Legge 6 agosto 1967, n. 765
Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150*
(Pubblicata sulla G.U. 31 agosto 1967, n. 218)


1. Sostituisce il primo, il quarto, il quinto e il sesto comma dell'art. 8, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

2. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali applicano nei loro confronti le disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

3. Inserisce alcuni commi dopo il primo comma dell'art. 10, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

4. Abroga l'ultimo comma dell'art. 11, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sostituisce il primo e secondo comma e aggiunge alcuni commi dopo il terzo all'art. 16, L.17 agosto 1942, n. 1150.

6. Sostituisce l'art. 26, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

7. Sostituisce l'art. 27, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

8. Sostituisce i primi due commi dall'art. 28, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

9. Sostituisce l'art. 30, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

10. Sostituisce l'art. 31, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

11. Sostituisce il comma secondo dell'art. 35, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

12. Sostituisce l'art. 36, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

13. Sostituisce l'art. 41, L. 17 agosto 1942, n. 1150.

14. Aggiunge l'art. 41-bis alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

15. Aggiunge l'art. 41-ter alla L. 17 agosto 1942, n. 1150..

16. Aggiunge l'art. 1-quater alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

17. (Aggiunge l'art. 41-quinquies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

18. Aggiunge l'art. 41-sexies alla L.17 agosto 1942, n. 1150.

19. Aggiunge l'art. 41-septies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

20. Aggiunge l'art. 41-octies alla L. 17 agosto 1942, n. 1150.

21. Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, alle Regioni a Statuto speciale e alle province di Trento e di Bolzano salve le competenze legislative ed amministrative ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi Statuti e delle norme di attuazione.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Quando nella presente legge in articoli o commi sostitutivi o aggiuntivi o comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150, si fa riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma del presente articolo.



* Ora  Legge 28 gennaio 1977,  n. 10