Legge 28 gennaio 1977, n. 10

Norme per la edificabilità dei suoli

TESTO COORDINATO
(aggiornato alla legge 27 dicembre 1997, n. 449)

 

Art. 1
Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare
(Abrogato dall’art. 136 comma 1 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

 

Art. 2
Piani di zona e demani comunali di aree

Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 8 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli 27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all’articolo 1 della presente legge. Il primo comma dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall’articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: “L’estensione delle zone da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato”.
L’articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell’undicesimo, nel sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne i requisiti soggettivi. [Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti, secondo i dati risultanti dall’ultimo censimento, l’articolo 51, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del 31 dicembre 1990.] (comma abrogato)

 

Art. 3
Contributo per il rilascio della concessione
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)

 

Art. 4
Caratteristiche della concessione
(Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 5
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
(Abrogato dall’art. 139 comma c lett. a del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 6
Determinazione del costo di costruzione
(modificato dall’art. 9 del D. L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94 e dall’art. 7, comma 2, della legge 24 novembre 1993, n. 537) (Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 7
Edilizia convenzionata
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 8
Convenzione-tipo
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 9
Concessione gratuita
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 10
Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 11
Versamento del contributo afferente alla concessione
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 12
Destinazione dei proventi delle concessioni
(sostituito dall’art. 16 bis del D. L. 1 luglio 1986, n. 318 convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488)
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 13
Programmi pluriennali di attuazione

L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone -incluse o meno in piani particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate all’edilizia economica e popolare e aree riservate all’attività edilizia privata, stabilita ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, come modificato ai sensi dell’articolo 2 della presente legge. La regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione alla dimensione, all’andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche, storiche ed ambientali fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione industriale e turistica dall’obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all’articolo 1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo 9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali. Fino all’approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno dei concessionari a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio, il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà dello Stato. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente articolo 4.

 

Art. 14
Indennità di espropriazione

Al primo comma dell’articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato dall’articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra “30 per cento”, è sostituita dalla cifra “50 per cento”.
All’articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi: “L’espropriante dispone il pagamento dell’indennità accettata entro sessanta giorni dal provvedimento di cui al terzo comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l’amministrazione competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di cui alla legge 3
aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella del tasso di sconto”.
L’articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: “Qualora l’indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell’articolo 12, il presidente della Giunta regionale richiede la determinazione dell’indennità alla commissione competente per territorio di cui all’articolo 16. La commissione, entro trenta giorni dalla richiesta del presidente della Giunta regionale, determina l’indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola e la comunica all’espropriante. L’espropriante comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nelle segreterie del comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti dal secondo comma dell’articolo 10”.
I primi quattro commi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono sostituiti dai seguenti: “Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia, una commissione composta dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un suo delegato, che la presiede, dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o da un suo delegato, dall’ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato, dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l’ufficio tecnico erariale. L’intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione ed all’assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati
liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati. L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati di cui all’articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare. Nelle aree comprese nei centri edificati l’indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare, coprono una superficie superiore al 5 percento di quella coltivata della regione agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l’area ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti; da 4 a 10 se l’area ricade nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Per la determinazione dell’indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato”. Il primo comma dell’articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:

Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo”.

 Al primo comma dell’articolo 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: “dell’ufficio tecnico erariale”, sono sostituite dalle seguenti: “della commissione di cui all’articolo 16”. Al terzo comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: “L’ufficio tecnico erariale provvede”, sono sostituite dalle seguenti: “La commissione di cui all’articolo 16 provvede” e le parole: “un ventesimo dell’indennità”, sono sostituite dalle seguenti: “un dodicesimo dell’indennità”. All’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:
“Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dall’articolo 4 del decreto -legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1974, n. 247”.

 

Art. 15
Sanzioni amministrative

[Il mancato versamento del contributo nei termini di cui al precedente articolo 11 comporta:
  1. la corresponsione degli interessi legali di mora se il versamento avviene nei successivi trenta giorni;
  2. la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali qualora il versamento avvenga negli ulteriori trenta giorni;
  3. l’aumento di un terzo del contributo dovuto, quando il ritardo si protragga oltre il termine di cui alla precedente lettera b).
La vigilanza sulle costruzioni è esercitata dal sindaco ai sensi dell’articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Le opere eseguite in totale difformità o in assenza della concessione debbono essere demolite, a cura e spese del proprietario, entro il termine fissato dal sindaco con ordinanza. In mancanza, le predette opere sono gratuitamente acquisite, con l’area su cui insistono, al patrimonio indisponibile del comune che le utilizza a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica. L’acquisizione si effettua con ordinanza motivata del sindaco.
L’ordinanza è vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione ricade il comune interessato e costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la immissione in possesso.
Contro l’ordinanza del sindaco può essere presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio. Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione. Qualora l’opera eseguita in totale difformità o in assenza della concessione contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali ovvero non possa essere utilizzata per fini pubblici, viene demolita a spese del suo costruttore. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’ufficio tecnico erariale. La valutazione dell’ufficio tecnico è notificata alla parte dal comune e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa. I contributi, le sanzioni e le spese di cui alla presente legge vengono riscossi con l’ingiunzione prevista dall’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che è emessa dal sindaco del comune interessato. Le opere realizzate in parziale difformità dalla concessione debbono essere demolite a spese del concessionario. Nel caso in cui le opere difformi non possono essere rimosse senza pregiudizio della parte conforme, il sindaco applica una sanzione pari al doppio del valore della parte dell’opera realizzata in difformità dalla concessione.
Non si procede alla demolizione ovvero all’applicazione della sanzione di cui al comma precedente nel caso di realizzazione di varianti, purché esse non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d’uso delle costruzioni per le quali è stata rilasciata la concessione. Le varianti dovranno comunque essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità.
Le opere eseguite da terzi, in totale difformità dalla concessione o in assenza di essa, su suoli di proprietà dello Stato e di enti territoriali, sono gratuitamente acquisite, rispettivamente, al demanio dello Stato e al patrimonio indisponibile degli enti stessi (salvo il potere di ordinarne la demolizione, da effettuarsi a cura e spese del costruttore entro sessanta giorni, qualora l’opera contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. In caso di mancata esecuzione dell’ordine, alla demolizione provvede il comune, con recupero delle spese ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Qualora le opere siano solo parzialmente difformi dalla concessione si applica il disposto dell’undicesimo comma del presente articolo. La sanzione ivi prevista è comminata dallo Stato o dagli altri enti territoriali interessati. È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l’esecuzione di opere prive di concessione.]

 

Art. 16
Tutela giurisdizionale
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)

 

Art. 17
Sanzioni penali
(sostituito dall’art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 nel testo modificato dall’art. 3 del D. L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito con legge 21 giugno 1985, n. 298)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

  1. l’ammenda fino a lire 20 milioni per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, nonché dai regolamenti edilizi, dagli
    strumenti urbanistici e dalla concessione;
  2. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 10 milioni a lire 100 milioni, nel caso di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
  3. l’arresto fino a due anni e l’ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico archeologico, paesistico ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

 

Art. 18
Norme transitorie
(modificato dall’art. 49 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell’art. 1, comma 2, del D. L. 8 gennaio 1981, n. 4, convertito con legge 12 marzo 1981, n. 58)

  1. Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro cinque anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
  2. Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all’articolo 6 riguardante il costo di costruzione:
    non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta; è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data. è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.
  3. Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengono assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.
  4. In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune.
  5. I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro cinque anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell’opera non ultimata.
  6. Per i piani di lottizzazione convenzionata di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, restano fermi gli oneri di urbanizzazione convenzionata. Il rilascio delle singole concessioni è subordinato soltanto al pagamento della quota del costo di costruzione secondo le norme della presente legge.

 

Art. 19

Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti in corso se la liquidazione dell’indennità predetta sia divenuta definitiva o non impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge.
Fino all’insediamento delle commissioni di cui all’articolo 14, le competenze attribuite a queste sono svolte dall’ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti dalla presente legge per la determinazione dell’indennità di espropriazione e di occupazione.

 

Art. 20
Norme tributarie

Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601. La trascrizione prevista dall’articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.

 

Art. 21
Disposizioni finali

Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393. Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione “licenza edilizia” sostituita dall’espressione “concessione”.

 

Art. 22

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.