La Suprema Corte ha stabilito che per ottenere la sospensione degli sfratti,
art. 80 comma 20 L. 388/00 e successive proroghe, non è necessario che i requisiti
siano esistenti alla data di approvazione della L. 388/00 (proroga originaria);
né che a quella data, sia iniziata la procedura di sfratto. Afferma la Corte che
i requisiti richiesti dalla legge indicano in senso atecnico il “nucleo familiare”.
Infatti lo stesso è valutato sulla base dello stato di fatto, della stabilità
e continuità del rapporto, a prescindere da relazioni di parentela.
Se da un lato la Corte ha interpretato in modo estensivo il concetto di “nucleo
familiare” dall’altro precisa che, le sospensioni sono concesse agli “inquilini”,
che occupano in base ad un titolo valido e nel periodo in cui vige il contratto.
Con lo sfratto esecutivo, l’inquilino che “occupa senza titolo”, senza contratto
non potrà beneficiare delle sospensioni.