Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici privati
 
Art. 1
  - I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione 
  di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata 
  ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge 
  sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
- Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei 
  lavori pubblici fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie 
  a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati 
  e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
- La progettazione deve comunque prevedere:
    - accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso 
    ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;
- idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
- almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
- l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, 
    di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive 
    di gradini.
 
- È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista 
  abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della 
  presente legge.
 
Art. 2
  - Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici 
  privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all’articolo 27, 
  primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all’articolo 1, primo comma, 
  del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la 
  realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione 
  atti a favorire la mobilità dei ciechi all’interno degli edifici privati, sono 
  approvate dall’assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con 
  le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice 
  civile.
- Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre 
  mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i 
  portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al 
  titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese, 
  servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare 
  l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli 
  edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.
- Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo 
  comma, del codice civile.
 
Art. 3
  - Le opere di cui all’articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme 
  sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine 
  interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 
- È fatto salvo l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 
  e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati 
  alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.
 
Art. 4
  - Per gli interventi di cui all’articolo 2, ove l’immobile sia soggetto al vincolo 
  di cui all’articolo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorità 
  da esse subdelegate, competenti al rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 
  7 della citata legge, provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni 
  dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite 
  prescrizioni.
- La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
- In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, 
  richiedere l’autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che 
  deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
- L’autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le 
  opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
- Il diniego deve essere motivato con la specificazione della natura e della 
  serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera 
  si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate 
  dall’interessato.
 
Art. 5
  - Nel caso in cui per l’immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell’articolo 
  2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista 
  dall’articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a 
  provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, 
  ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 
  4, commi 2, 4 e 5.
 
Art. 6
  - L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2, da realizzare nel 
  rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, 
  non è soggetta all’autorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 2 febbraio 
  1974, n. 64.
- Resta fermo l’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti 
  autorità, a norma dell’articolo 17 della stessa legge 2 febbraio 1974, n. 64.
 
Art. 7
  - L’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 non è soggetta a concessione 
  edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite 
  dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all’inizio 
  dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l’interessato 
  presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista abilitato.
- Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o ascensori esterni 
  ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, si applicano le disposizioni 
  relative all’autorizzazione di cui all’articolo 48 della legge 5 agosto 1978, 
  n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 8
  - Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione 
  di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta 
  libera attestante l’handicap e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, 
  ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino 
  l’ubicazione della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
 
Art. 9
  - Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione 
  di barriere architettoniche in edifici gi esistenti, anche se adibiti a centri 
  o istituti residenziali per l’assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi 
  contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi 
  sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro 
  o istituto o al portatore di handicap.
- Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta 
  per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della 
  spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque 
  milioni, e altresì un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque 
  milioni a lire cento milioni. 
- Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 
  e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa 
  la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità, coloro i 
  quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto 
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove 
  risiedano le suddette categorie di beneficiari.
- Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della 
  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole, mezzi necessari per la deambulazione 
  e la locomozione, sono sostituite dalle parole, mezzi necessari per la deambulazione, 
  la locomozione e il sollevamento. La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 
  1988.
 
Art. 10
  - È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo speciale per 
  l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.
- Il Fondo è annualmente ripartito tra le regioni richiedenti con decreto del 
  Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, 
  per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato 
  dalle regioni ai sensi dell’articolo 11, comma 5. Le regioni ripartiscono le somme 
  assegnate tra i comuni richiedenti. 
- I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilità attribuite 
  ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano fatto tempestiva 
  richiesta.
- Nell’ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a 
  coprire l’intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande 
  presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà 
  di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto 
  conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte 
  nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
- I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione 
  delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
 
Art. 11
  - Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui è 
  sito l’immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista 
  entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
- Per l’anno 1989 la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio.
- Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva 
  dell’atto di notorietà di cui all’articolo 8.
- Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del termine 
  per la presentazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune 
  sulla base delle domande ritenute ammissibili e le trasmette alla regione.
- La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta 
  giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori 
  pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all’articolo 
  10, comma 2.
 
Art. 12
  - Il Fondo di cui all’articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno 
  degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente 
  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, 
  al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 
  1989 all’uopo utilizzando l’accantonamento. Concorso dello Stato nelle spese dei 
  privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli 
  edifici per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
- Le somme eventualmente non utilizzate nell’anno di riferimento sono riassegnate 
  al fondo per l’anno successivo.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  occorrenti variazioni di bilancio.
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