Decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001- s.o. n. 239
(Allegato) (Relazione)
PARTE I |
Attività edilizia |
TITOLO I |
Disposizioni generali |
Capo I |
Attività edilizia |
Art. 1 (L) |
Ambito di applicazione |
Art. 2 (L) |
Competenze delle regioni e degli enti locali |
Art. 3 (L) |
Definizioni degli interventi edilizi |
Art. 4 (L) |
Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali |
Art. 5 (R) |
Sportello unico per l’edilizia |
TITOLO II |
Titoli abilitativi |
Capo I |
Disposizioni generali |
Art. 6 (L) |
Attività edilizia libera |
Art. 7 (L) |
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni |
Art. 8 (L) |
Attività edilizia dei privati su aree demaniali |
Art. 9 (L) |
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica |
Capo II |
Permesso di costruire |
Sezione I |
Nozione e caratteristiche |
Art. 10 (L) |
Interventi subordinati a permesso di costruire |
Art. 11 (L) |
Caratteristiche del permesso di costruire |
Art. 12 (L) |
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire |
Art. 13 (L) |
Competenza al rilascio del permesso di costruire |
Art. 14 (L) |
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici |
Art. 15 (R) |
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire |
Sezione II |
Contributo di costruzione |
Art. 16 (L) |
Contributo per il rilascio del permesso di costruire |
Art. 17 (L) |
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione |
Art. 18 (L) |
Convenzione-tipo |
Art. 19 (L) |
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza |
Sezione III |
Procedimento |
Art. 20 (R) |
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire |
Art. 21 (R) |
Intervento sostitutivo regionale |
Capo III |
Denuncia di inizio attività |
Art. 22 (L) |
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività |
Art. 23 (R) |
Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia |
TITOLO III |
Agibilità degli edifici |
Capo I |
Certificato di agibilità |
Art. 24 (L) |
Certificato di agibilità |
Art. 25 (R) |
Procedura per il rilascio del certificato di agibilità |
Art. 26 (L) |
Dichiarazione di inagibilità |
TITOLO IV |
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e
sanzioni |
Capo I |
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità |
Art. 27 (L) |
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia |
Art. 28 (L) |
Vigilanza su opere di amministrazioni statali |
Art. 29 (L) |
Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore
e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate
a denuncia di inizio attività |
Capo II |
Sanzioni |
Art. 30 (L) |
Lottizzazione abusiva |
Art. 31 (L) |
Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con
variazioni essenziali |
Art. 32 (L) |
Determinazione delle variazioni essenziali |
Art. 33 (L) |
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire
o in totale difformità |
Art. 34 (L) |
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire |
Art. 35 (L) |
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici |
Art. 36 (L) |
Accertamento di conformità |
Art. 37 (L) |
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio
attività e accertamento di conformità |
Art. 38 (L) |
Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato |
Art. 39 (L) |
Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione |
Art. 40 (L) |
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della Regione |
Art. 41 (L) |
Demolizione di opere abusive |
Art. 42 (L) |
Ritardato od omesso versamento del contributo afferente al permesso di costruire |
Art. 43 (L) |
Riscossione |
Art. 44 (L) |
Sanzioni penali |
Art. 45 (L) |
Norme relative all’azione penale |
Art. 46 (L) |
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 |
Art. 47 (L) |
Sanzioni a carico dei notai |
Art. 48 (L) |
Aziende erogatrici di servizi pubblici |
Capo III |
Disposizioni fiscali |
Art. 49 (L) |
Disposizioni fiscali |
Art. 50 (L) |
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria |
Art. 51 (L) |
Finanziamenti pubblici e sanatoria |
PARTE II |
Normativa tecnica per l’edilizia |
Capo I |
Disposizioni di carattere generale |
Art. 52 (L) |
Tipo di strutture e norme tecniche |
Art. 53 (L) |
Definizioni |
Art. 54 (L) |
Sistemi costruttivi |
Art. 55 (L) |
Edifici in muratura |
Art. 56 (L) |
Edifici con struttura a pannelli portanti |
Art. 57 (L) |
Edifici con strutture intelaiate |
Art. 58 (L) |
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale
e precompresso e di manufatti complessi in metallo |
Art. 59 (L) |
Laboratori |
Art. 60 (L) |
Emanazione di norme tecniche |
Art. 61 (L) |
Abitati da consolidare |
Art. 62 (L) |
Utilizzazione di edifici |
Art. 63 (L) |
Opere pubbliche |
Capo II |
Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
e a struttura metallica |
Sezione I |
Adempimenti |
Art. 64 (L) |
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità |
Art. 65 (R) |
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura
metallica |
Art. 66 (L) |
Documenti in cantiere |
Art. 67 (L-R) |
Collaudo statico |
Sezione II |
Vigilanza |
Art. 68 (L) |
Controlli |
Art. 69 (L) |
Accertamenti delle violazioni |
Art. 70 (L) |
Sospensione dei lavori |
Sezione III |
Norme penali |
Art. 71 (L) |
Lavori abusivi |
Art. 72 (L) |
Omessa denuncia dei lavori |
Art. 73 (L) |
Responsabilità del direttore dei lavori |
Art. 74 (L) |
Responsabilità del collaudatore |
Art. 75 (L) |
Mancanza del certificato di collaudo |
Art. 76 (L) |
Comunicazione della sentenza |
Capo III |
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico |
Sezione I |
Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati |
Art. 77 (L) |
Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici |
Art. 78 (L) |
Deliberazioni sull’eliminazione delle barriere architettoniche |
Art. 79 (L) |
Opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzate
in deroga ai regolamenti edilizi |
Art. 80 (L) |
Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni |
Art. 81 (L) |
Certificazioni |
Sezione II |
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico |
Art. 82 (L) |
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico |
Capo IV |
Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche |
Sezione I |
Norme per le costruzioni in zone sismiche |
Art. 83 (L) |
Opere disciplinate e gradi di sismicità |
Art. 84 (L) |
Contenuto delle norme tecniche |
Art. 85 (L) |
Azioni sismiche |
Art. 86 (L) |
Verifica delle strutture |
Art. 87 (L) |
Verifica delle fondazioni |
Art. 88 (L) |
Deroghe |
Art. 89 (L) |
Parere sugli strumenti urbanistici |
Art. 90 (L) |
Sopraelevazioni |
Art. 91 (L) |
Riparazioni |
Art. 92 (L) |
Edifici di speciale importanza artistica |
Sezione II |
Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche |
Art. 93 (R) |
Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone
sismiche |
Art. 94 (L) |
Autorizzazione per l'inizio dei lavori |
Sezione III |
Repressione delle violazioni |
Art. 95 (L) |
Sanzioni penali |
Art. 96 (L) |
Accertamento delle violazioni |
Art. 97 (L) |
Sospensione dei lavori |
Art. 98 (L) |
Procedimento penale |
Art. 99 (L) |
Esecuzione d'ufficio |
Art. 100 (L) |
Competenza del presidente della giunta regionale |
Art. 101 (L) |
Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione |
Art. 102 (L) |
Modalità per l'esecuzione d'ufficio |
Art. 103 (L) |
Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche |
Sezione IV |
Disposizioni finali |
Art. 104 (L) |
Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione |
Art. 105 (L) |
Costruzioni eseguite col sussidio dello Sta |
Art. 106 (L) |
Esenzione per le opere eseguite dal genio militare |
Capo V |
Norme per la sicurezza degli impianti |
Art. 107 (L) |
Ambito di applicazione |
Art. 108 (L) |
Soggetti abilitati |
Art. 109 (L) |
Requisiti tecnico-professionali |
Art. 110 (L-R) |
Progettazione degli impianti |
Art. 111 (R) |
Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati |
Art. 112 (L) |
Installazione degli impianti |
Art. 113 (L) |
Dichiarazione di conformità |
Art. 114 (L) |
Responsabilità del committente o del proprietario |
Art. 115 (L) |
Certificato di agibilità |
Art. 116 (L) |
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri |
Art. 117 (R) |
Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del
certificato di collaudo |
Art. 118 (L) |
Verifiche |
Art. 119 (L) |
Regolamento di attuazione |
Art. 120 (L) |
Sanzioni |
Art. 121 (L) |
Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali |
Capo VI |
Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici |
Art. 122 (L) |
Ambito di applicazione |
Art. 123 (L) |
Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti |
Art. 124 (L) |
Limiti ai consumi di energia |
Art. 125 (L-R) |
Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e
delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia |
Art. 126 (R) |
Certificazione di impianti |
Art. 127 (R) |
Certificazione delle opere e collaudo |
Art. 128 (L) |
Certificazione energetica degli edifici |
Art. 129 (L) |
Esercizio e manutenzione degli impianti |
Art. 130 (L) |
Certificazioni e informazioni ai consumatori |
Art. 131 (L) |
Controlli e verifiche |
Art. 132 (L) |
Sanzioni |
Art. 133 (L) |
Provvedimenti di sospensione dei lavori |
Art. 134 (L) |
Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore |
Art. 135 (L) |
Applicazione |
PARTE III |
Disposizioni finali |
Capo I |
Disposizioni finali |
Art. 136 (L-R) |
Abrogazioni |
Art. 137 (L) |
Norme che rimangono in vigore |
Art. 138 (L) |
Entrata in vigore del testo unico |
Allegato
PARTE I
Attività edilizia
TITOLO I
Disposizioni generali
Capo I
Attività edilizia
Art. 1 (L)
Ambito di applicazione
- Il presente testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni
per la disciplina dell'attività edilizia.
- Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
- Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione,
in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di
impianti produttivi.
Art. 2 (L)
Competenze delle regioni e degli enti locali
- Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia
nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale desumibili dalle
disposizioni contenute nel testo unico.
- Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
- Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei
principi di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle
regioni a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi.
- I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività
edilizia.
- In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati
o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti
alla data della sua entrata in vigore.
Art. 3 (L)
Definizioni degli interventi edilizi
(Legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31)
- Ai fini del presente testo unico si intendono per:
- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici
e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi
rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino
e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare
ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti
nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello
preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica;
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica
del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
- e.1.
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento
di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per
gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
- e.2.
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal Comune;
- e.3.
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
- e.4.
- l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti
e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
- e.5.
- l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture
di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni,
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
- e.6.
- gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
- e.7.
- la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione
di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione
di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
- gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale.
- Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall’articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Art. 4 (L)
Contenuto necessario dei regolamenti edilizi comunali
(Legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
- Il regolamento che i Comuni adottano ai sensi dell’articolo 2, comma 4, deve
contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
- Nel caso in cui il Comune intenda istituire la Commissione edilizia, il regolamento
indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.
Art. 5 (R)
Sportello unico per l’edilizia
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3,
4, 5 e 6, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio
1934, n. 1265)
- Le amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi
del Capo V, Titolo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti,
a costituire un ufficio denominato Sportello unico per l’edilizia, che cura tutti
i rapporti fra il privato, l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni
tenute a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta
di permesso o di denuncia di inizio attività.
- Tale ufficio provvede in particolare :
- alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato
in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
- a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi,
che consenta a chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica,
alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, all’elenco delle domande presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni
utili disponibili;
- all’adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso
ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell’articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle
norme comunali di attuazione;
- al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio
e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione
edilizia del territorio;
- alla cura dei rapporti tra l’amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto
dell’istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi
all’applicazione della parte II del testo unico.
- Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l’ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente:
- il parere dell’ASL nel caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione
ai sensi dell’articolo 20, comma 1;
- il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendi
- L’ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell’acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati,
necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio. Nel novero di
detti assensi rientrano, in particolare:
- le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
- l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all’articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
- l’autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
- l’autorizzazione dell’autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
55 del codice della navigazione;
- gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
- il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171,
e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l’adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall’articolo 5 della stessa legge, per l’attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia
e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant’Erasmo;
- il parere dell’autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
- gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
- il nulla-osta dell’autorità competente ai sensi dell’articolo 13 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
TITOLO II - Titoli abilitativi
Capo I - Disposizioni generali
Art. 6 (L)
Attività edilizia libera
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lett. c); legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9,
art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94)
- Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
- interventi di manutenzione ordinaria;
- interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino
la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino
la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 7 (L)
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art. 34; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; d.P.R.
18 aprile 1994, n. 383; d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
- Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
- opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell’articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi
dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi
pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche
ed edilizie ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
- opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art.
47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
Art. 8 (L)
Attività edilizia dei privati su aree demaniali
(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
- La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali
è disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Art. 9 (L)
Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
(legge n. 10 del 1977, art. 4, u.c.; legge n. 457 del
1978, art. 27, u.c.)
- Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni
sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
- gli interventi previsti dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo
3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
- fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può
comunque superare un decimo dell’area di proprietà.
- Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione,
oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli interventi
di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del presente testo unico
che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse. Tali ultimi interventi
sono consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino
fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso
si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato,
a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi
di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo II - Permesso di costruire
Sezione I - Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L)
Interventi subordinati a permessdi costruire
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 25, comma 4)
- Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
e sono subordinati a permesso di costruire:
- gli interventi di nuova costruzione;
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo
edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento
di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
(lettera così modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi
a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate
a permesso di costruire o a denuncia di nuova attività.
- Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che,
in relazione all’incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti
al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni
regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l’applicazione delle
sanzioni di cui all’articolo 44.
Art. 11 (L)
Caratteristiche del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e
6; legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, comma 2)
- Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo.
- Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori
o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti
reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile
ed è oneroso ai sensi dell’articolo 16.
- Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti
dei terzi.
Art. 12 (L)
Presupposti per il rilascio del permesso di costruire
(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma
4, legge n. 1150 del 1942; art. unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
- Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia
vigente.
- Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere
di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
- In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia
decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione
competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
- A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare
la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione degli strumenti
urbanistici.
Art. 13 (L)
Competenza al rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; d.lgs.
18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41 –quater)
- Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.
- La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i
termini stabiliti.
Art. 14 (L)
Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater; d.lgs.
n. 267 del 2000, art. 42, comma 2, lett. b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art.
3)
- Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato
esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa
deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e delle altre normative
di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
- Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi
dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza
tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali
ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Art. 15 (R)
Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e
5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11)
- Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
- Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l’opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini
possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei
alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade
di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con provvedimento
motivato, esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare
o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero quando si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
- La realizzazione dell'a parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo
che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo
del contributo di costruzione.
- Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche,
salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di
tre anni dalla data di inizio.
Sezione II
Contributo di costruzione
Art. 16 (L)
Contributo per il rilascio del permesso di costruire
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 3; 5, comma 1;
6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993,
n. 537, art. 7; legge 29 settembre 1964, n. 847, artt. 1, comma 1, lettere b) e
c), e 4; legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art.
17; d.lgs. 5 febbraio 1997, n 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998, n. 448,
art. 61, comma 2)
- Salvo quanto disposto all'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso
di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità
indicate nel presente articolo.
- La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta
al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell’interessato,
può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare
del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione,
nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune,
con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile
del comune.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
(per la rateizzazione si veda l'articolo 47 della legge n. 457 del 1978)
- La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
- L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita
con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che
la regione definisce per classi di comuni in relazione:
- all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
- alle caratteristiche geografiche dei comuni;
- alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
- ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
- Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
- Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in
relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
- Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
- 7-bis.
- Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano
i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni,
salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle
regioni.
(comma introdotto dall'articolo 40, comma 8, della legge
n. 166 del 2002)
- Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi
per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere , delegazioni comunali,
chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi
di quartiere , centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature
sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
- Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente
dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'art.
4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate
nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono
determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore
al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali,
ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione
è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione
dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Il contributo afferente al permesso di costruire comprende una quota di detto
costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle
regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni
e della loro destinazione ed ubicazione.
- Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato
in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune
in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine
di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni
hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi
non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma
6.
Art. 17 (L)
Riduzione o esonero dal contributo di costruzione
(Legge 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 7, comma 1; 9;
d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, artt. 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94;
legge 24 marzo 1989,
n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge 662 del
1996, art. 2, comma 60)
- Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti,
il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola quota degli
oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di
una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 18.
- Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano
i requisiti indicati dalla normativa di settore.
- Il contributo di costruzione non è dovuto:
- per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze,
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo
a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.
153;
(ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 173 del 1998 «Sono
imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche
coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza,
in connessione con l'azienda agricola»)
- per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore
al 20%, di edifici unifamiliari;
- per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione,
eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici;
- per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
- per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi
alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica
e ambientale.
- Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo
di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.
Art. 18 (L)
Convenzione-tipo
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8;
legge 17 febbraio
1992, n. 179, art. 23, comma 6)
- Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
edilizia abitativa di cui all’articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo,
con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni comunali
nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a:
- l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
- la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
- la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto
dai prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
- la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore
a 20 anni.
- La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo
delle aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del
costo di costruzione come definito ai sensi dell’articolo 16.
- Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione
di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
- I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni
ai sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
- Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni
di locazione è nulla per la parte eccedente.
Art. 19 (L)
Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza
(Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
- Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione
di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento
dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione
dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere
è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la
regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo
16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
- Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione,
determinata ai sensi dell’articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per
cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi
tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale.
- Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché
di quelle nelle zone agricole previste dall’articolo 17, venga comunque modificata
nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione
è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata
con riferimento al momento dell’intervenuta variazione.
Sezione III
Procedimento
Art. 20 (R)
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3
e 4, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
- La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno
dei soggetti legittimati ai sensi dell’articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un’attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un’autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero
la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
- Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo
del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L’esame delle domande si
svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione.
- Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile
del procedimento cura l’istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello
unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all’articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda
del richiedente e, valutata la conformità del progetto alle normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento richiesto.
- Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio
del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L’interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta
di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine
di cui al comma 3.
- Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente
per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell’amministrazione o che
questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia
a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
- Nell’ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell’intervento, sia necessario
acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse
da quelle di cui all’articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca
una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti
di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l’articolo 25 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all’interessato,
è adottato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio, entro quindici giorni
dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall’esito della conferenza di servizi
di cui al comma 6. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia
al pubblico mediante affissione all’albo pretorio. Gli estremi del permesso
di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo
le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
- I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di
100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
- Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo,
la domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
- Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento
per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,
a seguito dell’approvazione della deliberazione consiliare di cui all’articolo
14.
- 10bis
- Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di
cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione
della domanda.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 21 (R)
Intervento sostitutivo regionale
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6,
convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
- In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall’articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso
di ricevimento, richiedere allo sportello unico che il dirigente o il responsabile
dell’ufficio di cui all’articolo 13, si pronunci entro quindici giorni dalla ricezione
dell’istanza. Di tale istanza viene data notizia al sindaco a cura del responsabile
del procedimento. Resta comunque ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale
il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
- Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l’interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale,
il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta
che provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest’ultimo
termine, la domanda di intervento sostitutivo si intende formato il silenzio-rifiuto.
Capo III
Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L)
Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
(d.l. 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; d.l. 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in part. artt.
34 ss, e 149)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi
alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
- Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti
a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie,
che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano
la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia,
nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio
attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso
di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
- In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
- gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c);
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora
siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni
plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione
degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre
2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni
dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica
nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche
sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
- Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque,
ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
- Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri
interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al
comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri
per la relativa determinazione.
- La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare,
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
- È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso
di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza
obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione
della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
37.
Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7)
Disciplina della denuncia di inizio attività
(Art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d.l. 5
ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15)
(articolo così sostituito dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione
a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati
e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché
il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
- La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui
si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari
a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata
a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello
unico la data di ultimazione dei lavori.
- Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
- Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la
cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito
non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
- La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto
presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato,
nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro
il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto
intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque
salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche
o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica
ed edilizia.
- Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato
di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.
TITOLO III - Agibilità degli edifici
Capo I - Certificato di agibilità
Art. 24 (L)
Certificato di agibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 220; 221, comma
2; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n.
47, art. 52, comma 1)
- Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente.
- Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni
di cui al comma 1.
- Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di coruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività,
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l’applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
- Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformità alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile
1939, n. 652 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 25 (R)
Procedimento di rilascio del certificato di agibilità
(D.P.R. 22 aprile 1994, n.
425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8)
- Entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento,
il soggetto di cui all’articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo sportello
unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione:
- richiesta di accatastamento dell’edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
- dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità
di conformità dell’opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
- dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di
cui agli articoli 113 e 127, nonché all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126
del presente testo unico.
- Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente
o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione
dell’edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
- certificato di collaudo statico di cui all’articolo 67;
- certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all’articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni
di cui al capo IV della parte II;
- la documentazione indicata al comma 1;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente
in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di
cui all’articolo 77, nonché all’articolo 82.
- Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l’agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell’ASL di cui all’articolo
5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione
del silenzio assenso è di sessanta giorni.
- Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile
del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta
di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell’amministrazione
o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta
giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
Art. 26 (L)
Dichiarazione di inagibilità
(R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
- Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l’esercizio del potere
di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell’articolo
222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità
e sanzioni
Capo I - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L)
Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art.107 e 109)
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
- Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite
senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile
1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, provvede alla demolizione
e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate
alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati
dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le
quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa.
- Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata,
dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza
delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione
dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare
entro quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
- Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto
il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria,
al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale,
il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli
atti conseguenti.
Art. 28 (L)
Vigilanza su opere di amministrazioni statali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art.107 e 109)
- Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all’articolo 27, il responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione
dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27.
Art. 29 (L)
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore
e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate
a denuncia di inizio attività
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; d.l. 23 aprile
1985, n. 146, art. 5-bis, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.l. 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
- Il titolare del permesso di costruire , il committente e il costruttore sono
responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo,
della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano
nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle
sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso
di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non
essere responsabili dell'abuso.
- Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire , con esclusione
delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa.
Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso
di costruire , il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente
alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al
consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso
il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale
da tre mesi a due anni.
- Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività,
il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni
non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione
ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
Capo II - Sanzioni
Art. 30 (L)
Lottizzazione abusiva
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; d.l. 23 aprile
1985, n. 146, artt.
1, comma 3-bis, e
7-bis; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.107 e 109)
- Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni
stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta attraverso
il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per
le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno
e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione
o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi
riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo
edificatorio.
- Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi
a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione
urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata.
Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano
pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
- Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità
per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno
dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
- In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto,
esso può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica
dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza
di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico generale
approvato, di strumenti attuativi.
- I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia
del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione
degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il comune.
- I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta
giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato
al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è sito l'immobile.
- Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
- Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di
cui al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile
del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere
alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni
concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
- Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso
il provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
né in forma pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso
comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia
del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale.
- Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti
presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano
comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in
linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi
di diritti reali di garanzia e di servitù.
Art. 31 (L)
Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità
o con variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; d.l. 23 aprile
1985, n. 146, art. 2, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art.107 e 109)
- Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire
quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente
diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione
da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio
o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell’articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l’area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3.
- Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene
e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti
di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente
costruita.
- L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine
di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione
nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente.
- L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile
del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che
con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
- Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base
a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita,
nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto
a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
(per la repressione nelle zone protette si veda l'art.
2 legge 9 dicembre 1998, n. 426)
- Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente,
oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle
relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l’ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27,
il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i provvedimenti
eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla competente autorità
giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
- Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
- 9-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 32 (L)
Determinazione delle variazioni essenziali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
- Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 31, le regioni stabiliscono
quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 97 del 16 aprile 1968;
- aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare
in relazione al progetto approvato;
- modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
- mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando
non attenga a fatti procedurali.
- Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna
delle singole unità abitative.
- Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché
su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono
considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati
variazioni essenziali.
Art. 33 (L)
Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o
in totale difformità
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; d.lgs. 18 agosto
2000, n. 267, art. 107 e 109)
- Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo
10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso,
sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente
o del responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso.
- Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale,
il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di valore
dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti
dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione
determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso,
sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per
i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo
all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non
comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso
diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del
valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.
- Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura
e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 a 5.164 euro.
- Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria
di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro novanta giorni
dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede autonomamente.
- In caso di inerzia, si applicano la disposizione di cui all'articolo 31,
comma 8.
- È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e
19.
- 6-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi di
ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza
di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 34 (L)
Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
- Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso
di costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
- Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita
in conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato
a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da
quello residenziale.
- 2-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità dalla denuncia
di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 35 (L)
Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; d.l. 13 maggio
1991, n. 152, art. 17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
- Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da
quelli di cui all’articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire
, ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio
o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo.
- La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
- Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali,
nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa vigente.
- 3-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività,
ovvero in totale o parziale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 36 (L)
Accertamento di conformità
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
- In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi
di cui all'articolo 22, comma 3, o in difformità da essa, fino alla scadenza
dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque
fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso,
o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria
se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione
della domanda.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo
di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso
di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata
con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
- Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta
giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Art. 37 (L)
Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
e accertamento di conformità
(articolo 4, comma 13 del d.l. n. 398 del 1993; articolo
10 della l. n. 47 del 1985)
- La realizzazione di interventi edilizi di cui all’articolo 22, commi 1 e 2,
in assenza della o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la
sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro.
(comma così modificato dal d.lgs. n. 301 del 2002)
- Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono
in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell’articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali
e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente
a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329
euro.
- Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche
non vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell’ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante
circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di
cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla richiesta,
il dirigente o il responsabile dell’ufficio provvede autonomamente. In tali casi
non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro di cui al comma
2.
- Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento
della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario
dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma,
non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile
del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia
del territorio.
- Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio
di attività spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro.
- La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti
in relazione all’intervento realizzato, l’applicazione delle sanzioni di cui agli
articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell’accertamento di conformità di cui all’articolo
36.
Art. 38 (L)
Interventi eseguiti in base a permesso annullato
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, art. 107 e 109)
- In caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base
a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative
o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del territorio,
anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione comunale.
La valutazione dell'agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal
responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa.
- L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo
36.
- 2-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di accertamento dell'inesistenza dei
presupposti per la formazione del titolo.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 39 (L)
Annullamento del permesso di costruire da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 27; d.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8, art. 1)
- Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione , possono essere
annullati dalla regione.
- Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione,
al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro
un termine all'uopo prefissato.
- In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione
dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario,
nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti
di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso
il decreto di annullamento di cui al comma 1.
- Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento,
va adottato il provvedimento di demolizione delle opere eseguite in base al
titolo annullato.
- I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi
noti al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
- 5-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici
o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia
vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione
della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 40 (L)
Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26; D.P.R. 15
gennaio 1972, n. 8, art. 1)
- In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro
i termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque
anni dalla dichiarazione di agibilità dell’intervento
- Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare
del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore
dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
- La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data
della notifica entro i quali sono adottati le misure necessarie per eliminare
le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino.
- Con il provvedimento che dispone la modifica dell’intervento, la rimessa
in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale
il responsabile dell’abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio
delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente
tale termine, la regione dispone l’esecuzione in danno dei lavori.
- 4-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in assenza di denuncia di inizio attività
o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o
della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine
di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 41 (L)
Demolizione di opere abusive
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2,
5; Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 56; d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
art. 107 e 109)
- In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa
è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su
valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
- I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano
i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
- Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale ne dà notizia all’ufficio territoriale del Governo,
il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione,
ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non
siano eseguibili in gestione diretta.
- Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile
avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione
stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il
Ministro della difesa.
- È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per l’aggiudicazione
di contratti d’appalto, per demolizioni da eseguirsi all’occorrenza.
Art. 42 (L)
Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
- Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente
articolo e non superiore al doppio.
- Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione
di cui all’articolo 16 comporta:
- l'aumento del contributo in misura pari al 10 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
- l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
- l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento quando, superato
il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
(misure così modificate dall'articolo 27, comma 17, della
legge n. 448 del 2001)
- Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
- Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
- Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo
43.
- In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di
cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma
2.
Art. 43 (L)
Riscossione
(legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
- I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte
I del presente testo unico sono accertati e riscossi secondo le norme vigenti
in materia di riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Art. 44 (L)
Sanzioni penali
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, artt. 19 e 20; d.l.
23 aprile 1985, n. 146, art. 3, convertito in legge 21 giugno 1985, n. 298)
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative,
si applica:
- l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni
e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso
di costruire;
- l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi
di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
- l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso
di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso.
- La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione
abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere
abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti
di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta
la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari.
- 2-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale difformità dalla stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 45 (L)
Norme relative all'azione penale
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
- L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all’articolo
36.
- Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria
di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del tribunale
amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese dalla presentazione
del ricorso.
- Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali
previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Art. 46 (L)
Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; d.l. 23 aprile
1985, n. 146, art. 8)
- Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo
il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire
o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi,
modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
- Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l'irrogazione di
una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria,
agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento
della sanzione medesima.
- La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica
i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto
anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità
degli atti.
- Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza
del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati,
essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
- Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti
da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso
di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria
entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
- 5-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma
3, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Art. 47 (L)
Sanzioni a carico dei notai
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
- Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
- Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo
30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale.
Art. 48 (L)
Aziende erogatrici di servizi pubblici
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.45)
- È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare
le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire ,
nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per
le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente
al 17 marzo 1985.
- Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, indicante gli estremi
del permesso di costruire , o, per le opere abusive, gli estremi del permesso
in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata
della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero
nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi
dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato
in difetto di tali dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice,
cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2.582 a 7.746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un servizio
pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma, può essere
prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla
quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio.
- Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al
30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso
contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
- 3-bis.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi
suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo
22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
(comma aggiunto dal d.lgs. n. 301 del 2002)
Capo III - Disposizioni fiscali
Art. 49 (L)
Disposizioni fiscali
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
- Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base
di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato
o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due
per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni
e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore
generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
- È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro
tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità,
ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la
decadenza di cui al comma precedente.
- Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute
in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo
si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune.
- In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile
dei danni nei confronti degli aventi causa.
Art. 50 (L)
Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.46)
- In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati
dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare, all'amministrazione
cui compete la registrazione. In mancanza del provvedimento definitivo di sanatoria,
per conseguire in via provvisoria le agevolazioni deve essere prodotta, al momento
della registrazione dell'atto, copia della domanda di permesso in sanatoria presentata
al comune, con la relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato,
a pena di decadenza dai benefìci, deve presentare al competente ufficio dell'amministrazione
finanziaria copia del provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla
sua notifica o, nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto definizione.
- In deroga alle disposizioni di cui all’articolo 49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso successivamente
annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, qualora
ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù
dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo
1985. L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio competente del suo domicilio fiscale, allegando copia della domanda
indicata nel comma precedente con la relativa ricevuta rilasciata dal comune.
Alla scadenza di ogni anno dal giorno della presentazione della domanda suddetta,
l'interessato, a pena di decadenza dai benefici, deve presentare, entro novanta
giorni da tale scadenza, all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo
di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora
ottenuto definizione.
- La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta
il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute
nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi.
- Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente
realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti
di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.
- In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento
in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata
della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle
somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente
comma.
- Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili
e delle altre imposte eventualmente già pagate. L'esenzione si applica a condizione
che l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente...
Art. 51 (L)
Finanziamenti pubblici e sanatoria
(Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
- 1. La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti
abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì
esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri
di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
PARTE II – Normativa tecnica per l’edilizia
Capo I - Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, artt. 1 e 32, comma
1)
- In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e
i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di concerto
con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
- i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione
e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
- i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo
e delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
- le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali
e delle scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
- la protezione delle costruzioni dagli incendi.
- Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o
con ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e
fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme
parere dello stesso Consiglio.
- Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano
in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
Art. 53 (L)
Definizioni
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo
e terzo comma)
- Ai fini del presente testo unico si considerano:
- opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un complesso
di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione
statica;
- opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente
uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto;
- opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in
tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli;
Art. 54 (L)
Sistemi costruttivi
(Legge 2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art.6, primo
comma, art.7, primo comma, art.8, primo comma)
- Gli edifici possono essere costruiti con:
- struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali;
- struttura a pannelli portanti;
- struttura in muratura;
- struttura in legname.
- Ai fini di questo testo unico si considerano:
- costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
- strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore
ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite
in opera;
- strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Art. 55 (L)
Edifici in muratura
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
- Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà
fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo
le indicazioni delle norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 56 (L)
Edifici con struttura a pannelli portanti
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo,
quarto e quinto comma)
- Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo
pieno od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali sovrapposti
o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti devono essere
orientati almeno secondo due direzioni distinte.
- Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
- La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata
da armature metalliche.
- L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità,
deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.
Art. 57 (L)
Edifici con strutture intelaiate
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo
del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)
- Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti
da:
- strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
- elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
- Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle intelaiature
della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche
agli irrigidimenti stessi.
- Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le
azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
- Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle
norme tecniche di cui all’articolo 83.
Art. 58 (L)
Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso
e di manufatti complessi in metallo
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
- Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
- descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni
e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi
a tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
- precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
- indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
- indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59.
- Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
- Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64,
comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere
ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi.
- Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai comma precedenti sono
tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e
di montaggio dei loro manufatti.
- La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto
e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
- Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e
della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
Art. 59 (L)
Laboratori
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
- Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
- i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà
di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
- il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze
dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
- b-bis.
- il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;
- b-ter.
- il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano
(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere
metalliche.
(lettere aggiunte dall'articolo 5, comma 5 legge n. 166
del 2002)
- Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai
sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da
costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
- L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica
utilità.
Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche
(Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
- 1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali
si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Art. 61 (L)
Abitati da consolidare
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
- In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi
della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni,
nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio
tecnico della regione.
- Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza
del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Art. 62 (L)
Utilizzazione di edifici
(Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
- Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato
e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti
la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Art. 63 (L)
Opere pubbliche
- Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all’art. 2 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo nel
caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994,
dal d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 544, dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m.
19 aprile 2000 n. 145.
Capo II
Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso
ed a struttura metallica
Sezione I
Adempimenti
Art. 64 (L)
Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
(Legge n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art.
2, primo e secondo comma; art. 3, primo e secondo comma)
- 1. La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo
per la pubblica incolumità.
- 2. La costruzione delle opere di cui all’articolo 53, comma 1, deve avvenire
in base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
- 3. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite
dalle leggi sugli ordini e collegi professionali
- 4. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte
le strutture dell'opera comunque realizzate.
- 5. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei
materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della
posa in opera.
Art. 65 (R)
Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere
di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
(Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)
- Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo
sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio
tecnico regionale.
(testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio
2002)
- Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente,
del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
- Alla denuncia devono essere allegati
- il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle
condizioni di sollecitazione;
- una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e
le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
- Lo sportello unico restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione,
una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.
(testo rettificato con comunicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio
2002
- Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere
di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo.
- A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia,
sull’adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
- i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di
cui all’articolo 59;
- per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
- l’esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia c
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