Decreto del 18 febbraio 1998, n. 4
Visto l’articolo
1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in forza del quale, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae, fino
alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 41 per cento delle spese
sostenute sino a un importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente
rimaste a carico, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),
b), c) e d) dell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni
di edificio residenziale di cui all’articolo 1117, n. 1), del codice civile; nonché
per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), e) e d) dell’articolo
31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari
residenziali di qualsiasi categoria catastale possedute o detenute e sulle loro
pertinenze;
Visto, in particolare, il comma 3 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale prevede che con decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, sono stabilite
le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché le procedure
di controllo da effettuare, anche mediante l’intervento di banche, in funzione del
contenimento del fenomeno dell’ evasione fiscale e contributiva, prevedendosi in
tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi
in data 29 gennaio 1998;
Ritenuto che le considerazioni formulate dal Consiglio di Stato in ordine alla necessità
di dare ai contribuenti un’informazione completa sugli adempimenti amministrativi
necessari per usufruire della detrazione prevista, possono trovare accoglimento
con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regolamento e del
modello di comunicazione e di indicazione dei centri di servizio competenti, ma
che non sembra opportuno inserire il citato modello quale allegato al regolamento
poiché è stato approvato con decreto dirigenziale proprio al fine di rendere più
agevole l’iter in caso di successive modifiche; Vista la comunicazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri a norma dell’articolo 17, comma 3, della citata legge
n. 400 del 1988 (nota n. 3-851 dell’11 febbraio 1998);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro quaranta giorni da questa ultima data.
Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Art. 2
Art. 3
Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici comunicano all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui all’articolo 1, entro il trentuno luglio dell’anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le caratteristiche ed il tracciato record stabiliti con decreto dirigenziale, sono trasmessi unitamente ad una nota, sottoscritta dal legale rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.
Art. 4
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 febbraio 1998
Il Ministro delle finanze ViscoRegistrato alla Corte dei conti il 9 marzo
1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 102