Ministero dei Lavori Pubblici
Decreto 7 Giugno 1999
Fondo Nazionale a sostegno degli inquilini per il pagamento dell’affitto (Legge
431/98)
(Firmato dal Ministro dei LL.PP., Prof. Enrico Micheli in data
7 giugno ‘99)
pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19 luglio 1999
Ministero dei Lavori Pubblici - Segretariato Generale del Comitato per l’Edilizia
Residenziale
Il Ministro dei Lavori Pubblici
Vista la legge
9 dicembre 1998, n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l’articolo 11 che istituisce,
presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso
delle abitazioni in locazioni;
Visto, inoltre, il comma 4 del citato
articolo 11 che prevede che siano definiti,
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, i requisiti minimi dei conduttori al fine di poter beneficiare
dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e i criteri
per la determinazione dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e
all’incidenza sul reddito medesimo del canone di locazione;
Tenuto conto dei risultati di apposita indagine affidata dal Segretariato generale
del Cer per individuare, su base regionale, i livelli dei redditi delle famiglie
in locazione e l’incidenza del canone di locazione sui redditi medesimi al fine
di definire i requisiti minimi nonché per determinare l’entità dei contributi da
assegnare ai nuclei familiari in base alle caratteristiche socio-economiche delle
stesse ed in relazione all’ammontare dei finanziamenti disponibili;
Vista l’intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 maggio
1999;
Visto l’articolo 3, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Decreta:
Art. 1
Requisiti minimi per beneficiare dei contributi
- La concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
di cui all’articolo
11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, da effettuarsi sulla base
di apposita graduatoria comunale, è assoggettata alla sussistenza dei seguenti
requisiti minimi riferiti al nucleo familiare del richiedente:
- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime
INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti
non inferiore al 14 per cento;
- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza
del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.
- Per l’accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma
1, l’ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti
di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- Ai fini verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare
deve essere resa apposita dichiarazione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109.
Art. 2
Adempimenti regionali e comunali
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed i comuni, qualora
concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stabilire ulteriori
articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli
rispetto a quelle indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1.
- Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ripartizione
delle risorse attribuite ai sensi dell’articolo
11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, tenuto anche conto della
configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà
comunali e con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici
comparabili rispetto a quelli dell’edilizia residenziale pubblica.
- I comuni fissano l’entità dei contributi secondo un principio di gradualità
che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza
del canone nonché con riferimento ai seguenti criteri:
- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera a)
del comma 1 dell’articolo 1, l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino
al 14 per cento ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore
a lire 6 milioni/anno;
- per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla lettera b)
del comma 1 dell’articolo 1, l’incidenza del canone sul reddito va ridotta fino
al 24 per cento ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore
a lire 4,5 milioni/anno.
- Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per
altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare
può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa,
in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti
di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 1 possono essere
innalzati fino ad un massimo del 25 per cento.
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(F.to Enrico Micheli)
7 giugno 1999
Delibera del CIPE del 30 giugno
1999
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