Decreto del 18 febbraio 1998, n. 4
Visto l’articolo 
1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae, fino 
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese 
sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente 
rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), 
b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni 
di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonché 
per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), e) e d) dell’articolo 
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari 
residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle loro 
pertinenze;
Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo 
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che con decreto del 
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi 
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabilite 
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure 
di controllo da effettuare, anche mediante l’intervento di banche, in funzione del 
contenimento del fenomeno dell’ evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in 
tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere 
del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi 
in data 29 gennaio 1998;
Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in ordine alla necessità 
di dare ai contribuenti un’informazione completa sugli adempimenti amministrativi 
necessari per usufruire della detrazione prevista, possono trovare accoglimento 
con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento e del 
modello di comunicazione e di indicazione dei centri di servizio competenti, ma 
che non sembra opportuno inserire il citato modello quale allegato al regolamento 
poiché è stato approvato con decreto dirigenziale proprio al fine di rendere più 
agevole l’iter in caso di successive modifiche; Vista la comunicazione al Presidente 
del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge 
n. 400 del 1988 (nota n. 3-851 dell’11 febbraio 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.
Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Art. 2
Art. 3
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici comunicano all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui all’articolo 1, entro il trentuno luglio dell’anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una nota, sottoscritta dal legale rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.
Art. 4
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 1998
Il Ministro delle finanze ViscoRegistrato alla Corte dei conti il 9 marzo 
1998 
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102