Ministero dei Lavori Pubblici
Direzione Generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale
Circolare del 23 febbraio 2001
 
   
   - GENERALITÀ
 
   L’articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre, 
   n. 388 (finanziaria 2001) dispone la sospensione di 180 giorni (a partire 
   da 1° gennaio e pertanto fino al 29 giugno 2001) delle procedure esecutive di 
   sfratto avviate nei confronti degli inquilini per i quali ricorrano, oltre alla 
   presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni o di handicappati gravi, 
   una delle seguenti condizioni:
   
      - indisponibilità di altra abitazione;
 
      - redditi insufficienti ad accedere all’affitto di una nuova casa.
 
   
   Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti in merito 
   alla disposizione in questione al fine di orientarne l’applicazione con modalità 
   uniformi, anche in considerazione dei necessari raccordi con la recente riforma 
   delle locazioni (legge 9 dicembre 1998, 
   n. 431 e successive modificazioni) cui la norma fa riferimento. 
   - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE
 
   La norma in argomento dispone che la sospensione di 180 giorni si applica, richiamando 
   l’articolo 6 della legge 9 dicembre 
   1998 n. 431, nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 
   1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 
   61 e successive modificazioni. 
   Si tratta, come è noto, delle città metropolitane e dei comuni con esse confinanti, 
   di tutti i capoluoghi di provincia e dei comuni definiti ad alta tensione abitativa 
   ai sensi delle delibere Cipe del 30 maggio 1985 e dell’8 aprile 1987, nonché 
   di quelli terremotati della Campania e della Basilicata. Detti comuni, per una 
   più agevola consultazione, vengono indicati nell’elenco allegato (All. A).
   - SOGGETTI AMMESSI AL BENEFICIO
 
   Come prima accennato, la norma di che trattasi consente la sospensione per 180 
   giorni delle procedure di sfratto avviate nei confronti di conduttori assoggettati 
   a procedure esecutive di rilascio forzoso purché gli stessi siano in possesso 
   dei requisiti elencati (presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenni 
   o handicappati gravi che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti 
   ad accedere all’affitto di una nuova casa).
   La formulazione generica della norma potrebbe portare, ad una lettura affrettata, 
   a comprendere nell’ambito applicativo della disposizione anche le procedure di 
   sfratto originate dalla morosità dell’inquilino, ponendosi in tal modo in contrasto 
   con tutta la normativa e la giurisprudenza finora applicata.
   E’ quindi opportuno precisare che la dizione letterale della legge 388/2000 non 
   può prescindere dall’indirizzo finora applicato che ha teso a garantire, nell’ambito 
   dell’ordinamento giuridico, il rigoroso rispetto di pattuizioni liberamente e 
   regolarmente assunte dalle parti nei contratti di locazione sottoscritti.
   A conferma di tale orientamento, l’articolo 
   6 della legge 431/1998, cui la norma in argomento fa riferimento, e in particolare 
   il comma 6, ha esplicitamente previsto la decadenza dal beneficio della sospensione 
   dell’esecuzione del provvedimento di rilascio per il conduttore inadempiente 
   all’obbligo di integrazione del canone pattuito delle maggiorazioni dovute nel 
   periodo di sospensione.
   Il legislatore, nel prevedere la proroga per determinate categorie socialmente 
   deboli, non ha certamente voluto stravolgere tale indirizzo che andrebbe a premiare, 
   a danno di una sola delle parti contraenti (nelle fattispecie il locatore), un 
   comportamento di disimpegno del conduttore oltre che costituire un gravissimo 
   precedente per la certezza delle obbligazioni in genere. Lo Stato di diritto 
   tutela, infatti, l’osservanza da parte di tutte le parti contraenti del regolare 
   svolgimento degli impegni assunti secondo le condizioni contrattuali liberamente 
   e legittimamente convenute.
   La ratio della nuova norma è limitata a consentire che alcuni soggetti in particolare 
   stato di disagio possano partecipare proficuamente alle procedure comunali per 
   la formazione delle graduatorie tesa ad ottenere un alloggio in locazione diverso 
   da quello sottoposto alle procedure esecutive di sfratto. La volontà del legislatore, 
   nell’emanare la legge 431/98, cui la nuova norma deve necessariamente raccordarsi, 
   è stata quella di ottenere, attraverso la liberalizzazione del mercato delle 
   locazioni ad uso abitativo un incremento dell’offerta di abitazioni e, conseguentemente, 
   un effetto calmieratore degli affitti.
   Le considerazioni sopra svolte impongono, pertanto, di escludere dall’applicazione 
   della sospensione delle procedure esecutive di sfratto, disposta dalla legge 
   388/2000, quelle attivate nei confronti dei conduttori morosi.
   -  
 
      - 4.1. PRESENZA NEL NUCLEO FAMILIARE DI ULTRASESSANTACINQUENNI O HANDICAPPATI 
      GRAVI
 
      - La norma in questione condiziona il beneficio della sospensione, oltre 
      al possesso di redditi inadeguati e di indisponibilità di altro alloggio, 
      anche alla presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni 
      o handicappati gravi.
      Per rendere concretamente applicabile la disposizione in questione è opportuno 
      fissare un riferimento temporale certo, rispetto al quale poter verificare 
      la sussistenza della condizione richiesta concernente la presenza di determinati 
      soggetti deboli.
      A tal fine è possibile fare riferimento, per analogia, al comma 5 dell’articolo 
      6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, laddove prevede che il differimento 
      del termine delle esecuzioni di rilascio possa essere fissato – sulla base 
      di quanto previsto dal citato comma 5 - anche nei casi in cui il conduttore 
      o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da 
      almeno sei mesi, sia portatore di handicap o sia malato terminale.
      Nel caso ricorra la condizione sopracitata il conduttore interessato alla 
      sospensione renderà, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, 
      n. 127, apposita dichiarazione in carta libera, da consegnare all’ufficiale 
      giudiziario, nella quale sia specificato il periodo di convivenza.
      Appare utile richiamare, per quanto attiene la categoria dell’handicappato 
      grave, la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l’assistenza, l’integrazione 
      sociale e i diritti sociali) nella quale viene indicato che la situazione 
      di handicap assume connotazione di gravità qualora la minorazione fisica, 
      psichica o sensoriale, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, 
      correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale 
      permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di 
      relazione.
      Ai fini della dimostrazione della sussistenza della condizione di handicap 
      grave deve essere consegnata all’ufficiale giudiziario copia conforme della 
      certificazione rilasciata dalle commissioni mediche istituite presso le aziende 
      sanitarie locali ai sensi dell’articolo 4 della citata legge n. 104/92. 
      - 4.2. MANCATA DISPONIBILITA’ DI ALTRA ABITAZIONE
 
      - Per mancata disponibilità di altra abitazione è da intendere, innanzitutto, 
      il mancato possesso a qualunque titolo (proprietà, usufrutto, comodato, ecc.) 
      di altro immobile ad uso abitativo in tutto il territorio nazionale.
      E’ da ritenere, comunque, che la proprietà di un alloggio, anche al di fuori 
      del comune di residenza, non debba essere considerata condizione sufficiente 
      ai fini della effettiva disponibilità dello stesso qualora ricorra una delle 
      seguenti condizioni:
      
         - l’alloggio risulti gravemente danneggiato o ricada in uno stabile per 
         il quale sia stato richiesto il previsto titolo abilitativo ai fini dell’integrale 
         ristrutturazione;
 
         - risulti locato già in data antecedente all’avvio, nei propri confronti, 
         della procedura esecutiva di sfratto e sempreché sia stata, conseguentemente, 
         avviata analoga richiesta di rilascio nei confronti del rispettivo locatario.
 
      
       
      - Nel caso ricorra una delle condizioni sopracitate, il conduttore interessato 
      alla sospensione renderà, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, 
      n. 127, apposita dichiarazione in carta libera che deve essere consegnata 
      all’ufficiale giudiziario.
 
      - 4.3. REDDITI INSUFFICIENTI PER ACCEDERE ALL’AFFITTO DI UNA NUOVA CASA
 
      - La norma in questione subordina il beneficio del differimento dei termini 
      delle esecuzioni dei provvedimenti di rilascio all’esistenza di condizione 
      di disagio economico dei conduttori.
      Si rende pertanto necessario, al fine di ricondurre ad un riferimento normativo 
      certo tale previsione, esplicitare gli speciali requisiti economici da possedere 
      da parte del nucleo familiare del locatario.
      Ciò posto, è da ritenere che la situazione reddituale del conduttore ai fini 
      del beneficio in argomento vada riferita al possesso dei requisiti economici 
      previsti dalle singole normative regionali e delle province autonome di Trento 
      e Bolzano per conseguire l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale 
      pubblica (legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 22).
      Il superamento di tali limiti di reddito è ritenuto, infatti, dal legislatore 
      condizione sufficiente perché il locatario possa rivolgersi all’offerta di 
      alloggi in locazione disponibili sul mercato. 
      La ratio della norma contenuta nella legge 388/2000, come già illustrato al 
      punto 3, è quella di legare la sospensione delle procedure esecutive di sfratto 
      all’inserimento del conduttore in apposite graduatorie comunali da redigere, 
      nella prima fase di applicazione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore 
      della legge. Il richiamo alla legge 
      431/1998 e l’utilizzo delle risorse attribuite dal Fondo nazionale di 
      sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 
      della richiamata legge, destinato alla concessione dei contributi integrativi 
      per il pagamento del canone di locazione, evidenziano l’analogia delle due 
      disposizioni. Pertanto, il requisito del reddito per l’inserimento dei conduttori 
      nelle citate graduatorie non può che essere identico. Conseguentemente, per 
      la quantificazione del reddito, si applica la lettera b) dell’articolo 1, 
      comma 1, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 
      7 giugno 1999 (pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999), che richiede 
      la "sussistenza" - in relazione al nucleo familiare del locatario – di un 
      reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato dalle 
      regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione degli 
      alloggi di edilizia residenziale pubblica.
      Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo 
      familiare deve essere resa, in tal senso, all’ufficiale giudiziario apposita 
      dichiarazione a norma dell’articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
      Per rendere più agevole la verifica del possesso dei requisiti di accesso 
      all’edilizia residenziale pubblica si unisce alla presente circolare un prospetto 
      dei limiti di reddito vigenti in ciascuna regione e nelle province autonome 
      di Trento e Bolzano (All. B). 
   
   
   - CONTROLLI DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
 
   Le autocertificazioni previste ai punti 4.1, 4.2 e 4.3. sono sottoposte a controllo 
   secondo le modalità indicate dall’articolo 11 del Decreto del Presidente della 
   Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 per verificarne la veridicità delle dichiarazioni 
   rese ai sensi della citata legge 15 maggio 1997, n. 127.
 
Roma, 23 febbraio 2001
 
IL MINISTRO
on. Nerio Nesi
 
Allegato A: Elenco dei Comuni di cui 
all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni 
dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61
Allegato B: Limiti di Reddito per beneficiare 
della sospensione delle procedure di sfratto
 
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