Legge 1 agosto 2003, n. 200

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003


Legge di conversione

Testo del decreto-legge coordinato con la Legge di conversione


Legge di conversione

Art. 1

  1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, č convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il termine di dodici mesi, di cui all’articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle societą di progetto concessionarie o contraenti generali, č prorogato per altri dodici mesi.
  3. All’articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: "da parte delle banche" sono inserite le seguenti: "ovvero di altri soggetti finanziatori".
  4. All’articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: "entro il 13 agosto 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2003".
  5. All’articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi".
  6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.
  7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2003

(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

 

Art. 1
Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, č prorogata fino al 30 giugno 2004.

 

Art. 1-bis
Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia

  1. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «30 settembre 2003», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2003».
  2. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2003, a 16 milioni di euro per l’anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unitą  previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  3. Il Ministro dell’economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 1-18

omissis

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