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INPGI 30/03/2004

ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE

(Legge 9.12.98 n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale 5.3.99,  art. 1 comma 5)

 TRA

L’ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Gabriele Cescutti, del Direttore Generale Arsenio Tortora e del Dirigente del Servizio Immobiliare Francesco Imbimbo, assistito dall’U.P.P.I., in persona di Angelo De Nicola;

 E

 le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori:

SUNIA in persona di Piero Ranieri
SICET nelle persone di Ferruccio Rossini e Maurizio Savignano
UNIAT in persona di Roberto Scorpioni
UNIONE INQUILINI   in persona di Massimo Pasquini
ANIA in persona di Walter Angori, rappresentato da Gianluigi Pascoletti
FEDERCASA in persona di Gianluigi Pascoletti
SIAI in persona di Mario Carosi

che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge.

 

PREMESSO

  1. che le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo integrativo sono firmatarie - tranne il SIAI, federato con il Sunia, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell’Istituto - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge;
  2. che l’art. 1 comma 5 del Decreto ministeriale 30.12.2002 ha stabilito che, per quanto riguarda gli enti privatizzati ed altri soggetti detentori di grandi proprietà immobiliari, che vogliano procedere alla stipula di contratti ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98, è necessario che gli stessi concludano appositi accordi integrativi con le Organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell’inquilinato partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi;
  3. che le parti concordano di aprire confronti territoriali in ogni realtà ove esistano proprietà dell’Istituto. Gli accordi a livello territoriale, ove raggiunti e sottoscritti, costituiranno parte integrante del presente accordo, definendo in tal modo l’elenco degli stabili oggetto dello stesso. Le parti si danno reciproco affidamento che, qualora si modificassero le eventuali condizioni ostative al raggiungimento sollecito degli accordi territoriali nel corso della vigenza del presente atto, e cioè sino al 31.12.2006, sarà possibile raggiungere detti accordi anche successivamente alla data prevista dall’art. 16 di cui appresso.  
  4. che gli accordi integrativi sopra menzionati hanno lo scopo di definire i canoni di locazione, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee indicate dagli accordi territoriali;
  5. che le parti, come sopra costituite, hanno raggiunto un’intesa, in base alla quale, come criterio generale, per ogni unità immobiliare dell’Ente, sarà previsto un canone di locazione unitario compreso tra i valori minimi della fascia di oscillazione più bassa e quelli medi della fascia di oscillazione media stabilite dagli accordi territoriali, fatta salva la possibilità per la contrattazione integrativa territoriale di prevedere canoni unitari più elevati in presenza di elementi di pregio e/o di specifiche situazioni locali, ovvero diminuiti in presenza di elementi di degrado.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

1. Premessa. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo.

2. Canoni. Le parti concordano che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti saranno indicati nell’ambito degli accordi territoriali che verranno stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo nazionale, in conformità ai parametri in quest’ultimo indicati alle lettere d) ed e) della premessa.
I canoni, come sopra determinati, essendo riferiti ai vari stabili, subiranno i seguenti coefficienti correttivi:

  • unità immobiliari poste al piano seminterrato (da intendersi come tale solo quello che presenti tale caratteristica per ogni lato del suo perimetro): 0,80;
  • piano terra: 0,90;
  • piani dal primo all’ultimo: 1,00 (ridotto a 0,95 se manca l’ascensore, a partire dal terzo piano);
  • piano attico: 1,20 (ridotto a 1,10 se manca l’ascensore), con la precisazione che gli accordi territoriali potranno prevedere che l’incidenza dell’aumento del canone sulla percentuale del 20% applicata ai piani attici sia graduale e determinata in misura pari al 25% per ogni anno.

3.  Superfici.  Le superfici degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verranno calcolate al netto dei muri perimetrali e di quelli divisori interni; esse saranno ragguagliate secondo i seguenti coefficienti:

  1. intera superficie calpestabile dell’appartamento;
  2. 50% della superficie delle autorimesse singole;
  3. 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
  4. 25% della superficie di balconi, terrazzi, cantine ed altri accessori simili;
  5. 15% della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore, ivi compreso il posto auto scoperto;
  6. 10 % della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell’unità immobiliare.

E’ detratto il 30% della superficie dei vani con altezza utile inferiore a m 1,70.
Alle superfici di alloggi comprese tra mq 46 e mq 70 si applica il coefficiente dell’1,10; per quelle inferiori a mq 46 si applica il coefficiente dell’1,20. 
In ogni caso, per gli alloggi con superficie interna inferiore ai 70,01 mq le parti richiamano il contenuto della sentenza della Corte Costituzionale n. 236 del 23.6.1987.
Qualora il metodo utilizzato per la determinazione delle superfici, in alcuni accordi territoriali, fosse diverso da quello della superficie convenzionale, così come sopra dettagliato, troverà applicazione il criterio stabilito dagli accordi territoriali.

4. Durata e decorrenza. I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno la durata di anni 5+3, superiore a quella minima prevista dall’art. 2 comma 5 della legge 431/98; per il caso di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in base al presente accordo integrativo. Tali differenze saranno oggetto di rateizzazione, senza interessi, secondo le seguenti modalità: fino a €.258,23 in n. 6 rate mensili; da €.258,24 ad €.516,46 in n. 12 rate mensili; da €.516,47 ad €.774,69 in n. 18 rate mensili e, infine, oltre tale importo, in n. 24 rate mensili.

5. Modalità di aumento del canone. Le parti concordano che la differenza in aumento tra il canone relativo al precedente contratto e quello determinato in base al presente accordo e ai successivi accordi territoriali, verrà applicata gradualmente in 5 parti uguali annue a partire dalle singole vigenze contrattuali. A livello territoriale verranno stabiliti i criteri di applicazione della su indicata gradualità, tenendo conto delle entità degli aumenti previsti.  

6. Aggiornamento Istat. Le parti convengono che, nel corso della locazione, a partire dal secondo anno, il canone sarà aggiornato, all’inizio di ciascuna annualità, nella misura del 75% della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) verificatasi nell’anno precedente.
Esse precisano, altresì, che, con riferimento ai rinnovi relativi ai contratti scaduti dopo la sottoscrizione degli accordi territoriali, i canoni di locazione, fissati in detti accordi, verranno aggiornati in base all’indice Istat raccordato alla data di stipula del nuovo contratto.

 7. Oneri accessori. Le parti stabiliscono che la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e dalla tabella di cui al D.M. 30.12.2002 allegata al presente accordo sub A).

8.  Clausola di salvaguardia. Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore ad € 10.329,14 (incrementabile di € 2.582,28 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 15.493,71, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l’impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un’eventuale richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato l’aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 50% dell’aumento medesimo.
Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore a € 15.493,71 (incrementabile di € 2.582,28 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di €.20.658,28, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l’impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un’eventuale richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato l’aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 40% dell’aumento medesimo.
Inoltre, i contratti sottoscritti ai sensi del presente articolo avranno durata triennale, e verranno rinnovati con le stesse agevolazioni, ove permangano le condizioni sopra indicate.
Gli inquilini che intendano richiedere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno presentare la documentazione idonea ogni anno di vigenza contrattuale.
La modifica dei requisiti sopra indicati comporterà l’applicazione della disciplina prevista per gli altri contratti.
Le stesse agevolazioni saranno applicabili in caso di variazioni reddituali che comportino l’inserimento all’interno della fascia sopra indicata.
Ai fini dell’accertamento dei limiti reddituali, saranno validi solo quelli riferiti a lavoro dipendente e assimilabili, relativi all’anno precedente. Le richieste provenienti da lavoratori autonomi verranno valutate dall’Istituto locatore caso per caso.
Infine, l’Ente proprietario dichiara la propria disponibilità a individuare soluzioni a situazioni di particolare bisogno, accertate a proprio insindacabile giudizio.

9Richieste di cambio di alloggio. Indipendentemente dall’appartenenza alle cd. fasce deboli di cui al precedente art. 8, l’Istituto si impegna a favorire, ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni del presente accordo, provenienti unicamente da nuclei familiari che occupino alloggi aventi superfici maggiori rispetto alle loro esigenze abitative o che, comunque, comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto dal nucleo familiare stesso.
L’Istituto, inoltre, si impegna a favorire, ove possibile, unicamente negli stessi due casi appena indicati, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni del presente accordo, che dovessero pervenire da parte di inquilini di unità immobiliari per le quali non è prevista l’applicazione dell’art. 2, comma 3 della Legge 9.12.1998 n. 431
Lo scambio di alloggio tra inquilini dell’Istituto sarà consentito soltanto applicando tale procedura.

10.  Condizioni per il rinnovo e comunicazione agli inquilini. Le parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale sarà consentito solo a favore di quei conduttori che:

  • non risultino proprietari di unità abitative, adeguate al nucleo familiare, site nel comune ove conducono in locazione l’immobile dell’Ente, o in comuni viciniori;
  • non abbiano pendenze giudiziarie penali nei confronti dell’Istituto;
  • non abbiano situazioni di morosità nei confronti dell’Ente, salvo che provvedano a regolarizzarle prima della stipula del nuovo contratto;
  • risultino abitare effettivamente gli alloggi dagli stessi attualmente condotti in locazione.

L’Istituto locatore comunicherà ad ogni inquilino le condizioni per la stipula del nuovo contratto, di cui al presente accordo, ed indicherà un termine congruo decorso il quale l’inquilino sarà considerato come non interessato al rinnovo contrattuale.
L’inquilino potrà esercitare la facoltà di farsi rappresentare da un’organizzazione sindacale firmataria del presente accordo.

11. Diritto di prelazione. Nel caso in cui l’Istituto provveda a dismettere il proprio patrimonio immobiliare, sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l’acquisto dell’alloggio da essi condotto in locazione. 

12. Contratto - tipo. I rinnovi contrattuali dovranno essere stipulati secondo lo schema di contratto – tipo di cui all’allegato B del Decreto ministeriale 30.12.2002, che viene in ogni caso allegato al presente accordo sub B), unitamente a quello previsto per i conduttori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, che in forza di quanto disposto dall’art. 1 comma 5 del Decreto ministeriale 30.12.2002 (facoltà di prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori) è stato concordato tra le parti e viene allegato al presente accordo sub C).

13. Modifiche. In considerazione delle agevolazioni fiscali di cui all’art. 8, comma 1, della legge 431/98, le parti concordano che modifiche sostanziali a detta normativa fiscale relativa agli immobili di cui al presente accordo, comporteranno una nuova convocazione delle parti per la individuazione di soluzioni idonee.

14. Commissione conciliativa. Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione dei contratti stipulati in forza del Decreto ministeriale 30.12.2002 nonché in ordine all’esatta applicazione del presente accordo integrativo nazionale le parti richiamano quanto disposto dall’art. 6 del Decreto Ministeriale 30.12.2002, che prevede la facoltà di ciascuna parte di ricorrere, prima di adire l’Autorità giudiziaria, ad una Commissione di conciliazione stragiudiziale che dovrà decidere entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Le parti convengono, altresì, di costituire una Commissione conciliativa stragiudiziale, cui ognuna di essa potrà ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in merito alla corretta applicazione del presente accordo integrativo nazionale. Detta Commissione, che non ha natura di arbitrato, potrà, inoltre, essere investita solo per valutare casi che abbiano una rilevanza generale per l’inquilinato e non particolare, limitata al singolo conduttore.  

15. Ambito di applicazione. Il presente accordo integrativo nazionale e i successivi accordi integrativi territoriali saranno applicabili per il rinnovo dei contratti di locazione la cui scadenza sia successiva alla data di deposito presso i Comuni degli accordi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale ai sensi dell’art. 1, commi da 1 a 4, del Decreto ministeriale 30.12.2002, ed avrà vigenza fino al 31.12.2006, salvo eventuali proroghe che dovessero essere stabilite dalla prossima Convenzione nazionale e/o dal   decreto ministeriale di cui all’art. 4, comma 1 della legge 9.12.1998 n. 431.

16. Le parti concordano di chiudere i tavoli di confronto territoriale entro il mese dimaggio 2004, definendo preventivamente sede e modalità degli stessi.

Roma, lì 30 marzo 2004

INPGI
SUNIA
UNIAT
ANIA
SIAI
UPPI
SICET
UNIONE INQUILINI
FEDERCASA

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

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