Decreto Interministeriale 30 dicembre 2002
Criteri generali per la realizzazione gli Accordi da definire in sede locale 
per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell’articolo 
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione 
transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell’articolo 
5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 aprile 2003, n. 85 - Supplemento 
Ordinario n. 59
 
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
di concerto con
Il Ministro dell’Economia e delle Finanze
Vista la legge 
9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio 
degli immobili adibiti ad uso abitativo;
Vista la Convenzione nazionale in data 8 febbraio 1999, sottoscritta ai sensi dell’articolo 
4, comma 1, della richiamata legge;
Visto il decreto interministeriale lavori pubblici-finanze del 5 marzo 1999, pubblicato 
sulla G.U. del 22 marzo 1999, serie generale, n. 67 con il quale sono stati definiti, 
sulla base dei contenuti della citata Convenzione nazionale, criteri generali per 
la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti 
di locazione ai sensi dell’articolo 
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto in particolare l’articolo 
4, comma 1 della citata legge 431/98, così come modificato dall’articolo 
2, comma 1, lettera c), della legge 8 gennaio 2002, n. 2 che stabilisce che 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti convochi, ogni tre anni, le organizzazioni 
della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello 
nazionale al fine di aggiornare la richiamata Convenzione nazionale che individua 
i criteri generali da assumere a riferimento per la realizzazione degli accordi 
da definire in sede locale tra le stesse associazioni ai fini della determinazione 
dei canoni di locazione;
Vista la nota ministeriale in data  15 gennaio 2002, con la quale ai sensi 
del richiamato
articolo 
4, comma 1, della legge n. 431/98, si è proceduto a convocare le organizzazioni 
sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative 
a livello nazionale al fine di aggiornare la  citata Convenzione nazionale;
Considerato che  alla scadenza del termine previsto dall’articolo 4, comma 
2, della menzionata legge n. 431/98,  tra tutte le parti convocate dal Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti non è stato raggiunto accordo formale unico;
Considerato che ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della medesima legge 431/98, 
in mancanza di un unico accordo tra le parti, i criteri per la definizione dei canoni, 
anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell’immobile 
e ad altri parametri oggettivi, nonché alle modalità per garantire particolare esigenze 
delle parti, debbono essere indicati in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  
da emanare sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle organizzazioni 
sindacali degli inquilini dei proprietari;
Visti i distinti accordi presentati  il primo, in data 6 settembre 2002, dalle 
organizzazioni sindacali Sunia, Sicet, Uniat, Unione inquilini, Ania, Feder.Casa, 
Anpe-Federproprietà, Asppi, Confappi, Uppi – al quale ha  successivamente aderito 
l’associazione Assocasa - ed il secondo, in data 9 settembre 2002, dalle organizzazioni 
Confedilizia, Appc, Unioncasa, Conia;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, lettera c);
Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture 
e dei trasporti ha delegato l’On.le Ugo Giovanni Martinat all’esercizio  anche 
delle competenze nelle aree del Dipartimento per le opere pubbliche e per l’edilizia;
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98
 
 Decreta:
 Art. 1
Criteri per la determinazione dei canoni di locazione agevolati  nella 
contrattazione territoriale
  - Gli Accordi territoriali, in conformità delle finalità indicate all’articolo 
  2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione 
  del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio 
  e dell’unità immobiliare, è concordato, tra le parti, il canone per i singoli 
  contratti.
 
  - A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma 
  associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente 
  rappresentative a livello locale,  al fine della realizzazione degli Accordi 
  di cui al comma 1, dopo aver acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni 
  – ove effettuate - delle microzone del territorio comunale definite ai sensi del
  Dpr 23 marzo 1998, n. 138, individuano, anche 
  avvalendosi della banca dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia 
  del territorio, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
    - valori di mercato;
 
    - dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi 
    scolastici e sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
 
    - tipologie edilizie, tenendo conto delle categorie e classi catastali.
 
  
  All’interno delle aree omogenee individuate ai sensi del presente comma, possono 
  essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. 
  - Per ogni area od eventuale zona, gli Accordi locali, con riferimento agli 
  stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, prevedono un valore minimo 
  ed un valore massimo del canone.
 
  - Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed 
  il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite 
  - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto 
  dei seguenti elementi:
    - tipologia dell’alloggio;
 
    - stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero stabile;
 
    - pertinenze dell’alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
 
    - presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, 
    ecc.);
 
    - dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, 
    condizionamento d’aria, ecc.);
 
    - eventuale dotazione di mobilio.
 
  
   
  - Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici 
  o fisici detentori di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi 
  le proprietà individuate negli Accordi territoriali e, comunque, quelle  
  caratterizzate dall’attribuzione, in capo ad un medesimo soggetto, di più di cento
  unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso 
  e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei 
  valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee  
  e le eventuali zone individuate dalle contrattazioni territoriali, in base ad 
  appositi Accordi integrativi fra la proprietà interessata e organizzazioni sindacali 
  della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti al tavolo di confronto 
  per il  rinnovo della Convenzione nazionale o comunque firmatarie degli Accordi 
  territoriali relativi. Tali Accordi integrativi, da stipularsi per zone territoriali 
  da individuarsi dalle associazioni sindacali predette,  possono prevedere 
  speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori 
  nonché la possibilità di derogare dalla tabella oneri accessori (allegato G).
 
  - Per gli enti previdenziali pubblici, si procede, in analogia a quanto indicato 
  al comma 5, tenuta presente la vigente normativa. I canoni relativi a tale comparto 
  sono determinati in base alle aree e/o zone omogenee  nonché agli elementi 
  individuati negli Accordi territoriali.
 
  - Alla sottoscrizione degli Accordi integrativi di cui ai commi 5 e 6, possono 
  partecipare imprese o associazioni di imprese di datori di lavoro in relazione 
  alla locazione di alloggi destinati al soddisfacimento di esigenze abitative di 
  lavoratori non residenti e di immigrati comunitari o extracomunitari. I contratti, 
  da stipulare con i diretti fruitori, sono regolati dall’articolo 2, comma 3, della 
  legge  9 dicembre 1998, n. 431.
 
  - Gli Accordi territoriali possono stabilire, per durate contrattuali superiori 
  a quella minima fissata dalla legge, misure di aumento dei valori (minimo e massimo) 
  delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee nonché particolari 
  forme di garanzia.
 
  - Gli Accordi in sede locale possono prevedere l’aggiornamento del canone in 
  misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat dell’indice 
  dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno 
  precedente.
 
  - È nella attribuzione esclusiva del proprietario dell’immobile, la facoltà 
  di concedere il diritto di prelazione al conduttore in caso di vendita dell’immobile 
  con  le modalità previste dagli
  articoli 38 e 39 
  della legge 27 luglio 1978, n. 392.
 
  - Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali 
  (allegato A) e per le proprietà di cui ai commi 5, 6 e 7  del presente 
  articolo (allegato B).
 
  - I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati esclusivamente 
  utilizzando i tipi di contratto di cui al precedente comma.
 
  - Le disposizioni del presente articolo si applicano sia agli Accordi territoriali 
  sottoscritti nei  comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 
  1988, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, che  a quelli 
  sottoscritti negli altri comuni.
 
  - Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive 
  organizzazioni sindacali.
 
 
Art. 2
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria 
e durata degli stessi
  - I contratti di locazione di natura transitoria di cui all’articolo 5, comma 
  1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore ad un mese 
  e non superiore a diciotto mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare 
  particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie - con 
  particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa - da individuarsi 
  nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà 
  edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative.
 
  - I canoni di locazione dei contratti di natura transitoria relativi ad immobili 
  ricadenti nelle aree metropolitane  di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, 
  Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con esse confinanti 
  e negli altri comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all’interno 
  dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le aree 
  omogenee, come individuate dall’articolo 1. Gli Accordi territoriali relativi 
  a questo tipo di contratti possono prevedere variazioni, fino ad un massimo del 
  20 per cento, dei valori minimi e massimi anzidetti per tenere conto, anche per 
  specifiche zone,  di particolari esigenze locali. In caso di inesistenza 
  di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle 
  condizioni previste dal decreto ministeriale di cui all’articolo 4, comma 3, della 
  legge 9 dicembre 1998 n. 431.
 
  - Per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, si procede - per i comuni 
  di cui al comma 2 del presente articolo - mediante Accordi integrativi, stipulati 
  fra i soggetti e con le modalità indicate nell’articolo 1 medesimo.
 
  - I contratti di cui al presente articolo devono prevedere una specifica clausola 
  che individui l’esigenza di transitorietà  del locatore e/o del conduttore 
  - da provare quest’ultima con apposita documentazione da allegare al contratto 
  -  i quali dovranno confermare il  permanere della stessa  tramite 
  lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel 
  contratto.
 
  - I contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista 
  dall’articolo 
  2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in caso di inadempimento 
  delle modalità di conferma delle esigenze transitorie stabilite nei tipi di contratto 
  di cui al comma 6, ovvero nel caso le esigenze di transitorietà vengano meno.
 
  - Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali 
  (allegato C) e per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6 (allegato D).
 
  - I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando 
  esclusivamente i tipi di contratto di cui al precedente comma.
 
  - Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive 
  organizzazioni sindacali.
 
 
Art. 3
Criteri per definire i canoni dei contratti di locazione per studenti universitari 
e durata degli stessi
  - Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione 
  nonché nei comuni limitrofi e qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di 
  laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione in un comune diverso da 
  quello di residenza, possono essere stipulati contratti per studenti universitari 
  di durata - precisata negli allegati tipi di contratto - da sei mesi a tre anni 
  (rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore). Tali contratti 
  possono essere sottoscritti o dal singolo studente  o da gruppi di studenti 
  universitari o dalle aziende per il diritto allo studio.
 
  - I canoni di locazione sono definiti in appositi Accordi locali sulla base 
  dei valori per aree omogenee ed eventuali zone stabiliti negli Accordi territoriali 
  di cui all’articolo 1.
 
  - Per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, si procede mediante Accordi 
  integrativi, stipulati fra i soggetti e con le modalità indicate nel medesimo 
  articolo 1.
 
  - Sono approvati i tipi di contratto, rispettivamente per le proprietà individuali 
  (allegato E) e per le proprietà di cui all’articolo 1, commi 5 e 6  (allegato 
  F).
 
  - I contratti di locazione di cui al presente articolo sono stipulati utilizzando 
  esclusivamente i  tipi di contratto di cui al precedente comma.
 
  - Le parti contrattuali possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive 
  organizzazioni sindacali.
 
 
Art. 4
Tabella degli oneri accessori
1. Per i contratti di locazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 è adottata la Tabella 
degli oneri accessori allegata al presente decreto (allegato G). Per le voci non 
considerate nella citata Tabella si rinvia alle leggi vigenti e agli usi locali.
 
Art. 5
Agevolazioni fiscali
  - Ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo situati nel territorio 
  dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito 
  dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni 
  dell’articolo 
  2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, a seguito di accordo definito 
  in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché 
  ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3, e 5, comma 2, della medesima legge 
  n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi.
 
  - Il reddito imponibile dei fabbricati locati, determinato ai sensi dell’articolo 
  34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente 
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ulteriormente ridotto del 30 per 
  cento, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui 
  si intende usufruire della agevolazione siano indicati gli estremi di registrazione 
  del contratto di locazione, l’anno di presentazione della denuncia dell’immobile 
  ai fini dell’imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso 
  fabbricato. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, 
  della citata legge n. 431/98, i tipi di contratto di cui all’articolo 4-bis della 
  stessa legge si intendono utilizzati ove le pattuizioni negli stessi previste 
  siano state tutte integralmente accettate da entrambe le parti contraenti ed integrate 
  quando richiesto.
 
  - In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all’eventuale aggiornamento 
  periodico eseguito ai sensi dell’articolo 
  8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la 
  determinazione dell’imposta di registro è assunta nella misura del 70 per cento 
  del corrispettivo annuo pattuito.
 
  - In relazione a quanto stabilito dall’articolo 
  10 della citata legge n. 431 del 1998 e dall’articolo 13-ter del decreto 
  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 
  2, comma 1, lettera h) della
  legge 23 dicembre 2000, 
  n. 388,  ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari 
  adibite ad abitazione  principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma 
  degli articoli 2, comma 3  e  4, commi 2 e 3, della citata legge  
  9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell’anno 
  durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
    - euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
 
    - euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 
    30.987,41.
 
  
   
 
Art. 6
Commissioni di conciliazione
  - Per ogni controversia che sorga in merito all’interpretazione ed esecuzione 
  dei contratti di cui al presente decreto nonché in ordine all’esatta applicazione 
  degli Accordi  territoriali e/o integrativi, ciascuna parte può richiedere, 
  prima di adire l’Autorità giudiziaria, che si pronunci una Commissione di conciliazione 
  stragiudiziale che deve decidere non oltre sessanta giorni dalla data della richiesta.
 
  - È altresì nella facoltà di ciascuna parte ricorrere alla Commissione di conciliazione 
  affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto 
  agli Accordi di riferimento.
 
  - In caso di variazione dell’imposizione fiscale gravante sull’unità immobiliare 
  locata, in più o in meno, rispetto a quella in atto al momento della stipula del 
  contratto, la parte interessata può  adire la Commissione di cui al presente 
  articolo, la quale determina, nel termine perentorio di novanta giorni, il nuovo 
  canone da corrispondere.
 
  - La richiesta di decisione della  Commissione, costituita con le modalità 
  indicate negli allegati tipi di contratto, non comporta oneri a carico della parte  
  richiedente.
 
 
Art. 7
Decorrenza dell’obbligatorietà dei tipi di contratto
  - 
  
L’adozione dei tipi di contratto allegati diviene obbligatoria, negli ambiti 
  territoriali interessati, a partire dalla sottoscrizione, sulla base dei criteri 
  indicati nel presente decreto, degli Accordi territoriali da parte delle organizzazioni 
  della proprietà edilizia e dei conduttori.
   
  - 
  
In mancanza di sottoscrizione degli Accordi in sede locale, i contratti vengono 
  stipulati sulla base degli Accordi territoriali e integrativi previgenti, fino 
  all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 
  4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
   
Art. 8
  - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
  italiana.
 
 
Roma, 30 dicembre 2002
 
  
    
      | 
       p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
       
      MARTINAT 
       | 
        | 
      
       Il Ministro dell’economia e delle Finanze 
       
      TREMONTI 
       | 
    
  
 
 
 
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contratti
 
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