Legge 4 agosto 2001, n. 332

Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2001 n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193, del 21 agosto 2001 - serie generale


Legge di conversione

Testo del decreto-legge


Legge di conversione

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA  REPUBBLICA

Promulga

La seguente legge:

Art. 1

  1. È convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 2001, n. 247, recante disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge  dello Stato.

 

Data a Roma, addì 4 agosto 2001

 

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli


  Testo del decreto-legge

DECRETO-LEGGE 2 luglio 2001, n. 247

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 (serie generale) del 2 luglio 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l’articolo 80, commi 20, 21 e 22;
Vista la circolare del Ministro dei lavori pubblici del 23 febbraio 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 75  del  30  marzo  2001,  concernente  la  sospensione  delle  procedure di sfratto disposta dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure intese a ridurre le tensioni abitative connesse ai provvedimenti esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie di inquilini;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

  1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo, già disposta ai sensi dell’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iniziate nei confronti degli inquilini in possesso dei requisiti indicati al comma 20 del medesimo articolo 80, è differita fino al 31 dicembre 2001.

 

Art. 2

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

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