Ministero dell’Economia e delle Finanze
Decreto 9 maggio 2002, n. 153
Regolamento recante disposizioni modificative del decreto 
ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, in materia di detrazioni per le spese 
di ristrutturazione edilizia
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2002
testo in vigore dal: 10-8-2002 
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
di concerto con
il Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti
Visto l’articolo 
1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae, fino 
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 36 per cento delle spese 
sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni, pari a euro 
77.468,53, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi 
di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, 
n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 
1), del codice civile; nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle 
lettere b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati 
sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, possedute 
o detenute e sulle loro pertinenze;
Visto il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui 
all’articolo 1 della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione 
edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, n. 41;
Visto l’articolo 9, comma 1, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, che consente 
la detrazione fiscale di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 
anche per le spese sostenute nell’anno 2002;
Visto l’articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, in base al quale 
l’incentivo fiscale di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si 
applica anche nel caso degli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere 
c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457 riguardanti interi fabbricati, eseguiti 
entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare 
e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione 
dell’immobile entro il 30 giugno 2003;
Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento approvato con decreto 18 febbraio 
1998, n. 41 in materia di detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza dell’11 marzo 2002;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 
17, comma 3, della citata legge n. 400, del 1988, effettuata con nota n. 3-5062/UCL, 
del 19 marzo 2002;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
  - Nel regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui 
  all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in materia di detrazione per 
  le spese di ristrutturazione edilizia, approvato con decreto 18 febbraio 1998, 
  n. 41, sono apportate le seguenti modifiche:
    - all’articolo 1, comma 1:
      - nell’alinea, dopo le parole: "41 per cento delle spese sostenute" sono 
      inserite le seguenti: "negli anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese 
      sostenute negli anni 2000, 2001 e 2002"; 
 
      - nella lettera a) le parole: "al centro di servizio delle imposte dirette 
      e indirette, individuato con decreto dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: 
      "all’Ufficio delle entrate, individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia 
      delle entrate"; le parole "medesimo decreto dirigenziale" sono sostituite 
      dalle seguenti: "medesimo provvedimento"; le parole: "copia delle ricevute 
      di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997, 
      se dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "copia delle ricevute di pagamento 
      dell’imposta comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, 
      se dovuta"; 
 
      - nella lettera c), le parole: "1998 e 1999" sono sostituite dalle seguenti: 
      "1998, 1999, 2000, 2001 e 2002" e le parole: "ai sensi dell’articolo 3, comma 
      4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600" 
      sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto 
      del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 600"; 
 
      - nella lettera d), dopo le parole "il cui importo complessivo supera la 
      somma di" sono inserite le seguenti: "euro 51.645,69 pari a";
 
    
     
    - dopo l’articolo 1, è aggiunto il seguente: "Art. 1-bis. - 1. Ai fini della 
    detrazione dell’articolo 9, comma 2, della legge 29 dicembre 2001, n. 448, non 
    devono essere effettuati gli adempimenti di cui all’articolo 1 del presente 
    regolamento.";
 
    - all’articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione 
    spettante a partire dall’anno 2002 è da ripartire in dieci quote annuali di 
    pari importo.";
 
    - l’articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Ai fini dei controlli 
    concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici 
    trasmettono all’Agenzia delle entrate in via telematica, con le modalità ed 
    entro il termine individuato da apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia 
    delle entrate, i dati identificativi del mittente, dei beneficiari della detrazione 
    e dei destinatari dei pagamenti.".
 
  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta 
  ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque 
  spetti di osservarlo e di farlo osservare.  
 
Roma, 9 maggio 2002
Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 1 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia 
e finanze, foglio n. 169
 
 
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente 
per materia, ai sensi dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni 
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della 
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato 
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore 
e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Per l’art. 9, commi 1 e 2 della legge n. 448 del 2001, vedasi 
in note alle premesse.
Note alle premesse:
- Si trascrive il testo dell’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante 
"Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica":
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio 
edilizio). - 
  - Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta 
  lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute 
  sino ad un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente 
  rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), 
  b), c) e d) dell’art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni 
  di edificio residenziale di cui all’art. 1117, n. 1), del codice civile, nonché 
  per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell’art. 
  31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari 
  residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute 
  e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione 
  e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e 
  alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per 
  quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 
  6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con 
  le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi 
  alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà 
  comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto ascensori 
  e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, 
  la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire 
  la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap 
  in situazioni di gravità, ai sensi dell’art. 
  3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all’adozione di misure finalizzate 
  a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla 
  realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento 
  dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare 
  riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili 
  di energia, nonché all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo 
  all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle 
  parti strutturali e all’esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. 
  Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di 
  opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali 
  degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi 
  edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base 
  di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti 
  dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni 
  già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1 giugno 1939, 
  n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
 
  - 1-bis.
 
  - La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della 
  documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio 
  edilizio nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della 
  suddetta documentazione.
 
  - La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in quote costanti nell’anno 
  in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi. 
  È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in dieci quote 
  annuali costanti e di pari importo. 
 
  - Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori 
  pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
  presente legge ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 
  400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 
  1 e 2 nonché le procedure di controllo, da effettuare anche mediante l’intervento 
  di banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, 
  ovvero mediante l’intervento delle aziende unità sanitarie locali, in funzione 
  dell’osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 
  sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 
  1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, 
  prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione. 
  Le detrazioni di cui al presente articolo sono ammesse per edifici censiti all’ufficio 
  del catasto o di cui sia stato richiesto l’accatastamento e di cui risulti pagata 
  l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per gli anni a decorrere dal 1997, 
  se dovuta. 
 
  - In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni possono deliberare 
  l’esonero dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
  
 
  - I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 
  4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero 
  di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero 
  di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, 
  ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali 
  oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente 
  alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni 
  dall’inizio dei lavori. 
 
  - La detrazione compete, per le spese sostenute nei periodi d’imposta in corso 
  alla data del 1 gennaio degli anni 2000 e 2001, per una quota pari al 41 per cento 
  delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d’imposta in corso alla data 
  del 1 gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento. 
 
  - In caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati 
  gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non 
  utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi 
  di imposta di cui al comma 2 all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.
  
 
  - I fondi di cui all’art. 2, comma 63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, 
  n. 662, vengono destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b) del 
  citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse modalità di 
  cui alla medesima lettera b). 
 
  - I commi 40, 41 e 42 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono 
  sostituiti dai seguenti:
  "40. Per i soggetti o i loro aventi causa che hanno presentato domanda di concessione 
  o di autorizzazione edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge 28 
  febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell’art. 39 della legge 23 
  dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo 
  della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine previsto dall’art. 
  39, comma 6, della legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato 
  pagamento dell’oblazione nei termini previsti dall’art. 39, comma 5, della medesima 
  legge n. 724 del 1994, e successive modificazioni, comporta l’applicazione dell’interesse 
  legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro sessanta giorni dalla 
  data di notifica da parte dei comuni dell’obbligo di pagamento.
  41. È ammesso il versamento della somma di cui al comma 40 in un massimo di cinque 
  rate trimestrali di pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire 
  al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica dell’obbligo di pagamento, 
  il prospetto delle rate in scadenza, comprensive degli interessi maturati dal 
  pagamento della prima rata allegando l’attestazione del versamento della prima 
  rata medesima.
  42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio della concessione o dell’autorizzazione 
  in sanatoria è subordinato all’avvenuto pagamento dell’intera oblazione, degli 
  oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi, fermo restando quanto previsto 
  dall’art. 38 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni.
   
  - L’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, 
  deve intendersi nel senso che l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo, 
  ai fini dell’espressione del parere di propria competenza, deve attenersi esclusivamente 
  alla valutazione della compatibilità con lo stato dei luoghi degli interventi 
  per i quali è richiesta la sanatoria, in relazione alle specifiche competenze 
  dell’amministrazione stessa. 
 
  - Nella tabella A, parte III (Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per 
  cento), allegata al decreto del Presidente della 
  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 
  127-undecies) è inserito il seguente:
  "127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi 
  di manutenzione straordinaria di cui all’art. 31, primo comma, lettera b), della 
  legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica; ".
  - Si trascrive il testo dell’art. 31, comma 1, lettere a), b), c), d), e), della 
  legge 5 agosto 1978, n. 457, recante "Norme per l’edilizia residenziale":
  "Art. 31 (Definizione degli interventi). - Gli interventi di recupero del patrimonio 
  edilizio esistente sono cosi definiti:
  a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, 
  rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad 
  integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
  b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie 
  per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare 
  ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino 
  i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 
  delle destinazioni di uso;
  c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare 
  l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico 
  di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo 
  stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili.
  Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 
  elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli 
  impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei 
  all’organismo edilizio;
  d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi 
  edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo 
  edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono 
  il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, 
  la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  e) interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l’esistente 
  tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico 
  di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli 
  isolati e della rete stradale.
  Le definizioni del presente articolo prevalgono sulle disposizioni degli strumenti 
  urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni 
  e le competenze previste dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, 
  n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni".  
- Si trascrive il testo dell’art. 1117, n. 1) del codice civile:
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di 
piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i 
lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, 
i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune;".
- Il decreto 18 febbraio 1998, n. 41, reca:
"Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all’art. 
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di 
ristrutturazione edilizia".
- Si trascrive il testo dell’art. 9, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2001, 
n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 2002):
"Art. 9 (Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali). - 1. La detrazione 
fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui 
all’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete, 
per le spese sostenute nell’anno 2002, per una quota pari al 36 per cento degli 
importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di 
pari importo. Nel caso in cui gli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
realizzati nel 2002 consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente 
al 1 gennaio 1998, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a 
fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi 
anni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’incentivo 
fiscale previsto dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive 
modificazioni, si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento 
conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 31, primo comma, lettere 
c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, riguardanti interi fabbricati, eseguiti 
entro il 31 dicembre 2002 da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare 
e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione 
dell’immobile entro il 30 giugno 2003. In questo caso, la detrazione dall’IRPEF 
relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta al successivo acquirente o assegnatario 
delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del 
valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo 
dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione 
e, comunque, entro l’importo massimo previsto dal medesimo art. 1, comma 1, della 
citata legge n. 449 del 1997.".
- Si trascrive il testo dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
recante "Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri":
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di 
competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge 
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza 
di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali ferma restando 
la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali 
ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti 
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio 
dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all’art. 1: 
- Per il testo dell’art. 1 della legge 27 dicembre1997, n. 449, vedere note alle 
premesse. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto 18 febbraio 1998, 
n. 41, come modificati dal decreto qui pubblicato:
"Art. 1 (Adempimenti dei soggetti che intendono avvalersi della detrazione del 41%). 
- 1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono 
avvalersi della detrazione d’imposta del 41 per cento delle spese sostenute negli 
anni 1998 e 1999, e del 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2000, 2001 
e 2002 per l’esecuzione degli interventi di cui all’art. 1, comma 1, della legge 
27 dicembre 1997, n. 449, sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, all’Ufficio delle entrate, individuato 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, mediante raccomandata, 
comunicazione della data in cui avranno inizio i lavori redatta su apposito modello 
approvato con il medesimo provvedimento; copia della concessione, autorizzazione 
ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione 
in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza, 
copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell’imposta 
comunale sugli immobili relativa agli anni a decorrere dal 1997, se dovuta; nel 
caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell’edificio residenziale 
di cui all’art. 1117 del codice civile, copia della delibera assembleare e della 
tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori sono effettuati dal 
detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonché 
la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori;
b) comunicare preventivamente all’azienda sanitaria locale territorialmente competente, 
mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori;
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o 
le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute negli anni 1998, 
1999, 2000 e 2002 per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato 
il pagamento, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di Euro 
51.645,69 pari a L. 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta 
da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero 
da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento 
gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta 
giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal 
quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della 
detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore 
del quale il bonifico è effettuato.".
"Art. 2 (Ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti 
da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi). - 1. Il contribuente opera irrevocabilmente 
la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti 
e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 
in cui la spesa è stata sostenuta. La detrazione spettante a partire dall’anno 2002 
è da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.".
- Si trascrive il testo dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 
29 settembre 1973, n. 600, recante (Disposizioni comuni in materia di accertamento 
delle imposte sui redditi):
"3. I contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall’art. 43, le certificazioni 
dei sostituti d’imposta, nonché i documenti probatori dei crediti di imposta, dei 
versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri 
deducibili o detraibili ed ogni altro documento previsto dal decreto di cui all’art. 
8. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, 
all’ufficio competente".
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, recante "Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto", 
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell’11 novembre 1972.
 
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