Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Decreto 27 dicembre 2001
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20.000 abitazioni
in affitto"
GU n. 162 del 12-7-2002- Suppl. Ordinario n. 142
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni, che individua tra le funzioni
e i compiti mantenuti allo Stato quelli relativi "al concorso, unitamente alle regioni
ed agli altri enti locali interessati, all'elaborazione di programmi di edilizia
residenziale pubblica aventi interesse a livello nazionale";
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431
di riforma delle locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Visto il comma 33, dell'art. 145, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che
autorizza, tra l'altro, un limite d'impegno quindicennale di 80 miliardi per l'anno
2002 per l'attuazione delle iniziative relative a studi, ricerche e sperimentazioni
in materia di edilizia residenziale e all'anagrafe degli assegnatari di abitazioni,
di cui all'art. 2, comma 63, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto il comma 1 dell'art. 3 della legge 8 febbraio
2001, n. 21 che, al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni
di disagio abitativo, prevede che il Ministro dei lavori pubblici promuova un programma
sperimentale di edilizia residenziale da realizzare con risorse attivate da
comuni, Iacp comunque denominati, imprese e cooperative di abitazione e con il concorso
finanziario dello Stato, finalizzato, tra l'altro, ad incrementare l'offerta degli
alloggi da destinare permanentemente alla locazione a canone convenzionato di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431;
Visto il comma 2 dello stesso art. 3 che autorizza limiti di impegno quindicennali
di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 11 miliardi a decorrere
dall'anno 2001, quale concorso dello Stato alla realizzazione del programma di cui
al comma 1;
Visto il comma 3 del suddetto art. 3, che dispone che all'onere derivante dall'attuazione
dello stesso articolo, pari a lire 70 miliardi per l'anno 2000 e a lire 81 miliardi
a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei lavori pubblici;
Visto il comma 4 dell'art. 3 della legge 8 febbraio
2001, n. 21 che dispone che con decreto del Ministro dei lavori pubblici vengano
definite, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le modalità di applicazione
ed erogazione dei finanziamenti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
che detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione
di ministeri;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che definisce ed amplia
le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano;
Vista l'intesa raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del
22 novembre 2001;
Decreta:
Art. 1
Finalità
- Il programma sperimentale di edilizia residenziale, denominato "20.000 abitazioni
in affitto", è finalizzato ad avviare a soluzione le più manifeste condizioni
di disagio abitativo, incrementando l'offerta degli alloggi da concedere in locazione
a canone convenzionato, in modo da rispondere alle esigenze di categorie sociali
che hanno difficoltà a reperire alloggi a canoni accessibili.
- Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello
Statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto
dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'art.
5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
Art. 2
Disponibilità finanziarie
- Parte delle disponibilità finanziarie derivanti dai limiti di impegno quindicennali
previsti all'art. 3, comma 2, della legge 8 febbraio
2001, n. 21, per un importo di lire cinquanta miliardi, e all'art. 145, comma
33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un importo di lire quaranta miliardi
- da attualizzare secondo le modalità fissate nella convenzione con l'istituto
finanziatore - sono destinate all'attuazione di un programma sperimentale di
alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per periodi stabiliti dalle
regioni e comunque non inferiore a otto anni. In ogni caso, non meno del
cinquantacinque per cento delle risorse è finalizzato alla locazione permanente
e non più del quindici per cento alla locazione per un periodo non inferiore
a otto anni.
- I fondi di cui al comma precedente sono finalizzati:
- alla costruzione e al recupero di alloggi non oggetto di altri finanziamenti
agevolati;
- all'acquisto ed eventuale recupero di interi edifici residenziali non
sottoposti ai regimi previsti dalle leggi 24 dicembre
1993, n. 560 e 23 dicembre 1996, n. 662, e dal
decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
con esclusione degli alloggi compresi nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9.
- I comuni possono prevedere delle agevolazioni a favore degli interventi oggetto
del programma, anche ai fini della determinazione dell'ICI e delle modalità di
corresponsione degli oneri di urbanizzazione così come indicato dall'art.
7, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136.
- La cessione a terzi in tutto o in parte degli alloggi che fruiscono dei finanziamenti
di cui al presente decreto, può avvenire anche prima della scadenza del vincolo
alla locazione. In questo caso il vincolo viene assunto dall'acquirente e riportato
nell'atto di compravendita e relative note di trascrizione. La cessione degli
alloggi da destinare alla locazione permanente deve riguardare, in ogni caso,
almeno un intero edificio ed essere effettuata ad un unico soggetto.
Art. 3
Ripartizione delle risorse e dimensionamento del contributo dello Stato
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono ripartite
le risorse disponibili per ciascuna regione e per le province autonome di Trento
e Bolzano sulla base della media dei parametri di ripartizione dell'edilizia
sovvenzionata ed agevolata fissati per ciascuna regione dalle tabelle A e C della
delibera Cipe 22 dicembre 1998. Qualora una o più regioni abbiano manifestato
necessità finanziarie inferiori a quelle attribuibili sulla base dei richiamati
parametri, le risorse eccedenti vengono assegnate con successivo decreto utilizzando
i medesimi criteri di ripartizione.
- Le regioni, nel Piano operativo di cui al successivo art. 5, stabiliscono
l'entità' massima dei contributi per ciascun tipo di locazione e per tipologia
di intervento fermo restando che comunque tale contributo non può superare il
cinquanta per cento del costo dell'alloggio.
Art. 4
Soggetti proponenti
- Possono presentare proposte di intervento i comuni, gli Iacp, comunque denominati,
le imprese di costruzione e le cooperative edilizie di abitazione e rispettivi
consorzi, nonché le persone giuridiche da questi costituite. In ogni caso,
fermo restando la possibilità da parte delle regioni di introdurre ulteriori
criteri preferenziali, i proponenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- per le imprese di costruzione e loro consorzi, avere l'ultimo bilancio
in pareggio o in attivo e non essere soggetti alle procedure concorsuali
di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- per le cooperative di abitazione e loro consorzi, essere iscritte, alla
data di pubblicazione del presente decreto, all'albo nazionale di cui all'art.
13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché avere l'ultimo bilancio in pareggio
o in attivo e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
- per i consorzi o le persone giuridiche, costituiti tra i soggetti indicati
nel presente comma, i suddetti requisiti devono essere posseduti dai singoli
soci.
Art. 5
Contenuti e finalità del Piano operativo regionale
- Le regioni devono predisporre i Piani operativi nel rispetto
dei seguenti criteri e modalità:
- gli interventi sono localizzati prioritariamente nei comuni capoluogo
di provincia ovvero in quelli in cui vi siano condizioni di manifesta offerta
occupazionale e in quelli caratterizzati da una significativa presenza di
provvedimenti esecutivi di rilascio;
- il limite di reddito degli assegnatari non può essere superiore a quello
della fascia di reddito più elevata prevista dalla delibera Cipe 30
luglio 1991 per l'accesso ai contributi di edilizia agevolata, incrementato
fino ad un massimo del cinquanta per cento. In ogni caso gli interventi devono
essere destinati prioritariamente a categorie sociali deboli e nuclei familiari
soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;
- il canone di locazione è fissato in misura non superiore a quello "concertato"
di cui all'art. 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431. In assenza degli accordi sottoscritti in
sede locale tra le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e degli
inquilini ai sensi dell'art. 2,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il canone è determinato
con riferimento ai valori risultanti, in relazione a condizioni equivalenti
di localizzazione e tipologia edilizia, da analogo accordo sottoscritto
in un comune limitrofo, di più prossima dimensione demografica;
- la superficie massima degli alloggi di nuova costruzione è quella prevista
dall'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Art. 6
Piani operativi regionali
- I Piani operativi, predisposti secondo modalità definite dalle singole regioni,
anche mediante forme concertate con gli enti locali, devono contenere:
- l'elenco degli interventi finanziati, con l'indicazione del soggetto attuatore,
del numero degli alloggi, del comune ove si realizza l'intervento, dell'area
edificabile o dell'immobile da recuperare o acquistare;
- il contributo assegnato e le relative modalità di erogazione;
- l'attestazione della conformità di ciascun intervento alla normativa urbanistica
al fine di assicurarne una rapida cantierabilità;
- le procedure e i termini per la predisposizione dei progetti, la loro
approvazione, l'inizio e l'ultimazione dei lavori;
- i criteri e le modalità di assegnazione degli alloggi assumendo, quale
utenza da favorire con carattere di priorità, le categorie sociali deboli
e i nuclei familiari soggetti a provvedimenti esecutivi di sfratto;
- l'eventuale partecipazione al piano regionale degli enti locali secondo
le forme di cui all'art. 2, comma 3;
- i criteri per promuovere la qualità degli interventi in relazione a requisiti
di durabilità e manutenibilità, nonché l'inserimento di elementi di bio-architettura.
- Le regioni presentano alla Direzione generale per l'edilizia residenziale
e le politiche abitative i Piani operativi regionali entro dodici mesi dalla
pubblicazione del presente decreto.
- Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi
nei successivi sessanta giorni, sono ammessi ai finanziamenti di cui all'art.
2, i Piani operativi regionali coerenti con i principi e i criteri del presente
decreto e, con successivo provvedimento, si procede al trasferimento alle regioni
delle relative risorse.
- Qualora i Piani operativi regionali non prevedano l'utilizzo di tutte le
risorse attribuibili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, comma 1, le
risorse eccedenti vengono assegnate con successivo decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, utilizzando i medesimi criteri di ripartizione.
Art. 7
Attuazione degli interventi
- Le regioni espletano tutte le procedure amministrative secondo i tempi e
le modalità previsti in sede di Piano operativo per garantire la realizzazione
degli interventi.
- In ogni caso, il termine per l'inizio lavori per ciascun intervento ricadente
nel Piano operativo regionale non potrà comunque essere superiore a tredici mesi
dalla pubblicazione del decreto di cui all'art. 6, comma 3.
- Per gli interventi per i quali i lavori non siano avviati entro i termini
di cui al comma 2, il finanziamento è automaticamente revocato e le regioni provvedono
alla successiva riassegnazione per l'attuazione degli interventi utilmente collocati
nell'elenco.
Art. 8
Poteri sostitutivi
- Qualora le regioni non rispettino il termine di cui all'art. 6, comma 2,
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individua, con apposito decreto,
le procedure per l'attribuzione dei fondi che vengono resi disponibili
mediante bando nazionale, articolato a livello regionale con riferimento alle
regioni inadempienti.
Art. 9
Monitoraggio
- La Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative
effettua il monitoraggio dell'andamento della realizzazione dei Piani operativi
regionali. A tal fine, le regioni forniscono i dati relativi secondo modalità
concordate, avvalendosi dell'Osservatorio della condizione abitativa.
Art. 10
-
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 27 dicembre 2001
Il Ministro: Lunardi
Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 20
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