TESTO COORDINATO
(aggiornato alla
legge 27 dicembre 1997, n. 449)
Art. 1
Trasformazione urbanistica del territorio e concessione di edificare
(Abrogato dall’art. 136 comma 1 lett.
c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
Art. 2
Piani di zona e demani comunali di aree
Per le aree comprese nei piani di zona di cui alla
legge 8 aprile 1962, n. 167, e per quelle acquisite ai sensi degli articoli
27 e 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, resta fermo il regime previsto dalle
norme della stessa legge n. 865.
Anche per tali aree è necessario il provvedimento del sindaco di cui all’articolo
1 della presente legge. Il primo comma dell’articolo
3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, già sostituito dall’articolo 29 della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente: “L’estensione delle zone
da includere nei piani è determinata in relazione alle esigenze dell’edilizia economica
e popolare per un decennio e non può essere inferiore al 40 per cento e superiore
al 70 per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia
abitativa nel periodo considerato”.
L’articolo 26 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è abrogato. Le aree già vincolate
ai sensi di detto articolo sono assoggettate al regime previsto dall’articolo 35
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, salvo quanto previsto nell’undicesimo, nel
sedicesimo e nel diciottesimo comma dello stesso articolo 35 per ciò che concerne
i requisiti soggettivi. [Nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti,
secondo i dati risultanti dall’ultimo censimento, l’articolo 51, della legge 22
ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applica fino alla data del
31 dicembre 1990.] (comma abrogato)
Art. 3
Contributo per il rilascio della concessione
(Abrogato dall’art. 139 comma 2
lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia)
Art. 4
Caratteristiche della concessione
(Abrogato dall’art. 136 comma 2 lett.
c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)
Art. 5
Determinazione degli oneri di urbanizzazione
(Abrogato dall’art. 139 comma c
lett. a del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.)
Art. 6
Determinazione del costo di costruzione
(modificato dall’art. 9 del D.
L. 23 gennaio 1982, n. 9 convertito con legge 25 marzo 1982, n. 94 e dall’art. 7,
comma 2, della legge 24 novembre 1993, n. 537) (Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett.
c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)
Art. 7
Edilizia convenzionata
(Abrogato dall’art. 139 comma 2
lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.)
Art. 8
Convenzione-tipo
(Abrogato dall’art. 139 comma 2
lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.)
Art. 9
Concessione gratuita
(Abrogato dall’art. 139 comma 2
lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.)
Art. 10
Concessione relativa ad opere o impianti non destinati alla residenza
(Abrogato dall’art. 139 comma 2
lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.)
Art. 11
Versamento del contributo afferente alla concessione
(Abrogato dall’art. 139 comma 2
lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia.)
Art. 12
Destinazione dei proventi delle concessioni
(sostituito dall’art. 16 bis del
D. L. 1 luglio 1986, n. 318 convertito dalla legge 9 agosto 1986, n. 488)
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett. c del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia.)
Art. 13
Programmi pluriennali di attuazione
L’attuazione degli strumenti urbanistici generali avviene sulla base di programmi
pluriennali di attuazione che delimitano le aree e le zone -incluse o meno in piani
particolareggiati o in piani convenzionati di lottizzazione nelle quali debbono
realizzarsi, anche a mezzo di comparti, le previsioni di detti strumenti e le relative
urbanizzazioni, con riferimento ad un periodo di tempo non inferiore a tre e non
superiore a cinque anni.
Nella formulazione dei programmi deve essere osservata la proporzione tra aree destinate
all’edilizia economica e popolare e aree riservate all’attività edilizia
privata, stabilita ai sensi dell’articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni, come modificato ai sensi dell’articolo 2 della presente legge. La
regione stabilisce con propria legge, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il contenuto ed il procedimento di formazione dei
programmi pluriennali di attuazione, individua i comuni esonerati, anche in relazione
alla dimensione, all’andamento demografico ed alle caratteristiche geografiche,
storiche ed ambientali fatta comunque eccezione per quelli di particolare espansione
industriale e turistica dall’obbligo di dotarsi di tali programmi e prevede le forme
e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei comuni inadempienti.
Nei comuni obbligati ai sensi del terzo comma la concessione di cui all’articolo
1 della presente legge è data solo per le aree incluse nei programmi di attuazione
e, al di fuori di esse, per le opere e gli interventi previsti dal precedente articolo
9, sempreché non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici
generali. Fino all’approvazione dei programmi di attuazione, al di fuori dei casi
previsti nel precedente comma, la concessione è data dai comuni obbligati soltanto
su aree dotate di opere di urbanizzazione o per le quali esista l’impegno dei concessionari
a realizzarle. Qualora nei tempi indicati dai programmi di attuazione gli aventi
titolo non presentino istanza di concessione singolarmente o riuniti in consorzio,
il comune espropria le aree sulla base delle disposizioni della legge 22 ottobre
1971, n. 865, come modificata dalla presente legge.
Le disposizioni del comma precedente non si applicano ai beni immobili di proprietà
dello Stato. La legge regionale prevede le modalità di utilizzazione delle aree
espropriate.
Nei comuni esonerati trova applicazione la norma di cui al primo comma del precedente
articolo 4.
Art. 14
Indennità di espropriazione
Al primo comma dell’articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, modificato
dall’articolo 6 del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 giugno 1974, n. 247, la cifra “30 per cento”, è sostituita dalla
cifra “50 per cento
”.
All’articolo 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono aggiunti i seguenti commi:
“L’espropriante dispone il pagamento dell’indennità accettata entro sessanta giorni
dal provvedimento di cui al terzo comma.
Per le espropriazioni in dipendenza di opere di competenza statale, l’amministrazione
competente emette il provvedimento che dispone il pagamento entro sessanta giorni
a decorrere dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione a pagare di
cui alla legge 3
aprile 1926, n. 686, e successive modificazioni. A decorrere dalla scadenza dei
termini di cui ai commi precedenti, sono dovuti gli interessi in misura pari a quella
del tasso di sconto”.
L’articolo 15 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
“Qualora
l’indennità non sia accettata nel termine di cui al primo comma dell’articolo 12,
il presidente della Giunta regionale richiede la determinazione dell’indennità alla
commissione competente per territorio di cui all’articolo 16. La commissione, entro
trenta giorni dalla richiesta del presidente della Giunta regionale, determina
l’indennità
sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate
sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola e
la comunica all’espropriante. L’espropriante comunica le indennità ai proprietari
degli immobili ai quali le stime si riferiscono mediante avvisi notificati nelle
forme degli atti processuali civili; deposita la relazione della commissione nelle
segreterie del comune e rende noto al pubblico l’eseguito deposito nei modi previsti
dal secondo comma dell’articolo 10”.
I primi quattro commi dell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono
sostituiti dai seguenti: “Con provvedimento della regione è istituita, in ogni provincia,
una commissione composta dal presidente dell’amministrazione provinciale o da un
suo delegato, che la presiede, dall’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale
o da un suo delegato, dall’ingegnere capo del genio civile o da un suo delegato,
dal presidente dell’Istituto autonomo delle case popolari della provincia o da un
suo delegato, nonché da due esperti nominati dalla regione in materia urbanistica
ed edilizia e da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste scelti dalla
regione stessa su terne proposte dalle associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative.
La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può disporre la formazione di
sottocommissioni, le quali opereranno nella medesima composizione della commissione
di cui al primo comma. A tal fine la regione nomina gli ulteriori componenti.
La commissione di cui al primo comma ha sede presso l’ufficio tecnico erariale.
L’intendente di finanza provvede alla costituzione della segreteria della commissione
ed all’assegnazione ad essa del personale necessario.
La commissione determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell’ambito delle singole
regioni agrarie delimitate secondo l’ultima pubblicazione ufficiale dell’Istituto
centrale di statistica, il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei
terreni, considerati
liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente
praticati. L’indennità di espropriazione, per le aree esterne ai centri edificati
di cui all’articolo 18, è commisurata al valore agricolo medio di cui al comma precedente
corrispondente al tipo di coltura in atto nell’area da espropriare. Nelle aree comprese
nei centri edificati l’indennità è commisurata al valore agricolo medio della coltura
più redditizia tra quelle che, nella regione agraria in cui ricade l’area da espropriare,
coprono una superficie superiore al 5 percento di quella coltivata della regione
agraria stessa. Tale valore è moltiplicato per un coefficiente: da 2 a 5 se l’area
ricade nel territorio di comuni fino a 100 mila abitanti; da 4 a 10 se l’area ricade
nel territorio di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti. Per la determinazione
dell’indennità relativa alle aree comprese nei centri edificati, la commissione
di cui al primo comma è integrata dal sindaco o da un suo delegato”. Il primo comma
dell’articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
“
Nel caso che l’area da espropriare sia coltivata dal proprietario diretto coltivatore, nell’ipotesi di cessione volontaria ai sensi dell’articolo 12, primo comma, il prezzo di cessione è determinato in misura tripla rispetto all’indennità provvisoria, esclusa la maggiorazione prevista dal suddetto articolo
”.
Al primo comma dell’articolo 19
della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: “dell’ufficio tecnico erariale”,
sono sostituite dalle seguenti: “della commissione di cui all’articolo 16
”. Al terzo
comma dell’articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, le parole: “L’ufficio
tecnico erariale provvede”, sono sostituite dalle seguenti: “La commissione di cui
all’articolo 16 provvede” e le parole: “un ventesimo dell’indennità”, sono sostituite
dalle seguenti: “un dodicesimo dell’indennità”. All’articolo 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, è aggiunto in fine il seguente comma:
“Il disposto del secondo comma del presente articolo deve intendersi applicabile
anche alle occupazioni preordinate alla realizzazione delle opere e degli interventi
previsti dall’articolo 4 del decreto -legge 2 maggio 1974, n. 115, convertito, con
modificazioni, nella legge
27 giugno 1974, n. 247”.
Art. 15
Sanzioni amministrative
Art. 16
Tutela giurisdizionale
(Abrogato dall’art. 139 comma 2 lett.
c del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.)
Art. 17
Sanzioni penali
(sostituito dall’art. 20 della legge
28 febbraio 1985, n. 47 nel testo modificato dall’art. 3 del D. L. 23 aprile 1985,
n. 146, convertito con legge 21 giugno 1985, n. 298)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:
Art. 18
Norme transitorie
(modificato dall’art. 49 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell’art. 1, comma 2, del D. L. 8 gennaio 1981, n.
4, convertito con legge 12 marzo 1981, n. 58)
Art. 19
Le disposizioni di cui al precedente articolo 14, in materia di determinazione
dell’indennità di espropriazione e di occupazione, non si applicano ai procedimenti
in corso se la liquidazione dell’indennità predetta sia divenuta definitiva o non
impugnabile o definita con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Fino all’insediamento delle commissioni di cui all’articolo 14, le competenze attribuite
a queste sono svolte dall’ufficio tecnico erariale, il quale applica i criteri previsti
dalla presente legge per la determinazione dell’indennità di espropriazione e di
occupazione.
Art. 20
Norme tributarie
Ai provvedimenti, alle convenzioni e agli atti d’obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all’articolo 32, secondo comma, del D. P. R. 29 settembre 1973, n. 601. La trascrizione prevista dall’articolo 15 della presente legge si effettua a tassa fissa.
Art. 21
Disposizioni finali
Restano in vigore le norme della legge 18 dicembre 1973, n. 880, e della legge 2 agosto 1975, n. 393. Restano altresì in vigore le norme della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, sempreché non siano incompatibili con quelle della presente legge ed intendendosi la espressione “licenza edilizia” sostituita dall’espressione “concessione”.
Art. 22
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.