Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate
Art. 1
Finalità
- La Repubblica:
- garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà
e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo
della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché
la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni
fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la
prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela
giuridica ed economica della persona handicappata;
- predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione
sociale della persona handicappata.
Art. 2
Principi generali
- La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti,
integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce
inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5.
Art. 3
Soggetti aventi diritto
- È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento,
di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore
in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva
individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione
assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli
interventi dei servizi pubblici.
- La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti,
domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni
sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione
o da accordi internazionali.
Art. 4
Accertamento dell’handicap
- Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità
dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante
le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare,
in servizio presso le unità sanitarie locali.
Art. 5
Principi generali per i diritti della persona handicappata
- La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione
dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
- sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica,
sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni
pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando
la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi
e consapevoli della ricerca;
- assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi,
che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche
attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente
familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
- assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere
sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione
alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella
società;
- assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari
la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata,
attivandone le potenziali capacità;
- assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione
e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente
l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione
sopraggiunta;
- attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti
alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando
il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base
degli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
- garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico
e psico-pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi
tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile,
interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui
al presente articolo;
- promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative
permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione
e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi
ne è colpito;
- garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al
di fuori della circoscrizione territoriale;
- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce
- Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle
minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli
53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
- Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge:
- l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e
sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale,
durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di
sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
- l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni
naturali della partoriente e del nascituro;
- l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei
fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie
invalidanti;
- i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per
la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap
fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
- il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia
di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro
conseguenze;
- l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
- nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle
malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il tempestivo
trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi
cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate
con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate
altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali
estendere l’indagine per tutta la popolazione neonatale;
- un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita
anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole
materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie
e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al
trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal
compimento del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario
personale, con le caratteristiche di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni
altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
- gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo
per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente
di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
- Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap,
con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
Art. 7
Cura e riabilitazione
- La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi
che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino
le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione
di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio
sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
- gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata,
nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o
presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale
di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l);
- la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi
e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
- Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili
presenti sul territorio, in Italia e all’estero.
Art. 8
Inserimento ed integrazione sociale
- 1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano
mediante:
- interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e
sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della
normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare
in cui è inserita;
- servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente
grave limitazione dell’autonomia personale;
- interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati
e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano
i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto
allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni
didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di
valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente
e non docente;
- adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi,
di tempo libero e sociali;
- misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma
individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi
diversificati;
- provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico
e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi
servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione
e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una
idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
- istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni,
a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di
relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano
assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano
idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi
sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli
affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 12
della L. 23 agosto 1988, n. 400;
- organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività
educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.
Art. 9
Servizio di aiuto personale
- Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle
unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia
personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici,
protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le
possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato
per i cittadini non udenti.
- Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari
e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva
di:
- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza
ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
- cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare
attività volontaria;
- organizzazioni di volontariato.
- Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione
specifica.
- Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata
dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
Art. 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
- I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in
materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque
il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite
dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per
persone con handicap in situazione di gravità.
- 1-bis.
- Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la
tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i
quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
- Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del
comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione
scolastica di cui all’articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
- Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti,
previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi
regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi
per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni,
fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società
cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
- Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere
realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38.
- Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio
e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante
socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere
i servizi pubblici e il volontariato.
- L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati
concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi
di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo
dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree
vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla
legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985,
n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il
ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.
Art. 11
Soggiorno all’estero per cure
- Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del decreto
del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero
non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi
autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi
o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza
ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
- La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all’articolo
8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni
collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati
con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, con il quale sono disciplinate anche
le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
Art. 12
Diritto all’educazione e all’istruzione
- Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili
nido.
- È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità
della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni
e nella socializzazione.
- L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito
da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità
connesse all’handicap.
- All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione
della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo
dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato,
alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori
della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per
ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con
la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap
e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute,
sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte
culturali della persona handicappata.
- Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il
concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie,
verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata
dall’ambiente scolastico.
- I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti
secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato
ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna,
della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
- Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti
per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione
e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con
le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici
e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie
quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi
anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni
di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della
scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La
frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione
sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata
ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
- Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi
di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione
di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una
esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno
sotto la guida di personale esperto.
Art. 13
Integrazione scolastica
- L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle
classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza,
fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto
1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
- la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari,
socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul
territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali,
gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive
competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa
con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi
per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati
alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi,
riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione
tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi
sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici
e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
- la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di
sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando
la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all’effettivo esercizio
del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati,
aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico
materiale didattico;
- la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al
bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare
alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non
udenti;
- la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
- Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali
possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento
degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente
il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale
docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
- Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni,
l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività
di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
- I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati
nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto
per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità
finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche
di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera
e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari
individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano
educativo individualizzato.
- Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse,
dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
- 6-bis.
- Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi
tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui
alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato
specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle
risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché
ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 16.
Art.14
Modalità di attuazione dell’integrazione
- Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento
del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione
scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 23
agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo
4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede
altresì:
- all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate
per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola
secondaria di primo grado;
- all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio
della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte,
in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento
della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di
età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti,
sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta
del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
- I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento
nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati
in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio,
discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati,
determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990.
Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve
essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività
didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel
qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica
di sostegno.
- La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3,
della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già
preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle
dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all’integrazione scolastica
degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole
materne ed elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341
del 1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica
di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come
obbligatori per la preparazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito
della tabella suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima
legge n. 341 del 1990.
- L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle
scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma
3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati
con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami
e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono
essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
- Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del
1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970 e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli
di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo
o non di ruolo specializzati.
- Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi
e di recupero individualizzati.
Art. 15
Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
- Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto
della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20
maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti
locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle
associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello
provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati
dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
- Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e
secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti,
operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle
iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
- I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta
al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione
con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica
dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per
l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per
qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà
di apprendimento.
- I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro
della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente
della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello
stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
Art. 16
Valutazione del rendimento e prove d’esame
- Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline.
- Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi
di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e
idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità
e ai livelli di apprendimento iniziali.
- Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati
sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle
prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
- Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso
degli ausili loro necessari.
- Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti
handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa
con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo
13, comma 6-bis. è consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici
in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove
equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
- 5-bis.
- Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato
dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le
iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo.
Art. 17
Formazione professionale
- Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma,
lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978,
n. 845, realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi
di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli
allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento
ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell’ambito
delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell’orientamento
emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter scolastico.
A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
- I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed
esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi
comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
- Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone
handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere
realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia
e programmi finalizzati all’addestramento professionale, ovvero possono essere
realizzati dagli enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978,
nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti.
Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi
pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale
di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
- Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato
un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento
obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
- Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla
citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all’articolo 8
della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e
di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione,
iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di
criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 18
Integrazione lavorativa
- Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti,
istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro
guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività
idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate.
- Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti
dalle leggi regionali, sono:
- avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione,
con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
- garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale
e di efficienza operativa.
- Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale
dell’albo di cui al comma 1.
- I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle
comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma
1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere
alle convenzioni di cui all’articolo 38.
- Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
- a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi
al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
- a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di
lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle
persone handicappate.
Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
- In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio,
le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni,
devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica,
i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni
compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata
tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo
della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle
commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello
stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche
o psicologiche.
Art. 20
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
- La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e
per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi
aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
- Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione
alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Art. 21
Precedenza nell’assegnazione di sede
- La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi
o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella
A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici
come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria
tra le sedi disponibili
- I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento
a domanda.
Art. 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
- Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione
di sana e robusta costituzione fisica.
Art. 23
Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
- L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione
alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per
la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
- Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria
competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi
servizi da parte delle persone handicappate.
- Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi
sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità
di accesso al mare delle persone handicappate.
- Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità
degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14
giugno 1989, n. 236.
- Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 5, primo comma, della
L. 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
Art. 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
- Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico
che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla
L. 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni,
sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971,
n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile
1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989,
e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici
14 giugno 1989, n. 236.
- Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli
di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai
vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge
n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità
alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere
architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo
7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti
della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
- Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti
edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli
articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n.
47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
- Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui
al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta
dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare
il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve
accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine
può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione
una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
- Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di
cui all’articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione
del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia
di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente,
che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
- La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici
o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica
tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
- Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione
delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono
dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il
responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il
collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili.
Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione
dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
- Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui
all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una
quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi
di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche
negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data
di entrata in vigore della presente legge.
- I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986
sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani,
con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione
della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate.
- Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi
e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di
investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati
ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui
al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
- I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo
27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata
legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni,
e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto
tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni
del presente articolo perdono efficacia.
Art. 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione
- Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione
di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici
volti a favorire l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche
mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché
mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.
- All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione
di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire
la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione,
culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi
- Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi
per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente
sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei
servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio,
modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di
servirsi dei mezzi pubblici.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento
delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare
anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi
per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa
attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti.
I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono
coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
- Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati
a favore dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione
delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile
appartenenti all’Ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla
base dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano
ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della
presente legge.
- Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi
omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati
d’appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge
i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
Art. 27
Trasporti individuali
- A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali,
con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla
spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario,
nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
- Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 , sono soppresse
le parole: titolari di patente F e dopo le parole: capacità motorie sono aggiunte
le seguenti: anche prodotti in serie.
- Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo
4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti
delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti
su proposta del Comitato di cui all’articolo 41 della presente legge.
- Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di
cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità,
che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 42.
Art. 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
- I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate,
sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati
e gestiti da privati.
- Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto
visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi
di cui al comma 1.
Art. 29
Esercizio del diritto di voto
- In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di
trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento
del seggio elettorale.
- Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie
locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in
ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il
rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui
all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
- Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati
ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto
nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore
per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta
apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale
compito.
Art. 30
Partecipazione
- Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti
della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono
la partecipazione dei cittadini interessati.
Art. 31
Riserva di alloggi
modificato dall'art.
14 della legge 136/99
- [Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3
della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo,
è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti
autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati
dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare
di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo
pubblico].
- [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate
nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e
bancari che realizzano interventi nel campo dell’edilizia abitativa che ne facciano
richiesta per l’adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione
a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano
persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità
motorie].
- [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali,
i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni
informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata
lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457].
Art. 32
Agevolazioni fiscali
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di
grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo
che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda
che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone
indicate nell’articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti
chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida
e il domicilio o la residenza del percipiente].
Art. 33
Agevolazioni
- La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo
4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti
specializzati.
- I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro
di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione
facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento
del terzo anno di vita del bambino.
- Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice
madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap
in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in
situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno
diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa
a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata
a tempo pieno.
- Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo
7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo
comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute
negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato,
con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso
ad altra sede.
- La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la
sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in
altra sede, senza il suo consenso.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari
di persone handicappate in situazione di gravità.
Art. 34
Protesi e ausili tecnici
- Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario
nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui
al terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono
inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano
di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
Art. 35
Ricovero del minore handicappato
- Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto
anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato
l’abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983,
n. 184.
Art. 36
Aggravamento delle sanzioni penali
- Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i
delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo
II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75,
qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo
alla metà.
- Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione
di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti
iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
Art. 37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
- Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro
della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con
proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione
alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza,
nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva
e di espiazione della pena.
Art. 38
Convenzioni
- Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati
tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per
la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui
all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi
dell’opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private
di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee
per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza
organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane,
rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano
costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi
senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali
iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell’articolo
8, previo controllo dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto
alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
Art. 39
Compiti delle regioni
- Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio,
ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell’ambito del piano
sanitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari,
sociali e formativo-culturali.
- Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali
e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei
limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
- a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni,
nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza
dei comuni;
- a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione
dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli
altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici
dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche
o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione
di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione,
diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
- a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca,
i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione
ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente
legge;
- a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38,
le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento
e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
- a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali
e quelle di accesso ai servizi;
- a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento
ed integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza
all’effettiva situazione di bisogno;
- a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento
dei servizi di aiuto personale;
- ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi
e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva
finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi
da parte delle organizzazioni di volontariato;
- l.
- ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi
per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni
privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità
fissate dalle regioni medesime;
- l-bis.
- a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni
integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone
con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante
forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di
24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione
di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di
quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso
parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente
concordati;
- l-ter.
- a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente
alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale
nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili
mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto
alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati
per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate
e della loro efficacia.
Art. 40
Compiti dei comuni
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane
e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza,
attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro
della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione,
di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990
disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1
con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito
territoriale e l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con
gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo
statuto stesso.
Art. 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale
per le politiche dell’handicap
- Il Ministro per gli affari sociali coordina l’attività delle Amministrazioni
dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti
di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica
dell’attuazione della legislazione vigente in materia.
- I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione
delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per
gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio
per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
- Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche
dell’handicap.
- Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede,
dai Ministri dell’interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità,
del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali
e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle
riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in
relazione agli argomenti da trattare.
- Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della presentazione
al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
- Il Comitato si avvale di:
- tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
e delle province autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16
dicembre 1989, n. 418;
- tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla
Lega delle autonomie locali;
- cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso
dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476,
che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle
loro famiglie;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
- Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso
rappresentate.
- Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta
una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche
per l’handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine
le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro
il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti
i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente
legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata
entro il 30 ottobre.
- Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione
permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno,
delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui
uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari
regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta
dal responsabile dell’Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza
età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
Art. 41-bis
Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap
- Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap
e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap
alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano
la loro attività nel campo dell’assistenza e della integrazione sociale delle
persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento
anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
Art. 41-ter
Progetti sperimentali
- Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali
aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della
presente legge.
- Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione
dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione
dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
Art. 42
Copertura finanziaria
- Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, è istituito il Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e
delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
- Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale
per le politiche dell’handicap di cui all’articolo 41, alla ripartizione annuale
del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione
al numero degli abitanti.
- A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio
della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri,
approvati dal Comitato di cui all’articolo 41, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento
a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi
di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune
aree.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire
i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando
priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di
gravità e agli interventi per la prevenzione.
- Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate
le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre
i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma
6, lettera h).
- È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150
miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti
finalità:
- lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui
all’articolo 4;
- lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei
casi previsti dall’articolo 11;
- lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori
ricoverati di cui all’articolo 12;
- lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera b);
- lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo
13, comma 1, lettera b);
- lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a interpreti
per studenti non udenti nelle università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera
d);
- lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13,
comma 1, lettera e);
- lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993 per
l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo
grado prevista dall’articolo 13, comma 4;
- lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista
dall’articolo 14;
- lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui
all’articolo 15;
- lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai servizi radiotelevisivi
e telefonici previsti all’articolo 25;
- lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli
strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1;
- lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni
per i genitori che lavorano, previste dall’articolo 33;
- lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione
di cui all’articolo 41;
- lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512
milioni a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l’integrazione
degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini
handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
- All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120
miliardi per l’anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento di provvedimenti
in favore di portatori di handicap.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 43
Abrogazioni
- L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928,
n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971,
n. 118, sono abrogati.
Art. 44
Entrata in vigore
- La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
HOME