Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone 
handicappate
 
Art. 1
Finalità
  - La Repubblica:
    - garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà 
    e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione 
    nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
- previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo 
    della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la 
    partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché 
    la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni 
    fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la 
    prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela 
    giuridica ed economica della persona handicappata;
- predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione 
    sociale della persona handicappata.
 
 
Art. 2
Principi generali
  - La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di diritti, 
  integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce 
  inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello 
  Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 
  26 febbraio 1948, n. 5.
 
Art. 3
Soggetti aventi diritto
  - È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica 
  o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, 
  di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di 
  svantaggio sociale o di emarginazione.
- La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore 
  in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva 
  individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
- Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, 
  correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, 
  continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione 
  assume connotazione di gravità.
 Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli 
  interventi dei servizi pubblici.
- La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, 
  domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni 
  sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione 
  o da accordi internazionali.
 
Art. 4
Accertamento dell’handicap
  - Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità 
  dell’intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale 
  residua, di cui all’articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante 
  le commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, 
  che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, 
  in servizio presso le unità sanitarie locali.
 
Art. 5
Principi generali per i diritti della persona handicappata
  - La rimozione delle cause invalidanti, la promozione dell’autonomia e la realizzazione 
  dell’integrazione sociale sono perseguite attraverso i seguenti obiettivi:
    - sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedia, psicopedagogica, 
    sociale e tecnologica anche mediante programmi finalizzati concordati con istituzioni 
    pubbliche e private, in particolare con le sedi universitarie, con il Consiglio 
    nazionale delle ricerche (CNR), con i servizi sanitari e sociali, considerando 
    la persona handicappata e la sua famiglia, se coinvolti, soggetti partecipi 
    e consapevoli della ricerca;
- assicurare la prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce 
    delle minorazioni e la ricerca sistematica delle loro cause;
- garantire l’intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi, 
    che assicuri il recupero consentito dalle conoscenze scientifiche e dalle tecniche 
    attualmente disponibili, il mantenimento della persona handicappata nell’ambiente 
    familiare e sociale, la sua integrazione e partecipazione alla vita sociale;
    
- assicurare alla famiglia della persona handicappata un’informazione di carattere 
    sanitario e sociale per facilitare la comprensione dell’evento, anche in relazione 
    alle possibilità di recupero e di integrazione della persona handicappata nella 
    società;
- assicurare nella scelta e nell’attuazione degli interventi socio-sanitari 
    la collaborazione della famiglia, della comunità e della persona handicappata, 
    attivandone le potenziali capacità;
- assicurare la prevenzione primaria e secondaria in tutte le fasi di maturazione 
    e di sviluppo del bambino e del soggetto minore per evitare o constatare tempestivamente 
    l’insorgenza della minorazione o per ridurre e superare i danni della minorazione 
    sopraggiunta;
- attuare il decentramento territoriale dei servizi e degli interventi rivolti 
    alla prevenzione, al sostegno e al recupero della persona handicappata, assicurando 
    il coordinamento e l’integrazione con gli altri servizi territoriali sulla base 
    degli accordi di programma di cui all’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, 
    n. 142;
- garantire alla persona handicappata e alla famiglia adeguato sostegno psicologico 
    e psico-pedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi 
    tecnici, prevedendo, nei casi strettamente necessari e per il periodo indispensabile, 
    interventi economici integrativi per il raggiungimento degli obiettivi di cui 
    al presente articolo;
- promuovere, anche attraverso l’apporto di enti e di associazioni, iniziative 
    permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione, per la prevenzione 
    e per la cura degli handicap, la riabilitazione e l’inserimento sociale di chi 
    ne è colpito;
 
    - garantire il diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei anche al 
    di fuori della circoscrizione territoriale;
- promuovere il superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione 
    sociale anche mediante l’attivazione dei servizi previsti dalla presente legge.
    
 
 
Art. 6
Prevenzione e diagnosi precoce
  - Gli interventi per la prevenzione e la diagnosi prenatale e precoce delle 
  minorazioni si attuano nel quadro della programmazione sanitaria di cui agli articoli 
  53 e 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.
- Le regioni, conformemente alle competenze e alle attribuzioni di cui alla 
  legge 8 giugno 1990, n. 142, e alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive 
  modificazioni, disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge:
  
    - l’informazione e l’educazione sanitaria della popolazione sulle cause e 
    sulle conseguenze dell’handicap, nonché sulla prevenzione in fase preconcezionale, 
    durante la gravidanza, il parto, il periodo neonatale e nelle varie fasi di 
    sviluppo della vita, e sui servizi che svolgono tali funzioni;
- l’effettuazione del parto con particolare rispetto dei ritmi e dei bisogni 
    naturali della partoriente e del nascituro;
- l’individuazione e la rimozione, negli ambienti di vita e di lavoro, dei 
    fattori di rischio che possono determinare malformazioni congenite e patologie 
    invalidanti;
- i servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per 
    la prevenzione delle malattie genetiche che possono essere causa di handicap 
    fisici, psichici, sensoriali di neuromotulesioni;
- il controllo periodico della gravidanza per la individuazione e la terapia 
    di eventuali patologie complicanti la gravidanza e la prevenzione delle loro 
    conseguenze;
- l’assistenza intensiva per la gravidanza, i parti e le nascite a rischio;
    
- nel periodo neonatale, gli accertamenti utili alla diagnosi precoce delle 
    malformazioni e l’obbligatorietà del controllo per l’individuazione ed il tempestivo 
    trattamento dell’ipotiroidismo congenito, della fenilchetonuria e della fibrosi 
    cistica. Le modalità dei controlli e della loro applicazione sono disciplinate 
    con atti di indirizzo e coordinamento emanati ai sensi dell’articolo 5, primo 
    comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Con tali atti possono essere individuate 
    altre forme di endocrinopatie e di errori congeniti del metabolismo alle quali 
    estendere l’indagine per tutta la popolazione neonatale;
- un’attività di prevenzione permanente che tuteli i bambini fin dalla nascita 
    anche mediante il coordinamento con gli operatori degli asili nido, delle scuole 
    materne e dell’obbligo, per accertare l’inesistenza o l’insorgenza di patologie 
    e di cause invalidanti e con controlli sul bambino entro l’ottavo giorno, al 
    trentesimo giorno, entro il sesto ed il nono mese di vita e ogni due anni dal 
    compimento del primo anno di vita. é istituito a tal fine un libretto sanitario 
    personale, con le caratteristiche di cui all’articolo 27 della legge 23 dicembre 
    1978, n. 833, su cui sono riportati i risultati dei suddetti controlli ed ogni 
    altra notizia sanitaria utile a stabilire lo stato di salute del bambino;
    
- gli interventi informativi, educativi, di partecipazione e di controllo 
    per eliminare la nocività ambientale e prevenire gli infortuni in ogni ambiente 
    di vita e di lavoro, con particolare riferimento agli incidenti domestici.
    
 
- Lo Stato promuove misure di profilassi atte a prevenire ogni forma di handicap, 
  con particolare riguardo alla vaccinazione contro la rosolia.
 
Art. 7
Cura e riabilitazione
  - La cura e la riabilitazione della persona handicappata si realizzano con programmi 
  che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che valorizzino 
  le abilità di ogni persona handicappata e agiscano sulla globalità della situazione 
  di handicap, coinvolgendo la famiglia e la comunità. A questo fine il Servizio 
  sanitario nazionale, tramite le strutture proprie o convenzionate, assicura:
  
    - gli interventi per la cura e la riabilitazione precoce della persona handicappata, 
    nonché gli specifici interventi riabilitativi e ambulatoriali, a domicilio o 
    presso i centri socio-riabilitativi ed educativi a carattere diurno o residenziale 
    di cui all’articolo 8, comma 1, lettera l);
- la fornitura e la riparazione di apparecchiature, attrezzature, protesi 
    e sussidi tecnici necessari per il trattamento delle menomazioni.
 
- Le regioni assicurano la completa e corretta informazione sui servizi ed ausili 
  presenti sul territorio, in Italia e all’estero.
 
Art. 8
Inserimento ed integrazione sociale
  - 1. L’inserimento e l’integrazione sociale della persona handicappata si realizzano 
  mediante:
    - interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e 
    sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della 
    normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare 
    in cui è inserita;
- servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente 
    grave limitazione dell’autonomia personale;
- interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati 
    e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano 
    i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- provvedimenti che rendano effettivi il diritto all’informazione e il diritto 
    allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni 
    didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di 
    valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente 
    e non docente;
- adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, 
    di tempo libero e sociali;
- misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma 
    individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi 
    diversificati;
- provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico 
    e privato e la organizzazione di trasporti specifici;
- affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;
- organizzazione e sostegno di comunità-alloggio, case-famiglia e analoghi 
    servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione 
    e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una 
    idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;
    
 
    - istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, 
    a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di 
    relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano 
    assolto l’obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano 
    idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi 
    sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli 
    affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
    le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’art. 12 
    della L. 23 agosto 1988, n. 400;
- organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l’attività 
    educativa in continuità ed in coerenza con l’azione della scuola.
 
 
Art. 9
Servizio di aiuto personale
  - Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle 
  unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, 
  è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell’autonomia 
  personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, 
  protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l’autosufficienza e le 
  possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato 
  per i cittadini non udenti.
- Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari 
  e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell’opera aggiuntiva 
  di:
  
    - coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell’obiezione di coscienza 
    ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;
- cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare 
    attività volontaria;
- organizzazioni di volontariato.
 
- Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione 
  specifica.
- Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata 
  dall’articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
 
Art. 10
Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità
  - I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le 
  comunità montane e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle competenze in 
  materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, 
  possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque 
  il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite 
  dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla 
  legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi per 
  persone con handicap in situazione di gravità.
  - 1-bis.
- Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi e prestazioni per la 
  tutela e l’integrazione sociale dei soggetti di cui al presente articolo per i 
  quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
  - Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m) del 
  comma 1 dell’articolo 8 sono realizzate d’intesa con il gruppo di lavoro per l’integrazione 
  scolastica di cui all’articolo 15 e con gli organi collegiali della scuola.
- Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti, 
  previo parere della regione sulla congruità dell’iniziativa rispetto ai programmi 
  regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio e centri socio-riabilitativi 
  per persone handicappate in situazione di gravità, promossi da enti, associazioni, 
  fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB), società 
  cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
- Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo possono essere 
  realizzati anche mediante le convenzioni di cui all’articolo 38.
- Per la collocazione topografica, l’organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio 
  e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a perseguire una costante 
  socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative dirette a coinvolgere 
  i servizi pubblici e il volontariato.
- L’approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti pubblici o privati 
  concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio ed ai centri socio-riabilitativi 
  di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno ventennale all’uso effettivo 
  dell’immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove localizzati in aree 
  vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme previste dalla 
  legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal decreto-legge 
  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, 
  n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell’uso effettivo 
  per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il 
  ripristino della originaria destinazione urbanistica dell’area.
 
Art. 11
Soggiorno all’estero per cure
  - Nei casi in cui vengano concesse le deroghe di cui all’articolo 7 del decreto 
  del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
  n. 273 del 22 novembre 1989, ove nel centro di altissima specializzazione estero 
  non sia previsto il ricovero ospedaliero per tutta la durata degli interventi 
  autorizzati, il soggiorno dell’assistito e del suo accompagnatore in alberghi 
  o strutture collegate con il centro è equiparato a tutti gli effetti alla degenza 
  ospedaliera ed è rimborsabile nella misura prevista dalla deroga.
- La commissione centrale presso il Ministero della sanità di cui all’articolo 
  8 del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta 
  Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1989, esprime il parere sul rimborso per i soggiorni 
  collegati agli interventi autorizzati dalle regioni sulla base di criteri fissati 
  con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell’articolo 5, primo 
  comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 83, con il quale sono disciplinate anche 
  le modalità della corresponsione di acconti alle famiglie.
 
Art. 12
Diritto all’educazione e all’istruzione
  - Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l’inserimento negli asili 
  nido.
- È garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata 
  nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche 
  di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità 
  della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni 
  e nella socializzazione.
- L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito 
  da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità 
  connesse all’handicap.
- All’individuazione dell’alunno come persona handicappata ed all’acquisizione 
  della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo 
  dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, 
  alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori 
  della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per 
  ciascun grado di scuola, personale insegnante specializzato della scuola, con 
  la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico individuato secondo 
  criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le 
  caratteristiche fisiche, psichiche e sociali ed affettive dell’alunno e pone in 
  rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap 
  e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, 
  sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte 
  culturali della persona handicappata.
- Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale iniziale seguono, con il 
  concorso degli operatori delle unità sanitarie locali, della scuola e delle famiglie, 
  verifiche per controllare gli effetti dei diversi interventi e l’influenza esercitata 
  dall’ambiente scolastico.
- I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai commi 5 e 6 sono svolti 
  secondo le modalità indicate con apposito atto di indirizzo e coordinamento emanato 
  ai sensi dell’articolo 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, 
  della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione 
  secondaria superiore.
- Ai minori handicappati soggetti all’obbligo scolastico, temporaneamente impediti 
  per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l’educazione 
  e l’istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d’intesa con 
  le unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici 
  e privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della previdenza 
  sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie 
  quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi 
  anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni 
  di handicap e per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza della 
  scuola dell’obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La 
  frequenza di tali classi, attestata dall’autorità scolastica mediante una relazione 
  sulle attività svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, è equiparata 
  ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.
- Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni pediatriche gli obiettivi 
  di cui al presente articolo possono essere perseguiti anche mediante l’utilizzazione 
  di personale in possesso di specifica formazione psico-pedagogica che abbia una 
  esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un periodo di tirocinio di un anno 
  sotto la guida di personale esperto.
 
Art. 13
Integrazione scolastica
  - L’integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle 
  classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza, 
  fermo restando quanto previsto dalle leggi 11 maggio 1976, n. 360, e 4 agosto 
  1977, n. 517, e successive modificazioni, anche attraverso:
  
    - la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, 
    socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul 
    territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo gli enti locali, 
    gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell’ambito delle rispettive 
    competenze, stipulano gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della 
    legge 8 giugno 1990, n. 142. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 
    della presente legge, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d’intesa 
    con i Ministri per gli affari sociali e della sanità, sono fissati gli indirizzi 
    per la stipula degli accordi di programma. Tali accordi di programma sono finalizzati 
    alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, 
    riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione 
    tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi 
    sono altresì previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici 
    e privati ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
- la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di 
    sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando 
    la dotazione individuale di ausili e presìdi funzionali all’effettivo esercizio 
    del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, 
    aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico 
    materiale didattico;
- la programmazione da parte dell’università di interventi adeguati sia al 
    bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale;
- l’attribuzione, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 
    scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in 
    vigore della presente legge, di incarichi professionali ad interpreti da destinare 
    alle università, per facilitare la frequenza e l’apprendimento di studenti non 
    udenti;
- la sperimentazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 
    maggio 1974, n. 419, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
 
- Per le finalità di cui al comma 1, gli enti locali e le unità sanitarie locali 
  possono altresì prevedere l’adeguamento dell’organizzazione e del funzionamento 
  degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente 
  il recupero, la socializzazione e l’integrazione, nonché l’assegnazione di personale 
  docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati.
- Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto 
  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, 
  l’obbligo per gli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione 
  personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività 
  di sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati.
- I posti di sostegno per la scuola secondaria di secondo grado sono determinati 
  nell’ambito dell’organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore 
  della presente legge in modo da assicurare un rapporto almeno pari a quello previsto 
  per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti delle disponibilità 
  finanziarie all’uopo preordinate dall’articolo 42, comma 6, lettera h).
- Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche 
  di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera 
  e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari 
  individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano 
  educativo individualizzato.
- Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle 
  classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e 
  alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, 
  dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.
  - 6-bis.
- Agli studenti handicappati iscritti all’università sono garantiti sussidi 
  tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui 
  alla lettera b) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato 
  specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle 
  risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché 
  ai commi 5 e 5-bis dell’articolo 16.
 
Art.14
Modalità di attuazione dell’integrazione
  - Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all’aggiornamento 
  del personale docente per l’acquisizione di conoscenze in materia di integrazione 
  scolastica degli studenti handicappati, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. 23 
  agosto 1988, n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero 
  dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 
  4 della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministro della pubblica istruzione provvede 
  altresì:
  
    - all’attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate 
    per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola 
    secondaria di primo grado;
- all’organizzazione dell’attività educativa e didattica secondo il criterio 
    della flessibilità nell’articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, 
    in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo 
    forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del 
    ciclo superiore ed il massimo sviluppo dell’esperienza scolastica della persona 
    handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola, consentendo il completamento 
    della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di 
    età; nell’interesse dell’alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, 
    sentiti gli specialisti di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera l), del 
    decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, su proposta 
    del consiglio di classe o di interclasse, può essere consentita una terza ripetenza 
    in singole classi.
 
- I piani di studio delle scuole di specializzazione di cui all’articolo 4 della 
  legge 19 novembre 1990, n. 341, per il conseguimento del diploma abilitante all’insegnamento 
  nelle scuole secondarie, comprendono, nei limiti degli stanziamenti già preordinati 
  in base alla legislazione vigente per la definizione dei suddetti piani di studio, 
  discipline facoltative, attinenti all’integrazione degli alunni handicappati, 
  determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della citata legge n. 341 del 1990. 
  Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto articolo 4 deve 
  essere specificato se l’insegnante ha sostenuto gli esami relativi all’attività 
  didattica di sostegno per le discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel 
  qual caso la specializzazione ha valore abilitante anche per l’attività didattica 
  di sostegno.
- La tabella del corso di laurea definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 
  della citata legge n. 341 del 1990 comprende, nei limiti degli stanziamenti già 
  preordinati in base alla legislazione vigente per la definizione delle tabelle 
  dei corsi di laurea, insegnamenti facoltativi attinenti all’integrazione scolastica 
  degli alunni handicappati. Il diploma di laurea per l’insegnamento nelle scuole 
  materne ed elementari di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 341 
  del 1990 costituisce titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica 
  di sostegno solo se siano stati sostenuti gli esami relativi, individuati come 
  obbligatori per la preparazione all’attività didattica di sostegno, nell’ambito 
  della tabella suddetta definita ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della medesima 
  legge n. 341 del 1990.
- L’insegnamento delle discipline facoltative previste nei piani di studio delle 
  scuole di specializzazione di cui al comma 2 e dei corsi di laurea di cui al comma 
  3 può essere impartito anche da enti o istituti specializzati all’uopo convenzionati 
  con le università, le quali disciplinano le modalità di espletamento degli esami 
  e i relativi controlli. I docenti relatori dei corsi di specializzazione devono 
  essere in possesso del diploma di laurea e del diploma di specializzazione.
  
- Fino alla prima applicazione dell’articolo 9 della citata legge n. 341 del 
  1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni 
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive 
  modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 
  970 e all’articolo 65 della legge 20 maggio 1982, n. 270.
- L’utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli 
  di specializzazione è consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo 
  o non di ruolo specializzati.
- Gli accordi di programma di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), possono 
  prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle 
  scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani educativi 
  e di recupero individualizzati.
 
Art. 15
Gruppi di lavoro per l’integrazione scolastica
  - Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro 
  composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un esperto 
  della scuola utilizzato ai sensi dell’articolo 14, decimo comma, della legge 20 
  maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni, due esperti designati dagli enti 
  locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle 
  associazioni delle persone handicappate maggiormente rappresentative a livello 
  provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla base dei criteri indicati 
  dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata 
  in vigore della presente legge. Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
- Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e 
  secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, 
  operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle 
  iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo.
- I gruppi di lavoro di cui al comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta 
  al provveditore agli studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione 
  con gli enti locali e le unità sanitarie locali per la conclusione e la verifica 
  dell’esecuzione degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40, per 
  l’impostazione e l’attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per 
  qualsiasi altra attività inerente all’integrazione degli alunni in difficoltà 
  di apprendimento.
- I gruppi di lavoro predispongono annualmente una relazione da inviare al Ministro 
  della pubblica istruzione ed al presidente della giunta regionale. Il presidente 
  della giunta regionale può avvalersi della relazione ai fini della verifica dello 
  stato di attuazione degli accordi di programma di cui agli artt. 13, 39 e 40.
 
Art. 16
Valutazione del rendimento e prove d’esame
  - Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, 
  sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati 
  adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno 
  siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici 
  di alcune discipline.
- Nella scuola dell’obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi 
  di cui al comma 1, prove d’esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e 
  idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità 
  e ai livelli di apprendimento iniziali.
- Nell’ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati 
  sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l’effettuazione delle 
  prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione.
- Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del 
  rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l’uso 
  degli ausili loro necessari.
- Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti 
  handicappati è consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa 
  con il docente della materia e con l’ausilio del servizio di tutorato di cui all’articolo 
  13, comma 6-bis. è consentito, altresì, sia l’impiego di specifici mezzi tecnici 
  in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove 
  equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.
  - 5-bis.
- Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato 
  dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le 
  iniziative concernenti l’integrazione nell’ambito dell’ateneo. 
 
Art. 17
Formazione professionale
  - Le regioni, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, 
  lettere l) e m), e 8, primo comma, lettere g) e h), della legge 21 dicembre 1978, 
  n. 845, realizzano l’inserimento della persona handicappata negli ordinari corsi 
  di formazione professionale dei centri pubblici e privati e garantiscono agli 
  allievi handicappati che non siano in grado di avvalersi dei metodi di apprendimento 
  ordinari l’acquisizione di una qualifica anche mediante attività specifiche nell’ambito 
  delle attività del centro di formazione professionale tenendo conto dell’orientamento 
  emerso dai piani educativi individualizzati realizzati durante l’iter scolastico. 
  A tal fine forniscono ai centri i sussidi e le attrezzature necessarie.
- I corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed 
  esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi 
  comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi.
- Nei centri di formazione professionale sono istituiti corsi per le persone 
  handicappate non in grado di frequentare i corsi normali. I corsi possono essere 
  realizzati nei centri di riabilitazione, quando vi siano svolti programmi di ergoterapia 
  e programmi finalizzati all’addestramento professionale, ovvero possono essere 
  realizzati dagli enti di cui all’articolo 5 della citata legge n. 845 del 1978, 
  nonché da organizzazioni di volontariato e da enti autorizzati da leggi vigenti. 
  Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
  provvedono ad adeguare alle disposizioni di cui al presente comma i programmi 
  pluriennali e i piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale 
  di cui all’articolo 5 della medesima legge n. 845 del 1978.
- Agli allievi che abbiano frequentato i corsi di cui al comma 2 è rilasciato 
  un attestato di frequenza utile ai fini della graduatoria per il collocamento 
  obbligatorio nel quadro economico-produttivo territoriale.
- Fermo restando quanto previsto in favore delle persone handicappate dalla 
  citata legge n. 845 del 1978, una quota del fondo comune di cui all’articolo 8 
  della legge 16 maggio 1970, n. 281, è destinata ad iniziative di formazione e 
  di avviamento al lavoro in forme sperimentali, quali tirocini, contratti di formazione, 
  iniziative territoriali di lavoro guidato, corsi prelavorativi, sulla base di 
  criteri e procedure fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
  sociale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Art. 18
Integrazione lavorativa
  - Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 
  legge, disciplinano l’istituzione e la tenuta dell’albo regionale degli enti, 
  istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro 
  guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attività 
  idonee a favorire l’inserimento e l’integrazione lavorativa di persone handicappate.
- Requisiti per l’iscrizione all’albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti 
  dalle leggi regionali, sono:
  
    - avere personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, 
    con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;
- garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale 
    e di efficienza operativa.
 
- Le regioni disciplinano le modalità di revisione ed aggiornamento biennale 
  dell’albo di cui al comma 1.
- I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle 
  comunità montane e delle unità sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 
  1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto 
  del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro 
  della sanità e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi 
  giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- L’iscrizione all’albo di cui al comma 1 è condizione necessaria per accedere 
  alle convenzioni di cui all’articolo 38.
- Le regioni possono provvedere con proprie leggi:
  
    - a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi 
    al posto di lavoro e per l’avvio e lo svolgimento di attività lavorative autonome;
    
- a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di 
    lavoro anche ai fini dell’adattamento del posto di lavoro per l’assunzione delle 
    persone handicappate.
 
 
Art. 19
Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
  - In attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del collocamento obbligatorio, 
  le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, 
  devono intendersi applicabili anche a coloro che sono affetti da minorazione psichica, 
  i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente l’impiego in mansioni 
  compatibili. Ai fini dell’avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata 
  tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell’individuo e non solo 
  della minorazione fisica o psichica. La capacità lavorativa è accertata dalle 
  commissioni di cui all’articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello 
  stesso articolo da uno specialista nelle discipline neurologiche, psichiatriche 
  o psicologiche.
 
Art. 20
Prove d’esame nei concorsi pubblici e per l’abilitazione alle professioni
  - La persona handicappata sostiene le prove d’esame nei concorsi pubblici e 
  per l’abilitazione alle professioni con l’uso degli ausili necessari e nei tempi 
  aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
- Nella domanda di partecipazione al concorso e all’esame per l’abilitazione 
  alle professioni il candidato specifica l’ausilio necessario in relazione al proprio 
  handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
 
Art. 21
Precedenza nell’assegnazione di sede
  - La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi 
  o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella 
  A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici 
  come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria 
  tra le sedi disponibili
- I soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento 
  a domanda.
 
Art. 22
Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato
  - Ai fini dell’assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione 
  di sana e robusta costituzione fisica.
 
Art. 23
Rimozione di ostacoli per l’esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative
  - L’attività e la pratica delle discipline sportive sono favorite senza limitazione 
  alcuna. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro un anno 
  dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i protocolli per 
  la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate.
- Le regioni e i comuni, i consorzi di comuni ed il Comitato olimpico nazionale 
  italiano (CONI) realizzano, in conformità alle disposizioni vigenti in materia 
  di eliminazione delle barriere architettoniche, ciascuno per gli impianti di propria 
  competenza, l’accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei connessi 
  servizi da parte delle persone handicappate.
- Le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi 
  sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del decreto del Ministro 
  dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della
  legge 9 gennaio 1989, n. 13, e all’effettiva possibilità 
  di accesso al mare delle persone handicappate. 
- Le concessioni autostradali ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità 
  degli impianti ai sensi del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 
  giugno 1989, n. 236.
- Chiunque, nell’esercizio delle attività di cui all’art. 5, primo comma, della 
  L. 17 maggio 1983, n. 217, o di altri pubblici esercizi, discrimina persone handicappate 
  è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un 
  milione a lire dieci milioni e con la chiusura dell’esercizio da uno a sei mesi.
  
 
Art. 24
Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche
  - Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
  che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità di cui alla
  L. 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, 
  sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, 
  n. 118, e successive modificazioni, al regolamento approvato con D.P.R. 27 aprile 
  1978, n. 384, alla citata legge n. 13 del 1989, 
  e successive modificazioni, e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 
  14 giugno 1989, n. 236.
- Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli 
  di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, e successive 
  modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché ai 
  vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni 
  previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge 
  n. 13 del 1989, non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla 
  osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità 
  alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere 
  architettoniche può essere realizzata con opere provvisionali, come definite dall’articolo 
  7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, nei limiti 
  della compatibilità suggerita dai vincoli stessi.
- Alle comunicazioni al comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti 
  edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi degli 
  articoli 15, terzo comma, e 26, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 
  47, e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una 
  dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità 
  e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del 
  presente articolo.
- Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia per le opere di cui 
  al comma 1 è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta 
  dall’ufficio tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il sindaco, nel rilasciare 
  il certificato di agibilità e di abitabilità per le opere di cui al comma 1, deve 
  accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni 
  vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine 
  può richiedere al proprietario dell’immobile o all’intestatario della concessione 
  una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
  
- Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di 
  cui all’articolo 32, comma 20, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e l’obbligo della dichiarazione 
  del progettista, l’accertamento di conformità alla normativa vigente in materia 
  di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all’Amministrazione competente, 
  che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.
- La richiesta di modifica di destinazione d’uso di edifici in luoghi pubblici 
  o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il 
  rilascio del certificato di agibilità e di abitabilità è condizionato alla verifica 
  tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell’immobile.
- Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico 
  in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione 
  delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere 
  impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone handicappate, sono 
  dichiarate inabitabili e inagibili. Il progettista, il direttore dei lavori, il 
  responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità o l’abitabilità ed il 
  collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili. 
  Essi sono puniti con l’ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni e con la sospensione 
  dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi.
  
- Il Comitato per l’edilizia residenziale (CER), di cui all’articolo 3 della 
  legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo restando il divieto di finanziamento di cui 
  all’articolo 32, comma 20, della citata legge n. 41 del 1986, dispone che una 
  quota dei fondi per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per interventi 
  di recupero sia utilizzata per la eliminazione delle barriere architettoniche 
  negli insediamenti di edilizia residenziale pubblica realizzati prima della data 
  di entrata in vigore della presente legge.
- I piani di cui all’articolo 32, comma 21, della citata legge n. 41 del 1986 
  sono modificati con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, 
  con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi 
  accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione 
  della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone 
  handicappate.
- Nell’ambito della complessiva somma che in ciascun anno la Cassa depositi 
  e prestiti concede agli enti locali per la contrazione di mutui con finalità di 
  investimento, una quota almeno pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati 
  ad interventi di ristrutturazione e recupero in attuazione delle norme di cui 
  al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 
  1978, n. 384.
- I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all’articolo 
  27 della citata legge n. 118 del 1971, all’articolo 2 del citato regolamento approvato 
  con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alla citata
  legge n. 13 del 1989, e successive modificazioni, 
  e al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 entro 
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto 
  tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni 
  del presente articolo perdono efficacia.
 
Art. 25
Accesso alla informazione e alla comunicazione
  - Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni contribuisce alla realizzazione 
  di progetti elaborati dalle concessionarie per i servizi radiotelevisivi e telefonici 
  volti a favorire l’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla telefonia anche 
  mediante installazione di decodificatori e di apparecchiature complementari, nonché 
  mediante l’adeguamento delle cabine telefoniche.
- All’atto di rinnovo o in occasione di modifiche delle convenzioni per la concessione 
  di servizi radiotelevisivi o telefonici sono previste iniziative atte a favorire 
  la ricezione da parte di persone con handicap sensoriali di programmi di informazione, 
  culturali e di svago e la diffusione di decodificatori.
 
Art. 26
Mobilità e trasporti collettivi
  - Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi 
  per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente 
  sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei 
  servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.
- I comuni assicurano, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, 
  modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di 
  servirsi dei mezzi pubblici.
- Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni 
  elaborano, nell’ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento 
  delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare 
  anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell’articolo 27 
  della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi 
  per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa 
  attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. 
  I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono 
  coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.
- Una quota non inferiore all’1 per cento dell’ammontare dei mutui autorizzati 
  a favore dell’Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l’eliminazione 
  delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile 
  appartenenti all’Ente medesimo, attraverso capitolati d’appalto formati sulla 
  base dell’articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della 
  Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro 
  dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano 
  ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della 
  presente legge.
- Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi 
  omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati 
  d’appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge 
  i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.
 
Art. 27
Trasporti individuali
  - A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, 
  con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla 
  spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, 
  nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.
- Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97 , sono soppresse 
  le parole: titolari di patente F e dopo le parole: capacità motorie sono aggiunte 
  le seguenti: anche prodotti in serie.
  - Il Comitato tecnico di cui all’articolo 81, comma 9, del testo unico delle 
  norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del 
  Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall’articolo 
  4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti 
  delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti 
  su proposta del Comitato di cui all’articolo 41 della presente legge.
- Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di 
  cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, 
  che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell’autorizzazione di spesa di 
  cui all’articolo 42.
 
Art. 28
Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
  - I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, 
  sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati 
  e gestiti da privati.
- Il contrassegno di cui all’articolo 6 del regolamento approvato con decreto 
  del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto 
  visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l’utilizzazione dei parcheggi 
  di cui al comma 1.
 
Art. 29
Esercizio del diritto di voto
  - In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di 
  trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento 
  del seggio elettorale.
- Per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie 
  locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in 
  ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il 
  rilascio dei certificati di accompagnamento e dell’attestazione medica di cui 
  all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.
- Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati 
  ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L’accompagnatore deve essere iscritto 
  nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore 
  per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell’accompagnatore è fatta 
  apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale 
  compito.
 
Art. 30
Partecipazione
  - Le regioni per la redazione dei programmi di promozione e di tutela dei diritti 
  della persona handicappata, prevedono forme di consultazione che garantiscono 
  la partecipazione dei cittadini interessati.
 
Art. 31
Riserva di alloggi
modificato dall'art. 
14 della legge 136/99
  - [Il contributo di cui alla lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 
  della legge 5 agosto 1978, n. 457, introdotta dal comma 1 del presente articolo, 
  è concesso dal Comitato esecutivo del CER direttamente ai comuni, agli Istituti 
  autonomi case popolari, alle imprese, alle cooperative o loro consorzi indicati 
  dalle regioni sulla base delle assegnazioni e degli acquisti, mediante atto preliminare 
  di vendita di alloggi realizzati con finanziamenti pubblici e fruenti di contributo 
  pubblico].
- [Il contributo di cui al comma 2 può essere concesso con le modalità indicate 
  nello stesso comma, direttamente agli enti e istituti statali, assicurativi e 
  bancari che realizzano interventi nel campo dell’edilizia abitativa che ne facciano 
  richiesta per l’adattamento di alloggi di loro proprietà da concedere in locazione 
  a persone handicappate ovvero ai nuclei familiari tra i cui componenti figurano 
  persone handicappate in situazione di gravità o con ridotte o impedite capacità 
  motorie].
- [Le associazioni presenti sul territorio, le regioni, le unità sanitarie locali, 
  i comuni sono tenuti a fornire al CER, entro il 31 dicembre di ogni anno, ogni 
  informazione utile per la determinazione della quota di riserva di cui alla citata 
  lettera r-bis) del primo comma dell’articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457].
  
 
Art. 32
Agevolazioni fiscali
[1. Le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di 
grave e permanente invalidità e menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo 
che eccede il 5 o il 10 per cento del reddito complessivo annuo dichiarato a seconda 
che questo sia o meno superiore a 15 milioni di lire, sono deducibili dal reddito 
complessivo del contribuente che ha sostenuto gli oneri per sé o per le persone 
indicate nell’articolo 433 del codice civile, purché dalla documentazione risulti 
chi ha sostenuto effettivamente la spesa, la persona da assistere perché invalida 
e il domicilio o la residenza del percipiente]. 
 
Art. 33
Agevolazioni
  - La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, 
  di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 
  4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione 
  facoltativa dal lavoro di cui all’articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 
  1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti 
  specializzati.
- I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro 
  di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione 
  facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento 
  del terzo anno di vita del bambino.
- Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice 
  madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap 
  in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in 
  situazione di gravità, parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno 
  diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa 
  a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata 
  a tempo pieno.
- Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all’articolo 
  7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo 
  comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute 
  negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, 
  che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, 
  con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più 
  vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso 
  ad altra sede.
- La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire 
  dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la 
  sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in 
  altra sede, senza il suo consenso.
- Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari 
  di persone handicappate in situazione di gravità.
 
Art. 34
Protesi e ausili tecnici
  - Con decreto del Ministro della sanità da emanare, sentito il Consiglio sanitario 
  nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
  nella revisione e ridefinizione del nomenclatore-tariffario delle protesi di cui 
  al terzo comma dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono 
  inseriti apparecchi e attrezzature elettronici e altri ausili tecnici che permettano 
  di compensare le difficoltà delle persone con handicap fisico o sensoriale.
  
 
Art. 35
Ricovero del minore handicappato
  - Nel caso di ricovero di una persona handicappata di minore età presso un istituto 
  anche a carattere sanitario, pubblico o privato, ove dall’istituto sia segnalato 
  l’abbandono del minore, si applicano le norme di cui alla legge 4 maggio 1983, 
  n. 184.
 
Art. 36
Aggravamento delle sanzioni penali
  - Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i 
  delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro secondo 
  II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, 
  qualora l’offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo 
  alla metà.
- Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione 
  di parte civile del difensore civico, nonché dell’associazione alla quale risulti 
  iscritta la persona handicappata o un suo familiare.
 
Art. 37
Procedimento penale in cui sia interessata una persona handicappata
  - Il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro dell’interno e il Ministro 
  della difesa, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano con 
  proprio decreto le modalità di tutela della persona handicappata, in relazione 
  alle sue esigenze terapeutiche e di comunicazione, all’interno dei locali di sicurezza, 
  nel corso dei procedimenti giudiziari penali e nei luoghi di custodia preventiva 
  e di espiazione della pena.
 
Art. 38
Convenzioni
  - Per fornire i servizi di cui alla presente legge i comuni, anche consorziati 
  tra loro, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali per 
  la parte di loro competenza, si avvalgono delle strutture e dei servizi di cui 
  all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Possono inoltre avvalersi 
  dell’opera di associazioni riconosciute e non riconosciute, di istituzioni private 
  di assistenza non aventi scopo di lucro e di cooperative, sempreché siano idonee 
  per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l’efficienza 
  organizzativa ed operativa, mediante la conclusione di apposite convenzioni.
  
- I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane, 
  rilevata la presenza di associazioni in favore di persone handicappate, che intendano 
  costituire cooperative di servizi o comunità-alloggio o centri socio-riabilitativi 
  senza fini di lucro, possono erogare contributi che consentano di realizzare tali 
  iniziative per i fini previsti dal comma 1, lettere h), i) e l) dell’articolo 
  8, previo controllo dell’adeguatezza dei progetti e delle iniziative, in rapporto 
  alle necessità dei soggetti ospiti, secondo i principi della presente legge.
  
 
Art. 39
Compiti delle regioni
  - Le regioni possono provvedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, 
  ad interventi sociali, educativo-formativi e riabilitativi nell’ambito del piano 
  sanitario nazionale, di cui all’articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, 
  e successive modificazioni, e della programmazione regionale dei servizi sanitari, 
  sociali e formativo-culturali.
- Le regioni possono provvedere, sentite le rappresentanze degli enti locali 
  e le principali organizzazioni del privato sociale presenti sul territorio, nei 
  limiti delle proprie disponibilità di bilancio:
  
    - a definire l’organizzazione dei servizi, i livelli qualitativi delle prestazioni, 
    nonché i criteri per l’erogazione dell’assistenza economica integrativa di competenza 
    dei comuni;
- a definire, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 27 della 
    legge 8 giugno 1990, n. 142, le modalità di coordinamento e di integrazione 
    dei servizi e delle prestazioni individuali di cui alla presente legge con gli 
    altri servizi sociali, sanitari, educativi, anche d’intesa con gli organi periferici 
    dell’Amministrazione della pubblica istruzione e con le strutture prescolastiche 
    o scolastiche e di formazione professionale, anche per la messa a disposizione 
    di attrezzature, operatori o specialisti necessari all’attività di prevenzione, 
    diagnosi e riabilitazione eventualmente svolta al loro interno;
- a definire, in collaborazione con le università e gli istituti di ricerca, 
    i programmi e le modalità organizzative delle iniziative di riqualificazione 
    ed aggiornamento del personale impiegato nelle attività di cui alla presente 
    legge;
- a promuovere, tramite le convenzioni con gli enti di cui all’articolo 38, 
    le attività di ricerca e di sperimentazione di nuove tecnologie di apprendimento 
    e di riabilitazione, nonché la produzione di sussidi didattici e tecnici;
    
- a definire le modalità di intervento nel campo delle attività assistenziali 
    e quelle di accesso ai servizi;
- a disciplinare le modalità del controllo periodico degli interventi di inserimento 
    ed integrazione sociale di cui all’articolo 5, per verificarne la rispondenza 
    all’effettiva situazione di bisogno;
- a disciplinare con legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 
    della presente legge, i criteri relativi all’istituzione e al funzionamento 
    dei servizi di aiuto personale;
- ad effettuare controlli periodici sulle aziende beneficiarie degli incentivi 
    e dei contributi di cui all’articolo 18, comma 6, per garantire la loro effettiva 
    finalizzazione all’integrazione lavorativa delle persone handicappate;
- a promuovere programmi di formazione di personale volontario da realizzarsi 
    da parte delle organizzazioni di volontariato;
 
    -     l.
- ad elaborare un consuntivo annuale analitico delle spese e dei contributi 
    per assistenza erogati sul territorio anche da enti pubblici e enti o associazioni 
    privati, i quali trasmettono alle regioni i rispettivi bilanci, secondo modalità 
    fissate dalle regioni medesime; 
- l-bis.
- a programmare interventi di sostegno alla persona e familiare come prestazioni 
    integrative degli interventi realizzati dagli enti locali a favore delle persone 
    con handicap di particolare gravità, di cui all’articolo 3, comma 3, mediante 
    forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 
    24 ore, provvedendo alla realizzazione dei servizi di cui all’articolo 9, all’istituzione 
    di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, tenuto conto di 
    quanto disposto dagli articoli 8, comma 1, lettera i), e 10, comma 1, e al rimborso 
    parziale delle spese documentate di assistenza nell’ambito di programmi previamente 
    concordati; 
- l-ter.
- a disciplinare, allo scopo di garantire il diritto ad una vita indipendente 
    alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale 
    nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita, non superabili 
    mediante ausili tecnici, le modalità di realizzazione di programmi di aiuto 
    alla persona, gestiti in forma indiretta, anche mediante piani personalizzati 
    per i soggetti che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate 
    e della loro efficacia. 
 
 
Art. 40
Compiti dei comuni
  - I comuni, anche consorziati tra loro, le loro unioni, le comunità montane 
  e le unità sanitarie locali qualora le leggi regionali attribuiscano loro la competenza, 
  attuano gli interventi sociali e sanitari previsti dalla presente legge nel quadro 
  della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all’articolo 
  27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, 
  di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- Gli statuti comunali di cui all’articolo 4 della citata legge n. 142 del 1990 
  disciplinano le modalità del coordinamento degli interventi di cui al comma 1 
  con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell’ambito 
  territoriale e l’organizzazione di un servizio di segreteria per i rapporti con 
  gli utenti, da realizzarsi anche nelle forme del decentramento previste dallo 
  statuto stesso.
 
Art. 41
Competenze del Ministro per gli affari sociali e costituzione del Comitato nazionale 
per le politiche dell’handicap
  - Il Ministro per gli affari sociali coordina l’attività delle Amministrazioni 
  dello Stato competenti a realizzare gli obiettivi della presente legge ed ha compiti 
  di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica 
  dell’attuazione della legislazione vigente in materia.
- I disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione 
  delle persone handicappate sono presentati previo concerto con il Ministro per 
  gli affari sociali. Il concerto con il Ministro per gli affari sociali è obbligatorio 
  per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia.
- Per favorire l’assolvimento dei compiti di cui al comma 1, è istituito presso 
  la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato nazionale per le politiche 
  dell’handicap.
- Il Comitato è composto dal Ministro per gli affari sociali, che lo presiede, 
  dai Ministri dell’interno, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, 
  del lavoro e della previdenza sociale, nonché dai Ministri per le riforme istituzionali 
  e gli affari regionali e per il coordinamento delle politiche comunitarie. Alle 
  riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri Ministri in 
  relazione agli argomenti da trattare.
- Il Comitato è convocato almeno tre volte l’anno, di cui una prima della presentazione 
  al Consiglio dei ministri del disegno di legge finanziaria.
- Il Comitato si avvale di:
  
    - tre assessori scelti tra gli assessori regionali e delle province autonome 
    di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni 
    e delle province autonome ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 16 
    dicembre 1989, n. 418;
- tre rappresentanti degli enti locali designati dall’Associazione nazionale 
    dei comuni italiani (ANCI) e un rappresentante degli enti locali designato dalla 
    Lega delle autonomie locali;
- cinque esperti scelti fra i membri degli enti e delle associazioni in possesso 
    dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 19 novembre 1987, n. 476, 
    che svolgano attività di promozione e tutela delle persone handicappate e delle 
    loro famiglie;
- tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
    
 
- Il Comitato si avvale dei sistemi informativi delle Amministrazioni in esso 
  rappresentate.
- Il Ministro per gli affari sociali, entro il 15 aprile di ogni anno, presenta 
  una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche 
  per l’handicap in Italia, nonché sugli indirizzi che saranno seguiti. A tal fine 
  le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni e le 
  province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali trasmettono, entro 
  il 28 febbraio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri tutti 
  i dati relativi agli interventi di loro competenza disciplinati dalla presente 
  legge. Nel primo anno di applicazione della presente legge la relazione è presentata 
  entro il 30 ottobre.
- Il Comitato, nell’esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato da una commissione 
  permanente composta da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell’interno, 
  delle finanze, del tesoro, della pubblica istruzione, della sanità, del lavoro 
  e della previdenza sociale, dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, 
  nonché da tre rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui 
  uno del Dipartimento per gli affari sociali, uno del Dipartimento per gli affari 
  regionali, uno del Dipartimento per la funzione pubblica. La commissione è presieduta 
  dal responsabile dell’Ufficio per le problematiche della famiglia, della terza 
  età, dei disabili e degli emarginati, del Dipartimento per gli affari sociali.
  
 
Art. 41-bis
Conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap
  - Il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza unificata di 
  cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 
  agosto 1997, n. 281, promuove indagini statistiche e conoscitive sull’handicap 
  e convoca ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell’handicap 
  alla quale invita soggetti pubblici, privati e del privato sociale che esplicano 
  la loro attività nel campo dell’assistenza e della integrazione sociale delle 
  persone handicappate. Le conclusioni di tale conferenza sono trasmesse al Parlamento 
  anche al fine di individuare eventuali correzioni alla legislazione vigente.
 
Art. 41-ter
Progetti sperimentali
  - Il Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina progetti sperimentali 
  aventi per oggetto gli interventi previsti dagli articoli 10, 23, 25 e 26 della 
  presente legge.
- Il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, d’intesa con 
  la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 
  1997, n. 281, definisce i criteri e le modalità per la presentazione e la valutazione 
  dei progetti sperimentali di cui al comma 1 nonché i criteri per la ripartizione 
  dei fondi stanziati per il finanziamento dei progetti di cui al presente articolo.
  
 
Art. 42
Copertura finanziaria
  - Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari 
  sociali, è istituito il Fondo per l’integrazione degli interventi regionali e 
  delle province autonome in favore dei cittadini handicappati.
- Il Ministro per gli affari sociali provvede, sentito il Comitato nazionale 
  per le politiche dell’handicap di cui all’articolo 41, alla ripartizione annuale 
  del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in proporzione 
  al numero degli abitanti.
- A partire dal terzo anno di applicazione della presente legge, il criterio 
  della proporzionalità di cui al comma 2 può essere integrato da altri criteri, 
  approvati dal Comitato di cui all’articolo 41, sentita la Conferenza permanente 
  per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
  Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento 
  a situazioni di particolare concentrazione di persone handicappate e di servizi 
  di alta specializzazione, nonché a situazioni di grave arretratezza di alcune 
  aree.
- Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a ripartire 
  i fondi di loro spettanza tra gli enti competenti a realizzare i servizi, dando 
  priorità agli interventi in favore delle persone handicappate in situazione di 
  gravità e agli interventi per la prevenzione.
- Per le finalità previste dalla presente legge non possono essere incrementate 
  le dotazioni organiche del personale della scuola di ogni ordine e grado oltre 
  i limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie all’uopo preordinate dal comma 
  6, lettera h).
- È autorizzata la spesa di lire 120 miliardi per l’anno 1992 e di lire 150 
  miliardi a decorrere dal 1993, da ripartire, per ciascun anno, secondo le seguenti 
  finalità:
  
    - lire 2 miliardi e 300 milioni per l’integrazione delle commissioni di cui 
    all’articolo 4;
- lire 1 miliardo per il finanziamento del soggiorno all’estero per cure nei 
    casi previsti dall’articolo 11;
- lire 4 miliardi per il potenziamento dei servizi di istruzione dei minori 
    ricoverati di cui all’articolo 12;
- lire 8 miliardi per le attrezzature per le scuole di cui all’articolo 13, 
    comma 1, lettera b);
- lire 2 miliardi per le attrezzature per le università di cui all’articolo 
    13, comma 1, lettera b);
- lire 1 miliardo e 600 milioni per l’attribuzione di incarichi a interpreti 
    per studenti non udenti nelle università di cui all’articolo 13, comma 1, lettera 
    d);
- lire 4 miliardi per l’avvio della sperimentazione di cui all’articolo 13, 
    comma 1, lettera e);
- lire 19 miliardi per l’anno 1992 e lire 38 miliardi per l’anno 1993 per 
    l’assunzione di personale docente di sostegno nelle scuole secondarie di secondo 
    grado prevista dall’articolo 13, comma 4;
- lire 4 miliardi e 538 milioni per la formazione del personale docente prevista 
    dall’articolo 14;
 
    - lire 2 miliardi per gli oneri di funzionamento dei gruppi di lavoro di cui 
    all’articolo 15;
- lire 5 miliardi per i contributi ai progetti per l’accesso ai servizi radiotelevisivi 
    e telefonici previsti all’articolo 25;
- lire 4 miliardi per un contributo del 20 per cento per la modifica degli 
    strumenti di guida ai sensi dell’articolo 27, comma 1;
- lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per le agevolazioni 
    per i genitori che lavorano, previste dall’articolo 33;
- lire 50 milioni per gli oneri di funzionamento del Comitato e della commissione 
    di cui all’articolo 41;
- lire 42 miliardi e 512 milioni per l’anno 1992 e lire 53 miliardi e 512 
    milioni a partire dall’anno 1993 per il finanziamento del Fondo per l’integrazione 
    degli interventi regionali e delle province autonome in favore dei cittadini 
    handicappati di cui al comma 1 del presente articolo.
 
- All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 120 
  miliardi per l’anno 1992 e a lire 150 miliardi a decorrere dall’anno 1993, si 
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini 
  del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del 
  Ministero del tesoro per il 1992, all’uopo utilizzando l’accantonamento di provvedimenti 
  in favore di portatori di handicap.
- Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 
  occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 43
Abrogazioni
  - L’articolo 230 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, 
  n. 577, l’articolo 415 del regolamento approvato con regio decreto 26 aprile 1928, 
  n. 1297, ed i commi secondo e terzo dell’articolo 28, della legge 30 marzo 1971, 
  n. 118, sono abrogati.
 
Art. 44
Entrata in vigore
  - La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
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