Legge del 23 dicembre 1996, n. 662
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996
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Art. 3
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   - Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla
   legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria 
   servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP), e le società a prevalente partecipazione 
   pubblica procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare, con le seguenti 
   modalità:
   
      - è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione 
      ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti 
      e non ancora rinnovati purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e 
      ai loro familiari conviventi sempre che siano in regola con i pagamenti al 
      momento della presentazione della domanda di acquisto;
- è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, 
      agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti 
      di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. 
      Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti 
      portatori di handicap, tale limite è aumentato del venti per cento;
- il diritto di prelazione di cui alla lettera a) e la garanzia del rinnovo 
      del contratto di locazione di cui alla lettera b) si applicano anche nel caso 
      di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate 
      o di società da queste controllate;
- per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento 
      il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta 
      salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una 
      stima dell'Ufficio tecnico erariale;
- i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni 
      sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione 
      delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad 
      eventuali mutui agevolati;
- il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti 
      alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato 
      di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, 
      con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
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