La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
La seguente legge:
Art. 1
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 agosto 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in
particolare l’articolo 80, commi 20, 21 e 22;
Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici
del 23 febbraio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2001, concernente
la sospensione delle procedure di sfratto disposta dalla
legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre
le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili
relativi a determinate categorie di inquilini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Art. 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 luglio 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli