In base alla normativa in materia di privacy applicabile, Sicet titolare del trattamento dei dati acquisiti tramite il presente sitoinforma l’utente che tale sito web non utilizza cookie di profilazione al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nell'ambito della navigazione in rete. Il presente sito installa cookies di terze parti. La prosecuzione della navigazione, compreso lo scroll ed il click su elementi del sito, equivale a consenso.
Per maggiori informazioni, anche in ordine ai cookies tecnici utilizzati dal sito, e per negare il consenso all’installazione dei singoli cookie è possibile consultare l’informativa cookies completa

Statuto

Testo aggiornato alle modifiche approvate dall’8° Congresso Nazionale
Riccione, 31 maggio – 1 giugno 2017

Statuto approvato dalla I Assemblea nazionale organizzativa, 21-22 febbraio 1981, e modificato dal I Congresso nazionale, 28-29-30 marzo 1985; dal II Congresso nazionale, 18-19-20 aprile 1991; dal III Congresso nazionale, 14-15-16 maggio 1997; dal IV Congresso nazionale, 28-29-30 maggio 2001; dal V Congresso nazionale, 8-9-10 giugno 2005; dal VI Congresso nazionale, 6-7-8 maggio 2009; dal VII Congresso nazionale, 30-31 maggio 2013; dall’VIII Congresso nazionale, 31 maggio-1 giugno 2017. 

Preambolo
I
Il SICET è un sindacato laico e indipendente da ogni posizione ideologica, credenza religiosa od organizzazione partitica precostituite, e si ispira ai princìpi della Costituzione repubblicana.
II
Il SICET sorge per stringere in un unico, volontario vincolo sindacale, indipendente da ogni differenza di opinione politica, religione, razza o cultura, tutti gli inquilini e i portatori di bisogni abitativi primari che vogliono aderire a un movimento sindacale, impostato sull'autogoverno e l'autotutela, nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del Paese.
III
II SICET è impegnato a contribuire alla difesa e promozione - nel più generale contesto del movimento sindacale confederale - dei diritti fondamentali dei lavoratori, quali: il diritto al lavoro, alla giustizia sociale, alla garanzia e stabilità dell'occupazione, all'assistenza e alla previdenza, alla libertà di organizzazione e azione sindacale.
IV
Il SICET afferma, nel suo ambito specifico, la decisa volontà e il solenne impegno di tutelare e promuovere i seguenti diritti fondamentali, come condizione di un’effettiva giustizia sociale:

  • diritto a una casa dignitosa, adeguata alle esigenze familiari e a costi sostenibili;
  • diritto ad abitare in affitto;
  • diritto alla stabilità dell'abitazione;
  • diritto ad usufruire di servizi qualitativamente adeguati, facilmente accessibili, con tariffe eque;
  • diritto ad un contesto ambientale salubre e non inquinato;
  • diritto ad un ambiente domestico esente da ogni ostacolo fisico al suo pieno utilizzo, e da ogni minaccia all'incolumità personale, con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di handicap.

V
Per affermare questi fondamentali diritti, il SICET si propone di:

  • associare tutti gli inquilini, i portatori di bisogni abitativi primari e gli utenti del territorio in un'associazione sindacale democratica, autonoma da qualsiasi influenza esterna, mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei suoi rappresentati, nonché ad affermare il principio che la casa è primariamente un bene sociale, piuttosto che una merce;
  • elevare, nello spirito della più ampia solidarietà, la qualità e le condizioni abitative dei lavoratori e dei pensionati, con particolare riguardo a quanti si trovano in condizione economica, sociale e/o sanitaria meno progredita, al fine di assicurare a tutti una condizione abitativa adeguata allo sviluppo sociale e civile del Paese;
  • assicurare un'abitazione a tutti coloro che ne sono ancora privi, per difficoltà economiche, sociali, sanitarie e/o familiari;
  • promuovere con ogni mezzo, anche mediante radicali riforme, l’utilizzazione migliore e socialmente equa di tutte le risorse, attuali e potenziali, destinabili al comparto abitativo, a cominciare da quelle prodotte dal processo di trasformazione ed uso del suolo urbano;
  • stabilire e sviluppare rapporti di fraterna collaborazione con organizzazioni sindacali democratiche, che perseguano analoghe finalità in altri Paesi, in primo luogo europei.

 PARTE I
Norme generali costitutive
capitolo I
Princìpi e finalità

 Art. 1
E’ costituito il Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET), con sede in Roma.
Il SICET organizza gli inquilini, gli assegnatari e in genere gli utenti del territorio che intendono affrontare i problemi della condizione abitativa e ambientale attraverso un’esperienza complessiva di autorganizzazione, di autotutela e di autogestione.
Il SICET si riconosce nei contenuti di solidarietà, di giustizia sociale, di democrazia e nella concezione dell’uomo, che sono proprie della tradizione storica del movimento operaio e delle due organizzazioni promotrici ACLI e CISL.
Il SICET si prefigge lo scopo di istituire un Sindacato Europeo degli Inquilini, aderendo alle organizzazioni internazionali che perseguono lo stesso obiettivo.

Art. 2
Il SICET è un’organizzazione autonoma, democratica e di massa, che intende collocarsi nel quadro delle forze sindacali e sociali che credono nel pluralismo e intendono sviluppare un ruolo dialettico e propositivo nella società civile, nei confronti della proprietà, dei partiti e delle istituzioni e che, ispirandosi ai princìpi della Costituzione repubblicana, operano per un nuovo sviluppo e per una nuova qualità della vita.
Il SICET considera il diritto alla casa e all'abitare in affitto, l'uso sociale del territorio, la protezione ambientale e il riequilibrio ecologico, unitamente al diritto al lavoro, come basilari per un reale godimento delle libertà individuali e collettive.
Il SICET persegue, pertanto, una politica della casa e del territorio che assicuri ai lavoratori e alle classi popolari un'abitazione dignitosa ad un costo proporzionato al reddito familiare, e una programmazione del territorio in grado di garantire standard e qualità dei servizi e di uso dei suoli a misura delle esigenze individuali e collettive.
Il SICET ravvisa nell'alleanza fra classe lavoratrice occupata e ogni altro soggetto sociale subalterno (disoccupati, immigrati, anziani, giovani, donne) una condizione storica strategicamente rilevante per un disegno riformatore.
Per questo il SICET intende operare per la saldatura fra le rivendicazioni dei lavoratori nei luoghi di lavoro e gli obiettivi da perseguire nella società civile, anche attraverso esperienze diverse di autorganizzazione e di autotutela, in ordine alle specifiche esigenze di una nuova politica della casa e del territorio, della protezione ambientale e del riequilibrio ecologico, dell'affermazione dei diritti abitativi, assumendo, in questa ottica, la risposta ai bisogni della classe lavoratrice e degli altri soggetti sociali subalterni come linea portante della propria azione.

Art. 3
Il SICET ha come finalità l’affermazione del diritto alla casa e all’abitare in affitto, all’uso sociale del territorio e dei servizi, alla protezione ambientale e al riequilibrio ecologico.
Per realizzare tali finalità il SICET provvede a:

  • fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale, usando la contrattazione come strumento prioritario di regolazione del conflitto fra proprietà ed inquilini e con le istituzioni;
  • promuovere la partecipazione, l'organizzazione collettiva e la mobilitazione degli inquilini, degli assegnatari, dei senza casa e degli utenti del territorio, congiuntamente ad altri organismi, enti e associazioni aventi finalità analoghe;
  • rappresentare gli associati nei confronti dei pubblici poteri, delle controparti private e negli organismi che prevedono la presenza sindacale;
  • esercitare l'azione di coordinamento e collegamento locale, nazionale e internazionale tra le associazioni consimili;
  • assistere gli associati attraverso la professionalità dei suoi quadri, quella dei legali e tecnici convenzionati, e gli strumenti d'informazione in suo possesso;
  • programmare e gestire l'attività di formazione, come insostituibile strumento di politica dei quadri;
  • promuovere e sostenere, nella visione pluralistica della società, la costituzione e la crescita di organismi a carattere solidaristico, che tutelino l'inquilino nei rapporti economici e sociali collegati alla sua condizione di affittuario;
  • realizzare, per i propri iscritti e i loro familiari, un sistema integrato e polivalente di servizi;
  • promuovere e produrre direttamente, o tramite proprie strutture, l'edizione di pubblicazioni, giornali, riviste, periodici, ecc., al fine di informare i propri iscritti e la pubblica opinione sulle problematiche della casa e del territorio e sulle attività ed iniziative sindacali, anche in compartecipazione con altri soggetti aventi le stesse finalità;
  • promuovere la tutela dei diritti abitativi delle minoranze etniche, al fine di garantirne la piena partecipazione alla vita democratica, sociale e civile della collettività nazionale.

Art. 4
Il SICET regola i rapporti tra i diversi livelli dell'organizzazione secondo i princìpi di cooperazione, decentramento e sussidiarietà, in base ai quali:

  • il livello superiore non esercita funzioni che possono essere efficacemente svolte dal livello inferiore;
  • l'autonomia dei singoli livelli si esercita nel quadro delle esigenze generali dell'organizzazione e della sua rappresentanza.

Capitolo II
Strutture e Organismi del SICET
(vedi articoli 49, 64-68 del Regolamento)

Art. 5
Fanno parte del SICET nazionale i SICET territoriali, di norma organizzati a livello provinciale, o di area metropolitana e i SICET regionali, sulla base dei rispettivi Statuti.
Spetta al SICET nazionale:

  • fissare gli indirizzi fondamentali di politica sindacale e organizzativa, e programmare l'impiego delle risorse sociali;
  • rappresentare l'organizzazione di fronte agli organi centrali del pubblico potere;
  • esercitare l'azione di coordinamento e collegamento nazionale e internazionale tra le associazioni consimili di pari livello;
  • promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo dell'attività delle strutture regionali e territoriali;
  • procedere alla stipula di contratti collettivi, accordi, regolamenti e protocolli d'intesa, al proprio livello di competenza;
  • realizzare i necessari interventi sugli organismi regionali e territoriali, in caso di gravi violazioni dello Statuto, di mancato rispetto delle decisioni degli organismi nazionali, di violazione delle norme contributive.

Spetta ai SICET territoriali e regionali il compito di:

  • promuovere e coordinare la costituzione e lo sviluppo degli organismi di base in ogni nucleo abitativo, sia esso di edilizia pubblica sia privata;
  • attuare, nell'ambito degli indirizzi e della programmazione nazionale, iniziative intese a promuovere un’efficace formazione sindacale;
  • procedere alla stipulazione di contratti, accordi, regolamenti e protocolli collettivi, ai diversi livelli di competenza;
  • presiedere all'elaborazione ed attuazione di adeguate politiche di settore, nel quadro degli indirizzi nazionali;
  • esercitare tutte quelle funzioni che siano a loro demandate in virtù di leggi, regolamenti, statuti e disposizioni di organismi sindacali cui aderiscono, di enti o di pubblici poteri;
  • promuovere e curare l'attuazione degli indirizzi nazionali, ai vari livelli dell'organizzazione, e realizzare i necessari interventi verso eventuali politiche e comportamenti difformi, violazioni statutarie, inadempienze organizzative.

Per il conseguimento di detti fini i SICET territoriali e regionali esercitano le seguenti competenze:

  • eleggere, nei loro Congressi territoriali e regionali, i delegati ai Congressi delle corrispondenti strutture di livello superiore;
  • stabilire, nel proprio Consiglio generale o Direttivo, il riparto della contribuzione di competenza verticale e svolgere la funzione ispettiva e sindacale;
  • attuare le gestioni straordinarie nelle proprie strutture ai vari livelli.

Il Collegio dei probiviri del SICET nazionale ha giurisdizione e competenza sui SICET nazionale, regionali e territoriali.
Il SICET nazionale, ha facoltà, attraverso il proprio Consiglio generale, di aderire strutturalmente ad organizzazioni, quali la CISL e/o le ACLI, che permettano la valorizzazione della rappresentanza e una maggiore incidenza nella tutela contrattuale degli inquilini.

capitolo III
Diritti e doveri degli iscritti
(vedi articoli 1-5 del Regolamento)

Art. 6
Gli iscritti al SICET hanno diritto a partecipare all'elaborazione delle linee di politica sindacale dell'organizzazione, ad eleggere i propri rappresentanti nelle strutture di base e i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione, ad essere tutelati nei propri diritti abitativi e ad usufruire, a prezzo agevolato rispetto ai non iscritti, dei servizi dell’organizzazione.
Gli iscritti hanno anche diritto ad essere periodicamente aggiornati sulle problematiche riguardanti la casa e il territorio; ad essere tempestivamente ed adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni dell'organizzazione che li riguardano; ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei suoi dirigenti, nei limiti statutari e regolamentari e in forme civili e democratiche.
Ogni iscritto ha il dovere di comportamenti coerenti con i valori e i princìpi richiamati nel presente Statuto, di partecipare all'attività sindacale e di operarvi nei modi compatibili con le decisioni assunte dagli organismi statutari.
Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi associativi, con le modalità e nell'ammontare definiti dalla struttura territoriale di appartenenza, in applicazione delle deliberazioni del Consiglio generale del SICET nazionale.
L’esercizio dei diritti sociali spetta esclusivamente agli organizzati in regola con il tesseramento e con il versamento dei contributi.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

PARTE II
Norme generali sugli organismi dirigenti e collegiali
capitolo IV
I Consigli generali o Direttivi

(vedi articoli 18-24, 42-51 del Regolamento)

Art. 7
I Consigli generali o Direttivi sono formati da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.
I regolamenti di attuazione degli Statuti definiscono il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto e designati.
La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50%+1 del numero complessivo dei componenti il Consiglio generale o Direttivo.
Gli eventuali componenti aggiuntivi, derivanti dalle cooptazioni previste dal successivo art. 23, non vengono considerati per il conteggio del 50%+1, di cui al precedente comma.

Art. 8
I Consigli generali o Direttivi, prima di procedere alle votazioni per l’elezione della Segreteria, deliberano, sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa, con riferimento alla presenza o meno del Segretario generale aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria.

capitolo V
I Collegi sindacali
(vedi articoli 51, 58-60, 69, 70 del Regolamento)

Art. 9
I Collegi dei sindaci del SICET nazionale e quelli regionali e territoriali provvedono al controllo amministrativo e adempiono alle loro funzioni a norma degli articoli 2397 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
Essi partecipano alle sedute del Consiglio generale o Direttivo con voto consultivo; a mezzo del loro Presidente riferiscono periodicamente sull’andamento amministrativo, sia al Comitato esecutivo, sia al Consiglio generale o Direttivo dei rispettivi SICET; rispondono della loro azione dinanzi al Congresso.
I Collegi dei sindaci sono composti da cinque componenti, di cui tre effettivi e due supplenti.
Essi sono eletti dal rispettivo Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.
I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte del Collegio quali componenti supplenti.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Qualora non sussistano candidati non eletti, i rispettivi Consigli generali o Direttivi provvedono alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
I Consigli generali o Direttivi, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio, il rispettivo Consiglio generale o Direttivo ha facoltà di nominarne, uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti o non iscritti all’organizzazione, che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I sindaci non possono far parte di organi deliberanti.
Il Collegio nazionale dei sindaci provvede al controllo amministrativo anche di enti e/o società del SICET fatta salva una diversa composizione per gli stessi, che consegua da disposizioni di legge o amministrative.
I Sicet Territoriali in sede congressuale possono prevedere di non procedere all’elezione del Collegio dei Sindaci revisori dei conti territoriali e di avvalersi del Collegio regionale.

capitolo VI
I Collegi dei probiviri
(vedi articoli 5, 25-36, 51 del Regolamento)

Art. 10
Il Collegio dei probiviri del SICET nazionale è organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna.
Esso ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, oltreché di dirimere le controversie, i conflitti tra i soci e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione.
E' inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di 15 giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.
Analogo Collegio è costituito a livello regionale, per esaminare in prima istanza i ricorsi provenienti dai SICET territoriali della propria Regione; salvi i casi in cui è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, il Collegio nazionale.
Laddove non è costituito il Collegio regionale subentra, in prima e unica istanza, il Collegio nazionale.Il Collegio nazionale dei probiviri è competente a decidere, in unica e definitiva istanza, sulle sanzioni disciplinari che riguardino i componenti della Segreteria nazionale e i Segretari generali regionali e territoriali.

Art. 11
Il Collegio dei probiviri è composto da cinque componenti eletti dal Congresso e non revocabili nell'arco del mandato congressuale.
Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Risultano eletti nel Collegio dei probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.
Qualora non sussistano candidati non eletti, il Consiglio generale o Direttivo provvede alla integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risultano eletti coloro che hanno riportato più voti.
I probiviri non possono essere dipendenti dell’organizzazione o far parte di organi deliberanti.
E' incompatibile anche la carica di proboviro di un organismo con quella di proboviro di un altro.

Art. 12
Il Collegio emette:

  1. a. ordinanze allo scopo di regolare l’attività istruttoria e raccogliere prove;
  2. b. lodi decisori del merito delle controversie.

I lodi dei Collegi debbono essere motivati; sono comunicati alle parti a cura del Presidente ed hanno immediato valore esecutivo per le strutture e i soci cui si riferiscono.

Art. 13
Il Collegio dei probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti i soci.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:

  • il richiamo scritto;
  • la deplorazione con diffida;
  • la destituzione dalle eventuali cariche;
  • la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
  • l’espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti, debitamente provati, il Collegio nazionale dei probiviri, può riaprire il procedimento disciplinare per un’eventuale riforma del lodo emesso.
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell’organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione e non per cooptazione.
I soci espulsi dall’organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento.

Art. 14
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d’urgenza, sono la Segreteria nazionale, le Segreterie regionali per i rispettivi livelli di competenza, sentito il SICET territoriale a cui il socio è iscritto.
La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal Collegio probivirale di pari livello entro 30 giorni, pena la nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l’ha stabilita, al cessare delle cause che l’hanno determinata.
Qualora si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si deve seguire la normale procedura prevista dagli artt. 10 e successivi sino al 15, e dal Regolamento di attuazione.

Art. 15
Quando le Segreterie ai vari livelli, nell’ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l’obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l’obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei probiviri.
L’omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai probiviri.

capitolo VII
Rotazioni e limiti di età
(vedi articolo 12 del Regolamento)

Art. 16
Il periodo corrispondente a 3 mandati congressuali (12 anni) costituisce, per il Segretario generale, il Segretario generale aggiunto e i componenti la Segreteria del SICET Nazionale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.
I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo decadono automaticamente dalle relative cariche.
Per tutti gli altri livelli  dirigenziali dell’organizzazione (Segreterie) è concesso il rinnovo per un solo ulteriore mandato, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del competente Direttivo o Consiglio generale.
A fronte della richiesta di una struttura territoriale o regionale,  motivata dalla necessità di dare continuità organizzativa in assenza di soluzioni alternative, il Comitato Esecutivo nazionale può derogare ai termini di cui al comma precedente al massimo fino alla prima scadenza del mandato congressuale in corso. Il provvedimento di deroga deve essere motivato e trasmesso al Collegio dei Probiviri.
Il raggiungimento del 74° anno d’età rappresenta causa di cessazione dalla carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello dell’organizzazione.
Norma transitoria
Per i dirigenti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 16 ultimo comma, e qualora le stesse condizioni si dovessero verificare entro i due anni successivi la celebrazione dell’8° Congresso nazionale, la cessazione agirà definitivamente e senza possibilità di ulteriore deroga entro la scadenza del 31 maggio 2019.

capitolo VIII
Incompatibilità e decadenze
(vedi articoli 6-13 del Regolamento)

Art. 17
Per affermare l’assoluta autonomia del SICET nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite le seguenti incompatibilità con le cariche direttive, esecutive, di sindaco e di proboviro:

  1. a. incarichi di governo, giunta regionale, provinciale, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati;
  2. b. candidature alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali;
  3. c. candidature ad associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali e circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati, che determinano la sospensione dall’incarico fino alla proclamazione del risultato elettorale;
  4. d. incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, in associazioni di comuni e consorzi intercomunali, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili, comunque denominati, in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.

Il Comitato esecutivo del SICET nazionale, sentito il regionale di pertinenza, è competente a concedere ai dirigenti sindacali l’autorizzazione ad assumere o a conservare incarichi non derivanti da designazione sindacale.

Art. 18
Le incompatibilità previste nel precedente capitolo sono applicabili anche agli operatori che rappresentano l’organizzazione nello svolgimento di funzioni politiche.
Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui al comma 1, lettere a. e d. del precedente art. 17, gli operatori sono collocati in aspettativa non retribuita.

Art. 19
I quadri che operano nel SICET, sia con responsabilità elettive che operative, non possono assumere altre attività, anche solo di collaborazione, senza la formale autorizzazione della Segreteria della struttura in cui svolgono la loro attività.
Tale prescrizione si applica unicamente ai quadri a tempo pieno.

Art. 20
Per i componenti le Segreterie territoriali, e per gli operatori di strutture che superano i 1000 iscritti, è incompatibile assumere responsabilità o svolgere attività per altri enti o sindacati, anche se essi fanno parte della CISL o delle ACLI.
Professionisti e tecnici che svolgono attività di lavoro o tutela per la proprietà immobiliare non possono assumere cariche dirigenziali nelle strutture SICET.
Professionisti e tecnici che svolgono attività di collaborazione professionale o siano convenzionati con il SICET non possono assumere incarichi di Segreteria.

Art. 21
In caso di strutture con meno di 1000 iscritti, l'incompatibilità di cui al precedente art. 20, 3° comma, è limitata alla carica di Segretario generale e di Segretario generale aggiunto.
norma transitoria
Possono assumere o conservare gli incarichi menzionati agli artt. 20 e 21, ove sussistano validi motivi e non creino, in concreto, situazioni di conflitto sul piano politico, organizzativo ed etico:

  1. a) dirigenti ed operatori a livello regionale e nazionale, su autorizzazione del Comitato esecutivo nazionale;
  2. b) dirigenti ed operatori attivi unicamente a livello territoriale, su autorizzazione del Consiglio o Direttivo regionale.

Capitolo IX
Eleggibilità e cooptazioni
(vedi articoli 4, 5, 18-21 del Regolamento)

Art. 22
I soci, con requisiti previsti dai singoli Statuti e Regolamenti, possono accedere alle cariche direttive del SICET ai vari livelli, alla sola condizione di avere un'anzianità di iscrizione al SICET di almeno 6 mesi e di essere in regola con il versamento dei contributi.

Art. 23
I Consigli generali o Direttivi del SICET nazionale, regionale e territoriale hanno la facoltà di cooptare al loro interno, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3 dei votanti, nuovi componenti nel limite massimo del 20% dei componenti gli organismi stessi.

PARTE III
Gli organismi del SICET nazionale

capitolo X
Definizione degli organismi

Art. 24
Sono organismi del SICET nazionale:

  1. 1. il Congresso;
  2. 2. il Consiglio generale;
  3. 3. il Comitato esecutivo;
  4. 4. la Segreteria;
  5. 5. il Collegio dei sindaci;
  6. il Collegio dei probiviri.

 Capitolo XI
Il Congresso nazionale
(vedi articoli 40, 41 del Regolamento)

Art. 25
Il Congresso nazionale è il massimo organismo deliberante dell’organizzazione.
Esso si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni; salvo le convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del Congresso può essere richiesta:

  1. a. dal Consiglio generale, a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti;
  2. b. da 1/3 dei soci, i quali firmano la richiesta a mezzo dei SICET regionali, che sono responsabili della autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria debbono essere motivate.

Art. 26
Il Congresso nazionale è composto dai delegati eletti nei Congressi dei SICET regionali.
Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola qualora non siano delegati, i componenti uscenti e i subentranti a qualsiasi titolo nel Consiglio generale, nel Collegio dei probiviri e nel Collegio dei sindaci.

Art. 27
L’ordine del giorno del Congresso nazionale è fissato dal Consiglio generale, su proposta della Segreteria nazionale, e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione del Congresso.

Art. 28
Il Congresso nazionale fissa l'indirizzo generale dell'organizzazione e in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.
Esso elegge a scrutinio segreto i componenti elettivi del Consiglio generale.
Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè con il voto favorevole del 50% più uno dei votanti), ad eccezione di quelle per le quali è prescritta una maggioranza qualificata.

capitolo XII
Il Consiglio generale nazionale
(vedi articoli 42-51, 65, 69, 70 del Regolamento)

Art. 29
Il Consiglio generale nazionale è l'organismo deliberante del SICET nazionale tra un Congresso e l'altro e si riunisce almeno due volte l'anno.
Esso specifica e attualizza le scelte e gli orientamenti generali del Congresso e, nel loro ambito, determina gli indirizzi politici del SICET e li traduce in scelte programmatiche impegnative per tutta l'organizzazione.
Elegge al suo interno: prima il Segretario Generale e la Segreteria Nazionale in votazioni separate, poi il Comitato Esecutivo.
Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria, allo scadere del quadriennio, e in sessione straordinaria.
Il Consiglio generale inoltre:

  • esamina ed approva le proposte contenute nella relazione e le eventuali Tesi che la Segreteria sottoporrà al Congresso;
  • formula i programmi di attività, che affida per l'attuazione al Comitato esecutivo e alla Segreteria;
  • nomina il Presidente del Collegio dei Sindaci;
  • approva, entro il mese di marzo di ogni anno, il bilancio preventivo e consuntivo;
  • fissa annualmente le quote associative di spettanza nazionale, il costo tessera e i limiti entro cui le sedi periferiche devono stabilire i termini della campagna di tesseramento;
  • emana il Regolamento di attuazione dello Statuto del SICET nazionale.

Le decisioni del Consiglio generale, sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata.
Le decisioni di cui all'art. 5, ultimo comma, sono assunte a maggioranza dei 2/3.

Art. 30
Il Consiglio generale è convocato, in via ordinaria, dal Comitato esecutivo su proposta della Segreteria e, straordinariamente, a richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa, a maggioranza semplice, dal Comitato esecutivo stesso.
In via eccezionale ed in casi di particolare urgenza, il Consiglio generale può essere convocato dalla Segreteria nazionale.

capitolo XIII
Il Comitato esecutivo nazionale
(vedi articoli 14-17, 52-55 del Regolamento)

Art. 31
Il Comitato esecutivo nazionale è l’organismo competente per l’attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio generale.
La composizione del Comitato esecutivo è stabilita dal Regolamento di attuazione.
Il Comitato esecutivo:

  1. decide sui conflitti tra i SICET regionali e territoriali;
  2. approva i bilanci preventivi e consuntivi annuali di enti e/o società collegate, che siano di competenza del SICET nazionale;
  3. ratifica i bilanci e gli Statuti degli enti SICET e delle società, di cui all’ultimo comma dell’art. 9;
  4. convoca, con deliberazione a maggioranza semplice, il Consiglio generale, fissandone l’ordine del giorno;
  5. riconosce i SICET territoriali;
  6. designa i rappresentanti SICET in organismi esterni;
  7. approva il Regolamento per i trattamenti economici.

Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni 2 mesi ed è convocato dalla Segreteria nazionale o, straordinariamente, su richiesta di almeno 1/3 dei propri componenti.
Il Comitato esecutivo è presieduto dal Segretario generale.
Le decisioni del Comitato esecutivo, sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle previste nel presente Statuto a maggioranza qualificata.

capitolo XIV
La Segreteria nazionale
(vedi articoli 6-13,15, 22 del Regolamento)

Art. 32
La Segreteria nazionale è composta:

  1. a. dal Segretario generale;
  2. b. dai Segretari;

eletti dal Consiglio generale al suo interno, in successive e separate votazioni.

Art. 33
La Segreteria nazionale rappresenta il SICET nei confronti dei terzi e delle pubbliche autorità.
Essa prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento dell’organizzazione, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.
Essa risponde collegialmente di fronte ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario del SICET nazionale.
Costituisce un settore specifico di attività nazionale, da attribuire alla responsabilità di un Segretario nazionale, quello relativo all’amministrazione del patrimonio del SICET e di ogni altra attività economica e finanziaria, comunque promossa o gestita dal SICET nazionale.
La Segreteria nazionale predispone la relazione programmatica per il Congresso e il bilancio da sottoporre al Consiglio generale, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 31.
Essa interviene a comporre ogni conflitto insorgente tra i SICET regionali e territoriali, e sottopone le eventuali decisioni al Comitato esecutivo.
Il Segretario generale ha la rappresentanza legale del SICET nazionale.
La Segreteria nazionale si articola in settori di attività, dei quali hanno la responsabilità i Segretari incaricati.

capitolo XV
Le strutture regionali e territoriali
(vedi articoli 61-64 del Regolamento)

Art. 34
Il SICET si articola sul territorio in SICET regionali, e questi a loro volta possono di norma articolarsi in SICET territoriali.
Essi esplicano, in quanto di competenza, le stesse funzioni del SICET nazionale, di cui ai precedenti artt. 4 e 5, laddove compatibili e costituiscono istanza congressuale.
I SICET regionalizzati o regionali, per il territorio di propria pertinenza, sono titolari delle decisioni di politica sindacale, nell’ambito degli indirizzi fissati dal SICET nazionale, sulle materie di competenza primaria della regione e su tutte quelle non espressamente attribuite al SICET nazionale o demandate ai SICET territoriali.
I SICET territoriali possono articolarsi in SICET zonali e/o comunali e/o disporre di sedi periferiche quando ciò sia richiesto da esigenze di funzionalità.
I SICET zonali e comunali non costituiscono istanza congressuale.

Art. 35
In ogni regione e in ogni provincia a Statuto autonomo è costituito il SICET regionale.
Sono organismi del SICET regionale:

  1. a. il Congresso regionale;
  2. b. il Consiglio o Direttivo regionale;
  3. c. il Comitato esecutivo regionale;
  4. d. la Segreteria regionale;
  5. e. il Collegio dei sindaci;
  6. f. il Collegio dei probiviri.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi, di cui al comma 2, sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti di attuazione regionali.

Art. 36
Nell’ambito di ogni regione sono costituiti, su delibera del Comitato esecutivo nazionale, sentito il SICET regionale di pertinenza, i SICET territoriali.
Essi assolvono a tutti i compiti statutari di propria competenza, nell’ambito del loro territorio, coordinando la propria azione con le strutture di livello superiore.
Sono organismi del SICET territoriale:

  1. a. il Congresso territoriale;
  2. b. il Consiglio o Direttivo territoriale;
  3. c. il Comitato esecutivo territoriale (ove necessario);
  4. d. la Segreteria territoriale;
  5. e. il Collegio dei sindaci.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi, di cui al comma 2, sono stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti di attuazione territoriali.
Qualora in una regione non venissero costituiti i SICET territoriali, il SICET regionale, assume le funzioni e svolge i compiti che il presente Statuto, il Regolamento di attuazione e tutti gli altri regolamenti e/o atti deliberati, attribuiscono al livello territoriale.

capitolo XVI
I servizi

Art. 37
Per assicurare agli iscritti una tutela individuale, familiare e sociale più efficace ed estesa, per rafforzare il patto associativo, i SICET, ai livelli opportuni, possono costituire strutture di servizio, sulla base degli indirizzi nazionali.

PARTE IV
Gestioni straordinarie, finanze e patrimonio

capitolo XVII
Commissariamento delle strutture
(vedi articoli 37-39 del Regolamento)

Art. 38
Nel caso di gravi o ripetute violazioni dello Statuto nazionale su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, o per il mancato rispetto di decisioni degli organismi nazionali, o di violazione delle norme contributive da parte di organismi delle strutture territoriali, il Comitato esecutivo nazionale, a maggioranza di 2/3 dei votanti, può, con provvedimento motivato, su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organismi e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato esecutivo nazionale nei confronti dei Consigli o Direttivi regionali e territoriali, sia per i motivi di cui al precedente comma, sia nel caso di grave inefficienza della struttura stessa.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità del provvedimento.
La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Art. 39
Negli stessi casi, e con le medesime procedure di cui al precedente art. 38, può essere nominato un Commissario ad acta per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

capitolo XVIII
La reggenza

Art. 40
Allorché un organismo SICET, regionale o territoriale, risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Segreteria nazionale di decidere che venga loro inviato un Reggente, che può essere estraneo all’organismo richiedente.
La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l’organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente, secondo le procedure statutarie, e comunque di intesa con la Segreteria nazionale.

capitolo XIX
Contribuzione e tesseramento
(vedi articoli 1-5, 61-65 del Regolamento)

Art. 41
L'adesione al SICET si realizza a livello territoriale, a mezzo versamento di una quota associativa annua, che comprende anche il costo della tessera.
Sulla base di tale quota, che viene fissata dai competenti organi regionali, in applicazione delle deliberazioni del Consiglio generale nazionale, il SICET territoriale rilascerà la tessera, che è obbligatoria per tutti gli associati.
Gli organizzati nel SICET non possono aderire contemporaneamente ad altre organizzazioni similari, che operino in concorrenza o in contrasto con gli scopi del SICET.

Art. 42
La tessera viene emessa dal SICET nazionale e non è consentito ad alcun altro livello SICET di stamparne esemplari simili o sostitutivi, anche se provvisori.
La tessera costituisce l’unico documento dell’adesione dell’iscritto all’organizzazione.
Il periodo di validità della tessera è fissato dal Consiglio generale nazionale.

capitolo XX
Patrimonio
(vedi articoli 65-72 del Regolamento)

Art. 43
Il patrimonio SICET è costituito dalle quote associative degli iscritti e da tutti i beni mobili ed immobili ad esso pervenuti per qualsiasi titolo o causa ed ovunque dislocati.
Per tutte le strutture vi è l’obbligo statutario di redigere e di approvare annualmente un Rendiconto economico e finanziario.
Vi è inoltre il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sicet, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Finché dura il SICET, i singoli associati o gruppi di associati non possono chiedere la divisione del fondo comune o patrimoniale, né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

Art. 44
Il SICET risponde di fronte ai terzi ed all’autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario generale, congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario nazionale che presiede al settore relativo all’amministrazione.

Art. 45
I SICET regionali e territoriali, o le persone che li rappresentano, sono responsabili per le obbligazioni da essi direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa, e in specie per il fatto dell’appartenenza al SICET nazionale, chiedere di esserne sollevati.

Art. 46
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria, disposti dal SICET nazionale a favore dei SICET regionali o territoriali o dei loro associati, costituiscono normale attività di assistenza propria del livello nazionale, senza assunzione di corresponsabilità.
I SICET regionali hanno facoltà di verifica dei bilanci dei SICET territoriali.

Art. 47
Il SICET nazionale può costituire enti, promuovere e partecipare ad associazioni e società, purché con finalità compatibili con quelle statutarie.

PARTE V
Scioglimento, modifiche statutarie, regolamenti

capitolo XXI
Procedure per lo scioglimento del SICET

Art. 48
Lo scioglimento del SICET può essere pronunciato solamente dal Congresso nazionale, a maggioranza di 3/4 dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento, il Congresso nazionale delibera la destinazione e l’impiego del patrimonio del SICET.
In ogni caso vi è l’obbligo di devolvere il patrimonio del Sicet, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

capitolo XXII
Procedure per le modifiche statutarie

Art. 49
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso nazionale:

  1. a. dal Congresso, su richiesta scritta di almeno 1/3 dei delegati;
  2. b. dal Consiglio generale nazionale, a maggioranza semplice;
  3. c. dai SICET regionali o territoriali, su deliberazione dei propri organismi direttivi, assunte a maggioranza semplice.

Il Consiglio generale nazionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una Commissione consiliare delegata, con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica presentate dai SICET regionali e/o territoriali.
Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 30 giorni dalla data di convocazione del Congresso.
Tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione, il Consiglio generale - convocato almeno 20 giorni prima della data di convocazione - proporrà al Congresso le modifiche approvate a maggioranza semplice; saranno portate al voto del Congresso anche le modifiche che avranno ottenuto almeno il 20% dei voti, corredate dal parere del Consiglio.
Il Congresso nazionale si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza di 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.

capitolo XXIII
Regolamenti di attuazione
(vedi articoli 73-75 del Regolamento)

Art. 50
I SICET regionali e territoriali devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.

Art. 51
I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati, e possono successivamente essere modificati, dai rispettivi Consigli generali o Direttivi esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Consiglio generale o Direttivo deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all’ordine del giorno, con preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

capitolo XXIV
Adeguamenti statutari
(vedi articoli 73-75 del Regolamento)

Art. 52
I SICET regionali e territoriali dovranno attenersi alle norme contenute nel presente Statuto e nel relativo Regolamento di attuazione, e provvedere di conseguenza ad adeguare ad esse i propri Statuti e Regolamenti.
Le norme contrastanti sono nulle.
La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio dei probiviri.
Norma transitoria
A seguito dello spostamento di alcune norme statutarie nel Regolamento di attuazione deciso nell’ultimo Congresso nazionale, in via transitoria, tali norme rimangono in vigore fino all’approvazione, da parte del Consiglio generale nazionale, del nuovo Regolamento di attuazione.
Fa eccezione la composizione del Consiglio generale nazionale, su cui si pronuncia una tantum il Congresso, al fine di consentire la presentazione delle liste e le votazioni.

CALENDARIO RISCALDAMENTO 2022/2023

Per l'inverno 2022/2023 è in vigore il calendario come definito dal Decreto Ministeriale 383 del 6-10-22

DOCUMENTAZIONE

SICET NAZIONALE

Sindacato Inquilini Casa e Territorio
Via Napoleone III n. 6 - 00185 Roma
Telefoni 064958701
email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.