IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 379;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380;
Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, così come modificata dalla legge 1 agosto
2002, n. 166;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
dell’11 dicembre 2002;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
dicembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ricostruzione
con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente
”;
“che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente e
”;
“, nel rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni,
”;
“10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli
interventi di cui all’articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data
di presentazione della domanda.
”;
“Art. 22 (L) (Interventi subordinati a denuncia di inizio attività).
- Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi
non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 e all’articolo 6, che
siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti
edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
- Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le
varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici
e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria
edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali
prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato
di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante
del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale
e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei
lavori.
- In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante
denuncia di inizio attività:
- gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1,
lettera c);
- gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica
qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi
compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano
precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive,
la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente
organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente
all’entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo
atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta
degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione,
purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con
le caratteristiche sopra menzionate;
- gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
- Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre
l’ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano,
comunque, ferme le sanzioni penali previste all’articolo 44.
- Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione
ai sensi dell’articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli
altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli
di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri
e parametri per la relativa determinazione.
- La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino
immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale,
è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti
dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano,
in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
- È comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio
di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai
commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di
cui all’articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma
5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 ed è soggetta
all’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 37.
”;
“Art. 23 (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della
denuncia di inizio attività).
- Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia
di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei
lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti
edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle
igienico-sanitarie.
- La denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa
cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia
pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento
è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
- Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione
comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia
è priva di effetti.
- Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo
la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole
del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine
di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
- La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
- Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove
entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato
di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione
del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria e il consiglio
dell’ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare
la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie
per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
- Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia
un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico,
con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato
con la denuncia di inizio attività.
”;
“9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3.
”;
“6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti
in assenza di denuncia di inizio attività o in totale difformità dalla stessa.
”;
“2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in parziale difformità
dalla denuncia di inizio attività.
”;
“3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza di
denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità dalla
stessa.
”;
“ovvero in assenza di denuncia di inizio attività nelle ipotesi di cui
all’articolo 22, comma 3, o in difformità da essa,
”;
commi 1 e 2,
”;
“2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, in caso di accertamento
dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
”;
“5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, non conformi a prescrizioni
degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto
con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del
termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.
”;
“4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi di cui all’articolo 22, comma 3, realizzati in assenza
di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le prescrizioni
degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente
al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della
denuncia di inizio attività.
”;
“2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o in totale
difformità dalla stessa.
”;
“5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività ai sensi
dell’articolo 22, comma 3, qualora nell’atto non siano indicati gli estremi
della stessa.
”;
“3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli
interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell’articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.
”.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli