Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 10 marzo 2005, n. 452
Sportello emergenza sfratti. Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 
12 novembre 2004, n. 269
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 
2005, n. 63
Agli Iacp comunque denominati e trasformati, tramite la Federcasa
Ai comuni, tramite l’Anci
Alle prefetture, tramite il Ministero dell’interno
Alle cancellerie dei tribunali, tramite il Ministero della giustizia
Alle tesorerie provinciali dello Stato, tramite il Ministero dell’economia e delle 
finanze
Alle regioni e province autonome, tramite il Cinsedo
Al Sicet
Al Sunia
All’Uniat
All’Unione inquilini
Alla Feder.Casa
Al Conia
Alla Confedilizia
All’Uppi
Alla Federproprietà
All’Appc
Alla Confappi
All’Asppi
All’Unioncasa
e, per conoscenza:
Ai S.I.I.T. - Settore infrastrutture
All’Ufficio centrale di bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266, del 12 novembre 2004, è stata 
pubblicata la legge 12 novembre 
2004, n. 269, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione 
da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti 
esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla
legge 9 dicembre 
1998, n. 431.
L’introduzione della normativa anzidetta è stata ritenuta necessaria in conseguenza 
dell’avvenuta scadenza, il 30 giugno 2004, della proroga relativa all’esecuzione 
delle procedure di rilascio degli immobili urbani per finita locazione, la quale, 
alla luce dell’orientamento espresso dalla 
Corte costituzionale con la sentenza 
n. 155/2004, deve considerarsi l’ultima legittimamente consentita.
Al fine di evitare che numerose famiglie a basso reddito ed aventi nel proprio nucleo 
anziani ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi possano trovarsi senza 
un alloggio ove risiedere, la norma anzidetta ha previsto (art. 2, comma 7) particolari 
incombenze, anche di carattere economico, che questo Ministero è tenuto ad espletare, 
avvalendosi degli Istituti autonomi case popolari o comunque gli stessi siano attualmente 
denominati o trasformati.
Di particolare importanza nella normativa in esame è l’obbligo che impone la costituzione 
di uno «sportello emergenza sfratti», il cui scopo è quello di provvedere - d’intesa 
con questo Ministero e come più adeguatamente sarà di seguito chiarito - ai principali 
compiti diretti a favorire il miglior esito del provvedimento.
La presente circolare tende, quindi, soprattutto ad evidenziare quali siano i soggetti 
destinatari del contributo previsto dalla norma, la misura dello stesso ed i necessari 
adempimenti per conseguirlo.
Alla illustrazione delle ulteriori agevolazioni contemplate dalla legge (incremento 
della quota di reddito imponibile non assoggettata a tassazione; esenzione o riduzione 
dell’I.C.I., etc.) provvederanno, se del caso, i relativi organi competenti.
 
1. Obiettivi e destinatari finali della
legge 12 novembre 2004, n. 269, 
di conversione del decreto-legge n. 240/2004.
	- L’obiettivo della norma è quello di facilitare la ricerca di soluzioni abitative 
	temporanee o permanenti per i conduttori oggetto di procedure di sfratto esecutivo 
	che «siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o 
	handicappati gravi e che inoltre:
	
		- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere 
		alla locazione di una nuova unità immobiliare;
 
		- siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio 
		ai sensi dell’art. 
		80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti 
		e proroghe. 
		Rientrano in tale categoria, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera 
		b), della normativa in discorso, anche coloro che abbiano ottenuto il rinvio 
		della data di esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari nonché coloro 
		che, privi di altra abitazione o non disponendo di redditi adeguati per 
		locarne un’altra, abbiano subito sentenza od ordinanza di sfratto fra il 
		1° luglio ed il 13 settembre 2004; 
		- siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero 
		dei lavori pubblici ai sensi della citata
		legge n. 388 del 2000 
		e successivi differimenti e proroghe.
		Si ricorda che tali requisiti economici, definiti dal
		decreto ministeriale 7 giugno 1999, 
		consistono nel possesso di un:
		
			- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni 
			minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti 
			non inferiore al 14 per cento;
 
			- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato 
			dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione 
			degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza 
			del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.
 
		
		 
	
	 
	- 
	
Per l’accertamento di tali requisiti minimi l’ammontare dei redditi da assumere 
	a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione annuale IRPEF (Unico 
	2003), mentre il valore dei canoni è quello risultante dai nuovi contratti di 
	locazione stipulati ai sensi della
	legge n. 269/2004 regolarmente 
	registrati, al netto degli oneri accessori.
	Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo 
	familiare deve essere resa apposita dichiarazione autocertificata, come da allegato 
	modello, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 
	28 dicembre 2000, n. 445.
	 
 
2. Beneficiari del contributo.
	- I beneficiari del contributo possono essere:
		- gli enti locali (comuni) che affittino da proprietari (persone fisiche 
		o giuridiche) alloggi, secondo le tipologie contrattuali previste dall’art. 
		2, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 240, convertito nella
		legge n. 269/2004, 
		da mettere a disposizione dei destinatari di cui al paragrafo 1 della presente 
		circolare;
 
		- i singoli proprietari (persone fisiche o giuridiche) che affittino un 
		alloggio ai soggetti di cui al citato paragrafo 1, secondo le tipologie 
		definite dall’art. 2, commi 2, 5 e 6, della normativa anzidetta.
 
	
	 
	- Il contributo massimo concedibile è fissato in relazione alla dimensione 
	demografica del comune in cui è ubicato l’alloggio, secondo il seguente schema:
	
		- euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
 
		- euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000 
		abitanti;
 
		- euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.
 
	
	Il contributo è erogato in unica soluzione ed a cura dello «sportello emergenza 
	sfratti», direttamente al comune che affitti in proprio e conceda poi l’alloggio 
	in «concessione amministrativa» ai sensi del richiamato art. 2, commi 3 e 4, 
	della norma in esame ovvero al proprietario che affitti l’alloggio ai sensi 
	del predetto art. 2, commi 2, 5 e 6. 
 
3. Compiti affidati allo Iacp comunque denominato.
	- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera per il tramite degli 
	Iacp comunque denominati o trasformati attraverso la costituzione di uno «sportello 
	emergenza sfratti».
 
	- Ogni Iacp comunque denominato o trasformato deve procedere, pertanto, alla 
	creazione di uno «sportello emergenza sfratti» con delibera dell’organismo competente 
	in base allo Statuto dell’Ente (CdA, direttore, etc.) ed all’individuazione 
	di un soggetto responsabile dei rapporti con il Ministero e di un soggetto responsabile 
	del trattamento dei dati sensibili in base al decreto legislativo 30 giugno 
	2003, n. 196, dandone immediata comunicazione con lettera raccomandata a:
		- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale 
		per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative - Divisione 
		2ª;
 
		- prefettura territorialmente competente;
 
		- comuni interessati;
 
		- tribunale competente per territorio (art. 6, comma 3, decreto-legge 
		n. 240/2004);
		regione di appartenenza. 
	
	 
	- Lo «sportello emergenza sfratti» ha i seguenti compiti:
		- assistenza agli inquilini per la verifica delle condizioni soggettive 
		di diritto ai benefici del 
		decreto-legge n. 240/2004. Per costoro è richiesta 
		la compilazione della allegata scheda A;
 
		- assistenza ai proprietari che non possano o non intendano rivolgersi 
		alle relative associazioni di categoria. Sono equiparati ai proprietari 
		gli usufruttuari, i legali rappresentanti o procuratori di società proprietarie 
		ovvero il mandatario di più proprietari od usufruttuari. Tutti costoro sono 
		tenuti alla compilazione della scheda B e di quella intitolata «Richiesta 
		contributo»;
 
		- raccolta degli elenchi dei contratti stipulati dai comuni, i quali sono 
		tenuti a compilare la scheda C;
 
		- supporto agli inquilini nella ricerca dell’alloggio tramite appositi 
		accordi con le associazioni degli inquilini e della proprietà;
 
		- coordinamento, in conformità alle direttive ministeriali, delle iniziative 
		consistenti in accordi con comuni, associazioni della proprietà e sindacati 
		inquilini.
 
	
	 
	- L’istruttoria delle domande, da effettuarsi a cura di ciascuno «sportello» 
	entro il 30 aprile 2005, consiste nel riscontro dei requisiti degli inquilini, 
	nella verifica della tipologia dei contratti stipulati ai sensi del
	decreto-legge n. 240/2004 
	e nella formazione della graduatoria in ordine di stipula dei contratti (art. 
	3, comma 7).
 
	- L’elenco delle richieste, ordinate per tipo di contratti e per data di stipula 
	degli stessi, con l’indicazione dell’ammontare del contributo complessivo da 
	erogare e del distinto importo dell’uno per cento di competenza dello Iacp, 
	corredato della dichiarazione di legittimità e congruità dell’importo liquidato, 
	è trasmesso, entro il 15 maggio 2005, al Ministero delle infrastrutture e dei 
	trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane 
	e abitative - Divisione 2ª;
 
	- Al fine di consentire l’accredito dell’importo da erogare ai beneficiari, 
	gli Iacp comunque denominati o trasformati provvedono all’apertura di apposito 
	conto corrente vincolato presso la tesoreria provinciale dello Stato competente 
	per territorio e ne comunicano i dati alla predetta Direzione generale del Ministero 
	delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 maggio 2005. Nei casi in cui 
	gli ex Iacp, in conseguenza dell’avvenuta trasformazione in s.p.a., non abbiano 
	titolo all’apertura di un conto corrente presso la tesoreria provinciale potranno 
	utilizzare nella propria tesoreria apposito conto corrente infruttifero e vincolato 
	alla finalità in argomento.
 
	- Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dell’elenco di cui al 
	punto 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata l’istituzione 
	del capitolo di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria, procede:
		- alla ripartizione dei fondi sulla base degli elenchi pervenuti ed alla 
		comunicazione delle risorse attribuite a ciascuno «sportello», in relazione 
		all’importo complessivo dei contratti inseriti negli elenchi trasmessi;
 
		- all’emanazione del provvedimento di accredito, a ciascun sportello, 
		dell’importo totale, distinguendo quello destinato al contributo e quello 
		relativo al compenso pari all’uno per cento di spettanza degli Iacp. Per 
		quest’ultimo importo gli Iacp avranno cura di comunicare il numero del proprio 
		conto corrente di tesoreria non vincolato sul quale accreditarlo.
 
	
	In conseguenza di quanto sopra, gli Iacp provvedono, entro trenta giorni dal 
	ricevimento dell’accredito sul conto corrente vincolato, alla comunicazione, 
	a favore degli aventi diritto, dell’ammissione al contributo e della erogazione, 
	dandone contemporanea notizia all’inquilino ed a questo Ministero. 
 
4. Adempimenti dei soggetti destinatari.
	- L’inquilino destinatario del provvedimento di sfratto di cui al paragrafo 
	1, entro il 31 marzo 2005, deve improrogabilmente:
		- inoltrare, con lettera raccomandata con ar, una dichiarazione irrevocabile 
		al giudice competente, di volersi avvalere delle forme contrattuali previste 
		nel decreto-legge n. 240/2004;
 
		- consegnare, in alternativa, analoga dichiarazione all’ufficiale giudiziario 
		che ne farà menzione nel processo verbale dal medesimo redatto.
 
	
	 
	- Copia della dichiarazione o del processo verbale di cui sopra deve essere 
	allegata alla domanda del proprietario, come richiesto dal modello di richiesta 
	di contributo di cui alla unita modulistica.
 
	- Si rammenta che i soggetti che si avvalgono delle condizioni contrattuali 
	previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2, mantengono, fino alla scadenza del 
	nuovo rapporto locativo, il punteggio precedentemente conseguito per l’assegnazione 
	degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e continuano, anche durante 
	tale rapporto, ad essere considerati conduttori assoggettati a procedure esecutive 
	ai fini dell’assegnazione degli anzidetti alloggi da parte di qualunque ente.
 
 
5. Compiti dei comuni.
I comuni, per avvalersi dei benefici finanziari previsti dalla norma, devono 
provvedere:
	entro l’improrogabile scadenza del 31 marzo 2005, alla stipula, quali conduttori, 
	dei contratti di locazione indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 2, della durata 
	fino a due anni non rinnovabili né prorogabili oppure di durata triennale, prorogabile 
	di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti;
	all’invio, allo «sportello emergenza sfratti», entro lo stesso 31 marzo, degli 
	elenchi ordinati per tipo di contratto e data di stipula, con l’indicazione 
	dell’importo del contributo complessivo da erogare. Si è ritenuto che anche 
	tale operazione debba essere effettuata entro il termine indicato, per effetto 
	di quanto prescritto dall’art. 8 della legge in esame, in merito alla efficacia 
	della stessa;
	alla formazione dell’atto di concessione amministrativa con gli aventi diritto;
	
	alla compilazione del relativo elenco ed alla trasmissione dello stesso allo 
	«sportello emergenza sfratti», per essere successivamente inoltrato a questo 
	Ministero.
 
6. Adempimenti dei proprietari.
I proprietari interessati o gli altri soggetti titolari sopra enunciati, per 
avvalersi dei contributi contemplati dalla legge devono provvedere, improrogabilmente 
entro il 31 marzo 2005, a:
	stipulare una delle forme contrattuali previste dal 
	decreto-legge n. 240/2004 
	con gli aventi diritto di cui al relativo art. 1, ovvero con i comuni per i 
	casi indicati all’art. 2, commi 3 e 4 del decreto-legge stesso;
	presentare allo «sportello emergenza sfratti», per i contratti stipulati ai 
	sensi dell’art. 2, commi 2, 5 e 6, la domanda redatta sulla modulistica unificata 
	di cui al successivo paragrafo 8, corredata della relativa documentazione. Analogamente 
	a quanto prescritto per la presentazione degli elenchi da parte degli enti locali, 
	anche il recapito di tale domanda deve, infatti, avvenire nel termine di efficacia 
	della norma sopra indicato.
 
7. Contributi.
	- La corresponsione del contributo una tantum, in conto capitale ed a fondo 
	perduto, da erogare in unica soluzione a favore degli aventi diritto, è prevista 
	unicamente per la stipula dei contratti di cui all’art. 2, commi 2, 3, 4, 5 
	e 6.
	Il relativo ammontare è pari, di norma, agli importi di cui all’art. 
	4 del decreto-legge n. 240/2004, qualora il canone complessivo corrisposto 
	sia superiore o uguale al massimale ivi previsto. È pari invece all’importo 
	di tale canone complessivo qualora lo stesso risulti inferiore al rispettivo 
	contributo.
	Per il calcolo del contributo da erogare per i contratti di locazione contemplati 
	dal comma 2, dell’art. 2, occorre invece tener conto anche dell’importo dei 
	canoni derivanti dal precedente contratto di locazione, che dovrà essere detratto 
	dall’importo complessivo del canone relativo al nuovo contratto. La differenza, 
	in tal modo determinata, costituisce l’importo da confrontare con il complessivo 
	contributo. Qualora tale differenza sia superiore, il contributo dovrà essere 
	erogato per intero, in caso diverso il contributo sarà pari alla differenza 
	stessa (art. 3, comma 3).
	Relativamente, infine, ai contratti stipulati ai sensi del richiamato art. 2, 
	commi 5 e 6, si richiama l’attenzione su quanto precisato al secondo periodo 
	del comma 2, dell’art. 3 della norma in esame, sulla necessità di rapportare 
	il contributo massimo concedibile all’importo complessivo dei canoni derivanti 
	dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio. Ne consegue 
	che, qualora il canone totale dei contratti della specie fosse riferito ad un 
	periodo diverso da quello indicato dalla norma, occorrerà determinare previamente 
	il canone mensile e da questo, calcolandone il prodotto per trentasei, giungere 
	alla definizione dell’importo triennale da confrontare con il massimale di contributo. 
	- Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 7, l’erogazione del contributo 
	da parte di ogni singolo «sportello» è disposta, in unica soluzione, secondo 
	l’ordine cronologico della data di stipula dei contratti, la cui sottoscrizione 
	deve improrogabilmente avvenire, come innanzi precisato, entro il 31 marzo 2005. 
	Nell’ambito delle domande presentate sotto la stessa data, si ritiene invece 
	di poter affermare che la precedenza nella trattazione debba essere accordata 
	alle istanze degli enti locali, come appare chiaramente dall’ordine di elencazione 
	indicato sia all’art. 2, comma 7, lettera a), che all’art. 3.
 
	- È da chiarire infine che, pur prevedendo la norma l’erogazione di un contributo 
	«in relazione a ciascun contratto stipulato», tale espressione deve essere indubbiamente 
	riferita a «ciascun alloggio locato». La detta interpretazione discende infatti 
	dalla necessità di evitare che, qualora da un solo proprietario e con un unico 
	contratto vengano acquisiti (specie da parte dei comuni) più alloggi da destinare 
	in concessione amministrativa ad altrettanti beneficiari, possano crearsi ingiustificate 
	disparità di trattamento non volute dalla legge, quale, ad esempio, l’erogazione 
	al comune di un solo contributo in relazione all’unico contratto cumulativo 
	stipulato, anziché di tanti contributi per quanti sono gli alloggi effettivamente 
	locati.
 
 
8. Modulistica.
Al fine di agevolare le operazioni di istruttoria delle domande, le stesse devono 
essere redatte sull’apposita modulistica allegata alla presente circolare e corredate 
degli ulteriori allegati ivi indicati.
La citata modulistica deve essere personalizzata a cura dello «sportello» con il 
logo del Ministero e dello Iacp territorialmente competente.
I Ministeri, gli enti e le associazioni in indirizzo vogliano cortesemente e sollecitamente 
dare la massima divulgazione alla presente circolare attraverso i propri organi 
ed uffici territoriali.
Il relativo testo sarà comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet 
dello scrivente all’indirizzo:
http://www.infrastrutturetrasporti.it
 
Roma, 10 marzo 2005
	
		
			| 
			 Il vice Ministro 
			delle infrastrutture e dei trasporti 
			Martinat 
			 
			 | 
		
	
 
 
Allegati:
 
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