmette all’autorità giudiziaria competente, al
presidente della giunta regionale e, tramite la competente prefettura, al Ministro
dei lavori pubblici(1).
In caso d’inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della
inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma dell’art. 4 ovvero protrattasi
oltre il termine stabilito dal terzo comma del medesimo articolo 4, il presidente
della giunta regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti eventualmente
necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria
ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di
condanna per il reato di cui all’articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio
1977, n. 10, come modificato dal successivo articolo 20 della presente legge, ordina
la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.](2)
(1) Comma così sostituito dall’art. 2, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 8
Determinazione delle variazioni essenziali
[Fermo restando quanto disposto dal primo comma del precedente articolo 7, le regioni stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna
delle singole unità abitative.
Gli interventi di cui al precedente primo comma, effettuati su immobili sottoposti
a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali,
sono considerati in totale difformità dalla concessione, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 7 e 20 della presente legge. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 9
Interventi di ristrutturazione edilizia
[Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, le opere di ristrutturazione
edilizia, come definite dalla lettera d) del primo comma dell’articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguite in assenza di concessione o in totale difformità
da essa, sono demolite ovvero rimosse e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine stabilito dal sindaco con propria
ordinanza, decorso il quale l’ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell’abuso.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino
dello stato dei luoghi non sia possibile, il sindaco irroga una sanzione pecunaria
pari al doppio dell’aumento di valore dell’immobile, conseguente alla realizzazione
delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978,
n. 392, con la esclusione, per i comuni non tenuti all’applicazione della legge
medesima, del parametro relativo all’ubicazione e con l’equiparazione alla categoria
A/l delle categorie non comprese nell’articolo 16 della medesima legge. Per gli
edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio
dell’aumento del valore venale dell’immobile, determinato a cura dell’ufficio tecnico
erariale.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi delle leggi
1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, l’amministrazione competente
a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni
previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l’originario
organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati, compresi
nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede
all’amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito
parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro centoventi
giorni dalla richiesta il sindaco provvede autonomamente.
Si applicano le disposizioni di cui al comma ottavo dell’articolo 7.
È comunque dovuto il contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 10
Opere eseguite senza autorizzazione
[Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 26, l’esecuzione di opere
in assenza dell’autorizzazione prevista dalla normativa vigente o in difformità
da essa comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse e comunque in misura
non inferiore a lire cinquecentomila. In caso di richiesta dell’autorizzazione in
sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata nella misura
minima. Qualora le opere siano eseguite in assenza di autorizzazione in dipendenza
di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale
la sanzione non è dovuta.
La mancata richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo non comporta
l’applicazione delle norme previste dall’articolo 17 della legge 28 gennaio 1977,
n. 10, come sostituito dall’articolo 20 della presente legge.
Quando le opere realizzate senza autorizzazione consistono in interventi di restauro
e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, eseguiti su immobili comunque vincolati da
leggi statali e regionali nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva l’applicazione di altre
misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino
a cura e spese del contravventore ed irroga una sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire venti milioni.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente vengano eseguiti su immobili,
anche non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell’articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, il sindaco richiede all’amministrazione competente alla tutela
dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante circa la restituzione
in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al primo comma. Qualora
il parere non venga reso entro centoventi giorni dalla richiesta, il sindaco provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da lire
un milione a lire venti milioni di cui al comma precedente.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 11
Annullamento della concessione
[In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione
dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il sindaco
applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente
eseguite, valutato dall’ufficio tecnico erariale. La valutazione dell’ufficio tecnico
è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi
effetti della concessione di cui all’articolo 13.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 12
Opere eseguite in parziale difformità dalla concessione
[Le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione sono demolite a cura
e spese dei responsabili dell’abuso entro il termine congruo, e comunque non oltre
centoventi giorni, fissato dalla relativa ordinanza del sindaco. Dopo tale termine
sono demolite a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili dell’abuso.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in
conformità, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione,
stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione, se ad uso residenziale,
e pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’ufficio tecnico erariale,
per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 13
Accertamento di conformità
[Fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 7, terzo comma per i casi
di opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni
essenziali, o dei termini stabiliti nell’ordinanza del sindaco di cui al primo comma
dell’articolo 9, nonché, nei casi di parziale difformità, nel termine di cui al
primo comma dell’articolo 12, ovvero nel caso di opere eseguite in assenza di autorizzazione
ai sensi dell’articolo 10 e comunque fino alla irrogazione delle sanzioni amministrative,
il responsabile dell’abuso può ottenere la concessione o l’autorizzazione in sanatoria
quando l’opera eseguita in assenza della concessione o l’autorizzazione è conforme
agli strumenti urbanistici generali e di attuazione approvati e non in contrasto
con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell’opera, sia al momento
della presentazione della domanda.
Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria il sindaco si pronuncia
entro sessanta giorni, trascorsi i quali la richiesta si intende respinta.
Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di concessione in misura doppia, ovvero, nei soli casi
di gratuità della concessione a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dagli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per i casi di parziale difformità l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte
di opera difforme dalla concessione.
L’autorizzazione in sanatoria è subordinata al pagamento di una somma determinata
dal sindaco nella misura da lire cinquecentomila a lire due milioni.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 14
Opere eseguite su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
[Qualora sia accertata l’esecuzione di opere da parte di soggetti diversi da
quelli di cui al precedente articolo 5 in assenza di concessione ad edificare, ovvero
in totale o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio o del patrimonio
dello Stato o di enti pubblici, il sindaco ordina, dandone comunicazione all’ente
proprietario del suolo, previa diffida non rinnovabile al responsabile dell’abuso,
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese dei responsabili dell’abuso.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 15
Varianti in corso d’opera
[Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano
conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e non in contrasto
con quelli adottati, non comportino modifiche della sagoma né delle superfici utili
e non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni e integrazioni.
Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti
dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L’approvazione della variante deve comunque essere richiesta prima della dichiarazione
di ultimazione dei lavori.
La mancata richiesta di approvazione delle varianti di cui al presente articolo
non comporta l’applicazione delle norme previste nell’articolo 17 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, come modificato dall’articolo 20 della presente legge.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 16
Riscossione
[I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, e alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione emessa dal sindaco a norma degli artt. 2 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 17
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici
[Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi
ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo l’entrata in vigore
della presente legge, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi della concessione ad edificare
o della concessione in sanatoria rilasciata ai sensi dell’articolo 13. Tali disposizioni
non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali
di garanzia o di servitù.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi del presente art. 11, l’irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio della concessione in sanatoria,
agli atti di cui al primo comma deve essere allegata la prova dell’integrale pagamento
della sanzione medesima(1).
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al primo comma non pregiudica
i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità
degli atti.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
della concessione al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto
nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure
esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L’aggiudicatario, qualora l’immobile
si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13 della presente legge, dovrà presentare
domanda di concessione in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto
emesso dalla autorità giudiziaria(2).](3)
(1) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 18
Lottizzazione
[Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate
opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o
comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione;
nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento
e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche
quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione
secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o la eventuale previsione
di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti,
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri
immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l’area interessata.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell’area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati(1).
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal sindaco entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli
strumenti urbanistici.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante o di uno dei conviventi
attestante l’avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l’inesistenza
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi(2).
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’ufficio
tecnico erariale se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune(3).
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento,
anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore
a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell’atto da loro ricevuto o autenticato al sindaco del comune
ove è sito l’immobile.
Nel caso in cui il sindaco accerti l’effettuazione di lottizzazione di terreni a
scopo edificatorio senza la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare
ai proprietari delle aree ed agli altri soggetti indicati nel primo comma dell’articolo
6, ne dispone la sospensione. Il provvedimento comporta l’immediata interruzione
delle opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con
atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui
al comma precedente, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui sindaco deve provvedere alla demolizione delle opere.
In caso di inerzia del sindaco si applicano le disposizioni concernenti i poteri
sostitutivi di cui all’articolo 7.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento
previsto dal settimo comma, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma
pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e prima
della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del provvedimento
del sindaco.
Il quarto comma dell’articolo
31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’articolo
10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, è abrogato.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo l’entrata in vigore della presente
legge, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra
coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi,
modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitù(2).](4)
(1) Comma così sostituito dall’art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv.
in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma così modificato dall’art. 7-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(3) Comma così sostituito dall’art. 1, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(4) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 19
Confisca dei terreni
[La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite.
Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva.
La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 20
Sanzioni penali
[Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10(2).](3)
(1) Lettera così sostituita dall’art. 3, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Vedi, anche, l’art. 39, comma 12, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 21
Sanzioni a carico dei notai
[Il ricevimento e l’autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell’articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge medesima.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall’articolo 18, sono
esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni;
l’osservanza della formalità prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene
anche luogo del rapporto di cui all’articolo 2 del codice di procedura penale.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 22
Norme relative all’azione penale
[L’azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui al presente
capo.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego della concessione in sanatoria
di cui all’articolo 13, l’udienza viene fissata d’ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione
del ricorso.
Il rilascio in sanatoria delle concessioni estingue i reati contravvenzionali previsti
dalle norme urbanistiche vigenti.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 23
Controlli periodici mediante rilevamenti aerofotogrammetrici
Le regioni stabiliscono, con proprie leggi, quali aree del territorio debbano
essere assoggettate a particolare controllo periodico dell’attività urbanistica
ed edilizia anche mediante rilevamenti aerofotogrammetrici, ed il conseguente aggiornamento
delle scritture catastali.
Le leggi regionali agevolano altresì la costituzione di consorzi tra comuni per
la esecuzione dei rilevamenti e dei controlli di cui al presente articolo.
Lo Stato contribuisce ad integrare i fabbisogni finanziari per l’applicazione delle
disposizioni del presente articolo con quota parte degli introiti di competenza
statale di cui al capo IV.
Con la legge finanziaria si provvede alla determinazione della quota da destinare
alla finalità suddetta.
Art. 24
Strumenti per cui non è richiesta l’approvazione regionale
Salvo che per le aree e per gli ambiti territoriali individuati dalle regioni
come di interesse regionale in sede di piano territoriale di coordinamento o, in
mancanza, con specifica deliberazione, non è soggetto ad approvazione regionale
lo strumento attuativo di strumenti urbanistici generali, compresi i piani per l’edilizia
economica e popolare nonché i piani per gli insediamenti produttivi.
Le regioni emanano norme cui i comuni debbono attenersi per l’approvazione degli
strumenti di cui al comma precedente, al fine di garantire la snellezza del procedimento
e le necessarie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti pubblici e
privati. I comuni sono comunque tenuti a trasmettere alla regione, entro sessanta
giorni, copia degli strumenti attuativi di cui al presente articolo. Sulle eventuali
osservazioni della regione i comuni devono esprimersi con motivazioni puntuali.
Art. 25
Semplificazione delle procedure
Le regioni entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge emanano norme che:
Le norme di cui al comma precedente devono garantire le necessarie forme di pubblicità
e la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, nonché i termini, non superiori
a centoventi giorni, entro i quali la regione deve comunicare al comune le proprie
determinazioni. Trascorsi tali termini i provvedimenti di cui al precedente comma
si intendono approvati.
Le varianti agli strumenti urbanistici non sono soggette alla preventiva autorizzazione
della regione.
[Le leggi regionali stabiliscono quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni
fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, subordinare a concessione, e quali
mutamenti connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili
o di loro parti siano subordinati ad autorizzazione.] (1)
(1) Comma abrogato dall’art. 136, commi 1 e 2, d.p.r 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 26
Opere interne
[Non sono soggette a concessione né ad autorizzazione le opere interne alle costruzioni
che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e
con i regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma, della
costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità
immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, per quanto
riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera A dell’articolo
2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
97 del 16 aprile 1968, rispettino le originarie caratteristiche costruttive. Ai
fini dell’applicazione del presente articolo non è considerato aumento delle superfici
utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parti di esse(1).
Nei casi di cui al comma precedente, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario
dell’unità immobiliare deve presentare al sindaco una relazione, a firma di un professionista
abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle
norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Le sanzioni di cui al precedente articolo 10, ridotte di un terzo, si applicano
anche nel caso di mancata presentazione della relazione di cui al precedente comma(2).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nel caso di immobili
vincolati ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497,
e successive modificazioni ed integrazioni.
Gli spazi di cui all’articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, costituiscono
pertinenze delle costruzioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 817, 818
e 819 del codice civile.](3)
(1) Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, conv.
in l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall’art. 3-bis, D.L. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298.
(3) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 27
Demolizione di opere
[In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa
è disposta dal sindaco su valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata, ad imprese tecnicamente
e finanziariamente idonee iscritte all’albo nazionale dei costruttori, indicate
in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il sindaco ne dà notizia al
prefetto, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all’albo nazionale dei costruttori
se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta.
Il rifiuto ingiustificato da parte dell’impresa di eseguire i lavori comporta la
sospensione dall’albo per un anno.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 28
Valore venale dell’immobile
L’ufficio tecnico erariale è tenuto a determinare, entro centoventi giorni dalla richiesta del comune, il valore venale degli immobili in relazione alla applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 29
Varianti agli strumenti urbanistici e poteri normativi delle regioni
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge le regioni disciplinano con proprie leggi la formazione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzati al recupero urbanistico degli insediamenti abusivi, esistenti al 1° ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale. Le varianti devono tener conto dei seguenti princìpi fondamentali:
La legge regionale stabilisce altresì:
Decorso il termine di novanta giorni, di cui al primo comma, e fino alla emanazione
delle leggi regionali, gli insediamenti avvenuti in tutto o in parte abusivamente,
fermi restando gli effetti della mancata presentazione dell’istanza di sanatoria
previsti dall’articolo 40, possono formare oggetto di apposite varianti agli strumenti
urbanistici al fine del loro recupero urbanistico, nel rispetto comunque dei princìpi
di cui al primo comma e delle previsioni di cui alle lettere e), f) e g) del precedente
secondo comma.
L’attuazione delle varianti di cui ai commi precedenti può essere assegnata in concessione
ad imprese o ad associazioni di imprese o a loro consorzi; tale concessione è accompagnata
da apposita convenzione nella quale sono tra l’altro precisati i contenuti economici
e finanziari degli interventi di recupero urbanistico.
Art. 30
Facoltà e obblighi dei comuni
In luogo della indennità di esproprio, i proprietari di lotti di terreno, vincolati
a destinazioni pubbliche a seguito delle varianti di cui all’articolo 29, possono
chiedere che vengano loro assegnati equivalenti lotti disponibili nell’ambito dei
piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962,
n. 167, per costruirvi, singolarmente o riuniti in cooperativa, la propria prima
abitazione. Per i fini previsti dal presente comma e dal successivo secondo comma,
i comuni che procedono all’adozione delle varianti di cui all’articolo 29 devono
comunque provvedere, anche se non obbligati ai sensi delle norme vigenti, alla formazione
dei piani di zona previsti dalla
legge 18 aprile 1962,
n. 167, senza tener conto del limite minimo del quaranta per cento di cui all’articolo
2, terzo comma, della
legge 28 gennaio 1977,
n. 10, ovvero procedere agli opportuni ampliamenti dei piani già approvati.
I proprietari di terreni, coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale,
possono chiedere al comune, in luogo dell’indennità di esproprio, l’assegnazione
in proprietà di equivalenti terreni, facenti parte del patrimonio disponibile delle
singole amministrazioni comunali, per continuare l’esercizio dell’attività agricola.
I proprietari degli edifici per i quali è prevista la demolizione possono chiedere
l’assegnazione di un lotto nell’ambito dei piani di zona di cui alla
legge 18 aprile 1962,
n. 167, per costruirvi la propria prima abitazione.
I soggetti abitanti, a titolo di proprietà o di locazione decorrente da data certa,
anteriore all’entrata in vigore della presente legge, in edifici, ultimati ai sensi
del secondo comma dell’articolo 31 della presente legge, alla data del 1° ottobre
1983, dei quali è prevista la demolizione, a seguito dell’approvazione degli strumenti
di recupero urbanistico, sono preferiti, purché abbiano versato i contributi ex
Gescal per almeno cinque anni, a parità di punteggio nella graduatoria di assegnazione
in locazione di alloggi cui abbiano titolo a norma di legge.
Art. 31
Sanatoria delle opere abusive
Possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o la autorizzazione in sanatoria i proprietari di costruzioni e di altre opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1° ottobre 1983 ed eseguite:
Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono ultimati gli edifici
nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto
alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza,
quando esse siano state completate funzionalmente.
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere
coloro che hanno titolo, ai sensi della
L. 28 gennaio 1977,
n. 10, a richiedere la concessione edilizia o l’autorizzazione nonché, salvo
rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento
della sanatoria medesima.
Conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti adottati in applicazione delle
disposizioni dell’art. 6 del D.L. 31 luglio 1982, n. 486, dell’art. 9 del D.L. 30
settembre 1982, n. 688, e del D.L. 5 ottobre 1983, n. 529, non convertiti in legge.
Restano fermi i rapporti giuridici sorti sulla base delle medesime disposizioni
anche ai fini dei provvedimenti che i comuni, in ordine alle richieste di sanatoria
già presentate, devono adottare per la definitiva determinazione della oblazione
ai sensi della presente legge.
Per le opere ultimate anteriormente al 1° settembre 1967 per le quali era richiesto,
ai sensi dell’art.
31, primo comma, della L. 17 agosto 1942, n. 1150, e dei regolamenti edilizi
comunali, il rilascio della licenza di costruzione, i soggetti di cui ai commi primo
e terzo del presente articolo conseguono la concessione in sanatoria previo pagamento,
a titolo di oblazione, della somma determinata a norma dell’articolo 34 della presente
legge.
Art. 32
Opere costruite su aree sottoposte a vincolo
Fatte salve le fattispecie previste dall’articolo 33, il rilascio della concessione
o dell’autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su aree sottoposte a vincolo
è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del
vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni
entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, esso
si intende reso in senso favorevole. Il parere non è richiesto quando si tratti
di violazioni riguardanti l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta
che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte(1).
Per le opere eseguite su immobili soggetti alla L. 29 giugno 1939, n. 1497, e al
D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985,
n. 431, relative ad ampliamenti o tipologie d’abuso che non comportano aumento di
superficie o di volume, il parere deve essere rilasciato entro centoventi giorni;
trascorso tale termine il parere stesso si intende reso in senso favorevole(2).
Il rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su immobili soggetti alle leggi 1° giugno 1939,
n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, ed al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché in relazione
a vincoli imposti da leggi statali e regionali, e dagli strumenti urbanistici, a
tutela di interessi idrogeologici e dalle falde idriche nonché dei parchi nazionali
e regionali qualora istituiti prima dell’abuso, è subordinato al parere favorevole
delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere
non venga reso entro centottanta giorni dalla domanda il richiedente può impugnare
il silenzio-rifiuto dell’amministrazione(3).
Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti
su aree vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:
Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici
territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio
della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità
dell’ente proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle
leggi statali o regionali vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione.
La disponibilità all’uso del suolo, anche se gravato di usi civici, viene espressa
dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta
giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso del suolo deve essere
limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre
a quelle delle pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto
all’area coperta dal fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali,
il valore è stabilito dall’ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla
base di quello del terreno all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente
alla variazione del costo della vita così come definito dall’ISTAT al momento della
determinazione di tale valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione
di cessione del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è
stabilito dall’ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell’importo
come sopra determinato(5).
Per le costruzioni ricadenti in aree comprese fra quelle di cui all’art.
21 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione
in sanatoria è subordinato alla acquisizione della proprietà dell’area stessa previo
versamento del prezzo, che è determinato dall’ufficio tecnico erariale in rapporto
al vantaggio derivante dall’incorporamento dell’area.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano
le sanzioni previste dal capo I.
(1) Comma così sostituito dall’art. 4, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall’art. 39, l. 23 dicembre 1994, n. 724 e così modificato dall’art.
2, comma 43, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(3) Comma aggiunto dall’art. 2, comma 44, l. 23 dicembre 1996, n. 662.
(4) Lettera così modificata dall’art. 4, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(5) Gli ultimi quattro periodi sono stati aggiunti dall’art. 2, d.l. 12 gennaio
1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Art. 33
Opere non suscettibili di sanatoria
Le opere di cui all’articolo 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima della esecuzione delle opere stesse:
Sono altresì escluse dalla sanatoria le opere realizzate su edifici ed immobili
assoggettati alla tutela della L. 1° giugno 1939, n.
1089, e che non siano compatibili con la tutela medesima.
Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano
le sanzioni previste dal capo I.
Art. 34
Somma da corrispondere a titolo di oblazione
I soggetti di cui al primo e terzo comma dell’articolo 31 hanno titolo, fermo
il disposto di cui all’articolo 37, a conseguire la concessione o l’autorizzazione
in sanatoria delle opere abusive previo versamento all’erario, a titolo di oblazione,
di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo
le prescrizioni dell’allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e
al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata.
Salvo i casi di cui al quinto comma del presente articolo, la somma dovuta a titolo
di oblazione di cui all’allegata tabella è moltiplicata per 1,2, per 2 o per 3,
a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore, rispettivamente,
a 400, 800 o 1.200 metri quadrati.
Qualora l’opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere
destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all’atto
dell’entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione
è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l’alloggio
destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell’articolo
31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione
le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del
decreto ministeriale 2 agosto 1969,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate
catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150
metri quadrati di superficie complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente,
i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l’atto unilaterale
d’obbligo di cui agli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti
alla corresponsione dell’oblazione nella misura del 50 per cento di quella determinata
ai sensi del terzo comma del presente articolo(1).
Qualora l’opera abusiva sia stata eseguita od acquisita nel territorio del comune
ove il richiedente la sanatoria abbia la resistenza, o in comune contermine, per
essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l’ammontare dell’oblazione
è ridotto nelle misure indicate ai commi terzo e quarto, sempre che non sussistano
le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d’obbligo
ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
7 della L. 28 gennaio 1977, n. 10(2).
Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento della
abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere c) e d) dell’art.
21, primo comma, della L. 5 agosto 1978, n. 457, sempre che ricorrano le condizioni
di cui allo stesso terzo comma(2).
Nei casi appresso indicati gli importi di cui all’allegata tabella sono ridotti
del 50 per cento e l’oblazione è determinata come segue:
Art. 35
Procedimento per la sanatoria
La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria deve essere presentata
al comune interessato entro il termine perentorio del 30 novembre 1985. La domanda
è corredata dalla prova dell’eseguito versamento dell’oblazione, nella misura dovuta
secondo l’allegata tabella, ovvero di una somma pari ad un terzo dell’oblazione,
quale prima rata(1).
Per le costruzioni ed altre opere, ultimate entro il 1° ottobre 1983, la cui licenza,
concessione od autorizzazione venga annullata, ovvero dichiarata decaduta o inefficace
successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine
di centoventi giorni inizia dal giorno della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
Alla domanda devono essere allegati(2):
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, sono determinati entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 12 gennaio 1988, n.
2, gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera
b) del comma precedente anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive
modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981,
n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste
deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti
le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate
altresì le disposizioni per l’adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto
dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli
immobili colpiti dal terremoto(5). Per le costruzioni realizzate prima
della dichiarazione di sismicità della zona, gli accertamenti sono eseguiti senza
tener conto della dichiarazione stessa(6).
Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate
sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di completo adeguamento
redatto da un professionista abilitato ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n.
64, da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione
in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera b) del terzo comma
deve essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell’ultimazione
dell’intervento di adeguamento(7).
Nei casi di costruzioni di cui all’articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086,
deve essere effettuato il deposito del progetto di completo adeguamento nei termini
e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato
di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere
all’adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente(7).
Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione
delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma
e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell’art.
2 del D.L. 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla L. 24 dicembre 1985, n. 780(7).
Per le costruzioni eseguite nelle zone sottoposte a vincolo sismico prima della
realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi
in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell’inizio
dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di
sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate
con il decreto di cui al quarto comma. Per l’esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento,
da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione
in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione preposta
alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare
al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell’intervento, con la
quale l’idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista
abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni
vigenti in materia sismica(7).
Il rilascio della concessione o dell’autorizzazzione in sanatoria, qualsivoglia
sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo
sismico, soltanto al deposito presso l’amministrazione preposta alla tutela del
vincolo stesso sia dell’eventuale progetto di adeguamento prima dell’inizio dei
lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni
dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest’ultima con l’attestazione
dell’avvenuto deposito verrà restituita all’interessato(7).
Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni
in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa(7).
Ove all’adeguamento sismico prescritto non si provveda nei termini previsti dalla
legge il sindaco, ha facoltà di fare eseguire i lavori in danno degli inadempienti.
Entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, l’interessato integra,
ove necessario, la domanda a suo tempo presentata e provvede a versare la seconda
rata dell’oblazione dovuta, pari ad un terzo dell’intero, maggiorato del 10 per
cento, in ragione d’anno. La terza e ultima rata, maggiorata del 10 per cento, è
versata entro i successivi sessanta giorni(8).
Per le costruzioni ed altre opere di cui al primo comma dell’art. 31, realizzate
in comprensori la cui lottizzazione sarebbe dovuta avvenire a norma dell’art. 8
della legge 6 agosto 1967, n. 765, il versamento dovuto per l’oblazione di cui all’art.
31 non costituisce titolo per ottenere il rilascio della concessione edilizia in
sanatoria, che resta subordinata anche all’impegno di partecipare pro quota agli
oneri di urbanizzazione dell’intero comprensorio in sede di stipula della convenzione.
Decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il
versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione
o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le
opere di cui all’articolo 31 non comprese tra quelle indicate dall’articolo 33.
A tal fine l’interessato notifica al comune il proprio intendimento, allegando perizia
giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori
abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione.
L’avvenuto versamento della prima e della seconda rata, seguito da garanzia fideiussoria
per il residuo, abilita gli istituti di credito a concedere mutui fondiari ed edilizi.
I lavori per il completamento delle opere di cui all’articolo 32 possono essere
eseguiti solo dopo che siano stati espressi i pareri delle competenti amministrazioni.
I lavori per il completamento delle opere di cui al quarto comma dell’articolo 32
possono essere eseguiti solo dopo che sia stata dichiarata la disponibilità dell’ente
proprietario a concedere l’uso del suolo.
Il sindaco, esaminata la domanda di concessione o di autorizzazione, previ i necessari
accertamenti, invita, ove lo ritenga necessario, l’interessato a produrre l’ulteriore
documentazione; quindi determina in via definitiva l’importo dell’oblazione e rilascia,
salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 37, la concessione o l’autorizzazione
in sanatoria contestualmente alla esibizione da parte dell’interessato della ricevuta
del versamento all’erario delle somme a conguaglio nonché della prova dell’avvenuta
presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini
dell’accatastamento(9).
Il diniego di sanatoria è notificato al richiedente.
Ogni controversia relativa all’oblazione è devoluta alla competenza dei tribunali
amministrativi regionali, i quali possono disporre dei mezzi di prova previsti dall’articolo
16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Fermo il disposto del primo comma dell’articolo 40 e con l’esclusione dei casi di
cui all’articolo 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione
della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento
di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio
tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Trascorsi trentasei
mesi si prescrive l’eventuale diritto al conguaglio o al rimborso spettanti(9).
Nelle ipotesi previste nell’articolo 32 il termine di cui al dodicesimo comma del
presente articolo decorre dall’emissione del parere previsto dal primo comma dello
stesso articolo 32.
A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato
il certificato di abitabilità o agibilità anche in deroga ai requisiti fissati da
norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di
cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli incendi e degli infortuni(10).
Le modalità di versamento dell’oblazione sono determinate con decreto del Ministro
delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.
Qualora dall’esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore
della domanda di concessione in sanatoria, certificato con l’attestazione rilasciata
dal sindaco, interessato può presentare istanza di rimborso all’intendenza di finanza
territorialmente competente(11).
(1) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298. Per la proroga del termine al 31 marzo 1986 e per le
relative modalità vedi l’art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre
1985, n. 780. Per una ulteriore proroga, vedi l’art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n.
2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(2) Vedi l’art. 39, comma 4, l. 23 dicembre 1994, n. 724.
(3) Periodo aggiunto dall’art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
(4) Lettera soppressa dall’art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
(5) Gli attuali primi due periodi così sostituiscono l’originario primo periodo
per effetto dell’art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988,
n. 68.
(6) Periodo aggiunto dall’art. 2, d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24
dicembre 1985, n. 780.
(7) Gli attuali commi dal quinto al decimo così sostituiscono il comma quinto per
effetto dell’art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(8) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(9) Comma così modificato dall’art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in
L. 13 marzo 1988, 68.
(10) Comma così sostituito dall’art. 4, D.L. 12 gennaio 1988, n. 2, convertito in
L. 13 marzo 1988, n. 68.
(11) Comma aggiunto dall’art. 4, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
Art. 36
Rateizzazione
Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell’articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica
sovvenzionata, possono, allegando l’ultima dichiarazione dei redditi presentata
da ciascun componente del nucleo familiare, versare all’atto della presentazione
della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell’oblazione determinata
secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell’oblazione, determinata
in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali
di eguale importo(1).
Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell’articolo 34 i soggetti che
posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di
reddito per accedere ai mutui agevolati dell’edilizia residenziale pubblica possono
versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell’oblazione determinata
secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell’oblazione è suddivisa
fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo(1).
Per coloro che godono delle agevolazioni di cui ai commi precedenti, le rate successive
alla prima sono maggiorate del tasso di interesse del 10 per cento in ragione d’anno(2).
Le rate di cui ai commi precedenti non possono comunque essere inferiori a lire
150.000.
Il nominativo dei beneficiari è trasmesso dal comune al Ministero delle finanze
per l’inserimento nelle categorie di cui ai decreti concernenti i criteri per l’effettuazione
dei controlli fiscali globali.
(1) Comma così sostituito dall’art. 5, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l.
13 marzo 1988, n. 68.
(2) Comma così sostituito dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
Art. 37
Contributo di concessione
Il versamento dell’oblazione non esime i soggetti di cui all’art. 31, primo e
terzo comma, alla corresponsione al comune, ai fini del rilascio della concessione,
del contributo previsto dall’art. 3 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, ove dovuto.
Le regioni possono modificare, ai fini della sanatoria, le norme di attuazione degli
articoli 5, 6 e 10, L. 28 gennaio 1977, n. 10 la misura del contributo di concessione,
in relazione alla tipologia delle costruzioni, alla loro destinazione d’uso ed alla
loro localizzazione in riferimento all’ampiezza e all’andamento demografico dei
comuni, nonché alle loro caratteristiche geografiche, non può risultare inferiore
al 50 per cento di quello determinato secondo le disposizioni vigenti all’entrata
in vigore della presente legge(1).
Le regioni possono inoltre prevedere la corresponsione di un contributo ai fini
del rilascio della concessione in sanatoria per opere realizzate dopo il 1° settembre
1967 e prima del 30 gennaio 1977, in misura non superiore, comunque, a quello previsto
per le opere di urbanizzazione; sempreché tali opere non siano state già eseguite
a cura e spese degli interessati. A scomputo totale o parziale della quota dovuta
il concessionario, o i concessionari eventualmente riuniti in consorzio, possono
obbligarsi a realizzare direttamente opere di urbanizzazione indicate dal comune,
con le modalità e le garanzie da questo stabilite.
Il potere di legiferare ai sensi del secondo e terzo comma è esercitato entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge; decorso inutilmente tale termine
si applicano le norme vigenti all’entrata in vigore della presente legge(1).
(1) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Art. 38
Effetti della oblazione e della concessione in sanatoria
La presentazione entro il termine perentorio della domanda di cui all’articolo
31, accompagnata dalla attestazione del versamento della somma di cui al primo comma
dell’articolo 35, sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative.
L’oblazione interamente corrisposta estingue i reati di cui all’articolo
41 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, e all’articolo
17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall’art. 20 della presente
legge, nonché quelli di cui all’art. 221 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e agli articoli 13, 15, 16 e 17 della
legge 5 novembre 1971, n. 1086. Essa estingue altresì i reati di cui all’articolo
20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, nonché i procedimenti di esecuzione delle
sanzioni amministrative. Qualora l’immobile appartenga a più proprietari, l’oblazione
versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari(1).
Ove nei confronti del richiedente la sanatoria sia intervenuta con sentenza definitiva
di condanna per i reati previsti dal comma precedente, viene fatta annotazione della
oblazione nel casellario giudiziale. In tale caso non si tiene conto della condanna
ai fini dell’applicazione della recidiva e del beneficio della sospensione condizionale
della pena.
Concessa la sanatoria, non si applicano le sanzioni amministrative, ivi comprese
le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni
in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti,
sempre che le somme dovute a titolo di oblazione siano state corrisposte per intero.
Copia del provvedimento di sanatoria viene trasmessa dal sindaco al competente ufficio
distrettuale delle imposte dirette(2).
I soggetti indicati all’articolo 6 della presente legge, diversi dal proprietario,
che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli
di cui al successivo articolo 39, devono presentare al comune autonoma domanda di
oblazione, con le modalità di cui all’articolo 35.
La somma dovuta viene determinata nella misura del 30 per cento rispetto a quella
applicabile al proprietario ai sensi dell’articolo 34.
Si applicano le procedure previste dagli articoli 35 e 36.
(1) Comma così sostituito dall’art. 5, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298 e poi così modificato dall’art. 6, d.l. 12 gennaio 1988,
n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68. Per un’interpretazione autentica del presente
comma, vedi art. 24, l. 30 aprile 1999, n. 136.
(2) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
Art. 39
Effetti del diniego di sanatoria
L’effettuazione dell’oblazione, qualora le opere non possano conseguire la sanatoria, estingue i reati contravvenzionali, di cui all’articolo 38. Le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di danaro sono ridotte in misura corrispondente all’oblazione versata se l’interessato dichiari di rinunciare al rimborso(1).
(1) Articolo così modificato dall’art. 6, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Art. 40
Mancata presentazione dell’istanza
Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all’art. 31
per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione,
ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze
riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui
al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene
effettuata la oblazione dovuta. (Omissis)
(1) (2).
Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione,
modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici
o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per
dichiarazione dell’alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare
o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell’articolo 31 ovvero se
agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda,
munita degli estremi dell’avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno
degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell’avvenuta presentazione
e non siano indicati gli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione
di cui al sesto comma dell’articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1°
settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro
avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, attestante che l’opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre
1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero
in documento separato da allegarsi all’atto medesimo. Per gli edifici di proprietà
comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare,
possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato
approvato o l’opera autorizzata(3).
Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi
o da allegarsi, non sia dipesa dall’insussistenza della licenza o della concessione
o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli
atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata
iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche
da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del
precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente(4).
Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell’articolo 17 e del primo
comma dell’art. 21(5).
Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti
derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a
quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione
coatta amministrativa(6).
Nella ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al
capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure
esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni
dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si
interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente
legge(5).
(1) Comma così modificato, da ultimo, dall’art. 1, d.l. 20 novembre 1985, n.
656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
(2) Periodo abrogato dall’art. 1, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
(3) Comma così modificato, da ultimo, dall’art. 7, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv.
in l. 13 marzo 1988, n. 68.
(4) Comma così sostituito dall’art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(5) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l.
21 giugno 1985, n. 298.
(6) Comma aggiunto dall’art. 8-bis, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21
giugno 1985, n. 298. L’ultimo comma è stato poi così sostituito dall’art. 7, d.l.
12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Art. 41
Esecuzione delle sanzioni ai fini della commerciabilità dei beni
Ai fini della commerciabilità dei beni, possono essere stipulati gli atti aventi
per oggetto diritti reali relativi ad immobili la cui costruzione sia stata iniziata
successivamente al 1° settembre 1967 per i quali sia esibita idonea certificazione
rilasciata dall’autorità competente che attesti l’avvenuto integrale adempimento
delle prescrizioni dei provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi dell’art. 41
della L. 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dall’art. 13 della
L. 6 agosto 1967, n. 765,
per il caso di opere eseguite senza la licenza di costruzione o in base a licenza
annullata, e ai sensi del nono comma dell’art. 15 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Degli estremi dei documenti esibiti dovrà farsi menzione in atto; si applica in
ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’art. 17 e del primo comma dell’art.
21 della presente legge(1).
Il pagamento delle sanzioni pecuniarie produce gli effetti di cui al penultimo comma
dell’articolo 35.
La certificazione di cui al primo comma è rilasciata dalla competente autorità entro
trenta giorni dalla presentazione della domanda, trascorso inutilmente tale termine,
essa può essere sostituita da una dichiarazione dell’alienante attestante l’avvenuto
integrale adempimento delle prescrizioni dei provvedimenti di cui al primo comma,
accompagnata dalla copia conforme della domanda di rilascio della certificazione.
Le disposizioni di cui sopra non si applicano comunque agli atti costitutivi, modificativi
od estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù(2).
(1) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298.
Art. 42
Prevalenza sulle leggi speciali
Le disposizioni del presente capo prevalgono sulla diversa disciplina procedimentale stabilita dalla legge 16 aprile 1973, n. 171, e dal D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791.
Art. 43
Procedimenti in corso
L’esistenza di provvedimenti sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora
impugnabili o nei cui confronti pende l’impugnazione, non impedisce il conseguimento
della sanatoria(1).
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si considerano inoppugnabili
i provvedimenti per i quali è intervenuta sentenza del Consiglio di Stato ancorché
sia pendente il termine per il ricorso alla Corte di cassazione per motivi attinenti
alla giurisdizione.
In ogni caso non sono ripetibili le somme già riscosse e restano ferme le altre
sanzioni già eseguite, ancorché in forza di provvedimenti non ancora inoppugnabili.
Le somme versate si scomputano dal contributo di concessione.
Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori
che siano strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione
dell’abuso e di riferimento per la determinazione dell’oblazione sarà individuato
nella data del primo provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima
disposizione per determinare l’oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui
i suddetti provvedimenti abbiano interrotto le attività edificatorie.
(1) Per un’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 12-bis, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo 1988, n. 68.
Art. 44
Sospensione dei procedimenti
Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla scadenza dei
termini fissati dall’articolo 35, sono sospesi i procedimenti amministrativi e giurisdizionali
e la loro esecuzione, quelli penali nonché quelli connessi all’applicazione dell’articolo
15 della L. 6 agosto 1967, n. 765, attinenti al presente capo(1).
La sospensione di cui al comma precedente non si applica ai procedimenti cautelari
avanti agli organi di giurisdizione amministrativa, previsti dall’articolo 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
Decorso il termine del 30 settembre 1986 senza che sia stata presentata domanda
di concessione o autorizzazione in sanatoria, la sospensione di cui al precedente
primo comma perde efficacia(2).
I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati(3).
(1) Comma così modificato dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298. L’ultimo comma è stato così sostituito dall’art. 3, d.l. 20 novembre
1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
(3) Comma aggiunto dall’art. 8, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l. 13 marzo
1988, n. 68.
Art. 45
Aziende erogatrici di servizi pubblici
[È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l’esecuzione di opere prive di concessione, nonché ad opere prive
di concessione ad edificare iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non
siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all’entrata in
vigore della presente legge.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare, o, per le opere
abusive, gli estremi della concessione in sanatoria ovvero copia della domanda di
concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute
a titolo di oblazione per intero nell’ipotesi dell’articolo 13 e limitatamente alle
prime due rate nell’ipotesi dell’articolo 35. Il contratto stipulato in difetto
di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione pecuniaria
da lire 5 milioni a lire 15 milioni. Per le opere che già usufruiscono di un servizio
pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta
copia di una fattura, emessa dall’azienda erogante il servizio, dalla quale risulti
che l’opera già usufruisce di un pubblico servizio.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della
licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l’opera è stata iniziata in
data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita
nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.(1)](2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 7, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 46
Benefici fiscali
[In deroga alle disposizioni di cui all’art.
41-ter della L. 17 agosto 1942,n. 1150, introdotto dall’art. 15 della L. 6 agosto
1967, n. 765, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette
sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo l’entrata in vigore della presente
legge, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative
ed a condizione che copia conforme del provvedimento di sanatoria venga presentata,
contestualmente all’atto da registrare all’amministrazione cui compete la registrazione.
In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria
le agevolazioni, deve essere prodotta al momento della registrazione dell’atto,
copia della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria presentata al
comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L’interessato, a
pena di decadenza dai benefici, deve presentare all’ufficio del registro copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso
che questo non sia intervenuto, a richiesta dell’ufficio, dichiarazione del comune
che attesti che la domanda non ha ancora ricevuto definizione(1).
In deroga alle disposizioni di cui al citato
art. 41-ter
della L. 17 agosto 1942, n. 1150, per i fabbricati costruiti senza licenza o
in contrasto con la stessa ovvero sulla base di licenza successivamente annullata
si applica l’esenzione dall’imposta locale sui redditi, qualora ricorrano i requisiti
tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata,
per il periodo di dieci anni a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
L’esenzione si applica a condizione che l’interessato ne faccia richiesta all’ufficio
distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale, allegando copia della
domanda indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta,
l’interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro 90 giorni
da tale scadenza, all’ufficio distrettuale delle imposte dirette copia del provvedimento
definitivo di sanatoria o, in mancanza di questo, una dichiarazione del comune,
ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda
non ha ancora ottenuto definizione(2).
L’omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento
dell’imposta locale sui redditi e delle altre imposte dovute nella misura ordinaria,
nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli tributi.
Il rilascio, ai sensi delle disposizioni di cui al precedente capo IV della concessione
e dell’autorizzazione in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti
di revoca o di decadenza previsti dall’art. 15 della L. 6 agosto 1967, n. 765.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma precedente, deve essere prodotta da
parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata
della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, corredata dalla prova
del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione dell’istanza
di cui al precedente comma.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell’imposta locale sui redditi e delle altre
imposte eventualmente già pagate.](3)
(1) Periodo così sostituito dall’art. 2-quinquies, d.l. 30 settembre 1994, n.
564, conv. in l. 30 novembre 1994, n. 656. Per una riapertura del termine di cui
al presente comma, vedi art. 16, l. 18 febbraio 1999, n. 28.
(2) Periodo così modificato dall’art. 9, d.l. 12 gennaio 1988, n. 2, conv. in l.
13 marzo 1988, n. 68.
(3) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 47
Diritti dell’acquirente
[L’acquirente di un immobile o di parte di esso, anche sulla base di contratto
preliminare di vendita con sottoscrizioni autenticate, ha diritto di prendere visione
presso gli uffici comunali di qualsiasi documento relativo all’immobile stesso e
di ottenere ogni certificazione relativa.
L’eventuale rifiuto da parte degli uffici comunali deve constare da atto scritto.](1)
(1) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 47 bis
Dichiarazioni dei rappresentanti
Tutte le dichiarazioni da rendersi ai sensi della presente legge, anche agli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dai proprietari o da altri aventi titolo, possono essere rilasciate anche da rappresentanti legali o volontari (1).
(1) Articolo aggiunto dall’art. 8-ter, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno 1985, n. 298.
Art. 48
Disposizione transitoria
[Per le opere interne alle costruzioni, definite dall’articolo 26, realizzate prima dell’entrata in vigore della presente legge o in corso di realizzazione alla medesima data, il proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare deve inviare al sindaco, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, una relazione descrittiva delle opere realizzate, entro il termine del 31 dicembre 1985.(1)](2)
(1) Articolo così sostituito dall’art. 1, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv.
in l. 21 giugno 1985, n. 298. Il termine è stato prorogato al 30 giugno 1986, dall’art.
1 d.l. 20 novembre 1985, n. 656, conv. in l. 24 dicembre 1985, n. 780.
(2) Articolo abrogato dall’art. 136, comma 2, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, a decorrere
dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv., con
modificazioni, in l. 1° agosto 2002, n. 185.
Art. 49
Sanatorie regionali
Coloro che abbiano già conseguito sanatorie in base alla normativa regionale vigente hanno diritto a detrarre l’importo delle somme versate dal contributo di cui al primo comma dell’articolo 37 della presente legge.
Art. 50
Variazioni di bilancio
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 51
Determinazione delle superfici
Ai fini del calcolo dell’oblazione, i riferimenti alle superfici, previsti dalla
presente legge, sono computati in conformità ai parametri di cui agli articoli 2
e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 31 maggio 1977(1).
Le superfici delle opere che beneficiano della riduzione di cui al precedente articolo
34, quinto comma, lettera e), sono considerate superfici per servizi e accessori,
ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale di cui al precedente comma, senza
l’applicazione di alcun incremento(2).
Ai fini del calcolo dell’oblazione non sono computati i volumi tecnici delle costruzioni
nonché quelli relativi a serbatoi, cabine o simili realizzati nell’ambito di stabilimenti
soggetti a regime di concessione di pubblica utilità o servizio pubblico, la cui
realizzazione sia prevista dal decreto di concessione emesso previo consenso dell’amministrazione
comunale.
(1) Comma così sostituito dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in
l. 21 giugno 1985, n. 298.
(2) Comma aggiunto dall’art. 8, d.l. 23 aprile 1985, n. 146, conv. in l. 21 giugno
1985, n. 298.
Art. 52
Iscrizione al catasto
[Alla domanda per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità deve
essere allegata copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto,
redatta in conformità alle disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.](1)
Le opere ultimate entro la data di entrata in vigore della presente legge che non
siano state iscritte al catasto, ovvero le variazioni non registrate, devono essere
denunciate, ai sensi degli articoli 3 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, e successive modificazioni e integrazioni, entro 90 giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, previa corresponsione dei diritti dovuti nella misura
vigente(2).
Per le dichiarazioni di cui al comma precedente, presentate successivamente al 31
dicembre 1986, l’ammenda prevista dall’articolo 31 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1939, n. 1249,
e successive modificazioni e integrazioni, è elevata a L. 250.000(3).
Allegato 1
Allegato unico.
TABELLA
Omissis