Accordo per il territorio del comune di Pescara
in attuazione della
legge
9 dicembre 1998, n° 431 e del
decreto 30 dicembre 2002
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze
Le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori
in calce indicate:
Vista la
legge
9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio
degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Vista la convenzione nazionale in data 08.02.1999, sottoscritta ai sensi dell’art.
4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il D.M. 5 marzo 1999
con il quale sono stati definiti, sulla base della citata convenzione nazionale,
criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per
la stipula dei contratti di locazione ai sensi dell’art.
2, comma 3, legge n. 431/98;
Visto in particolare l’art. 4, comma 1, della citata legge 431/98, così come modificato
dall’art.2, comma 1, lett. c), della
legge 08.01.2002
n. 2 che stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convohi,
ogni tre anni, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale al fine di aggiornare la richiamata convenzione
nazionale;
Vista la convenzione nazionale stipulata in data 06.09.2002 in base agli artt. 4
e 4 bis, della legge 9 dicembre, n. 431 tra i Sindacati degli Inquilini SUNIA, SICET,
UNIAT, Unione Inquilini, ANIA, Feder.Casa e il COORDINAMENTO PROPRIETARI IMMOBILIARI,
ANPE–Federproprietà, ASPPI, CONFAPPI, UPPI, Assocasa,
Visto il D.M. 30 dicembre 2002 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
Tenuto conto delle delimitazioni delle microzone censuarie, individuate dall’Ufficio
del Territorio di Pescara ai sensi del DPR 138/98 ed approvate con delibera del
Consiglio Comunale n.117 del 12.07.1999, all’interno dei quali si riscontra una
sufficiente omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati
ivi insistenti;
Che in data 09.08.1999 veniva stipulato il primo accordo territoriale per il Comune
di Bologna in attuazione delle previsioni di cui alla
legge
n. 431/1998 avente durata triennale;
Che, tenuto conto dell’esperienza maturata nel corso della vigenza del precedente
accordo, è possibile cercare di fornire alle parti contrattuali uno strumento maggiormente
affinato ed il più possibile in linea con le aspettative della legge
Tanto premesso, le organizzazioni così come in epigrafe indicate, stipulano e convengono
quanto segue:
Capo I
NORME GENERALI
- PREMESSE: Le premesse sono parte integrante del presente Accordo
- AMBITO DI APPLICAZIONE: I criteri e le modalità per la determinazione
del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo,
per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla
legge 9 dicembre 1998 n. 431, art. 2 comma 4 e art. 5 si applicano esclusivamente
agli immobili locati ad uso abitativo situati nel territorio del Comune di Pescara;
- TERMINI DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO LOCALE: Il presente Accordo è valido
per la durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula o comunque fino
al rinnovo della Convenzione nazionale e del successivo decreto ministeriale,
come stabilito all’art.
4, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. Alla predetta scadenza e
fino alla stipula di un nuovo Accordo o, in caso di mancata stipula, fino all’emanazione
del decreto sostitutivo previsto dall’art. 4, comma 3, L. cit., continuerà ad
applicarsi il presente Accordo. Per il rinnovo dell’Accordo locale si applicano
le procedure previste all’art. 2, l. cit.
- INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OMOGENEE: Le parti, tenuto conto della
individuazione dell’Ufficio del Territorio di Pescara, ai sensi del DPR 138/98
ed approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 117 del 12.07.1999, di numero
10 (dieci) microzone censuarie all’interno delle quali si riscontra una sufficiente
omogeneità delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei fabbricati ivi
insistenti e rilevato che le stesse possano essere ulteriormente raggruppate,
per valori di mercato, dotazioni infrastrutturali e tipologie edilizie, individuano
in quattro zone omogenee il territorio del Comune di Pescara all’interno delle
quali ogni edificio sarà localizzato attraverso il foglio di mappa attribuito
dall’Ufficio del competente catasto urbano, il tutto come di seguito indicato:
- Zona omogenea 1 - “centrale”
Microzone censuarie |
Fogli di mappa |
1 - 2 - 4 |
2-3-4-5-8-9-13-14-15-16-20-21-22-23-27(in parte) |
Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa
alla parte nord (ex Castellamare) e comprendente : Lungomare Riviera
- Lungomare Matteotti - Via Paolucci - Via Gobetti - Via N. Fabrizi - C.so
V. Emanuele - Piazza Italia - Piazza Duca D’Aosta - C.so Umberto - Piazza
Sacro Cuore - Piazza della Rinascita - Via L. Muzii - Viale R. Margherita
- Piazza San Francesco - Piazza S. Caterina di Siena - Viale G. Bovio -
Strada parco - Viale Kennedy - Piazza Duca degli Abruzzi; Via delle Fornaci
(di confine) - Via Caravaggio (di confine),
- Zona omogenea 2 - “semicentrale”
Microzone censuarie |
Fogli di mappa |
5 - 7 - 8 |
25-27(in parte)-29-26-28-32-37 |
Indicativamente identificabile nel nucleo storico della città estesa
alla parte sud (fortezza di Pescara) e comprendente: Lungaterno Sud
- Piazza della Marina - Via Bardet - Via D’Avalos - Ponte Risorgimento -
Ponte G. D’Annunzio - Via G. D’Annunzio - Via Marconi - Via A. Doria - Via
Vespucci - Via Luisa D’Annunzio - Piazza Alessandrini - Piazza Le Laudi
- Asse attrezzato; Viale Pindaro - Via Virgilio - Via Mazzarino - Via Pepe
- Via Luisa D’Annunzio - Piazza Ovidio - Piazza San Luigi Gonzaga - Lungomare
C. Colombo - Viale Primo Vere - Via Naz.le Adriatica Sud - Strada San Silvestro
(di confine);
- Zona omogenea 3 - “Colli”
Microzone censuarie |
Fogli di mappa |
3 - 9 - 10 |
7-11-12-18-19-1-6-10-17-35-36-42-43-44-45 |
Indicativamente identificabile nelle aree collocate nelle zone collinari
ex rurali o prevalentemente agricole e comprendente: Via Caravaggio
(di confine) - Via Colle di Mezzo - Via di Sotto - Via Prati - Via Fonte
Romana - Via del Circuito - Largo Madonna - Piazza Pierangeli - Via Ferrari
(di confine); Via del Palazzo - Via Colle Scorrano - Via di Sotto - Via
Valle Ferzetti - Via Caravaggio (di confine); Via Tirino - Via Colle Pizzuto
- Via Colle Orlando - Circonvallazione - Strada comunale San Silvestro -
Via Colle Pineta - Via Colle Renazzo - Via Colle San Donato - Strada San
Silvestro — Via Nazionale Adriatica sud (di confine);
- Zona omogenea 4 - “periferica”
Microzone censuarie |
Fogli di mappa |
- 6 - |
24-30-31-33-34-38-39-40-41 |
Indicativamente identificabile nella zona periferica ed industriale estesa
lungo la sponda sud del fiume (Tiburtina Valeria) e comprendente: Asse
attrezzato - Via Tiburtina - Via Tirino - Via Alento (di confine) - Via
Stradonetto - Circonvallazione
Ai fini delle ripartizione omogenea del territorio si è provveduto alla
unificazione della zona portuale Nord con quella “centrale” mediante inserimento
in quest’ultima anche dei fogli di mappa num.ri 22, 23 e quella parte del
foglio 27 posta sulla sponda del fiume, ricompresi nella microzona num.
5 (“semicentrale”)
- Zona di particolare pregio: sono state individuate zone di particolare
pregio quelle ricomprese tra Viale Primo Vere (l° tratto) Via O. Braga -
Via Scarfoglio - Via L. D’Annunzio (ultimo tratto) - Via Via Modesto della
Porta - Viale Figlia di Iorio - Via C. De Titta (di confine) Lungomare Matteotti
(da via Balilla) - Piazza 1° Maggio - Piazza della Rinascita - Viale Riviera
- Viale Regina Elena Viale Regina Margherita - Viale Kennedy - Strada Parco
(di confine) - Via Solferino tratto lato mare (di confine).
- Zona di degrado: Si è inteso non individuare zone di particolare
degrado in quanto non esiste una particolare zona ben definibile in cui
è concentrato il degrado del patrimonio immobiliare e di quello sociale.
I1 fenomeno è piuttosto riconoscibile attraverso l’identificazione
di alloggi di minor pregio all’interno di ogni singola zona.
Si conviene che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine
delle zone, l'edificio sarà incluso nella zona di maggior valore. I confini
tra le aree omogenee e le zone s’intendono tracciati sulla linea di mezzeria
delle varie strade
- INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DI BASE PER LA VALUTAZIONE DEL CANONE DI
RIFERIMENTO: Si è ritenuto, sulla base dei dati messi a disposizione dalle
Associazioni e dalle Organizzazioni Professionali, di riferire il canone di
locazione di ciascun alloggio al numero dei locali di cui lo stesso è costituito,
ad eccezione delle unità immobiliari di superficie superiore ai 110 mq. ed alle
unità unifamiliari per le quali si è preferito riferire il valore locativo alla
superficie commerciale dell’alloggio (per la definizione di superficie commerciale
vedi DPR 138/98). La
cucina è esclusa dal computo dei locali, salvo il caso in cui non vi sia destinazione
univoca dell’ambiente che la ospita (es. monolocale, cucina-soggiorno).
Il box o posto auto è sono inclusi nel contratto di locazione, costituendo semplicemente
un parametro per la determinazione della sub-fascia.
Si sono pertanto individuate le seguenti tipologie:
- Abitazioni unifamiliari;
- Unità immobiliari con superficie> 110 mq.
- Unità di n. 4 vani + servizi 95 < superficie < 110 mq.
- Unità di n. 3 vani + servizi 70 < superficie < 95 mq.
- Unità di n. 2 vani + servizi 50 < superficie < 70 mq.
- Unità monolocale + servizi superficie
< 50 mq.
Sulla base delle suddette divisioni per tipologia sono stati individuati i valori
minimo e massimo entro i quali è possibile individuare il canone convenzionale
dell’unità immobiliare con relative fasce per ogni area come descritto nella
tabella di seguito riportata:
SUB-FASCE DI VARIAZIONE PER SINGOLA ZONA
ZONA 1 |
TIPOLOGIA ABITAZIONE |
UNITÀ di MISURA |
SUB-FASCIA |
abitazione unifamiliare |
€ x mq |
42,00 – 54,00 |
54,00 - 60,00 |
60,00 - 66,00 |
abitazione > 110 mq |
€ x mq |
42,00 – 48,00 |
48,00 -54,00 |
54,00 - 60,00 |
4 locali + servizi |
Canone annuale |
4.800,00 – 5.400,00 |
5.400,00 – 6.600,00 |
6.600,00 – 7.200,00 |
3 locali + servizi |
" |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 5.400,00 |
5.400,00 – 6.000,00 |
2 locali + servizi |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 4.800,00 |
monolocali |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 4.800,00 |
ZONA 2 |
TIPOLOGIA ABITAZIONE |
UNITA' di MISURA |
SUB-FASCIA |
abitazione unifamiliare |
€ x mq |
30,00 – 48,00 |
48,00 - 54,00 |
54,00 - 66,00 |
abitazione > 110 mq |
€ x mq |
30,00 – 48,00 |
48,00 - 54,00 |
54,00 - 60,00 |
4 locali + servizi |
Canone annuale |
4.200,00 – 4.800,00 |
4.800,00 – 6.000,00 |
6.000,00 – 6.600,00 |
3 locali + servizi |
" |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 5.400,00 |
5.400,00 – 6.000,00 |
2 locali + servizi |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.800,00 |
4.800,00 – 5.400,00 |
monolocali |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 4.800,00 |
ZONA 3 |
TIPOLOGIA ABITAZIONE |
UNITÀ di MISURA |
SUB-FASCIA |
abitazione unifamiliare |
€ x mq |
24,00 – 36,00 |
36,00 - 48,00 |
48,00 – 60,00 |
abitazione > 110 mq |
€ x mq |
24,00 – 36,00 |
36,00 - 42,00 |
42,00 - 54,00 |
4 locali + servizi |
Canone annuale |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 5.400,00 |
5.400,00 – 6.600,00 |
3 locali + servizi |
" |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 4.800,00 |
4.800,00 - 5.400,00 |
2 locali + servizi |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 4.800,00 |
monolocali |
" |
2.400,00 – 2.600,00 |
2.600,00 – 3.000,00 |
3.000,00 – 3.600,00 |
ZONA 4 |
TIPOLOGIA ABITAZIONE |
UNITA' di MISURA |
SUB-FASCIA |
abitazione unifamiliare |
€ x mq |
18,00 – 24,00 |
24,00 - 36,00 |
36,00 - 48,00 |
abitazione > 110 mq |
€ x mq |
18,00 - 24,00 |
24,00 - 36,00 |
36,00 - 48,00 |
4 locali + servizi |
Canone annuale |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 5.400,00 |
5.400,00 - 6.000,00 |
3 locali + servizi |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.800,00 |
4.800,00 - 5.400,00 |
2 locali + servizi |
" |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.200,00 |
4.200,00 – 4.800,00 |
monolocali |
" |
2.400,00 – 3.000,00 |
3.000,00 – 3.600,00 |
3.600,00 – 4.200,00 |
Tabella SEQ Tabella \* ARABIC 1
Tale valori sono stati determinati, anche fatte le opportune valutazioni
in merito:
- alle attuali condizioni locali del mercato degli affitti;
- ai canoni di locazioni in generale correnti su piazza;
- alla complessità e difficoltà di individuare in concreto marcate differenze
tra le specifiche aree individuate, stante una certa omogeneità, su piazza,
dei valori locativi;
I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona e area
dovranno intendersi aggiornati annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti,
nella misura del 75% della variazione dell’indice Istat.
- Individuazione dei criteri per la definizione dei “valori di riferimento”
minimo e massimo dei canoni di locazione:
In base a quanto disposto dall’art. 5, nell’ambito di ogni “zona urbana
omogenea” è definita la fascia di oscillazione con un valore limite minimo e
un valore limite massimo del canone espresso in euro/mq. annuo, ovvero a corpo
in euro/anno.
Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di
riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori
minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate
con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi
all’immobile:
Elementi di tipo A
- Al
- bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza, lavabo, vasca
da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di aerazione
meccanica
- A2
- impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile;
impianto predisposto per l’installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua
calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas
Elementi di tipo B
- Bl
- cucina abitabile con almeno una finestra
- B2
- ascensore per unità abitative situate al 2~ piano o piano superiore
- B3
- stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale
in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti,
pareti e soffitti
- B4
- impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti alla data di stipula del con fratto
- B5
- riscaldamento centralizzato o autonomo
Elementi di tipo C
- Cl
- doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza;
lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo
di areazione meccanica
- C2
- autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
- C3
- giardino condominiale
- C4
- stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono
in tutti i suoi elementi costitutivi. impianti tecnologici propri dell’abitazione,
infissi, pavimenti, pareti e soffitti
- C5
- stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti
i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture,
scale e spazi comuni interni
- C6
- porte blindate e doppi vetri
- C7
- prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: rete dei trasporti
pubblici, esercizi commerciali e servizi sociali
Ai fini dell’individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi,
per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi
all’immobile, come sopra specificati:
sub-fascia 1: - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:
a) se manca uno solo degli elementi di tipo A o comunque se di tipologia catastale
A/5; b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli
locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno
quattro elementi del tipo B; c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur
avendo tutti gli elementi di tipo A.
sub-fascia 2: - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:
a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B; b)
se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la subfascia
2, e meno di tre elementi di tipo C.
sub-fascia 3: - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia
se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi
di tipo C ed in ogni caso non possono essere collocati in questa sub-fascia
gli immobili se di tipologia catastale A/3 di classe 1, A/4 e A/6.
Elementi di tipo D
- Dl
- presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
- D2
- presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta
- D3
- appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti
di immobili di pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge
- D4
- assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico
- D5
- affaccio esterno di pregio
- D6
- giardino privato o spazio aperto esclusivo
- D7
- posto auto scoperto
- D8
- appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio
manutentivo per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio
attività (D.I.A.) ovvero Autorizzazione o Concessione Edilizia.
- D9
- terrazza di superficie superiore a 20 mq
- Dl0
- Impianto di climatizzazione.
La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta
la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore massimo del canone
della sub-fascia di appartenenza.
- DEFINIZIONE DEL METRO QUADRO UTILE Si ritiene opportuno definire
convenzionalmente il concetto di metro quadro utile; ciò per un’avvertita e
diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal
fine, si osserva che l’art. 1, comma 4, del D.M. 05.03.99 (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 22.03.99) preveda che:
- le pertinenze dell’unità immobiliare (posto auto, box, cantina, ecc.);
- la presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi,
ecc.);
- la dotazione dei vari servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo
o centralizzato, condizionamento d’aria ecc.);
debbano essere prese in considerazione dalle parti contrattuali private nella
definizione del canone effettivo, al fine di collocare questo tra il valore
minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione.
Considerato quanto sopra, e considerato quanto previsto agli art.li 7 e 18 del
D.M. 3/10/1975, n. 9816 (pubblicato in G.U. n. 330 del 16/12/1975), salve successive
definizioni ufficiali di riferimento, si conviene di computare i metri quadri
utili di ogni unità immobiliare con le modalità di cui agli allegati
B e
C del
dpr 23 marzo 1998, n. 138.
La superficie dei balconi e dei terrazzi sarà considerata nella determinazione
della superficie utile solo nella misura del 25% per quelli fino a trenta metri
quadrati, l'ulteriore superficie sarà calcolata nella misura del 10%. Inoltre
i metri quadrati utili dell'unità immobiliare sono calcolate sulla base della
sua superficie convenzionale con una tolleranza del cinque per cento in più
o in meno.
Le parti private contrattuali dovranno indicare espressamente in contratto la
misura dei metri quadri utili attribuiti all'unità immobiliare oggetto del singolo
contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile; ciò al
fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso.
- Variazioni del canone: Le parti convengono che il canone di locazione,
come definito dalle parti private contrattuali ai sensi del presente accordo,
venga aggiornato ogni anno in misura pari al 75 % della variazione accertata
dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
verificatisi nell’anno precedente. L’aggiornamento decorrerà dal mese successivo
a quello in cui ne viene fatta richiesta con lettera raccomandata.
- RIPARAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE – ONERI ACCESSORI In materia
di riparazioni ordinarie e straordinarie ed oneri accessori, ai sensi dell’art.
4 D.M. 30.12.2002, le parti dispongono che per i contratti in oggetto si
applica la tabella «oneri accessori» che si allega come parte integrante del
presente sub num. 3 degli allegati (“allegato G”)
Stabiliscono altresì che, allorché si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili
opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori
danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui è adibito,
o comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante, il locatore può
chiedere al conduttore che il canone risultante dall’applicazione dei parametri
individuati nell’accordo territoriale venga integrato con un aumento non superiore
all’interesse legale (c.c. 1284) sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori
effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore
abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite.
L’aumento decorre dalla data in cui sono ultimate le opere, se la richiesta
è fatta entro 30 giorni dalla data stessa; in caso diverso decorre dal primo
giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
- DIRITTO DI PRELAZIONE Sarà facoltà del locatore concedere al conduttore
il diritto di prelazione in caso di vendita dell’immobile con le modalità previste
dagli art.li 38 e39 della legge n. 392/78.
- IMMOBILE ARREDATO Per gli alloggi ammobiliati, con mobilio efficiente
ed elettrodomestici funzionanti, il valore di canone effettivo individuato all'interno
delle fasce potrà aumentare fino ad un massimo del 15 per cento. Si conviene
di adottare quanto precede anche nei contratti "transitorio" e "transitorio
per studenti". Tale aumento sarà cumulabile con altri previsti dal presente
accordo, ove ricorrente
CAPO II
NORME SPECIALI
CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO (art. 2, comma 3, L.
n. 431/98)
- IL CONTRATTO TIPO
I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando
i tipi di contratto previsti dall’art.
1, comma 11, del D.M. 30.12.2002, allegati A e B
In ordine alla previsione dell’indicazione nel contratto, nella parte descrittiva,
di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature
tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria,
nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che,
in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme
dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto sostitutivo di notorietà.
- DURATA DEL CONTRATTO
Ove le singole parti contraenti concordassero una durata contrattuale superiore
a tre anni, le fasce di oscillazione dei canoni indicate nella tab. 1) subiranno,
nei valori minimi e massimi, un aumento del 5 per cento per i contratti di durata
di quattro anni, del 6 per cento per i contratti di durata di cinque anni e
del 7 per cento per i contratti di durata di sei o più anni, a valere per l’intera
durata contrattuale.
Contratti per gli usi transitori abitativi (art. 5 comma
1, legge 431/98)
- IL CONTRATTO TIPO
I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando
i tipi di contratto previsti dall’art.
2, comma 6, del D.M. 30.12.2002, allegati C e D.
In ordine alla previsione dell’indicazione nel contratto, nella parte descrittiva,
di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature
tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria,
nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che,
in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme
dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio.
- ESIGENZE DI TRANSITORIETÀ
Le parti individuano, anche considerati, usi, consuetudini locali, ecc. le particolari
esigenze (delle quali -si specifica- è sufficiente la sussistenza di una
delle sottoindicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti)
come da seguente elenco delle varie fattispecie,
per i proprietari:
- quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli
o dei parenti entro il secondo grado;
- quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque
con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali,
culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività
dirette a perseguire le predette finalità;
- quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato
che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità
e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori (il rilascio è condizionato dal possesso della concessione edilizia);
- quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale
ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale
trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di
immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni
a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche
lo sgombero dell'immobile stesso (il rilascio è condizionato dal possesso
della concessione edilizia);
- per cambio di destinazione d'uso degli immobili;
- per ristrutturazione con concessione edilizia già rilasciata;
- quando si sia in attesa di vendita con preliminare già stipulato;
- per matrimonio proprio o dei figli;
- per separazione o divorzio;
- per rientro dall'estero;
- qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto
e per i conduttori:
- per trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
- per contratto di lavoro a tempo determinato in Comune diverso da quello
di residenza;
- per assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa
o presso privati di un alloggio che si rende disponibile entro diciotto
mesi, dimostrato con compromesso stipulato;
- per vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
- per separazione o divorzio;
- per uso come seconda casa.
- qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore documentabile e/o
collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata
nel contratto.
Si conviene, in virtù di quanto stabilito dalla
legge n. 431/98 e dal
D.M. 30.12.02, che
l’esigenza transitoria del conduttore debba essere provata con apposita ed idonea
documentazione da allegare al contratto
- PERMANENZA DELLE CONDIZIONI: le parti convengono che il contratto
tipo definito a livello locale debba prevedere una specifica clausola che individui
l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore i quali dovranno confermare
il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti
la scadenza nel termine stabilito nel contratto e che qualora il locatore non
adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della
transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata
a quella prevista all’articolo
2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. In mancanza della documentazione
suddetta il locatore dovrà allegare conforme dichiarazione sostitutiva per mezzo
di atto notorio.
- VALORE DEL CANONE
Ai fini dell’art.
2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si riportano integralmente
a quanto convenuto al capo I, Parte Generale, e danno atto che il canone dei
contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti contraenti all’interno
dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione del Comune
di Pescara (tabella 1), incrementati del 20% considerata l’importanza strategica
del Comune di Pescara con particolare riferimento al fatto che si tratta di
un capoluogo di provincia.
Contratti per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari (art.
5, commi 2 e 3 , legge 431/98)
- PRESUPPOSTI SOGGETTIVI
Detti contratti potranno essere stipulati soltanto nel caso in cui il conduttore
sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione
ed abbia la propria residenza al di fuori del Comune di Pescara. La durata potrà
essere da sei mesi a tre anni (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta
del conduttore). Tali contratti potranno essere sottoscritti dal singolo studente
o da gruppi di studenti universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
- CIRCA IL CONTRATTO TIPO
I contratti di locazione potranno essere stipulati esclusivamente utilizzando
i tipi di contratto previsti dall’art. 3, comma 4, del D.M. 30.12.2002, allegati
E e F
In ordine alla previsione dell’indicazione nel contratto, nella parte descrittiva,
di tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione
catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature
tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria,
nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai
sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parti stipulanti convengono che,
in mancanza della documentazione suddetta, il locatore dovrà allegare conforme
dichiarazione sostitutiva per mezzo di atto notorio.
- VALORE DEL CANONE
Ai fini dell’art. 2, c. 2, D.M. 30.12.2002, le organizzazioni stipulanti si
riportano integralmente a quanto convenuto al capitolo 1, punto2, e danno atto
che il canone dei contratti individuati in epigrafe sarà definito dalle parti
contraenti all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di
oscillazione del Comune di Pescara (tabella 1), incrementati del 30%.
CAPO III
NORME COMUNI
- Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo si impegnano
a non sottoscrivere, durante la vigenza del medesimo, accordi territoriali diversi
dal presente.
- GRANDI PROPRIETA’
Per gli enti previdenziali pubblici, le compagnie assicurative, gli enti privatizzati,
i soggetti giuridici o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per
tali sono da intendersi l’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, della
disponibilità di più di 30 unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche
se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale), i canoni
sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce
di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni
territoriali, in base ad appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata
e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie
del presente accordo. In presenza della sottoscrizione di accordo integrativo,
le parti potranno essere assistite nella stipulazione dei singoli contratti
di locazione dalle associazioni sindacali da esse prescelte tra quelle che abbiano
sottoscritto l’accordo integrativo stesso. Tali Accordi integrativi, da stipularsi
per zone territoriali da individuarsi dalle associazioni sindacali predette,
possono prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari
categorie di conduttori nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri
accessori.
- COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE
Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito
alla interpretazione ed esecuzione dei contratti di cui al presente accordo,
nonché in ordine all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale e/o integrativo,
anche a riguardo del canone di locazione, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale,
formata, quanto a 2 componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni
firmatarie dell'accordo di cui trattasi, sulla base delle designazioni rispettivamente
del locatore e del conduttore, - e quanto a un terzo, che svolgerà le funzioni
di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra
designati, ove gli stessi , di comune accordo, ritengano di nominarlo.
Il parere della Commissione di Conciliazione è vincolante per le parti richiedenti.
Le parti stipulanti si riservano di predisporre apposito regolamento per il
funzionamento delle commissioni di conciliazione.
Il presente accordo si compone di complessive --11-- pagine
Pescara, lì ______
Si allegano, come parte integrante del presente accordo territoriale:
- contratto di locazione ad uso abitativo (allegato A);
- contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (allegato
C);
- contratto di locazione specifico per studenti (allegato C).
- tabella di ripartizione degli oneri accessori (allegato 5);
Pescara, lì ______________
Leggono, confermano e sottoscrivono le Organizzazioni della Proprietà edilizia:
- U.P.P.I. (Unione Piccoli Proprietari Immobiliari) - Via Grandi, 5 - Pescara
- Tel. 085-4223960
f.to. Marini Paolo
- CONFEDILIZIA (Associazione Provinciale Proprietà Edilizia) - Via Italica,
75 - Pescara - Tel. 085-4514672
f.to Susanna Della Torre
- A.S.P.P.I. (Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari) - Galleria
Muzii - Montesilvano - Tel____________ , Fax_________.
f.to
E dei Conduttori
- S.U.N.I.A. (Sindacato Unitario Nazionale Inqulini Assegnatari) - Via B.
Croce, 108 - Pescara – Tel. 085-45431
f.to Donato Cammarota
- U.N.I.A.T. (Unione Nazionale Inquilini Casa e Territorio) - Via Venezia,
28 - Pescara - Tel. 085-4224582.
f.to _______________
- S.I.C.E.T. (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) - Corso Vittorio Emanuele,
50 - Pescara - Tel. 085/299114-08527302
f.to _______________
Per maggiori
informazioni, per avere i Contratti e gli allegati,
rivolgersi alla
Sede SICET della propria città.
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