Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Circolare 10 marzo 2005, n. 452
Sportello emergenza sfratti. Decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito,
con modificazioni, dalla legge
12 novembre 2004, n. 269
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
2005, n. 63
Agli Iacp comunque denominati e trasformati, tramite la Federcasa
Ai comuni, tramite l’Anci
Alle prefetture, tramite il Ministero dell’interno
Alle cancellerie dei tribunali, tramite il Ministero della giustizia
Alle tesorerie provinciali dello Stato, tramite il Ministero dell’economia e delle
finanze
Alle regioni e province autonome, tramite il Cinsedo
Al Sicet
Al Sunia
All’Uniat
All’Unione inquilini
Alla Feder.Casa
Al Conia
Alla Confedilizia
All’Uppi
Alla Federproprietà
All’Appc
Alla Confappi
All’Asppi
All’Unioncasa
e, per conoscenza:
Ai S.I.I.T. - Settore infrastrutture
All’Ufficio centrale di bilancio
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 266, del 12 novembre 2004, è stata
pubblicata la legge 12 novembre
2004, n. 269, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
13 settembre 2004, n. 240, recante misure per favorire l’accesso alla locazione
da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti
esecutivi di rilascio, nonché integrazioni alla
legge 9 dicembre
1998, n. 431.
L’introduzione della normativa anzidetta è stata ritenuta necessaria in conseguenza
dell’avvenuta scadenza, il 30 giugno 2004, della proroga relativa all’esecuzione
delle procedure di rilascio degli immobili urbani per finita locazione, la quale,
alla luce dell’orientamento espresso dalla
Corte costituzionale con la sentenza
n. 155/2004, deve considerarsi l’ultima legittimamente consentita.
Al fine di evitare che numerose famiglie a basso reddito ed aventi nel proprio nucleo
anziani ultrasessantacinquenni o portatori di handicap gravi possano trovarsi senza
un alloggio ove risiedere, la norma anzidetta ha previsto (art. 2, comma 7) particolari
incombenze, anche di carattere economico, che questo Ministero è tenuto ad espletare,
avvalendosi degli Istituti autonomi case popolari o comunque gli stessi siano attualmente
denominati o trasformati.
Di particolare importanza nella normativa in esame è l’obbligo che impone la costituzione
di uno «sportello emergenza sfratti», il cui scopo è quello di provvedere - d’intesa
con questo Ministero e come più adeguatamente sarà di seguito chiarito - ai principali
compiti diretti a favorire il miglior esito del provvedimento.
La presente circolare tende, quindi, soprattutto ad evidenziare quali siano i soggetti
destinatari del contributo previsto dalla norma, la misura dello stesso ed i necessari
adempimenti per conseguirlo.
Alla illustrazione delle ulteriori agevolazioni contemplate dalla legge (incremento
della quota di reddito imponibile non assoggettata a tassazione; esenzione o riduzione
dell’I.C.I., etc.) provvederanno, se del caso, i relativi organi competenti.
1. Obiettivi e destinatari finali della
legge 12 novembre 2004, n. 269,
di conversione del decreto-legge n. 240/2004.
- L’obiettivo della norma è quello di facilitare la ricerca di soluzioni abitative
temporanee o permanenti per i conduttori oggetto di procedure di sfratto esecutivo
che «siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o
handicappati gravi e che inoltre:
- non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere
alla locazione di una nuova unità immobiliare;
- siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva di rilascio
ai sensi dell’art.
80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti
e proroghe.
Rientrano in tale categoria, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera
b), della normativa in discorso, anche coloro che abbiano ottenuto il rinvio
della data di esecuzione da parte degli ufficiali giudiziari nonché coloro
che, privi di altra abitazione o non disponendo di redditi adeguati per
locarne un’altra, abbiano subito sentenza od ordinanza di sfratto fra il
1° luglio ed il 13 settembre 2004;
- siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero
dei lavori pubblici ai sensi della citata
legge n. 388 del 2000
e successivi differimenti e proroghe.
Si ricorda che tali requisiti economici, definiti dal
decreto ministeriale 7 giugno 1999,
consistono nel possesso di un:
- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni
minime INPS, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti
non inferiore al 14 per cento;
- reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, rispetto al quale l’incidenza
del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento.
-
Per l’accertamento di tali requisiti minimi l’ammontare dei redditi da assumere
a riferimento è quello risultante dall’ultima dichiarazione annuale IRPEF (Unico
2003), mentre il valore dei canoni è quello risultante dai nuovi contratti di
locazione stipulati ai sensi della
legge n. 269/2004 regolarmente
registrati, al netto degli oneri accessori.
Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo
familiare deve essere resa apposita dichiarazione autocertificata, come da allegato
modello, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
2. Beneficiari del contributo.
- I beneficiari del contributo possono essere:
- gli enti locali (comuni) che affittino da proprietari (persone fisiche
o giuridiche) alloggi, secondo le tipologie contrattuali previste dall’art.
2, commi 3 e 4 del decreto-legge n. 240, convertito nella
legge n. 269/2004,
da mettere a disposizione dei destinatari di cui al paragrafo 1 della presente
circolare;
- i singoli proprietari (persone fisiche o giuridiche) che affittino un
alloggio ai soggetti di cui al citato paragrafo 1, secondo le tipologie
definite dall’art. 2, commi 2, 5 e 6, della normativa anzidetta.
- Il contributo massimo concedibile è fissato in relazione alla dimensione
demografica del comune in cui è ubicato l’alloggio, secondo il seguente schema:
- euro 5.000 per comuni con popolazione pari o superiore a 500.000 abitanti;
- euro 4.000 per comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 500.000
abitanti;
- euro 3.000 per comuni con popolazione pari o inferiore a 100.000 abitanti.
Il contributo è erogato in unica soluzione ed a cura dello «sportello emergenza
sfratti», direttamente al comune che affitti in proprio e conceda poi l’alloggio
in «concessione amministrativa» ai sensi del richiamato art. 2, commi 3 e 4,
della norma in esame ovvero al proprietario che affitti l’alloggio ai sensi
del predetto art. 2, commi 2, 5 e 6.
3. Compiti affidati allo Iacp comunque denominato.
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera per il tramite degli
Iacp comunque denominati o trasformati attraverso la costituzione di uno «sportello
emergenza sfratti».
- Ogni Iacp comunque denominato o trasformato deve procedere, pertanto, alla
creazione di uno «sportello emergenza sfratti» con delibera dell’organismo competente
in base allo Statuto dell’Ente (CdA, direttore, etc.) ed all’individuazione
di un soggetto responsabile dei rapporti con il Ministero e di un soggetto responsabile
del trattamento dei dati sensibili in base al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dandone immediata comunicazione con lettera raccomandata a:
- Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale
per l’edilizia residenziale e le politiche urbane e abitative - Divisione
2ª;
- prefettura territorialmente competente;
- comuni interessati;
- tribunale competente per territorio (art. 6, comma 3, decreto-legge
n. 240/2004);
regione di appartenenza.
- Lo «sportello emergenza sfratti» ha i seguenti compiti:
- assistenza agli inquilini per la verifica delle condizioni soggettive
di diritto ai benefici del
decreto-legge n. 240/2004. Per costoro è richiesta
la compilazione della allegata scheda A;
- assistenza ai proprietari che non possano o non intendano rivolgersi
alle relative associazioni di categoria. Sono equiparati ai proprietari
gli usufruttuari, i legali rappresentanti o procuratori di società proprietarie
ovvero il mandatario di più proprietari od usufruttuari. Tutti costoro sono
tenuti alla compilazione della scheda B e di quella intitolata «Richiesta
contributo»;
- raccolta degli elenchi dei contratti stipulati dai comuni, i quali sono
tenuti a compilare la scheda C;
- supporto agli inquilini nella ricerca dell’alloggio tramite appositi
accordi con le associazioni degli inquilini e della proprietà;
- coordinamento, in conformità alle direttive ministeriali, delle iniziative
consistenti in accordi con comuni, associazioni della proprietà e sindacati
inquilini.
- L’istruttoria delle domande, da effettuarsi a cura di ciascuno «sportello»
entro il 30 aprile 2005, consiste nel riscontro dei requisiti degli inquilini,
nella verifica della tipologia dei contratti stipulati ai sensi del
decreto-legge n. 240/2004
e nella formazione della graduatoria in ordine di stipula dei contratti (art.
3, comma 7).
- L’elenco delle richieste, ordinate per tipo di contratti e per data di stipula
degli stessi, con l’indicazione dell’ammontare del contributo complessivo da
erogare e del distinto importo dell’uno per cento di competenza dello Iacp,
corredato della dichiarazione di legittimità e congruità dell’importo liquidato,
è trasmesso, entro il 15 maggio 2005, al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale per l’edilizia residenziale e le politiche urbane
e abitative - Divisione 2ª;
- Al fine di consentire l’accredito dell’importo da erogare ai beneficiari,
gli Iacp comunque denominati o trasformati provvedono all’apertura di apposito
conto corrente vincolato presso la tesoreria provinciale dello Stato competente
per territorio e ne comunicano i dati alla predetta Direzione generale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 maggio 2005. Nei casi in cui
gli ex Iacp, in conseguenza dell’avvenuta trasformazione in s.p.a., non abbiano
titolo all’apertura di un conto corrente presso la tesoreria provinciale potranno
utilizzare nella propria tesoreria apposito conto corrente infruttifero e vincolato
alla finalità in argomento.
- Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione dell’elenco di cui al
punto 5, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, verificata l’istituzione
del capitolo di bilancio e la relativa disponibilità finanziaria, procede:
- alla ripartizione dei fondi sulla base degli elenchi pervenuti ed alla
comunicazione delle risorse attribuite a ciascuno «sportello», in relazione
all’importo complessivo dei contratti inseriti negli elenchi trasmessi;
- all’emanazione del provvedimento di accredito, a ciascun sportello,
dell’importo totale, distinguendo quello destinato al contributo e quello
relativo al compenso pari all’uno per cento di spettanza degli Iacp. Per
quest’ultimo importo gli Iacp avranno cura di comunicare il numero del proprio
conto corrente di tesoreria non vincolato sul quale accreditarlo.
In conseguenza di quanto sopra, gli Iacp provvedono, entro trenta giorni dal
ricevimento dell’accredito sul conto corrente vincolato, alla comunicazione,
a favore degli aventi diritto, dell’ammissione al contributo e della erogazione,
dandone contemporanea notizia all’inquilino ed a questo Ministero.
4. Adempimenti dei soggetti destinatari.
- L’inquilino destinatario del provvedimento di sfratto di cui al paragrafo
1, entro il 31 marzo 2005, deve improrogabilmente:
- inoltrare, con lettera raccomandata con ar, una dichiarazione irrevocabile
al giudice competente, di volersi avvalere delle forme contrattuali previste
nel decreto-legge n. 240/2004;
- consegnare, in alternativa, analoga dichiarazione all’ufficiale giudiziario
che ne farà menzione nel processo verbale dal medesimo redatto.
- Copia della dichiarazione o del processo verbale di cui sopra deve essere
allegata alla domanda del proprietario, come richiesto dal modello di richiesta
di contributo di cui alla unita modulistica.
- Si rammenta che i soggetti che si avvalgono delle condizioni contrattuali
previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 2, mantengono, fino alla scadenza del
nuovo rapporto locativo, il punteggio precedentemente conseguito per l’assegnazione
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e continuano, anche durante
tale rapporto, ad essere considerati conduttori assoggettati a procedure esecutive
ai fini dell’assegnazione degli anzidetti alloggi da parte di qualunque ente.
5. Compiti dei comuni.
I comuni, per avvalersi dei benefici finanziari previsti dalla norma, devono
provvedere:
entro l’improrogabile scadenza del 31 marzo 2005, alla stipula, quali conduttori,
dei contratti di locazione indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 2, della durata
fino a due anni non rinnovabili né prorogabili oppure di durata triennale, prorogabile
di altri due anni in presenza di esplicito accordo delle parti contraenti;
all’invio, allo «sportello emergenza sfratti», entro lo stesso 31 marzo, degli
elenchi ordinati per tipo di contratto e data di stipula, con l’indicazione
dell’importo del contributo complessivo da erogare. Si è ritenuto che anche
tale operazione debba essere effettuata entro il termine indicato, per effetto
di quanto prescritto dall’art. 8 della legge in esame, in merito alla efficacia
della stessa;
alla formazione dell’atto di concessione amministrativa con gli aventi diritto;
alla compilazione del relativo elenco ed alla trasmissione dello stesso allo
«sportello emergenza sfratti», per essere successivamente inoltrato a questo
Ministero.
6. Adempimenti dei proprietari.
I proprietari interessati o gli altri soggetti titolari sopra enunciati, per
avvalersi dei contributi contemplati dalla legge devono provvedere, improrogabilmente
entro il 31 marzo 2005, a:
stipulare una delle forme contrattuali previste dal
decreto-legge n. 240/2004
con gli aventi diritto di cui al relativo art. 1, ovvero con i comuni per i
casi indicati all’art. 2, commi 3 e 4 del decreto-legge stesso;
presentare allo «sportello emergenza sfratti», per i contratti stipulati ai
sensi dell’art. 2, commi 2, 5 e 6, la domanda redatta sulla modulistica unificata
di cui al successivo paragrafo 8, corredata della relativa documentazione. Analogamente
a quanto prescritto per la presentazione degli elenchi da parte degli enti locali,
anche il recapito di tale domanda deve, infatti, avvenire nel termine di efficacia
della norma sopra indicato.
7. Contributi.
- La corresponsione del contributo una tantum, in conto capitale ed a fondo
perduto, da erogare in unica soluzione a favore degli aventi diritto, è prevista
unicamente per la stipula dei contratti di cui all’art. 2, commi 2, 3, 4, 5
e 6.
Il relativo ammontare è pari, di norma, agli importi di cui all’art.
4 del decreto-legge n. 240/2004, qualora il canone complessivo corrisposto
sia superiore o uguale al massimale ivi previsto. È pari invece all’importo
di tale canone complessivo qualora lo stesso risulti inferiore al rispettivo
contributo.
Per il calcolo del contributo da erogare per i contratti di locazione contemplati
dal comma 2, dell’art. 2, occorre invece tener conto anche dell’importo dei
canoni derivanti dal precedente contratto di locazione, che dovrà essere detratto
dall’importo complessivo del canone relativo al nuovo contratto. La differenza,
in tal modo determinata, costituisce l’importo da confrontare con il complessivo
contributo. Qualora tale differenza sia superiore, il contributo dovrà essere
erogato per intero, in caso diverso il contributo sarà pari alla differenza
stessa (art. 3, comma 3).
Relativamente, infine, ai contratti stipulati ai sensi del richiamato art. 2,
commi 5 e 6, si richiama l’attenzione su quanto precisato al secondo periodo
del comma 2, dell’art. 3 della norma in esame, sulla necessità di rapportare
il contributo massimo concedibile all’importo complessivo dei canoni derivanti
dalla sottoscrizione del contratto di locazione per un triennio. Ne consegue
che, qualora il canone totale dei contratti della specie fosse riferito ad un
periodo diverso da quello indicato dalla norma, occorrerà determinare previamente
il canone mensile e da questo, calcolandone il prodotto per trentasei, giungere
alla definizione dell’importo triennale da confrontare con il massimale di contributo.
- Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 7, l’erogazione del contributo
da parte di ogni singolo «sportello» è disposta, in unica soluzione, secondo
l’ordine cronologico della data di stipula dei contratti, la cui sottoscrizione
deve improrogabilmente avvenire, come innanzi precisato, entro il 31 marzo 2005.
Nell’ambito delle domande presentate sotto la stessa data, si ritiene invece
di poter affermare che la precedenza nella trattazione debba essere accordata
alle istanze degli enti locali, come appare chiaramente dall’ordine di elencazione
indicato sia all’art. 2, comma 7, lettera a), che all’art. 3.
- È da chiarire infine che, pur prevedendo la norma l’erogazione di un contributo
«in relazione a ciascun contratto stipulato», tale espressione deve essere indubbiamente
riferita a «ciascun alloggio locato». La detta interpretazione discende infatti
dalla necessità di evitare che, qualora da un solo proprietario e con un unico
contratto vengano acquisiti (specie da parte dei comuni) più alloggi da destinare
in concessione amministrativa ad altrettanti beneficiari, possano crearsi ingiustificate
disparità di trattamento non volute dalla legge, quale, ad esempio, l’erogazione
al comune di un solo contributo in relazione all’unico contratto cumulativo
stipulato, anziché di tanti contributi per quanti sono gli alloggi effettivamente
locati.
8. Modulistica.
Al fine di agevolare le operazioni di istruttoria delle domande, le stesse devono
essere redatte sull’apposita modulistica allegata alla presente circolare e corredate
degli ulteriori allegati ivi indicati.
La citata modulistica deve essere personalizzata a cura dello «sportello» con il
logo del Ministero e dello Iacp territorialmente competente.
I Ministeri, gli enti e le associazioni in indirizzo vogliano cortesemente e sollecitamente
dare la massima divulgazione alla presente circolare attraverso i propri organi
ed uffici territoriali.
Il relativo testo sarà comunque pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet
dello scrivente all’indirizzo:
http://www.infrastrutturetrasporti.it
Roma, 10 marzo 2005
Il vice Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Martinat
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Allegati:
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