SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

N° 62 del 9-12/2/2004
 

MATERIA DI RIFERIMENTO
  • Sospensione sfratti
  • Requisiti
  • Applicabilità
NORME DI RIFERIMENTO

NOZIONI FONDAMENTALI
La Suprema Corte ha stabilito che per ottenere la sospensione degli sfratti, art. 80 comma 20 L. 388/00 e successive proroghe, non è necessario che i requisiti siano esistenti alla data di approvazione della L. 388/00 (proroga originaria); né che a quella data, sia iniziata la procedura di sfratto. Afferma la Corte che i requisiti richiesti dalla legge indicano in senso atecnico il “nucleo familiare”. Infatti lo stesso è valutato sulla base dello stato di fatto, della stabilità e continuità del rapporto, a prescindere da relazioni di parentela.
Se da un lato la Corte ha interpretato in modo estensivo il concetto di “nucleo familiare” dall’altro precisa che, le sospensioni sono concesse agli “inquilini”, che occupano in base ad un titolo valido e nel periodo in cui vige il contratto.
Con lo sfratto esecutivo, l’inquilino che “occupa senza titolo”, senza contratto non potrà beneficiare delle sospensioni.

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