Legge 24 dicembre 1993, n. 560
Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31
dicembre 1993 Serie
Generale n. 306
Art. 1
- Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi compresi quelli
di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a totale carico o con concorso o con contributo
dello Stato, della regione o di enti pubblici territoriali, nonché con i fondi
derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14 febbraio 1963,
n. 60 , e successive modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
nonché dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dai loro consorzi
comunque denominati e disciplinati con legge regionale.
- Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5, 13 e 14,
si applicano altresì:
- agli alloggi di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
costruiti od acquistati ai sensi dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 , come sostituito
dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno
1975, n. 227 , e della legge 10 febbraio 1982, n. 39 , e successive modificazioni,
nonché agli alloggi che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 58 ), sono
stati trasferiti dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni;
- agli alloggi non di servizio di proprietà della società Ferrovie dello
Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato in società per azioni. Le modalità di alienazione dei
predetti alloggi sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della
presente legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12 agosto 1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
- agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge 21
ottobre 1950, n. 841 , e successive modificazioni ed integrazioni, che siano
tuttora nella disponibilità degli Enti medesimi; d) [agli alloggi acquisiti
dal Ministero del tesoro già di proprietà degli enti previdenziali disciolti.
- agli alloggi acquisiti dal Ministero del Tesoro già di proprietà degli
Enti Previdenziali disciolti.
- Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di servizio oggetto
di concessione amministrativa in connessione con particolari funzioni attribuite
a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo
18 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni, nonché quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni.
- Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, formulano, su proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non
proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili determinati immobili
nella misura massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento
del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia. Trascorso
tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei predetti limiti, procedono
alle alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma della presente
legge.
Comma modificato dalla
Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4.
- L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è consentita esclusivamente
per la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di tale settore.
- Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli assegnatari
o i loro familiari conviventi, i quali conducano un alloggio a titolo di locazione
da oltre un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese all'atto della presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto
da parte dei familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore
dell'assegnatario.
- Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito familiare complessivo
inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini della decadenza dal diritto all'assegnazione,
ovvero se ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano acquistare
l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del medesimo
alloggio, che non può essere alienato a terzi.
- Per le finalità di cui al comma 6, gli enti proprietari adottano le opportune
misure di pubblicità e disciplinano le modalità di presentazione delle domande
di acquisto.
- I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle condizioni di
cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede
di prima applicazione della presente legge, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della stessa, ovvero entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente
gestore, dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purché in possesso dei requisiti
previsti dalle norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto all'assegnazione
di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Hanno titolo di priorità nell'acquisto
le società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui all'articolo
13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto d'obbligo,
a concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non
inferiore a otto anni.
- Il prezzo degli alloggi è costituito dal valore che risulta applicando un
moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali determinate dalla Direzione
generale del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero delle finanze
a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze
del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e delle successive revisioni.
Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni
anno di anzianità di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del 20
per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici giorni dal
perfezionamento del contratto di alienazione.
Comma modificato dalla
Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4.
- La determinazione del prezzo può essere, in alternativa a quanto previsto
dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
In tal caso la determinazione del prezzo si intende definitiva anche se la valutazione
dell'Ufficio tecnico erariale è superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
previsti dal comma 10, salva la facoltà di revoca della domanda di acquisto,
da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione del
prezzo.
- Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:
- pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del
prezzo di cessione;
- pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del prezzo
di cessione, con dilazione del pagamento della parte rimanente in non più
di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa iscrizione ipotecaria
a garanzia della parte del prezzo dilazionata.
- I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
nonché delle alienazioni di cui ai commi da 15 a 19, rimangono nella disponibilità
degli enti proprietari sul conto corrente di contabilità speciale presso la sezione
provinciale di tesoreria dello Stato, per le finalità di cui al comma 5.
Comma modificato dalla
Legge 136 del 30 aprile 1999, Art. 4.
- Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi comunque
denominati e disciplinati con legge regionale, determinano annualmente la quota
dei proventi di cui al comma 13 da destinare al reinvestimento in edifici ed
aree edificabili, per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
quelle esistenti e programmi integrati, nonché ad opere di urbanizzazione socialmente
rilevanti. Detta quota non può comunque essere inferiore all'80 per cento del
ricavato. La parte residua è destinata al ripiano dei deficit finanziari degli
Istituti.
- Sono soggette ad alienazione anche le unità immobiliari ad uso non abitativo
ricomprese in edifici destinati ad edilizia residenziale pubblica.
- L'affittuario delle unità immobiliari di cui al comma 15 può esercitare il
diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (12). Ove questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal citato
articolo 38, nei successivi sessanta giorni possono presentare domanda di acquisto
enti pubblici non economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 . A tal fine, gli
enti proprietari adottano le opportune misure di pubblicità.
- Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui al comma 16,
la cessione è effettuata a chiunque ne faccia domanda.
- L'alienazione delle unità immobiliari ai soggetti di cui al comma 16 è effettuata
a prezzo di mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico erariale. Il
pagamento può avvenire in forma rateale entro un termine non superiore a dieci
anni e con un tasso di interesse pari al tasso legale.
- Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in aumento assumendo
a base il prezzo di cui al primo periodo del comma 18.
- Gli alloggi e le unità immobiliari acquistati ai sensi della presente legge
non possono essere alienati, anche parzialmente, ne' può essere modificata la
destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data di registrazione
del contratto di acquisto e comunque fino a quando non sia pagato interamente
il prezzo. In caso di vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati
e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
- La documentazione necessaria alla stipula degli atti di compravendita degli
alloggi e delle unità immobiliari di cui alla presente legge è predisposta dagli
uffici tecnici degli enti alienanti.
- Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono
esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM).
- Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per lavoratori
(GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili
distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono beneficiare, indipendentemente
dalla presentazione di precedenti domande, della assegnazione in proprietà con
il pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , purché detengano
l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
- Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4 marzo 1952,
n. 137 , e successive modificazioni, indipendentemente da precedenti domande
di acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere la cessione in
proprietà entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute nell'articolo
26 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1959, n. 2, come sostituito dall'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
- Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28 della legge
8 agosto 1977, n. 513 , e successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente
dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo 28 versi all'ente
cedente un importo pari al 10 per cento del valore calcolato sulla base degli
estimi catastali.
- Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ), i commi
da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 , nonché ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
- E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data di entrata
in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle condizioni
di cui alle leggi vigenti in materia alla medesima data.
HOME