Corte Costituzionale, sentenza n. 155
ANNO 2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- |
Gustavo |
ZAGREBELSKY |
Presidente |
- |
Valerio |
ONIDA |
Giudice |
- |
Carlo |
MEZZANOTTE |
" |
- |
Fernanda |
CONTRI |
" |
- |
Guido |
NEPPI MODONA |
" |
- |
Piero Alberto |
CAPOTOSTI |
" |
- |
Annibale |
MARINI |
" |
- |
Franco |
BILE |
" |
- |
Giovanni Maria |
FLICK |
" |
- |
Francesco |
AMIRANTE |
" |
- |
Ugo |
DE SIERVO |
" |
- |
Romano |
VACCARELLA |
" |
- |
Paolo |
MADDALENA |
" |
- |
Alfonso |
QUARANTA |
" |
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge
20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe in materia di sfratti,
di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni, nella
legge 1°
agosto 2002, n. 185, promosso con ordinanza del 3 gennaio 2003 dal Tribunale di
Firenze nel procedimento civile vertente tra G. B. e G. L., iscritta al n. 477 del
registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visti l’atto di costituzione di G. L., nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 2004 il Giudice relatore
Francesco Amirante.
Ritenuto in fatto
- Il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2003, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e
111, primo (recte: secondo) comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni
concernenti proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito,
con modificazioni, nella legge 1° agosto 2002, n. 185.
Premette il giudice a quo che in un procedimento di opposizione all’esecuzione
(in corso dinanzi a lui) relativa a convalida di sfratto pronunziata in data 11
marzo 1993 per la scadenza del 30 giugno 1991, per la quale 1’esecuzione era stata
fissata all’11 marzo 1994 e successivamente, in base all’art. 6 della legge 9 dicembre
1998, n. 431, nuovamente fissata, con intervento della forza pubblica, per il giorno
2 aprile 2003, il conduttore-opponente – deducendo di essere ultrasessantacinquenne
e di non disporre di un reddito sufficiente per prendere in locazione altra abitazione
– aveva invocato la sospensione delle esecuzioni per rilascio prevista inizialmente
dall’art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e prorogata fino al
30 giugno 2003 dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 122 del 2002, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 185 del 2002.
Il Tribunale specifica di aver ritenuto l’istanza meritevole di accoglimento
e di aver sospeso l’esecuzione fino al 30 giugno 2003, aggiungendo di aver già sollevato,
con ordinanza del 26 aprile 2002, analoga questione in relazione all’art. 1 del
decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, nella legge
27 febbraio 2002, n. 14, che prorogava fino al 30 giugno 2002 la sospensione a suo
tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000.
Dopo aver precisato, in punto di rilevanza, che il possesso dei requisiti anagrafici
e reddituali in capo all’opponente risulta documentalmente provato, per cui la richiesta
opposizione dovrebbe trovare accoglimento se non fosse dichiarata l’illegittimità
costituzionale della norma impugnata, il giudice a quo richiama il contenuto
della propria precedente ordinanza di remissione, osservando innanzitutto come la
norma determini una ingiustificata disparità di trattamento fra esecutanti, in quanto
penalizza coloro che agiscono nei confronti di conduttori appartenenti alle categorie
svantaggiate di cui al citato
art. 80, comma 22, della legge n. 388 del 2000, posto
che delle esigenze abitative dei soggetti più deboli non dovrebbero farsi carico
i locatori, bensì i Comuni.
Inoltre, osserva il remittente, la circostanza che la sospensione di cui al d.l.
n. 450 del 2001, convertito, con modificazioni, nella
legge n. 14 del 2002, fosse
già la terza del genere (in precedenza vi erano state quelle disposte dall’art.
80, comma 22, della legge n. 388 del 2000 e dall’art. 1 del decreto-legge 2 luglio
2001, n. 247, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 2001, n. 332),
in tal modo protraendo il periodo sospensivo complessivamente a diciotto mesi (senza
considerare le sospensioni in precedenza previste dall’art. 6 della legge n. 431
del 1998), se da un lato aggravava già prima il sospetto di illegittimità costituzionale
sotto il profilo dell’art. 3 Cost., dall’altro contribuiva ad evidenziare il contrasto
della normativa in esame con gli artt. 24 e 42 Cost.; a fortiori il dubbio
di illegittimità costituzionale della norma ora impugnata, che da ultimo ha prorogato
la sospensione al 30 giugno 2003, risulta ancor più grave in considerazione del
fatto che la durata della sospensione (inizialmente prevista in giorni centottanta)
è stata portata a ben due anni e mezzo: e ciò non consentirebbe di qualificare come
straordinaria e contenuta in un periodo di tempo ragionevole la sospensione stessa.
Quanto all’art. 42 della Costituzione, rileva il Tribunale come le misure vincolistiche
si giustifichino soltanto in ragione del loro carattere straordinario e temporaneo,
che sarebbe viceversa escluso dalla loro continua reiterazione, espressione questa
di una tendenza legislativa ad utilizzare lo strumento della sospensione come ordinaria
soluzione del problema degli alloggi.
Il giudice a quo osserva poi che un ulteriore consolidamento della tendenza
legislativa a rendere difficoltosa, se non impossibile, l’esecuzione degli sfratti
a carico di conduttori anziani o handicappati (ovvero che annoverino nel nucleo
familiare soggetti in tali condizioni) potrebbe penalizzare costoro nella ricerca
di un’abitazione da prendere in locazione, per l’ovvia preferenza accordata dai
locatori ai soggetti non protetti.
Il Tribunale prospetta infine il contrasto della norma impugnata con il principio
di ragionevole durata del processo di cui all’art. 111 della Costituzione che non
potrebbe non riferirsi anche al processo esecutivo.
- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità,
ovvero per l’infondatezza della questione. Tali conclusioni sono state ribadite
in una memoria depositata nell’imminenza della camera di consiglio, ove si sottolinea
come la norma impugnata sia dettata a tutela di specifiche categorie di conduttori
meritevoli di una speciale protezione e di diritti costituzionalmente garantiti,
il cui valore dovrebbe essere bilanciato con quelli espressi dagli evocati parametri
costituzionali.
Considerato in diritto
- Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe
in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2002, n. 185, in quanto, nel prorogare fino al 30 giugno 2003
la sospensione delle procedure esecutive di rilascio a carico dei conduttori appartenenti
alle categorie protette, risulterebbe lesivo degli artt. 3, primo comma, 24, primo
comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione. Secondo il giudice
a quo la norma impugnata introdurrebbe un’ingiustificata disparità di trattamento
in danno di chi agisca nei confronti di conduttori appartenenti alle dette categorie
svantaggiate rispetto agli altri locatori procedenti nei confronti della generalità
dei conduttori, paralizzerebbe sostanzialmente la tutela esecutiva, comprimerebbe
il diritto di proprietà ed infine comprometterebbe il principio di ragionevole durata
del processo.
- La questione non è fondata.
Questa Corte è stata investita della medesima questione, sollevata dallo stesso
Tribunale con riguardo al previgente art. 1 del d.l. n. 450 del 2001, convertito,
con modificazioni, nella
legge n. 14 del 2002 (che aveva prorogato fino al 30 giugno
2002 la sospensione a suo tempo disposta dall’art. 80, comma 22, della legge n.
388 del 2000). Nella recente sentenza n. 310 del 2003, la Corte ha osservato come
il legislatore, pur dovendo farsi carico delle esigenze di coloro che si trovano
in particolari situazioni di disagio, anche attraverso agevolazioni, non possa tuttavia
«indefinitamente limitarsi, per di più senza alcuna valutazione comparativa, a trasferire
l’onere relativo in via esclusiva a carico del privato locatore, che potrebbe trovarsi
in identiche o anche peggiori situazioni di disagio».
Tale ordine di considerazioni è stato sottolineato, da ultimo, nella
sentenza
n. 62 del 2004, ove si è rilevato che «la sospensione automatica delle procedure
per il tempo fissato dalla legge risponde alla logica del (nominalmente) cessato
regime c.d. vincolistico», anche in ragione del fatto che l’art. 80, comma 22, della
legge n. 388 del 2000 non esaurisce la sua efficacia allo scadere dei centottanta
giorni dalla sua entrata in vigore ma mira ad avviare un meccanismo permanente
di reperimento da parte dei Comuni di immobili da destinare a persone bisognose
soggette a sfratti, e che è altrettanto indubbio che i successivi provvedimenti
di proroga investono la norma in tutta la sua portata “permanente”.
In particolare, la Corte ha affermato, nella prima sentenza citata, che la sospensione
in argomento può trovare giustificazione soltanto se incide sul diritto alla riconsegna
dell’immobile «per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato». Infatti la
violazione di alcune delle norme costituzionali evocate ed il pregiudizio dei diritti
che esse tutelano sono tanto più gravi in quanto non soltanto non è prevista alcuna
comparazione tra la condizione del conduttore e quella del locatore, ma neppure
è stabilita alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l’onere economico
inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate,
allevii il sacrificio dei locatori.
Si osserva tuttavia che la citata sentenza n. 310 del 2003 è cronologicamente
successiva all’ultimo dei provvedimenti di proroga della sospensione de qua,
adottato con il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha differito al 30 giugno 2004 il termine
di cui alla norma impugnata. Sicché i rilievi di cui sopra, che vanno qui integralmente
ribaditi, non hanno potuto spiegare effetti sulle scelte del legislatore. Ove queste
ultime dovessero ulteriormente seguire la logica fin qui adottata non potrebbero
sottrarsi alle proposte censure d’illegittimità costituzionale (v. sentenza n. 89
del 1984), anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe
arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell’ordinamento
(v. sentenza n. 108 del 1986).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122 (Disposizioni concernenti proroghe
in materia di sfratti, di edilizia e di espropriazione), convertito, con modificazioni,
nella legge 1° agosto 2002, n. 185, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, primo comma, 42, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione,
dal Tribunale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 24 maggio 2004.
F.to:
Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2004.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
HOME