Legge 31 gennaio 1992, n. 59
Nuove norme in materia di società cooperative
 
art. 1
Diritti dei soci
  - I soci delle società cooperative, quando almeno un terzo del numero complessivo 
  di essi lo richieda, hanno diritto, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 
  2422 del codice civile, di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni 
  del consiglio di amministrazione e il libro delle adunanze e delle deliberazioni 
  del comitato esecutivo, se questo esiste. 
- I diritti di cui al comma 1 non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione 
  dei conferimenti o inadempienti, anche rispetto alle obbligazioni contratte con 
  la società. 
 
art. 2
Relazione degli amministratori e dei sindaci
  - Nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori 
  di cui al primo comma dell’articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente 
  i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, 
  in conformità con il carattere cooperativo della società.
- Il collegio sindacale, nella relazione all’assemblea di cui al secondo comma 
  dell’articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato 
  al comma 1 del presente articolo. 
 
art. 3
Quote e azioni
  - Il limite massimo della quota e delle azioni che ciascun socio persona fisica 
  può possedere, stabilito dal primo comma dell’articolo 24 del decreto legislativo 
  del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, 
  con legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, da ultimo elevato 
  dall’articolo 17, primo comma, della legge 19 marzo 1983, n. 72, è determinato 
  in cinquantamila euro. Per i soci delle cooperative di manipolazioni, trasformazione, 
  conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e di quelle di produzione 
  e lavoro, tale limite” fissato in settantamila euro.
- I conferimenti di beni in natura non sono considerati ai fini del calcolo 
  del limite massimo di cui al comma 1. 
- Nelle società cooperative e nei loro consorzi il valore nominale di ciascuna 
  quota o azione non può essere inferiore a lire cinquantamila e il valore nominale 
  di ciascuna azione non può essere superiore a lire un milione, salvo quanto disposto 
  da leggi speciali per particolari categorie di enti cooperativi. 
 
art. 4
Soci sovventori
  - Il primo e il secondo comma dell’articolo 2548 del codice civile si applicano 
  alle società cooperative e ai loro consorzi, con esclusione delle società e dei 
  consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa, i cui statuti abbiano previsto 
  la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione 
  o il potenziamento aziendale. 
- I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque 
  posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti 
  i soci. 
- I soci sovventori possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli 
  amministratori deve essere costituita da soci cooperatori. 
- I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative 
  trasferibili. 
- alle azioni dei soci sovventori si applicano il secondo comma dell’articolo 
  2348 ed il terzo comma dell’articolo 2355 del codice civile. 
- Lo statuto può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori 
  per la ripartizione degli utili e la liquidazione delle quote e delle azioni. 
  Il tasso di remunerazione non può comunque essere maggiorato in misura superiore 
  al 2 per cento rispetto a quello stabilito per gli altri soci. 
 
art. 5
Finanziamenti dei soci e di terzi.
  - Le società cooperative, che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti 
  dallo statuto procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo 
  o all’ammodernamento aziendale, possono emettere azioni di partecipazione cooperativa 
  prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili e nel 
  rimborso del capitale.
- Gli stati di attuazione dei programmi pluriennali devono essere approvati 
  annualmente dall’assemblea ordinaria dei soci in sede di approvazione del bilancio, 
  previo parere dell’assemblea speciale di cui all’articolo 6. 
- Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare 
  non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio 
  netto risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale e devono contenere, oltre alle indicazioni 
  prescritte dall’articolo 2354 del codice civile, la denominazione “azione di partecipazione 
  cooperativa”. 
- Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in misura non 
  inferiore alla metà in opzione ai soci e ai lavoratori dipendenti della società 
  cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti di cui al 
  primo comma dell’articolo 24 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio 
  dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come elevati dall’articolo 3, comma 1, 
  della presente legge. 
- Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore, a condizione 
  che siano interamente liberate. 
- ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione 
  maggiorata del 2 per cento rispetto a quella delle quote o delle azioni dei soci 
  della cooperativa. 
- all’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione 
  cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l’intero 
  valore nominale. 
- La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione 
  del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la 
  parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni 
  o quote. 
 
art. 6
assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa
  - L’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa 
  delibera:
  
    - sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune; 
- sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa 
    che pregiudicano i diritti della categoria; 
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni 
    interessi e sul relativo rendiconto; 
- sugli altri oggetti di interesse comune. 
 
- L’assemblea speciale esprime annualmente un parere motivato sullo stato di 
  attuazione dei programmi pluriennali di cui all’articolo 5, comma 3. 
- L’assemblea speciale è convocata dagli amministratori della società cooperativa 
  o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando almeno un 
  terzo dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.
  
- Il rappresentante comune deve provvedere alla esecuzione delle deliberazioni 
  dell’assemblea speciale e deve tutelare gli interessi comuni dei possessori delle 
  azioni di partecipazione cooperativa nei rapporti con la società cooperativa.
  
- Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati 
  dall’articolo 2516 del codice civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto 
  di assistere all’assemblea della società e di impugnarne le deliberazioni. Le 
  spese sono imputate al fondo di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo.
  
 
art. 7
Rivalutazione delle quote o delle azioni
  - Le società cooperative e i loro consorzi possono destinare una quota degli 
  utili di esercizio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. 
  In tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui all’articolo 3, purché 
  nei limiti delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al 
  consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’Istituto nazionale 
  di statistica (ISTaT) per il periodo corrispondente a quello dell’esercizio sociale 
  in cui gli utili stessi sono stati prodotti. 
- Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle azioni e alle quote 
  dei soci sovventori. 
- La quota di utili destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti di 
  cui al comma 1, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte 
  dirette; il rimborso del capitale è soggetto a imposta, ai sensi del settimo comma 
  dell’articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, 
  dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a carico dei soli 
  soci nel periodo di imposta in cui il rimborso viene effettuato fino a concorrenza 
  dell’ammontare imputato ad aumento delle quote o delle azioni. 
 
art. 8
Distribuzione degli utili
omissis
art. 9
Rimborso del sovrapprezzo
  - Nelle società cooperative, la quota di liquidazione in favore del socio 
  uscente per recesso, esclusione o morte comprende, salvo diversa disposizione 
  dell’atto costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il socio abbia versato 
  al momento della sua ammissione nella società, se non utilizzato ai sensi dell’articolo 
  7. 
 
art. 10
Prestiti sociali
  - Gli importi di cui all’articolo 13, lettera a), del decreto del Presidente 
  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, da ultimo elevati dall’articolo 23, 
  comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, 
  a lire quaranta milioni e a lire ottanta milioni. 
 
art. 11
Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
  - Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento 
  cooperativo, riconosciute ai sensi dell’articolo 5 del citato decreto legislativo 
  del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, 
  e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono 
  costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. 
  I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da società per azioni o da 
  associazioni.
- L’oggetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento 
  di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza 
  per i programmi diretti all’innovazione tecnologica, all’incremento dell’occupazione 
  ed allo sviluppo del Mezzogiorno.
- Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere 
  la costituzione di società cooperative o di loro consorzi, nonché assumere partecipazioni 
  in società cooperative o in società da queste controllate. Possono altresì finanziarie 
  specifici programmi di sviluppo di società cooperative o di loro consorzi, organizzare 
  o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo 
  o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi 
  economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 
- Le società cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute 
  di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all’incremento 
  di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli 
  utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal R.D. 
  26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento 
  è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. Il versamento 
  non deve essere effettuato se l’importo non supera ventimila lire. 
- Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo 
  delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed 
  i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell’articolo 
  26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
  1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
- Le società cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute 
  di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano 
  costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all’obbligo di cui al comma 4 
  mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall’articolo 
  20. 
- Le società cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle 
  regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute 
  di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano 
  costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 
  4 nell’apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo 
  le modalità di cui al comma 6. 
- Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti 
  dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, 
  rivolti al conseguimento delle finalità di cui al comma 2. I fondi possono essere 
  altresì alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 
- I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 
  1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 
  22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite 
  del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l’erogazione.
  
- Le società cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni 
  del presente articolo decadono dai benefìci fiscali e di altra natura concessi 
  ai sensi della normativa vigente. 
 
art. 12
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
  - Il capitale delle società per azioni di cui all’articolo 11, comma 1, deve 
  essere sottoscritto in misura non inferiore all’80 per cento dalla associazione 
  riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili 
  senza il preventivo consenso della assemblea dei soci. 
- Delle associazioni di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, fanno 
  parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle 
  rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo.
  
- Le associazioni di cui all’articolo 11, comma 1, secondo periodo, conseguono 
  la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
  sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si 
  applicano gli articoli 14 e seguenti del codice civile. 
- Le società e le associazioni che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, gestiscono 
  fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette 
  alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva 
  gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali 
  utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento 
  dell’oggetto sociale. 
- Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale 
  certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni 
  legislative vigenti.
 
art. 13
albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi
  - È istituito, presso la Direzione generale della cooperazione del Ministero 
  del lavoro e della previdenza sociale, l’albo nazionale delle società cooperative 
  edilizie di abitazione e dei loro consorzi. 
- Decorsi due anni dall’istituzione dell’albo, le società cooperative edilizie 
  di abitazione e i loro consorzi che intendano ottenere contributi pubblici dovranno 
  documentare l’iscrizione all’albo medesimo. 
- Le iscrizioni e le cancellazioni dall’albo sono disposte dal comitato per 
  l’albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, 
  di seguito denominato “comitato”, composto da:
  
    - il Direttore generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della 
    previdenza sociale, che lo presiede; 
- quattro membri designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
    di cui tre esperti nella materia della cooperazione edilizia; 
- un membro designato da ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, 
    assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute; 
- un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici; 
- tre membri in rappresentanza delle regioni e delle province autonome di 
    Trento e di Bolzano, designati, secondo un criterio di rotazione, dai rappresentanti 
    regionali facenti parte del Comitato per l’edilizia residenziale. 
 
- Il comitato è costituito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 
  della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, 
  di concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica quattro anni. 
- L’attività del comitato è disciplinata dal regolamento adottato dal comitato 
  stesso, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto 
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il regolamento stabilisce 
  i criteri per la tenuta degli elenchi regionali degli iscritti all’albo, anche 
  al fine del rilascio della certificazione, nonché le modalità degli accertamenti 
  che potranno essere effettuati anche su richiesta del Ministero del lavoro e della 
  previdenza sociale. 
- Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione di un ufficio per l’amministrazione 
  del comitato e detta norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il 
  Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi di personale con 
  contratto di diritto privato a tempo determinato, nel limite massimo di sei unità.
  
- all’albo possono essere iscritti le società cooperative edilizie di abitazione 
  costituite da non meno di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti 
  nel registro prefettizio di cui all’articolo 14 del regolamento approvato con 
  Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e nello schedario generale della cooperazione 
  di cui all’articolo 15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, che siano disciplinati 
  dai principi di mutualità previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in una 
  delle seguenti condizioni:
  
    - siano stati costituiti con il conferimento da parte di ciascun socio di 
    quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila; 
- abbiano iniziato o realizzato un programma di edilizia residenziale;
    
- siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o 
    abbiano assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci. 
 
- Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b) e c), le società cooperative 
  edilizie di abitazione e i loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della 
  presente legge, non si trovino nella condizione di cui al comma 7, lettera a), 
  possono ottenere l’iscrizione all’albo a condizione che entro sei mesi da tale 
  data adeguino il capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma 7, 
  lettera a). 
- Possono essere sospesi dall’albo le società cooperative edilizie di abitazione 
  ed i loro consorzi in gestione commissariale. 
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto 
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata 
  in vigore della presente legge:
  
    - lo schema della domanda di iscrizione all’albo; 
- l’elenco della documentazione da allegare alla domanda; 
- lo schema della comunicazione che le società cooperative iscritte devono 
    trasmettere alla Direzione generale della cooperazione entro il 30 giugno di 
    ciascun anno per documentare l’attività svolta nel corso dell’anno precedente.
    
 
- Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato predispone, l’elenco delle 
  società cooperative e dei loro consorzi radiati dall’albo perché privi dei requisiti 
  o delle condizioni previste dal comma 7 o perché soggetti all’applicazione del 
  comma 9. L’elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 
- agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede a carico 
  degli stanziamenti iscritti ai capitoli da istituire ai sensi dell’articolo 20, 
  comma 1, nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo di cui al 
  citato comma 1. 
 
art. 14
Numero minimo dei soci
  - 1. Il numero minimo di soci richiesto, per l’iscrizione nei registri prefettizi 
  di cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti, dal terzo 
  comma dell’articolo 22 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello 
  Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, è ridotto a quindici.
  
 
art. 15
Vigilanza
  - Sono assoggettati ad ispezione ordinaria annuale le società cooperative e 
  i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi, ovvero 
  che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata, 
  nonché le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti 
  all’albo di cui all’articolo 13. 
- Le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore 
  a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società 
  per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi 
  o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire 
  tre miliardi, oltre che alla ispezione ordinaria annuale di cui al comma 1, sono 
  assoggettati ad annuale certificazione di bilancio, da parte di una società di 
  revisione iscritta all’albo speciale di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente 
  della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, o da parte di una società di revisione 
  autorizzata dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai 
  sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che siano convenzionate con l’associazione 
  riconosciuta di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo, della presente legge, 
  alla quale le società cooperative o i loro consorzi aderiscono, secondo uno schema 
  di convenzione approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per 
  le società cooperative e i loro consorzi non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta, 
  la certificazione del bilancio viene effettuata da una delle società di revisione 
  iscritte in un apposito elenco formato dal Ministro del lavoro e della previdenza 
  sociale; per le società cooperative e i loro consorzi sottoposti alla vigilanza 
  delle regioni a statuto speciale, la certificazione del bilancio viene effettuata 
  da una delle società di revisione iscritte negli elenchi formati dalle regioni 
  stesse. 
- Le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi sono tenuti 
  ad affiggere presso la propria sede sociale, in luogo accessibile ai soci, un 
  estratto del processo verbale relativo alla più recente ispezione, ordinaria o 
  straordinaria, eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti 
  o a consegnare tale estratto ai soci entro sessanta giorni dalla firma del processo 
  verbale medesimo. L’avvenuta consegna deve risultare da apposito documento. Gli 
  incaricati delle ispezioni sono tenuti a controllare il rispetto di tali disposizioni, 
  riferendone nel processo verbale relativo all’ispezione successiva. 
- Il contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie, di cui all’articolo 
  8 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
  1947, n. 1577, e successive modificazioni, è determinato in relazione ai parametri 
  del fatturato, del numero dei soci e del capitale sociale, anche in concorso tra 
  loro, nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministro del lavoro 
  e della previdenza sociale. 
- In caso di ritardato o omesso pagamento del contributo entro la prescritta 
  scadenza si applica una sanzione pari al 30 per cento del contributo non versato, 
  oltre agli interessi semestrali nella misura del 4,50 per cento del contributo 
  stesso. In caso di omesso pagamento del contributo oltre il biennio di riferimento 
  di cui al quarto comma dell’articolo 8 del citato decreto legislativo del Capo 
  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, 
  la società cooperativa o il consorzio possono essere cancellati dal registro prefettizio 
  e dallo schedario generale della cooperazione con decreto del Ministro del lavoro 
  e della previdenza sociale. 
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa 
  del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la procedura di cui 
  all’articolo 26, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 
  1987, n. 266, si procederà all’individuazione di un profilo professionale, e del 
  relativo contenuto, per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulle società cooperative 
  e sui loro consorzi. 
- Gli enti mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile sono sottoposti 
  alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, salvo quanto 
  disposto da leggi speciali. Tale vigilanza si esercita secondo le modalità previste 
  per le società cooperative. 
- Le funzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 esercitate dal Ministero del lavoro 
  e della previdenza sociale sono riservate alle regioni a statuto speciale nell’ambito 
  del rispettivo territorio e della rispettiva competenza. 
 
art. 16
Relazione al Parlamento sulla cooperazione
  - Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, 
  al Parlamento una dettagliata relazione sull’attività svolta in favore della cooperazione. 
  Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione 
  in Italia. 
 
art. 17
Gestione commissariale
omissis
art. 18
Norme diverse
  - al primo comma dell’articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti 
  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente 
  della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: “fra impiegati 
  dello Stato”. 
- al secondo comma dell’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 
  31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: “tra i dipendenti dello Stato”.
  
- L’articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, 
  n. 278 è abrogato. 
- al secondo comma dell’articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo 
  provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, 
  sono aggiunte, in fine, le parole: “Sezione società di mutuo soccorso ed enti 
  mutualistici di cui all’articolo 2512 del codice civile”. 
 
art. 19
Integrazione della documentazione per l’iscrizione nel registro prefettizio
  - Per ottenere l’iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative di cui 
  all’articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, 
  n. 278, le società cooperative e i loro consorzi di cui all’articolo 13 del citato 
  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, 
  e successive modificazioni, devono allegare alla domanda di iscrizione, oltre 
  ai documenti di cui al primo comma dell’articolo 14 del medesimo decreto legislativo 
  n. 1577 del 1947, e successive modificazioni, la certificazione prevista dall’articolo 
  10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall’articolo 7 della 
  legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, relativa agli amministratori, 
  ai sindaci e ai direttori in carica degli enti medesimi.
- La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata dalle società cooperative 
  e dai loro consorzi già iscritti nel registro prefettizio nel termine di dodici 
  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di cancellazione 
  dal registro stesso. 
 
art. 20
Soppressione della gestione fuori bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale preordinata all’attività di ispezione delle cooperative
  - a decorrere dal 1û gennaio 1991, è soppressa la gestione fuori bilancio relativa 
  al “Fondo contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza 
  sociale per le spese relative alle ispezioni ordinarie”. Restano fermi i compiti 
  e le funzioni di competenza del predetto Ministero previsti dall’articolo 8 del 
  citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, 
  n. 1577, e successive modificazioni, come integrato dall’articolo 15 della presente 
  legge, cui si provvede a carico degli stanziamenti di appositi capitoli da istituire 
  nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 
  e da alimentarsi in relazione:
  
    - al gettito dei contributi di cui all’articolo 8 del citato decreto legislativo 
    n. 1577 del 1947, e successive modificazioni; 
- al gettito dei contributi di cui all’articolo 11, comma 6, della presente 
    legge; 
- ad una maggiorazione determinata, a decorrere dal 1993, nel 10 per cento 
    del contributo di cui alla lettera a), a carico delle società cooperative edilizie 
    di abitazione e dei loro consorzi, ivi compresi quelli aderenti alle associazioni 
    riconosciute di cui all’articolo 11, comma 1, primo periodo; tale maggiorazione 
    potrà essere successivamente adeguata in relazione ad eventuali maggiori oneri 
    connessi all’attuazione della presente legge; 
- agli eventuali avanzi di amministrazione della gestione soppressa. 
 
- ai fini di quanto disposto al comma 1, i contributi ivi previsti sono versati 
  all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro 
  del tesoro, ai capitoli di spesa da istituirsi ai sensi del comma 1. 
 
art. 21
Norme transitorie e finali
  - Le disposizioni di cui alla presente legge possono essere recepite negli statuti 
  delle società cooperative e dei loro consorzi, con le modalità e le maggioranze 
  previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.
- L’ottemperanza alle disposizioni di cui alla presente legge non fa decadere 
  le società cooperative e i loro consorzi dalle agevolazioni fiscali e di altra 
  natura previste dalla normativa vigente. 
- alle banche di credito cooperativo si applicano gli articoli 2, 7, 9, 11, 
  12, 14, comma 4, 18, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, della presente legge.
  
- Le società cooperative legalmente costituite prima della data di entrata in 
  vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni di 
  cui all’articolo 3, comma 3, relative al limite minimo del valore nominale delle 
  quote o delle azioni. 
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti 
  di cui all’articolo 15, comma 7, sono tenuti agli adempimenti previsti dalle leggi 
  vigenti per le società cooperative e i loro consorzi. 
- Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adegua ogni tre anni, con 
  proprio decreto, le previsioni di cui agli articoli 3 e 15, nonché, di concerto 
  con il Ministro delle finanze, le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 tenuto 
  conto delle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo 
  per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall’ISTaT. 
- Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle società cooperative 
  disciplinate dal citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 
  dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni; e gli enti mutualistici di 
  cui all’articolo 2512 del codice civile. 
- Le disposizioni della presente legge non si applicano alle banche popolari, 
  alle cooperative di assicurazione e alle società mutue assicuratrici, per le quali 
  restano in vigore le disposizioni contenute nelle relative leggi speciali.
HOME